di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Presunzione d'innocenza, l'idea di Costa. Come intervenire quando a violare la presunzione d'innocenza, nelle dichiarazioni alla stampa, è lo stesso pm titolare dell'indagine? Si tratta della principale sfida posta dalla direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza, che l'Italia ha finalmente recepito. Il deputato di Azione Enrico Costa propone la "remissione" del fascicolo ad altro ufficio. Ma la naturale solidarietà fra magistrati rischia di vanificare il rimedio.
Circa un mese fa, su queste stesse pagine, il collega avvocato, deputato di Azione ed ex viceministro della Giustizia Enrico Costa sollevava il problema del mancato rispetto della presunzione d'innocenza all'interno degli assetti giudiziari. Secondo l'onorevole Costa, il principio della presunzione d'innocenza verrebbe costantemente e sistematicamente compresso nonché, per certi versi, violato ogni qual volta venga strumentalizzata, quale oggetto di mediatizzazione, l'azione penale, anche tramite l'anticipazione di atti d'indagine o lo svolgimento di simulazione di processi in tv, esponendo inevitabilmente alla pubblica gogna persone innocenti, rectius, indiscutibilmente innocenti fino alla conclusione dei tre gradi di giudizio o della cosiddetta sentenza passata in giudicato.. O, almeno, così dovrebbe essere ai sensi dei codici sostanziale e di rito.
Nota è nel nostro Paese la tendenza a rendere i processi dei veri e propri spettacoli, lanciati in pasto alle opinioni della massa, a consulenti e periti che operano plastiche ricostruzioni e fingono conclusioni, calpestando ogni forma di diritto alla presunzione di innocenza. Ma simili violazioni avvengono in primis, e in maniera più distruttiva per la vita dell'indagato, quando il pubblico ministero tende a mediatizzare il procedimento di sua competenza, allorquando le parole spese dal medesimo dinanzi i microfoni attengono a tempi verbali propri dell'indicativo, più che del congiuntivo o condizionale. "Sono colpevoli di..." in luogo di "pare che siano colpevoli di...". È vero che chi parla è un magistrato, ma non è il giudicante, viceversa una parte processuale che siede al lato opposto dell'avvocato, la difesa privata.
Il rimedio ipotizzato da Costa: la remissione del procedimento - Costa evidenzia un problema, insomma, di cui non si può non condividere l'assunto. In particolare, nella summenzionata intervista, il deputato di Azione propone di introdurre un istituto, che egli stesso definisce "remissione", con il quale il procedimento passa dal magistrato inquirente macchiatosi di eccessiva eco mediatica a un nuovo ufficio. L'istituto così definito è figlio di un legittimo spirito garantista che, come si evidenziava sopra, viene spesso calpestato. A questo punto però è necessario chiedersi come una cosiddetta "remissione" del magistrato inquirente possa funzionare e se, in concreto, siffatto istituto possa rivelarsi utile per l'indagato. A tal fine procederemo per step secondo quelli che sono i maggiori interrogativi che una simile riforma comporta. La remissione interverrebbe solo nel caso di mediatizzazione del processo o ogniqualvolta ci sia un "calpestamento" della presunzione di innocenza?
Probabilmente, sarebbe auspicabile una restrizione dell'ambito di applicazione alla sola mediatizzazione del procedimento o a poche altre evidenti e tassative ipotesi. La ratio è lapalissiana: ampliare eccessivamente l'ambito oggettivo di applicazione della remissione rischia di compromettere il carico per le autorità giudiziarie, le quali, già sufficientemente stressate, si ritroverebbero molto probabilmente invase di richieste di remissione del magistrato inquirente.
Per ovviare a ciò pare necessario che i confini dell'istituto ivi ipotizzato siano definiti con precisione chirurgica, non solo per quanto detto poc'anzi, ma anche e soprattutto perché non bisogna dimenticare come il pm sia un magistrato con il compito di rinvenire elementi tanto a carico quanto a discarico del prevenuto (come la Costituzione insegna) e, ancor prima, la verità. Pertanto, così come un avvocato può essere convinto dell'innocenza del proprio assistito, parimenti il procuratore può essere altrettanto convinto della colpevolezza dello stesso, a volte innamorandosi del castello accusatorio al punto da poter manifestare in taluni ambiti simile convinzione, che, inevitabilmente, collide con la presunzione di innocenza.
Pertanto, è auspicabile che solo laddove la violazione del diritto alla presunzione di innocenza sia manifestamente palese e manifestamente lesiva per il soggetto indagato/imputato, intervenga l'istituto della remissione, e non già quando il pm eserciti l'azione penale senza aver realmente valutato tutte le circostanze.
