di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
La messa alla prova per gli imputati maggiorenni guadagna spazi applicativi sempre più rilevanti, ma la Cassazione interviene a garantire che ciò non pregiudichi le ragioni delle persone offese dal reato. Con la sentenza 34878 del 30 luglio scorso, la Suprema corte ha infatti stabilito che il giudice non può ammetterla se l'offerta risarcitoria dell'imputato non appare proporzionata rispetto al pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa.
Lalegge 67 del 2014 ha introdotto la facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del giudizio con messa alla prova per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o per i reati per i quali si procede a citazione diretta in base all'articolo 550 del Codice di procedura penale(violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione).
La messa alla prova - In base all'articolo 168-bis del Codice penale, la messa alla prova comporta lo svolgimento di condotte volte a eliminare le conseguenze del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno, oltre che l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato o l'osservanza di prescrizioni. L'esito positivo della prova estingue il reato. Per questo la sentenza del 30 luglio ricorda che la messa alla prova non è un diritto dell'imputato e non può avere la conseguenza di marginalizzare le pretese dei danneggiati.
In base all'articolo 464-bis del Codice di procedura penale, l'imputato può chiederla fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino all'apertura del dibattimento di processi per direttissima o a citazione diretta. Si può fare richiesta anche durante le indagini preliminari; in questo caso, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale, se presta il consenso, deve formulare l'imputazione (articolo 464-ter del Codice di procedura penale). Secondo la Cassazione (sentenza 29093 del 22 giugno 2018), questo atto costituisce esercizio dell'azione penale; quindi se l'ordinanza di sospensione con messa alla prova viene revocata, il procedimento non riparte dalle indagini preliminari ma dall'udienza preliminare o dal dibattimento.
La procedura - L'imputato avanza la richiesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale e deve allegare un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Se non è stato possibile elaborarlo entro i termini fissati, allega la richiesta di programma. Per decidere se ammettere l'imputato alla messa alla prova, il giudice può acquisire informazioni sulle sue condizioni personali, economiche e sociali. Dispone la sospensione se reputa idoneo il programma di trattamento e se ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati.
Non può invece negarla solo per la mancata elaborazione del programma, purché sia stato richiesto al competente ufficio (Cassazione 12721 del 22 marzo 2019). La persona offesa deve essere sentita al pari del pubblico ministero e dell'imputato e delle sue esigenze di tutela il giudice deve tenere conto. Al pari delle altre parti può impugnare l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova. La Corte costituzionale (sentenza 131 del 29 maggio 2019) ha affermato che l'articolo 464-bis del Codice di procedura penale va interpretato ritenendo che al giudice sia consentito di riqualificare il reato contestato dal pubblico ministero, che non rientri tra quelli per i quali l'imputato può richiedere la messa alla prova, per ricondurlo a fattispecie compatibile con il beneficio. Ciò però deve avvenire entro i termini previsti dalla norma e ovviamente deve esserci una richiesta dell'imputato.
Già la Cassazione aveva chiarito che il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica, quando gli viene chiesta la sospensione, aggiungendo però che, se la riqualificazione che avrebbe consentito la sospensione, preclusa dall'originaria imputazione, avviene nel giudizio di appello l'imputato non può essere rimesso in termini (sentenza 36752 del 31 luglio 2018). Incerta è invece la Cassazione circa la possibilità di dedurre in appello l'illegittimità del rifiuto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova, quando poi l'imputato ha avuto accesso al rito abbreviato. Infatti, una sentenza dell'8 ottobre 2018 la ammette, un'altra del 27 settembre 2018 la nega sostenendo che si tratta di due giudizi alternativi non convertibili l'uno nell'altro.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 25 luglio 2019 n. 33795. La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi). Questo principio viene ampliato ora dalla Cassazione con la sentenza 33795/2019 anche al giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, onde la nullità di che trattasi può (e deve) essere eccepita (non entro la presentazione dell'atto di opposizione ma) entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullità proposta dall'imputato fosse stata sicuramente tempestiva, risultando dalla sentenza di primo grado che tale eccezione era stata avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento e al momento della discussione, quindi sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado. La sentenza è di particolare interesse per gli effetti che ne discendono, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, ai fini della tempestiva deducibilità della nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Corte ritiene di dovere fornire una lettura più aderente ai principi stabiliti dalle sezioni Unite, che, come è noto, hanno affermato, in termini generali, che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).
