di Concetto Vecchio
La Repubblica, 6 agosto 2019
Mattarella firmerà la legge, ma non è escluso che accompagni il via libera con una lettera. E c'è l'ipotesi di uno stop della Consulta. Un sistema sanzionatorio non equilibrato rispetto alle condotte contestate. Pene eccessive, in alcuni casi draconiane.
Il Fatto Quotidiano, 6 agosto 2019
"E non riduce i tempi del processo". Il Guardasigilli spiega perché la richiesta del Carroccio non può entrare nella riforma del processo penale: "Se il tema è lavorare per ridurre ancora di più i tempi del processo penale non ci sono problemi perché su questo vogliamo lavorare. Ricordiamo che parliamo di un disegno di legge delega in cui ci sono principi molto generali".
La separazione delle carriere dei magistrati? "Non ha nulla a che fare con i tempi della giustizia che interessano i cittadini". Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l'ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della giustizia.
Una richiesta che ha infiammato il clima all'ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la collega leghista Giulia Bongiorno. Alla fine, c'è il via libera "salvo intese". Ma mentre sul Csm e il civile M5s e Lega hanno trovato un'intesa, le distanze rimangono marcate sul penale.
"Se il tema è lavorare per ridurre ancora di più i tempi del processo penale non ci sono problemi perché su questo vogliamo lavorare. Se invece il problema e di inserire le cose che non hanno nulla a che fare con i tempi della giustizia che interessano i cittadini, la separazione delle carriere o altro, chiaramente quello è un provvedimento che riguarda solo i tempi della giustizia", ha detto oggi Bonafede.
"Ricordiamo - ha aggiunto il ministro della giustizia - che parliamo di un disegno di legge delega in cui ci sono principi molto generali. Ma si vuole inserire già a questo punto un intervento ancora più stringente sui tempi? Non ci sono problemi".
Il ministro ci ha tenuto a sottolineare un altro aspetto: "È passato sotto silenzio il fatto che la scorsa settimana il consiglio dei ministri ha dato l'ok alla riforma del processo civile e del Consiglio superiore della magistratura. Lo dico perché una svolta importante nell'ambito del processo civile è fondamentale per l'economia italiana. Rimane il nodo sul processo penale".
Nonostante le intese su civile e Csm, però, la polemica a distanza con l'alleato del Carroccio non accenna a placarsi. Oggi Matteo Salvini ha citato direttamente il guardasigilli, mentre attaccava un altro ministro del M5s: Danilo Toninelli. "Bonafede è una brava persona ma ha portato in Cdm una riforma della giustizia che non risolve i problemi della giustizia italiana. Per fare il ministro non basta essere delle brave persone. Non è mai un problema personale, però bloccare una opera fondamentale come l'alta velocità, che per me dovrebbe unire l'Italia, è dire di no al futuro e al progresso.
È come dire no alla trivellazione per cercare petrolio e ai termovalorizzatori", sono state le parole del ministro dell'Interno. Che hanno provocato la replica del titolare di via Arenula: "Il confronto deve essere costante nella lealtà e nella correttezza che ha contraddistinto questo primo anno di governo. Ma, chiaramente, non deve degenerare né nell'offesa, né nel litigio perché i cittadini non vogliono vedere politici che litigano, altrimenti riportiamo le lancette dell'orologio un tantino troppo indietro nel tempo.
Qui abbiamo due forze politiche completamente diverse tra di loro, con Dna completamente differenti. Ma sul contratto di governo abbiamo trovato un perimetro comune perché abbiamo individuato le cose che interessano ai cittadini. Poi ogni giorno c'è un nuovo tema che magari ci ha visto divisi in passato, su cui confrontarsi. Ogni volta che c'è una divergenza, come è stato sul processo penale, dico: mettiamoci al tavolo, confrontiamoci e troviamo la soluzione che interessa ai cittadini. Questo è il punto".
