di Maurizio Caprino e Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
Ormai si può dire senza paura di sbagliare: la legge sull'omicidio stradale (la 41/2016) non ha contribuito a ridurre la mortalità. Lo dicono i dati sui primi tre anni di applicazione (da marzo 2016): lo scorso anno gli incidenti con lesioni a persone sulle strade italiane sono stati 172.553, appena l'1% in meno del 2015 e quelli mortali sono calati solo del 4,6%, passando da 3.236 a 3.086. Numeri che hanno a che fare anche con l'andamento fisiologico degli eventi: nel 2017 gli incidenti erano aumentati rispetto al 2015.
Che gli effetti della legge sulla mortalità sarebbero stati scarsi lo dicevano anche le previsioni: se già gli inasprimenti sulle normali sanzioni (quelle per chi commette un'infrazione) lasciano il tempo che trovano perché non ci sono alte probabilità di incappare in controlli, a maggior ragione non si può pretendere deterrenza da pene anche severissime che scattano solo per chi causa un evento perlopiù inatteso come un incidente mortale o con feriti.
Dunque, non si potevano pretendere miracoli dalla legge 41. Che va considerata per quello che è: un modo per punire in modo effettivo chi causa incidenti, rispondendo al bisogno di giustizia dei parenti delle vittime, spesso umiliati dall'atteggiamento di pirati della strada che, pur processati, evitano il carcere.
Problema non solo italiano - D'altra parte, il problema dell'insufficiente riduzione della mortalità su strada non è solo italiano. È da vent'anni che la Ue fissa obiettivi di dimezzamento di decennio in decennio ma, dopo una "fiammata" iniziale, i miglioramenti sono calati un po' ovunque e i target restano lontani. L'Italia, con il calo dei morti del 42% nel periodo 2001-2010 e del 19% tra il 2011 e il 2018 è in linea con le medie europee. I buoni risultati di inizio secolo corrispondono al diffondersi di auto e mezzi pesanti sempre più sicuri: negli anni 90 airbag e Abs sono divenuti di serie e vi si stava aggiungendo anche il sistema anti-sbandata Esp. Il resto lo hanno fatto soprattutto l'estensione dei controlli di velocità con apparecchi più performanti, un maggior contrasto ad alcol e droga e innovazioni normative come la patente a punti. Più o meno gli stessi strumenti a disposizione oggi. E già dieci anni fa la Ue aveva capito che non bastavano per ottenere altri progressi significativi. Tanto che, nel fissare il dimezzamento per il decennio in corso, ha evocato interventi anche esterni al classico triangolo uomo-veicolo-strada. Per esempio, invitava a migliorare rapidità e qualità dei soccorsi.
Assistenza alla guida e scatola nera - Una controprova della difficoltà di migliorare i risultati con gli strumenti tradizionali viene dal fatto che gli Stati virtuosi già da prima che la Ue fissasse obiettivi (Europa nord-occidentale e Scandinavia) non sono tra quelli che hanno ottenuto i risultati più eclatanti dopo i target europei. Miglioramenti potrebbero arrivare solo quando si diffonderanno Adas (sistemi di assistenza alla guida) e scatola nera, che la Ue ha reso obbligatori dal 2022. Ma gli Adas, se usati credendo che consentano di stare meno attenti alla guida, potrebbero addirittura causare incidenti. Nel frattempo si sono aggiunti fattori in grado di peggiorare i risultati. Primo fra tutti la distrazione favorita da smartphone, impianti multimediali di bordo, congestione del traffico e abbassamento delle velocità. In Italia, si aggiunge il degrado delle infrastrutture (dalla segnaletica ai cedimenti delle barriere, fino ai crolli di ponti).
Ci si chiede dunque come si farà a centrare l'obiettivo finale fissato dalla Ue: l'azzeramento del numero di morti, nel 2050. Il target è stato deciso pensando che per quell'anno potrebbe diffondersi la guida autonoma, che dovrebbe eliminare l'errore umano. Ma questo è un futuro ancora non del tutto delineato: ci sono tante incertezze tecniche, etiche e, di conseguenza, normative. Senza contare che, nella fase transitoria, la convivenza tra guida umana e guida autonoma potrà creare nuovi pericoli.
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 4 novembre 2019
Nella prima apparizione televisiva dopo l'elezione (meno trionfale del previsto) al Consiglio superiore della magistratura, Nino Di Matteo ha parlato dei rapporti di Berlusconi e Dell'Utri con la mafia, in relazione "alla possibilità che ci sia la responsabilità di ambienti e persone non mafiosi nelle stragi del 92-93". Il che ha fatto insorgere Forza Italia contro la Rai per la "vergognosa propaganda" (Gasparri) "senza contraddittorio" (Schifani").
Nulla di nuovo, se non che Di Matteo non parla più come pm antimafia titolare di indagini, ma come membro dell'organo di governo autonomo della magistratura. Unico a godere di una ribalta televisiva, con Piercamillo Davigo (al quale, però, anche gli avversari nel Csm riconoscono più prudenza). La prevedibile polemica con i berlusconiani rischia di mettere in secondo piano i tre messaggi di politica giudiziaria che Di Matteo ha lanciato.
Destinatario, in primis, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, impegnato in una trattativa con gli altri partiti della maggioranza sulla riforma della giustizia. Avviata con segnali di disponibilità reciproca, ma ancora al palo. Sui benefici ai detenuti mafiosi, Di Matteo ha tracciato la via per attenuare gli effetti della recente sentenza della Corte costituzionale, in modo da mantenere per i boss un regime differenziato. Sulla riforma che interrompe la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, Di Matteo ha detto che è d'accordo.
