santegidio.org, 13 agosto 2019
Qualche giorno fa, nell'ambito di alcuni progetti della Comunità per migliorare la situazione delle prigioni in Mozambico, c'è stata la posa della prima pietra dell'infermeria che sarà costruita nel carcere maschile regionale di Tete (che sarà realizzata anche grazie agli aiuti dell'ambasciata tedesca).
Il carcere maschile di Tete è in un edificio fatiscente che risale all'epoca coloniale e che non è mai stato ristrutturato. Edificato per ospitare 90 detenuti, ne accoglie oggi quasi 500, in condizioni precarie. Oltre all'infermeria, che avrà anche 4 posti letto, la Comunità ha appena finito di costruire due depositi sotterranei di acqua e uno sopraelevato che garantiranno acqua potabile 24 ore al giorno, migliorando sensibilmente le condizioni igieniche dei prigionieri. Durante la posa della prima pietra, alla presenza di tutti i detenuti e di alcune autorità civili ed ecclesiali, è stata ricordata la presenza e l'amicizia ventennale che lega la Comunità di Tete ai prigionieri. In contemporanea, nel carcere femminile, situato in un'altra zona della città dove, dopo un momento di preghiera, è stato donato ad ogni detenuta un kit di vestiti, decisamente graditi e utili a donne che spesso soffrono per la mancanza di abiti puliti.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 12 agosto 2019
La polemica tra il Viminale e l'Autorità che tutela i diritti "delle persone detenute o private della libertà personale". Il "Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" - presente in 23 Paesi europei e richiesto agli Stati aderenti al protocollo Onu "Opcat" - è un'autorità indipendente di garanzia i cui tre componenti sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentite le commissioni parlamentari.
di Francesco Cerisano
Italia Oggi, 12 agosto 2019
Occhio a fare resistenza a un controllore sul treno o sui mezzi pubblici, ad apostrofare oltre i
limiti della buona educazione un dipendente dell'Agenzia delle entrate, un direttore delle Poste o un insegnante, a minacciare un vigile perché chiuda un occhio su una violazione del codice della strada. Si rischiano, nei casi più gravi ovviamente, fino a 5 anni di carcere.
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 12 agosto 2019
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è, come dice il nome stesso, una figura di garanzia. E le garanzie sono quanto di meno gradito a ogni pensiero illiberale, tanto più quando esso aspira a trasformarsi in potere effettivo.
di Giorgio Varano*
Il Dubbio, 12 agosto 2019
Colpisce lo spregio dell'ex procuratore per un istituto richiamato dalla Costituzione. E colpisce soprattutto l'approccio fintamente efficentista: dietro l'ansia per i tempi lunghi della giustizia penale c'è una forma di integralismo religioso giustizialista.
Alcuni pubblici ministeri vivono la propria funzione con uno spirito religioso integralista e giustizialista. Poi, una volta andati in pensione, o vengono folgorati sulla via di Damasco, o si pongono come teologi dell'ortodossia integralista.
Il Dottor Caselli, con la sua ridondante proposta di abolire l'appello nel penale, fornisce però spiegazioni più da seminarista in erba che da teologo. L'ex procuratore pone due domande: è vero che negli ordinamenti con un sistema processual-penale di tipo accusatorio di regola c'è un solo grado di giudizio nel merito? È vero che anche in Italia nel 1989 è stato introdotto un sistema di tipo accusatorio? Teme, nel porre queste domande capziose, la reazione "cattiva degli avvocati". Ma gli avvocati non sono usi a reagire in modo cattivo, anche perché dotati di tanta pazienza, così come di solito non pongono domande scivolose, senza avere la certezza delle risposte.
Nel nostro Paese non c'è un sistema processuale accusatorio "puro", ma un sistema a tendenza (omeopatica) accusatoria. Infatti, non ci sono le carriere dei giudici e dei pm separate, c'è un unico Csm per entrambi, ci sono tantissimi processi che si svolgono a dibattimento, tanti decisi da giudici "onorari", ci sono tanti limiti ai riti alternativi, non ci sono le giurie solo popolari (le corti d'assise non lo sono), non ci sono le decadenze o le nullità dell'azione penale o l'inutilizzabilità assoluta delle prove raccolte in violazione della legge.
Potremmo continuare scrivendo pagine e pagine sul punto. Ma è meglio partire della costituzionalizzazione dell'appello nella nostra Carta, nella speranza che possa terminare questa boutade dell'abolizione dell'appello. Nell'assemblea costituente si discusse a lungo sull'inserimento formale dell'appello penale quale diritto costituzionalmente garantito.