Come potrebbe essere proposta ed esaminata l'istanza - A questo punto è necessario domandarsi chi abbia la facoltà di azionare l'istituto della remissione. È pacifico affermare, senza eccessive elucubrazioni, che l'istituto possa essere fatto valere dal soggetto che vede lesa la propria presunzione di innocenza, ossia la persona indagata/ imputata, la quale, si ipotizza, potrebbe presentare una istanza dinanzi l'autorità procedente affinché questa si esprima nel merito dell'asserita lesione. In ordine a quest'ultimo aspetto, al fine di non rallentare eccessivamente i procedimenti, è necessario che la questione attorno alla remissione si risolva in breve tempo, anche allo scopo di evitare distorsioni. A tal fine è possibile ipotizzare che, successivamente alla presentazione di una memoria ad hoc ad opera della difesa, l'organo giudicante procedente, esaminata la questione, si esprima sull'accoglibilità o meno, per poi rimandare eventualmente a una successiva udienza per la trattazione nel merito, sentendo le parti entro un termine di giorni dalla presentazione della richiesta.
Il vero interrogativo: a chi va trasferito il fascicolo? - In terzo luogo è necessario definire a chi il fascicolo debba tradursi. In ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, le insidie non sono poche. Ipotizziamo infatti che, successivamente a un vittorioso esperimento di remissione, il fascicolo sia trasferito ad altro procuratore facente parte della stessa Procura, o della stessa area di competenza. Premesso che il trasferimento del fascicolo nell'ambito dello stesso Tribunale, e quindi Procura, è inevitabile e necessario, a maggior ragione se vi è già un giudice "precostituito per legge", siffatto rimedio potrebbe finire per risultare del tutto sterile.
Si immagini la traduzione di un fascicolo dall'ufficio del procuratore Tizio a quello del procuratore Caio, suo vicino di stanza all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia. È evidente che simile trasferimento, in simili casi, rischia di essere sostanzialmente inutile, soprattutto in quei Tribunali di piccole dimensioni in cui il numero di magistrati inquirenti si conta sulle dita di una mano, e laddove un cambio di paternità del fascicolo non garantisce in nessun modo un cambio di atteggiamento nei confronti della causa, visti gli inevitabili legami tra magistrati inquirenti. Pertanto, è nella sostanza utile un cambio formale di paternità del fascicolo? A parere di chi scrive la risposta deve trovare segno negativo, non garantendo simile traduzione del procedimento, oltre tutto, il rispetto di garanzie di innocenza che, in ogni caso, risulterebbero già violate e non più ripristinabili in forza della remissione.
È possibile trarre qualche spunto da un istituto già presente nel nostro ordinamento, che è la ricusazione del giudice. La ricusazione interviene in quelle situazioni in cui la presenza del soggetto giudicante è in una posizione tale che ne inficia irrimediabilmente la sua neutralità. In un istituto come quello ipotizzato, invece, la remissione interverrebbe solo una volta dimostrata la violazione del diritto alla presunzione di innocenza da parte del magistrato inquirente, rendendo del tutto vana una traduzione del fascicolo che interverrebbe solo ex post il fatto lesivo.
Insomma, posta in questi termini la remissione appare più come una "punizione" per il pm, che un vero rimedio di salvaguardia delle garanzie processuali e non può dirsi uno strumento veramente utile a cui far ricorso, dovendosi le soluzioni ricercare altrove, a maggior ragione se si considera che la contropartita si risolverebbe in un inevitabile appesantimento dei processi e non semplice modifica del codice di rito.
*Avvocato, Direttore Ispeg
di Simona Musco
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Secondo il plenum, il sistema elettorale previsto dal ddl Bonafede sostituirebbe il peso delle correnti con quello dei notabilati locali. I notabili locali al posto delle correnti. È questo il rischio insito al sistema elettorale previsto dalla riforma Bonafede, secondo il Consiglio superiore della magistratura, in quanto, riducendo i collegi elettorali, agevolerebbe le candidature individuali, garantendo la molteplicità delle provenienze territoriali dei componenti. E ciò senza avere, come esito, "una adeguata rappresentanza", in seno al Csm, delle funzioni di legittimità e merito, giudicanti e requirenti, bensì rafforzando "il collegamento territoriale tra elettori e eletti".
Il rischio, dunque, sarebbe quello di sostituire al peso delle correnti quello dei notabilati locali. Un parere pesante, quello approvato ieri a maggioranza (18 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto) dal plenum del Csm, che si è espresso sulla riforma nel merito del sistema elettorale dell'organo di autogoverno. Nel documento approvato (di cui è stato relatore il togato Sebastiano Ardita), Palazzo dei Marescialli ha evidenziato che uno dei potenziali vantaggi della riforma sarebbe quello di avvicinare i candidati agli elettori, favorendo la rappresentanza di genere e, infine, promuovendo candidature "non formalmente collegate alle correnti della magistratura".
