di Francesca Caferri
La Repubblica, 26 febbraio 2020
Lo studente dell'Università di Bologna era stato arrestato al Cairo l'8 febbraio. Visite negate fino al 5 marzo. Un nuovo trasferimento e, contrariamente a quanto promesso dal procuratore alla famiglia sabato scorso, visite negate fino al 5 marzo. La vicenda di Patrick George Zaky, 28 anni, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato al Cairo l'8 febbraio con l'accusa di diffusione di materiale dannoso per lo Stato, rischia di complicarsi ulteriormente.
Ieri, al momento della visita per portargli abiti puliti e cibo, la famiglia di Patrick è venuta a sapere del nuovo trasferimento: una novità che ha gettato nella disperazione i genitori e la sorella del ragazzo, a cui solo sabato erano state promesse visite senza restrizioni. A complicare ulteriormente la situazione, l'allergia agli occhi che Patrick ha sviluppato a causa del fumo nella cella che nelle ultime due settimane ha condiviso con altri 34 detenuti, per la maggior parte fumatori: il giovane non fuma.
"Non abbiamo idea di cosa questo significhi - dice al telefono da Mansura la sorella di Patrick, Marize - nessuno ci ha detto cosa sta succedendo. I miei genitori sono disperati". Alla famiglia non sono state date spiegazioni sul trasferimento, ma potrebbe essere un segnale di ulteriori complicazioni del caso, che erano apparse all'orizzonte già sabato, quando nel tribunale di Mansura gli amici, gli avvocati e i giornalisti che seguivano il caso del ricercatore erano stati strattonati e maltrattati dai poliziotti presenti. "Il governo egiziano approfitta del fatto che il governo italiano è impegnato con il coronavirus e punisce intenzionalmente Patrick", scrive su Twitter Amr, un amico egiziano del ricercatore, che vive a Berlino. Intanto in Italia continua la mobilitazione per il giovane, guidata dall'Università di Bologna e da Amnesty International, in vista del nuovo esame del caso da parte della procura di Mansura, in calendario per sabato 7 marzo.
agenzianova.com, 26 febbraio 2020
Il parlamento ungherese ha votato la sospensione dei risarcimenti ai detenuti che hanno fatto causa allo Stato per le cattive condizioni della loro detenzione. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". La sospensione è in vigore fino al 15 giugno. La legge approvata impone anche al governo di elaborare una riforma dei risarcimenti per le vittime di reati entro il 15 maggio, basandosi sui risultati di una consultazione nazionale in corso. All'esecutivo magiaro viene imposto di azzerare il problema del sovraffollamento delle carceri entro il 30 settembre. Il deputato di maggioranza Gyula Budai ha accusato dopo il voto l'opposizione di "essersi nuovamente schierata con i criminali e con Soros". Né la Coalizione democratica (Dk), né i socialisti (Mszp), né Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) hanno votato a favore della sospensione.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 febbraio 2020
Nuove regole per i colloqui a Milano. L'allarme del cappellano di Rebibbia: "non c'è alcuna possibilità di isolamento e di cura. Non si può evacuare un carcere". Nessun allarmismo, ma la parola d'ordine è "prevenzione" per quanto riguarda il contenimento della diffusione del nuovo ceppo virale del coronavirus.
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 25 febbraio 2020
Ogni processo deve essere personale. Non può essere a fini di intimidazione. Il lapsus di un pm strappa il velo dell'ipocrisia. Un'indagine di corruzione, come altre, come tante. Un'indagine all'apparenza anche ben condotta e capace di incidere in un ganglio di malaffare di un certo livello. Sin qui nulla da dire, anzi non si può che essere soddisfatti.
