di Nicoletta Cottone
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2021
"I detenuti sottoposti al regime del 41 bis sono attualmente 753, di cui 740 uomini e 13 donne". Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante l'audizione in Commissione Antimafia. "La mafia non è stata ancora definitivamente sconfitta. Estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta".
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 giugno 2021
Sulle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito gli Opg, pende il giudizio della Consulta e della Corte Edu. Alla Camera depositate due leggi per modificare il percorso dedicato ai folli-rei. A fine mese, dopo vent'anni, la II Conferenza nazionale sulla salute mentale.
Tra qualche giorno la Corte costituzionale renderà nota la decisione, discussa in Camera di consiglio il 26 maggio scorso, riguardante gli atti rimessi dal Tribunale di Tivoli per il caso di un uomo condannato, dichiarato incapace di intendere e volere al momento del reato, che avrebbe dovuto essere ricoverato in una Residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) ma non ha trovato posto e sarebbe stato quindi costretto al carcere. Il giudice di Tivoli, Aldo Morgigni, ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sulla costituzionalità della legge istitutiva delle Rems nella parte in cui conferisce alle sole Regioni e alle Asl la competenza su queste strutture, lasciando fuori il Ministero di Giustizia, e nella parte in cui fissa a 20 il numero massimo di internati possibili in ciascuna Rems.
Il tribunale si è rivolto alla Corte costituzionale perché il Dap - che aveva il compito di individuare la struttura dove inserire un condannato che si rifiutava di sottoporsi a cure e per il quale perciò il giudice aveva disposto il ricovero in Rems senza passare per il carcere - non ha potuto fare nulla per trovare un posto. Secondo Morgigni, l'attesa per le liste d'attesa possono durare anche più di un anno e mezzo. E c'è il caso di una direttrice di un carcere romano sulla quale pende un procedimento penale conseguente al suicidio in carcere di un ragazzo detenuto ingiustamente da mesi in attesa della collocazione in Rems.
L'atto di remissione di Tivoli spiega che il ricovero tramite Trattamento sanitario obbligatorio "trova fondamento costituzionale nell'articolo 32 della Costituzione, mentre la misure di sicurezza presso una Rems trovano giustificazione nei diritti di incolumità personale di terzi, diversi dall'infermo, negli articoli 2 e 25 della Costituzione, oltre che allo stesso 32". E siccome la misura, provvisoria, come in questo caso, "è sostanzialmente assimilabile alla esecuzione giudiziaria penale restrittiva della libertà personale", va affidata a chi ne è competente, "ovvero il ministero di Giustizia ai sensi dell'art. 110 della Costituzione". Infine, spiega il giudice, l'articolo 117 della Carta affida esclusivamente alle competenze dello Stato e non delle Regioni le materie di ordine, sicurezza e di giurisdizione.
Sulla stessa materia si attende, per la fine dell'estate, il pronunciamento definitivo (quello cautelare è dei primi di aprile) della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo i casi di tre detenuti rimasti nelle carceri italiane ma che avrebbero dovuto essere trasferiti in questo tipo di Residenze istituite, grazie alla riforma operata con le leggi 9/2012 e 81/2014, in sostituzione degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Come si ricorderà, fu la commissione parlamentare di inchiesta sul Ssn istituita nel 2008 e presieduta dall'allora senatore Ignazio Marino ad accendere i riflettori sugli orrori degli Opg e a portarli alla chiusura definitiva nel 2017.
Le 32 Rems italiane sono piccole strutture a vocazione riabilitativa e a esclusiva gestione sanitaria, e con la presenza della sola vigilanza esterna, quando si ritiene necessaria, affidata alle Prefetture. In alcune Rems è anche concesso agli internati di uscire e interagire con la popolazione locale. Nel tentativo di mettere fine ai cosiddetti "ergastoli bianchi", le norme introdotte nel 2014 prescrivono che la permanenza nelle strutture "non può durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso", calcolata sulla previsione edittale massima.
E che "le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale". Purtroppo però, come sappiamo, in molte regioni d'Italia l'efficacia - e a volte l'efficienza - dei Centri di salute mentale è davvero scarsa; il diritto alla cura e all'inclusione sociale non è garantito su tutto il territorio nazionale; il diritto alla salute è rispettato a macchia di leopardo, e la malattia mentale è ancora tabù. E poi, va registrata una certa burocratizzazione dei Centri di salute mentale. Anche per questo il ministro della Sanità Roberto Speranza ha organizzato, a vent'anni dalla prima, la Seconda Conferenza nazionale sulla salute mentale ("Per una salute mentale di comunità"), a Roma i prossimi 25 e 26 giugno.
