Il Dubbio, 23 dicembre 2019
Il Cdm approva la legge che modifica le intercettazioni in vigore dal 29 febbraio, ecco i 5 cambiamenti. Passa in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulle intercettazioni. Il testo, portato al tavolo dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, corregge la precedente legge Orlando che era stata collocata su un binario morto. All'uscita, Bonafede ha parlato di "distanza" tra alleati della maggioranza, ma che "le intercettazioni "sono uno strumento irrinunciabile per le indagini".
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2019
La riforma della prescrizione che comporta il blocco dopo la sentenza di primo grado scatterà il 1° gennaio, così come previsto dalla legge Spazza-corrotti approvata a inizio 2018, quando al Governo c'era l'alleanza M5S-Lega. Si tratta di una battaglia storica dei Cinque Stelle, portata avanti dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2019
Quasi 1.600 giorni dalle indagini preliminari alla sentenza di Cassazione: è la durata media di un processo penale nei tre gradi di giudizio. Si tratta di quattro anni e quattro mesi circa, la metà dei quali passano di fronte alla Corte d'appello. E sono tre i distretti in cui i procedimenti penali nei tre gradi di giudizio durano in media più di duemila giorni: Reggio Calabria, Napoli e Roma, che arriva a 2.241 giorni, più di sei anni. È questo il quadro destinato ad accogliere lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che è previsto entri in vigore il prossimo 1° gennaio.
di Gianluca Di Feo
La Repubblica, 23 dicembre 2019
La 'ndrangheta ha inventato la formula criminale vincente, che le sta consegnando un primato planetario. Negli anni 80 si è imposta nel Nord Italia, poi si è insediata nell'Europa centrale, ha gettato ponti verso l'Est ed è sbarcata nelle Americhe.
Lo riconosce persino uno scrittore come Don Winslow, raccontando nel bestseller "Il cartello" come gli equilibri tra i narcos messicani dipendano dalla capacità di stringere rapporti con i padrini calabresi: gli unici capaci di smistare tonnellate di cocaina attraverso l'Atlantico. Hanno una mentalità coloniale, che li spinge a impiantare nuove cosche ovunque.
La descriveva un boss intercettato nelle indagini dell'allora procuratore Giuseppe Pignatone: "Il mondo si divide in due: quello che è Calabria e quello che lo diventerà". Tutte le cellule però restano sempre legate alla terra d'origine, in un rapporto di osmosi con i paesi natii, articolato secondo rapporti di sangue e di affiliazione.
Ed è questa fusione di valori arcaici e dinamismo internazionale a renderla tanto forte. Le permette di farsi protagonista negli affari leciti e illeciti, mantenendo un'identità violenta: alterna la corruzione e il controllo dei voti alle azioni armate. Si infiltra nell'imprenditoria, nelle amministrazioni pubbliche, nel commercio attraverso figure insospettabili ma ha sempre schiere di uomini pronte a punire chi non rispetta i patti.
Negli ultimi giorni tre inchieste clamorose ci hanno costretto ad aprire gli occhi sul dilagare delle 'ndrine. In Val d'Aosta il presidente della Regione si è dimesso dopo l'accusa di collusione. In Piemonte un assessore regionale ed ex sottosegretario è finito in cella: gli è stato contestato l'acquisto di voti dai boss.
Ancora più importante l'operazione coordinata dal procuratore Nicola Gratteri perché è andata a incidere sul dominio della zona grigia calabrese, il cuore dell'impero: sono finite agli arresti 334 persone, inclusi esponenti politici di destra e sinistra, sindaci, avvocati, commercialisti, ufficiali delle forze dell'ordine. All'ex senatore Pittelli è stato addebitato di avere messo "a disposizione le sue conoscenze in Italia e all'estero per consentire il radicamento e la forte penetrazione della 'ndrangheta in ogni settore della società civile: nelle università, negli ospedali più rinomati, all'interno dei servizi segreti, nella politica, nelle banche".
