di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 24 luglio 2021
Vorrei in poche parole spiegare perché l'allarme sulla riforma della prescrizione che cancellerebbe i processi di mafia sia del tutto lontano dalla realtà. Innanzitutto, chiariamo di cosa stiamo parlando. Ci si riferisce prevalentemente a processi incentrati sulla contestazione di un reato associativo (416 bis c.p., associazione per delinquere di stampo mafioso) e dei c.d. "reati-fine" di quella associazione, che descrivono l'attività criminale in concreto addebitata a quella cosca in un dato contesto temporale. I più diffusi sono il traffico di stupefacenti (in assoluta prevalenza), le estorsioni, l'usura, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, ma anche - seppure in misura molto minore - reati finanziari e contro la pubblica amministrazione. Ovviamente, non consideriamo nemmeno le contestazioni di fatti omicidiari, sottratti ad ogni forma di prescrizione.
Orbene, da sempre questi procedimenti penali, ovunque celebrati ed ancor più in quei distretti giudiziari pertinenti ai territori dove quella criminalità opera con particolare intensità, sono celebrati con connotazione di assoluta priorità.
Già il solo fatto di attribuire a questi procedimenti il valore medio dei tempi di celebrazione dei processi nei singoli distretti, costituisce una rappresentazione manipolata della realtà. Se a Napoli, per richiamare un esempio in questi giorni costantemente evocato, i tempi medi di definizione dei giudizi di appello supera i quattro anni, è corretto riferire questo tempo medio anche ai "processi di mafia"? È questo ciò che accade realmente a Napoli o in analoghe realtà giudiziarie? Sarebbe indispensabile, invece che agitare numeri a casaccio, dare una risposta statistica a questa banale domanda, visto che l'allarme è stato lanciato con riferimento specifico a quel tipo di processi e di imputazioni. Credo sia un dato agevolmente acquisibile dal Dipartimento statistico del Ministero di Giustizia presso tutte le Corti di Appello di interesse.
La esperienza forense ci consente già di affermare con cognizione di causa che non è così. E ciò non solo per la indiscussa natura prioritaria della trattazione di quei processi, ma ancor di più per la ovvia ragione che essi sono in larghissima percentuale a carico di imputati in stato di custodia cautelare. Come tutti ben sappiamo, sono i termini di custodia cautelare a governare i tempi di trattazione e di definizione di questi processi.
Nessuna Corte di Appello versa nelle condizioni di non riuscire a celebrare questi giudizi prima dello spirare del termine custodiale di fase, almeno per gli imputati e per le imputazioni principali. Possiamo anzi dire che è proprio la trattazione prioritaria di questa categoria di processi, imposta dai termini cautelari di fase, a determinare i gravi ritardi di trattazione dei tanti altri che qui per comodità vogliamo definire "ordinari".
Il termine custodiale in appello per questo genere di reati non è inferiore ad un anno e sei mesi, termine peraltro agevolmente prorogabile (evito noiosi tecnicismi) ben oltre i due anni. La prescrizione processuale voluta dagli emendamenti del Governo prevede un termine fino a tre anni per celebrare questi processi di appello. Aggiungo che questa assoluta priorità di trattazione vale anche nei pochi casi di imputati a piede libero. L'esempio delle sentenze Cosentino e D'Alò è ancora una volta un caso di manipolazione della verità. Quei processi di appello sono stati celebrati a tanta distanza dal fatto proprio perché gli imputati erano a piede libero, nessuna prescrizione maturava e dunque nessuna urgenza premeva.
State non certi ma certissimi che, vigente questa riforma, quei due processi sarebbero stati definiti entro il termine di maturazione della prescrizione. Se poi magari qualcuno proverà pure a chiedersi se appartenga alle regole di un Paese civile essere giudicati in appello a decenni dai fatti, ancorché di supposta matrice mafiosa, sarà sempre troppo tardi. Dunque questa è la modesta proposta che mi permetto di suggerire: un rapido accertamento statistico da parte del Ministero non sui tempi medi dei processi di appello, ma sui tempi medi di celebrazione dei "processi di mafia"; e vediamo chi sta raccontando la verità, e chi agita fantasmi, per continuare a tenere la Politica ed il Parlamento nella condizione di sovranità limitata nella quale è umiliata da ormai oltre 25 anni.
di Edmondo Bruti Liberati
La Stampa, 24 luglio 2021
Prosegue il dibattito-scontro sulla prescrizione con posizioni apparentemente inconciliabili al punto che il presidente del Consiglio Draghi preannuncia che sarà posta la questione di fiducia sul testo che risulterà da "miglioramenti di carattere tecnico". Come è noto della prescrizione tratta uno dei 18 emendamenti della "riforma Cartabia" al disegno di Legge AC 2435, la "riforma Bonafede".
Non si parla oggi degli altri 17 emendamenti che recepiscono comunque molte (purtroppo non tutte) delle innovative proposte della commissione Lattanzi dirette ad incidere alla radice sui tempi dei processi: meno dibattimenti e tempi più brevi per i casi in cui il processo è veramente necessario, snellimento delle procedure senza nessun sacrificio per le garanzie di difesa. Ma tant'è, parliamo di prescrizione.
Non è osservazione originale, ma banale buon senso, quanto scrivevo su questo giornale l'11 luglio "Sono le regole del processo che devono individuare il punto di equilibrio tra fondamentali e irrinunciabili garanzie di difesa e l'obbiettivo che il processo si concluda il più celermente possibile". La ragionevolezza avrebbe imposto di tornare alla "riforma Orlando", stroncata, prima ancora che potessero esserne sperimentati gli effetti, con la forzatura del blocco della prescrizione dopo il giudizio di primo grado. Ma vi sono le ragioni della politica più forti della razionalità. I giuristi hanno discusso e discuteranno sulla soluzione proposta dalla riforma Cartabia, con l'ardito mix tra prescrizione sostanziale e prescrizione processuale.