Dall'entrata in vigore della riforma, solo la Regione Campania, in collaborazione con l'Università di Torino, ha istituito un Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli Opg (Smop) valido, in grado di raccogliere dati e monitorare il processo normativo che formalmente vorrebbe espandere le tutele degli autori di reato affetti da patologie psichiatriche. Secondo questo database, al 30 novembre 2020 i pazienti presenti in totale nelle Rems sono 551 (leggermente in diminuzione nell'anno del Coronavirus: nel 2018 erano 604); in lista d'attesa c'erano 185 persone, di cui il 20% circa in attesa presso gli istituti penitenziari.
Sono perlopiù uomini (l'89%) e, mentre in carcere la popolazione straniera è circa un terzo del totale, nelle Rems si ferma ad un piccolo 14%. Perché? Perché è più difficile per un immigrato accedere al percorso di presa in carico da parte dei servizi sanitari, perché mancano i mediatori linguistici e culturali dentro le Rems, perché i posti sono a numero chiuso. Ai 20 letti imposti dalla legge, "fa eccezione solo Castiglione delle Stiviere (Lombardia) che ha trasformato l'Opg in un sistema modulare di Rems, anche con una sezione femminile, e contiene circa 160 persone", riferisce Franco Corleone, ex sottosegretario alla Giustizia che ha gestito come Commissario straordinario la chiusura degli Opg.
Eppure, spiega Michele Miravalle, professore di Diritto all'Università di Torino che ha contribuito alla ricerca Smop, "nessuna Rems è sovraffollata, mentre in carcere non è nemmeno immaginabile che un direttore si rifiuti di accettare un nuovo detenuto per mancanza di posti". Secondo Miravalle, quello delle Rems è un sistema che "tutto sommato regge": "Negli Opg erano internate circa 1200 persone, con picchi di 1500, oggi c'è un rapporto di uno a sette circa tra i malati delle Rems e quelli che sono sul territorio, in libertà vigilata o ricoverati (la maggior parte) in comunità terapeutiche, luoghi del privato sociale con rette giornaliere che viaggiano attorno alle 300 euro". Poi, aggiunge Miravalle che fa parte anche dell'Osservatorio Antigone, "ci sono circa 700 persone che stanno in carcere e dovrebbero stare invece nelle Rems".
Anche "chi esce dalle Residenze non torna mai alla libertà totale di trattamento, e starà sempre in qualche forma di istituzionalizzazione", afferma Miravalle. Nel rapporto si legge inoltre che "persone dimissibili (sia in ragione del percorso giuridico che sanitario) in realtà permangano in Rems più del dovuto per mancanza di alternative fuori. Questo, come vedremo, vale ancor di più per i cosiddetti cripto-imputabili, ossia quelle categorie di persone definite dagli operatori come particolarmente "difficili" da gestire, sia dentro che fuori dalla Rems". Dunque, se al 20 novembre 2020 "la durata media del ricovero in Rems è di 236 giorni, tre anni fa, nel 2017, era di 206 giorni", mentre, come ricorda Corleone, "sono misure provvisorie quelle riguardanti almeno il 40% dei ricoverati in Rems, e in ogni caso tra i capisaldi della legge 81/2014 c'è la transitorietà del ricovero nelle Residenze".
"Mi ha colpito molto nella piccola struttura femminile di Pontecorvo vedere le sbarre alle finestre e una donna nigeriana chiusa da sola in una cella. Quando ho chiesto il motivo mi hanno spiegato che le porte delle stanze sono generalmente aperte ma se il paziente vuole la chiude. Il problema è che per riaprirla occorre l'intervento esterno di un operatore. Che di solito è occupato, perché sono in pochi. La donna non parla italiano, non c'è traduttore e nessuno la capisce". A raccontare è Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa che a inizio pandemia ha già fatto il giro ispettivo di tutte le Rems e ne ha appena cominciato un altro. E dice: "Non sono luoghi di tortura me neppure di cura perché, esattamente come in carcere, mancano personale, dotazioni e attività adatte al reinserimento sociale". Per Corleone invece "funzionano", perché "quella riforma è stata una delle poche che non era a costo zero".
"Statisticamente la popolazione internata è marginale rispetto al quella detenuta", sottolinea ancora il progetto di ricerca Smop. Motivo per il quale "la sfida, operativa e politica, dovrebbe essere oggi quella di una tendenziale abolizione del "bisogno" di Rems. Da questo punto di vista, quello dei folli-rei, insieme a quello dei minori autori di reato, potrebbero diventare i primi due campi dell'esecuzione penale su cui sperimentare l'assenza di istituzioni totali contenitive".