Ma sarebbero diverse le criticità - ha evidenziato Ardita - che renderebbero tale sistema non idoneo allo scopo, "nonché foriero di effetti distorsivi". Il consigliere togato ha evidenziato come il sistema maggioritario uninominale, pur assicurando la governabilità, censuri la rappresentatività e il pluralismo, escludendo le minoranze. "Il sistema attuale prevede una composizione del Consiglio, per la parte togata, suddivisa in componenti eletti con funzioni di legittimità e di merito, questi ultimi ulteriormente distinti tra giudicanti e requirenti", si legge nella relazione. Il tutto allo scopo di garantire la rappresentanza dei diversi saperi ed esigenze della magistratura. Il sistema delineato dal ddl, invece, "prevede che questa suddivisione in categorie sia limitata al minimo, essendo prevista esclusivamente l'elezione di due componenti di legittimità e 18 componenti di merito, senza altre distinzioni".
Previsione fortemente criticata dall'avvocatura, soprattutto tra i penalisti. "Con una certa probabilità - ha sottolineato Ardita nella sua relazione - saranno i magistrati requirenti ad essere sovra rappresentati, per la notorietà e l'esposizione mediatica che spesso si accompagna allo svolgimento di determinate indagini". Ma non solo: nel parere viene definito "inadeguato" il collegamento tra il territorio e la componente consiliare. Se, da un lato, lo stesso favorisce la conoscenza delle diverse realtà territoriali, "patrimonio utile per lo svolgimento delle funzioni consiliari", dall'altro è necessario ricordare che il Consiglio "gestisce l'organizzazione della giurisdizione nella sua dimensione nazionale e deve necessariamente rifuggire alle pressioni e alle istanze localistiche". Motivo per cui, rafforzando il collegamento territoriale tra elettori ed eletti "si corre il serio rischio di sostituire, o peggio, di aggiungere, al peso di gruppi associativi anche quello dei notabilati locali, fenomeno deteriore anche più del correntismo in quanto caratterizzato da opacità di relazioni e da assenza di orizzonte culturale".
Nel corso della discussione di ieri, il togato Nino Di Matteo, ha manifestato la propria contrarietà alla parte della norma relativa al ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno fatto parte del Csm. Per quattro anni, stando al ddl, gli ex consiglieri non potrebbero ambire a ruoli direttivi o semidirettivi. Per Di Matteo si tratterebbe di una sorta di punizione, una norma "manifesto", che porrebbe magistrati d'esperienza di fronte ad un bivio: scegliere gli occupare una poltrona al Csm o la carriera. Ciò, ha evidenziato Di Matteo - col quale era d'accordo il laico Alessio Lanzi - produrrebbe un chiaro effetto: "Al Csm ambirebbero sempre di più giovani rampanti che hanno avuto già accesso a incarichi direttivi o semidirettivi" o giovani che avrebbero tempo di ambire a posti apicali, infine magistrati a fine carriera, che quindi dopo aver fatto parte del Csm potrebbero ben rassegnarsi a non fare domande per incarichi direttivi o semidirettivi, perché avrebbero terminato il loro impegno in magistratura.
Una norma sbagliata, secondo Di Matteo, che disincentiverebbe le candidature e che sarebbe discriminatoria rispetto a quanto previsto per i magistrati eletti in politica, il cui "esilio" durerebbe solo due anni. Ma contro Di Matteo si è scagliato il togato Carmelo Celentano, che ha contestato i l'idea secondo cui i magistrati sarebbero titolari di un diritto a fare carriera. "Dobbiamo abituarci a pensare che non è necessariamente così - ha evidenziato -. Ho aderito a Unità per la Costituzione, moltissimi anni fa, perché nel documento fondativo del '79 c'era scritto che bisognerebbe combattere per modificare l'ordinamento giudiziario per prevedere che si possa ricoprire un ruolo apicale solo una volta nella vita. Oggi la degenerazione ci ha portati a questo ed io penso che immaginare una norma che ci aiuti a rompere in questo momento storico è accettabile, proprio per impedire che questa smania di carriera determini quei fenomeni di correntismo che ci troviamo tutti i giorni ad esaminare".
Secondo Lanzi, invece, si tratterebbe di un dato oggettivo: "Il Consiglio sarebbe, di fatto, vietato ad un over 60 che giustamente ritiene di voler usufruire nella sua vita anche di un incarico direttivo. Eliminare questa categoria significherebbe eliminare la possibilità di usufruire di magistrati capaci". Una scelta assurda, ha concluso. Ma l'emendamento non ha superato il vaglio della maggioranza.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 23 aprile 2021
Ok alla proposta della guardasigilli Marta Cartabia che aveva ventilato l'ipotesi di procedere con il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio a metà consiliatura. "Il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio superiore della magistratura potrebbe essere un buon compromesso", dichiara il professore Alessio Lanzi, laico in quota Forza Italia, a proposito dell'emendamento sul punto proposto ieri in Plenum durante la discussione del parere sul testo di riforma dell'organo di autogoverno delle toghe e che raccoglie la proposta formulata dalla ministra della Giustizia.