Non proprio l'ideale, ma questo è il punto di mediazione raggiunto dalle ragioni della politica. In sintesi un tempo di due anni per il processo di appello e di un anno per il processo in cassazione, con prolungamenti per i reati di criminalità organizzata e di corruzione e imprescrittibilità per i reati puniti con l'ergastolo. Ma non appena asciugato l'inchiostro sul testo dell'emendamento sono stati pubblicati i dati sui tempi attuali di durata dei processi.
La cassazione è forse in grado di rispettare il termine di un anno. Per le corti di appello, se la maggioranza virtuosa non pone problemi, per le corti di Roma, Napoli (non proprio marginali) e anche Venezia e alcune altre, questi termini non sono raggiungibili in tempi brevi, nonostante ogni misura organizzativa attuata. che per produrre effetti concreti richiede ovviamente del tempo. Gli irriducibili della "prescrizione mai" non hanno neanche avuto la necessità di considerarli per condurre la loro crociata, ma penso che in molti si saranno chiesti se quei dati, pubblici e da tempo noti, siano stati letti dai tecnici del ministero che hanno scritto l'emendamento. Fiat iustitia et pereat mundus: vadano in prescrizione i procedimenti accumulatisi nelle Corti di appello meno virtuose.
Una (opinabile) scelta possibile con assunzione di responsabilità da parte del decisore politico. Ma sembra che così non sia stato e che oggi ci appresti a quelli pudicamente definiti "miglioramenti di carattere tecnico". Non ho bisogno di ritornare sul rifiuto del "fine processo mai", ma è tempo che il legislatore si misuri con i duri dati della realtà. I termini di due anni e un anno non stanno scritti in modo indelebile da nessuna parte, ma sono la ricerca di un punto di equilibrio. "Si sbaglio mi corrigerete" chiedeva Papa Wojtyla. Anche il ministero della giustizia può riaggiustare il tiro dopo aver letto i dati che aveva trascurato.
L'obbiettivo di ridurre drasticamente, del 25%, i tempi del processo penale può essere ragionevolmente raggiunto prendendosi per un periodo limitato un margine in più. Tre anni piuttosto che due per l'appello e uno e mezzo per la cassazione per i prossimi tre anni. Nel frattempo ci si impegna per l'attuazione delle misure organizzative messe in cantiere: ufficio per il processo, assunzioni di magistrati e personale amministrativo.
L'intendance suivra, una sottovalutazione pagata a caro prezzo da Napoleone. Nella decorrenza da fissare per il processo di appello, non si può partire dalla data del deposito della sentenza di primo grado, ma occorre considerare i tempi tecnici di trasmissione del fascicolo dai tribunali alle corti di appello, novanta giorni oggi nei casi migliori.
Il "Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale" opportunamente introdotto con l'art 15 bis se non vorrà essere un orpello, dovrà, per così dire, stare con il fiato sul collo delle Corti di appello più lente. Il "fine processo mai", che vogliamo rifiutare, si potrà ragionevolmente contrastare correggendo gli errori di valutazione con "miglioramenti tecnici" del tipo di quelli indicati, per evitare l'effetto boomerang che un numero rilevante di prescrizioni in appello determinerebbe su tutto il pregevole impianto della "riforma Cartabia".
di Paolo Farinella*
Il Fatto Quotidiano, 24 luglio 2021
Domenica 18 luglio 2021, intorno alle ore 16:00 mi chiama un amico per chiedermi se può dare il mio numero di cellulare a una giornalista del Tg1 Rai che vorrebbe intervistare un prete di Genova per i fatti del G8. Dopo poco più di un'ora mi chiama la giornalista: "Il mio nome è X Y e sono a Genova per un servizio. Potremmo vederci domani (19/07) per una intervista che vorremmo mandare sul Tg1 della Rai?". Dico di sì e mi chiede di che cosa voglio parlare, "così per avere un'idea".
Rispondo che io c'ero, ho visto e vissuto tante cose e, a distanza di anni, dopo molte sentenze in tribunale, compresa l'ultima del 18/07 della Corte di Giustizia Europea che ha respinto il ricorso dei militi che le si sono rivolti, possiamo forse capire il senso di quanto successo. Non fu impreparazione o incapacità, ma l'assalto armato e le conseguenti macellerie e torture furono una decisione politica di appropriazione dello Stato da parte di un governo - al tempo governo Berlusconi, Bossi e il fascista Fini - per vedere fino a che punto si poteva spingere per eliminare la Democrazia e lo Stato di Diritto, orpelli senza valore. Si volle la guerra e ci fu la guerra di uno Stato contro i propri cittadini migliori, usando corpi dello Stato per impedire l'esercizio di diritti sacrosanti.
Chi salvò la Democrazia fu Carlo Giuliani che, morendo, bloccò il processo dissoluto e mise paura. Aggiunsi che, oggi, a distanza di vent'anni, bisogna scegliere tra una rievocazione romantica, farcita da luoghi comuni, imposta dal calendario, o fare memoria nel contesto di quello che successe allora. Non solo, oggi si devono collocare quei fatti nel contesto di quanto accadde "dopo", perché oggi viviamo le conseguenze visibili di quei giorni che non sono finiti, perché Giustizia non è stata fatta, ma è stata volutamente negata. Non si possono non ricordare, oggi, le sentenze dei tribunali che hanno sancito la trattativa con la Mafia e accertato i rapporti di Dell'Utri per conto di Berlusconi con essa, e fare due più due non solo è lecito, ma forse anche doveroso.
Genova fu teatro di prova generale. Non fu sospesa la Democrazia, fu massacrata, perché la stessa sera, il governo al completo prese le difese dei poliziotti, carabinieri e soldati traditori, arrivando anche a promuoverli nei mesi e negli anni successivi. Poi aggiunsi alcuni particolari di cui fui testimone e conclusi che oggi vivo in Italia, ma rifiuto lo Stato che torturò e macellò il suo popolo migliore, abolendo la Costituzione.