In questa direzione va la proposta di legge 2939 depositata alla Camera l'11 marzo scorso dal deputato di +Europa Riccardo Magi e ispirata ad una precedente pdl di Corleone, attuale Coordinatore dei Garanti territoriali dei detenuti. Nel testo "si modificano le disposizioni relative al vizio totale e parziale di mente, abrogando l'articolo 88 del codice penale senza modificare la disciplina generale della non imputabilità e quella relativa all'imputabilità dei minori"; "si introduce l'attenuante per la disabilità psicosociale"; "si propone la riconversione delle Rems in strutture ad alta integrazione socio-sanitaria quali articolazioni dei dipartimenti di salute mentale". "Le norme che si introducono - si legge nella premessa - hanno, inoltre, un effetto anti istituzionale, in quanto nella prassi penitenziaria spesso la cura è utilizzata come strumento di repressione". E per rendere effettivo e celere l'interessamento del dipartimento di salute mentale, la pdl prevede che il giudice possa chiedere ai servizi di relazionare sulle condizioni di salute dell'imputato e di predisporre un programma individualizzato". E alla Camera giace anche un'altra pdl firmata dal Celeste D'Arrando (M5S) che prevede l'introduzione sperimentale di un "budget di salute" per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. Peccato che del Recovery fund solo un miliardo, dei 68, sarebbe stato allocato alla riqualificazione della rete dei servizi per le malattie mentali.
redattoresociale.it, 11 giugno 2021
Il 90% degli italiani sovrastima il fenomeno della delinquenza minorile. Ma non pensa che vada affrontato mettendo tutti in carcere: meglio le comunità. E chiede anche che si trovino nuovi strumenti per aiutare questi adolescenti. I risultati dell'indagine della cooperativa Arimo.
di Roberta Benvenuto
Il Foglio, 11 giugno 2021
Le carceri italiane sono ormai luoghi insicuri e obsoleti. Assunzioni, sicurezza sul lavoro e rinnovo del contratto: gli agenti della polizia penitenziaria chiedono al ministro Cartabia impegni concreti per l'organizzazione carceraria. La manifestazione oggi a Roma.
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 11 giugno 2021
1. Fino ad oggi, la storia del referendum abrogativo popolare è stata prima felice, poi dolentissima, infine funesta. Può essere utile ripercorrerla, per ricavarne elementi di giudizio sull'imminente, duplice, tornata referendaria in materia di giustizia e di eutanasia.
2. Costituzionalmente, il voto referendario è la 'seconda scheda" di cui l'elettore dispone per imporre una decisione erga omnes: l'abrogazione popolare, infatti, cancella una legge votata in Parlamento ma non condivisa dalla maggioranza del corpo elettorale. Di più: approvando quesiti abrogativi di specifiche parti di una legge, l'elettore si fa legislatore, perché l'esito del suo voto sarà una normativa diversa da quella in vigore. Opponendosi a singole decisioni legislative, il referendum apre così una contraddizione dialettica nel circuito democratico rappresentativo, agendo come limite al dominio della maggioranza.
3. A rendere il referendum particolarmente insidioso per le forze parlamentari sono anche altre sue caratteristiche. È promosso da una minoranza, elettorale (500.000 sottoscrittori) o territoriale (5 consigli regionali), iscrivendo cosi nell'agenda politica temi che la maggioranza governativa preferirebbe evitare. F sottratto alle mediazioni parlamentari perché il treno referendario, una volta superate le stazioni del sindacato di legittimità in Cassazione e di ammissibilità alla Consulta, arriva inevitabilmente in stazione. Il solo modo per il Parlamento di interromperne il tragitto è abrogare o modificare la legge oggetto di referendum, anticipando la deliberazione popolare. E ancora. L'iniziativa referendaria è per sua natura trasversale aggrega soggetti di schieramenti opposti e divide forze politiche al proprio interno. Accade anche nel corpo elettorale: chiamato a rispondere in modo binario ad una specifica domanda, l'elettore (se adeguatamente informato) decide in autonomia. Il referendum si rivela così un cuneo capace di far saltare, ad ogni latitudine, le consuete logiche di appartenenza politica.
