di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
Quattro in più rispetto al mese precedente. 32 sono nelle sezioni femminili degli istituti. Cresce il sovraffollamento, ma aumentano anche i bambini dietro le sbarre. Al 30 novembre del 2019 si registra la presenza di 52 detenute con 56 figli al seguito, mentre nel mese precedente ne risultavano 52 di bambini. La detenzione di una donna con i propri figli deve essere sempre una misura estrema, eppure i numeri sembrano non darne concretezza.
di Errico Novi
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
Incontro sulle riforme del processo fra Ministro e Presidente Cnf. Sì di Bonafede a Mascherin: ripartono i tavoli sui ddl civile e penale, dialogo sulle negoziazioni degli avvocati.
Il primo segnale arriva in mattinata dal guardasigilli Alfonso Bonafede: sulla prescrizione, dice, "so che ci sono delle proposte: le vaglierò insieme alle forze politiche". Ma la partita sulla giustizia si riapre anche grazie all'avvocatura.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
È anche attraverso gli interventi e le decisioni della nuova presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, che il ruolo della Consulta nel mondo del diritto certo, ma soprattutto nella società, esce ridefinito e, per certi versi almeno, rinvigorito.
Pochi giorni fa sul Sole 24 Ore Cartabia, in un intervento dedicato alla giurisprudenza costituzionale negli anni della crisi, nel quale emergevano tre parole chiave per qualificare la giurisprudenza costituzionale in questa prospettiva (persona, risorse, comunità), scriveva dello strabismo dello sguardo della Corte: "Con un occhio guarda nel breve termine gli effetti particolari e generali delle sue decisioni; con l'altro guarda lontano, per l'innata vocazione delle sue sentenze a proiettare effetti nel lungo termine".
Dove quella vocazione ineludibile al bilanciamento dei diritti e dei principi costituzionali trova un ambito tutto particolare nel mondo dell'economia e delle compatibilità con le quali l'attività d'impresa deve confrontarsi. Ne è evidente paradigma la vicenda Ilva, sulla quale proprio Cartabia ha avuto occasione d'intervenire con una delle 171 pronunce scritte in questi anni di giudice costituzionale.
Nella sentenza n. 58 dell'anno scorso, Cartabia censurò con l'illegittimità le misure del 2015 che permettevano a Ilva di continuare a produrre senza adeguate garanzie di salvaguardia di diritti costituzionalmente rilevanti come quello alla salute certo, ma anche al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso. Si legge in quella pronuncia, dove pure si riconosce come il legislatore può intervenire per garantire la continuità produttiva e i posti di lavoro escludendo che sequestri penali decisi dalla magistratura compromettano la continuità d'impresa, che il bilanciamento deve essere ragionevole e proporzionato, senza cioè che uno dei diritti in gioco possa prevalere in modo assoluto né essere sacrificato in maniera totale.
Una ricerca dei punti di equilibrio ogni volta diversi e all'altezza della complessità, cui la Corte, ha sottolineato di recente Cartabia, prova a fare fronte anche dotandosi di tecniche processuali nuove, sulla falsariga dei modelli seguiti da altre Alte Corti. È il caso dell'annullamento di leggi con effetti solo per il futuro, quando è necessario per evitare anche "squilibri di proporzioni macroeconomiche".
Oppure, come avvenuto di recente nel caso Cappato e nelle tante questioni legate al "fine vita", non più sollecitando solo il Parlamento a intervenire per correggere evidenti distorsioni costituzionali, ma affidando al legislatore un congruo arco di tempo per farlo, prefigurando già un successivo intervento in caso di inerzia.
Un piccolo ed evoluto arsenale di strumenti anche inediti per affrontare con accresciuta consapevolezza materie assai delicate come quelle che la Consulta sarà chiamata ad affrontare nelle prossime settimane. Dal giudizio di ammissibilità sul referendum elettorale voluto dalla Lega, alle questioni legate all'iscrizione all'anagrafe da parte dei migranti, all'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del ponte Morandi di Genova per finire alla "spazza-corrotti" e alla sua applicazione retroattiva.