La giornalista ascolta in silenzio e alla fine, come se fosse liberata, mi dice: "Devo sentire la redazione per valutare che taglio dare al pezzo, semmai la chiamo più tardi". Ho risposto "Ok", sapendo che non avrebbe chiamato perché ho sentito in lei la paura per le cose che avrei detto. Alle ore 18:11 mi arriva un WhatsApp che trascrivo: "Sono X Y del Tg1. Per domani mattina per il momento nulla, perché non abbiamo ancora deciso il taglio. La ringrazio comunque della disponibilità e mi salvo il suo numero". Io rispondo: "Immaginavo. Grazie a lei".
Mi sono chiesto quale taglio potesse avere un servizio volante del Tg1 di qualche minuto, a Genova, nel ventennale della macelleria e tortura del G8 del 2001, se non quello di immedesimarsi col clima di allora, dando voce non ad esagitati gratuiti o professionisti, ma uomini e donne, ormai vecchi, ma protagonisti viventi e dolenti di quel tempo buio che più buio non si può. Se il Tg1 arriva a censurare anche la storia, magari per non turbare gli equilibri o i propri referenti politici, è segno che la lottizzazione e la libertà del servizio pubblico sono una chimera e il servizio pubblico è un vero servizievole ossequio ai privati, sul quale non si può dire la verità, anche sancita da sentenze di tribunale.
Purtroppo, non capita solo al Tg1, ma anche alla "stampa", asservita al governo dell'ammucchiata e con la scusa di eventuali querele, nonostante si citino sentenze passate in giudicato virgolettate, ha ancora la deferenza dei "servi volontari" che s'impegnano con ardore a essere servi dei loro padroni diretti e acquisiti e ci riescono molto bene e senza sforzo alcuno. Alla luce di questo, bisognerebbe semplicemente abolire il servizio ex-pubblico Rai e non pagare più il canone che è una gabella medievale ingiusta e vessatoria a beneficio di un sistema che ritiene B. "uno statista" e parte integrante del governo, questo sì, dei "peggiori".
Ho ancora negli occhi la scena proprio del Tg1 con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che col volto atterrito parla alla nazione e - fatto inaudito nella storia della Repubblica - accanto a lui Berlusconi in assetto di circostanza che si vide di botto smontare il giocattolino del suo successo, misto alla paura che vi potesse essere una insurrezione popolare. Passi per il Presidente Ciampi che rappresenta il Popolo Sovrano per imperativo costituzionale, ma che c'entrava Berlusconi che rappresentava solo il governo? Ancora una volta volle appropriarsi di un sentimento che da solo non poteva avere e rubò la scena al titolare di Diritto. Come sempre, come suo costume.
Quella sera gli andarono di traverso anche i limoni finti che fece legare alle piante ornamentali fuori stagione, falsi anche quelli, ma il seguito, programmato dalle "forze del disordine organizzato", non fu da meno a Bolzaneto o alla Diaz o dovunque vi fosse un assetto democratico da scoraggiare e da tortura. Una vendetta degna dei colonnelli argentini o cileni, o dell'Isis a cui abbiamo fatto scuola, con maestri e insegnanti di prim'ordine.
*Sacerdote
di Antonio Massari
Il Fatto Quotidiano, 24 luglio 2021
Intervista a Sebastiano Ardita, Consigliere Csm. L'ennesima bocciatura della riforma Cartabia arriva da Sebastiano Ardita, consigliere del Csm (corrente Autonomia e Indipendenza), ex pm antimafia e direttore generale dell'ufficio detenuti, tra il responsabile dell'attuazione del regime carcerario più duro, il "41bis".
Ardita, qual è la criticità principale della riforma?
C'è un equivoco di fondo: gli obiettivi sono importanti e condivisibili, ma i mezzi sono inadeguati, addirittura contraddittori rispetto agli scopi. Partiamo dalla lunghezza dei processi, tema legato alla prescrizione. Non basta dichiarare l'intenzione di accorciare i tempi, perché i tempi sono legati agli adempimenti e, se non si riducono gli adempimenti, è impensabile che i tempi si accorcino.
La riforma prevede - salvo proroghe di un anno o di 6 mesi per processi complessi e reati gravi - la durata massima di due anni per l'appello e un anno per la Cassazione. Cosa non va?
Poiché la tempistica non è legata allo snellimento degli adempimenti ed è dettata dall'alto, pena l'improcedibilità dall'appello in poi, e poiché già sappiamo che non potrà essere rispettata, nei fatti diventa un'amnistia. È una follia. Manderemmo in fumo il lavoro giudiziario a caso, senza alcun criterio razionale, slegato sia dalla gravità sia dalla vetustà dei processi. Un processo per un piccolo spacciatore che dura 10 anni in primo grado e 2 anni in appello (in totale 12) non verrebbe colpito da nessuna sanzione. Quello per un grosso trafficante di droga che dura 3 anni, di cui sei mesi in primo grado e 2 e mezzo in appello, diventa improcedibile. Qual è il significato strategico di questa amnistia random?
Lei intravede un'incidenza negativa su reati di mafia e corruzione?
Qualunque forma criminale organizzata ottiene un beneficio da un sistema processuale inefficiente. Se non bastasse, quando la giustizia dello Stato non funziona, è proprio quella della mafia ad attivarsi. Anche i fenomeni di corruzione sono più difficili da contrastare, se bisogna fare i conti col pallottoliere delle improcedibilità.
C'è comunque necessità di una riforma? In quale direzione? E perché?
C'è bisogno di una riforma radicale della giustizia penale. Una riforma che renda il rito penale non semplice, ma semplicissimo. Un processo allo stato degli atti, raccolti dal pm e dalla difesa, con pari dignità di prova. Una motivazione semplificata delle sentenze. Un regime di sanzioni diversificato, rispetto al quale il carcere sia una soluzione minoritaria, da adottare obbligatoriamente per soggetti pericolosi. Chi vuole un rito ordinario, lungo, orale, se viene condannato andrà incontro a un altro registro di sanzioni, molto più gravi. Allo stesso trattamento - al rischio di un aggravamento - dev'essere sottoposto chi appella una sentenza. I processi diminuirebbero. E sarebbero più agili. Ne sono certo.