Il che rafforza la bandiera di Bonafede (piantata ai tempi del governo gialloverde) contro la richiesta di Pd e Italia Viva di rinviarne l'entrata in vigore, prevista il 1° gennaio 2020, o almeno di limitarla in caso di processi troppo lunghi. Sulle intercettazioni Di Matteo boccia la riforma Orlando, che intendeva limitarne l'uso e la pubblicazione. Riforma che Bonafede aveva più volte rinviato. Anch'essa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020.
Prescrizione e intercettazioni saranno sul tavolo del vertice di maggioranza, nei prossimi giorni. Di Matteo dà a Bonafede un assist per irrigidirsi su entrambi i temi. Finora il Pd ha tenuto un profilo basso. Ma a fronte di un irrigidimento, è pronto a fare asse con Italia Viva. E a bloccare anche il resto della riforma.
di Davide Bianchini
reggionline.com, 4 novembre 2019
Colpi di piccone al giusto processo e al diritto di imputati e vittime di reati ad avere giustizia in tempi ragionevoli. E' davvero giusto un processo che può non finire mai? Rispetta il principio della presunzione di innocenza? E rispetta il diritto della vittima di un reato ad avere giustizia in tempi ragionevoli? No. E non è una solo una questione di carte (costituzionale in primis) o di filosofia tra togati e giuristi.
Dall'1 gennaio 2020 entrerà in vigore la riforma della prescrizione. Cosa prevede? Spiegato a pane e salame, dopo la sentenza di primo grado - anche di assoluzione - la prescrizione non ci sarà più. Il processo potrà durare in eterno. L'imputato, anche quando assolto in primo grado, sarà ostaggio della giustizia. Per dirla invece come quelli che parlano bene, la riforma prevede l'interruzione dei termini di prescrizione. Insomma, si va verso l'ergastolo processuale.
Il testo è contenuto nella cosiddetta legge spazza-corrotti, di anima e impronta grillina, colpevolmente tollerata dalla Lega in tempi di matrimonio ancora felice. A onor del vero, il Carroccio fece pressioni per rinviare di un anno l'entrata in vigore del provvedimento, ma nulla più. Questa riforma è uno dei "regali" del primo Governo Conte. La speranza è che il Conte bis possa porvi rimedio, magari su impulso democratico, anche se al momento il tema è lontano dal dibattito dell'attualità politica romana.
I rapporti tra le due anime dell'attuale esecutivo viaggiano su equilibri instabili, anche alla luce del verdetto elettorale in Umbria. Nel Movimento 5 Stelle la leadership di Luigi Di Maio è sempre meno salda. In casa Pd il consumato abbandono del tetto coniugale da parte di Renzi non ha ancora presentato il conto definitivo. Insomma, difficilmente gli alleati cercheranno nuovi motivi di scontro.
Di certo la legge, almeno per quanto riguarda la prescrizione, fallirà i suoi obiettivi. Studiata per inchiodare i criminali più scaltri, che sono abituati a surfare tra rinvii e burocrazia per allungare i tempi dei processi e farla franca, la riforma finirà per colpire la maggioranza degli indagati e degli imputati, e in una certa misura anche le vittime.
Era davvero necessario intervenire sulla prescrizione? Codice alla mano, la legge offre già a magistratura inquirente e giudicante tempi ampissimi per lavorare, soprattutto per quanto riguarda i reati gravi.
Un Paese civile si dimostra tale quando riesce ad affrontare i problemi e a risolverli. Se parliamo di giustizia, quando riesce a punire i colpevoli, e quando riesce a farlo in tempi rapidi. La riforma terrà ostaggio i cittadini perbene, che siano imputati o vittime in attesa di vedere riconosciute le loro ragioni, e consentirà comunque ai professionisti del rinvio di rimandare all'infinito l'appuntamento con la cella. La giustizia è un malato grave. E' davvero questa la medicina?
di Emilio Krogh
ytali.com, 4 novembre 2019
Il giustizialismo sfrenato di una parte di politica in questi tempi buissimi riuscirà finalmente a soddisfare la voglia irrefrenabile di abolire diritti fondamentali e primo fra tutti quello a un giusto processo.
Pochissimo tempo manca ormai all'entrata in vigore dell'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e alla simultanea e definitiva dipartita del processo penale. Il giustizialismo sfrenato di una parte di politica in questi tempi buissimi riuscirà finalmente a soddisfare la voglia irrefrenabile di abolire diritti fondamentali e primo fra tutti quello a un giusto processo.
E sì perché un procedimento penale durerà tali di quegli anni che sarà impossibile avere giustizia, nella sostanza sarà come morto per sempre. Ancora una volta attraverso una campagna mediatica e populista portata avanti a suon di tweet e di video su Facebook si è giocato su buonafede e ignoranza della popolazione volendo far credere che il decorso della prescrizione nel processo penale fosse non solo negativo ma addirittura una delle cause del non funzionamento della giustizia.
Nulla di più falso e intellettualmente disonesto: qualunque addetto ai lavori sa bene che i processi durano troppo e in alcuni casi i reati si prescrivono solo ed esclusivamente per disfunzioni statali mai risolte che poi sono le stesse che ci consegnano una sanità disastrosa o una scuola piena di disfunzioni.
