di Cesare Mirabelli
Il Messaggero, 1 agosto 2019
Il disegno di legge che attribuisce al Governo una delega per la riforma della giustizia manifesta una ambizione e contiene una insidia. Proporre un unico provvedimento per riforme che comprendono il processo civile, il processo penale, l'ordinamento giudiziario, la carriera dei magistrati, il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, offre l'idea che si persegue una "grande riforma", destinata ad incidere profondamente sul sistema ed a rendere efficiente il funzionamento della giustizia.
La diversità dei temi trattati, ciascuno oggetto di una o più deleghe al Governo, alcuni di carattere prevalentemente tecnico, come quelli che riguardano il processo, altri di maggiore spessore politico, come quelli relativi ai magistrati ed al Consiglio superiore della magistratura, implicano il rischio che difficoltà o intoppi in Parlamento su singoli aspetti di una proposta così complessa blocchi o renda più difficile il percorso anche per quelle parti della riforma, ciascuna relativa ad un tema omogeneo, per le quali vi sia larga condivisione.
Per quanto riguarda il processo, sia civile che penale, un elemento tecnico dominante è l'accentuazione della informatizzazione. Deposito di atti, comunicazioni e notifiche, sono esclusivamente affidate a sistemi telematici. Ne dovrebbe derivare, sia pure con qualche complessità operativa forse sottovalutata, il superamento di tempi morti e di incertezze nel buon esito delle notifiche, che particolarmente nel processo penale determina il rinvio delle udienze.
Nel processo civile si tende a governarne la durata, sin dal ricorso che lo introduce, fissando termini stringenti per gli atti da compere dalle parti e dal giudice, e ad accentuarne la oralità, sino alla sentenza resa immediatamente dopo la discussione, con la lettura del dispositivo e possibilmente delle ragioni della decisione. Modalità analoghe anche per il giudizio di appello, che attualmente costituisce la fase che ha maggiore difficoltà a contenere i tempi richiesti per la decisione. È offerta anche una apertura per l'attività istruttoria stragiudiziale, sempre con la garanzia del contraddittorio tra le parti e della difesa tecnica.
Anche per il processo penale sono scanditi i tempi per il compimento delle attività. Sin da quella delle indagini preliminari che compie il pubblico ministero, la cui violazione può determinare responsabilità disciplinare. È evidente il tentativo di bilanciare il già previsto allungamento dei tempi di prescrizione dei reati, sterilizzandone gli effetti con l'auspicato abbreviamento della durata dei processi. Una novità, almeno sul piano legislativo, perché già sperimentata in alcune procure, è la possibilità affidata al pubblico ministero di prevedere e rendere trasparenti e predeterminati i criteri con i quali selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza. In qualche modo si supera di fatto il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che viene raccordato alle capacità operative degli uffici di procura. Tuttavia ne deriva, in singoli territori, ad una annunciata ed implicita "depenalizzazione giudiziaria" di reati considerati di minor rilievo. É anche significativa la introduzione di casi nei quali non è consentito appellare le sentenze: di proscioglimento per reati di minor rilievo, o di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
L'obiettivo di ridurre la durata ora eccessiva dei processi, che ha determinato numerose condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, è affidato ancora una volta a modifiche delle regole processuali, mentre rimangono sottovalutati gli aspetti che riguardano la efficienza della organizzazione e delle risorse.
Gli aspetti politicamente più sensibili riguardano la "riforma ordinamentale della magistratura", che dedica largo spazio ai criteri ed alle procedure per la nomina negli uffici direttivi. Una disciplina che articola minutamente i tradizionali criteri della anzianità, delle attitudini e del merito sin qui riempiti da circolari del Consiglio superiore della magistratura. È evidente l'intenzione di porre rimedio sul piano normativo a quanto reso evidente dalle recenti vicende per la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. Tuttavia l'eccesso di dettagliati vincoli nel procedimento e nella articolazione dei criteri rischia di alimentare ulteriormente il già frequente ricorso al giudice amministrativo contro i provvedimenti di nomina. D'altra parte un sistema nel quale prevalesse il buon andamento, dovrebbe essere il riconoscimento dell'autorevolezza del Consiglio e la linearità delle sue scelte a costituire la migliore garanzia per la selezione dei magistrati che aspirano a funzioni direttive.
Dunque è questo un nodo essenziale. Il disegno di legge governativo lo affronta con riguardo alle elezioni dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, il cui numero in controtendenza rispetto all'andamento generale nuovamente si accresce da sedici a venti. Le elezioni si svolgono con un sistema misto: nella prima fase solo sorteggiati i magistrati che possono presentare la propria candidatura nel collegio dove esercitano le loro funzioni. Nella seconda fase sono eletti essere candidati più votati nelle singole circoscrizioni. La limitazione al potere di fatto delle correnti organizzate resta dunque affidata alla sorte, alla casualità delle potenziali candidature.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 1 agosto 2019
Salvini definisce "acqua fresca" l'oscena riforma Bonafede, ma in un anno la sua Lega non ha fatto nulla per evitare di trasformare il processo in uno strumento di vendetta sociale. Perché la repubblica giudiziaria si combatte solo mandando a casa il governo.