4. Ecco perché il sistema dei partiti, temendo per il proprio monopolio sulle decisioni legislative, è corso ai ripari, costruendo nel tempo una sorta di convenzione antireferendaria. L'ostracismo si manifesta immediatamente il referendum è introdotto dalla Costituzione del 1948, ma il Parlamento approverà la necessaria legge applicativa nel 1970, con ventidue anni di ritardo. Quella legge costruisce il procedimento referendario come un percorso a ostacoli, introducendovi rigide preclusioni temporali. Tre mesi consecutivi per raccogliere le firme necessarie. Divieto di richieste di referendum nell'ultimo armo di legislatura e nel semestre successivo alle elezioni. Blocco e rinvio del referendum in caso di elezioni anticipate, come accaduto nel 1972, nel 1976, nel 1987 e nel 2008, quando le Camere furono sciolte anticipatamente pur di evitare consultazioni referendarie già convocate. Obbligo di voto in una domenica compresa tra 1115 maggio e il 15 giugno, agevolando così l'abitudine del Governo di collocarlo in date balneari a solleticare l'astensionismo che inficia la consultazione popolare. Infatti - altro ostacolo - il referendum è valido solo "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto" (art. 75, comma 4, Cosi.): è il cd. quorum strutturale, in assenza del quale la consultazione referendaria è nulla. Pensata dai Costituenti per contrastare l'astensione, tale previsione ha finito, invece, per favorirla ed incentivarla. Accadde nel 2005, in occasione dei quattro referendum in tema di procreazione assistita: dai vertici della CEI al pulpito della parrocchia più sperduta, l'appello al non voto fu plateale e reiterato. Ricorrendo così all'aiuto pagano di Ponzio Pilato, il cardinale Ruini centrò l'obiettivo di far fallire l'appuntamento referendario. La difficoltà a raggiungere il quorum è poi accresciuta dalla presenza di morti e fantasmi nelle liste degli aventi diritto al voto, la cui revisione è solo periodica e spesso sciatta. Elettori defunti o irreperibili (come molti italiani residenti all'estero e iscritti all'apposita anagrafe elettorale) concorrono così a innalzare l'asticella del quorum, alterando l'esito della consultazione accadde nel 1999, quando il referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale della Camera fu invalidato per soli 150.000 voti. Alla convenzione antireferendaria, infine, ha concorso anche la Corte costituzionale quale giudice di ammissibilità dei quesiti abrogativi. A partire dalla sent. n. 16/1978, la sua giurisprudenza si è allontanata da una lettura tassativa dei limiti previsti all'art. 75, comma 2, Cosi., creando una panoplia di ulteriori divieti sempre più sofisticati. Il risultato è un'imprevedibile giurisprudenza referendaria, simile alle sponde di un biliardo più che ad una serie di coerenti precedenti. L'effetto ghigliottina che ne è derivato è stato - a un tempo - causa ed effetto di tornate referendarie bulimiche: il Comitato promotore presentava tanti quesiti proprio perché tanti ne bocciava la Corte costituzionale (e viceversa).
5. Post hoc, propter hoc: con la sola eccezione dei quesiti del 2011 (in tema di acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento), nelle ultime tornate referendarie (1997 1999, 2000, 2003, 2005, 2009, 2016) ha sempre prevalso il non voto. È il quadro clinico di un istituto agonizzante: qualunque referendum, su qualunque materia, da chiunque promosso, rischia di fallire. A smentire la diagnosi ci provano, ora, due iniziative referendarie. L'una, dell'Associazione Luca Coscioni, mira a depenalizzare l'eutanasia di soggetti non vulnerabili, attraverso l'abrogazione parziale dell'alt 579 c.p. L'altra, di Partito Radicale e Lega, promuove sei quesiti sulla giustizia: elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, meccanismo per la relativa valutazione professionale, separazione delle carriere, limiti al ricorso alla custodia cautelare, abrogazione della legge Severino. Al netto dei diversi temi, non sono iniziative assimilabili esprimendo approcci differenti allo strumento referendario.
6. L'iniziativa dell'Associazione Coscioni usa il referendum come strumento di decisione diretta e alternativa alla (non) decisione parlamentare. In tema di eutanasia, infatti, il Parlamento è muto. Non discute la proposta di legge popolare depositata già nel 2013. Ha ignorato i due moniti della Consulta a colmare con legge una lacuna incostituzionale. Guarda disinteressato ai processi che si celebrano per il reato di aiuto al suicidio a carico di Mina Welby e Marco Cappato (sempre assolti, finora). Si volta dall'altra parte, davanti ai tanti malati terminali. piegati da sofferenze insopportabili e irreversibili, cui è negato il diritto a morire dignitosamente perché il loro caso non è incapsulabile nella fattispecie ritagliata dalla sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale. L'iniziativa del Comitato promotore mira ad aggregare una maggioranza elettorale che non ha voce né ascolto in Parlamento, traducendola in volontà normativa attraverso il referendum quale fonte del diritto. 11 suo problema sarà, innanzitutto, mettere in sicurezza il quesito vincendo la sfida titanica di raccogliere le firme necessarie tra luglio e settembre, contando solo sulle proprie forze. Auguri sinceri.