Questa stessa conclusione, secondo la sentenza in esame, deve valere anche per il giudizio dibattimentale sorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e, per l'effetto, è stato disatteso l'orientamento, formatosi dopo la sentenza delle sezioni Unite, che riteneva di fare discendere invece da tale decisione la conseguenza che, in caso di opposizione, il termine ultimo per dedurre la nullità fosse proprio quello dell'atto di opposizione (cfr. tra le altre sezione IV, 16 gennaio 2018, Favaro; sezione IV, 4 aprile 2017, Orlandini; nonché, sezione IV, 12 dicembre 2018, Perin, secondo le quali, in definitiva, qualora l' eccezione di nullità non fosse stata dedotta nell'atto di opposizione a decreto penale, non poteva essere più dedotta successivamente, neanche in sede di questioni preliminari al dibattimento ex articolo 491 del codice di procedura penale).
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Cd. processuale - Casistica. In tema di mandato di arresto europeo, è consentito dare esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato, per procedere ad un atto istruttorio individuato specificatamente. Il Mae cd. processuale può essere consentito in relazione ad un ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza oppure a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale o di un confronto; ma è previsto anche in relazione ad un provvedimento cautelare diretto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2 settembre 2019 n. 36844.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per l'espletamento del suo interrogatorio - Ammissibilità - Ragioni. In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione 6, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43386.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per il compimento di uno specifico atto istruttorio - Ammissibilità - Ragioni. In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato (nella specie, un confronto), atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 dicembre 2013 n. 51511.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Emissione - Provvedimenti di coercizione personale - Esigenze processuali - Ammissibilità. Qualsiasi provvedimento di coercizione personale, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare l'emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 6, comma 1, lettera c), si riferisce a ogni "provvedimento cautelare" emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo. Va aggiunto che l'articolo 1, comma 2, della medesima definisce il MAE come "una decisione giudiziaria emessa ... in vista dell'arresto e della consegna ... di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura sicurezza privative della libertà personale". Quindi, anche "azioni giudiziarie" possono essere poste a fondamento di una misura "privativa della libertà personale".
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 maggio 2013 n. 20282.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Provvedimento cautelare "interno" dello stato membro di emissione - Esigenze cautelari - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Necessità - Esclusione. In tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 27 dicembre 2010 n. 45525.
quotidianosanita.it, 16 settembre 2019
La Cassazione richiama la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la possibilità di curarsi al di fuori del carcere per i detenuti con grave infermità psichica sopravvenuta, anche se la pena supera i 4 anni. Cozza: "Per attuazione auspicabile condivisione delle scelte tra magistrati e Dipartimenti di salute mentale". Anche al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, deve poter essere applicato l'istituto della detenzione domiciliare umanitaria o in deroga. È quanto previsto dalla sentenza del 5 luglio 2019 n. 29488 della Corte Suprema di Cassazione sezione prima penale, per una persona ristretta dal 2008 con fine pena nel 2033.
La Cassazione, in particolare, richiama a sostegno della sua decisione, la recente sentenza della Corte Costituzionale 99/2019 che ha stabilito la possibilità di curarsi al di fuori del carcere per i detenuti con grave infermità psichica sopravvenuta, anche se la pena supera i 4 anni. Il Giudice dovrà valutare caso per caso le modalità più adeguate della detenzione, che non è da individuarsi necessariamente nell'abitazione, ma anche, ad esempio, in un luogo pubblico di assistenza o accoglienza. Dovrà comunque prendere in considerazione sia la tutela della salute sia le esigenze di sicurezza collettiva.