I problemi sono a monte e probabilmente non c'è mai stata né c'è tutt'ora la volontà di risolverli mentre è molto più semplice "spararla" grossa con argomentazioni populiste che mirano alla pancia e portano manciate di voti in un'epoca in cui nessuno approfondisce nulla oltre un tweet, un video di Facebook o ancora peggio una fake news.
L'interruzione del termine di prescrizione farà sì che i giudici, pur nelle disfunzioni esistenti destinate solo ad aumentare, non avranno più neanche quel limite temporale nella fissazione dei processi e dei successivi rinvii che oggi l'istituto della prescrizione impone loro di rispettare facendo salti mortali e gimcane in un sistema letteralmente allo sfascio.
Sarà brevissimo il tempo che trascorrerà per renderci tutti conto del disastro partorito da questa riforma, compresi i suoi stessi sostenitori, molti dei quali direttamente o indirettamente cadranno nelle maglie di un procedimento penale per restarne invischiati per sempre. Perché nella vita nessuno è immune e al riparo da nulla, ricordiamocelo ogni giorno.
di Nicola Cundò
infooggi.it, 4 novembre 2019
Intervista a Vincenzo Musacchio, giurista, già docente di Diritto penale in varie Università italiane e presidente dell'Osservatorio Antimafia del Molise, studioso del fenomeno mafioso e delle strategie di lotta da circa venticinque anni. E' tra quelli che non condividono la sentenza sull'ergastolo ostativo di pochi giorni fa.
I giudici della Consulta invitano a rivedere l'ergastolo ostativo per concedere benefici penitenziari ai condannati non pentiti, che ne pensa lei da esperto della materia?
I boss, purtroppo per noi, torneranno a brindare così come fecero quando hanno fatto saltare in aria Falcone, sua moglie e gli uomini della sua scorta! Era ciò che si aspettavano dallo Stato italiano da molto tempo. Passa il concetto che anche il più feroce assassino alla fine esce dalla galera. Un segnale di nuova sconfitta delle istituzioni. Si rischia di cancellare tutti i successi ottenuti proprio grazie alla nostra legislazione antimafia.
Ci spiega meglio?
Certamente. E lo faccio con gli insegnamenti di Giovanni Falcone. Il mafioso che ha giurato fedeltà all'organizzazione criminale di appartenenza, una volta uscito dal carcere, non potrà non tornare a servirla fino alla morte. Non dobbiamo mai dimenticarci che i mafiosi di cui parliamo sono stragisti o persone che ne hanno seguito le strategie senza batter ciglio. Personalmente credo che la necessità di evitare rapporti tra gli esponenti carcerati e quelli a piede libero sia irrinunciabile. Ricordiamoci bene che riscontri oggettivi e probatori nei vari processi per mafia comprovano chiaramente che la detenzione dell'imputato di delitti di mafia non interrompe né sospende il vincolo associativo né sostanzialmente impedisce al detenuto di concorrere alla consumazione di gravi reati all'esterno degli stabilimenti carcerari con istigazioni, sollecitazioni, ordini e altre similari attività. Quello che questi giudici non hanno valutato congruamente è che un capomafia resta tale per tutta la vita.
La Corte Costituzionale in parole povere cosa ha sancito?
La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo e se l'autorità ha acquisito prove che non c'è più partecipazione all'attività criminale. Stabilisce, inoltre, che si valuti caso per caso. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In virtù di questa pronuncia, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni degli operatori penitenziari e sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia e antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In sostanza si è rivista la normativa antimafia voluta da Falcone?
Esatto. Siamo di fronte al depotenziamento di una delle norme per il contrasto alla mafia proposte da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia. Abbiamo toccato una norma che prevede la preclusione all'accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all'ergastolo ostativo, cioè per chi non ha mai collaborato con la giustizia, né hanno avuto il benché minimo barlume di pentimento. Nel dibattito, pertanto, dovremmo includere anche il fatto che queste persone non solo non hanno mai espresso la volontà di collaborare ma non hanno mai rinnegato la loro vita e le loro condotte criminali.
Questi criminali sono rieducabili secondo lei?
Ritengo di no! Mi chiedo: in tali circostanze possono esserci rieducazione e risocializzazione? L'esperienza e lo studio di questi temi mi hanno insegnato che non si sceglie di diventare mafioso, si nasce. Lo è tuo padre, lo è stato probabilmente anche tuo nonno. Perché "capo mafia" si cresce e si è formati per diventare un perfetto generale di un'armata criminale che ha due scopi ben precisi: il potere e il denaro. Questo ruolo è assoluto e non abdicabile. Esistono solo due vie di fuga: la morte o la collaborazione con la giustizia. Per questi ferocissimi boss mafiosi si dovrebbe dimostrare che dopo una lunga carcerazione non sono più pericolosi e che possono beneficiare di permessi e magari arresti domiciliari. Questo dovrebbe valutarlo e deciderlo un giudice.
Rischiamo di rivedere in permesso premio boss di alto calibro?