Sarebbe bello poter credere alle parole di Matteo Salvini e immaginare che all'origine dello scontro sulla riforma della giustizia andato in scena ieri con il Movimento 5 stelle ci sia una volontà sincera da parte della Lega di difendere il principio del giusto processo, di combattere i tempi lunghi della giustizia, di opporsi alla barbarie del processo mediatico, di ribellarsi all'eccessiva discrezionalità di cui godono i magistrati italiani.
Sarebbe bello poter credere che dietro all'ultima battaglia tra Lega e M5s ci siano questioni ideali e non elettorali, ma la storia di questo anno e mezzo di governo suggerisce purtroppo una sceneggiatura molto diversa all'interno della quale il partito di Salvini è più complice che vittima del giustizialismo grillino. Il Consiglio dei ministri di ieri, come sapete, ha registrato una distanza plastica tra le posizioni della Lega e quelle del M5S.
Ma per quanto possa sembrare paradossale, alla radice delle polemiche di queste ore vi è una scelta scellerata - una delle tante- compiuta alla fine dello scorso anno proprio dalla Lega: accettare senza battere ciglio di votare una riforma "anticorruzione" che tra le molte scelleratezze ha introdotto, a partire dal gennaio del 2020, l'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
La Lega ha sostenuto di aver votato quella riforma solo dopo aver avuto precise rassicurazioni da parte del M5S: non ti preoccupare Matteo, votiamo questa simpatica legge che farà allungare i tempi dei processi e prima di gennaio, vedrai. faremo una straordinaria riforma per far diminuire i tempi del processo.
A cinque mesi dall'introduzione nel nostro ordinamento dell'abolizione della prescrizione scopriamo ora che il responsabilissimo ministro dell'Interno, tra una passeggiata e l'altra in spiaggia, non solo non ha ancora alcun accordo concreto con i suoi compari di governo per fare quello che aveva promesso di fare mesi fa, ma in questi mesi ha fatto di tutto per evitare che il suo governo trovasse un qualche antidoto contro la trasformazione del processo in uno strumento di vendetta sociale.
Ha scelto di non considerare prioritaria l'introduzione nella riforma della giustizia di alcuni provvedimenti che avrebbero potuto quantomeno temperare gli effetti nefasti veicolati dall'abolizione della prescrizione. Ha scelto di non difendere la riforma del patteggiamento, con l'innalzamento annunciato e poi cancellato fino a dieci anni o fino alla metà della pena che avrebbe permesso di snellire l'attività processuale e che sarebbe stato un elemento non secondario all'interno di un paese che considera i riti alternativi come strumenti del demonio e che si ritrova da tempo con il 90 per cento dei processi in corso di natura dibattimentale.
Ha scelto di considerare fino all'ultimo accettabile l'idea che una risposta ai processi lumaca potesse essere il divieto di proroga del termine delle indagini preliminari oltre i sei mesi, senza accorgersi che un divieto che prevede solo una sanzione disciplinare e non una sanzione processuale non è un divieto ma è una truffa. Ha scelto infine di svuotare la rimodulazione del sistema sanzionatorio opponendosi con forza a ogni ipotesi di allargamento del perimetro delle depenalizzazioni.
Matteo Salvini ieri ha definito con disprezzo la riforma Bonafede come una riforma fatta di acqua fresca, ma la verità è che all'interno della traiettoria seguita fino a oggi dal ministro dell'Interno non esiste un solo indizio capace di rendere credibile l'idea che il leader della Lega voglia difendere il principio del giusto processo, voglia combattere i tempi lunghi della giustizia, voglia opporsi alla barbarie del processo mediatico, voglia ribellarsi all'eccessiva discrezionalità di cui godono i magistrati italiani.
Ogni compromesso con un partito giustizialista che ha fatto della negazione esplicita dell'articolo 27 e dell'articolo 111 della Costituzione (ogni imputato è innocente fino a prova contraria, la legge assicura la ragionevole durata dei processi) è un compromesso al ribasso.
E ogni compromesso al ribasso sul terreno della giustizia è un passo in avanti verso il consolidamento di una repubblica giudiziaria fondata sul principio dello scalpo. In uno sciopero convocato lo scorso novembre dalle Camere penali, l'approccio scelto dal governo per cambiare la giustizia è stato giustamente definito il simbolo di una "controriforma autoritaria della giustizia penale" che altro scopo non ha se non quello di aggredire "il principio costituzionale della ragionevole durata del processo" trasformando, attraverso l'allungamento infinito dei tempi, il processo stesso in una forma occulta di pena.
A voler seguire questa traccia, dunque, se il leader della Lega volesse davvero combattere per avere una riforma della giustizia capace di riequilibrare l'obbrobrio votato dallo stesso Matteo Salvini alla fine dello scorso anno avrebbe solo una carta a disposizione: arrestare il governo, prescrivere il grillismo e infilare nel cestino della storia una maggioranza che non ha altra natura se non quella di promuovere una controriforma autoritaria della giustizia penale. Faster, please.
di Domenico Cacopardo
Italia Oggi, 1 agosto 2019
La riforma della giustizia del ministro Bonafede prevede il termine di 9 anni per concludere un processo. Puniti i magistrati che fanno il loro dovere e premiati gli altri. Ci saranno gli imputati di professione che dovranno dedicare ogni energia e risorsa per difendersi per anni. La riforma della giustizia del ministro Bonafede prevede, infatti, il termine di nove anni per concludere un processo. Non solo. Saranno puniti i magistrati che fanno il loro dovere e premiati gli altri.