Al leader della Lega ha replicato anche Toninelli. "Salvini deve capire che non sta governando con Berlusconi, ma con una forza politica con la schiena dritta che sa che sta operando per il bene del Paese. Salvini risponde di quello che dice, io sto dando una mano al Paese, abbiamo sbloccato opere ferme da anni, poi ci sono altri sì da dire, all'acqua pubblica e alla riforma della giustizia".
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 6 agosto 2019
La norma era stata approvata in Commissione. "La norma sull'azione disciplinare a carico dei magistrati in caso di ingiusta detenzione potrebbe, a questo punto, essere inserita all'interno della riforma della giustizia". Ad affermarlo al Dubbio è l'onorevole Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio e promotore della proposta di legge bocciata il mese scorso dal Parlamento.
di Nicola Galati
extremaratioassociazione.it, 6 agosto 2019
Il 2 luglio la Camera dei Deputati ha discusso la proposta di legge di modifica della disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione. Il Disegno di legge era stato votato all'unanimità in Commissione ma in Aula l'iter si è complicato perché è stato approvato, a scrutinio segreto, un emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Enrico Costa e dal deputato del Partito Democratico Carmelo Miceli con il voto contrario dei partiti della maggioranza.
radiocl1.it, 6 agosto 2019
Il richiamo all'articolo 27 della Costituzione che sancisce la funzione rieducativa della pena per i condannati è il primo punto della convenzione stipulata oggi tra il Comune di Caltanissetta, la Casa circondariale di Caltanissetta e l'Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe) di Caltanissetta ed Enna, per l'impiego di cittadini detenuti o in fase di esecuzione alternativa delle pene, in attività di pubblica utilità.
La convenzione della durata di un anno è stata siglata dal sindaco, Roberto Gambino, dal direttore della Casa circondariale, Francesca Fioria, e dal direttore dell'ufficio esecuzione penale esterna, Rosanna Provenzano. La convenzione s'inserisce nel solco della collaborazione tra gli Enti avviata ad agosto 2018. È finalizzata al reinserimento sociale di persone in esecuzione di pena attraverso il lavoro volontario, facendo collaborare i detenuti in attività utili verso la comunità secondo il principio della giustizia riparativa.
I lavori di pubblica utilità possono consistere nella cura di aiuole e giardini pubblici e vengono svolti come attività di volontariato. Gli interventi saranno definiti anche con la direzione politiche sociali, presente oggi alla stipula della convenzione con il dirigente, Giuseppe Intilla, e con la responsabile sanzioni e misure di comunità dell'Uepe, Gabriella Chirumbolo. "Proseguiamo con convinzione la collaborazione del Comune con l'ufficio esecuzione penale esterna e con la casa circondariale - afferma il sindaco Roberto Gambino. Il condannato che intende riparare al danno prodotto lavorando per la comunità, ha diritto ad un'opportunità per riguadagnare la fiducia".
La convenzione ha la finalità di promuovere azioni di reinserimento di persone in esecuzione penale, sensibilizzando la comunità locale; promuovere attività riparative; favorire una rete che accolga i soggetti in esecuzione di pena. Soddisfatta per la firma del protocollo la direttrice della casa circondariale, Francesca Fioria. "Si è proseguito sulla scia dell'ottimo lavoro avviato nel 2018 con detenuti che hanno la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità. Un atto d'interesse dell'amministrazione comunale e di sensibilità verso l'istituzione carcere e l'amministrazione penitenziaria".
"È importante che si faccia un lavoro di comunità nell'ottica della giustizia riparativa con un'attività di prevenzione - spiega Rosanna Provenzano direttrice Uepe -. Quando soggetti condannati si mettono a lavoro con (e per) la comunità, ricuciono il patto con la società che era stato rotto con il reato e riabilitano se stessi. Questo approccio rappresenta lo sviluppo e il futuro dell'esecuzione penale in cui soggetti, al di fuori della vicenda giudiziaria, si prendono cura del luogo in cui vivono". L'Istituto penitenziario e l'Uepe segnaleranno i nominativi dei soggetti con le indicazioni relative al tempo che possono dedicare e parteciperanno alle verifiche periodiche sull'inserimento. Il Comune s'impegna a individuare gli ambiti d'impiego, a stipulare l'assicurazione, individuare un referente e a preparare e accompagnare l'accoglienza nella struttura dove sarà impiegato. L'Uepe e la Casa circondariale collaboreranno con il Comune per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti.