Della riforma cosa salva?
Le pene alternative, la messa alla prova e la giustizia riparativa per i condannati. Ma senza nessuna esperienza, formazione e cultura di controllo delle pene alternative al carcere, non possono funzionare. Anzi, completerebbero il disastro di un sistema penale inefficiente. Ritengo assurdo che non esista un progetto sulle carceri, che investa sugli operatori e comprenda le ragioni del disagio dei detenuti, dell'indisciplina interna, delle rivolte del marzo scorso e del modo illegale con cui è stato riportato l'ordine interno. Ma vedo solo parole. Nessun fatto concreto.
La fiducia degli italiani nella magistratura è ai minimi storici. Perché?
È bassa perché, a dispetto dell'operato onesto e proficuo dei singoli, la magistratura appare come una struttura di potere organizzata e gelosa delle sue prerogative. La sua rappresentanza, che dovrebbe garantirne l'autonomia e l'indipendenza, s'è trasformata nel potere che gestisce l'autonomia. La crisi delle altre istituzioni l'ha reso il più stabile e duraturo dei poteri, il governo più strutturato e meno disponibile al cambiamento.
Il rimedio?
Nessun sistema di potere si sopprime da sé: l'unica speranza è una modifica legislativa che mantenga (o restituisca) indipendenza e autonomia ai magistrati e spazzi via questo modello reazionario di autogoverno. Basterebbe introdurre anche una tantum il sorteggio dei componenti del Csm. Ma gli altri poteri non ci pensano neanche. O le altre istituzioni ritengono questo potere così forte da temerne le reazioni, oppure pensano a una riforma radicale che porti via sia il potere dell'élite sia l'autonomia dei magistrati. Prospettive entrambe preoccupanti.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2021
Il delitto passionale aggravato, punito con l'ergastolo, non può essere attenuato dalla confessione di chi non ha scampo. Il disturbo borderline di tipo narcisistico non integra il vizio di mente dell'autore di un omicidio passionale, che resta pienamente responsabile del delitto commesso. I disturbi della personalità possono "azzerare" la capacità di intendere e volere solo quando determinano una vera e propria infermità dovuta a malattia mentale.
Non basta quindi al riconoscimento del vizio mentale dell'assassino far rilevare le sue problematiche caratteriali e le distorsioni del comportamento, neanche dando risalto al vissuto doloroso familiare che ha determinato in lui un deficit intellettivo e una personalità narcisistica. Come spiega la Cassazione, con la sentenza n. 28964/2021, rigettando il primo motivo di ricorso contro l'attribuita premeditazione dell'omicidio volontario.
La Cassazione ha riconfermato la sussistenza della premeditazione anche di fronte alla tesi difensiva dell'aver agito in stato d'ira a seguito del rifiuto della vittima di riprendere la relazione amorosa con il ricorrente. Infatti, il rifiuto era già stato espresso ed era perciò noto a colui che si era già determinato a uccidere se questo fosse stato rinnovato in occasione dell'ultimo fatale incontro tra i due. Si tratta di un'ipotesi di dolo condizionato da un evento futuro, che nulla toglie alla premeditazione anzi la conferma. Neanche l'eventuale ampio lasso di tempo tra la determinazione a uccidere e il verificarsi dell'evento rappresentato come occasione per agire spezza il nesso della premeditazione.
Il ricorso è stato rigettato anche sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, spiega la Cassazione che non si può dare rilevanza alla confessione dell'omicida che si reca in Questura per costituirsi se questo avviene dopo diverse ore e dopo essersi consigliato con alcuni familiari addivenendo alla semplice e piana convinzione di non avere alternativa. Ciò che depone - tra l'altro - per una piena coscienza in opposizione all'affermato vizio di mente e soprattutto di una sincera spinta alla confessione. Precisa la Cassazione che il riconoscimento delle attenuanti generiche si fonda su plurimi elementi e che basta la ricorrenza o meno di uno solo di essi per negarle con espressa motivazione del giudice.
Neanche la contestazione della pena dell'ergastolo è stata accolta dalla Cassazione che ha rilevato come sia stata ampiamente provata la condotta di continue molestie poi sfociate nell'assassinio della donna. La sentenza di legittimità conferma la riconosciuta aggravante del reato di omicidio che il codice penale sanziona con il carcere "a vita".
di Andrea Galli
Corriere della Sera, 24 luglio 2021
I legali di Adriatici: via i domiciliari. Oggi decide il gip. La versione ufficiale nulla aggiunge anzi forse toglie, perché mancando ancora un video sulla fase dello sparo, le parole di Massimo Adriatici messe a verbale davanti al gip ("Ero confuso, non ricordo quegli attimi") lasciano sospesi i misteri sulla dinamica balistica, e dunque sulle azioni e le eventuali responsabilità. Alle 22.30 di martedì in piazza Meardi, all'esterno del bar "Ligure", il 39enne Youns El Boussettaoui, cittadino marocchino, era stato ferito mortalmente da un proiettile esploso dalla pistola dell'assessore leghista alla Sicurezza. Una pistola con il colpo in canna e senza sicura essendo quella l'abitudine di Adriatici nelle ronde serali da "sceriffo", una nomea nella quale il diretto interessato "non si riconosce", ha ribadito l'avvocato Gabriele Pipicelli che auspica la cessazione dei domiciliari per l'assistito.