"Si tratta di una decisione" - sottolinea a QS Massimo Cozza, psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 - "conseguente all'attuazione del giusto principio del diritto alla salute non solo fisica ma anche psichica delle persone ristrette negli Istituti penitenziari". "I percorsi attuativi" - ha aggiunto - "dovrebbero essere condivisi dalla Magistratura con i Dipartimenti di Salute Mentale, tenendo sempre presente che la responsabilità della psichiatria è di attuare i possibili trattamenti terapeutici riabilitativi a fronte di diagnosi appropriate. La stessa sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla Cassazione ha infatti sancito in virtù delle riforme legislative, "un cambiamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla mera custodia alla terapia".
di Milena Gabanelli e Rita Querzè
Corriere della Sera, 16 settembre 2019
Per far quadrare i conti dello Stato senza tagliare i servizi, dalla sanità alla scuola, c'è un solo modo: ridurre l'evasione. Il Mef stima 107 miliardi l'anno di tasse non pagate, che diventano 191 se includiamo anche l'economia sommersa, secondo lo studio del parlamento europeo. Fatturazione e scontrini elettronici stringono le maglie ai piccoli contribuenti, ma bisogna investire sugli analisti per il controllo dei dati. La lotta all'evasione di grandi imprese e multinazionali richiede invece monitoraggi mirati, e qui l'investimento nel personale è ad altissimo rendimento. I "grandi contribuenti", quelli sopra i 100 milioni di euro di fatturato, in Italia sono solo 3.320 (quelli noti): lo 0,06% dei 6 milioni di partite Iva. Ma nell'ultimo anno hanno garantito il 35% dell'evasione recuperata dal fisco.
Entrate da controlli sostanziali: meno 23,8% - Nonostante ciò, la Corte dei Conti nell'ultimo rendiconto generale dello Stato dice che le entrate da accertamenti sostanziali sono in flessione di 5,6 miliardi: meno 23,8% rispetto al 2017, meno 9% rispetto al 2016. I soggetti in campo per il recupero del dovuto sono Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procure, Dogane. Tutti con un problema comune: il personale. Ovvero la materia prima necessaria a una seria attività di contrasto.
Agenzia delle entrate: mancano 4000 dipendenti - L'Agenzia delle entrate ha 36.069 dipendenti. Dal 2000 a oggi ne ha persi circa 10 mila. Con quota 100 altri 1.146 sono pronti a uscire. In più 800 dirigenti, nel 2015, sono stati retrocessi a impiegati perché erano stati promossi internamente senza vincere un concorso. Una via "forzata" anche dal blocco delle assunzioni. Sta di fatto che il loro stipendio è sceso da 3.500 euro a 1.700, e così quelli che avevano prodotto i risultati migliori sono andati ad alimentare i grandi studi di consulenza fiscale che assistono la "concorrenza", e cioè le grandi imprese. E non lo avrebbero mai fatto se la risposta dello Stato non fosse: "ponti d'oro a chi se ne va". Risultato: tagliati i controlli, poiché i servizi allo sportello non possono essere certo sacrificati.
Tanti concorsi, tutti bloccati - Per far ripartire la macchina servono 4000 assunzioni e almeno 350 nuovi dirigenti. Il passaggio obbligato è quello dei concorsi. Nel 2010 è stato dato il via libera a una selezione per 175 dirigenti. Peccato che sia stata bloccata tre volte da altrettanti ricorsi. Ora il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Agenzia, ma per completare l'iter i dirigenti selezionati diventeranno operativi fra due anni. Bloccato anche il concorso per mille funzionari ad alta responsabilità tecnica, e ora si va davanti al Tar. Un altro bando per 160 dirigenti è uscito a inizio 2019. Bloccato pure questo, e si aspetta la pronuncia della Corte costituzionale. Infine il concorso per 510 funzionari, rimandato per difficoltà a trovare i locali. La prima prova finalmente si terrà il 18 settembre. Solo in Lombardia, per 115 posti, le domande sono 23 mila.