Tutte questioni complesse e a elevata sensibilità "politica" per chi ieri ha ammesso l'orgoglio di fare da apripista con la prima presidenza femminile della Corte. Tuttavia conclusione quasi naturale per chi, era il 2012, scrisse la sua prima sentenza da toga della Consulta affermando che la composizione della giunta regionale della Campania, senza nemmeno la presenza di una donna, era in contrasto con il principio di pari opportunità affermato anche nello Statuto della Regione.
di Andrea Mirenda (Magistrato)
Il Riformista, 12 dicembre 2019
La riforma degli incarichi direttivi è oramai cruciale per l'effettiva indipendenza della magistratura e lo è, ancor più, dopo le scandalose notti romane di questa primavera, che hanno condotto alle dimissioni di cinque consiglieri del Csm e, addirittura, del Procuratore generale della Cassazione.
Da sempre le nomine giudiziarie rappresentano il principale oggetto della voracità correntizia e le fitte trame intorno alle future nomine dei procuratori della Repubblica di Roma, Torino, Reggio Calabria, Perugia, etc., lungi dall'essere descrivibili - come vorrebbe taluno - come evento eccezionale, patologico, etc., sono l'esempio eloquente dell'ultradecennale degrado in cui versa il Consiglio Superiore. È tempo, allora, di fermare il declino, anche per evitare pericolosi interventi volti ad addomesticare la giurisdizione col pretesto di mettere ordine... Che fare, dunque?
Preso atto, purtroppo, della consueta genuflessione della politica all'Anm e dell'abbandono del progetto (costituzionalissimo) del sorteggio dei candidati che, da solo, avrebbe decretato la fine dell'occupazione correntizia del Csm, non è comunque possibile accontentarsi dei "fioretti" di santità del vicepresidente Ermini, altro non fosse perché destinati, ahinoi, ai consiglieri eletti in quota alle singole correnti (sarebbe come chiedere ai tacchini di preparare il pranzo di Natale). È tempo, quindi, di riforme che tocchino, una volta per tutte, il core business del malaffare correntizio: il "nominificio".
Per fare ciò occorre una legge - temutissima dalla correntocrazia - che preveda il coordinamento degli Uffici "a rotazione". Ragioni di spazio impongono brevità. Esclusa, quindi, ogni velleità sistematica, quello che si intende evidenziare è proprio l'eccezionale valore riformista della proposta in questione, la sola che - a costo zero - potrà arrestare l'attuale deriva gerarchizzante, riportando la magistratura italiana nel solco voluto dai padri costituenti.
Per comprendere meglio le ragioni della rotazione, occorre partire dall'idea stessa di "magistrato" espressa nella Carta fondamentale. Tre i pilastri costituzionali su cui si regge: 1) l'indipendenza riconosciuta al singolo magistrato soggetto soltanto alla legge; 2) la pari dignità delle funzioni; 3) l'autogoverno non come potere concentrato nelle mani del Csm bensì come esperienza diffusa. Ecco, allora, il modello del magistrato: indipendente, imparziale, autorevole, dedito esclusivamente allo svolgimento del suo lavoro, moralmente libero... anche dalle personali ambizioni.
Se confrontiamo questo modello con quello del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non sfugge l'insostenibilità di un sistema che, in barba al principio di autogoverno, ha dato vita a una vera oligarchia dei sedicenti migliori, ossia di quelli dotati dell'esoterica "attitudine direttiva". Che quella dell'attitudine direttiva sia, peraltro, una mistificazione ce lo dicono già i più elementari principi organizzativi della scienza aziendalistica. I "dirigenti" giudiziari, difatti, non possono né potranno mai dirsi "manager".
Si può esserlo senza un budget autonomo? Senza un'autonoma leva di spesa? Senza un proprio staff a cui affidare il compito di dar piede al progetto organizzativo? E sarebbe divertente, a questo proposito, verificare quanti dirigenti giudiziari hanno saputo/potuto realizzare i fantasiosi disegni sulla scorta dei quali sono stati preferiti ad altri.
Ma il modello "migliorista" non regge neanche a valle: grazie alla retorica del "migliore" e al fumoso reticolo di norme secondarie su cui essa si basa, le correnti si sono viste attribuire uno straordinario potere di condizionamento, potendo plasmare a piacimento la carriera di ogni singolo magistrato (naturalmente... a buon rendere), con gli intuibili riflessi sull'indipendenza di quel giudice.