Se quella sera è stata l'ultima uscita di Adriatici con l'amata calibro 22, in quanto come raccontano al Corriere fonti del Comune di Voghera la Prefettura è intenzionata a non rinnovare il porto d'armi, in oltre due ore di domande del gip Maria Cristina Lapi, che oggi si pronuncerà sull'accusa (eccesso colposo di legittima difesa) e per appunto sulla misura (l'impossibilità di uscire dall'appartamento in pieno centro), Adriatici, in camicia, giacca e volto terreo, ha escluso ogni addebito. Non era andato in piazza Meardi per "puntare" l'immigrato, non aveva conti in sospeso e vendette da saldare, non coltivava la minima intenzione di assassinarlo.
La mossa del giudice, che si è presa l'intero tempo a disposizione fino all'ultimo minuto possibile, conferma la delicatezza tecnica del caso, senza menzionare la sua esasperata deriva politica. In una contrapposizione e in una narrazione che finge di non vedere, e anzi altera, i dati di cronaca fin qui assemblati dagli investigatori per cristallizzare lo scenario. In ordine sparso: Adriatici si ergeva a tutore dell'ordine pretendendo di consigliare a poliziotti e carabinieri cosa fare; all'esterno del bar "Ligure", anziché chiamare come ogni comune cittadino il 112 ha telefonato a un fisso del commissariato; della pistola col colpo in canna e senza sicura abbiamo detto, e il fatto che quel calibro sia piccolo, spesso non letale, è una giustificazione che non regge; quanto a El Boussettaoui, era un pluripregiudicato che aveva disatteso due ordini di lasciare l'Italia, aveva problemi mentali e drammatiche difficoltà esistenziali, molestava i passanti masturbandosi e orinando in luoghi pubblici, e inveendo contro chiunque per strada, minorenni compresi; infine, e lo diranno o meno i risultati degli esami tossicologici, forse martedì era indebolito e alterato da alcolici oppure droghe, e non essendo armato non rappresentava una minaccia.
O forse al contrario sì, e moltissimo, a cominciare dalla violenza del colpo a mano aperta sferrato contro Adriatici dopo che quest'ultimo aveva estratto la pistola per convincerlo (ma a quale titolo?) a darsi una calmata: nelle fasi successive all'arresto per omicidio volontario, saputo del decesso in ospedale di Boussettaoui l'assessore aveva avuto un mancamento. Trasferito a sua volta al pronto soccorso, i medici avevano constatato la pesantezza di quella botta ricevuta, ed escoriazioni sul corpo in conseguenza della successiva caduta a terra, come si vede nell'unico filmato recuperato da una telecamera.
Di frequente, i vertici delle forze dell'ordine avevano avvisato la sindaca Laura Garlaschelli dei pericoli rappresentati dal suo assessore, di quelle ronde, della convinzione di dover governare da solo Voghera, della pretesa di trasformare la cittadina in una battaglia perfino contro i barboni, che voleva far sloggiare, ma lei non aveva voluto o potuto togliergli l'incarico che comprendeva, oltre alla Sicurezza, la Polizia locale e l'Osservatorio sull'immigrazione. Immigrato il morto, immigrati i testimoni concordi nella versione che, insieme ai frame di quella telecamera che riprendono il colpo in faccia, avevano convinto la Procura a escludere l'omicidio e confermare la decisione, con l'avviso però al gip del rischio di una reiterazione di Adriatici.
È in programma oggi pomeriggio alle 16 in piazza Meardi una manifestazione delle comunità marocchine e di alcune associazioni fra cui la rete antifascista e Nsi-Noi siamo idee con Bahija, la sorella di Youns El Boussetaoui. "Giustizia per Musta - la sicurezza è per tutti" è il claim scelto per il presidio convocato proprio nella piazza in cui il 38enne è stato ucciso. Il sindaco Paola Garlaschelli, che dall'ottobre del 2020 guida una giunta di centrodestra, ha scritto ai commercianti della piazza e delle zone limitrofe invitandoli a "prestare ogni opportuna attenzione" e suggerendo di "valutare l'eventuale chiusura della propria attività".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 luglio 2021
Il Garante campano Samuele Ciambriello che ha visitato mercoledì Aurelio Quattroluni nel carcere di Secondigliano: "Si trova in una situazione drammatica ha metastasi in tutto il corpo e dovrebbe essere curato in ospedale". Ridotto pelle e ossa, si trova in una condizione fisica molto grave a causa di un tumore alla prostata che oramai è sfociato in metastasi in tutto il corpo. Ma non è in detenzione ospedaliera, l'uomo è recluso nel carcere campano di Secondigliano, essendo un ergastolano ostativo.
Soprattutto dopo le polemiche contro le "scarcerazioni", che poi erano, appunto, le detenzioni domiciliari per gravi motivi di salute, lo Stato ha preferito fare a meno del rispetto del diritto alla salute. Di fatto non si è dato seguito all'articolo 32 della Costituzione che teoricamente viene prima di ogni altra esigenza punitiva. Una pena di morte lenta, quella che sta subendo l'ergastolano Aurelio Quattroluni, classe 1960. Vive da malato terminale in carcere, in barba all'articolo 27 della Costituzione che disciplina il senso di umanità che deve caratterizzare tutte le pene e la finalità rieducativa dei trattamenti imposti al condannato. Tutto questo è da leggere in combinato disposto con l'art. 3 Cedu che vieta torture e trattamenti inumani e degradanti.
La visita a Secondigliano del garante campano Samuele Ciambriello - Una storia, la sua, presa in carico dal garante regionale Samuele Ciambriello che ha potuto rivederlo mercoledì scorso durante una visita al reparto T1 di Secondigliano. Una visita importante, quella effettuata dal Garante nel reparto dove sono reclusi i "fine pena mai". Sono i dimenticati, ma ricordati solamente quando c'è bisogno di strumentalizzare. Il Garante ha così portato un po' di luce in fondo al tunnel dell'indifferenza e della violenza, molto subdola, di uno Stato oramai arreso all'emergenzialismo quando l'emergenza non c'è.