7. È un problema che il Partito Radicale ha risolto associando alla propria iniziativa la Lega. Pagando però dazio. Innanzitutto nella scelta dei quesiti. Dei 6 depositati, 4 riguardano l'ordinamento giudiziario, t la custodia cautelare, 1 il regime delle cariche elettive e di governo, nessuno il nucleo duro della giustizia: i delitti e le pene. Riproporre il referendum sull'ergastolo (come i Radicali fecero nel 1981 e, mancando le firme necessarie, nel 2013), o formulare quesiti mirati su due leggi massimamente carcerogene (la Bossi-Fini in tema di immigrazione, la Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti) non è un'opzione praticabile, se scegli di promuovere i referendum con Matteo Salvini. Scelta che condiziona anche la dinamica referendaria. La Lega, forza di maggioranza, è chiamata a concorrere alle riforme dell'Esecutivo sulla giustizia. Nelle sue mani l'iniziativa referendaria è negoziabile, perché - come ha detto il leader leghista - "non è contro qualcuno, ma è di stimolo al Governo e al Parlamento".
Novello Fregoli abituato a interpretare tutte le parti in commedia, per lui non è un problema. Lo è invece per i Radicali, la cui storia è sempre stata quella di strenui difensori del quesito prima, del voto abrogativo poi. Sull'idea dello stimolo referendario Pannella, non a caso, ha sempre rovesciato tutto il suo corrosivo sarcasmo. Da ultimo, c'è un problema di affidamento.
Non basta accompagnarsi occasionalmente ai Radicali per acquisirne la cultura profondamente garantista. Né basta essere pannelliani per riuscire in ciò che Pannella era maestro: contaminare gli aliti con le proprie idee. E in gioco l'egemonia su questa battaglia referendaria, tra chi l'ha nel proprio DNA politico e chi, invece, vi ha aderito per tatticismo e strumentalmente. Anche da ciò dipenderà la sorte dei sei quesiti sulla giustizia.
di Gustavo Zagrebelsky
La Repubblica, 11 giugno 2021
Gli insigni giuristi della Commissione istituita dalla ministra della Giustizia per "elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario", nella Relazione lamentano più volte l'esiguità del tempo avuto a disposizione. C'era da affrontare in due mesi cose come "i profili problematici del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" e "i più generali temi riguardanti l'ordinamento giudiziario nel suo complesso e l'organizzazione degli uffici". Nientemeno. Capiamo e non invidiamo. Tanta materia, tante esigenze, tanti interessi. Da decenni se ne parla e sono fioccate le proposte. Ciò, peraltro, non agevola: troppe idee, troppe discussioni, troppe polemiche non semplificano ma complicano. È un oceano che, appena ti ci avventuri, minaccia tempesta.
Non per mancanza di tempo, ma per limiti di spazio, concentriamoci su un tema solo: le "correnti" che compromettono il buongoverno della magistratura. Attraverso le correnti passano traffici politici e affaristici; si scambiano favori a vantaggio dei propri aderenti e a svantaggio dei magistrati che non hanno, né cercano, la loro protezione; si formano partiti di magistrati ai quali le legittime aspirazioni devono pagare tributi di fedeltà a questa o quella corrente. Solo l'andazzo mediatico, questo sì qualunquista, alimenta l'idea che sia dappertutto così. Però, si comprende che degnissimi magistrati preferiscano starsene per conto proprio e non correre il rischio d'invischiarsi in giri di potere.
La Commissione avanza tre proposte circa il Consiglio superiore della magistratura, l'organo cui spetta il governo dell'ordine giudiziario: il sistema di voto per l'elezione dei componenti, il rinnovamento parziale a scadenza biennale e l'aumento del numero dei componenti.
Circa l'elezione, la proposta è il "voto singolo trasferibile". L'elettore vota più candidati, secondo un ordine di preferenza dato da lui stesso. Quando un candidato raggiunge una certa "soglia", determinata attraverso un rapporto numerico tra i votanti e i posti da coprire, viene eletto e i voti eccedenti si spostano sulle seconde, terze scelte e così via.
In Italia non conosciamo applicazioni di questo sistema che, tuttavia, la Commissione ci rassicura dicendo ch'esso è "un paradigma" in uso in Irlanda, dove pare funzionare bene per la formazione della loro Camera dei deputati. Se ne possono intuire certi pregi, per esempio una certa libertà di scelta da parte degli elettori. Ma hanno forse gli irlandesi un Csm da sanare? Non per gli irlandesi ma per tutti e dappertutto, qualunque sistema elettorale che voglia essere in qualche modo e misura rappresentativo, se le correnti (o i partiti) esistono non può fare altro che rispecchiarle più o meno fedelmente. Non si può far finta di incominciare da zero.