La proposta del Guardasigilli è scandalosa perché fa trionfare le inefficienze di un sistema giudiziario che non ha ancora accettato di diventare, come è nel mondo, un servizio per la collettività. Il servizio giustizia che i cittadini italiani hanno il diritto di pretendere ancora di più di quanto non pretendano il servizio sanitario.
Quale fine farà la riforma della giustizia del ministro Alfonso Bonafede è questione da affidare agli aruspici di regime e, quindi, meno importante di ciò che essa contiene e non contiene, denunciando un'impostazione autoritaria, coerente da un lato con i "vaffa" di Beppe Grillo e, dall'altro, con la teoria, autorevolmente prospettata, che in Italia non esistono innocenti, solo colpevoli che non sono stati scoperti. Un'impostazione, quest'ultima, che ha improntato un'effimera stagione giustizialista i cui effetti dannosi si sono riscontrati nei decenni successivi, in quella che è stata definita seconda Repubblica, la cui conclusione, da varie parti affermata, non sembra in realtà avvenuta.
L'aspetto più eclatante e paradossale della proposta Bonafede è costituito dall'accelerazione dei processi, con l'imposizione di limiti di 4 anni per il primo grado, tre per l'appello, due per la Cassazione: 9 anni. L'intervento della ministra Giulia Bongiorno, avvocata di grido con un importante palmares giudiziario alle spalle (e di fronte, naturalmente), ha indotto il proponente a ridimensionare i cosiddetti limiti a 3 anni per il primo grado, 2 per l'appello, 1 per la Cassazione: 6 anni. Confesso che in un primo momento mi è venuto da ridere.
Mi tornavano in mente i tempi della giustizia civile o penale dei paesi dell'Unione europea di cui facciamo parte ed emergeva, quindi, il paradosso di una nazione, l'Italia, che codifica tempi biblici per la sua giustizia. Insomma, termini ben più lunghi che altrove. È come se le università, di fronte al fenomeno dei fuori corso, decidessero di abolire o contenere il problema, dilatando i tempi dei corsi di laurea. Adattandoli cioè al passo degli studenti svogliati e un po' somari che parcheggiano una parte della loro vita negli atenei nazionali.
Mi sono poi reso conto che (e nessuno lo vuol dire) la proposta di Bonafede è scandalosa, volta a far trionfare e a stabilizzare le inefficienze di un sistema giudiziario che non ha ancora accettato dì diventare, come è nel mondo, un servizio per la collettività. Il "servizio giustizia" che i cittadini italiani hanno il diritto di pretendere ancora di più di quanto non pretendano il "servizio sanitario" (da notare che come il sistema sanitario è meno efficiente nel centro, nel Sud e nelle isole, allo stesso modo degli uffici giudiziari che funzionano peggio al centro, al Sud e nelle isole).
Una giustizia che, sostanzialmente, manca, giacché è ritardata, in modo incoerente con i tempi sociali ed economici delle società contemporanee. Gli utenti che ottengono una sentenza definitiva nei tempi lunghi che ci sono usuali, in realtà non ottengono il ristoro dei torti subiti o dei diritti negati: l'attesa ha consumato l'interesse di chi si è rivolto al giudice. Per converso, in zone ad alta intensità criminale, la lentezza favorisce, indirettamente, lo sviluppo delle varie mafie che riescono a fornire soluzioni alternative, loro proprie, alla giustizia di Stato. È facile rivolgersi al "Pezzo da 90", ottenerne la benevolenza e una decisione favorevole, che, poi, diventerà cogente per tutti.
Così, l'ex dj Bonafede regala un premio agli inefficienti e si astiene dal riconoscere il merito di quei tribunali che, nelle attuali situazioni, riescono a svolgere la propria attività in tempi accettabili. Ovviamente, la questione delle questioni (e anche qui siamo ben lontani dalle amministrazioni giudiziarie degli altri paesi dell'Unione), cioè la separazione delle carriere tra giudici giudicanti e giudici inquirenti, non viene affrontata.
Nel non detto del giustizialismo grillino, vale sempre e comunque l'accusa (ma valeva anche per l'ex ministra della giustizia, avvocata Paola Severino), dalla quale si fanno discendere immediate conseguenze politiche. Anche se sono numerosi i casi di non-colpevolezza stabilita anni e decenni dopo le prime condanne. Il caso di Calogero Mannino (riconosciuto non colpevole dopo 35 anni di peripezie giudiziarie) è solo uno dei tanti.