Enrico Fumia ha interrotto lo sciopero della fame - Quello stesso giorno, il garante Ciambriello è riuscito a far interrompere lo sciopero della fame intrapreso da Enrico Fumia, un caso di detenuto oncologico segnalato dall'associazione Yairaiha Onlus e riportato sulle pagine de Il Dubbio. Grazie al coordinamento con l'autorità sanitaria, il garante regionale è riuscito a fargli prenotare la chemioterapia, indispensabile per la sua sopravvivenza. Ma ritorniamo all'ergastolano Quattroluni. Una vicenda drammatica. Dal carcere di Padova dove si trovava detenuto, su decisione del magistrato fu mandato agli arresti domiciliari e operato d'urgenza presso l'ospedale "Vittorio Emanuele" di Catania per cancro alla prostata in stadio avanzato, quindi sottoposto alle terapie. Purtroppo per il cancro di cui è affetto non vi può essere guarigione.Quattroluni resta per qualche tempo agli arresti domiciliari, viene curato sia fisicamente che mentalmente perché intanto gli si sono aggiunte altre patologie molto serie.
Rigettate tutte le istanze per i domiciliari per Aurelio Quattroluni - Nel mese di febbraio 2020 arrivano accuse retroattive risalenti a 25 anni fa. Lo arrestano e viene tradotto nel carcere di Catania. Arriva la pandemia e Quattroluni risulta anche positivo al Covid 19. Il tribunale di Catania dispone nuovamente gli arresti domiciliari con scadenza settembre 2020, ma la pec non viene letta in tempo utile e il detenuto viene trasferito presso il carcere di Secondigliano. L'avvocata Ornella Valenti del foro di Catania, che assiste il detenuto, si imbatte in 53 pec con allegati documenti e certificazioni. Istanze su istanze, ma prontamente rigettate.
Nel frattempo il detenuto peggiora. A ciò si aggiunge la depressione, alternando scioperi della fame con attacchi di autolesionismo. Com'è detto è affetto da patologia tumorale con metastasi, è stato sottoposto al primo ciclo di chemioterapia, che si è rivelata devastante in considerazione delle sue condizioni fisiche in fase di netta degenerazione e a causa dello stato di isolamento a cui è sottoposto. È evidente lo stato di incompatibilità con il regime carcerario. Per questo l'avvocata Valenti ha presentato l'ennesima istanza, rigettata di recente dal tribunale di Catania, mentre la magistratura di sorveglianza di Napoli tarda nel pronunciarsi. È stata chiesta la detenzione domiciliare, oppure - in subordine - almeno il ricovero presso un presidio ospedaliero in modo di poter essere monitorato in maniera adeguata. Nulla da fare. Da una parte il rigetto, dall'altra il silenzio.
È sottoposto a una sorveglianza particolare: un isolamento diurno - Mercoledì scorso, com'è detto, è andato a trovarlo il garante regionale Samuele Ciambriello. Riferisce a Il Dubbio che l'ha visto in condizioni gravi. "Si trova in una situazione drammatica - spiega il Garante - peserà 40 kg, ha il tumore in tutto il corpo e nonostante ciò rimane in carcere". Ma non solo. "Continuano a tenerlo in queste gravi condizioni - prosegue il Garante -, con l'aggiunta che è stato recentemente raggiunto da un ulteriore restrizione a causa di un nuovo pentito che l'accusa di delitti commessi più di 25 anni fa". Parliamo della sorveglianza particolare, un isolamento diurno. "C'è una possibilità di poterlo curare meglio - osserva sempre il Garante Ciambriello -, ovvero mandarlo all'ospedale oncologico di Catania dove c'è la possibilità di garantirgli una terapia adeguata. Basterebbe una detenzione ospedaliera in quel luogo, e lo avvicinerebbe anche alla famiglia". È allo stadio terminale l'ergastolano Quattroluni. Ma rimane in carcere, a quello di Secondigliano dove il reparto clinico interno non è adeguato a garantirgli una assistenza.
"Credo che stia morendo nel silenzio e nell'indifferenza", dice con amarezza il Garante Ciambriello, il quale si è attivato mandando una lettera alla direzione sanitaria del carcere, chiedendo un report sanitario. Che intendono fare? Quali provvedimenti prenderanno per garantire il diritto alla salute del detenuto? Questo è quello che il garante Ciambriello ha chiesto. Anche perché, un medico generico del reparto T1 di Secondigliano, non può garantire una assistenza oncologica. Ci vorrebbe un ospedale, non un carcere.
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 24 luglio 2021
Il Provveditore Cantone ha comunicato che il Dipartimento di amministrazione penitenziaria ha dato l'indicazione che i detenuti, su scelta volontaria, possono formulare e presentare una richiesta di trasferimento per avvicinamento familiare.
Nuovo incontro stamani tra i tre garanti dei detenuti, Samuele Ciambriello (Garante regionale), Pietro Ioia (garante città di Napoli) e Emanuela Belcuore (Garante della provincia di Caserta) con il Provveditore campano reggente dell'amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone, per discutere nuovamente del trasferimento dei 42 detenuti dal reparto Nilo (quello delle violenze) dal carcere di Santa Maria C.V. L'incontro era stato chiesto dai tre garanti direttamente al capo del Dap, Bernardo Petralia, il quale, però, ha delegato Cantone, perché impedito da altri appuntamenti di natura istituzionale. I detenuti sono stati trasferiti nei giorni scorsi in 23 istituti penitenziari diversi, ma tutti fuori regione, da Sollicciano, Modena, Ivrea, Palmi, Forlì, Palermo, Reggio Calabria, La Spezia, Terni, Castrovillari ed altri.