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2019
Manager condannato a risarcire 4,5 milioni di euro alla società - una multinazionale tedesca - di cui era stato "ad" e dipendente. Interessante sentenza del tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa - in tema di violazione di segreti industriali, sia per il metodo di calcolo del danno, sia per le ulteriori prescrizioni contro il convenuto (tra cui 100mila euro di penale per ogni violazione dell'inibitoria).
I fatti di causa, che verosimilmente occuperanno l'autorità giudiziaria per altri gradi, risalivano al 2012, dopo che l'amministratore della collegata italiana aveva lasciato la multinazionale. Contemporaneamente la società aveva avuto notizia di movimenti dell'ex dipendente nei mercati dell'Est asiatico, con il forte sospetto (anche documentale) di utilizzo di formule chimiche aziendali oggetto di tutela e a beneficio di società già clienti. Ne era seguita una perquisizione al domicilio dell'ex dipendente con sequestro di numerosi documenti "sensibili"? che, a termini contrattuali, avrebbero dovuto essere restituiti da tempo.
Secondo i giudici lo sfruttamento abusivo dei dati tecnici riservati, mostra da parte dell'ex manager "l'intento parassitario di risparmiare sui costi e sui tempi per l'immediato avvio dell'attività, successiva alla sua uscita, in concorrenza con la medesima, e in specifica violazione di segreti tecnici e commerciali". Per il tribunale "il regime di leale concorrenza viene violato anche se si risparmia, con la sottrazione o utilizzazione di dati riservati, in termini di tempi e costi per una autonoma ricostruzione delle informazioni industriali necessarie o utili, con il conseguente compimento di atti concorrenziali sleali, in relazione a ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma capacità di elaborazione".
Nessun dubbio, infatti, che le informazioni segrete costituenti il know how di una impresa, frutto della ricerca e degli investimenti, sono a pieno titolo "diritti di proprietà industriale, pienamente tutelabili". Quanto alle modalità di calcolo del maxi risarcimento, i giudici hanno avuto riguardo al lucro cessante della parte danneggiata, che può essere determinato "in una somma pari alle cosiddette royalties che le parti avrebbero ragionevolmente concordato, in caso di acquisizione del diritto di sfruttamento del know how", e non invece in riferimento delle cifre appostate in bilancio per l'intangible. Secondo la società, rappresentata a giudizio da Dla Piper "risultato importante che rende giustizia a chi investe in ricerca e nella protezione del know-how, e che testimonia l'attenzione crescente dell'autorità giudiziaria alla proprietà intellettuale".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2019
Corte di cassazione - Sezione I -Sentenza 5 agosto 2019 n. 35626. Concorso in associazione mafiosa per i cittadini ucraini che tengono sotto scacco, con estorsioni e minacce, gli autisti dei bus per acquisire e mantenere il monopolio del trasporto di passeggeri e merci tra Ucraina e Italia. Con la sentenza 35362, la Cassazione, respinge il ricorso contro la condanna per l'articolo 416-bis.
Ad inchiodare i due imputati era stata la testimonianza di un collaboratore di giustizia, italiano, che dell'associazione era stato il promotore e l'organizzatore, e che aveva descritto obiettivi e modalità di funzionamento. A completare il quadro c'erano le intercettazioni e le deposizioni degli autisti. I giudici della prima sezione penale, respingono le tesi della difesa, secondo la quale l'impiego di violenza o minaccia non bastava a provare la connotazione mafiosa delle condotte, soprattutto in un territorio come la Calabria, luogo dei fatti, in cui è radicata la 'ndrangheta, che aveva il pieno controllo delle attività estorsive. Ma sul punto la Cassazione, ricorda come l'articolo 416-bis sia ipotizzabile non solo in relazione alle mafie cosiddette tradizionali, con un alto numero di appartenenti, dotate di grandi mezzi finanziari e in grado di assicurare la sopraffazione e l'omertà, con il terrore e la messa in pericolo della vita di un numero indeterminato di persone.