E su di esso, in effetti, si appuntano le critiche di parti importanti della magistratura requirente che, in definitiva, non riescono ad accettare un giudizio difforme dalle loro impostazioni. Peraltro, la riforma della giustizia sembra, a detta di varie fonti ai 5 Stelle, anche autorevoli, l'occasione per esercitare una sorta di ricatto politico nei confronti della Lega: se non passasse ci sarebbero conseguenze sul voto (Senato) per il decreto sicurezza bis.
Nella vita questi scambi si chiamano ricatti. Se, nel caso nostro, uno scambio del genere fosse confermato, avremmo proprio raggiunto il fondo. Bastano queste considerazioni per indurci a considerare la riforma Bonafede un'ennesima prova d'incapacità politica, di condizionamenti inaccettabili e di un metodo estraneo alla storia dell'Italia repubblicana. Se avrà un seguito, ne riparleremo.
di Giuseppe Gargani
Il Dubbio, 1 agosto 2019
Gli articoli di Iuri Maria Prado e di Gherardo Colombo in polemica tra di loro, pubblicati su "Il Dubbio", sono importanti e significativi perché rappresentano in modo profondamente diverso il ruolo del giudice nell'attuale ordinamento giuridico e nella società moderna. Prado sostiene che "non è compito del magistrato far rispettare la legge "perché "il potere di indagare e giudicare le persone" non può essere interpretato in maniera così distorta. Colombo invoca tanti articoli della Costituzione ma soprattutto l'art. 3 che attribuisce alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", per attribuire al magistrato un ruolo complesso e multiforme.
Il ragionamento di Colombo in estrema sintesi è che lo scopo finale del magistrato è quello di far rispettare la legge "separando il grano dall'olio" e in più ha un compito del tutto particolare di far ricorso alla Corte Costituzionale per verificare l'aderenza delle leggi alle norme costituzionali. La tesi di Colombo non è corretta ed è pericolosa perché attribuisce una funzione al magistrato non conforme allo spirito e al contenuto delle norme del complessivo ordinamento giuridico. Colombo in verità esplicita in maniera argomentata quello che sostiene dagli anni 80 quando teorizzò, a nome di "magistratura democratica " che la magistratura era costretta "a fare opposizione al sistema" perché il consociativismo tra la Dc maggioranza in Parlamento e il Pci minoranza, aveva affievolito l'opposizione e la contestazione al partito di maggioranza da parte dello stesso Pci. La magistratura cioè doveva farsi carico di contestare "il potere della maggioranza" attraverso la interpretazione della legge.
Questa valutazione "politica" della funzione del magistrato io l' ho contestata sin da allora, e Colombo lo sa bene, ma oggi debbo dire che c'è una coerenza nel suo ragionamento che considero ancora più pericoloso, perché dopo la esperienza del pool di Milano degli anni 90 a Colombo sembra ormai scontato questo ruolo omni comprensivo che rende il magistrato, a suo dire, "protagonista delle istituzioni". Una funzione così indicata farebbe venir meno l'indipendenza della funzione giudiziaria per cui il magistrato non sarebbe più chiamato a reprimere la illegalità, funzione tipica e preziosa, ma a garantire la legalità cioè ad avere una funzione etico- politica.
La funzione del magistrato è in contrasto con la funzione politica- etica, che si vuole attribuire: il reato crea un. vulnus nella società e la sanzione ricuce lo strappo e ricompone la comunità nella sua convivenza civile. Si tratta di un ruolo di garanzia di chi controlla e sanziona. Colombo naturalmente sa bene che c'è un problema enorme negli Stati moderni e non solo in Italia, ed è la funzione del giudice e del pubblico ministero.
Un ruolo diverso è maturato lentamente in questi anni con l'indifferenza del legislatore: il Parlamento ha approvato leggi sempre più imprecise e generiche per assegnare un ruolo di supplenza alla magistratura, la quale non si sente più sottoposta alla legge, ma sta "di fronte alla legge", per ripetere una splendida espressione di un vecchio un giurista come Mastursi. Quando il Parlamento prevede il reato di "traffico di influenze illecite" costruito sul nulla e dà al magistrato il massimo di discrezionalità per definirlo a suo piacere, siamo alla follia legislativa che determina inevitabilmente conflittualità e rapporti cattivi tra le Istituzioni.
Quando i costituenti scrissero la Costituzione la magistratura era altra cosa e la giustizia aveva un valore autonomo e residuale nel senso che la certezza del diritto e delle norme, in un preciso contesto codicistico, garantiva la terzietà del giudice, la sua scontata imparzialità e la sua estraneità rispetto alle passioni politiche. La espansione del potere giurisdizionale ha alterato l'equilibrio tra i poteri così come l'aveva concepito Montesquieu. È questa la questione della giustizia in Italia.
Nessuno finora aveva spinto la riflessione fino ad immaginare che il magistrato avesse la funzione di far "rispettare la legge" perché il rispetto della legge viene prima della devianza e deve essere garantito dalla scuola, dalla conoscenza, dalla cultura, dai valori morali, dalla solidarietà civile che è il contrario dell'odio e del rancore.