Il Provveditore Cantone ha comunicato che il Dipartimento di amministrazione penitenziaria ha dato l'indicazione che i detenuti, su scelta volontaria, possono formulare e presentare una richiesta di trasferimento per avvicinamento familiare indicando 3 carceri più vicine alla Regione Campania, in seguito alla quale il DAP verificherà, d'intesa con la Procura, che ne aveva segnalato i trasferimenti, la fattibilità dell'accoglimento della richiesta. Anche se la Procura sulla scelta dei luoghi in cui sono stati trasferiti i detenuti non c'entra proprio nulla. In realtà la Procura aveva segnalato solo la necessità di allontanare da santa Maria Capua Vetere i detenuti vittime delle violenze del 6 aprile 2020, molti dei quali hanno anche denunciato gli agenti penitenziari.
"Credo che sarebbe stato più opportuno organizzare i trasferimenti diversamente - dice Il Garante regionale Samuele Ciambriello - con più umanità, più realismo, più ragionevolezza, ma sono comunque grato al DAP dell'incontro di stamattina, dal quale è emersa una strada da percorrere per il concreto avvicinamento dei detenuti. Una prospettiva di avvicinamento tra il carcere così com'è e come dovrebbe essere".
di Giovanna Corrias Lucente
Il Domani, 24 luglio 2021
La sentenza della corte risolve il conflitto tra tutela della libertà di espressione e diritto alla reputazione, ma non trascura i casi in cui il giornalista che diffama non pone in essere la funzione di c.d. "cane da guardia" della democrazia, ma all'inverso costituisce un pericolo per essa. Anticipata dal comunicato, successivo alla camera di consiglio del 22 giugno scorso, la Consulta deposita la sentenza n. 150 del 2021 destinata a risolvere uno dei punti nevralgici del conflitto fra tutela della libertà di espressione e diritto all'onore ed alla reputazione, che orbitava intorno alla previsione dell'art. 13 della legge sulla stampa. Tale norma, introdotta nel 1948, prevedeva la pena della reclusione da uno a sei anni nel caso di diffamazione con il mezzo della stampa aggravata dall'attribuzione del fatto determinato. Va rilevato che si trattava di una aggravante e, dunque, nella massima parte dei casi il suo operare veniva paralizzato dalla concessione delle attenuanti generiche che consentiva di applicare la diversa pena alternativa (o multa o reclusione di molto inferiore) prevista dall'art. 595, co. 3. È per questo che, per anni, il problema del carcere ai giornalisti non si era posto come tema di vivo interesse.
Infatti, dopo una risalente condanna al carcere per Guareschi che, se ben ricordo, decise di non proporre appello e di far sì che la sentenza venisse eseguita, il tema è sorto all'attenzione delle cronache, soprattutto con le sentenze a carico di Sallusti e Belpietro. In entrambi i casi, decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo avevano poi condannato l'Italia.
Una riforma difficile - Ormai una riforma era imposta, ma complessa da costruire, per la delicatezza della materia e la necessità di trovare un punto di equilibrio nella tutela di beni in conflitto: libertà di stampa ed onore e reputazione; v'è a dire che entrambi hanno rango costituzionale ed entrambi appaiono fondamentali per garantire la democrazia. La Consulta, investita da due ordinanze dei Tribunali di Bari e Salerno, non aveva trascurato l'estrema rilevanza e complessità della questione e, con l'ordinanza del 2020 n. 132 del giugno scorso, aveva ritenuto necessaria e una rimeditazione della normativa, giudicando opportuno "in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni" rinviare di un anno la decisione, per consentire al legislatore di approntare una nuova disciplina. In altri termini, la Corte non aveva ritenuto scelta privilegiata la declaratoria di illegittimità della norma (cioè, la sua amputazione dal sistema), ma aveva ritenuto più adeguata una modifica della disciplina per coordinarla con i principi fissati dalla Giustizia europea e, in parre, dalla giurisprudenza nazionale. Nell'inerzia del legislatore, trascorso il termine dato, la Consulta ha ripreso in mano la materia.
La sentenza della Consulta - La motivazione della sentenza n. 150 si articola in sintetiche e lucide fasi. In premessa, ritiene che norme (come l'art. 13 per la stampa e l'art. 30 della Legge n. 233 del 1990 sulle radiotelevisioni, che lo richiama) poiché prevedono, come la reclusione come pena congiunta alla multa, non siano compatibili con il diritto di libera manifestazione del pensiero, riconosciuto. Dal lato dei principi, affermano che tale sanzione è incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria essenziale funzione di controllo sui poteri pubblici, la cui rilevanza è a cuore alla Corte europea. Mitigano questo assunto, con l'immediata osservazione che la pena detentiva non può, su questo fondamento, essere espunta dal sistema totalmente; merita di restare per i casi di diffamazione più gravi. Ciò deciso, restava da prender posizione sull'art. 595 comma terzo del codice penale che prevedeva la reclusione, tuttavia in alternativa alla multa, per il caso di diffamazione con il mezzo della stampa od altro mezzo di pubblicità, ma era ormai inapplicato dall'epoca di introduzione dell'art. 13 della legge sulla stampa, norma speciale. Invece di espungere anche questa norma dal sistema, la Consulta opportunamente rammenta che anche la reputazione personale è un bene di rango costituzionale ed inviolabile.
Testualmente riporta "aggressioni illegittime a tale diritto attraverso la stampa, la radio e televisione, testate giornalistiche online, siti Internet e social network, etc, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime, precisando che i danni possono essere amplificati dalla tecnologia che consente di reperire anche tutte le diffamazioni compiute in danno di una persona anche a distanza di anni e senza certosine ricerche di archivio. Chi si sia trovato ad affrontare tali situazioni sa quanto possano essere dolorose.
Il bilanciamento - Il potenziale dannoso e la rilevanza del bene leso impongono alla Corte di operare un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di tutela. Non si può, dunque, conclude la Consulta, espungere in assoluto la pena detentiva. Nel percorso argomentativo, ricorre alla Core europea la quale, in numerose decisioni, aveva affermato che la detenzione può essere prevista per i casi di eccezionale gravità. Se gli esempi dell'organo sovranazionale riguardano i discorsi d'odio e di incitamento alla violenza, la Consulta opportunamente aggiunge che il requisito dell'eccezionalità pertiene, anche e per esempio, a campagne di disinformazione condotte attraverso i media, connotate dalla propalazione di addebiti gravemente lesivi della reputazione e con il dolo dell'autore.
