di Liana Milella
La Repubblica, 19 luglio 2019
La ministra leghista Bongiorno: soldi perché non siano ostaggi, contro i maschi aggressivi le leggi non bastano. Il sottosegretario 5S Spadafora: 10 milioni in più a centri e case rifugio. La Finanza vigilerà su come vengono spesi.
di Errico Novi
Il Dubbio, 19 luglio 2019
La Suprema Corte contro lo stop alle misure alternative. Si può con una certa soddisfazione notare come il circuito fra dottrina e Corti superiori funzioni bene. E cioè come vi sia un dibattito giuridico molto dinamico attorno a temi di diritto che la politica tratta a volte con una certa sbrigatività. Lo si può dire a proposito di un'ordinanza, la numero 1992 del 2019, emessa lo scorso 18 giugno dalla Cassazione e che ieri è stata depositata.
Si tratta della decisione che ha rimesso d'ufficio alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della legge "spazza corrotti" per la parte in cui la riforma preclude l'accesso alle misure alternative persino per il peculato.
Da ieri sappiamo che le ragioni della scelta compiuta dalla Cassazione sono ancora più sorprendenti, e incoraggianti, di quanto si fosse inteso. Prima di tutto perché hanno a che vedere con la violazione non del principio di irretroattività ma del principio di ragionevolezza, e silurano dunque le nuove norme in assoluto, non solo rispetto alla loro applicabilità ai reati commessi prima che la riforma entrasse in vigore. Inoltre le motivazioni dell'ordinanza si agganciano addirittura alle tesi affermate dall'accademia negli Stati generali dell'esecuzione penale.
L'irragionevolezza - Certo, a essere presa di mira è l'ostatività ex articolo 4 bis estesa a una fattispecie specifica qual è il peculato. Ma la Cassazione afferma la generale necessità di un "fondamento logico e criminologico" delle "scelte legislative" che riguardano la sanzione dei comportamenti illeciti. In sostanza, assimilare i "corrotti" a mafiosi e terroristi è, per la Suprema corte, irragionevole. Vi è quanto meno il sospetto che la "spazza corrotti" violi il principio costituzionale di ragionevolezza (come aveva già segnalato, con ordinanza analoga, la Corte d'appello di Palermo), ed è per questo che il giudice di legittimità ha deciso di rimettere la questione alla Consulta. Dopo l'udienza con cui proprio un mese fa, la prima sezione, presieduta da Giuseppe Santalucia e con Raffaello Magi relatore, aveva assunto la decisione depositata ieri, si era dato per scontato che l'avesse voluto affermare il principio di irretroattività.
L'ordinanza infatti riguarda il caso di un condannato in via definitiva per peculato, Alberto Pascali, che si è visto negare la possibilità di chiedere la messa alla prova ed è stato costretto a valicare la soglia del carcere di Bollate. In particolare, la Cassazione è intervenuta sulla successiva scarcerazione di Pascali, ordinata l' 8 marzo dalla gip di Como Luisa Lo Gatto, convinta della inapplicabilità della norma che estende l'articolo 4 bis ai reati di corruzione, peculato compreso, anche per le condotte precedenti l'entrata in vigore della "spazza corrotti". A chiamare in causa la Suprema corte è stata la Procura di Como, che ha impugnato l'ordinanza della gip. Nella decisione depositata ieri dalla Cassazione ci sono aspetti di straordinario interesse. Senz'altro quello della probabile irragionevolezza della "spazza corrotti" nella parte in cui estende il 4 bis a reati come il peculato, e assimila così i "corrotti" a mafiosi e terroristi. Vizio energicamente denunciato nella memoria difensiva predisposta, per Pascali, dal professor Vittorio Manes e dall'avvocato Paolo Camporini. "In particolare la condotta di peculato", afferma la Cassazione, "non appare contenere - fermo restando il suo comune disvalore - alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta realizzata senza uso di violenza o minaccia e difficilmente inquadrabile - sul piano della frequenza statistica - in contesti di criminalità organizzata". In altre parole, non si può trattare il peculato come la mafia.