Ci furono numerose discussioni, e si convenne di non formalizzare questo diritto solo per il penale, perché, per dirla con le parole di Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione, non conveniva ammettere espressamente l'appello per certe categorie di sentenze e provvedimenti, tacendo delle altre, ché sarebbero potute sembrare escluse dall'appello (seduta del 27 novembre 1947). Ma la migliore spiegazione la diede il costituente Francesco Dominedò: "La via ad una più alta tutela delle libertà del cittadino, attraverso la possibilità di configurare sempre il doppio grado di giurisdizione (la Cassazione non era e non è considerata un secondo grado) in quanto sempre operi l'istituto della motivazione, garanzia di giustizia e segno di civiltà".
Ed è proprio questo il punto in cui è insito il diritto costituzionale all'appello: l'obbligo della motivazione, previsto da sempre dall'articolo 111 ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"). Senza considerare poi le convenzioni e le carte internazionali, che riconoscono come inviolabile il diritto ad un nuovo esame di una sentenza di condanna o colpevolezza, da parte di un tribunale superiore.
Chiedere l'abolizione dell'appello, per risolvere le lungaggini processuali, evidenzia una concezione di fondo della giustizia molto preoccupante: i giudici non possono sbagliare. Il vero problema non è solo che i giudici sbagliano (quasi la metà delle sentenze di primo grado vengono riformate in appello). Il problema è che non leggono perché hanno sbagliato. Infatti, non hanno l'obbligo di studiare le sentenze di appello avverso le loro pronunce.
Ma è altrettanto preoccupante questo approccio fintamente efficientista, perché in realtà affronta in modo populista il problema delle lungaggini processuali, che i dati statistici dei vari Tribunali confermano essere causato da disorganizzazione e da mancanza di mezzi e personale.
Proporre di abolire l'appello per ridurre i tempi processuali è un po' come dire che per eliminare le attese negli ospedali dobbiamo abolire la possibilità di chiedere un secondo accesso agli stessi, anche se la prima volta ci hanno sbagliato la cura. È vero che viviamo tempi in cui si può abolire la povertà con un post sui social network, ma non è detto che dobbiamo considerare credibile chi ritiene di risolvere i problemi in questo modo.
*Responsabile Comunicazione Unione Camere Penali Italiane
di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2019
La Consulta lascia intatte le norme che consentono alla parte civile di impugnare l'assoluzione dell'imputato dinanzi al giudice penale ma accoglie l'allarme dei giudici di merito sul sovraccarico delle Corti d'appello, indirizzandolo al legislatore e all'esecutivo.
Con la sentenza 176 del 12 luglio la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Venezia il 9 gennaio 2018, relativa all'articolo 576 del Codice di procedura penale dove prevede che la parte civile possa impugnare la sentenza di proscioglimento dinanzi al giudice penale e non a quello civile.
Se manca l'appello del Pm, la parte civile può infatti solo impugnare la sentenza per far valere il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si tratta di ragioni che possono fare oggetto di giudizio dinanzi al giudice civile (in base all'articolo 622 del Codice di procedura penale) quando la Cassazione annulla una sentenza penale e dispone il giudizio di rinvio solo sulle questioni civilistiche.
Per l'impugnazione, invece, in base all'articolo 576 del Codice di procedura penale, la parte civile deve attivare un giudizio di appello dinanzi al giudice penale che dovrà rispettare le regole del processo penale, nel tempo divenute sempre più gravose: da ultimo per l'obbligo di rinnovare l'istruttoria in secondo grado in caso di impugnazione dell'assoluzione dell'imputato. Per questo la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, cioè con i principi di ragionevolezza, giusto processo, efficienza ed efficacia della giurisdizione.
La Consulta ha considerato ammissibile la questione ma l'ha dichiarata non fondata. L'appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, non più modificabile quanto alle statuizioni penali perché non impugnate dal Pm, si inserisce in un articolato sistema che prevede anche, in base all'articolo 652 del Codice di procedura penale, che se il danneggiato si costituisce parte civile l'assoluzione dell'imputato può avere efficacia di giudicato anche in sede civile. Di qui la legittimazione e l'interesse della parte civile a proporre appello.