di Liana Milella
La Repubblica, 25 febbraio 2020
Il provvedimento va convertito entro il 29 febbraio, pena la decadenza. Ma le opposizioni insistono: "Bisogna dare la priorità al coronavirus". Tagliola del Pd contro l'ostruzionismo leghista. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto intercettazioni, che va convertito entro fine mese pena la sua decadenza. La conferenza dei capigruppo ha quindi stabilito che l'Aula si riunirà domani alle 15 e che il voto sulla fiducia partirà dalle 16,35.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
Il decreto alla Camera. Oggi il voto per lasciare spazio al Dl con le misure sull'emergenza sanitaria Arriverà questo pomeriggio alla Camera il voto di fiducia sul decreto legge intercettazioni. Una corsa contro il tempo, il provvedimento va convertito entro fine mese, che Governo e maggioranza hanno deciso, ma era nell'aria, di accelerare, come avvenuto al Senato la scorsa settimana.
di Giorgio Spangher
Il Riformista, 25 febbraio 2020
Decreto intercettazioni. Confermati gli ampi poteri al Pm sotto tutti i profili, con sottrazione degli stessi alla polizia giudiziaria, come richiesto dai Procuratori della Repubblica; ampio uso del captatore informatico, anche nei luoghi di privata dimora per i reati dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio per i reati contro la pubblica amministrazione, parificati in tutto ai reati di criminalità organizzata; diritto di accesso dei difensori delle parti all'ascolto e alle copie delle registrazioni solo nel caso del venir meno del segreto investigativo, che è rimesso alle determinazioni della Procura.
di Andrea Daniele Signorelli
La Stampa, 25 febbraio 2020
Fare ricadere la colpa sugli utenti è scorretto: Facebook e gli altri sono progettati per tenerci incollati agli schermi. Quanto tempo riuscite a stare senza controllare lo smartphone e i social network? Stando agli studi che si sono susseguiti sul tema, la risposta è quasi certamente: poco, molto poco. In Italia, le persone utilizzano lo smartphone in media per due ore e mezzo al giorno. Un 20% di utenti arriva anche a quattro ore e mezzo. Un tempo lunghissimo, suddiviso in una miriade di brevi intervalli: secondo uno studio di Deloitte, attiviamo il display del telefono 47 volte al giorno; altre ricerche arrivano a conteggiare fino a 80 attivazioni quotidiane.
Se prendiamo per buono quest'ultimo dato (ed escludiamo le ore trascorse a dormire), significa che non riusciamo a stare più di 12 minuti senza prendere in mano il telefono e dare un'occhiata a Facebook o Instagram. Sono numeri che fanno impressione, ma che riflettono l'esperienza di ciascuno di noi: lo smartphone è sempre al nostro fianco, le notifiche continuano ad accumularsi e resistere alla tentazione di controllarle immediatamente è difficilissimo.
È per questa ragione che si parla di dipendenza da smartphone e social network, un termine che però non incontra il favore di tutti gli esperti: "Le ricerche indicano che solo una piccola minoranza di individui è dipendente dai social network nello stesso modo in cui altri possono esserlo dal gioco d'azzardo o dall'alcool", spiega a Gizmodo Mark Griffiths, docente di Dipendenze comportamentali alla Nottingham Trent University. "La maggior parte delle persone che utilizza massicciamente i social media le descriverei come utenti abituali, più che dipendenti".
Per parlare correttamente di dipendenza è infatti necessario che si verifichino conseguenze molto serie: l'attività in questione deve diventare la più importante della nostra vita e compromettere le attività lavorative, scolastiche o sociali. Detto questo, alcuni elementi che riguardano la dipendenza si ritrovano facilmente anche nell'uso massiccio di smartphone e social network, in particolare - come spiega Ofir Turel, esperto di Neuroscienze alla University of Southern California - "i falliti tentativi di autoregolarne l'uso".
Il punto più importante, però, è un altro: "Parlare di dipendenza localizza il problema nell'individuo (...) invece che nella progettazione del dispositivo stesso", specifica Jenny Radesky, pediatra dell'Università del Michigan. "Penso sia importante enfatizzare che il problema si risolverebbe più facilmente cambiando il design dell'ambiente digitale piuttosto che chiedendo a ogni individuo di resistere a prodotti che sono creati appositamente per essere coinvolgenti a livello ottimale".