In tali casi infatti, secondo la Corte costituzionale, chi diffama non pone in essere la funzione di c.d. "cane da guardia" della democrazia, ma all'inverso costituisce un pericolo per essa: a titolo esemplificativo, potrebbe ricorrere alla menzogna per screditare un avversario politico con conseguenze distorsive sulle elezioni. Se ben circoscritta, afferma la Consulta a casi analoghi a quelli ipotizzati, la previsione della pena detentiva non produce alcuna intimidazione verso l'esercizio della professione giornalistica e del suo fine nella democrazia.
Tale statuizione dovrà fungere da criterio interpretativo per i Giudici nella scelta della pena da applicare. In conclusione ed in questa cornice ben delineata, la Corte costituzionale stabilisce di dichiarare inammissibili l'art. 13 della legge sulla stampa e l'art. 30, comma 4 della legge n. 223 del 1990 (che rinviava alla prima norma), mantenendo nell'ordinamento l'art. 595 comma terzo che prevede in alternativa pene pecuniaria e detentiva, dettando i criteri, applicati i quali, potrà irrogarsi la pena detentiva.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2021
Lo ha chiarito la Corte costituzionale, sentenza n. 169 depositata oggi, dichiarando non fondata la questione sollevata dal Giudice istruttore di Salerno perché basata su di una interpretazione erronea della norma. In tema di responsabilità dei magistrati per danni causati nello svolgimento delle funzioni, la Corte costituzionale ha chiarito che non è corretta l'interpretazione, fatta propria dal giudice rimettente, secondo cui dopo l'eliminazione del filtro di ammissibilità e la soppressione del termine di due mesi dalla comunicazione, il Pg della Cassazione sia tenuto immancabilmente ad esercitare l'azione disciplinare non appena abbia notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio. "Benché supportata, in apparenza, dalla lettera della disposizione censurata, tale conclusione - spiega la Consulta - è da escludere sulla base di un'interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015".
Per cui il giudice delle leggi, sentenza n. 169 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno.
Invece, prosegue la decisione, il rimettente, pur nell'attuale assenza di una espressa indicazione in tal senso, ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata l'obbligo, per il giudice investito dell'azione di risarcimento di danni cagionati da magistrati ordinari nell'esercizio delle loro funzioni, di rimettere copia degli atti al Pg presso la Corte di cassazione. Infatti, la trasmissione degli atti dei giudizi risarcitori "assicura al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una 'finestra conoscitiva' - non lasciata alla sola iniziativa, meramente eventuale, delle parti interessate - riguardo alle condotte dei magistrati che si assumono aver prodotto danni ingiusti con dolo o colpa grave, ovvero per effetto di denegata giustizia".
Il giudice a quo, invece, per la Corte non può essere seguito allorché ulteriormente suppone l'immediata obbligatorietà dell'azione. "Già prima di tale riforma - allorquando la disposizione denunciata collegava l'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare alla dichiarazione di ammissibilità della domanda risarcitoria - si era ritenuto - prosegue la decisione - necessario coordinare tale previsione con il nuovo assetto della responsabilità disciplinare dei magistrati introdotto dal d.lgs. n. 109 del 2006: traendosi da ciò la conclusione per cui la comunicazione dell'avvenuto superamento del filtro di ammissibilità non imponeva, per ciò solo, di avviare l'azione disciplinare, in difetto di una condotta classificabile nel catalogo degli illeciti stabilito dal citato decreto legislativo".
Ciò, sia per una ragione procedurale, legata al fatto che il nuovo sistema contempla una fase cosiddetta predisciplinare di valutazione della natura "circostanziata" dell'addebito disciplinare e della plausibilità dell'incolpazione, in difetto della quale è prevista; sia per una ragione sostanziale, connessa alla circostanza che il principio di legalità e tassatività dell'illecito disciplinare impedisce che si possa promuovere un'azione disciplinare per un fatto - quale che ne sia la fonte di informazione - che non vi rientra. "Tale indirizzo appare a maggior ragione giustificato dopo la caduta del filtro di ammissibilità, conseguente alla legge n. 18 del 2015".
Mentre per quanto può desumersi dai lavori parlamentari, la soppressione, nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, dell'inciso "entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5" è stata suggerita da una mera esigenza di coordinamento con l'avvenuta abrogazione dell'intero articolo 5, senza che essa sia stata accompagnata da alcuna volontà di innovare al sistema della responsabilità disciplinare. Nemmeno consta alcun indice di una eventuale volontà legislativa di innovare al principio di autonomia dell'azione disciplinare rispetto all'azione civile di danno.
"In quest'ottica, va escluso che la legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati abbia mutato, anche solo pro parte, la struttura del sistema di giustizia disciplinare: sicché, in sostanza, per quanto attiene a tale sistema, è la legge n. 117 del 1988 a dover essere armonizzata con l'assetto del d.lgs. n. 109 del 2006, e non viceversa". È giocoforza, di conseguenza, concludere che i presupposti per l'esercizio, sia pure obbligatorio, dell'azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988.
Da un lato, dunque, il promovimento di tale azione richiede, comunque sia, l'acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria; dall'altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una "notizia circostanziata" di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza.
In definitiva, una volta escluso l'ipotizzato indefettibile esercizio dell'azione disciplinare per la mera proposizione della domanda risarcitoria, l'obbligo di trasmissione degli atti alla Procura generale, che il rimettente plausibilmente reputa insito nel disposto della norma censurata, si rivela "innocuo" per i valori costituzionali evocati. "Viene meno, di conseguenza, il timore che il meccanismo possa essere maliziosamente utilizzato da soggetti interessati al fine di incidere sull'indipendenza e sulla serenità di giudizio del magistrato".
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