Nei fatti, la scelta iniziale, fatta dal danneggiato, di far valere le pretese civili nel processo penale fa sì che anche il giudizio di appello debba seguire le regole penali, anche se il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo su questioni civili. Fa eccezione il giudizio di rinvio sulle sole questioni civili, che però si giustifica con la particolarità della fase processuale successiva al giudizio di Cassazione.
La Consulta ricorda che la Cassazione ha affermato più volte l'inammissibilità dell'appello della sola parte civile quando il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento non può avere efficacia nell'eventuale separato giudizio civile e quindi non può pregiudicare le pretese restitutorie o risarcitorie.
Ma conclude rilevando "il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 12 luglio 2019 n. 30691. Qualora il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore dell'articolo 459 del Cpp, contenente una più favorevole disciplina in tema di conversione della pena sostitutiva, l'interessato può attivare, quale unico strumento di tutela, l'incidente di esecuzione per chiedere al giudice dell'esecuzione, in relazione all'articolo 2, comma 4, del Cp, l'applicazione di tale disposizione per il ricalcolo della conversione. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 30691 del 12 luglio 2019.
Il comma 1- bis dell'articolo 459 del Cpp, introdotto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, senza che sia stata prevista una norma che disciplini i procedimenti in corso, deroga a quanto disposto dall'articolo 135 del Cp in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, disponendo che il computo vada effettuato tra una forbice che oscilla tra un minimo di euro 75 per giorno di pena detentiva fino ad un massimo di euro 225, pari al triplo dell'ammontare di euro 75. L'articolo 135 del codice penale prevede invece che la conversione si effettui calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Osserva esattamente la Cassazione che, poiché l'articolo 459, comma 1-bis, del Cpp, produce evidentemente effetti sostanziali, perché determina la riduzione della pena pecuniaria, derivante dalla conversione della pena detentiva, e quindi implica un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito, di tale disposizione deve farsi applicazione ex articolo 2, comma 4, del Cp.
In proposito, peraltro, secondo il giudice di legittimità, l'interessato non può farne richiesta al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna perché questi, una volta emesso il decreto, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale; né può sottoporla in sede di cognizione mediante l'opposizione, perché ciò determinerebbe la revoca del decreto penale e il ricorrente né perderebbe gli effetti, fra cui la conversione nel senso più favorevole.
Per l'effetto, conclude la Cassazione, l'unico strumento di tutela deve ritenersi essere quello dell'incidente di esecuzione: l'interessato, cioè, una volta divenuto esecutivo il decreto penale di condanna, può chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'articolo 459 comma 1-bis, del Cpp, per il ricalcolo della conversione, per essere entrata in vigore la disciplina più favorevole.
Da queste premesse, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha appunto indicato al ricorrente l'incidente di esecuzione quale strumento utilizzabile per ottenere l'applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta, in linea con i principi già espressi dalle sezioni Unite, 24 ottobre 2013, Ercolano, e 26 giugno 2015, Della Fazia.
Piuttosto, con riferimento alla nuova disciplina della conversione, e, in particolare, con riguardo ai rapporti tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice, la giurisprudenza è nel senso che, dal combinato disposto degli articoli 459, comma 1-bis, del Cpp, che consente al giudice di "determinare" la pena sostituita, e dell'articolo 460, comma 2, del Cpp, laddove si vincola il giudice ad "applicare" la pena nella misura richiesta, discende che la "misura della pena" che vincola il giudice quando emette il decreto è solo quella detentiva indicata dal pubblico ministero richiedente, utilizzata come moltiplicatore per il ragguaglio che il giudice, appunto, "applica", mentre la pena "irrogata" cui si riferisce l'articolo 459, comma 1-bis, è quella sostituita all'esito del calcolo, con la conseguenza che il giudice resta libero di rideterminare il tasso giornaliero che, moltiplicato per i giorni di pena detentiva indicati dal pubblico ministero, individua l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva (cfr. sezione III, 29 marzo 2018, Proc. Rep. Trib. Pisa in proc. Addario; nonché, sezione VI, 23 maggio 2018, Proc. Rep. Trib. Pisa in proc. O).