Sei della mia corrente? Avrai fermo appoggio contro il candidato dell'altra corrente, a prescindere dalla professionalità; ci sono più posti a disposizione? Ce li spartiamo equamente, uno a noi, uno a loro, e così via. "Non ce ne sono o sono pochi? Va bene, la prossima volta toccherà a loro "a prescindere" oppure faremo in modo di crearli, posponendo sapientemente il momento della delibera".
Tutte cose arcinote, innegabili, trasversali a tutte le correnti, nessuna esclusa, secondo i variabili rapporti di forza. Come non ricordare, del resto, le amare considerazioni del professor Mazzamuto, ex componente laico del Csm, che avendo visto all'opera i signori delle tessere sottolineò l'assenza di "un'adeguata garanzia "interna" nei confronti delle dinamiche corporative della stessa magistratura"?
E ancora, sempre ragionando "a valle", non sfugge il fall out negativo dell'ideologia migliorista: l'invito ai magistrati - sin dal tempo zero - a percorrere a testa bassa quel cammino della speranza fatto di inconsistenti "medagliette" extracurricolari, principalmente legate all'associazionismo giudiziario, buone solo a distrarli dai doveri quotidiani nella purtroppo diffusa convinzione del lavoro come...tempo sottratto alla carriera.
La patologia del sistema, del resto, è resa evidente anche dal rilievo per cui - sulla carta - circa il 90% dei magistrati è escluso dall'esperienza di autogoverno; di fatto, il Testo unico sulla dirigenza ha dato vita a un corpo di magistrati eterodiretti da un manipolo di autogovernanti "a vita", con buona pace del modello costituzionale.
Sono noti, poi, i meccanismi striscianti di subordinazione favoriti da questo sistema, quali - giusto per fare qualche esempio - la determinazione dei criteri di distribuzione degli affari, dei carichi di lavoro individuali, della pretesa produttiva pro capite (sempre crescente, anno dopo anno), delle modalità di lavoro, etc., il tutto sotto il simpatico schiaffo della leva disciplinare.
di Sabino Cassese
Corriere della Sera, 12 dicembre 2019
Cartabia è competente, pronta a comprendere su quali strade si incammini il mondo. E donna: indicandoci così quanti passi ancora vadano fatti per giungere a un'effettiva parità. Ecco finalmente una buona notizia: Marta Cartabia è il nuovo presidente della Corte costituzionale. È una buona notizia perché a una delle più alte cariche dello Stato accede una persona competente, i cui studi sono al centro dei nuovi compiti della Corte. L'"Italia in Europa" è il titolo di uno dei molti volumi che Marta Cartabia ha scritto sugli stretti legami del nostro Paese con l'Europa.
È una buona notizia perché a quella carica giunge una studiosa che ha orientato la sua vita di ricercatrice nella direzione della apertura reciproca degli ordinamenti nazionali e della comparazione, che ha al suo attivo studi all'estero, che ha consuetudine di collaborazione con i maggiori centri di ricerca stranieri. Si deve a lei uno dei più importanti volumi sulla giustizia costituzionale nel contesto globale, scritto con la partecipazione di studiosi stranieri e italiani.
È una buona notizia perché alla Presidenza della Corte costituzionale arriva una persona in grado, per i suoi studi e le sue esperienze, di comprendere per quali nuove strade si sta incamminando il mondo. Questo è importante anche per comprendere e contenere le posizioni regressive dei neo-nazionalisti che vorrebbero nuovamente rinchiudersi nei confini nazionali, ergendo barriere e muri.
È, infine, una buona notizia perché per la prima volta una donna prende la Presidenza della Corte costituzionale. Ci sono voluti 63 anni perché al vertice di un organo la cui prima missione è quella di garantire l'eguaglianza si affermasse la parità di genere.
Ricordiamolo, dunque, con quanta difficoltà, con quanto tempo, con quali ritardi, l'umanità si libera di pregiudizi, di modelli culturali, di prigioni intellettuali per riconoscere nei fatti un principio in astratto affermato da secoli, quello di eguaglianza. Fino al 1919, secondo una norma del codice civile, "la moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipotesa, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito". Solo nel 1946 le donne italiane hanno potuto partecipare alle elezioni politiche nazionali. Solo nel 1956 hanno potuto accedere alle giurie popolari delle Corti di Assise. Solo nel 1965 le prime otto donne sono divenute magistrate. Ancora oggi nessuna donna ha presieduto la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti.