Il carcere e la riforma - Non è finita qui. Perché nel ritenere irragionevole precludere l'accesso immediato, per i corrotti, a misure alternative come la messa alla prova, la Cassazione "resuscita", per così dire, la riforma del carcere in realtà mai venuta alla luce.
Lo fa con un omaggio ai principi di quella rivoluzione incompiuta, pure contenuti, sotto forma di delega, in una legge entrata in vigore: "Va segnalato come nella scorsa legislatura", ricorda la Cassazione, "siano stati approvati in Parlamento più punti di legge delega - la n. 103 del 2017 (la riforma penale dell'ex ministro Orlando, ndr) - tendenti alla riconsiderazione complessiva delle preclusioni legali di pericolosità in sede di accesso alle misure alternative, con ri-affidamento al giudice del compito di valutare la sussistenza delle condizioni di ammissione".
E, aggiunge la prima sezione persino con un certo "coraggio politico", "il mancato esercizio, su tali aspetti, della delega, non ridimensiona la valenza obiettiva di una ampia convergenza di opinioni circa la necessaria riconsiderazione organica del sistema delle presunzioni, tradottasi", appunto, "in legge nel 2017".
Nel sospettare l'incostituzionalità dell'estensione al peculato del regime ostativo ex articolo 4 bis, la Cassazione insomma si riconnette alla lavoro degli Stati generali dell'esecuzione penale. Quanto meno rispetto alla necessità di affidare al giudice la valutazione dell'effettiva, persistente pericolosità del soggetto. Una rivoluzione nella rivoluzione. Che non potrà certo far vivere una riforma penitenziaria lasciata morire, ma che almeno può eliminare le parti più irragionevoli della spazza corrotti.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2019
Corte costituzionale - Sentenze 18 luglio 2019 n. 187 e 188. In nome del "superiore interesse del minore", la Corte costituzionale, sentenza n. 187di ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater (co. 1, 2 e 3) dell'Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) nella parte in cui vieta per la durata di tre anni la "detenzione domiciliare speciale" per il condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una delle misure alternative. Prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge, la "detenzione domiciliare speciale" è rivolta alle madri (e padri, in caso di mancata disponibilità delle prime) di bambini di età inferiore ai dieci anni e consente di espiare la pena a casa (o in altro luogo), anche nei casi di condanne dai quattro anni in su, a patto però che almeno un terzo della pena (o 15 anni per l'ergastolo) sia stato già scontato.
La Consulta, "in via consequenziale", ha poi dichiarato incostituzionale anche il divieto - pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate - di concessione della detenzione domiciliare "ordinaria" (prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena) nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative.
Tale detenzione infatti, rileva la Corte, "non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale". Sempre che, e questo in entrambi le ipotesi, "non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".
La prima sezione penale della Cassazione aveva rimesso la questione al Giudice delle leggi dopo essere stata investita del ricorso contro un decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva pronunciato l'inammissibilità dell'istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale avanzata da un detenuto, condannato a 21 anni, padre di un bambino sotto i dieci anni (la cui madre era nell'impossibilità di prendersene cura). Il ricorrente, infatti, aveva subito la revoca della misura alternativa della semilibertà, e l'istanza da questi formulata - un anno e otto mesi più tardi - era stata dichiarata inammissibile "esclusivamente sulla scorta del mancato decorso del termine triennale".
La Consulta nel dichiarare fondata la questione ricorda che alla base dell'intera giurisprudenza costituzionale relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta il principio per cui "affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già collegata ad indici presuntivi".
Tale principio, dunque, prosegue la decisione, "non può che condurre a ritenere costituzionalmente illegittimo anche l'automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate". L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa, infatti, "sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, che come osserva giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato".
Del resto, conclude la Corte, "il venir meno dell'automatismo censurato non esclude che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura". La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere negata in presenza di "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti" da parte del condannato.
Per cui laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, "l'interesse del minore dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore, quale - ad esempio - l'affidamento ad altro nucleo familiare idoneo".