Non ci sono luoghi inaccessibili per gli emissari di queste cosche. Di fronte agli elementi raccolti dai giudici, colpiscono la disattenzione della classe politica e la mancanza di una mobilitazione per estirpare le radici del fenomeno. Gratteri denuncia l'inerzia del "potere legislativo che ancora oggi non ci ha dato un sistema di norme proporzionato e proporzionale alla realtà criminale".
Lo stesso procuratore da calabrese ha poi invitato i calabresi a reimpossessarsi del territorio: "Da oggi dovete andare in piazza, dovete occupare la cosa pubblica, dovete impegnarvi in politica, nel volontariato, in tutto quello che è possibile fare, andare oltre il vostro lavoro".
Lo sosteneva anche Pio La Torre, il parlamentare comunista padre della legislazione antimafia assassinato a Palermo, parlando a Reggio Calabria nel 1973: "O la democrazia vive come partecipazione popolare e allora si possono assestare colpi di maglio a tutte le forme di intermediazione parassitaria, a tutte le forme di clientelismo, di corruzione, di mal governo che poi sono l'alimento permanente del potere mafioso o noi avremo solo l'illusione della retata in Aspromonte".
Ed è questo il punto chiave. L'azione repressiva della magistratura e dei corpi di polizia è inutile se non viene accompagnata a una rinascita. Dopo ogni retata, i ranghi vengono inevitabilmente rimpiazzati perché non si costruisce un'alternativa alle prospettive criminali. E questo compito spetta alle istituzioni, locali e soprattutto nazionali.
di Riccardo Mazzoni
Il Tempo, 23 dicembre 2019
Le cronache giudiziarie in Italia offrono purtroppo da lustri spunti di amara riflessione sull'uso disinvolto della giustizia nelle procure e nei tribunali, e negli ultimi giorni ce ne sono stati addirittura tre di particolare interesse in Puglia, in Calabria e in Piemonte.
Tre indizi che fanno la prova di quanto la giustizia abbia bisogno di una profonda riforma. Ricordate il senatore Azzollini, per anni stimato presidente della commissione bilancio, del quale si diceva che fosse addirittura più potente di un ministro dell'Economia? Ebbene, nel 2013 fu coinvolto nell'inchiesta sulla presunta maxi-truffa da 150 milioni legata alla costruzione del nuovo porto di Molfetta con sessanta indagati e due ordini di arresto.
Su Azzollini piovvero ben sedici capi d'imputazione, e lui aveva rinunciato a beneficiare della prescrizione. Ebbene: dopo sei anni è arrivata la sentenza con tutti e 28 gli imputati assolti. Un altro successo della Procura di Trani, quella salita agli onori delle cronache per una lunga serie di inchieste partite da ipotesi di reato clamorose, passate attraverso interrogatori di alti esponenti della politica e della finanza e finite quasi sempre nel nulla.
Come quella per usura contro l'ex ministro Savona. Il secondo spunto arriva dal maxi-blitz contro la 'ndrangheta, un'operazione colossale alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria con ramificazioni fino al Piemonte. Ai doverosi ringraziamenti ai magistrati e alle forze dell'ordine si sono però aggiunti altrettanto doverosi interrogativi su quanto resterà alla fine di un così imponente e articolato impianto probatorio, sulla scorta delle esperienze passate.
È stata una deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, moglie di un indagato, a mettere il dito nella piaga, affermando che la lotta alla mafia è una cosa seria non uno spettacolo da prima pagina, "e mi auguro che davvero Gratteri riesca a smantellare la mafia più pericolosa che ci sia. Ma mi auguro anche che si arrivi a processo e non finisca, come il 90% delle sue indagini, in una bolla di sapone che non pulisce nulla ma cancella nel frattempo la dignità di chi ne viene toccato".
Ma il fatto che lascia stupiti è che il procuratore Gratteri abbia postato su twitter un articolo del Fatto quotidiano che sottolineava come la maxi-operazione contro la 'ndrangheta fosse sparita dalle prime pagine dei grandi giornali. Oltre alla politica, ora anche la giustizia si fa sui social? I commenti sono stati ovviamente quasi tutti colmi di indignazione, ma qualcuno ha fatto notare che un magistrato non dovrebbe fare mai un tweet del genere, ricordando a Gratteri che in Germania è proibito perfino fare conferenze stampa sulle inchieste.