Eppure l'articolo 51 della Costituzione è chiaro: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza". Sarebbe bastato scrivere "in condizioni di eguaglianza". I costituenti vollero precisare: "dell'uno e dell'altro sesso". E nel 2003 venne aggiunto "a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Molti passi sono stati fatti. Un terzo dei parlamentari è donna. Sono donne metà dei prefetti e metà dei magistrati (ma, tra questi ultimi, sono donne solo un quarto dei titolari di funzioni direttive).
In un Paese preoccupato per le sorti della sua economia, per la mancanza di posti di lavoro, per il continuo dividersi dei suoi governanti, per le minacce rivolte ai suoi legami storici con l'Europa e con l'Occidente; in un Paese impaurito dai miti negativi, agitati dai neo-nazionalisti, per i quali l'Italia sarebbe dominata da criminalità e corruzione e messa in pericolo dall'invasione di stranieri, la Corte costituzionale - eleggendo all'unanimità, con straordinaria coesione, il suo nuovo presidente - ci dice che c'è ancora posto per la speranza.
di Giorgio Iusti
La Notizia, 12 dicembre 2019
L'ex presidente dell'Anac: il processo però ha bisogno di tempi certi. Alla Camera il magistrato evidenzia che metà dei procedimenti va al macero già durante le indagini. La prescrizione è una piaga. E il diritto a un processo con tempi certi non equivale al diritto a finire prosciolti per intervenuta prescrizione.
Ne è convinto anche l'ex presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e attualmente impegnato come magistrato della Corte di Cassazione, Raffaele Cantone, in audizione ieri davanti alla Commissione giustizia della Camera. Cantone ha affrontato il tema, particolarmente caldo in questi giorni considerando che lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado scatterà dal 1 gennaio, e ha affermato che la prescrizione appunto "rappresenta un vulnus alla giustizia del nostro paese".
"Ritenere che il tema della prescrizione si possa sottovalutare - ha detto - credo che non sia corretto. Quando ogni anno si prescrivono migliaia di procedimenti penali non si può ritenere il dato non significativo. Stiamo parlando di migliaia di procedimenti e dietro i procedimenti ci sono gli imputati, le parti offese che spesso sono quelle più danneggiate dai meccanismi della prescrizione": Di più: "Il diritto al processo non equivale al diritto alla prescrizione".
Allo stesso tempo il magistrato ha auspicato che si intervenga anche per garantire tempi certi del processo e ha evidenziato dei dati-shock. L'ex presidente dell'Anac ha infatti specificato che ben il 50% dei procedimenti si prescrive senza svolgere nessun tipo di attività nella fase delle indagini preliminari. Senza arrivare dunque neppure a un rinvio a giudizio. Sostanzialmente una resa da parte dello Stato nel fare giustizia.
di Ivan Cimmarusti
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Marta Cartabia, 56 anni, è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Auspica che la sua nomina alla quinta carica dello Stato sia da "apripista", considerato che non solo "in Italia l'età e il sesso ancora un po' contano", ma che è anche un Paese "in cui calano gli omicidi e non i femminicidi, un problema di civiltà". Ma il "vetro di cristallo - ha detto - si è rotto". E così, per la prima volta, una donna presiede la Consulta.
La Corte, riunita in camera di consiglio, l'ha eletta con 14 voti a favore e una sola scheda bianca: la sua. Sarà un mandato breve, di appena nove mesi. La scadenza è prevista per il 13 settembre prossimo, perché il suo "ufficio" di giudice costituzionale - con nomina disposta nel 2011 dall'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano - non può durare più di nove anni. Ma, come hanno detto gli altri giudici costituzionali donna, Daria de Pretis e Silvana Sciarra, "la tua elezione è la nostra elezione". Perché dal 23 aprile 1956, da quando si è svolta la prima udienza pubblica della Corte, la quinta carica dello Stato, che presiede l'organo preposto a garantire il rispetto della Costituzione, è in "rosa". "Certi risultati - ha detto - vanno valutati su un significato storico e pubblico".
Docente di Diritto costituzionale dal 2008 all'Università Bicocca di Milano e stimata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha assunto sin dall'inizio della sua carriera accademica uno spiccato profilo internazionale. Ha insegnato e fatto attività di ricerca in diversi atenei in Italia e all'estero, anche negli Stati Uniti. In qualità di esperto ha fatto parte di organismi europei, come l'Agenzia dei diritti fondamentali della Ue di Vienna.