Marta Cartabia, nelle linee guida illustrate in Parlamento nei giorni scorsi, aveva ventilato l'ipotesi di procedere con il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio a metà consiliatura, quindi ogni due anni. Diversi sarebbero i benefici del rinnovo parziale: maggiore continuità dell'istituzione, non dispersione delle competenze acquisite dai consiglieri in carica, fine delle logiche "spartitorie".
"Il Consiglio valuta positivamente questa proposta di riforma compatibile con l'attuale assetto costituzionale del Csm. Da essa tra l'altro discenderebbero effetti positivi sull'efficienza dell'istituzione sia per la mancata dispersione delle competenze acquisite dai consiglieri in carica sia per la mancata interruzione di operatività legata al rinnovo totale del consiglio", il testo dell'emendamento firmato dai consiglieri Emanuele Basile Alberto Benedetti, Stefano Cavanna, Michele Cerabona, Filippo Donati Alessio Lanzi e condiviso da Fulvio Gigliotti. L'emendamento è stato approvato con 13 voti a favore, 7 contrari e 5 astensioni.
L'emendamento è stato poi integrato da un'aggiunta in cui si chiarisce che il Consiglio "sottolinea la necessità di collegare il rinnovo parziale a una riforma del sistema elettorale tale da garantire il rispetto del pluralismo nella rappresentanza dei consiglieri togati". Il rischio, infatti, è che senza una modifica del sistema elettorale del Csm vengano premiati i candidati dei gruppi associativi più forti. Un rinnovo parziale dei componenti è già in essere alla Corte costituzionale. L'ultimo ostacolo riguarda l'interpretazione dei "quattro anni" di cui al penultimo comma dell'articolo 104 della Costituzione, se sia da riferirsi ai membri del Csm singolarmente considerati o all'organo nel suo complesso.
Con il rinnovo parziale Piercamillo Davigo sarebbe potuto rimanere al Consiglio? Decaduto lo scorso anno per sopraggiunti limiti di età, l'ex pm di Mani Pulite ha sempre sostenuto che la durata del mandato di consigliere del Csm fosse svincolata dal paletto anagrafico. Davigo si è ora rivolto al giudice ordinario dopo che il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar del Lazio, aveva dichiarato la non competenza del giudice amministrativo sulla questione della decadenza.
Il Csm ha approvato questa settimana a maggioranza, con 5 astensioni, una delibera della Commissione verifica titoli che dà mandato all'Avvocatura dello Stato di costituirsi in giudizio. Non sussistono gli estremi "per reputare fondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla conservazione della carica di consigliere elettivo del Csm, la condanna del Consiglio superiore della magistratura alla reintegrazione nell'incarico e la disapplicazione o l'annullamento del collocamento fuori ruolo del dottor Celentano (Carmelo, ndr)", subentrato a Davigo in rappresentanza dei giudici di legittimità. L'udienza al Tribunale di Roma è fissata il prossimo 12 maggio.
di Sabino Cassese
Corriere della Sera, 23 aprile 2021
Il Consiglio superiore della magistratura non riesce a intervenire ed è ormai diventato un "meccanismo para-parlamentare", la politica legifera continuamente sul tema moltiplica i reati e non riesce a introdurre sanzioni diverse dal carcere. "Se il pubblico vede i giudici come politici con la toga, la sua fiducia nelle corti e nella legalità può solo diminuire, riducendo il potere delle corti, incluso quello di agire come controllori degli altri poteri". "La legalità dipende dalla fiducia che le corti siano guidate da principi giuridici, non dalla politica".
Queste due frasi sono state pronunciate il 6 aprile scorso nell'Università di Harvard dal giudice della Corte suprema americana Stephen Breyer in una "Scalia Lecture" su "l'autorità della Corte e il pericolo della politica". Solo tre giorni dopo, il presidente Biden ha firmato un "Executive Order" con il quale ha istituito una commissione su quel "mostro sacro" che è la Corte suprema americana, suscitando reazioni positive e negative, specialmente da parte di coloro che temono che venga avviato quel "packing" della Corte suprema che aveva tentato, senza successo, negli anni 30 del secolo scorso, il grande presidente Franklin Delano Roosevelt.