Terzo e ultimo indizio: l'episodio avvenuto al tribunale di Asti, dove la Corte è entrata in aula e ha letto la sentenza di condanna contro un padre accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia prima che avesse parlato la difesa. Una gaffe che la dice lunga sul clima che si respira in alcuni ambienti giudiziari, dove le sentenze vengono preconfezionate alla faccia del processo accusatorio in cui la prova dovrebbe formarsi nel dibattimento. Tre indizi, insomma, che fanno la prova di un fallimento.
di Fernando Bocchetti
terranostranews.it, 23 dicembre 2019
La lettera inviata da Lubrano era stata trattenuta dal direttore del carcere dell'Aquila. Trattenuta su richiesta del direttore del carcere dell'Aquila la corrispondenza del detenuto Orlando Antonio al 41bis, alias Mazzolino, ritenuto a capo dell'omonimo clan operante a Marano, Quarto e Calvizzano. La Corte d'Appello ratificava ma poi, in seguito al reclamo del difensore di Orlando, accoglieva le tesi difensive.
In data 27.07.2019 l'Ufficio Censura segnalava al Direttore della Casa Circondariale de L'Aquila che la missiva proveniente da Lubrano Armando (nipote di Orlando Antonio), detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro e ritenuto affiliato al, contenesse "brani dal linguaggio criptico potenzialmente emblematici di una metodica di comunicazione con l'esterno di messaggi in codice che potrebbero lasciar trasparire la volontà di informare su situazioni che trascendono dalla specifica faccenda narrata ed estensibili a circostanze diverse".
Il provvedimento di non inoltro della corrispondenza veniva ratificato dalla Corte di Appello di Napoli; il detenuto Orlando Antonio proponeva tempestivamente reclamo ritenendo palesemente ingiusta la decisione adottata.
All'udienza in camera di consiglio assumeva la difesa l'avvocato Rosario Pezzella, del foro di Napoli Nord, evidenziando alla Corte che con la recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (N. 32452 del 22.02.2019, depositata il 19.07.2019), la V sezione penale ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ex art. 41bis ordinamento penale, la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti poiché confliggenti con esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo.
In altre parole, l'avvocato Pezzella sottolineava che "il combinato disposto degli articoli 18 ter e 41 bis O.P. non può essere interpretato nel senso di consentire che diritti primari, di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima della persona ancorché detenuta, finiscano per essere sostanzialmente elisi o eliminati in via generale ed astratta; d'altronde, una lettura della disposizione di cui all'articolo 41 bis O.P. non costituzionalmente orientata ne determinerebbe la potenziale esposizione a dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla violazione dell'Art. 15 della Costituzione (libertà della corrispondenza) ma anche dell'Art. 111 (giusto processo)". Nell'accogliere in pieno le tesi difensive, la Corte disponeva la restituzione della corrispondenza senza alcuna limitazione.
Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2019
Oltraggio a un magistrato in udienza - Bene giuridico tutelato - Scriminante del diritto di critica - Esclusione. La ratio dell'art. 343 c.p. risiede nella tutela dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria e il bene giuridico presidiato consiste non tanto e non solo nell'onore e nel prestigio del magistrato, inteso quale persona fisica materialmente destinataria della contumelia, bensì, e in primo luogo, nell'ordinato esercizio dell'amministrazione della giustizia da parte dello Stato - e per esso da parte dei magistrati che lo rappresentano in udienza. (Nel caso di specie è stata esclusa l'applicabilità della scriminante del diritto di critica in quanto le espressioni offensive e oltraggiose pronunciate durante la lettura del dispositivo della sentenza risultavano dirette a colpire il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 novembre 2019 n. 48555.