Alla Corte costituzionale arriva nel 2011: è la terza donna dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle ed è una dei giudici costituzionali più giovani della storia della Consulta. Già a marzo 2018 Cartabia ha sfiorato l'elezione alla presidenza. In quell'occasione, però, la Corte votò per Giorgio Lattanzi, il quale però confermò la nomina di Cartabia a vice presidente (già decisa nel 2014) assieme ad Aldo Carosi e Mario Morelli.
Secondo indiscrezioni Cartabia ha avuto il sostegno dei componenti più "innovativi" del collegio, come Giuliano Amato. Ma non solo. "Ringrazio la Corte che mi ha dato fiducia compatta, e questo mi sostiene e mi conforta", ha detto. "Ho avuto il sostegno esplicito anche dei vicepresidenti Morelli e Carosi, il loro è stato un passo indietro per un passo avanti della nostra democrazia. L'elezione di una donna non è un elemento secondario". Per questo ha auspicato che la sua elezione sia da "apripista" a una nuova stagione, in cui non sia più necessario fare ricorso alle cosiddette "quote rosa".
Intervenendo a Rai Radio 1 ha precisato che "la magistratura sta beneficiando di tante forze al femminile, le donne magistrato sono oltre il 50%, però sono ancora assenti da organi di rappresentanza come il Csm. Evidentemente il fatto richiede ancora un lungo cammino da fare". Il pensiero della neopresidente va poi anche alla manovra all'esame del Parlamento: "La legge di bilancio è una legge chiave dello Stato: è impossibile che una democrazia non presupponga tempi adeguati di discussione".
I complimenti giungono dal mondo istituzionale, politico e accademico. Il presidente del Senato Elisabetta Casellati esprime "orgoglio" nel "vedere finalmente una donna ai vertici della Consulta", mentre il presidente della Camera Roberto Fico ritiene che la nomina di una donna sia "fondamentale per la nostra democrazia". Di una "tappa storica", invece, parla la prorettrice ai Diritti dell'Università degli Studi di Milano Marilisa D'Amico.
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 12 dicembre 2019
Perché la riforma Bonafede cancella un istituto di grande civiltà. Rischio pastrocchio con i "correttivi" del Pd. Specie nell'ottica di un anziano professore di diritto penale, l'attuale conflitto politico sulla prescrizione appare sorprendente e al tempo stesso molto preoccupante.
Siamo arrivati al punto, nel nostro paese, di rischiare di stravolgere un istituto giuridico di grande civiltà perché il movimento pentastellato, in nome di presunte sue ragioni identitarie, pretende di imporne una riforma ispirata a un punitivismo smodato?
Oltretutto, questa ossessione punitiva appare politicamente opportunistica in quanto strumentalizza, per lucrare consensi elettorali, pulsioni emotive di punizione alimentate da sentimenti collettivi di paura, rabbia, frustrazione, indignazione, invidia sociale, rancore, risentimento e rivalsa diffusi in periodi di crisi e insicurezza come quello in cui viviamo.Che l'idea grillina di bloccare in via definitiva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado nasca, in fondo, da un avallo politico del bisogno emotivo di rendere imprescrittibile ogni illecito penale - come a volere "eternare" la riprovevolezza e la castigabilità degli autori di reato additati quali nemici del popolo - è una ipotesi esplicativa tutt'altro che azzardata o peregrina.
Come studi di filosofia e psicologia della punizione da tempo mettono in evidenza, infatti, il diritto penale e la punizione coinvolgono (anche a livello inconscio) meccanismi psichici profondi, canalizzando in forma istituzionalizzata tendenze aggressivo-ritorsive insite negli atteggiamenti punitivi declinati in chiave prevalentemente retributiva.
Se così è, fa benissimo ora il Pd a cercare di porre argine al fanatismo repressivo dei Cinque stelle. Ma, stando alle cronache giornalistiche di questi giorni, le linee ispiratrici della proposta dem non risultano ancora chiare. E incombe per di più il rischio che, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso col mantenimento del blocco della prescrizione così come voluto da Bonafede, ne esca fuori alla fine un complessivo pastrocchio.
