di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 24 febbraio 2020 n. 7257. Si commette riciclaggio in caso di somme detenute all'estero, frutto di evasione fiscale di decenni precedenti, regolarmente scudate e poi trasferite sui conti degli interessati. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione sezione 3 penale con la sentenza 7257 depositata ieri.
In estrema sintesi, secondo i giudici di legittimità, è irrilevante ai fini della sussistenza del riciclaggio che le singole operazioni poste in essere siano tutte lecite (nella specie utilizzo scudo fiscale, deposito su conti cointestati, donazione delle somme) in quanto occorre far riferimento alla sola finalità del soggetto agente volta a schermare la provenienza delittuosa del denaro o dei beni.
Nella vicenda veniva sequestrata una significativa somma proveniente dai delitti di evasione fiscale, contrabbando e truffa commessi a metà degli anni 90, perché secondo l'accusa era stata realizzata la condotta di riciclaggio articolata in una pluralità di atti nell'arco di quindici anni. Uno degli indagati, in estrema sintesi, socio di una impresa svizzera, nel 2000 depositava somme in conti elvetici. Dopo alcuni anni (2003) le somme rientravano in Italia attraverso lo scudo fiscale e venivano depositate su conti a lui intestati con delega ad operare ad altro soggetto. Successivamente con una serie di operazioni e con un atto di donazione le somme erano definitivamente trasferite (nel 2015) a un terzo soggetto
La difesa eccepiva tra l'altro, che tutte le operazioni contestate erano perfettamente legittime ed eseguite in modo trasparente. Era peraltro inverosimile che la condotta illecita si fosse perfezionata in circa quindici anni. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso evidenziando che per la sussistenza del riciclaggio non è rilevante la liceità o meno dei singoli atti compiuti ma la direzione finalistica volta a schermare la provenienza delittuosa del denaro. Inoltre, il reato essendo permanente si consuma con il compimento dell'ultimo atto della sequenza (si tratta cioè di un solo reato a formazione progressiva).
Sempre ieri, la Suprema Corte (sentenza 7259) ha ritenuto astrattamente configurabile il concorso tra la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l'autoriciclaggio. Ciò in quanto il provento del reato presupposto (nella specie la sottrazione) può consistere non solo in un incremento del patrimonio ma anche in un risparmio suscettibile di essere "riciclato". Nella specie l'utilità della sottrazione fraudolenta si è realizzata nel risparmio di spesa non derivante dalla imposta evasa bensì dal valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale.
di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2020
Per i reati i fallimentari il vincolo della continuazione è ammissibile nel solo caso di contiguità temporale tra le diverse violazioni Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 48489/2019.
Il caso - Il caso di specie trae origine dal rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del tribunale di Milano. I giudici di merito erano giunti alla conclusione che l'istanza dell'imputato era priva di fondamento sulla base della considerazione delle modalità di svolgimento dei singoli episodi criminosi, e del loro carattere del tutto autonomo, in particolare al fine di escludere la presenza del vincolo della continuazione nel caso di specie, era stato il mancato accertamento della unicità del decisione di commettere i reati contestati nel corso del procedimento de quo.
Infatti, al fine di potere riconoscere la presenza del reato continuato è necessaria la positiva verifica di una sola decisione criminosa da parte del reo, dovendosi in caso contrario essere applicata la normativa prevista per gli illeciti non vincolati dal vincolo della continuazione.
L' imputato ritenendo, comunque la decisione di merito del tutto infondata, proponeva ricorso per cassazione deducendo comunque un unico motivo.
Osservava infatti nella propria tesi difensiva come nel corso del procedimento fosse stata indiscutibilmente raggiunta la prova, dei collegamenti tra le diverse società ad ogni modo coinvolte nelle operazioni criminose, pertanto per tale carattere della condotta criminosa complessiva che aveva avuto origine da una sola decisione da parte del reo avrebbe dovuto essere rilevata la presenza del reato continuato e del più miti trattamento sanzionatorio per esso previsto.
La posizione della Cassazione - Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso dai giudici della corte suprema con la sentenza qui in commento.