Non è solo in Italia, quindi, che si discute dei rapporti tra politica e giustizia e non è solo in Italia che si conta su una commissione per studiarli. In Italia, nel luglio 2020 è stata presentata in Parlamento una proposta di legge istitutiva di una Commissione di inchiesta sull'uso politico della giustizia, sulla quale negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito. È quindi utile fare qualche riflessione sia sulla legittimità, sia sull'opportunità di un'inchiesta parlamentare sulla giustizia.
L'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse: non c'è dubbio che quella dei rapporti tra politica e giustizia sia tale. L'argomento che il Parlamento non possa indagare sulla giustizia, perché questa appartiene ad un altro potere, dimostra troppo. Se fosse corretto, i giudici, a loro volta, non potrebbero indagare né parlamentari, né amministratori pubblici, che sono parte, rispettivamente, del potere legislativo e di quello esecutivo. Aggiungo che il Parlamento, nell'esercizio del suo potere di inchiesta, non svolge una funzione legislativa, e che, se negli Stati Uniti, dove la separazione dei poteri è molto più forte che in Italia, il capo del potere esecutivo ha potuto nominare una commissione sul vertice del potere giudiziario, a maggior ragione ciò può essere fatto in Italia, dal Parlamento, sui rapporti tra politica e giustizia.
Infine, se il Consiglio superiore della magistratura non affronta il problema, è giusto che sia il Parlamento a interessarsene. Se è legittimo che il Parlamento avvii una inchiesta sui rapporti tra politica e giustizia, è anche opportuno farlo? La situazione della giustizia, oggi, in Italia è peculiare. Da un lato, si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro ad una crescente inefficacia della giustizia.
Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della "governance" nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione, con una presenza continua nello spazio pubblico.
Nella situazione ora descritta, un posto particolare hanno acquisito le procure, tanto che molti esperti parlano di una "Repubblica dei pm", divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, rubando la scena mediatica, avvalendosi della "favola" dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una "Repubblica giudiziaria".
Dall'altra parte, mentre la magistratura continua la politica malthusiana di reclutamento e sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità, il processo è in crisi per la sua lentezza. La Commissione sull'efficacia della giustizia, del Consiglio d'Europa, ha valutato che per concludere un processo civile nei tre gradi sono necessari più di 7 anni e per un processo penale più di 3. Così si alimenta la fuga dalla giustizia e imprenditori italiani e stranieri non investono nel timore dell'incertezza del diritto.
Il Consiglio superiore della magistratura non riesce ad intervenire, perché ormai diventato "meccanismo para-parlamentare", che attribuisce i vertici degli uffici giudiziari, in molti casi, sulla base di criteri politici o correntizi, consente troppi incarichi extragiudiziari e permette che oltre 200 giudici svolgano compiti non giurisdizionali nella posizione di "fuori ruolo", molti persino nel Ministero della giustizia, che è parte del potere esecutivo. Inoltre, il Csm non contrasta una concezione proprietaria della funzione giudiziaria da parte della magistratura e non riesce a valutare i magistrati.
Il sistema politico, a sua volta, non è privo di colpe, perché legifera continuamente sulla giustizia, moltiplica i reati, non riesce a introdurre sanzioni diverse dal carcere, tollera mezzi di prova invasivi della vita privata delle persone, dilata l'uso del diritto penale e lascia il campo aperto alle procure; a corto di idee e programmi, ha delegato alla magistratura il controllo della virtù, sottoponendosi anch'esso a tale controllo e rinunciando alle immunità che i costituenti avevano introdotto. Conclusione: è consigliabile avviare una inchiesta parlamentare sul rapporto tra politica e giustizia.
romatoday.it, 23 aprile 2021
Sono partite ieri, 22 aprile, le attività di vaccinazione riservate alla Polizia Penitenziaria e i detenuti degli Istituti di pena di tutto il territorio della Regione Lazio. "In pochi giorni", ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, "completeremo le operazioni con il vaccino Moderna. Ringrazio tutti i nostri operatori sanitari e le Uscar per l'impegno straordinario e l'efficienza dimostrata e la collaborazione da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria".
La notizia è stata commentata dal consigliere regionale Paolo Ciani (Demos), vicepresidente della Commissione Sanità alla Regione Lazio: "È un passo importante che avevo chiesto con forza già nel dicembre scorso e che sono felice si sia finalmente avviato. Bisogna considerare che da oltre un anno le misure di contenimento del Covid hanno accentuato l'isolamento e la riduzione di molte attività di socializzazione, peggiorando la vita quotidiana", ha scritto in una nota. La seconda e terza ondata della pandemia, continua "purtroppo non hanno risparmiato i penitenziari, dove si sono registrati diversi casi di contagio e alcuni morti. Il carcere è per definizione uno spazio chiuso e proprio per proteggere tutte le persone presenti (detenuti, agenti, personale civile, personale sanitario), ritengo sia importante che si proceda speditamente con la vaccinazione".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2021
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 10740 depositata oggi, respingendo il ricorso di un avvocato di Rieti. Lo "strepitus fori" che autorizza la sospensione cautelare dalla professione di avvocato, è insita, senza dunque bisogno di ulteriore dimostrazione, nella condanna a tre anni e tre mesi del legale per truffa nell'esercizio della professione e patrocinio infedele ai danni di tre clienti. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 10740 depositata oggi, respingendo il ricorso di un avvocato di Rieti contro la misura adottata dal locale Consiglio dell'Ordine, e poi confermata dal Consiglio nazionale forense, che aveva sollevato per otto mesi il professionista dall'esercizio della professione.