Mi auguro di no. In caso contrario potremmo rischiare di rivedere in libertà, Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata, condannato a quattro ergastoli da scontare dal 1995 in regime di 41bis, gli sono imputati numerosi omicidi ed esecuzioni. Leoluca Bagarella legato a Cosa Nostra, affiliato al clan dei Corleonesi di Riina, killer spietato, "don Luchino" è stato autore di svariati omicidi e responsabile di alcuni tra i più gravi fatti di sangue, tra cui la Strage di Capaci e il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, è all'ergastolo in regime di carcere duro (41bis). Nitto Santapaola è considerato tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. A lui sono imputati la strage della Circonvallazione; la strage di Capaci; l'omicidio di Pippo Fava e la strage di via D'Amelio. Francesco Schiavone il boss più importante del clan dei Casalesi, condannato definitivamente alla pena dell'ergastolo, insieme con altri componenti del clan coinvolto in alcune guerre fra diversi clan camorristici, nelle quali hanno perso la vita centinaia di persone. Francesco Bidognetti braccio destro di Schiavone e killer spietato autore di numerose esecuzioni. Giovanni Strangio ndranghetista, è tra gli ideatori e gli autori della strage di Duisburg ed era nell'elenco dei trenta latitanti più pericolosi d'Italia. Giuseppe Rogoli boss di alto rango della 'ndrangheta, affiliato ai Bellocco, è considerato uno dei fondatori della Sacra corona unita pugliese. Sono tuttavia fermamente convinto che ogni singolo boss tra quelli appena citati se uscisse dal regime carcerario duro, tornerebbe l'istante dopo a esercitare il suo vecchio potere e a riorganizzare il suo clan più forte e potente di prima.
Questi sono criminali che non si sono mai pentiti e non hanno mai collaborato con la giustizia perché dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore?
Ho sempre ritenuto che il mafioso che non mostra alcun segnale di pentimento e permane in perpetuo all'interno del sodalizio, deve avvertire il peso dell'afflizione e la forza dello Stato poiché la scopo della pena è anche la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. La criminalità organizzata va contrastata con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Siamo concordi nel ritenere che il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) sia titolare di una dignità umana inalienabile e convinti che nessun uomo sia definitivamente irrecuperabile e di conseguenza ogni delinquente, è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. Il punto in tal contesto è un altro. E' ovvio che quando si palesassero segnali di eventuale redenzione, l'ordinamento penitenziario preveda la possibilità di attenuare il rigore della pena. Meccanismo, peraltro, già esistente nel nostro ordinamento penitenziario. Pertanto, il proposito di abolire l'ergastolo in questo specifico contesto trova in sé ben poche ragioni d'essere, visti gli istituti premiali già esistenti nella vigente legislazione. Chi si rifiuta di essere rieducato deve essere trattato al pari di chi invece accetta la rieducazione e lo fa con atti concreti? Che senso ha rieducare chi non vuol essere per nulla rieducato tantomeno risocializzato? Vorrei che mi si spiegasse come si può rieducare uno che non vuol essere rieducato! Se esiste il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all'art. 2 Cost.) la persona può decidere di non volersi rieducare e risocializzare? Se esiste l'uguaglianza tra i cittadini (anch'essa inviolabile ai sensi dell'art. 3 Cost.) si possono applicare trattamenti simili quando sarebbe la loro applicazione a determinare delle discriminazioni? Saremmo capaci di rieducare uno che ordina di sciogliere il figlio di un pentito di mafia nell'acido per punire la sua decisione e per dare un monito a tutti gli altri associati? Chi ordina delitti efferati come l'uccisione di un bambino senza essersene mai pentito può godere del principio di rieducazione se non rinnega minimamente il suo passato, anzi ne va orgoglioso? Non basta il pentimento e il perdono, il reo deve risarcire concretamente le vittime, i familiari e la società con la propria opera sia da carcerato sia da uomo libero.
Come mai lei a differenza di molti altri giuristi è contro questa sentenza?
Non sono contro, semplicemente ne analizzo gli effetti deflagranti per cui, pur rispettandola, non ne condivido la sostanza. Falcone e Borsellino che conoscevano i mezzi per combattere la mafia avevano capito l'importanza di tali strumenti e pagarono con la vita la loro forte azione repressiva. A chi è nemico dello Stato, non devono concedersi attenuanti e sconti di pena. La lotta alle mafie deve i suoi notevoli successi proprio ai mafiosi ergastolani che per vedersi aprire le porte del carcere non hanno potuto limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma hanno collaborato con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla conoscenza e alla sconfitta delle mafie. Si dovrebbe invece dare un segnale forte: ergastolo, 41bis effettivo ed efficace e confisca dei beni.
Secondo lei vi è contrasto tra l'ergastolo ostativo e art. 27 della Costituzione?
La rieducazione di un mafioso è impossibile poiché dovrebbe implicare perlomeno un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di "pentimento civile" inclusivo di momenti di riconciliazione e soprattutto riparazione nei confronti delle vittime e delle rispettive famiglie. Un concetto così impegnativo di rieducazione, denso d'implicazioni anche etiche, va ben di là dalla nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l'acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale. La sentenza della Consulta, di fatto, ha rimesso tutto nelle mani del singolo giudice di sorveglianza che dovrà valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o no il permesso o la libertà condizionale. In questo modo purtroppo si scarica sugli operatori penitenziari e sociali che redigono le relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità della decisione finale. In tal modo chi dovrà decidere sarà inevitabilmente sottoposto alle eventuali "pressioni" dei mafiosi condannati al carcere a vita. In questo modo, a mio giudizio, si ritorna al regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era una villeggiatura dalla quale si continuavano a esercitare a pieno i poteri propri di un capo mafia. Potrebbe essere molto rischioso confondere questo delicatissimo tema con quello della rieducazione di condannati, anche a pene severe, che però non operano all'interno della criminalità organizzata. Se malauguratamente dovessero uscire dal carcere mafiosi del calibro di Cutolo, Bagarella o Santapaola dovremmo realmente cominciare a preoccuparci e non poco!