Infatti se è pur vero che nel caso in cui l' esecuzione di molteplici illeciti, sia il prodotto di una sola deliberazione e di una un unica decisione da parte del reo di porsi contro la legge paia necessario un diverso e più mite trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi in cui le condotte criminose paiono il prodotto di molteplici decisioni di porsi contro l' ordinamento.
Tuttavia tale esigenza sia pure indubbiamente meritoria, deve essere contemperata con la necessità di non ridurre in maniera indiscriminata il trattamento sanzionatorio e di evitare che l'accertamento del vincolo della continuazione consenta di evitare i rigori della legge penale.
Pertanto il discorso si porta sulle modalità concrete di accertamento dell'unicità della decisione da parte del reo, secondo i giudici della corte suprema di cassazione infatti si sarà in presenza di una sola deliberazione nel caso in cui le condotte poste in essere in violazione alla legge penale siano ravvicinate nel tempo e contigue.
Tale necessità è di intuitiva evidenza, infatti nel solo caso in cui le condotte siano ad ogni modo ravvicinate nel tempo paiono il prodotto della medesima deliberazione, nel caso contrario invece che le singole condotte criminose siano distanziate nel tempo e nello spazio non potrà che sostenersi di essere in presenza di una molteplicità di decisioni da parte del reo e di un atteggiamento che presenta una maggior riprovevolezza da parte del reo, che pertanto deve essere sanzionato con superiore rigore. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell' imputato non poteva esser riconosciuta l'unicità della decisione criminosa dato che le singole violazioni erano piuttosto distaccate nel tempo pertanto il prodotto di diverse decisioni criminose.
di Giansandro Merli
Il Manifesto, 25 febbraio 2020
Ordinanza del Tribunale di Roma conferma esclusione di Forza Nuova dal social network. Per la giudice l'organizzazione diffonde odio e si richiama al Ventennio: chiuderne le pagine è un "dovere giuridico". Il Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ha pubblicato ieri l'ordinanza di respingimento del procedimento cautelare di Forza Nuova (Fn) contro Facebook. Per la giudice Silvia Albano non solo la società di Menlo Park aveva diritto a cancellare le pagine e gli account personali collegati all'organizzazione, ma ne aveva anche il "dovere giuridico". Fn è stata condannata a pagare 4.500 euro di spese legali.
La decisione, contenuta in un documento di 43 pagine, risponde a un procedimento d'urgenza ex art. 700 del tutto simile a quello che il 13 dicembre scorso si era concluso con esito opposto per Casapound Italia (Cpi). In entrambi i casi i fatti risalgono alla mattina del 9 settembre 2019, quando Facebook e Instagram eliminarono simultaneamente decine di pagine e account individuali afferenti alle due organizzazioni con l'accusa di "diffondere odio".
Nel caso di Cpi la giudice Stefania Garrisi (Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa) aveva ordinato alla società che gestisce il social network di riattivare pagine e account dell'organizzazione e dei suoi membri. Due le argomentazioni principali: il "rilievo preminente" della funzione svolta da Facebook per l'attuazione del principio cardine del pluralismo dei partiti politici; il fatto che le pagine non fossero direttamente utilizzate per promuovere azioni illecite e che di quelle commesse dai singoli membri non sia automaticamente responsabile l'organizzazione. Tale ordinanza, di 6 pagine, impose anche a Facebook di versare 15mila euro di spese legali nelle casse di Cpi. Il 28 dicembre scorso la società ha presentato reclamo, si passerà così a un procedimento a "cognizione piena" in cui il Tribunale dovrebbe presumibilmente stabilire se CasaPound è effettivamente impegnata a promuovere "odio organizzato".
La giudice Albano, invece, ha ricostruito già nel procedimento d'urgenza, quindi con accertamento "parziale" della prova, che Fn è una "organizzazione d'odio", impegnata nella discriminazione a danno di rom, migranti e omosessuali. Dopo una lunga e dettagliata ricognizione del quadro normativo internazionale e interno sul bilanciamento tra il diritto di libera espressione del pensiero e i divieti di incitamento all'odio attraverso discorsi razzisti o discriminatori e di apologia di fascismo, l'ordinanza descrive la natura e gli scopi politici di Fn.