Chi scova i grandi contribuenti - Gli specializzati dell'Agenzia sui controlli alle banche sono, in tutto il Paese, soltanto otto. Un settore che dovrebbe essere sempre "blindato", sia di mezzi sia di personale, è quello che si occupa dei 3.200 grandi contribuenti presenti in Italia, proprio perché spesso l'evasione è di grandi dimensioni. Le Regioni che hanno un dipartimento dedicato sono nove: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sicilia, Puglia e Piemonte. Per controllarli tutti possono contare su circa 500 persone. La metà di questi "grandi contribuenti", cioè 1676, si trovano in Lombardia. Per monitorarli il dipartimento dell'Agenzia delle Entrate lombardo ha soltanto 179 persone, di cui 67 dedicati ai controlli sostanziali.
Il modello Milano - In questo quadro emerge il modello Milano. Anche qui le risorse sono scarse, ma una pervicace attività di coordinamento fra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Procura, dal 2015 a oggi, ha portato all'erario 5 miliardi e 633 milioni di euro grazie a patteggiamenti e accordi firmati da 115 soggetti, e il 90% erano proprio "i grandi".
La lista è nota: Apple nel 2015 ha dovuto pagare al fisco 318 milioni di euro; Google 306 milioni nel 2017. Nel 2018 Amazon ha dovuto versarne 100, altrettanti Facebook e 79 il gruppo Mediolanum. Quest'anno è toccato a Kering (gruppo Gucci), 1,2 miliardi, mentre Ubs ha "scucito" 102 milioni di euro. Anche grazie a questo risultato siamo riusciti a calmare le acque di Bruxelles sui nostri conti pubblici. Se lo Stato fosse un'azienda privata, chiederebbe a queste tre galline dalle uova d'oro: "visto che a Milano sono concentrati il 32% dei grandi contribuenti, di cosa avete bisogno per marciare a pieno regime?". Ecco cosa manca.
Un turbo senza carburante - Il settore dedicato dell'Agenzia delle entrate della Lombardia negli ultimi 3 anni ha perso il 13,5% dei dipendenti. Mancano 30 funzionari e i dirigenti dall'anno prossimo, per tutta la Lombardia, saranno solo 3. Guardia di Finanza Milano, un'eccellenza, ma a occuparsene ci sono 200 persone. Ne servirebbero altre 100 e un investimento in strutture informatiche. Le grandi aziende hanno un business sempre più frammentato fra vari Stati, ed è molto difficile scovare dove stanno producendo profitti. Recuperare il dovuto richiede grandi competenze e un'adeguata formazione: per preparare un investigatore servono 7-8 anni di esperienza e continui aggiornamenti.
Alla Procura di Milano, fino a qualche anno fa, i magistrati dedicati ai reati societari, economici, fiscali, corruzione, erano 15. Oggi sono in 10. Vista la potenzialità del territorio, la complessità delle indagini, e la necessità di non sottrarre magistrati ad altri dipartimenti, ne servirebbero altri dieci, supportati da altrettanti amministrativi e polizia giudiziaria.
Il paradosso - Se queste tre istituzioni fossero dotate del personale necessario, quanto denaro in più entrerebbe nelle casse dello Stato? E perché il modello Milano, che è osservato dagli inquirenti spagnoli e francesi, non viene replicato nel resto del Paese?