La loro esistenza è il dato da cui partire e il voto che si trasferisce potrebbe addirittura, invece che indebolirla, rafforzarne la presa. Mobilitando e organizzando il proprio elettorato, non avrebbero difficoltà a impadronirsi, uno dopo l'altro, dei posti a scalare, non molto diversamente da quanto si può fare con altri sistemi elettorali di lista. La Commissione stessa avverte prudentemente che la sua idea risente della fretta con la quale si è dovuta pensarla e dell'assenza delle indispensabili verifiche circa le sue ricadute pratiche.
Onde, tra le righe, possiamo scorgere una proposta titubante. Insomma, non più d'una suggestione. L'unica convinzione non è pro, ma contro: contro il sorteggio, caldeggiato da taluno come misura radicale e, al tempo stesso, umiliante per i magistrati. Il sorteggio (a meno di inserirlo in un sistema complesso e misto: sorteggio e elezione variamente combinati) è da escludere non per la curiosa ragione ch'esso "sembra implicare una sorta di contraddittoria sfiducia nell'efficacia delle misure" cui pensa la Commissione, cioè perché essa ha altre preferenze, ma per la semplice ragione che vi si oppone la Costituzione quando dice (art. 104) che la componente "togata" del Csm è eletta da tutti i magistrati ordinari e riconosce loro, così, il diritto e la responsabilità di "autogovernarsi".
La seconda idea importante avanzata dalla Commissione riguarda il rinnovo "modulare" del Consiglio. Ogni due anni, un terzo dei suoi componenti sarebbe sostituito attraverso nuove elezioni parziali. Ciò, si dice, dovrebbe rendere più "fluida" la dialettica tra le parti. Davvero? Forse, ciò comporterebbe che l'ordine giudiziario sarebbe perennemente in stato di elezioni, condizione di costante mobilitazione delle correnti in quanto comitati elettorali. Inoltre, trattandosi di eleggere solo un terzo dei componenti, l'effetto sarebbe contrario a quello voluto: non la fluidità ma il controllo delle correnti più forti e meglio organizzate.
Del resto, anche a proposito di questo intricatissimo proposito, molto più difficile da districare di quanto sembri a prima vista, la Commissione avanza a se stessa le sue obiezioni concludendo che, a voler mai percorrere questa impervia strada, si dovrebbe mettere mano alla Costituzione.
La terza idea è quella che sembra avere più possibilità d'essere accolta: l'aumento del numero dei componenti il Consiglio. La Costituzione non ne stabilisce il numero, limitandosi a indicare un rapporto: due terzi eletti dai magistrati, un terzo dal Parlamento. Oggi sono ventiquattro, rispettivamente sedici e otto (più due membri di diritto, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, oltre eccezionalmente al Presidente della Repubblica). Rispettando la proporzione, il numero totale sarebbe gonfiabile o sgonfiabile a piacimento (così è stato negli anni).
La proposta della Commissione è il gonfiamento: da ventiquattro a trentasei. Scrivo trentasei, senza poterci davvero credere. La proposta nasce dal fatto che, con i numeri attuali, per ragioni tecniche, né il nuovo sistema elettorale né la fluidificazione immaginati sarebbero possibili. Ma c'è l'eventualità che la proposta piaccia in sé: aumentare i posti riscuote normalmente consenso. Guardiamo però alla cosa, per l'appunto, in sé: già oggi il Csm è un organo pletorico. Abbiamo presente che cosa sono le sue sedute? Un'enorme tavola rotonda; dietro, in seconda fila, spesso siedono assistenti e collaboratori che sembrano "commissari"; tutti, più o meno rappresentanti di correnti; tutti, nelle questioni più importanti, militanti per la propria parte.
E più si alzano i numeri, più le correnti, contro le quali si dice d'essere in campagna, sono necessarie. Come si fa a organizzare le elezioni e a mettere ordine ai lavori in parlamenti e parlamentini senza strutturare appartenenze, richiedere fedeltà, omologare le posizioni? Occorre organizzazione e l'organizzazione è gerarchia, la gerarchia è subalternità, la subalternità richiede capi e disciplina. I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari negli enti locali sono indispensabili. Lo sarebbero anche nel Csm, se lo si concepisse come qualcosa di simile.