Quella idea non è solo di Colombo ma sostanzialmente di tutta la magistratura che si attribuisce un potere non controllato perché autonomo e autoreferenziale. Sta al Governo e al Parlamento correggere questo equivoco ma debbo riconoscere che anche governi più solidi, più maturi non hanno fatto niente per evitare questa deformazione. E questo è un problema serio e fondamentale della nostra democrazia esposta sempre a pericoli ricorrenti.
Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2019
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Investimento di pedone - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Colpa esclusiva della vittima - Presupposti. Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. articolo 41 c.p., comma 2). Ciò può ritenersi solo quando il conducente del veicolo investitore - nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, né generica né specifica - si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente può ricondursi eziologicamente esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente e operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 giugno 2019 n. 24927
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Investimento di pedone - Pedone come causa esclusiva dell'evento - Presupposti. Nel settore dei reati in materia di circolazione stradale al fine di accertare se il comportamento colposo della vittima del sinistro costituisca mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente, o piuttosto causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, occorre verificare se esso risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile. Secondo la Suprema corte anche in questo specifico settore appare maggiormente in grado di descrivere il fenomeno della causa da sola sufficiente a produrre l'evento la più recente ricostruzione giurisprudenziale (Cass. pen., sez. U., n. 38343 del 18/09/2014) che indica nell' estraneità del fattore all'esame dall'area di rischio gestita dal garante il connotato che meglio permette di identificare la causa interruttiva.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 22 marzo 2018 n. 13312.
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Investimento di pedone - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Colpa esclusiva della vittima - Presupposti. Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento. Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 luglio 2013 n. 33207.
Circolazione stradale - Norme di comportamento dei pedoni - Circolazione di pedoni - Mancata concessione della precedenza ai veicoli (art. 134 C.D.S.)- Causa esclusiva dell'investimento - Esclusione. Nell'ipotesi di inosservanza del pedone dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli (art. 134 C.d.S.), può solo essere valutata come concausa dell'evento, ma non come causa autonoma esclusiva che interrompa il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente e l'investimento.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 26 gennaio 2010 n. 3339.
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Lesioni personali colpose - In genere - Investimento di pedone in autostrada - Prevedibilità - Condizioni - Reato - Sussistenza. È responsabile del reato di lesioni colpose il conducente che investa un pedone il quale si trovi già sulla sede autostradale nell'atto di attraversarla da destra verso sinistra ed essendo visibile fin dall'inizio dall'autovettura del conducente in uscita dalla galleria. (Precisa la Suprema Corte che diverso è il caso di attraversamento di un pedone dalla posizione di fermo sulla piazzola di sosta della sede stradale, che non può considerarsi prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento ed essendo altresì evidente che se si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone, pure in assenza di motivi di sospetto, ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una autovettura che procede a velocità elevata).
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 novembre 2008 n. 41029.
di Morena Zingales
umbriajournal.com, 1 agosto 2019
La relazione è di 51 pagine e mette in risalto su qual è il ruolo del Garante. In particolare c'è un quadro d'insieme degli Istituti di Pena per adulti in Umbria. "Tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 - è scritto - la popolazione penitenziaria umbra è aumentata lievemente, di 61 unità, passando da 1.370 a 1.431 detenuti, a fronte di una capienza complessiva compresa tra i 1.331 (al 31.12.2017) a i 1.334 posti-letto detentivi (al 31.12.2018).
In regione, a fine 2018 il tasso di sovraffollamento ha raggiunto quindi il 107%, mentre a livello nazionale era del 118%. La situazione di sovraffollamento riguarda tre su quattro istituti e deve essere prestata un'attenzione specifica a quanto avviene a Perugia e Terni, principali istituti di accesso dalla libertà nel sistema penitenziario umbro e perciò più sensibili all'andamento generale della popolazione detenuta, dove già oggi il tasso di affollamento è superiore al 110%. Dei 1.431 detenuti presenti nei quattro istituti umbri alla data del 31 dicembre 2018, 1.100 erano condannati in via definitiva, mentre 144 erano in attesa di primo giudizio e 187 condannati non definitivi.
Peculiare del sistema penitenziario umbro è l'alta percentuale di condannati definitivi, effetto di una popolazione detenuta in gran parte proveniente da fuori regione, spesso - come nei casi di Spoleto e Terni - con pene medio-lunghe da scontare.
Il Nuovo Complesso penitenziario di Perugia, in località Capanne, è un edificio inaugurato nel 2005 e reso pienamente operativo nel 2009. La struttura è composta da un reparto femminile e due reparti detentivi maschili (penale e circondariale) destinati alla custodia esclusiva di detenuti di media sicurezza, uniti da un raccordo centrale contenente i servizi generali.
A fronte di una capienza totale di 363 detenuti, nel Carcere di Capanne al 31.12.2018 si trovavano ristretti 408 detenuti, 72 donne e 336 uomini, di cui 278 stranieri. La percentuale di sovraffollamento nell'istituto penitenziario perugino arriva al 112,4%, ed è
particolarmente evidente nella sezione Femminile. Sono stati ampliati gli impianti di videosorveglianza ed è stata predisposta una sala
regia per favorire gli spostamenti dei detenuti in maggiore autonomia tra un'attività e l'altra. Nei reparti maschili le sezioni sono aperte fino a 9-10 ore al giorno, mentre nel reparto femminile le camere detentive restano aperte per un massimo di 4 ore, con una evidente disparità di trattamento molto sofferta, e lamentata, dalle detenute.