Sono citate manifestazioni, iniziative pubbliche e dichiarazioni alla stampa in cui l'organizzazione si richiama esplicitamente al fascismo e diffonde idee razziste e discriminatorie. Viene anche fatto un elenco parziale di post comparsi sul social e poi rimossi. Questi "non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all'inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata", afferma l'ordinanza. Pertanto: "Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità".
bolognatoday.it, 25 febbraio 2020
La nota del Garante dei detenuti. "Per quanto riguarda la complessiva situazione presso la Dozza, sulla base delle indicazioni provenienti dagli Uffici superiori, si è provveduto a sospendere l'accesso in istituto di tutti i volontari e i colloqui con i familiari e terze persone". È un passaggio della nota del garante dei detenuti della regione Antonio Iannello, che è intervenuto sulle implicazioni all'interno delle strutture detentive nel contenimento precauzionale alla diffusione del coronavirus.
Fatto salvo il divieto di visitare i familiari, il garante apre alla possiblità di "comunicazioni telefoniche o via skype, laddove possibile". "Per quanto riguarda la detenzione minorile" si legge ancora " sono state sospese le traduzioni da e verso gli Istituti Penali Minorili di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze".
Del pari, sul fronte della popolazione carceraria "si ritengono opportuni l'adozione di adeguate misure di informazione nei confronti delle persone detenute circa le principali misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria nonché il deciso incremento dell'attenzione circa l'igienizzazione degli ambienti in cui vivono le persone detenute e degli ambienti in cui lavorano gli operatori penitenziari, anche con riferimento alle dotazioni di dispositivi di protezione individuale".
di Nino Ravanà
La Sicilia, 25 febbraio 2020
Un detenuto italiano di 60 anni si è tolto la vita, l'altro pomeriggio, impiccandosi alle sbarre della sua cella con delle lenzuola. Il tragico fatto è accaduto nel carcere "Pasquale Di Lorenzo", di Agrigento. Dopo la lunga serie di episodi di violenza, e aggressioni, al personale della polizia Penitenziaria in cui sono stati protagonisti più detenuti, la denuncia e l'inchiesta sui presunti casi di maltrattamenti ai reclusi, e le molteplici criticità strutturali, e di organico, adesso anche un suicidio.
L'uomo è stato trovato dai due compagni di cella, e dagli agenti della Penitenziaria, che hanno dato l'allarme, ma nemmeno i tentativi del personale medico sono riusciti a rianimarlo. Sull'accaduto sono in corso le indagini del dipartimento di polizia Penitenziaria e dei vertici della stessa casa circondariale per chiarire i fatti.
consiglio.puglia.it, 25 febbraio 2020
Azione sinergica tra il Garante detenuti Rossi ed il Presidente della VI Commissione "Santorsola". Importante sinergia in Consiglio regionale tra il Garante regionale dei diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Piero Rossi ed il Presidente della VI commissione consiliare Domenico Santorsola.
Nel corso degli ultimi anni l'Ufficio del Garante ha sviluppato in Puglia significative esperienze sperimentali in collaborazione con soggetti e realtà del Terzo Settore, vincitori di due avvisi promossi dai Garanti per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati a preservare, sostenere e ripristinare la relazione genitoriale tra detenuti e figli minori. Lo scopo di tali azioni è stata la volontà di sperimentare possibili e nuovi modelli di intervento, di trarne spunti generali e di diffondere le migliori esperienze progettuali, mettendole a fattor comune su tutto il territorio regionale, sulla scorta di valutazioni espresse sul piano della sostenibilità, della efficienza e della efficacia sotto l'aspetto dei risultati raggiunti.