iene.mediaset.it, 4 novembre 2019
Si chiama "Credito al futuro", è l'ultimo progetto di don Gino Rigoldi per aiutare chi esce dal carcere minorile Beccaria di Milano. Gaetano Pecoraro ha incontrato il sacerdote che festeggia 80 anni che gli parla di politica, fede e Chiesa togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe
Dal 1972 è al fianco degli ultimi. In particolare di quelli del carcere minorile Beccaria di Milano. Lui è Virginio Rigoldi, per tutti don Gino, un prete di strada. E ancora prima di essere sacerdote è un padre. Papà di 4 figli adottati, ma anche di tanti altri strappati dalla criminalità. In questi giorni don Gino compie 80 anni.
Gaetano Pecoraro l'ha incontrato per fare un bilancio della sua vita. Finiti gli studi in seminario non viene ordinato sacerdote perché ritenuto non pronto. Solo diversi anni dopo, la Curia si accorge delle sue doti nel trattare con i giovani e ci ripensa. "Io non ho paura di mescolarmi nelle vicende, anche le più atroci", ci dice don Gino. "La situazione più dolorosa? Ritrovarsi a piangere con il primario di un ospedale per la morte di un ragazzo tossicodipendente". In questi casi il dolore è tanto ma forse la gioia di vederli salvi è ancora più grande.
"Ci vuole pazienza. Bisogna saperli cazziare duramente, ma anche esserci nel momento del bisogno", dice don Gino che abita con 8 ragazzi strappati dalla strada. Uno di loro è Azim, un ragazzo siriano scappato dalla guerra 6 anni fa. Suo fratello era un combattente dell'Isis e anche lui è stato accusato di questo. "Mi hanno trovato foto e video sul cellulare. Pensavano che io fossi venuto qui per quello. A 17 anni mi ha condannato a 3 di carcere", racconta Azim.
"Conoscendo don Gino ho trovato lavoro e tante cose. E qualche mese fa mi ha adottato a tutti gli effetti andando in Tribunale". Come lui, un altro ragazzo è stato strappato dalla strada. In passato ha avuto problemi per furti a Rozzano, ma un giorno ha conosciuto don Gino: "Con lui ho smesso di rubare perché ha fatto il contrario di tutto quello che gli altri facevano con me".
Il suo segreto è proprio quello di riuscire a fidarsi, anche del ladro, del bugiardo e del criminale. "Loro sono ragazzi che hanno poca fiducia in sé stessi e negli altri. E hanno una mancanza di paternità e della vita". Con il sacerdote parliamo anche di com'è la Chiesa oggi: "È molto clericale. Il parroco è quello che decide, quindi non è aperta nei fatti. Magari neanche nella liturgia, basti guardare che ha un linguaggio assolutamente incomprensibile. Signore pietà di qui, Signore pietà di là. Oppure: mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa".
Per lui la Chiesa dovrebbe dire altro. "Gesù Cristo era un rivoluzionario pericoloso che ha irritato la classe dirigente dei suoi tempi. Parlava di uguaglianza, condivisione dei beni. L'hanno accoppato perché era un rivoluzionario. Per lui erano tutti uguali: le donne, i ricchi che hanno il compito di condividere con i loro fratelli. Tutto questo lo ritroviamo nelle parole di Papa Francesco". Ci parla anche di com'è cambiata la politica in questi anni: "Una tragedia. È più saggio non fidarsi, guardarsi alle spalle. Se poi sono stranieri ci dicono che sono qua a mangiare la nostra minestra. Oggi dicono il contrario di quello che c'è scritto nel Vangelo. È difficile fidarsi degli altri, ma se non si sorride mai, nessuno ti sorriderà".
A 80 anni don Gino ancora non molla. Oggi si è messo in testa un nuovo progetto. "In uscita dal Beccaria incontro ragazzi che non hanno neanche i soldi per il biglietto del tram. Per la prima settimana, ce la fanno. La seconda, così così. E la terza li trovano da qualche parte". Per farli ripartire il sacerdote ha avviato un progetto il cui obiettivo è tutto nel nome: "Credito al futuro".
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
Privacy - Tutela della - Art. 167, d.lgs. 196/2003 - Testo novellato dal d.lgs. 101/2018 - Nocumento - Elemento costitutivo del reato. In tema di trattamento illecito di dati personali, nella norma incriminatrice di cui all'art. 167, d.lgs. 196/2003, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018, il richiamo alla necessità del verificarsi di un nocumento è rimasto immutato, sebbene nell'attuale versione normativa la determinazione del nocumento si configura come un elemento costitutivo della fattispecie penale e non più come condizione obiettiva di punibilità, idonea cioè ad attualizzare.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 ottobre 2019 n. 41604.