Oltraggio a un magistrato in udienza - Offesa dell'onore e del prestigio del Magistrato - Contenuto. Il reato di oltraggio a magistrato in udienza risulta integrato allorché la condotta sia riconosciuta come idonea a compromettere quei requisiti di efficacia e di autorevolezza che devono assistere l'azione del magistrato, non essendo indispensabile che la condotta sia da esso direttamente percepita, ma occorrendo che la stessa sia di per sé tale da determinare quelle condizioni di pregiudizio che valgono a offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 novembre 2018 n. 51970.
Oltraggio a magistrato in udienza - Circostanze aggravanti - Attribuzione di un fatto determinato - Condanna - Presupposti - Pluri-offensività della condotta oltraggiosa - Criteri. Poiché il bene giuridico primariamente tutelato dall'articolo 343 c.p. è il buon andamento della pubblica amministrazione della giustizia - sub specie di corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti in udienza, in quanto strumentale al libero e sereno esercizio del potere-dovere di ius dicere - il carattere offensivo delle espressioni rivolte a un magistrato in udienza deve essere valutato non già sulla base della soggettiva percezione di quest'ultimo, bensì alla stregua della loro oggettiva capacità di incidere negativamente sul prestigio della funzione giudiziaria e sulla correttezza del contraddittorio e di compromettere in tal modo la libertà e la serenità del giudizio.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15524-
Reati contro la pubblica amministrazione - Oltraggio a un magistrato in udienza - Fattispecie. Integra il reato di oltraggio a un magistrato in pubblica udienza il comportamento dell'avvocato che, nel corso dell'udienza, rivolga ripetute contestazioni al presidente del collegio sul modo di condurre l'udienza al punto di esortarlo ad abbandonare il dibattimento, per avere consentito eccessiva libertà al pubblico ministero, facendo illazioni e lasciando intendere che tale incapacità di arginare il pubblico ministero potesse derivare da problemi particolari del giudicante nei confronti del rappresentante dell'accusa: trattasi di un comportamento gravemente insinuante e idoneo a generare dubbi sull'imparzialità del giudice, che si risolve in un attacco alla sua persona, non potendosi ritenere che costituisca solo una mera critica, diretta a contestare la legittimità o l'opportunità del comportamento del giudicante.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 maggio 2016 n. 20515.
Oltraggio a un magistrato in udienza - Critica del provvedimento giudiziario - Reato - Insussistenza - Fattispecie. Le espressioni di critica a un provvedimento del magistrato, laddove siano immediatamente percepibili come un giudizio che investe la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sé considerato, e non la persona del magistrato in quanto tale, non possono integrare il reato di oltraggio (nella specie, a magistrato in udienza ex articolo 343 del Cp): ciò in quanto il rispetto, di cui tutti i pubblici funzionari devono essere circondati, non equivale a insindacabilità. (Nella specie, è stato escluso il reato nella condotta di un imputato che, nel corso di un'udienza davanti alla Corte di assise ove rispondeva di gravi reati, aveva reso a verbale dichiarazioni spontanee affermando che il processo era "un complotto tra falsi pentiti, compresi i pubblici ministeri", tanto che, all'esito del giudizio di merito, era stato condannato per i reati di calunnia e, appunto, di oltraggio a magistrato in udienza).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 maggio 2011 n. 20085.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2019
Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 5 novembre 2019 n. 44854. È compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi di recidiva contemplate dall'articolo 99 del Cp, quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla relativa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
Ciò perché, spiega la Cassazione con la sentenza 44854.2019, per l'applicazione della recidiva il giudice deve dare conto del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo.
La sentenza è in linea con i principi espressi dalle sezioni Unite, nella sentenza 24 febbraio 2011, Proc. gen. App. Genova in proc. Indelicato, laddove, in parte motiva, nel ricostruirsi l'istituto, si è affermato che per ritenere e applicare la recidiva il giudice deve motivatamente spiegare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, la sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura ed ai tempi di commissione dei precedenti, così da giustificare l'aumento di pena. Piuttosto, va ulteriormente precisato che la recidiva deve ritenersi "applicata" dal giudice non solo quando viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato: la recidiva, cioè, deve ritenersi "applicata" anche quando il giudice la ritenga equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti; mentre deve ritenersi "esclusa" quando le attenuanti siano riconosciute con giudizio di prevalenza (cfr. sezioni Unite, 18 giugno 1991, Grassi).