La Consulta (sentenza 188 sempre di ieri) ha invece ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sempre dalla Cassazione, dell'art. 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, che limita per determinati reati giudicati molto gravi la concessione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia, nella parte in cui non esclude dai delitti "ostativi" il sequestro di persona a scopo di estorsione, "ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità". Per la Corte infatti "lieve entità del fatto, da una parte, e valutazione legislativa di gravità direttamente connessa al titolo di reato per il quale è condanna, dall'altra, sono aspetti che non è congruo porre in comparazione, ai fini perseguiti dal rimettente".
di Rosalia Ruggieri
avvocatirandogurrieri.it, 19 luglio 2019
Con la sentenza n. 31561 dello scorso 17 luglio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di assoluzione pronunciata verso un uomo che, decaduto dalla responsabilità genitoriale per aver compiuto atti di pedofilia nei confronti dei figli, non aveva versato l'assegno di mantenimento nel periodo durante il quale era detenuto in carcere per quel grave reato, sul presupposto che il dovere di assicurare ai figli minorenni i mezzi di sussistenza non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, né è escluso automaticamente dalla condizione di detenzione.
Il caso sottoposto dall'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'articolo 570, comma 2 n. 2 c.p., per avere fatto mancare - dall'anno 2006 e con condotta perdurante - alla moglie e ai figli minorenni, affidati in sede di separazione alla madre, la somma mensile fissata dal Giudice civile quale contributo per il loro mantenimento.
Per tali fatti, il Tribunale di Castrovillari condannava l'uomo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello di Catanzaro riformava la decisione assunta dal giudice di primo grado e, per l'effetto, assolveva l'imputato. Alla base di tale assoluzione, la Corte evidenziava che, poiché l'imputato era stato detenuto dal 2006 al 2010 per gravi reati di pedofilia commessi proprio nei confronti dei figli, era da ritenersi scriminata la sua condotta, in quanto in costanza di detenzione era stato privato del diritto di vedere i figli; la sentenza di assoluzione osservava altresì come la condotta contestata si collocasse in un quadro di rapporti familiari di tale gravità da cancellare la rilevanza del reato ascrittogli, che restava necessariamente assorbito dal più grave reato di pedofilia.
La parte civile proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge penale e dell'art. 570 c.p.. La ricorrente evidenziava come il reato ascritto all'imputato, trattandosi di reato permanente, esigeva una valutazione della condotta anche a partire dal momento in cui era cessata la detenzione: a far data dal 2010, infatti, il padre, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e ottenuto il divorzio, non aveva più avuto, per sua scelta, rapporti con i figli, né aveva mai provveduto al loro mantenimento, pur percependo, quale disoccupato, una indennità di mobilità.
La Cassazione condivide le tesi difensive della persona offesa. In punto di diritto gli Ermellini rilevano come il dovere di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni, ex art. 30, comma 1, della Costituzione, sussiste e rileva per la configurabilità del reato ex art. 570, comma 2, c.p. indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale e permane anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non valgono a liberare i genitori dai loro obblighi; ne deriva che lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento all'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza.
In relazione allo stato di detenzione dell'obbligato, gli Ermellini precisano che lo stesso può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi.
Conspecifico riferimento al caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si è discostata dai principi di diritto sopra richiamati perché ha escluso la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli in considerazione dell'intervenuta decadenza dalla responsabilità genitoriale (che, di contro, non elide l'obbligo di assicurare ai figli i mezzi di sussistenza) e per lo stato di detenzione dell'imputato, trascurando altresì che la detenzione era cessata nel 2010 e che l'inadempimento dell'imputato si era protratto anche dopo la cessazione della detenzione. In virtù di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso dell'uomo, annulla la sentenza di impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2019
Per contestare la bancarotta fraudolenta documentale e in particolare quella in cui l'imputato abbia distrutto la documentazione occorre che il dolo specifico venga dimostrato dal giudice. Nel caso contrario cade il capo d'imputazione. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 32001/19.
La vicenda - Nel caso concreto la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna a carico di un cittadino per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto nella qualità di amministratore di una srl, società dichiarata fallita il 6 ottobre 2008. Contro la sentenza il privato ha proposto ricorso, eccependo che la notifica era avvenuta nelle mani del difensore e che la bancarotta documentale a lui ascritta non potesse essere dolosa.