Questo tipo di collaborazione non c'è in Emilia (anche se qualche tentativo si sta facendo), manca nel ricco Veneto, non c'è a Napoli. C'è poi un fattore indiretto a costringere la piazza di Milano a essere sempre sotto organico, e riguarda sia l'Agenzia delle Entrate, che la Gdf e la Procura: il costo della vita nel capoluogo lombardo è alto, e molti vincitori dei concorsi arrivano dal Sud, ma appena possono chiedono il trasferimento a casa, dove con uno stipendio da 1500 euro si campa meglio.
Cooperative compliance - C'è poi la questione che riguarda la collaborazione tra il Fisco e i big dell'impresa con ricavi superiori ai 10 miliardi. Oggi le società che aprono i libri contabili al Fisco prima ancora di fare la dichiarazione dei redditi, sono in tutto una ventina, quasi tutte a partecipazione pubblica o fornitori pubblici (Enel, Ferrovie, Leonardo, Atlantia). Dal primo gennaio 2020 la "cooperative compliance" sarà allargata a tutte le aziende sopra i 100 milioni di fatturato. Ma il personale che se ne occupa non c'è.
Il milione di italiani con 85 miliardi su conti esteri - Gli italiani che hanno depositato 85 miliardi su conti esteri superano il milione. Sono i numeri prodotti dallo scambio automatico di informazioni fra 103 Stati (CRS). Per verificare se questi soldi sono stati o meno dichiarati, e di conseguenza recuperare il dovuto, servono persone e mezzi performanti. Carenti.
Le banche dati che non si parlano - C'è il problema delle banche dati che non si parlano fra loro: quella dell'Agenzia delle Entrate non è a disposizione della Guardia di finanza. All'Agenzia non sono disponibili le segnalazioni operazioni sospette, che invece ha la Gdf. Perciò se l'Agenzia sta facendo un accertamento su tizio, potrebbe non sapere che quella stessa persona è stata segnalata per riciclaggio. Le Dogane invece non condividono la loro (Aida) con nessuno.
Evadere non è un reato grave - Infine una domanda: lo Stato considera l'evasione un reato grave? La risposta è no. Sul piano normativo l'evasione è al pari di un reato bagatellare: se rubi un portafogli con dentro 50 euro o evadi 100 milioni la procedura è la stessa. Finisci davanti ad un giudice monocratico e l'accusa è sostenuta da un viceprocuratore onorario, mentre la difesa si porta i più grandi studi professionali. Davanti al giudice monocratico finiscono i reati meno gravi, quelli considerati "gravi" finiscono davanti ad un collegio composto da tre giudici. Lo Stato quindi considera poco grave evadere 100 milioni o un miliardo, anche quando l'evasione è fraudolenta (frutto di false fatturazioni). Una partita difficile da vincere se non cambia l'approccio dello Stato.
ilfaroonline.it, 16 settembre 2019
Il 10 ottobre nel teatro della Casa di Reclusione di Civitavecchia si concluderà il "Progetto Fortezza" con la presentazione dello spettacolo "Il campo". Nato dalla stretta collaborazione tra area sanitaria, area educativa e la compagnia teatrale Addentro dell'Associazione Sangue Giusto che da oltre 10 anni è attiva negli istituti penitenziari di Civitavecchia, il "Progetto Fortezza", sostenuto dalla Asl Roma 4, si rivolge alla popolazione detenuta con l'intento di utilizzare il potenziale terapeutico dell'arte teatrale come strumento di prevenzione e riabilitazione del disagio mentale attraverso la promozione del benessere psico-fisico dei ristretti.
Una prima fase, che si è conclusa lo scorso aprile, ha coinvolto per sei mesi i detenuti della sezione infermeria della Casa Circondariale. Il lavoro di espressione musicale e recitativa si è unito alla riflessione intorno alla figura di Don Chisciotte con l'obiettivo di canalizzare e trasformare in energia positiva il forte disagio di chi vive la detenzione con l'aggravante di una condizione alterata di salute. I risultati sono stati sorprendenti in termini di riduzione dell'aggressività e dei comportamenti patologici e di sviluppo di spazi riflessivi e modulati in termini emotivi.