Affrontare in un articolo di giornale complicate questioni tecnico-giuridiche non è, certo, possibile. Anche limitandosi all'essenziale, non si può peraltro prescindere da una premessa e da qualche rilievo di massima. Cominciando dalla premessa, va ricordato che l'istituto della prescrizione deve la sua genesi alla presa d'atto che la repressione dei reati non può costituire un obiettivo prioritario a ogni costo.
Piuttosto, sono in gioco rilevanti interessi ed esigenze concorrenti, che vengono appunto in rilievo per effetto del decorrere del tempo rispetto al reato commesso, e che vanno perciò bilanciati con l'interesse a punire. Beninteso, si tratta di preoccupazioni concorrenti che si collocano a monte del problema dell'efficiente funzionamento della macchina giudiziaria e dei tempi del processo, che occorrerebbe accorciare perché spesso in Italia troppo lunghi.
Anche se il dibattito corrente si concentra soprattutto sulle lungaggini del processo, non bisognerebbe infatti trascurare che le ragioni "classiche" della prescrizione hanno in primo luogo a che fare col diritto penale sostanziale e con gli stessi fini della pena, come ha sinora più volte riconosciuto pure la Corte costituzionale.
Il punto essenziale è questo: a misura che aumenta la distanza temporale tra il reato commesso e il momento in cui interviene la condanna, decresce la necessità pratica di punire dal duplice punto di vista della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Ciò sia perché col passare degli anni sfuma l'allarme sociale, e viene meno il pericolo che altri siano per suggestione imitativa indotti a compiere delitti simili; sia perché col trascorrere del tempo il reo può essere diventato un'altra persona, può essersi spontaneamente ravveduto, per cui non avrebbe più senso e scopo applicargli una pena in chiave rieducativa. Si aggiunga inoltre, da un punto di vista probatorio, che quanto più un caso è lontano nel tempo, tanto più difficile ne risulta la prova nell'ambito del processo.
Questi fondamenti classici della prescrizione sono divenuti, ormai, obsoleti a causa di un riemergente retribuzionismo intransigente e rabbioso, per cui la maggioranza dei cittadini oggi esige che tutti i reati (dai più gravi ai più lievi) vengano perseguiti e sanzionati "senza se e senza ma"?
Certo è che i suddetti fondamenti stanno alla base anche del modello di disciplina della prescrizione così come previsto in origine nel nostro codice penale, e come poi riveduto (in maniera, peraltro, non poco discutibile) con la riforma Cirielli del 2005. Si tratta, invero, di un modello che riflette esigenze repressive modulate sulla differente gravità dei reati, per cui i termini prescrizionali dipendono dalle soglie di pena legislativamente riferite alle diverse figure criminose. (E va esplicitato che esso non viene abrogato dalla riforma Bonafede, che piuttosto vi si sovrappone dall'esterno con effetti - come vedremo tra poco - distorsivi).
È vero che, in anni più recenti, sono andate affiorando preoccupazioni ancorate soprattutto al principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), con un tendenziale spostamento dell'attenzione riformatrice sul terreno processuale. Privilegiato soprattutto dai processualisti e dal mondo della prassi giudiziaria, questo tipo di approccio ha ispirato la riforma Orlando del 2017 nella parte in cui questa ha previsto tempi massimi di sospensione della prescrizione in rapporto a distinte fasi processuali (nella misura di tre anni complessivi nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quelle dei due gradi successivi).
La riforma Bonafede approvata quest'anno, che ha invece stabilito il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è destinata a entrare il vigore il 1° gennaio 2020 (quindi tra meno di un mese), è stata in realtà concepita così affrettatamente, da non lasciare tempo sufficiente per verificare i concreti effetti della ancora recente riforma Orlando. Questo non è certo un modo di legiferare razionale e responsabile. Ma l'obiezione principale è di merito più che di metodo, e fa leva sulle implicazioni gravemente distorsive del sistema penale che la concreta entrata in vigore del blocco recherebbe con sé.