Iniziando a esaminare quest'ultimo aspetto la Cassazione ha chiarito che la bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico. Nel caso esaminato dalla Cassazione è stata contestata e ritenuta dai giudici di merito la prima ipotesi, vale a dire quella relativa alla sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. Sull'elemento soggettivo così configurato nulla è stato detto nella sentenza di appello che addirittura in un passaggio della motivazione ha richiamato l'articolo 217 della legge fallimentare ma ha fatto un generico riferimento all'impossibilità di ricostruzione del patrimonio, elemento oggettivo estraneo alla fattispecie in esame che invece entra nel range del dolo generico della seconda ipotesi.
Conclusioni - I giudici della Suprema corte, invece, hanno rigettato la richiesta del ricorrente della nullità della citazione dell'imputato in quanto hanno specificato che nel caso in cui l'imputato non comunichi la variazione del domicilio, nel processo penale fa fede la consegna nelle mani del difensore. In definitiva è stata annullata parzialmente la sentenza con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
viverefermo.it, 19 luglio 2019
La Corte costituzionale entrerà nel merito dell'art. 2 comma 58/63 della legge Fornero che revoca le prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti dei detenuti e condannati per reati gravi. La legge Fornero, tra le altre cose, dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale.
Con ordinanza del 16 Luglio u.s. il Giudice del Lavoro di Fermo, Dr.ssa Elena Saviano, ha accolto l'istanza di rimessione degli atti alla Consulta avanzata dall'Avv. Fabio Cassisa, del Foro di L'Aquila, in ordine alla normativa punitiva contenuta nella c.d. L. Fornero all'art. all'art. 2, comma 61. L'Avv. Fabio Cassisa, del Foro di L'Aquila, legale del ricorrente G.T., ha promosso un ricorso in materia previdenziale, contestando la legittimità costituzionale della normativa in questione, in forza della quale l'INPS nel Marzo del 2017 aveva prima sospeso e poi revocato la pensione di invalidità civile al proprio assistito, soggetto invalido al 100% e collaboratore di giustizia che attualmente sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare.
Nello specifico, l'Avv. Cassisa ha sollevato ben 3 distinte questioni di legittimità costituzionale avverso la normativa inserita nella c.d. L. Fornero ed in particolare al comma 61 dell'art. 2, introdotto nell'ampia legge di riordino del regime pensionistico per via di un disegno di legge presentato dall'allora Deputato della Lega Nord Massimiliano Fedriga, attualmente Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Sotto un primo profilo la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Legale Cassisa con riferimento all'art. 25 Cost., in quanto la predetta normativa stabilendo la revoca delle prestazioni anche nei confronti di soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge, violerebbe il principio di irretroattività della legge penale, dovendo essere riconosciuta a tale sanzione amministrativa natura sostanzialmente penale ed essendo indubbio che il divieto di retroattività previsto dalla Costituzione si applichi anche alle sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale principale.
Sotto altro profilo la questione di costituzionalità è stata posta con riferimento all'art. 38 Cost., in quanto nell'applicarsi indistintamente a tutti i condannati, senza distinguere tra detenuti e soggetti ammessi a scontare la pena in regime alternativo (detenzione domiciliare o affidamento in prova al servizio sociale), o addirittura in regime di sospensione della pena per grave infermità, inciderebbe sul diritto costituzionalmente garantito e tutelato al mantenimento ad all'assistenza sociale, riconosciuto dalla Costituzione in favore di tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (siano essi incensurati o pregiudicati).
Sotto ulteriore profilo la questione è stata posta con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la norma prevede indistintamente la sua applicazione nei confronti sia dei detenuti e condannati comuni, che dei collaboratori di giustizia, così da risultare irragionevole nel trattare in maniera uniforme ipotesi differenti, in aperto contrasto con il consolidato principio del c.d. "doppio binario" previsto da tutta la normativa repressiva in materia di criminalità organizzata.