È invece ispirato ad un classico della letteratura per ragazzi lo spettacolo "Il campo" che sarà presentato il 10 ottobre dopo un lavoro di nove mesi con i detenuti della Casa di Reclusione.
L'adattamento teatrale de "I ragazzi della via Pal" di Ferenc Molnar ha permesso, attraverso il gioco, di portare i partecipanti a sperimentare una condizione infantile dimenticata.
Molti detenuti hanno vissuto in maniera inquieta e sofferta questa condizione, molti dichiarano di non ricordarsene nemmeno, di non avere mai giocato. È invece attraverso il gioco che l'individuo impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole e il rispetto di ciascun membro della comunità giocante, a controllare le proprie emozioni, a gestire le situazioni di conflitto, ad allenarsi alla disciplina, a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Il gioco è esercizio e preparazione alla vita adulta, alle dinamiche della vita collettiva. Giocando insieme al pubblico, gli attori/detenuti conducono lo spettatore nel loro campo, il carcere.
di Monica Ricci Sargentini
Corriere della Sera, 16 settembre 2019
"Siamo a poche settimane dalla celebrazione dei 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ci attendono mesi di iniziative, attività, incontri a tutti i livelli. La Convenzione, pur essendo il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita. A livello globale in questi 30 anni molti obiettivi sono stati raggiunti, tuttavia, troppo spesso i diritti di ancora troppi bambini e adolescenti sono a rischio".
Il presidente dell'Unicef Italia, Francesco Samengo, è intervenuto a Oristano al Seminario regionale di formazione dell'agenzia Sardegna "Territori in campo per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", rivolto a oltre cento volontari provenienti da tutto il territorio regionale. "In Italia - ha proseguito il presidente Samengo - vivono circa 10 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni di età. Oltre 1,2 milioni di bambini e bambine vivono in povertà assoluta; il 25,7% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 non studia, non lavora né è inserito in programmi di formazione; inoltre la disparità del livello dei servizi tra le varie zone del Paese è allarmante".
In Sardegna, ha proseguito, "i minori di 18 anni sono 230.488, rappresentano il 14% rispetto alla popolazione totale, mentre i minori stranieri, rispetto al totale dei minorenni, è il 3,3%. Due sono i temi fondamentali su cui dobbiamo concentrarci. Il primo è l'abbandono scolastico: 18,1 è infatti la percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media e non sono inseriti in un programma di formazione rispetto alla percentuale nazionale del 13,8%".
Il secondo, sottolinea Samengo, "riguarda le persone minorenni in condizione di povertà relativa, che sono il 33,3% contro un 21,5% a livello nazionale, mentre le persone di minore età a rischio di povertà ed esclusione sociale sono il 41,3% contro il 32,1% nazionale. Percentuali importanti, numeri dietro cui si nascondono storie di emarginazione, indifferenza, disperazione sociale su cui occorre riflettere anche qui in Sardegna per poter immaginare il tipo di impegno che dobbiamo assumere in futuro. Per questo riteniamo fondamentale chiamare a raccolta, proprio come oggi, tutte le realtà coinvolte e costruire alleanze per migliorare la vita dei bambini e degli adolescenti".
di Samuele Bartolini
Il Tirreno, 16 settembre 2019
Corleone: "Autorizzazioni nel primo semestre, poi i lavori saranno veloci" Ma servono conferme su saggi e stanziamento ministeriale di un milione. "Natale 2020. Sì, penso che ce la faremo a costruire il teatro per quella data. Metti che le autorizzazioni ce le danno tutte entro la metà del 2020, poi il più è fatto. La costruzione del teatro nella zona d'ora d'aria sarà veloce. La struttura sarà leggera".