Come affermato nel verdetto a carico del clan Spada, (sentenza 44156/2018) lo "stile" mafioso è, infatti, riscontrabile anche riguardo alle piccole organizzazioni, con pochi "adepti", non necessariamente armati, che assoggettano un limitato territorio, o un determinato settore di attività "avvalendosi del medesimo metodo di intimidazione, senza, peraltro che sia necessaria la prova che la forza prevaricatrice del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento".
Non passa neppure l'argomento sulla impossibile coesistenza di mafiose e malavitosi nello stesso territorio. La Corte di merito aveva già chiarito che il "pentito", come da lui stesso raccontato, aveva espressamente ottenuto il via libera ad agire, e anche la protezione, da parte dei referenti della cosca locale.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2019
Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 10 luglio 2019 n. 30410. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente - ma necessaria - l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse a immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori e acquirenti, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale.
Non è richiesto, pertanto, per i giudici della Cassazione penale sentenza 30410/2019 per il riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 74 del Dpr n. 309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'articolo 73 del medesimo Dpr, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa. Ne deriva, così, che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza della c.d. affectio societatis tra l'acquirente e i fornitori: detta condotta, infatti, agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento e, laddove l'acquirente abbia coscienza e volontà che il suo inserimento quale stabile acquirente della sostanza ceduta da una struttura organizzata sia funzionale alle dinamiche operative dell'associazione ed alla crescita criminale della stessa, la sua partecipazione al sodalizio può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi.
L'acquirente stabile della sostanza stupefacente - Secondo il ragionamento della Cassazione, è ravvisabile il reato di partecipazione nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (articolo 74 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309) anche nei confronti di colui che si pone nei confronti dell'associazione come acquirente stabile della sostanza stupefacente. Trattasi di affermazione senz'altro convincente e in linea con la costante interpretazione della giurisprudenza, secondo cui è pacificamente ammesso il vincolo associativo anche in presenza di soggetti che hanno motivazioni illecite diverse (acquirente, venditore, importatore, ecc.): vi è casistica, ad esempio, che ravvisa la configurabilità del vincolo associativo tra il fornitore "all'ingrosso" di droga e gli acquirenti "al dettaglio" che la ricevono stabilmente per poi reimmetterla sul mercato; ovvero, analogamente, tra colui che importa la droga per rifornire il mercato e la rete stabile dei rivenditori e piccoli spacciatori della sostanza che a questi si rivolgono per poi spacciarla al minuto ai tossicodipendenti.
A supporto di tale soluzione interpretativa va in effetti considerato che l'elemento soggettivo del reato associativo de quo è integrato dal dolo specifico, il cui contenuto è rappresentato dalla coscienza e volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione volta alla realizzazione del comune programma criminoso mirante alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti.
Il dolo del reato associativo non va però confuso con il "motivo" squisitamente soggettivo che possa avere determinato un soggetto a far parte del sodalizio criminoso, nei termini suesposti; cosicché è indifferente che il contributo causale volontariamente prestato all'associazione risulti motivato pure dalla concorrente esigenza di realizzare finalità di ordine personale, come, esemplificando, l'approvvigionamento dello stupefacente necessario per l'uso personale, o simili. Ne consegue che, ai fini dell'apprezzamento del dolo, non è neppure richiesto che tutti gli associati perseguano gli stessi scopi od utilità, purché ovviamente tutti agiscano nella consapevolezza delle attività degli altri partecipi volte alla realizzazione del comune programma criminale.