Reato - Concorso di reati - In genere - Reato di trattamento illecito di dati personali - Reato di diffamazione - Concorso di reati - Configurabilità - Ragioni. È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all'art. 167, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") presuppone l'identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell'oggetto materiale (che, nel delitto di cui all'art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell'agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 10 luglio 2019 n. 30455.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito dei dati personali - Elementi costitutivi - Nocumento - Nozione - Fattispecie. In tema di trattamento illecito dei dati personali, l'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ha tipizzato, quale elemento costitutivo del reato, il nocumento, da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva configurato il reato in questione nei confronti dell'imputato che aveva inviato ai condomini missive e volantini, che rivelavano informazioni relative a un procedimento penale nei confronti del portiere dello stabile per lesioni gravissime ai danni dello scrivente).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15221.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito dei dati personali - Reato introdotto dall'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 - Nocumento - Elemento costitutivo del reato - Sussistenza. In tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituisce - per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall'agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 6 ottobre 2015 n. 40103.
Reati contro la persona - In genere - Trattamento illecito di dati - Nocumento cagionato a terzi - Rilevanza. Il nocumento previsto dall'art. 167, D.Lgs. n. 196 del 2003 quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali, non è soltanto quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento (nella specie, i congiunti di minore vittima di incidente stradale, la cui fotografia, unitamente ad altri dati identificativi, era stata pubblicata a mezzo stampa).
• Corte di cassazione, sezione III penale, ordinanza 18 febbraio 2014 n. 7504.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2019
La legge 41 del 2016, in materia di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime, ha comportato un fisiologico aumento della conflittualità processuale. Era una variante prevedibile sin dal momento in cui il legislatore aveva deciso di investire quasi solo sulla repressione penale, piuttosto che sulla prevenzione e la rieducazione, per combattere il drammatico fenomeno degli incidenti stradali con morti o feriti gravi.
Eccezionali aumenti di pena per reati colposi, dimezzati solo in presenza di concause o colpe concorrenti; incentivi all'adozione di misure coercitive personali; divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti, anche se consistenti nel risarcimento integrale dei danni prima del processo; procedibilità d'ufficio per ogni tipo di lesione colposa stradale con prognosi superiore a 40 giorni (basta una banale violazione del Codice della strada); revoca della patente automatica per tutti i casi di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, con divieto di riaverla per lunghissimi periodi; prelievo coattivo di campioni biologici per provare lo stato di ebbrezza o alterazione da sostanze psicotrope o stupefacenti; raddoppio dei termini di prescrizione.
Queste sono state le novità principali introdotte dalla legge 41: anche i non addetti ai lavori potevano capire che, con questo scenario, sarebbero aumentati sia i tempi e i costi processuali, sia il numero dei giudizi ordinari. I punti che hanno più inciso sulla litigiosità processuale sono tre. Il primo è la procedibilità d'ufficio per le lesioni con prognosi superiore a 40 giorni causate da una violazione "generica" del Codice della strada.
La persona offesa - soprattutto quando la lesione subita e il comportamento del conducente non sono così gravi - è più interessata ad avere un rapido e integrale risarcimento dei danni, piuttosto che la condanna dell'imputato alla revoca della patente e a una pena magari coperta dalla sospensione condizionale.
La procedibilità a querela, unita a incentivi per il risarcimento dei danni, come l'estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del Codice penale), sono strumenti più efficaci della procedibilità d'ufficio, misura destinata a rimanere più simbolica che utile. Il Parlamento sembrava volere reintrodurre la procedibilità a querela con la delega contenuta nella legge 103/2017.
Ma il decreto legislativo 39/2018 ha conservato la procedibilità d'ufficio e la Consulta (sentenza 223/2019) ha statuito che il Governo non ha ecceduto i limiti della delega. Il secondo: anche le pene più severe, mitigate solo dalla diminuente del concorso di cause, hanno inciso sulla conflittualità processuale.
L'attenuante speciale "ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana" (Cassazione, sentenza 54576/2018): ciò significa che un processo per omicidio stradale aggravato, di fronte a una pena che da 12 anni può scendere a 6 grazie al concorso di cause, diventa inevitabilmente più lungo e combattuto.
Sono scoraggiati i riti alternativi, perché lo sconto di pena che li caratterizza è vanificato dalla difficoltà di individuare una concausa: nel giudizio ordinario c'è più spazio per la difesa, soprattutto tecnica. Il terzo aspetto è la revoca della patente, originariamente automatica per tutti i reati introdotti dalla legge 41, anche nei casi di patteggiamento.
La Consulta (sentenza 88/2019) ha stabilito che, fuori dai casi di incidenti con morti o feriti causati da abuso di alcol o droghe, la revoca può essere sostituita dalla sospensione, fino a 2 anni per lesioni gravi e gravissime, aumentati a4 anni per omicidio. La scelta non può essere rimessa all'accordo delle parti in sede di patteggiamento, ma compete solo al giudice: è dunque incentivata, ancora una volta, la celebrazione del processo ordinario, che è l'unica chance per non rimanere a piedi per lungo tempo.
di Pier Aldo Rovatti
L'Espresso, 4 novembre 2019
Violenta, volgare, elementare. Con toni autoritari e frasi semplificate. Ecco perché la comunicazione cambia codici. Non c'è bisogno di chiamare in causa la filosofia per rendersi conto che si sta diffondendo una lingua del potere la cui caratteristica è quella di mescolare realtà e verità. Una miscela abbastanza inedita, dove certo la parola "menzogna" è di casa, ma non è sufficiente per farci capire quali siano il luogo e il senso della "verità". Occorre innanzi tutto osservare come questa lingua funzioni sulla bocca dei grandi "ego" che oggi impersonano il potere politico. Prendiamo i due esempi che ciascuno di noi ormai conosce bene: Donald Trump come esempio globale e Matteo Salvini come caso locale.