Ma esso non ha da essere né un parlamentino né un consiglio comunale. Dovrebbe essere un consesso in cui ognuno rappresenta se stesso ed esprime la propria visione del buongoverno della magistratura per la quale ha ottenuto l'adesione dei suoi colleghi. Dire di combatterle, le correnti, e aumentare i numeri dei posti è una contraddizione patente. Una proposta semplice: nove consiglieri, sei eletti dai magistrati, tre dal Parlamento e poi organizzare il lavoro con tutto lo staff di cui il Consiglio dispone.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 giugno 2021
La storica sentenza della Cedu sul caso di Marcello Viola. Per i giudici di Strasburgo la non collaborazione non può essere un vincolo per i benefici. Il consiglio dei ministri europei, deputato alla vigilanza sull'esecuzione delle sentenze Cedu, ha dato tempo all'Italia fino al 15 dicembre 2021, per fornire informazioni sui progressi nell'adozione delle misure generali.
di Piero Colaprico
La Repubblica, 11 giugno 2021
Brescia contro Milano. La magistratura italiana si sta facendo del male. Lo fa in nome del principio di legalità. E di che cosa sia o non sia "obbligatorio". Cosa c'è dietro l'apertura del fascicolo per rifiuto d'atti d'ufficio che vede indagati i giudici De Pasquale e Spadaro, nell'ambito delle indagini sulle presunte corruzioni Eni in Nigeria. L'ultima e inevitabile partita, aperta da Brescia, sta mettendo sulla graticola l'inchiesta più "alta" della procura di Milano: quelle delle presunte (molto presunte, visto che c'è stata l'assoluzione) corruzioni dell'Eni in Nigeria. Ed è l'immediata e sorprendente conseguenza di quanto già accaduto, sempre a Milano, tra il sostituto procuratore Paolo Storari e il procuratore capo Francesco Greco. Se è presto stabilire chi abbia ragione, il meccanismo che s'è innescato è inedito.
Storari ha avuto l'incarico di indagare intorno alle parole, opere e omissioni dell'avvocato Piero Amara. Ricordiamo che Amara, già frequentatore di carceri e tribunali, è stato appena riarrestato. Questa volta con l'accusa di aver manipolato le inchieste sull'Ilva di Taranto. Operazione che gli sarebbe riuscita grazie ai buoni uffici di un "amico" magistrato a Taranto, e cioè Carlo Maria Capristo.
Comunque la si metta, tra Capristo e Amara emergono rapporti che definire opachi è poco. E che rimandano ai rapporti, anche questi molto opachi, di Luca Palamara con i suoi ex colleghi magistrati e con politici e imprenditori: raccomandazioni, incarichi, favori dentro e fuori il Consiglio superiore della magistratura e negli uffici giudiziari che non la legalità hanno poco a che fare. Leonardo Sciascia parlava del "Contesto".
In un tale contesto, Paolo Storari si ritrova in questi giorni interrogato a Brescia ed è sotto accusa per violazione del segreto d'ufficio. Sostenendo che Greco gli mettesse il bastone nella ruota dell'indagine su Amara, Storari aveva consegnato i suoi verbali, ricchi di riferimenti a processi aggiustati e logge massoniche, al membro del Csm Piercamillo Davigo. È un reato? O era costretto dalle circostanze a reagire così? Per spiegare le sue azioni, Storari viene interrogato più volte. E consegna al procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, le molte mail che ha scambiato con i suoi superiori gerarchici. Tra queste, porta a Brescia le prove (prove a suo dire) del fatto che Vincenzo Armanna, ex manager Eni, ha detto il falso ai magistrati milanesi.
E Storari - questo dice nell'interrogatorio - non si capacita di una circostanza: sia ai colleghi che hanno messo sotto accusa i vertici dell'azienda energetica, e cioè il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il sostituto Sergio Spadaro, sia al procuratore capo Greco, non sembra importare che Armanna possa rappresentare la classica "buccia di banana". Anzi, nessuno a Milano vuol tenere conto di una ricostruzione che, smentendo l'impianto dell'accusa, salva l'Eni: ricostruzione che è nata indagando su Piero Amara, l'indagine che sarebbe stata stoppata.
Lo scontro Storari-Greco dunque si allarga. E per la magistratura bresciana diventa "obbligatorio" approfondire: quindi ordina una perquisizione e recupera le mail che si sono scambiati i magistrati Spadaro e De Pasquale. È il contenuto di queste mail che, al di là di come andrà a finire il caso, portano all'apertura del fascicolo per rifiuto d'atti d'ufficio. Rifiuto è uguale a omissione. E mentre degli atti viene avvisato "chi di competenza", torna a galla un antico dibattito: quali sono i confini del potere d'indagine? Quanto conta il singolo magistrato, soggetto soltanto alla legge, e quanto conta il potere del capo dell'ufficio per impedire o per sostenere un'inchiesta?