La naturale evoluzione di tali interventi è attribuire agli stessi carattere di regolarità e organicità. In linea con questo principio Il Presidente Domenico Santorsola ha presentato una Proposta di legge regionale finalizzata a sviluppare un rapporto quanto più sereno possibile (pur nella obiettiva difficoltà data dalla condizione di detenzione) tra figli minori e genitori detenuti o sottoposti a misure di restrizione della libertà personale a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, prevedendo per legge la promozione e il sostegno, da parte della Regione Puglia, delle attività finalizzate a favorire il corretto rapporto tra genitori detenuti o sottoposti a misure restrittive della libertà personale e figli minori.
Ristretti Orizzonti, 25 febbraio 2020
Elezione del Garante: un ritardo incomprensibile e intollerabile. Le conseguenze del Coronavirus in carcere. Il blocco dei lavori urgenti. Franco Corleone, ex Garante dei detenuti della Regione Toscana lancia l'allarme di un vuoto pericoloso e fa il punto sul coronavirus nelle carceri in Toscana e lavori urgenti ad oggi irrisolti negli istituti penitenziari della Toscana: Teatro Stabile di Volterra; sezione Femminile nel carcere di Pisa e seconda cucina a Sollicciano.
Il 26 ottobre il suo mandato di sei anni era scaduto, l'attività è proseguita per tre mesi in un periodo previsto dalla legge di proroga. Questo periodo è stato utilizzato per continuare un'attività intensa presentando ricerche e proposte su temi scottanti come le droghe, le misure di sicurezza e l'imputabilità e con visite agli istituti monitorando situazioni di crisi che si sono presentate.
Una nota positiva è stata l'approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge per il Parlamento elaborata dall'ufficio del Garante sul diritto all'affettività e alla sessualità in carcere.
Purtroppo il Consiglio regionale non ha utilizzato questo tempo né per esaminare le proposte di modifica della normativa al fine di rafforzare autonomia e indipendenza della figura, né per accogliere l'invito delle associazioni di volontariato e dei movimenti che si occupano di giustizia in carcere per audizioni dei candidati e delle stesse associazioni allo scopo di rendere trasparente la scelta del Garante.
Vi sono stati già due rinvii della Commissione affari istituzionali, ora il tempo delle decisioni è scaduto. Su questi temi Franco Corleone terrà una conferenza stampa martedì 25 febbraio alle ore 11:00 presso la sede de La Società della Ragione, Palazzina 35, San Salvi. Nell'occasione sarà illustrata l'agenda delle urgenze per superare una grave impasse, per rendere efficace la richiesta di adempiere a un dovere istituzionale preciso e saranno definite iniziative di mobilitazione e azioni di disobbedienza civile.
agi.it, 25 febbraio 2020
Sospesi permessi premio, il lavoro all'esterno e la semilibertà se fuori dal muro di cinta per i detenuti nelle carceri della Lombardia. È questa la decisione, a quanto apprende l'Agi, del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria lombarda, Pietro Buffa, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Inoltre, è stata decisa l'istituzione di un'unità di crisi all'interno del Provveditorato, che gli operatori esterni siano dotati di mascherina, che i colloqui si riducano a un parente, maggiore di 12 anni, per ogni detenuto e avvengano con la mascherina.
ilpiacenza.it, 25 febbraio 2020
Tribunale e Procura, processi solo con i detenuti e in aula poche persone. Gli avvocati: "Provvedimento giusto, andava fatto anche prima". Il coronavirus rallenta anche la Giustizia. Gli uffici del Tribunale e della procura non saranno più aperti ai cittadini per una settimana. Il presidente del Tribunale, Stefano Brusati, ha disposto un'ordinanza che prevede "la sospensione dello svolgimento delle udienze ordinarie civili e penali" eccetto quelle con detenuti o che vedono imputati con misure cautelari. Inoltre, è previsto un controllo preventivo agli ingressi svolto dai carabinieri e dal personale dell'Ivri.
Lo scopo è quello di limitare il numero di persone - e quindi i possibili contagi - e i contatti fra le centinaia di persone che ogni giorno frequentano gli uffici giudiziari e le aule, dove spesso si ritrovano insieme numerose persone fra avvocati, testimoni, imputati e forze dell'ordine. Anche gli avvocati potranno depositare nelle cancellerie solo gli atti urgenti, così come i cittadini che, ad esempio, si recano in procura per chiedere un certificato penale: se è urgente si dovrà inoltrare una richiesta. Cittadini e avvocati potranno comunque utilizzare internet, sui siti del Tribunale, per gli atti che si possono redigere anche on line.