In particolare, il Giudice del Lavoro di Fermo nelle motivazioni della propria ordinanza ha dato ampio risalto alla questione di incostituzionalità sollevata dall'Avv. Fabio Cassisa nel suo ricorso con riferimento alla dedotta violazione della normativa in questione con l'art. 38 Cost., assumendo come la normativa in parola finisce col privare il soggetto già ammesso al regime di detenzione domiciliare ed inabile al lavoro dell'unico mezzo di sussistenza ed assistenza riconosciutogli dall'ordinamento, senza nemmeno concedergli la possibilità di ripresentare apposita domanda all'Inps se non dopo aver interamente scontato la pena inflittagli. Per tali motivi, il Giudice del Lavoro di Fermo, ritenendo rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, L. n. 92/2012, sollevate nel ricorso introduttivo dall'Avv. Fabio Cassisa, difensore del ricorrente G.T., in relazione agli artt. 25, 38 e 3 Cost., ha disposto con ordinanza la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Spetterà ora alla Consulta stabilire se la normativa che prevede la revoca delle prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per taluni gravi reati, che stanno scontando la pena in carcere, in misura alternativa alla detenzione, o addirittura che versino in differimento della pena per grave infermità, sia conforme o meno con i principi della Carta costituzionale previsti dagli artt. 25, 38 e 3 Cost.
Al momento, grande soddisfazione viene manifestata dal Legale Cassisa per l'ottenimento del risultato fortemente voluto con la proposizione del ricorso, in quanto se è vero che il Legislatore ha il diritto di esercitare autonomamente il proprio potere di legiferare, è anche vero che detto potere non può essere mai esercitato in palese violazione della normativa sovraordinata rispetto a quella ordinaria, vale a dire quella di rango costituzionale ed internazionale.
Tema - questo - di enorme attualità, la cui risoluzione è demandata alla Corte Costituzionale attraverso lo strumento della rimessione degli atti processuali da parte della Magistratura, laddove la questione sollevata venga ritenuta rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata. Ma è altrettanto evidente - aggiunge l'Avv. Fabio Cassisa, del Foro di L'Aquila - come gli Avvocati giochino un ruolo assai importante nel caso di specie, dovendo essi stimolare la Magistratura all'esercizio del predetto strumento, che l'ordinamento prevede e mette a disposizione per evitare la vigenza di norme giuridiche create in palese contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e della normativa sovranazionale, a loro volta posti a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e previsti dagli ordinamenti per garantire una convivenza pacifica, civile, equa e solidale.
Credo - chiosa l'Avv. Cassisa - sia venuto il momento per l'Avvocatura di scrollarsi di dosso ogni remora nell'arginare con gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione degli operatori del diritto e della giustizia norme di stampo marcatamente "criminogene" tanto in voga negli ultimi anni, quale quella in questione e - tanto per un altro esempio - come quella che esclude dal diritto di richiedere una misura di stampo chiaramente assistenziale quale il reddito di cittadinanza per i soggetti condannati per taluni reati ed addirittura per soggetti semplicemente indagati, che versino in misura cautelare personale (anche non detentiva), il tutto in spregio al principio di innocenza, anch'esso previsto e tutelato dalla Carta Costituzionale.
voceapuana.com, 19 luglio 2019
Gli attori saranno i detenuti della casa circondariale di Massa che da febbraio sono impegnati nelle prove teatrali. Mercoledì 24 luglio alle ore 21, presso la Casa di Reclusione di Massa, la rappresentazione dello spettacolo "Il teatro oltre la tempesta", che per la prima volta sarà aperto alla cittadinanza. Lo spettacolo, come detto, si svolgerà alle ore 21.
L'appuntamento, che rientra nel calendario di "Con-vivere prima (e) dopo", e nel progetto di questa edizione "il festival delle scuole" è un progetto di Teatro in carcere realizzato da Cpia 1 Massa-Carrara e Compagnia Teatrale Emphatheatre, compagnia di teatro sociale nata nel 2008 con attore professionisti, ma anche psicologi, educatori e altri operatori per contrastare il disagio e l'esclusione sociale.