Proprio per questa ragione, Jenny Radesky preferisce utilizzare il termine "engagement-promoting" (incentivazione al coinvolgimento), che attribuisce la responsabilità dell'abuso dei social network ai veri responsabili: designer e produttori. In poche parole, non sono gli utenti a essere incapaci di resistere alle sirene di Facebook e Instagram: sono i social network e gli smartphone a essere progettati appositamente per ottenere questo risultato.
Per farlo - come ha più volte sottolineato Tristan Harris, ex designer di Google e oggi in prima fila nella denuncia di questi sistemi - sono stati mutuati gli stessi meccanismi delle slot machine o delle macchinette del poker. A spingerci a controllare in continuazione le notifiche non è solo il nostro bisogno di socializzare e connetterci con altre persone, ma soprattutto, come spiega ancora Griffiths, "la imprevedibilità e casualità delle ricompense che riceviamo all'interno delle piattaforme social". Ricompense che si presentano sotto forma di notifiche, messaggi o altro e che sono in grado di stimolare la produzione di dopamina. Per questa ragione "anche solo l'anticipazione di una di queste ricompense può essere psicologicamente o fisiologicamente piacevole. È ciò che gli psicologi chiamano 'programma di rinforzo variabilè ed è una delle principali ragioni per cui gli utenti di social network controllano in continuazione il loro smartphone".
Da questo punto di vista, un ingrediente fondamentale è stata l'introduzione del like: "Uno strumento molto semplice", prosegue Griffiths, "ma che ha raccolto enorme successo nel far sì che gli utenti continuino a controllare i social media e che stimola ciò che è stata descritta da alcuni come una brama di conferme". Ridurre al minimo le notifiche o impostare lo smartphone in bianco e nero può anche essere utile, ma gli unici che possono davvero aiutarci a combattere la dipendenza da smartphone sono coloro i quali l'hanno consapevolmente creata in primo luogo.
di Raffaele Ruberto
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
L'ordinamento giuridico italiano prevede l'informazione antimafia come uno dei principali strumenti amministrativi per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. Il provvedimento, di natura preventiva, in quanto finalizzato ad anticipare la soglia della difesa sociale, è emanato dal prefetto al termine di un'istruttoria.
Il 13 gennaio 2020 il Tar Puglia - Bari, sezione III, con la pronuncia n. 28, ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale diretta a chiarire se la disciplina italiana in tema di informazione antimafia (articoli 91, 92 e 93 del Codice antimafia), nella parte in cui non prevede il contraddittorio con il soggetto nei cui confronti si intende adottare un'informativa antimafia interdittiva, sia compatibile con il principio del contraddittorio così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell'Unione.
Il collegio, dopo aver descritto la vicenda processuale, ha ipotizzato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, e in particolar modo dell'articolo 41 della Carta, che prevederebbe - a giudizio del Tribunale - un principio del contraddittorio di carattere generale e assoluto.
Sennonché, la tesi non è affatto pacifica e sussistono opposte ragioni di forte pregnanza. Premesso che sulla dibattuta questione del contraddittorio procedimentale in materia di informazioni antimafia è intervenuto in seguito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 820 del 30 gennaio 2020, la tesi contraria all'esigenza palesata dal Tar Puglia trova invece autorevole conforto proprio nella lettura completa dell' articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Nell'ordinamento italiano, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento pregiudizievole e, dunque, il diritto a partecipare, è assicurato in generale dalla legge n. 241 del 1990.
Questa forma di accesso incontra, tuttavia, proprio ai sensi dell'articolo 41 prima citato, il limite del rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto (si veda Corte di giustizia, sezione I, 6 giugno 2013, n. 536). Non solo. Ulteriori limitazioni possono essere apposte per tutelare esigenze di efficienza dell'amministrazione (come si è visto a proposito del diritto di essere ascoltato), allorché l'accesso, per esempio, possa nuocere alle indagini in corso.
Ne consegue, che le considerazioni che precedono, realizzando una deroga al generale favor partecipationis che caratterizza la legge sul procedimento amministrativo, trovano applicazione con riguardo ai procedimenti che conducono ai provvedimenti interdittivi prefettizi.