di Andrea Pasqualetto
Corriere della Sera, 12 agosto 2019
Brillante ingegnere, aveva 47 anni, fu indagato per un terribile sospetto: essere il mostro che dal 1994 al 2006 piazzò 30 ordigni mutilando le sue vittime, tra cui bambini. Ma l'indagine era fondata su una prova falsificata. "Elvooo! Hai visite". "Chi è?". "Boh". La moglie ci fa comunque accomodare ed Elvo spunta da una porta, ciabatte, bretelle e maglietta variopinta. Mai visto così, l'inappuntabile ingegner Zornitta, del quale fino a ieri si conosceva solo la versione in giacca e cravatta. "Scusi tanto, mi ero dimenticato". Si era scordato dell'appuntamento. Davvero un altro uomo. Sono passati quindici anni da quando l'Italia pensava di aver scovato il suo Unabomber, chiudendo così un lungo periodo di piccole bombe e di paure iniziato esattamente un quarto di secolo fa: trenta ordigni, dal 1994 al 2004, con uno strascico fino al 2006 e un bilancio di sangue che parla di donne, uomini e bambini mutilati. Nessun morto, miracolosamente. Il tutto succedeva a Nordest, fra le province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, nei luoghi più diversi, a una sagra di paese, sulla spiaggia, nei supermercati, in due cabine del telefono, con una predilezione per i luoghi sacri, chiese e cimiteri. Un paio di volte l'anno, boom!, e montava la psicosi.
"Passati 15 anni, mi ha salvato l'amore di mia moglie" - Nel 2004 il pool interforze voluto dalla Procura di Venezia per dare la caccia al bombarolo - 30 uomini fra poliziotti e carabinieri - pensò di averlo acciuffato: lui, Elvo Zornitta di Azzano Decimo (Pordenone), allora 47 anni, professione ingegnere con un brillante passato all'industria di armamenti Oto Melara, una moglie, una figlia, la passione per i lavoretti elettrici e il bricolage. Ma la prova schiacciante che avrebbe dovuto incastrarlo, un paio di forbici, si rivelò falsa, fabbricata in laboratorio da un poliziotto in camice bianco, Ezio Zernar. E così gli inquirenti italiani conobbero la pagina più nera della loro storia: Zornitta scagionato, Zernar condannato e Unabomber per sempre libero. Eccolo l'ingegnere dieci anni dopo. Stessa casa, una villetta a schiera, stessa moglie, stessa cortesia.
Ingegnere, cosa le rimane dei 5 anni in cui era Unabomber?
"Venga con me... La vede questa, la guardi bene. Uno, due, tre... Si chiamano chiavistelli. Tre per ogni imposta della casa. Ho messo un sistema di allarme interno, telecamere esterne. Mancano solo le inferriate. Mia figlia dice che sono diventato paranoico".
Perché si è blindato?
"Perché non mi fido più di nessuno. Quell'indagine è stata per me devastante da tutti i punti di vista: lavorativo, familiare, sociale. Ho perso il lavoro, ho perso gli amici e ho perso anche la fiducia negli altri. Cosa rimane? Questo: una vita rovinata, un uomo diverso. Le ricordo che ero stato licenziato in tronco perché indagato (ora lavora in una piccola azienda, ndr) e che tutti mi evitavano come la peste. Era tutto molto difficile: difficile avere relazioni, difficile chiamare, parlare. Difficile vivere. Ed ero costretto a pensarle tutte per difendermi".
Cioè?
"Dopo la storia delle forbici e dopo aver trovato tre microspie in casa, temevo tutti. Pensavo che chiunque potesse essere un nemico. In quegli anni non facevo entrare mai nessuno perché avevo il terrore di ritrovarmi stranezze in casa o che potessero prendere qualcosa di mio".
In che senso?
"Ricordo per esempio che mi riempivo le tasche di mozziconi. Io ero un fumatore accanito e non li buttavo più perché avevo paura che qualcuno li prendesse per usarli contro di me, sa, il dna, i reperti...".
Il "terrorista" terrorizzato?
"Mi erano venute tante paure e anche una brutta idea...".
Zornitta sospira, scuote la testa, tace.
Di farla finita?
"L'amore di mia moglie mi ha dato la forza di non finire nell'abisso". La moglie, Maria Donata, maestra elementare, gira per casa: "Non ho mai sospettato di Elvo", assicura, "ma proprio mai. L'intimità psicologica che c'è fra noi è tale che non può essere diversamente. Altro che diabolico, lui è un santo".
Ingegnere, riconoscerà che al di là delle forbici gli indizi erano molti: dagli ovetti Kinder alle fialette Paneangeli alle penne Bic senza refil che le hanno trovato in casa, tutte componenti di vari ordigni...
"Certo, ma da qui a passare per Unabomber ne passa".
A ruoli invertiti, se lei fosse stato un inquirente cosa avrebbe fatto di fronte a Elvo Zornitta?