Su Trump abbiamo ora a disposizione anche l'acuta cronaca di una traduttrice professionale (Bérengère Viennot, "La lingua di Trump", Einaudi), dalla quale possiamo ricavare molte informazioni, e cioè che il potente (l'"egosauro", come potremmo chiamarlo) costruisce un "sistema di verità parallele" e riesce a imporlo a chi l'ascolta. C'è chi si è preso la briga di contare quante volte Trump ha concluso con un "Credetemi" affermazioni pubbliche in cui enunciava cose palesemente contrastanti con le idee a lui del tutto abituali tipo "Non sono sessista" o "Non sono mai stato razzista". Quel "Credetemi" avrebbe dunque il potere di istituire una verità parallela rispetto alla verità comunemente circolante sulla base dei fatti. Un'"altra verità" e al tempo stesso un'"altra realtà" che essa rispecchierebbe.
La questione è più complicata di quanto sembri, se non altro perché questa verità parallela viene decisamente presa sul serio. La Viennot ricorda che il "Washington Post" ha assegnato a Trump quattro "Pinocchi", cioè il massimo tasso di menzogna disponibile, ma sanzionare di essere di fronte a una specie di re dei bugiardi non ci tranquillizza, lasciandoci molti dubbi. L'ipotesi di natura psicologica, cioè che Trump non si renda conto di mentire mentre una menzogna per essere tale chiede un minimo di consapevolezza, può valere forse come primo indizio. Per andare oltre, occorre arrivare a pensare che siamo culturalmente all'interno di un "regime di verità" (uso l'espressione di Michel Foucault) in cui il potere sta trasformando il gioco normale tra vero e falso che tutti abbiamo presente e attraverso il quale organizziamo la nostra vita quotidiana sotto lo sguardo benevolo del sapere scientifico.
Si parva licet componere magnis, come dicevano i latini, Trump e Salvini appartengono alla medesima lunghezza d'onda, basti pensare al modo con cui Salvini risponde di solito alle domande più dirette e critiche con uno spiazzamento del discorso: "Ma lei pensa che se avessi intascato quei soldi sarei qui?", "Lo chieda a quel terzo degli italiani che mi vota", oppure sterzando su un altro argomento come se non avesse sentito. Con Salvini forse solo per la prossimità materiale, ci sembrerebbe più difficile chiamare in causa l'ipotesi delle menzogne inconsapevoli, tuttavia il risultato non cambia. Nel senso che il suo "Credetemi" può restare sottinteso, visto che il patto di fiducia veritativa è comunque già stabilito senza bisogno di essere manifestato ogni volta. L'interlocutore sparisce, c'è soltanto un soggetto che ascolta se stesso e legittima così l'assenso di coloro che vivono già insieme a lui un ambito di "verità parallela".
Sono ben visibili nella lingua di Trump e in quella di Salvini delle specificità che le accomunano in quanto produttrici di una verità parallela. La loro esplicita "violenza" e la loro ricorrente "volgarità" saltano agli occhi. Violenza nel senso di una eccessiva tonalità autoritaria: parole molto dure nei confronti di chi viene di volta in volta preso di mira, soprattutto parole caratterizzate dall'imposizione di un "È così" valido sia per i nemici che per gli amici. Una violenza del linguaggio che consiste meno negli epiteti utilizzati che in una perentorietà inderogabile dell'eloquio.
Fin qui restiamo nel registro ben noto della lingua dei capi assoluti che hanno sempre dettato la loro verità in maniera perentoria, acritica, priva di ogni possibile dubbio. Lo slittamento nella volgarità è un tratto già meno ovvio: non abbassa il credito, anzi riesce a fortificarlo allestendo uno scenario iperpopulistico nel quale il capo (pensiamo soprattutto a Salvini) scende dal piedistallo e si mescola al suo "popolo" per condividerne la trivialità verbale. In un tweet finale, lui e quelli che l'hanno ascoltato si rappresentano nella rozza banalità dei tratti, unificati dalle parole pesanti in cui si sono appena riconosciuti, godendone.
Ancora più significativa è, però, una terza caratteristica che comprende violenza e volgarità identificando la lingua dei potenti nella "semplificazione". Infatti la comunicazione, al fine di ottenere lo scopo di una verità parallela, deve essere la più rapida e stringata possibile, il contrario di una persuasione che si produce attraverso giri retorici e lunghi discorsi che addormentano la gente. Questo aspetto la allontana decisamente da ogni civiltà del dire che appartenga alla tradizione oratoria di tipo democratico, con un cambio di passo astuto e insieme inquietante. Poche cose, ripetute con poca attenzione alla sintassi e perfino qualche sgarbo alla grammatica della lingua.
Un esempio recente: in rete si può leggere il messaggio che Trump aveva inviato a Erdogan per chiedergli di non esagerare nel suo intervento militare contro i curdi. Senza entrare in valutazioni politiche di queste dieci righe, restiamo colpiti proprio dal linguaggio elementare, spezzato, tutto pervaso di rozzezza autoritaria: senza una subordinata, sembra quasi messo insieme da un analfabeta. Ecco come questi potenti egosauri esprimono e fanno valere la loro "verità".