Raggiunto al telefono dal Tirreno, il garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, ragiona a voce alta e fa le previsioni sui tempi di realizzazione del teatro stabile al carcere di Volterra. Certo. L'estate che sta per finire è stata dura. Tutti mesi passati a fare pressione per una risposta sul via libera al teatro. La Sovrintendenza di Pisa pareva nicchiare, taceva. Ora però, dopo il sopralluogo "collettivo" del 2 agosto, paiono essersi sciolti tutti i dubbi. Dopo la prova del budino, la strada sembra tutta in discesa. In realtà ce n'è ancora tanta da fare.
Il sogno di Armando Punzo, il trentennale direttore della Compagnia della Fortezza, non è proprio dietro l'angolo. Allora meglio andare per gradi. Prima cosa. "Lunedì (domani, ndr) chiederò al provveditore alle opere pubbliche di Toscana Marche e Umbria, Marco Guardabassi, se ha dato il via libera per i saggi sulle superfetazioni che hanno deturpato la struttura secolare del carcere", dice Corleone.
"Poi voglio un'ulteriore conferma sullo slittamento dei tempi per l'utilizzo del milione di euro. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Antonio Fullone, mi garantisce che l'impegno dei fondi viene spostato sul 2020", continua il garante. Così ci sarebbe un anno in più per fare la gara di appalto. Insomma, tanta aria in più nei polmoni per dare vita al progetto definitivo e costruire il teatro. "Ma Fullone è stato spostato all'amministrazione penitenziaria della Campania e non si sa se rimarrà ad interim, per qualche mese, sulla Toscana. Per me è importante saperlo perché con lui abbiamo lavorato bene", spiega Corleone.
Altro problema. In questo caso tutto politico. La partita dei nuovi sottosegretari alla Giustizia - quelli del neonato governo giallorosa - è finita due giorni fa. Ci hanno messo Vittorio Ferraresi (M5S) e Andrea Giorgis (Pd).
Corleone dovrà ricominciare a tessere le fila e prendere i contatti con i due sottosegretari, freschi di nomina. Motivo: il milione di euro lo stanzia il Ministero della Giustizia. Intanto il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità due mozioni per promuovere iniziative di carattere sociale e culturale all'interno del carcere di Volterra, volte a migliorare le condizioni di vita in carcere e a offrire opportunità occupazionali ai detenuti.
La prima, presentata dalla consigliera Irene Galletti (M5S) impegna la giunta "a destinare risorse regionali, in collaborazione con il carcere di Volterra, al laboratorio che produca cibo gluten free per celiaci e per istituire corsi di formazione destinati ai carcerati e nei quali coinvolgere gli operatori del settore alimentare".
La seconda mozione, presentata dal gruppo Pd, prima firmataria Alessandra Nardini, sollecita la realizzazione del teatro all'interno del carcere. Nardini ha ricordato che a Volterra "l'esperienza del teatro ha modificato geneticamente un carcere ritenuto in passato fra i più duri del nostro Paese" e "ottenuto successi e riconoscimenti anche fuori dall'Italia". Il capogruppo di Sì Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, ha definito "opportune e condivisibili" le due mozioni.
newsbiella.it, 16 settembre 2019
Nella Regione i detenuti sono 4.700, a cui si aggiungono 8.850 persone che scontano pene all'esterno per reati meno gravi. "In Piemonte abbiamo oltre 4.700 detenuti: siamo nuovamente alla soglia d'allarme per il sovraffollamento. Negli ultimi dieci anni abbiamo raggiunto la punta massima nel 2010, quando erano circa 5 mila".
È questa la preoccupazione espressa dal Garante dei detenuti Bruno Mellano, che questa mattina in Consiglio Regionale ha presentato la relazione annuale sullo stato delle 13 carceri piemontesi. Una cifra a cui si aggiungono 8.850 persone che, per reati meno gravi, scontano la loro pena all'esterno delle strutture tramite gli arresti domiciliari, la messa alla prova, ecc.