Le condizioni delle stanze di pernottamento sono generalmente buone, anche negli spazi per l'isolamento. Nelle sezioni maschili le celle sono tutte doppie e dotate di letti a castello, termosifone, acqua calda, doccia e servizi igienici in un ambiente separato. Nel
reparto femminile sono presenti stanze da due o da quattro, dotate di piano cottura e termosifone e bagno con doccia e bidet.
La Casa circondariale di Terni "Vocabolo Sabbione" è stata aperta nel 1992. L'istituto di Terni è composto da 15 sezioni, tutte maschili, comprendenti tutti i circuiti detentivi previsti dall'amministrazione penitenziaria (MS, AS1, AS2, AS3, 41 bis). L'istituto è strutturato in blocchi autonomi, di cui uno dedicato a detenuti in regime di cui all'art. 41 bis, co. 2, Ord. penit. (27 al 3.8.2018) e un altro a detenuti per fatti di terrorismo.
Al 28.2.2019 nell'istituto di Terni i detenuti presenti erano 456 di cui 130 i detenuti stranieri, in prevalenza provenienti da Romania, Marocco e Albania. Il numero delle presenze ha quindi ampiamente superato la capienza regolamentare (411). Gran parte della popolazione detenuta appartiene al circuito della media sicurezza, ma oltre a detenuti dei diversi circuiti di alta sicurezza, sono presenti 27 detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis o.p. Nell'apposito padiglione, sono ospitati i detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno. In occasione delle visite svolte presso il carcere di Terni si è riscontrato che in
generale il complesso penitenziario si trova in buone condizioni. Non è stata ancora sperimentata la sorveglianza dinamica: i detenuti escono dalle stanze di pernottamento per il tempo previsto dell'aria e della socialità da svolgersi negli appositi spazi.
L'istituto di Spoleto è stato costruito nel 1980 e consta di tre padiglioni, ciascuno con cortile esterno esclusivo, rispettivamente destinati ai detenuti in regime di 41 bis, a quelli in alta sicurezza e ai detenuti comuni, nonché agli appartenenti alle categorie riconducibili al circuito penitenziario cd. "protetto". Al 22.2.2019 i detenuti presenti erano 459, di cui 111 i detenuti stranieri, in prevalenza provenienti da Albania e nord-Africa. La grande maggioranza dei detenuti è quindi di nazionalità italiana, prevalentemente definitivi e appartenenti al circuito dell'alta sicurezza. La struttura è in buone condizioni anche se necessita di qualche lavoro di manutenzione, qualcuno intrapreso dai detenuti (pareti esterne) sotto la direzione del personale di polizia addetto.
L'istituto di Orvieto si trova in una struttura risalente al XVI secolo. L'edificio è composto da un'unica sezione che si sviluppa lungo tre bracci dello stesso corridoio. Con Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 16.07.2014, la Casa di reclusione di Orvieto è stata trasformata in Istituto a custodia attenuata destinata a programmi intensivi di sostegno al reinserimento sociale.
Al 31.12.2018 nell'istituto di Orvieto i detenuti presenti erano 104 di cui 63 i detenuti stranieri, in prevalenza provenienti dal nord-Africa. Il numero delle presenze ha di fatto raggiunto la capienza regolamentare (106). A causa di trasferimenti di detenuti dagli
istituti della regione Toscana, nel periodo estivo e autunnale, alcune camere di pernottamento hanno ospitato un numero di detenuti superiore alla capienza regolamentare. La popolazione detenuta appartiene tutta al circuito della media sicurezza e sono prevalentemente definitivi. Al 31.12.2018, due detenuti erano in regime di semilibertà.
La Regione Umbria non è sede di istituti penali per minori e quindi non vi sono luoghi di diretta amministrazione pubblica per l'esecuzione di misure restrittive della libertà inflitte a minori o giovani adulti che abbiano commesso reati entro la minore età. Ciò
non toglie che l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni competente per territorio segue una pluralità di misure eseguite presso servizi e strutture territoriali a ciò accreditate dal Ministero della giustizia e dal Tribunale per i minorenni. Alla data del 31 dicembre 2018 risultavano prese in carico dagli uffici di servizio sociale per i minorenni di Perugia 487 persone di cui il 15% ragazze e il 40% stranieri.
Complessivamente, nel 2018 sono state prese in carico 128 persone private o sottoposte a misure restrittive della libertà personale (fig. 20), per il 54% ospiti della casa circondariale di Perugia, per il 27% detenute a Spoleto, nel 15% dei casi ristrette a Terni e in solo 4 casi detenute a Orvieto.