E noi? Quella parte di noi, di fatto la maggioranza, che non si riconosce nella neolingua dei potenti e vuole starne al di fuori, come si comporta? Non possiamo presumere di esserne completamente immuni se pure riuscissimo a rivolgere uno sguardo critico anche all'interno delle nostre vite quotidiane. Dovremmo chiederci, innanzi tutto, a che titolo e con quali garanzie riteniamo di essere fuori dal "regime di verità" che connota la lingua e i relativi comportamenti di chi detiene il potere della comunicazione. Siamo sicuri di non esserne impigliati e di avere la volontà culturale e gli strumenti capaci di snodarci?
Non è facile rispondere di sì se consideriamo i dispositivi sociali e microsociali nei quali prende forma l'esperienza quotidiana. Il dispositivo "scuola", come funziona attualmente, non garantisce alcuna sicurezza: dalle primarie fino alle aule dell'università il nodo che stringe potere e sapere sembra solo eccezionalmente intravisto e di solito viene evitato a vantaggio di un sapere appreso acriticamente.
Il risultato è un'idea standard di competenza che non si cura del linguaggio (scritto e parlato) quasi fosse una questione secondaria. I ragazzi e i giovani traggono dall'universo informatico a loro disposizione impulsi verso una scrittura contratta e una lingua parlata ibrida e assai poco personalizzata, il che non fornisce loro né una difesa nei confronti delle parole dei potenti né un qualche strumento critico efficace per riuscire a parlare un'altra lingua.
Ancor più, negli ambiti familiari non si producono antidoti; anzi, a tutti i livelli della formazione viene premiata proprio la pratica della "verità parallela" da contrapporre alla verità spicciola e deludente dei fatti. Cosa hanno da insegnare, in senso critico e autocritico, i genitori ai figli e quale altro "gioco di verità" viene appreso dai nostri figli quando la famiglia si allarga alle amicizie e a ulteriori contatti? È un interrogativo che ci invita almeno alla perplessità, poiché sappiamo bene che la strada verso la relazione e lo scambio sociale è diventata molto stretta, mentre quella che porta a un'idea egoistica di sé, e a un linguaggio conseguente, è un'autostrada con molte corsie. E così, purtroppo, piccoli egosauri crescono.
canicattiweb.com, 4 novembre 2019
Si terrà a Lampedusa, sabato 9 e domenica 10 novembre - presso l'Aeroporto - Salone Congressi - il convegno "La frontiera del diritto e il diritto della frontiera. Dieci anni dopo di nuovo insieme a Lampedusa". L'appuntamento è promosso da Area democratica per la giustizia e dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
"Questo confronto - spiegano i promotori - nasce da un'idea maturata a luglio, quando è stato bloccato l'accesso ai porti italiani alle navi delle Ong, e perfino della Guardia Costiera, che avevano effettuato salvataggi dei naufraghi. Proprio in quei giorni, si è deciso dunque di promuovere una nuova edizione, sempre a Lampedusa, del convegno che Magistratura democratica, Medel e Movimento per la giustizia -art.3 organizzarono l'11 e il 12 settembre 2009, intitolato appunto "La frontiera del diritto e il diritto della frontiera".
Introdurranno i lavori, sabato 9 novembre alle ore 15, Maria Cristina Ornano, presidente di AreaDG, e Lorenzo Trucco, presidente dell'Asgi. Seguiranno i saluti del Card. Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento, e del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. La prima sessione dedicata al tema "Le migrazioni e l'Europa" sarà presieduta da Giuseppe Salmè, già presidente di sezione della Corte di Cassazione. Seguiranno le relazioni di Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale; Guido Raimondi, già presidente Cedu-consigliere di Corte di Cassazione; Riccardo Clerici, responsabile ufficio legale dell'Alto Commissariato per i rifugiati dell'Onu.
La seconda sessione, 'Per una legislazione dell'immigrazione giusta ed efficace', sara' invece presieduta da Lorenzo Trucco, con le relazioni di Alessandro Triulzi, professore di storia dell'Africa presso l'Universita' degli Studi di Napoli 'L'Orientale', Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, Nazzarena Zorzella, avvocato - componente del comitato di redazione della rivista 'Diritto, Immigrazione e Cittadinanza', Fulvio Vassallo Paleologo, Universita' di Palermo - clinica legale per i diritti umani e Riccardo De Vito, presidente di Magistratura democratica.
Domenica 10 novembre, alle ore 9, si svolgerà la terza sessione dal titolo 'L'attuazione del diritto dell'immigrazione' presieduta da Armando Spataro, ex procuratore della Repubblica di Torino. Sono previste le relazioni di Pietro Bartolo, vice presidente della commissione Liberta' civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo, Giovanni Pettorino, ammiraglio-comandante della Guardia Costiera, Luigi Patronaggio, procuratore della Repubblica di Agrigento, Luciana Breggia, presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Firenze; Giulio Veltri, consigliere della terza sezione del Consiglio di Stato, e Carmine Castaldo, segretario generale di Movimento per la Giustizia-Art.3.
La quarta sessione dal titolo 'L'immigrazione nella cultura, nella storia e nell'informazione', presieduta da Domenico Gallo, presidente di sezione della Corte di Cassazione, vedra' le relazioni di Simona Fraudatario, segreteria del Tribunale permanente dei popoli, i giornalisti Gad Lerner e Alessandra Ziniti, Paola Barretta, ricercatrice dell'Osservatorio di Pavia, portavoce di Carta di Roma. Le conclusioni sono infine affidate ad Eugenio Albamonte, segretario generale di AreaDG, e Luca Masera, professore associato di diritto penale presso l'Universita' degli studi di Brescia.
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