Secondo il ricorrente invece la decisione violava gli artt. 32 del Regolamento disciplinare n. 2/2014 e 60, Legge n. 247/2012, in quanto il provvedimento di sospensione "avrebbe dovuto trovare giustificazione nella necessità di sedare il c.d. strepitus fori, non potendo trovare fondamento solo nella gravità dell'imputazione".
Al contrario, per la Suprema corte, il Giudice disciplinare, "ben lungi dall'avere assegnato automaticità alla sospensione, e, peraltro ben conscio della gravità dei fatti (tutti maturati nell'esercizio della professione d'avvocato) addebitati con la sentenza di condanna penale, ha compiutamente e razionalmente spiegato che la naturale diffusività della notizia, procurata dalla pubblicità del dibattimento penale, imponeva la misura cautelare, al fine di tutelare il decoro e la dignità dell'avvocatura".
Del resto, prosegue, "non è dubbio" che sia l'entità della pena che il titolo dei reati addebitati rientrano nell'ipotesi normativa prevista della legge professionale e dal Regolamento.
Mentre "l'eco di notorietà dei fatti derivante dalla pronuncia di pubblica condanna penale, a prescindere dall'epoca alla quale i fatti risalgono, e, come ovvio, dalla consistenza dell'incolpazione, di esclusivo dominio del giudice penale, rende attuale quello 'strepitus fori' costituente ratio della misura".
Nel caso in esame, dunque, conclude la Corte, "il professionista risulta essere stato condannato con sentenza penale, a seguito di pubblico dibattimento, quindi, il disdoro che ne deriva per la professione, oltre che attuale, appare necessariamente concreto, specie ove i fatti risultino, non solo corrispondenti alle tipologie di reato previste dalla legge, ma intimamente correlati all'esercizio della professione d'avvocato".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2021
Le notizie web di taglio generale sulle condizioni delle carceri del Paese estero richiedente vanno appurate anche con richieste suppletive di chiarimenti. La Corte di appello chiamata a decidere sull'esecuzione di un mandato di arresto estradizionale deve attivarsi per ottenere informazioni il più individualizzate possibili, in ordine alla condizione carceraria cui l'estradando andrebbe incontro. Puntuale deve essere perciò l'accertamento della sussistenza o meno della causa ostativa alla consegna, prevista dal primo comma dell'articolo 698 del Codice di procedura penale.
Non è sufficiente a far ritenere sussistente il rischio di una detenzione disumana e degradante l'apprensione di notizie dal web non specifiche e su cui l'autorità emittente interpellata sul punto offre, secondo i giudici, risposte generiche. E qui sta il punto affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15297/2021: se la Corte di appello ritiene non sufficientemente chiaro il quadro di detenzione cui l'estradando sarà sottoposto, anche a causa delle risposte generiche dell'autorità richiedente, essa è tenuta ad attivarsi con contro-richieste mirate ad accertare l'effettiva condizione carceraria in cui l'arrestato si verrà a trovare.
Per la mancanza di tale approccio "attivo" del giudice di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura che contestava il diniego all'estradizione, in quanto privo di adeguato esame. Veniva stigmatizzata dalla Procura la passiva ricezione di notizie sul web da parte dei giudici e senza contro-argomentare alle informazioni ricevute dalle autorità estere sull'estensione della cella, superiore ai limiti dei tre metri quadrati individuati come criterio minimo di un'umana carcerazione dalla Corte dei diritti dell'uomo, e sull'affermata garanzia di assistenza e cure sanitarie all'interno dello specifico istituto carcerario. Va cioè messo in moto su impulso degli stessi giudici remittenti un meccanismo dialogico e chiarificatore con le autorità che chiedono l'estradizione al fine di verificare o smentire le notizie circolanti e di cui è investita l'opinione pubblica. E soprattutto di ottenere, al pari della parallela disciplina del mandato di arresto europeo, informazioni individualizzate sul caso specifico.
di Bruno Ferraro*
Libero, 23 aprile 2021
Può una "soverchiante tempesta emotiva" trasformarsi in una attenuante del delitto di omicidio determinando una riduzione di pena? A questo interrogativo hanno risposto in modo opposto i giudici che si occuparono di Michele Castaldo, reo dell'uccisione di una commessa di origine moldava con cui aveva intrattenuto una breve relazione prima del tragico epilogo a Riccione del 5 ottobre 2016.