Mellano ha poi ricordato la difficile situazione del Cpr di corso Brunelleschi a Torino, dove negli scorsi giorni si sono registrati attimi di tensione con rivolte di stranieri. In questa struttura si ha una media più alta di rimpatri: nel 2018 632 detenuti (il 52%) su 1.147 sono stati riaccompagnati negli stati di origine, contro il 43% del livello nazionali.
Numeri che hanno dato il via ad un acceso dibattito. Ad intervenire il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni, che ha detto: "spero che il Garante possa occuparsi delle guardie carcerarie, alle quali siamo vicini come partito", proponendo poi di "pensare all'introduzione in via sperimentale dei teaser anche per loro".
Per Preioni infatti le "carceri devono essere vivibili per i detenuti, ma anche per chi ci lavora". Parole che hanno provocato la reazione preoccupata della capogruppo regionale del M5S Francesca Frediani. "Pensare come prima risposta ad uno strumento repressivo come il teaser, lascia presagire un atteggiamento che non vorrei vedere dalla mia Regione", ha concluso l'esponente grillina.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 24 gennaio 2019 n. 3604. Il decreto di sequestro probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 3604/2019.
In particolare, l'obbligo di motivazione deve riguardare: 1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus (non basta in proposito l'indicazione degli articoli di legge violati, anche se accompagnati dall'enunciazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti; è necessaria, invece, la descrizione di questi ultimi, ossia una contestazione provvisoria, caratterizzata dall'indicazione della fattispecie concreta, nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione, con l'indicazione della norma che si intende violata); 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato (o cosa pertinente al reato); 3) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.
Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro di una somma di denaro che sia assumeva provento dell'attività di spaccio di droga; la Corte ha ritenuto ineccepibile la decisione del tribunale: perché nel decreto del pubblico ministero mancava una indicazione precisa dei fatti in contestazione, riportandosi solo l'indicazione della norma violata, del tempo e del luogo della commissione dei fatti, senza la descrizione di questi ultimi; e perché, inoltre, mancava alcuna motivazione sul collegamento tra i fatti contestati e il rinvenimento della somma di denaro, tra l'altro avvenuta due anni dopo i fatti in contestazione.
La decisione è ineccepibile e in linea con i più recenti arresti con cui le sezioni Unite hanno a chiare lettere ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di "obbligatorietà" del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione (sezioni Unite, 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli ed altri; in precedenza, sezioni Unite, 28 gennaio 2004, Bevilacqua).
Al riguardo, le sezioni Unite hanno supportato l'affermazione dell'obbligo di motivazione anche nel caso di sequestro probatorio del corpo di reato principalmente dalla portata precettiva degli articoli 42 della Costituzione e 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione Edu, laddove trova fondamento il diritto alla "protezione della proprietà", giacché la motivazione sulle ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando si identifichi nel corpo del reato, garantisce che la misura sia soggetta al permanente controllo di legalità e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato.
A ciò, si è aggiunta la considerazione che anche per le misure cautelari reali (quindi, anche per il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova) devono valere i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità della misura, dettati dall'articolo 275 del codice di procedura penaleper le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.
A conforto ulteriore della necessità della motivazione, le sezioni Unite hanno valorizzato, dal punto di vista sistematico, le indicazioni ricavabili dagli articoli 262, comma 1, e 354, comma 2, del codice di procedura penale: in particolare, la valenza generale della prima disposizione, secondo cui "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza", la rende applicabile anche al corpo di reato e conferma l'inaccettabilità dell'assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo di reato; mentre, la seconda norma, che, facendo riferimento al momento genetico del sequestro, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere "se del caso", al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, proprio per l'utilizzo di detta locuzione è ulteriormente confermativo del fatto che anche per il corpo del reato non vi è alcun automatismo acquisitivo.
In definitiva, per le sezioni Unite, la sola connotazione del bene oggetto del sequestro come "corpo di reato", neppure se "auto-evidente", è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione.
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