"È un progetto di crescita personale attraverso il teatro - spiega Alessandro J Bianchi attore professionista e tra i fondatori della compagnia - Col testo la Tempesta di Shakespeare, si mette in scena la capacità che ha l'arte di innalzare l'essere umano. In un luogo dove spazio e tempo sono ridotti e regolati da altri, il lavoro di gruppo nel teatro risveglia la creatività di ognuno che è la caratteristica più importante e salutare che possediamo." Gli attori sono i detenuti della casa circondariale di Massa, circa una ventina, che hanno curato anche lo spazio e le scene della pièce e da febbraio sono impegnati nelle prove dello spettacolo che li vedrà protagonisti.
di Pino Casamassima
Corriere della Sera, 19 luglio 2019
"Nessuno nasce odiando a causa della razza, della religione o della classe d'appartenenza. Gli uomini imparano a odiare. E se possono imparare a odiare, possono imparare anche ad amare, perché l'amore è più naturale dell'odio".
Questa frase, Nelson Mandela - uno che se ne intendeva di odio - la pronunciò dopo 27 anni di carcere. Tempo fa, armato di fucile, un uomo di Padenghe ha dato prima fuoco a una roulotte di Sinti italiani, poi ha sparato al capofamiglia che cercava di mettere in salvo figli e genitori, colpendolo a una spalla.
Il movente? Un odio viscerale contro "gli zingari" per un furto subito. Come da tradizione primitiva. Come se secoli di leggi e di progresso umano non fossero valsi a niente. Come se gli uomini non si fossero scaldati al focolare della convivenza civile, della collaborazione, la solidarietà, ma alle fiamme dell'odio.
Ho sufficienti capelli bianchi per affermare che questi ultimi anni hanno imbarbarito la nostra società perfino rispetto ai famigerati anni di piombo. In quel periodo, le barricate avevano coagulato attorno ad esse zone grigie pressoché invisibili e comunque ininfluenti in una società che non era segnata da quell'odio diffuso che oggi si estende dalle città alle campagne, da nord a sud. L'odio non si nutriva di sé stesso attraverso lo scontro quotidiano come oggi.
Un odio che però non è causa, ma effetto di un sentimento cresciuto nello smarrimento del senso comune, contestuale all'appiattimento sui singoli egoismi divenuti infine una marea. In Napoli milionaria di Edoardo de Filippo, la moglie del protagonista, accorgendosi di come la loro vita sia cambiata in peggio nonostante i soldi, si chiede cosa mai sia successo.
"È successo - osserva - che hai perso di vista quello che conta di più". Ecco, è come se la nostra società avesse perduto la bussola della ragione: l'unica che può indirizzarci verso l'amore. A una interpretazione superficiale, questa unione parrebbe contraddire Pascal, e invece solo unendoli possiamo davvero dirci umani. "Noi non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, ma perché siamo umani".
Questa frase de "L'attimo fuggente" sembra sperduta nelle galassie di storie lontane dopo l'episodio di Lonato. Nei giorni in cui ai sindaci si impone il censimento dei campi nomadi, sembra di un'altra orbita umana. È l' individualismo a creare "bande" sociali e culturali che presidiano il territorio dei "migliori" in nicchie di odio che diventano praterie.
di Jacopo Rosatelli
Il Manifesto, 19 luglio 2019
"Magistratura e società nell'Italia repubblicana" di Edmondo Bruti Liberati, per Laterza. Di fronte allo "scandalo Csm" e al connesso riaprirsi della vexata questio dei rapporti fra giustizia e politica è istruttivo cimentarsi con il recente volume di Edmondo Bruti Liberati Magistratura e società nell'Italia repubblicana (Laterza, pp. 350, euro 28).
L'autore conosce assai bene la materia essendo stato, fino al pensionamento pochi anni fa, parte attiva di quel mondo delle toghe di cui analizza, con acume e ricca documentazione, le vicende dalla fine del fascismo allo scorso decennio. Giudice dal 1970, vari incarichi di rilievo successivi sino alla guida della procura di Milano, Bruti Liberati è fra i membri più autorevoli di Magistratura democratica, gruppo la cui filosofia anima il senso profondo del libro: rompere il muro che separa il terzo potere da ciò che vive fuori dalle aule di tribunale.
Una storia "interna", quindi, che si fa - e viene analizzata - nel suo intrecciarsi con "l'esterno" delle dinamiche politiche e sociali, mostrando come l'organizzazione della funzione giurisdizionale non sia mai un terreno neutrale, né per soli addetti ai lavori. Qui sta il pregio maggiore di un libro che dovrebbero leggere (e capire) quelli che si trastullano con la figura del giudice "apolitico" e "neutrale" da ingabbiare in una carriera determinabile dall'unico, supremo, valore della "meritocrazia".