"Avrei certamente indagato per capire chi era quest'uomo, l'avrei sorvegliato. Ma verificato che non c'era nulla di serio avrei anche abbandonato la pista. Ovetti, fialette e penne bic si trovavano in qualsiasi famiglia con figli. E invece hanno voluto insistere su di me perché avevano bisogno di un mostro da sbattere in prima pagina. Senza un movente, peraltro".
Dicevano che volesse vendicare suo fratello mutilato...
"Ma mio fratello non è stato mutilato, lui è nato senza un arto ed è la persona più buona e gentile del mondo. Nessuna rabbia, nessuna vendetta".
Dal 2006, quando lei era ancora all'inferno, Unabomber non ha più colpito. Anche questo viene indicato come un indizio. Cosa ne pensa?
"Errore: da quando ho saputo di essere indagato, anno 2004, ci sono stati altri cinque attentati. E quindi io avrei messo cinque bombe mentre gli investigatori mi erano alle calcagna. Dopo il 2006 è finita? Beh, il pazzo potrebbe essere morto o essersi ammalato".
Si è fatto un'idea su chi fosse Unabomber?
"Erano tre i nomi che mi venivano segnalati, nelle molte lettere che ricevevo. Su uno c'era qualcosa in più, ma niente di decisivo. Si trattava di un settantenne, un pensionato della provincia di Udine. Non ho mai detto nulla di questa cosa e non farò mai il suo nome, per rispetto. Quell'uomo è morto diversi anni fa, vero Maria?... Ma io avevo pensato anche alla pista americana".
Qualcuno della base Usa di Aviano?
"Le misure del componente di una bomba non erano italiane. Erano in pollici non in centimetri".
Lei ha chiesto allo Stato un milione di euro di risarcimento, giusto?
"Sì, chi sbaglia dovrebbe pagare credo, ma la richiesta è stata rifiutata. C'è comunque una causa in corso".
Arriva la figlia, oggi ventitreenne, saluta tutti ed esce di casa.
Ha avuto problemi anche lei?
"Ha sentito tutto il peso della vicenda e ai tempi del liceo si era fatta schiva e riservata. Unabomber l'ha fatta maturare prima del tempo. Oggi studia Legge... vuole fare la criminologa". Zornitta ci accompagna gentilmente all'uscita. Stringe la mano con energia, accenna un sorriso e chiude il portone. Con una doppia mandata.
di Marino Longoni
Italia Oggi, 12 agosto 2019
Atti di violenza o minaccia nei confronti di tutti i pubblici ufficiali, compresi insegnanti, controllori, vigili, forze dell'ordine, saranno sempre puniti. È uno degli effetti della legge di conversione del decreto Sicurezza bis. Un segnale per bulli e teppisti di ogni risma.
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2019
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà personale - Violenza sessuale - Dissenso - Errore sul fatto costitutivo del reato - Esclusione del dolo non dell'antigiuridicità del fatto. Con riferimento al reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere, con violenza o minaccia, la vittima del reato a subire o compiere atti sessuali è consapevolezza del dissenso di quest'ultima. Pertanto l'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza del soggetto passivo non è che un reato putativo per errore sul fatto che costituisce il reato, cioè causa impeditiva del dolo, non una causa putativa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto, come sarebbe se il dissenso della persona offesa non fosse elemento costitutivo della fattispecie. Il soggetto attivo ha l'onere di provare che il fatto da lui percepito in un determinato modo, ha fatto sorgere in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, la ragionevole certezza dell'esistenza del consenso.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 luglio 2019 n. 30407.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Consenso all'atto sessuale - Permanenza durante l'intero rapporto - Necessità - Dissenso manifestato "in itinere" anche per fatti concludenti - Reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. -Configurabilità. In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 aprile 2019 n. 15010.
Reati contro la persona - Reati contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Rapporti sessuali con la moglie contro la sua volontà - Configurabilità del reato. Integra il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale nella forma cosiddetta "per costrizione" qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale senza il consenso del partner. E anzi, in questa prospettiva, non avrebbe valore scriminante neppure il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17676.
Reati contro la persona - In genere - Violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica - Sussistenza del reato - Condizioni. In tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen., è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 23 novembre 2018 n. 52835.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - Elemento soggettivo - Integrazione - Condizioni - Necessità di un espresso dissenso all'atto sessuale da parte della persona offesa - Esclusione - Conseguenze. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 novembre 2016 n. 49597.
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