E Brescia che indaga su Milano questa volta non è un copione già visto, perché l'intero "contesto" è ormai diverso dal passato. C'è una magistratura che s'è indebolita da sola, grazie "ai" Palamara. E mentre si discute in pubblico dei traffici e delle carriere sponsorizzate dai politici, nei ministeri si discute, più seriamente di un tempo, su quale possa essere la riforma della giustizia: una riforma che passa per la magistratura, e che appare sempre più necessaria al Paese.
di Roberto Maroni
Il Foglio, 11 giugno 2021
L'11 giugno di 20 anni fa nasceva il secondo governo Berlusconi. Un governo che fece cose importanti, come la riforma del mercato del lavoro nel nome di Marco Biagi, il giuslavorista barbaramente trucidato dalle Br. Un governo che però, purtroppo, non riuscì a portare a termine la riforma più necessaria: quella della giustizia. Troppe le pressioni e le logge massoniche. Fu una grande occasione mancata, che avrebbe evitato ingiustizie aberranti come quelle che hanno colpito di recente alcuni sindaci accusati (e perfino sbattuti in galera) senza avere alcuna colpa.
Ecco, l'unico rammarico è che quel governo non sia riuscito a fare una riforma della giustizia in grado di porre fine alle assurdità a cui oggi assistiamo sbigottiti.
La giustizia si deve (e si può) riformare: è un dovere morale e istituzionale. Ma come si vincono le fortissime resistenze? La Lega di Salvini ci prova: ha promosso, assieme ai Radicali, l'indizione di sei referendum. È la mossa giusta? Temo di no. Anzi, potrebbe addirittura rivelarsi un boomerang: se non si riuscirà a raccogliere le firme necessarie oppure se non si raggiungerà il quorum del 50 per cento +1 di votanti avrà vinto lo status quo, e allora addio riforma per i prossimi 20 anni. La strada giusta è un'altra: quella che passa dal Parlamento. Ma per fare questo occorre che la classe politica acquisisca la consapevolezza che siamo giunti al limite e abbia la volontà (e il coraggio) di agire. Sarebbe ora. Ma temo che anche stavolta non avverrà. Stay tuned.
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 11 giugno 2021
Il dibattito sulle "porte girevoli" ritorna sistematicamente sui media ogni volta che un magistrato decide di sospendere momentaneamente la sua funzione per dedicarsi alla politica. Se ne parla e se ne scrive a Napoli da tempo per la candidatura di Catello Maresca, la discesa in campo del quale è stata "a rallentatore", anche se le immagini della "moviola" lasciavano pochi dubbi. Da pochi giorni la sua candidatura è stata ufficializzata e, dopo alcune interviste, si è riacceso lo scontro tra i favorevoli e i contrari alle "sliding doors".
Del resto l'aspirante sindaco di Napoli è stato chiaro: dopo la parentesi politica tornerà in magistratura, chiederà il trasferimento a Palermo e catturerà Matteo Messina Denaro, uno dei latitanti più ricercati e pericolosi al mondo.
Sull'elezione o meno del magistrato - che ama definirsi "civico" per prendere le distanze dagli stessi partiti della coalizione di centrodestra che dovrebbe sostenerlo, lontananza che sarà irrimediabilmente azzerata in caso di vittoria - sarebbe interessante sentire il parere della Direzione nazionale antimafia e dello stesso procuratore di Palermo: se Maresca verrà eletto dovranno aspettare mentre, in caso di sconfitta del collega candidato sindaco, il loro obiettivo primario sarà finalmente raggiunto. Nell'interesse del Paese sarebbe meglio catturare il latitante che da circa trent'anni è inafferrabile. Sarebbe un grande risultato, ben più importante di un altro pm alla guida della capitale del Mezzogiorno. Inoltre Maresca continuerebbe a fare il suo lavoro, senza cimentarsi in una nuova esperienza piena d'incognite per lui e per la città e potrà non dismettere la toga, quella che ama definire la sua "seconda pelle".
Ed è questo il punto! Perché spogliarsi? Quella del magistrato è un'attività unica al mondo, perché dev'essere dotata di un equilibrio particolare e di totale serenità, in quanto decide della vita delle persone. Può, con le indagini, interferire nei rapporti privati. Può stravolgere percorsi economici e sentimentali. Può privare della libertà e confiscare patrimoni. Un potere immenso, a fronte del quale viene chiesta - come è logico che sia - una trasparenza totale, una certezza nell'affidarsi, rapporti con terze persone cristallini, senza che neppure un minimo dubbio possa esserci sul giudizio che andrà a rendere o nell'attività investigativa da compiere. Tutto questo la politica non potrà mai assicurarlo perché, per sua natura, è fatta di molteplicità di rapporti, di compromessi e di richieste. Ma il magistrato che vogliamo è quello che non deve chiedere mai.
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