Ciò che va peraltro sottolineato con chiarezza, per evitare indebite estensioni della fattispecie associativa, è che occorre pretendere un giusto rigore sulla valutazione dell'effettivo rapporto causale fornito dai diversi soggetti all'attività dell'associazione. È ovvio allora che il problema risiede nella dimostrazione - sotto il profilo oggettivo e, soprattutto, sotto quello soggettivo - del vincolo associativo: a tal fine, tanto per esemplificare, non basta, di per sé solo, l'apprezzamento di una serie, pur ripetuta con frequenza, di operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti concluse tra le stesse persone, occorrendo un quid pluris, vale a dire la dimostrazione che tutti i compartecipi abbiano agito, sia pure per una finalità concorrente di profitto proprio, con la volontà e consapevolezza di operare quali aderenti ad un'organizzazione criminosa e nell'interesse della stessa; solo in presenza di dette condizioni (come precisato dalla sentenza in commento) i singoli atti di compravendita divengono altrettanti reati-fine dell'associazione, giacché, in difetto, rimangono singole illecite operazioni sinallagmatiche (cfr., per riferimenti, tra le tante, sezione VI, 16 marzo 2004, Benevento e altri; sezione IV, 6 luglio 2007, Cuccaro e altri; sezione VI, 11 febbraio 2008, Oidih e altro; sezione VI, 6 novembre 2013, Proc. Rep. Trib. Napoli in proc. Lentino e altro).
di Dacia Maraini
Corriere della Sera, 6 agosto 2019
Inquieta la completa mancanza di percezione dell'illecito. Presi con le mani nel sacco i giovani criminali si mostrano stupiti, quasi fossero interrotti in una pratica legittima. Difficile da capire questa esplosione di criminalità minorile. Anche perché sembra slegata da ogni questione sociale. Non sono gli adolescenti poveri, gli emarginati che delinquono ma ragazzi di famiglie agiate che interrogati, parlano di noia. Quasi sempre sono in preda all'alcol o alle droghe. Ma soprattutto quello che inquieta è la completa mancanza di percezione dell'illecito. Presi con le mani nel sacco si mostrano stupiti, quasi fossero interrotti in una pratica legittima. Il che significa che è saltato nella maniera più completa il senso del bene e del male. Penso ai due ragazzi americani che hanno preso a coltellate un onesto carabiniere. Ritenevano di avere colpito un truffatore e per loro era una giustificazione per reagire con inaudita furia omicida. Penso alle baby gang italiane che col peperoncino creavano panico per strappare alle vittime portafogli, collane, catenine d'oro, orologi preziosi.
Ma è solo la droga che crea queste forme di ottundimento morale? Non potrebbe essere che questi ragazzi, essendo figli di un tempo in cui la supremazia virile è messa in discussione, si sentano impegnati, come una avanguardia di soldati in cerca di vendetta, a intraprendere una guerra cieca e crudele contro un nemico invisibile che li sta privando della più arcaica identità maschile?
I valori che circolano presso questi branchi ricordano antichi codici feudali: disprezzo verso i deboli, sfida ai pericoli più rischiosi, propensione verso guerre devastanti contro un nemico odiato e misterioso che, come nei fumetti, viene da un cosmo ostile e minaccioso.
In effetti la maggioranza assoluta di questi guerrieri da fumetto sono maschi e le prede che prediligono sono le giovani femmine, da condannare per le loro nuove libertà. Gli adulti certo non danno il buono esempio, e questo non fa che diffondere l'idea della legittimità del crimine.
di Giancarlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 6 agosto 2019
Purtroppo, nel nostro Paese la questione dell'eccessiva lunghezza dei procedimenti si trascina da tempo ed è sempre più acuta. Sappiamo, e non vanno sottovalutati, i sentimenti di angoscia, ira e delusione che provoca l'attesa interminabile del riconoscimento delle proprie ragioni, spesso riguardanti beni fondamentali.
I rimedi approntati dalla politica sono stati, di solito, inadeguati se non peggio. Urge una vera, incisiva riforma. Il ministro Bonafede ha il merito di (ri)provarci, nonostante l'ostilità di quanti - gira e rigira - per salvaguardare certi interessi hanno come obiettivo non "più" ma "meno" giustizia. Stando alla bozza di cui si parla, un pregio del progetto Bonafede è non cedere alla suggestione della "separazione delle carriere".