Sulla base di una perizia psichiatrica, i giudici di primo grado condannarono a 30 anni di reclusione dando quindi una risposta negativa; i giudici di appello andarono in contrario avviso riducendo la pena a 16 anni. La Cassazione annullò con rinvio la seconda sentenza; la Corte di appello ha di recente confermato la condanna a 30 anni.
Quindi, nessun valore alla cosiddetta "tempesta emotiva", piena capacità di intendere e di volere, esclusione di ogni valenza psichiatrica per lo stato psicologico dell'omicida al momento del fatto. Concordo con la valutazione della Cassazione. Il nostro codice penale afferma nell'art.85 che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile; è imputabile chi ha capacità d'intendere e di volere".
Il successivo art. 88, disciplinando il vizio totale di mente, stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere. Di seguito l'art. 89 riconosce il diritto ad uno sconto di pena se, sempre in conseguenza di una infermità, la capacità risulti" grandemente scemata".
Tratto comune è dunque la sussistenza di una malattia mentale; ovvero di una infermità di natura patologica non necessariamente permanente ma caratterizzata da una certa stabilità: un'infermità che può essere anche di natura fisica ma che normalmente è di natura psichica, determinando un'alterazione delle facoltà intellettive o volitive o di entrambe.
Questa impostazione positivistica, che valorizza solo l'aspetto patologico di impronta psichiatrica, esclude che possa darsi valore processuale alle teorie sociologiche e psicologiche, che porterebbero troppo lontano e finirebbero per giustificare ogni comportamento non conforme alla norma.
Quindi, nessun rilievo e nessuna esclusione della capacità per una vasta gamma di situazioni quali: le alterazioni caratteriali, le alterazioni del sentimento, le anomalie riconducibili a nevrosi o psicopatie, l'omosessualità, la pedofilia, le degenerazioni dell'istinto sessuale, la senilità che non trasmodi in demenza senile, le reazioni a corto circuito in cui la reazione del soggetto agente non è proporzionata allo stimolo derivante dalla condotta altrui. Va tenuto conto infine che per l'art. 90 "gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità".
Si tratta invero di una norma che tende a favorire il controllo delle proprie pulsioni e ad impedire troppo facili assoluzioni nei delitti di sangue. Quindi nessuna incidenza sull'imputabilità possono avere le eccitazioni ed i perturbamenti momentanei ed improvvisi: come pure la gelosia se non travalica la sfera puramente psicologica degenerando in uno squilibrio mentale prolungato o transitorio.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
di Viviana Lanza
Il Riformista, 23 aprile 2021
Da ieri ha preso il via il piano di vaccinazioni per i detenuti delle carceri napoletane. Le prime dosi sono state somministrate a 20 detenuti ultrasettantenni e a due ultraottantenni reclusi a Poggioreale e oggi si procederà a vaccinare 19 detenuti ultrasettantenni e due ottantenni a Secondigliano. La necessità e l'importanza di vaccinare la popolazione carceraria erano state sottolineate sin dall'inizio della pandemia e ora il progetto è in fase di attuazione. Soddisfatto il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello che si è fortemente battuto per la tutela del diritto alla salute, quindi anche al vaccino, per coloro che vivono in cella: "Mi auguro che tutte le Asl campane mettano in sicurezza questo comparto".
Nei prossimi giorni, come anticipato dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, la campagna vaccinale proseguirà anche per i detenuti fragili (immunodepressi, diabetici, trapiantati, gravi obesi, dializzati, oncologici, cardiopatici). A oggi si contano, oltre ai neovaccinati di ieri nel carcere di Poggioreale, 16 giovani ospiti del carcere minorile di Nisida e 101 detenuti delle carceri salernitane già immunizzati. In Campania, inoltre, sono attualmente 2.050 gli operatori penitenziari, tra agenti di polizia penitenziaria, operatori sanitari, cappellani, volontari e civili che entrano in carcere a vario titolo, ad aver ricevuto il siero.
Grande l'impegno da parte del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Antonio Fullone, del direttore del carcere di Poggioreale Carlo Berdini, della direttrice del carcere di Secondigliano Giulia Russo. Le vaccinazioni avviate ieri sono avvenute con il coordinamento del referente sanitario Vincenzo Irollo e del responsabile della sanità penitenziaria Lorenzo Acampora.