Da ciò derivando la conseguenza che, se la recidiva, pur contestata, è esclusa dal giudice, non solo non dà luogo all'aggravamento della pena, ma non produce neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'articolo 69, comma 4, del Cp, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'articolo 81, comma 4, dello stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all'articolo 444, comma 1-bis del Cpp; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. (cfr. sezioni Unite, 27 maggio 2010, Calibè).
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 22 novembre 2019 n. 47572. È abnorme il provvedimento con cui il Gip rigetta la richiesta di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero adducendo la necessità della previa escussione della persona offesa in sede di indagini. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 22 novembre 2019 n. 47572.
L'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale prevede che nei procedimenti relativi a taluni gravi reati (come, ad esempio, quello di violenza sessuale) il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi del comma 1 dello stesso articolo, e prevede altresì che si procede allo stesso modo, "in ogni caso", vale a dire, indipendentemente dal reato oggetto di indagine, all'assunzione della testimonianza della persona offesa che "versa in condizione di particolare vulnerabilità".
Tale disposizione esclude qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice circa l'opportunità di accogliere la richiesta. Secondo la Cassazione, le uniche valutazioni consentite (oltre a quella generale desumibile dall'articolo 190, comma 1, del codice di procedura penale, che attribuisce al giudice il potere di escludere "le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti") attengono alla sussistenza dei requisiti indicati dalla disposizione, vale a dire che: l'istanza provenga da soggetto processuale legittimato (il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, ovvero la persona sottoposta alle indagini); il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari ovvero in udienza preliminare (cfr. Corte costituzionale, sentenza 10 marzo 1994 n. 77); si stia procedendo per uno dei reati indicati dalla norma, ovvero quando la persona offesa di altro reato versi in condizioni di particolare vulnerabilità; la testimonianza di cui si richiede l'assunzione riguardi un minore di età (anche se non trattisi di persona offesa) ovvero la persona offesa maggiorenne.
Entro questi limiti, ragiona la Suprema corte, l'obbligo per il giudice di disporre l'incidente probatorio è imposto dal rilievo che il legislatore ha inteso evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria ritenendo detto interesse prevalente sul principio generale secondo cui la prova si forma in dibattimento, e dall'ulteriore rilievo che, proprio con tale disposizione, il legislatore ha inteso, in ossequio agli obblighi internazionali, non conculcare la tutela dei diritti delle vittime.
Alla luce di questi ineccepibili principi la Cassazione ha affrontato il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di incidente probatorio: nella fattispecie, il giudice per le indagini preliminari aveva infatti respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero ritenendo necessaria la previa escussione della persona offesa in corso di indagini, trattandosi di incombente asseritamente necessario per consentire alle parti, durante l'audizione protetta, di procedere alle contestazioni, e per fornire al giudice elementi di attendibilità della persona esaminata.
Secondo la Corte si trattava di un rigetto arbitrario perché sostanzialmente fondato su un presupposto giuridico - la previa audizione del dichiarante - insussistente e apoditticamente affermato senza peraltro neppure indicare la fonte normativa del supposto obbligo; la Cassazione, quindi, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullata senza rinvio l'ordinanza reiettiva, ritenendo tale provvedimento strutturalmente "abnorme", perché con esso si era "disapplicata", senza alcuna argomentazione, una regola generale di assunzione della prova prevista in ottemperanza a obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale: non si trattava, quindi, soltanto di violazione di norme processuali, ma di un provvedimento reso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, e quindi affetto da cosiddetta "abnormità strutturale".