Sinonimo di dipendenza del Pm dal potere esecutivo: nel senso che in tutti i Paesi in cui c'è, il Pm - per legge - deve ottemperare alle direttive del potere politico. Un suicidio in Italia: dove la classe dirigente continua a "ospitare" al suo interno soggetti ambigui se non peggio; cui sarebbe pernicioso offrire nuovi spazi per occuparsi "allegramente" delle indagini - che so - di corruzione o mafia.
Per il resto, il progetto Bonafede, attento anche al profilo delle risorse, contiene vari punti che vanno in una direzione giusta. Si deve però avere l'audacia e il coraggio di affrontare il problema della riforma della giustizia - una buona volta - non con aggiustamenti ma con decisione e scelte radicali veramente innovative.
La mia idea è di abolire il grado di appello. Immagino già le reazioni cattive di molti giuristi (soprattutto avvocati), ma nessuno mi convincerà che una risposta "ab irato" sia meglio di una misurata riflessione. Che parta da alcune semplici domande: è vero che negli ordinamenti con un sistema processual-penale di tipo accusatorio di regola c'è un solo grado di giudizio nel merito, con eventuale ricorso a una suprema corte?
È vero che anche in Italia è stato introdotto nel 1989 un sistema di tipo accusatorio? La risposta alle due domande è Sì. Allora, perché soltanto nel nostro Paese si registrano ancora più gradi di giudizio nel merito? Eliminare questa anomalia è una questione di sistema. Tenere i piedi in due staffe, non solo non risolve i problemi, ma crea confusione; mentre c'è un bisogno assoluto di nuova efficienza e funzionalità del servizio giustizia.
Quali i vantaggi significativi che si avrebbero abolendo l'appello? Oltre all'allineamento agli altri Paesi di rito accusatorio, si potrebbe cancellare l'arretrato che pesa come un macigno sul sistema. E che sparirebbe in un paio d'anni se i magistrati e il personale amministrativo oggi impiegati in appello fossero destinati a lavorare soltanto a questo scopo.
Dopo di che i magistrati e il personale amministrativo del "defunto" appello potrebbero essere convogliati sul primo grado (razionalizzando i criteri di assegnazione monocratica), con evidente accelerazione dei tempi del processo già di per sé molto abbreviati con un grado in meno. Così, il male cronico della nostra giustizia, la durata biblica dei processi, avrebbe finalmente qualche prospettiva di guarigione.
L'obiezione è che diminuirebbero le garanzie. Ma la vera garanzia sta in un processo breve che possa puntare a una giustizia certa. Non in un processo che è diventato un percorso a ostacoli, pieno di trabocchetti, infarcito di regole che in realtà non sono garanzie ma insidie formali: opponibili a piene mani da chi - potendosi permettere difese agguerrite e costose - punta all'impunità attraverso la prescrizione. Mentre sono di fatto arretrate le garanzie verso il basso, vale a dire effettivamente applicate anche ai soggetti più deboli.
Con il triste risultato di un "doppio" processo, negazione non solo di reali garanzie, ma anche di principi di equità. C'è infatti un codice per i "galantuomini" (cioè le persone giudicate, in base al censo o alla collocazione sociale, per bene a prescindere); un altro per i cittadini "comuni". Nel primo caso il processo - con la sua interminabile durata - è destinato soprattutto a misurare l'attesa che il tempo si sostituisca al giudice nel definire i processi per prescrizione; nel secondo caso la giustizia, pur funzionando malamente, spesso segna irreversibilmente la vita e i corpi delle persone.
Sta nello sconcio del "doppio" processo un nodo della prescrizione e della battaglia pro o contro l'articolo della "spazza-corrotti" che finalmente ne prevede l' interruzione, come antidoto a che non sia inghiottito tutto quel mare di processi che interessa soprattutto i "galantuomini". Battaglia che vede il ministro Bonafede fermo su posizioni di giusta difesa della "nuova" prescrizione.
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