"Il piano vaccinale contempla la vaccinazione della popolazione carceraria nel suo insieme e rientra nelle categorie prioritarie del ministero della Salute - ha spiegato il garante Ciambriello - Al di là delle polemiche stucchevoli su chi vaccinare prima, mi auguro che tutte le Asl campane facciano partire la loro campagna vaccinale anche all'interno degli istituti penitenziari di propria competenza, con provvedimenti immediati e incisivi che consentano ai detenuti di potersi vaccinare, se lo vogliono. La vaccinazione del sistema penitenziario permetterà di alleviare le sofferenze che la pandemia ha procurato in questo luogo chiuso e rimosso".
di Marina Lomunno
La Voce e il Tempo, 23 aprile 2021
Incontriamo Michele al Centro di Ascolto Caritas diocesano "Le due Tuniche" di corso Mortara a Torino, in una mattina ordinaria di emergenza pandemia tra persone che cercano un salvagente, una parola buona per non affondare. La responsabile, Wally Falchi con i volontari cerca di rispondere a tutti, a tutti si offre una indicazione utile a seconda del bisogno. È a lei che abbiamo chiesto di metterci in contatto con una persona che abbia conosciuto il nostro giornale in carcere, grazie alla generosità di 70 lettori che hanno risposto a nostro appello "abbona un detenuto".
Il Centro le due Tuniche e la Caritas operano all'interno del carcere, oltre che fornendo ai detenuti più indigenti e senza famiglia beni di prima necessità, anche indicazioni e opportunità per l'inserimento nella società una volta scontata la pena. Michele è uno di quelli: recluso al "Lorusso e Cutugno" dove sta scontando una pena legata a reati commessi per essere entrato nelle spire del gioco d'azzardo, in questo periodo, grazie all'art. 21, gode del regime di semilibertà.
È stato assunto presso una cooperativa sociale come aiuto cuoco ma in questi mesi di crisi della ristorazione è in cassa integrazione. "E così ho deciso di chiedere di fare il volontario presso il Centro le Due Tuniche perché voglio restituire in qualche modo il bene che ho ricevuto all'interno del carcere dove, grazie alla Caritas, ai cappellani, alla mia educatrice e alla criminologa e a molti altri volontari e agenti, ho capito che solo facendo del bene si può rientrare in noi stessi e cambiare.
Lo faccio soprattutto per mia moglie e per i miei tre fi gli che ho fatto soffrire ma che mi hanno sempre sostenuto nel mio cammino di riscatto. Senza di loro non ce l'avrei fatta". Michele, in attesa di riprendere il lavoro, dà anche una mano per le pulizie nella parrocchia Santa Maria Goretti e, soprattutto si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche al Polo Universitario per studenti detenuti. "È qui che ho conosciuto il vostro giornale e sono riconoscente ai vostri lettori che ci hanno regalato la possibilità di rimanere in contatto con il mondo esterno, per farci un'opinione su cosa succede in città, nel Paese.
In carcere entrano gratuitamente solo La Voce e il Tempo ed Avvenire: gli altri quotidiani te li devi acquistare e non tutti hanno la possibilità di farlo. Inoltre, siccome in cella non si è soli, è difficile seguire i telegiornali e i programmi di informazione perché a non tutti interessano: leggere invece allena la mente e ti fa sentire ancora un cittadino".
Michele sottolinea con forza che condivide la presa di posizione del nostro giornale sull'errore di liberare il gioco d'azzardo: "L'ho vissuto sulla mia pelle, ha rovinato la vita e quella della mia famiglia, è una piaga sociale da estirpare, ti annienta: per questo ho deciso di fare una tesi proprio sul Gioco d'azzardo e, quando finirò di scontare la mia pena, chiederò ai miei docenti di poter andare a parlare nelle scuole per raccontare ai giovani la mia esperienza e di quanti vengono distrutti dal gioco".
Michele sottolinea che, nonostante le difficoltà strutturali degli istituti di pena e come certi mass media parlino di detenzione solo in termini negativi, "a me il carcere è servito: se non fossi stato arrestato non sarei qui a raccontare della mia rinascita. Qui, grazie alle persone che ho incontrato, all'umanità profonda di tanti compagni di cella che hanno avuto la sfortuna di nascere in culle sbagliate, mi sono spogliato di tutto, ho capito che la vita impostata solo sul denaro da ottenere a tutti i costi, sul possedere l'effimero mi stava uccidendo.
Certo l'avere una famiglia che mi aspetta e la possibilità di trovare un lavoro e di studiare mi hanno dato la spinta per rialzarmi. Per questo dedicherò la mia tesi a mia moglie e ai miei fi gli. E qui ho ritrovato anche la fede: grazie al cappellano ho ricominciato a leggere la Bibbia che mi ha fatto capire che non sono solo anche nella disperazione. E ho ricominciato a pregare".
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