Il 24 febbraio, primo giorno, delle disposizioni, alcune udienze sono state rinviate dal giudice monocratico: solo un avvocato in aula, distanziato dagli altri colleghi e accesso impedito a chi è in attesa al di fuori. Molte le persone che sono state fermate agli ingressi e informate che gli uffici non erano più accessibili. Soddisfatto il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giovanni Giuffrida: "Bene questo provvedimento, si sarebbe dovuto fare anche prima".
di Zita Dazzi
La Repubblica, 25 febbraio 2020
Uffici chiusi al pubblico: "Dobbiamo evitare che si ammali qualcuno". Vertice al tribunale per la gestione dei detenuti in udienza. "Questo ufficio non può permettersi di rimanere chiuso: se anche solo uno si ammala si rischia la quarantena per tutti e non è possibile".
Così il procuratore di Milano, Francesco Greco, parlando della decisione di chiudere al pubblico gli uffici della procura, dove da oggi - ma la comunicazione ufficiale delle linee guida avverrà nelle prossime ore - si riceverà solo "su appuntamento o per impegni giustificati".
Il procuratore ha ricordato il fatto che "si tratta dell'ufficio più pubblico del tribunale; possiamo continuare a lavorare al limite minimo come d'estate, ma dobbiamo evitare che si ammali qualcuno". Tra le variabili da considerare c'è anche il fatto che "il Lodigiano è strettamente interconnesso con Milano", e ci sono pm e amministrativi che vivono in quelle zone e ai quali è già interdetto di recarsi in ufficio.
"In quest'aula tra magistrati, imputati e avvocati siamo spesso decine di persone, una situazione ambientale che contrasta con la circolare della Corte d'Appello di Milano" sull'emergenza coronavirus. Così il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha chiesto e ottenuto dai giudici della settima penale il rinvio del processo milanese Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Il pm, infatti, ha ricordato ai giudici che le direttive della presidenza della Corte d'Appello richiedono una distanza minima tra le persone in aula di due metri e che si "entri in aula 3-4 persone alla volta".
La Procura, tra l'altro, aveva già avvisato i difensori ieri, tanto che in aula stamani erano presenti solo tre avvocati e 7-8 persone in tutto. Il presidente del collegio Marco Tremolada inizialmente ha spiegato che "i servizi pubblici devono proseguire, salvo che per i lavoratori provenienti" dalle zone rosse. Poi, però, ha deciso di rinviare al 9 marzo anche per l'assenza dei testimoni. Tanti altri procedimenti sono stati rinviati.
In una riunione tra i vertici degli uffici giudiziari milanesi, tra cui il procuratore Greco e il presidente della Corte d'Appello Marina Tavassi, e il presidente dell'Ordine degli avvocati milanesi Vinicio Nardo è stato affrontato, tra le altre cose, anche il tema dei detenuti in questi giorni di emergenza coronavirus. Non è ovviamente possibile limitare le "traduzioni" ovvero i trasporti in tribunale, perché questo causerebbe un caos anche per quanto riguarda i termini delle custodie cautelari e quindi una lesione della libertà e dei diritti fondamentali.
Si continuerà quindi a trasferirli per le udienze limitando però gli assembramenti nei corridoi. Solo in alcuni casi si potranno fare udienze in videoconferenza: la limitazione deriva dal fatto che non tutte le aule del Palazzo di Giustizia sono attrezzate e tantomeno le carceri, fatta eccezione per quelle di massima sicurezza.
Le visite dei difensori in carcere saranno limitate e dove necessario (ma solo in caso di sintomi) si dovranno usare le mascherine chirurgiche. E mentre si firma questo provvedimento, contemporaneamente i vertici degli uffici giudiziari di Milano sono costretti a firmare anche ordini di materiale sanitario da inviare con urgenza.
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