Le principali problematiche sottoposte all'attenzione del Garante riguardano ciò che concerne le condizioni di detenzione. In generale, è stata frequentemente segnalata la scarsa qualità del cibo offerto dall'Amministrazione penitenziaria e in alcuni casi l'inadeguatezza del vitto rispetto alle problematiche di salute, la mancanza di acqua calda e del riscaldamento nelle camere di pernottamento, la non idoneità di queste ultime dal punto di vista igienico-sanitario e situazioni di sovraffollamento soprattutto nei periodi estivi, l'impossibilità di detenere oggetti particolari in camera (crocifisso al collo, personal computer, radio, dispositivi mp3 e fotografie dei familiari in 41bis), nonché il contrasto delle disposizioni dei singoli istituti relative al materiale che il detenuto può avere con sé in occasione del trasferimento da uno all'altro.
Spesso conseguenti alle criticità relative alle condizioni di detenzione sono le numerose richieste di intervento del Garante rispetto alle istanze di trasferimento avanzate dai detenuti sia al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria. Gli istituti penitenziari della Regione Umbria sono caratterizzati dalla presenza di detenuti che per la maggior parte sono non residenti. Ciò determina notevoli disagi per i detenuti e per le loro famiglie che, spesso, non riescono a far fronte ai continui spostamenti per i colloqui mensili.
di Danilo Loria
strettoweb.com, 1 agosto 2019
L'incontro era finalizzato a presentare il programma per capire quali possano essere gli interventi utili a garantire il rispetto e la dignità della persona, agli ultimi tra gli ultimi, ancora più emarginati per la tipologia di reato commesso.
In data 30 luglio 2019 una delegazione dell'Ufficio del Garante Metropolitano per i Diritti dei Detenuti, composta dal garante stesso dott. Paolo Praticò, dall'avv. Maria Cristina Arfuso e dall'avv. Giuseppe Gentile si è recata presso il Carcere di Arghillà per una visita programmata, come avvio delle attività di questo Ufficio. A ridosso del tragico episodio che ha visto morto suicida un detenuto rumeno da pochi giorni ristretto.
Ad accompagnare i componenti l'ufficio c'erano il dott. Emilio Campolo responsabile area educativa e il dott. Speranza coordinatore degli educatori di Arghillà. L'incontro era finalizzato a presentare il programma, preannunciando una serie di colloqui conoscitivi individuali, per capire quali possano essere gli interventi utili a garantire il rispetto e la dignità della persona, agli ultimi tra gli ultimi, ancora più emarginati per la tipologia di reato commesso.
Abbiamo precisato loro come a noi non interessa conoscere cosa hanno fatto e per quale motivo si trovino ristretti, se colpevoli o innocenti ma, il nostro impegno è volto a garantire una corretta escussione della pena e ad offrire loro, ove possibile, un reinserimento nella società civile, con l'acquisizione di competenze artigianali ed altro, come un minimo d'istruzione e la conoscenza della lingua italiana per i detenuti stranieri, la possibilità di comunicare con i propri familiari, anche attraverso l'interessamento del consolato d'origine.
Tutte azioni che allentano le tensioni che inevitabilmente si creano a seguito di episodi tragici e che vengono amplificate da disservizi come un rubinetto che gocciola o l'umidità delle pareti che ci impegniamo a segnalare alla direzione.
Abbiamo detto loro delle attività sportive che potremo implementare per via di un accordo con il Coni regionale e rientra nel programma la costituzione di un "centro d'ascolto" esterno per chi gode dei benefici di legge e per i familiari, spesso vittime collaterali delle situazioni dei propri congiunti. In tal senso anche il sindaco della Città Metropolitana si è impegnato a fornirci il giusto supporto.
di Massimo Romano
napolitoday.it, 1 agosto 2019
Il Garante: "Sovraffollamento inaccettabile". Nel carcere di Poggioreale arrivano i frigoriferi. "Ogni cella avrà un refrigeratore - annuncia Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania - per un totale di 200 frigoriferi. Un'iniziativa possibile grazie a una mia proposta e all'impegno dell'Assessorato alle Politiche sociali della Regione".
Sicuramente si tratta di una buona notizia, in un periodo in cui le temperature sono proibitive. Ma le problematiche di Poggioreale restano tutte: "In questo carcere si soffre di un sovraffollamento del 150 per cento, è inammissibile - prosegue il garante - Il Governo continua ad annunciare la realizzazione di nuove carceri, ma per ora sono le solite chiacchiere.
A questo va aggiunto che nel dicembre 2016 sono stati stanziati 15 milioni per la ristrutturazione delle case circondariali. Da allora, a Poggioreale abbiamo assistito solo a un paio di visite del provveditorato ai lavori pubblici. Anche in questo caso, mi sembra una cosa non accettabile".
lucerabynight.it, 1 agosto 2019
Ottima partecipazione al torneo organizzato dal volontario Luigi Talienti: "Importante valorizzare la dimensione ludica come opportunità di socialità". In autunno, nuovo appuntamento alla presenza delle famiglie. Gran finale giovedì 1 e sabato 3 agosto per "Sportivamente", il torneo organizzato nella Casa Circondariale di San Severo dal volontario Luigi Talienti. La manifestazione, che vuole promuovere lo sport e affermare i valori fondanti del senso civico, del rispetto del proprio prossimo e del valore della regola, si sta svolgendo contemporaneamente anche nel carcere di Foggia.