In termini, sezione III, 16 maggio 2019, Proc. Rep. Tivoli in proc. S., in una fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero con la seguente motivazione: "l'assunzione della testimonianza della persona offesa circa i fatti per cui si procede non presenta caratteri di urgenza tali da non consentirne l'espletamento nella sede deputata alla formazione della prova, quale il dibattimento, né appaiono ricorrere ulteriori condizioni che suggeriscano l'adozione del mezzo di prova nelle forme richieste".
ifatti.eu, 23 dicembre 2019
Solidarietà agita, mai sbandierata: è lo stile del Club Rotary di Eboli che, dopo la raccolta di coperte per i meno fortunati, ieri ha voluto festeggiare il Natale insieme ai detenuti dell'Icatt di Eboli e alle loro famiglie. Un giorno speciale di fratellanza e dalle forti emozioni. Baci e abbracci, abbracci prolungati e felici fra i detenuti, i loro figli, le mogli, le compagne.
Abbracci e lacrime di gioia, di speranza, la speranza di tornare presto a casa, di ricominciare prendendo un'altra strada. Un bambino e una bambina si stringono forti alle gambe del giovane papà. Il detenuto mostra ai suoi piccoli la bellezza del luogo che lo ospita. E forse è vero: la felicità non è avere tutto, ma accontentarsi di quello che si ha.
Emozionate il discorso del presidente del Club Rotary Francesco Scocozza: "Oggi è il giorno più buio dell'anno, 21 dicembre cade il solstizio d'inverno, e a me piace pensare che abbiamo portato un po' di luce nella vita di tutti oggi.
La luce è quella energia che accompagna la festa degli auguri, evento tradizionale per tutti i Club Rotary tanto da essere con il passaggio del collare e la visita del Governatore annoverata tra gli eventi più importanti per il club nel corso dell'anno rotariano. Questo carica di maggiore valore simbolico la condivisione della festa degli auguri con l'intera comunità dell'Icatt.
Questa è per noi rotariani l'opportunità di condividere i valori fondamentali della nostra istituzione basata sulla famiglia, l'amicizia, la comprensione ed il service". Parole che arrivano al cuore: "Essere qui oggi, per questo particolare evento ci consente di lavorare come rotariani perché incontriamo e conosciamo questa realtà: L'Icatt di Eboli, un Istituto a Custodia Attenuata che rappresenta un modello virtuoso nel nostro territorio. Qui si attua un processo di accompagnamento al reinserimento nella collettività.
Perché con questa festa stiamo compartecipando ad un percorso sancito dalla costituzione italiana nei cui valori ci riconosciamo istituzionalmente e stiamo rispondendo all'appello del Presidente Mattarella che nei suoi discorsi ha invitato alla partecipazione attiva la società civile, gli intellettuali, gli artisti, i mezzi di comunicazione, a moltiplicare le occasioni per stare accanto ai ragazzi impegnati in questo percorso non facile, fatto di privazione della libertà, di lontananza dagli affetti familiari, ma finalizzato a garantire davvero, a loro e alle loro famiglie, un futuro di serenità, di dignità, di appagamento.
Il motto del rotary quest'anno è: il rotary connette il mondo, ecco che stiamo operando una connessione tra la collettività che vive fuori da queste mura, ma che vi entra ed incita questi ragazzi ad essere tenaci e a svolgere al meglio il loro percorso con la fiducia di potere trovare fuori una società pronta al loro reinserimento".
Con questo auspicio formulo i migliori auguri per le festività natalizie e l'augurio di vivere un importante nuovo anno per la vita di tutti noi. Ringrazio quanti si sono adoperati in modo fattivo alla buona riuscita dell'evento ringrazio Francesca spera e attraverso le tutti i soci che hanno collaborato, il direttore e la dott. Caleca che hanno sempre risposto con entusiasmo e con spunti propositivi a tutte le interazioni organizzative agli imprenditori e agli operatori privati che riconoscendo la valenza dell'evento hanno voluti contribuire alla buona riuscita della festa: Donato e Pierpaolo Santimone dell'Hotel Grazia e del ristorante "Aglio, olio e peperoncino", il mago Paolo Fulgione, il caseificio "La Contadina", la Valcarni Srl di Atena Lucana; "Sorrento sapori e tradizioni"; l'azienda agricola semplice di Elio Rocco. Preziosissimi lo chef Mario Taddeo e Loredana.
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