Fu invece l'impegno di un numero crescente di magistrati "militanti", che dagli anni 60 ruppero il conformismo castale e burocratico, a far entrare la Costituzione nei palazzi di giustizia. Pienamente coscienti che la neutralità pretesa dai vertici era pura adesione al sistema di interessi e valori delle classi dominanti, le toghe progressiste ingaggiarono conflitti duri, spesso attorno a norme procedurali o a processi-simbolo (Braibanti, "la Zanzara", le schedature Fiat, l'elenco è lungo), relazionandosi con ciò che in quegli anni si muoveva nell'opinione pubblica, nelle fabbriche, nelle scuole.
Il corpo giudiziario perse il suo carattere verticistico non per un'impossibile concessione dall'alto, ma democratizzandosi attraverso una contesa ideale e pratica, rendendo così possibile una giurisprudenza più avanzata in materia di tutela dei lavoratori, ambiente, diritti civili. Crollò la turris eburnea del suo organo di autogoverno, il Csm, che dal 1976 venne eletto con il metodo proporzionale, rispecchiando finalmente una magistratura socialmente e culturalmente più composita che nel passato. Un sistema elettorale che sarà poi modificato più volte sino al ritorno al maggioritario, voluto da Berlusconi, nel nome della "lotta alle correnti".
Quei cambiamenti in senso democratico preoccuparono, dentro e fuori la magistratura. Il segretario del Msi Almirante fu tra i più impegnati nel criticare la politicizzazione del Csm, proponendo che a comporlo fossero "magistrati di nomina non elettiva", scelti cioè attraverso il sorteggio. Parola d'ordine tornata in voga.
Il tentativo di conservare i vecchi assetti di potere si diede in varie forme, che Bruti Liberati opportunamente ricostruisce con precisione: dai trasferimenti (e successivi insabbiamenti) delle indagini più delicate sulle trame nere alle inchieste-pirata fatte con intenzioni intimidatorie, fino alle aggressioni politico-giudiziarie a magistrati o addirittura a interi Csm troppo scomodi - emblematica l'offensiva condotta dalla procura di Roma nel biennio 1982-83 resa inefficace grazie all'intransigenza del presidente Pertini. Erano gli anni in cui il Csm faceva i conti con la P2, uno scandalo non privo di analogie con la triste attualità che abbiamo sotto gli occhi.
primonumero.it, 19 luglio 2019
Pinocchio, un classico della narrativa italiana, un po' la storia di tutti, di come la vita presenti ostacoli, incontri sbagliati, occasioni di riscatto da saper cogliere e sogni che possono diventare realtà. Ognuno ha fatto proprio il suo personaggio e ha dato il meglio di sé sul palco, la sera di mercoledì 17 luglio, nella prima dello spettacolo all'interno del penitenziario di Larino, frutto del laboratorio teatrale promosso dalla casa circondariale in collaborazione con Frentania Teatri e l'Ipseoa "Federico di Svevia" e diretto da Giandomenico Sale e Gisela Fantacuzzi.
I detenuti-attori, studenti della sede carceraria dell'Istituto Alberghiero, ce l'hanno messa tutta, dando prova di un talento spiccato nella recitazione e nella gestualità in ogni singola scena dello spettacolo "Pinocchio scugnizzo", con un'ironia che ha trascinato il pubblico. La platea, numerosissima - circa 150 gli spettatori - ha applaudito in piedi ammirata i protagonisti. Giovedì e sabato 18 e 20 luglio i due nuovi appuntamenti: alle ore 20.30 l'inizio dello spettacolo, costo del biglietto 10 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3470603551.
- Vigevano (Pv): muore il killer ergastolano, suicidi a quota 26
- Migranti. Rackete risponde ai pm di Agrigento: "ho agito nel rispetto delle regole"
- Vigevano (Pv): si uccide in cella il killer dei Tatone
- Rita Bernardini e le storie dolorose della cannabis ad uso terapeutico
- "Spazza-corrotti", alla Consulta il peculato tra i reati ostativi