Inoltre, occorre anche ricordare che nel nostro ordinamento il contraddittorio procedimentale è comunque contemplato nelle procedure antimafia, poiché l'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che "il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile".
In conclusione, l'ordinamento vigente, dal cosiddetto Codice antimafia sino alle sue più recenti integrazioni, ha voluto apprestare, per l'individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti.
Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie dell'interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con armi impari la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale ragione sociale per tendere al controllo di interi territori.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
Torna all'esame della Corte costituzionale la legge "spazza-corrotti".Oggi e domani, le udienze e la camera di consiglio su punti sostanziali della legge. 3 del 2019. In particolare, la questione di legittimità costituzionale investe l'inserimento dei reati di peculato e induzione indebita nel catalogo di quelli che impediscono la concessione di benefici alternativi alla detenzione per chi, condannato, non collabora.
Elementi non certo marginali della nuova disciplina di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e che, più di altri, rendono evidente la linea ispiratrice della legge, quella di considerare il carcere come la soluzione tipica, quasi la sola, per una categoria di delitti tipica dei "colletti bianchi".
Pochi giorni fa la Consulta, era il 12 febbraio, cambiando una prassi giurisprudenziale consolidata, ha già censurato un'omissione della "spazzacorrotti", quella di una disciplina della fase transitoria. Assenza che non aveva impedito, sulla base dell'orientamento sino ad allora seguito dalla maggioranza delle pronunce in merito, l'applicazione in via retroattiva della stretta per le alternative al carcere.
In sostanza, anche ai condannati per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge era stata applicata la linea dura che impediva la concessione di misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale, del divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo al verdetto di condanna.
Secondo la Consulta, infatti, l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle sanzioni.
Ora, a chiamare in causa la Corte costituzionale sono la Cassazione e la Corte d'appello di Caltanissetta per la quale è dubbia la idoneità del peculato a fondare la presunzione di accentuata pericolosità sociale del suo autore, che legittima l'iscrizione nel catalogo dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La condotta di peculato, sottolinea la Cassazione, "non parrebbe contenere, fermo restando il suo comune disvalore, la connotazione di elevata pericolosità generalizzata, essendo difficilmente inquadrabile in contesti di criminalità organizzata".
Sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza, conclude la Cassazione, la sottrazione alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza della valutazione sul fatto concreto e sulla personalità dell'autore, con conseguenze gravi ed evidenti sui principi di individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa.
Di tenore analogo le considerazioni fatte dalla Corte d'appello di Palermo, a proposito però del reato di induzione indebita. A dire la verità, se la Corte costituzionale deciderà di entrare nel merito delle questioni sollevate, la conclusione dovrebbe essere in qualche modo scontata. Perché la Consulta in realtà ha già censurato, nella sentenza sull'ergastolo ostativo, la n. 253 del 2019, la presunzione assoluta che impedisce la concessione di permessi premio non solo ai condannati per mafia ma anche a quelli per i reati contro la pubblica amministrazione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale ha investito infatti tutti i reati inseriti nell'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario (catalogo tra l'altro esteso via via dal legislatore e senza più che se ne potesse rintracciare un logica di ragionevolezza) e, ultimi tra questi, dall'inizio dell'anno scorso, la gran parte dei reati contro la pubblica amministrazione. Non è però detto che la Corte decida di affrontare le questioni sollevate.
Potrebbe infatti concludere per un giudizio di inammissibilità delle questioni sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d'appello di Palermo, proprio sulla base di quanto sostenuto, per ora solo in un comunicato stampa (le motivazioni ancora devono essere depositate), pochi giorni fa.
Se infatti l'applicazione retroattiva della "spazza-corrotti" è già stata considerata incostituzionale, allora il verdetto potrebbe avere reso, di fatto, irrilevanti le questioni sollevate nei procedimenti approdati alla Consulta. A quel punto il destino sarebbe segnato, ma il tema potrebbe, ed è facile ritenere che lo sarà, essere riproposto in un futuro assai prossimo.
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