Come si è infatti già rilevato in sede specialistica (alludo, in particolare, ad acuti commenti critici di Domenico Pulitanò), la eguale imprescrittibilità di reati eterogenei rispetto ai quali l'art. 157 del codice penale (destinato comunque a restare invariato) continuerebbe in linea di principio a prevedere, in ragione del corrispondente livello di gravità, tempi di prescrizione differenziati, porrebbe serissimi problemi di compatibilità costituzionale: innanzitutto, col principio di eguaglianza-ragionevolezza; e, in secondo luogo, col principio di rieducazione nelle ipotesi di condanne a parecchi anni di distanza dal reato commesso (problemi di compatibilità che sfocerebbero in ricorsi alla Corte costituzionale nei casi concreti di sentenze divenute, appunto, definitive dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto in astratto dal diritto penale sostanziale).
Bene dunque hanno fatto le Camere penali a lanciare un allarmato appello pubblico del seguente tenore: "Il penale perpetuo, che si appresta ad entrare in vigore, appiattisce indiscriminatamente la misura del tempo dell'oblio, uniformando dopo il primo grado tanto i delitti più gravi, quanto le più bagatellari delle contravvenzioni".
Le proposte correttive del Pd si preoccupano di rimediare in qualche modo alla irrazionalità costituzionalmente sindacabile di un tale indiscriminato appiattimento? Si legge sulla stampa che i dem intenderebbero conciliare il blocco della prescrizione voluto da Bonafede con nuove soluzioni normative finalizzate ad accorciare i tempi del processo. Ma in quali forme si pensa di potere tecnicamente tradurre questo compromesso?
Può essere ragionevole perseguire compromessi funzionali alla tenuta di questo traballante governo. Ma, se il contrasto sulla prescrizione non giustifica forse una crisi governativa, è pur vero che la complessità e la rilevanza anche costituzionale del tema non vanno sottovalutate. Il modo di affrontarlo incide infatti in ogni caso, e in misura assai rilevante, sulle libertà, i diritti e financo le prospettive esistenziali dei cittadini in carne e ossa.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 11 dicembre 2019 n. 50007. Il tentativo di preservare la continuità aziendale non autorizza l'imprenditore a non versare l'Iva prediligendo il pagamento di altri creditori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50007 di ieri, respingendo il ricorso del rappresentante legale di una Srl condannato per l'omesso versamento degli oltre 300mila euro indicati nella dichiarazione annuale.
L'imputato si era difeso sostenendo di essersi trovato di fronte a una scelta obbligata per non chiudere i battenti e licenziare i dipendenti. Secondo la III sezione penale tuttavia l'esimente della forza maggiore "postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente". In questo senso, prosegue la decisione, la giurisprudenza di legittimità "ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante".
Non rileva dunque che "la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario".
Del resto, argomenta la Cassazione, "il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili". Per cui, "ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria". Insomma, "l'obbligo di accantonamento è strettamente collegato alla natura giuridica di profitto del reato delle somme non versate a titolo di Iva".
La Corte ricorda poi che, in caso di condanna, le somme non versate a titolo di Iva sono destinate a essere sottratte al patrimonio del reo, "essendo già a monte destinate alla collettività". Non è dunque possibile consentire che l'autore del reato possa autofinanziarsi "con risorse non proprie", con quelle cioè già destinate alla collettività, "percependo così il profitto illecito del reato e reimpiegandolo, sottraendolo così anche alla confisca obbligatoria".
Tornando al caso specifico, "dall'analisi dei dati documentali - conclude la sentenza - la Corte di appello ha ritenuto che la crisi aziendale non fosse assoluta e che l'omesso versamento dell'Iva fu solo il frutto della scelta volontaria e discrezionale dell'imprenditore, il quale, pur avendo le risorse, essendo risultato provato che l'iva da versare era entrata nel patrimonio sociale, aveva scelto di pagare altri creditori".
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 12 dicembre 2019
Dopo trent'anni di processi nessun colpevole. Sono passati cinquant'anni da quei 7 chili di tritolo piazzati nella sala centrale della Banca dell'Agricoltura a Milano, in piazza Fontana. La bomba uccise 17 persone e ne ferì 88 e l'attentato passò alla storia come la madre di tutte le stragi. La più maledetta, anche, perché funestata nella ricerca della verità da infinite parabole di depistaggi, prove sparite, morti sospette e inspiegabili.
Tra tutte, la più drammatica fu quella del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, fermato come esecutore subito dopo la strage e precipitato in circostanze mai chiarite dalla finestra del commissario Luigi Calabresi, al quarto piano del commissariato di polizia, dopo tre giorni di interrogatorio in questura senza un difensore.