"La manifestazione - spiega Talienti - nasce per animare le giornate "dentro" durante l'estate, periodo in cui si fermano le attività scolastiche e diventa più forte la necessità di trascorrere qualche ora all'aria aperta. Una cosa però voglio precisarla: in carcere fa freddo anche quando ci sono 40 gradi, perché gli affetti che scaldano il cuore sono lontani".
L'iniziativa è stata fortemente voluta dal Direttore della Casa Circondariale di San Severo Patrizia Andrianello, dai Commissari Giovanni Serrano e Giacomo Prudentino e dalla responsabile dell'Area Educativa, Rosanna Caggiano. "Attraverso tali iniziative - sottolinea Talienti - si riesce a carpire la volontà di reinserimento dei reclusi. Per questo motivo risulta particolarmente importante, anche con il supporto del volontariato, valorizzare la dimensione ludica come opportunità di socialità e di allentamento delle tensioni prodotte dalla condizione detentiva. Con questo fine, l'iniziativa nata a Foggia è stata esportata, lo scorso anno, nell'Istituto di Lucera e quest'estate a San Severo". "Lo sport è spesso presente nelle iniziative di volontariato - il commento del Presidente del Csv Foggia, Pasquale Marchese - perché aiuta a superare le barriere sociali. Ha un ruolo formativo e costruttivo e, proprio grazie ai valori che lo animano, svolge una funzione di traino nei processi di integrazione".
La manifestazione vedrà sfidarsi i campioni e i vicecampioni del torneo tra ottobre e dicembre 2019, alla presenza delle famiglie, nell'ambito dell'iniziativa "Bambini senza sbarre".
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 agosto 2019
Esce domani un libro che raccoglie l'opinione di cinque giuristi. "Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l'ergastolo è e resta un nodo giuridico da dibattere e da sciogliere".
A discuterne, anche coraggiosamente dato il contesto politico e sociale, ci hanno pensato cinque autorevoli giuristi (Emilio Dolcini, Elvio Fassone, Davide Galliani, Paulo Pinto de Albuquerque, Andrea Puggiotto) nel testo - da domani in libreria - "Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale" (G. Giappichelli Editore, Torino 2019, 480 pagine, euro 48).
Un libro attualissimo se si pensa da un lato alla facilità con cui oggi persino alcuni esponenti istituzionali e il tribunale del popolo invochino la pena perpetua, svelando l'ignoranza del diritto e l'indifferenza verso i diritti; e dall'altro lato alla recente sentenza Viola v. Italia per cui l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Cedu, in attesa della pronuncia della Consulta il prossimo 22 ottobre sulla legittimità del 4bis. Ma ci sono altri due importanti obiettivi sottesi al testo, che spiegano propri gli autori: il primo è quello di permettere agli studenti universitari di studiare la pena dell'ergastolo, tema spesso sottovalutato insieme a quelli dell'amnistia e dell'indulto.
Inoltre gli autori avvertono "la sensazione che oggi nessuna maggioranza parlamentare e nessun esecutivo sarebbero disposti ad un aperto e serio confronto sulla pena perpetua con il mondo accademico". Ed hanno ragione se ricordiamo gli sforzi dell'accademia negli Stati generali dell'esecuzione penale svaniti quando il precedente Governo ha abortito per convenienza elettorale la riforma dell'ordinamento penitenziario, trasformatasi poi in un sistema sempre più carcerocentrico nella prospettiva nel nuovo Esecutivo.
Il secondo obiettivo è "propriamente scientifico" perché attraverso la riproposizione delle sentenze più importanti della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Cedu essi, con anche le loro interpretazioni, vogliono "ricostruire il passato, analizzare il presente, prefigurare un possibile futuro, pensando soprattutto ai tanti giudici e avvocati che della questione ergastolo dovranno occuparsi".
Ma l'altro tema chiave del libro è la speranza. Ad illuminare il lettore su come la giustizia deve essere speranza anche nel comminare una pena è il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che firma la prefazione: "L'esercizio di giustizia deve offrire un elemento di speranza se non vuol guardare soltanto a ciò che è stato". Per il Garante è necessario "sentenziare" ossia emettere il giudizio che riconosca alla vittima il disvalore creatosi nell'aver subito un grave torto. Ma occorre intraprendere anche la direzione del futuro, ricomponendo la lacerazione avvenuta tra vittima, reo e società. Però c'è un reale futuro per chi è condannato all'ergastolo?
Evidentemente no se un recluso, come narra Palma, gli ha fatto pervenire la "terribile e irricevibile richiesta di veder convertito in condanna a morte il proprio ergastolo". E allora è necessario parlarne perché, in questo difficile periodo per i principi democratici e costituzionali, non bisogna dare nulla per scontato. Potrebbe essere addirittura breve il passo per ripristinare i lavori forzati. Con la conoscenza che ci offre questo libro percorriamo invece il sentiero in cui "il diritto alla speranza altro non è se non la presa d'atto che dietro a qualsiasi perpetuità e a qualsiasi automatismo esiste una persona".
- Quello spostamento necessario nella storia dell'umanità
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