Per raccontarla bisogna partire dalla fine: il 10 giugno 2005, quando la Corte di Cassazione depositò le motivazioni della sentenza di assoluzione degli imputati nell'ultimo filone d'inchiesta, promosso dall'allora giudice istruttore di Milano Guido Salvini nel 1995. A uscire di scena da uomini liberi per insufficienza di prove furono Carlo Maria Maggi, leader dei neofascisti del Triveneto, Delfo Zorzi, ex esponente di Ordine Nuovo e sospettato di essere l'autore materiale e Giancarlo Rognoni, capo del gruppo estremista veneto "La Fenice".
Ma i giudici della Suprema Corte scrissero anche che l'eccidio del 12 dicembre 1969 fu organizzato da "un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo" e "capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura".
Il giudizio, tuttavia, aveva il valore di sola condanna storica, poiché i due militanti di Ordine Nuovo erano già stati assolti in via definitiva per la strage con il processo di Catanzaro e Bari nel 1987 e riconosciuti colpevoli solo per le bombe sui treni che precedettero la strage milanese. Questa, ad oggi, è l'unica verità (per altro non processuale) consegnata alle famiglie delle vittime. Nonostante oltre trent'anni di indagini, non è mai stato individuato con certezza l'esecutore materiale che posizionò la valigetta sotto il grande tavolo di legno di Banca dell'Agricoltura.
I processi che hanno provato a far luce su Piazza Fontana sono stati almeno tre. Il primo, a Milano, vide gli inquirenti impegnati a seguire la pista anarchica, prima con il fermo e la morte di Pinelli, poi con l'arresto di Pietro Valpreda e Mario Merlino: tutti e due membri del circolo anarchico 22 marzo, l'ultimo un neofascista infiltrato nel gruppo. Analizzando le borse contenenti l'esplosivo e il timer, tuttavia, prese corpo la pista nera, che portava ai portici di Padova e al gruppo neofascista Ordine Nuovo, guidato in città dal procuratore legale Franco Freda e dall'editore di via Ezzelino, Giovanni Ventura.
I due furono arrestati insieme ad altri membri e venne individuata anche la figura sinistra di Guido Giannettini, giornalista di destra, appartenente ad Avanguardia Nazionale e informatore col nome di agente Zeta del Sid, il servizio segreto di stato, che ne coprì la fuga a Parigi. In seguito, vennero arrestati anche il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna del Sid, entrambi accusati di falso ideologico e favoreggiamento nei confronti di alcuni imputati.
Nel 1973, tuttavia, il processo a carico sia degli anarchici che dei neofascisti era stato spostato nel tribunale di provincia di Catanzaro per motivi di ordine pubblico sollevati dall'accusa: mille chilometri lontano dalla sede della strage, dal clamore mediatico e luogo quasi irraggiungibile per i numerosi testimoni chiamati a deporre e per le parti civili.
Da quel processo, ripreso dalle telecamere della Rai, nel 1979 vennero condannati all'ergastolo per strage Freda, Ventura e Giannettini e gli agenti del Sid per favoreggiamento. Proprio questa condanna - ribaltata con l'assoluzione in appello e poi anche in Cassazione dopo un ulteriore grado d'appello a Bari - sarà confermata come corretta 26 anni dopo dalla stessa Cassazione.
Tra le spire della strage di Stato finirono avviluppati - insieme a politici e agenti segreti - tutti i principali nomi dell'eversione nera: oltre a quelli già citati, anche il fondatore di Ordine Nuovo Pino Rauti, gli ordinovisti Massimiliano Franchini e Carlo Digilio (l'esperto di esplosivi detto zio Otto), il fondatore di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie.
Nel flusso confuso e reticente delle loro dichiarazioni, finirono pezzi della storia di Gladio, del Golpe Borghese, della strage di Bologna e della Loggia P2. Di nessuno di loro, tuttavia, si sono mai riuscite a individuare precise responsabilità per la strage.
Eppure, leggendo in fila gli atti dei processi su Piazza Fontana - da quello di Catanzaro a quello più recente di Milano - si riconosce in filigrana il disegno, gli attori e il movente: gettare il paese nella paura con l'obiettivo di sovvertire lo Stato democratico e favorire una svolta autoritaria. Era il 1969, l'inizio della strategia della tensione.
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