di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2021
Sconto di pena per l'eccessiva durata del processo. Tempo delle indagini preliminari contingentato e con verifica del giudice sulle iscrizioni di reato. Drastica revisione dell'udienza preliminare, accompagnata da un'udienza filtro per i reati comuni. Revisione delle condizioni di procedibilità, allargando l'area della querela sino a coprire i reati sanzionati nel minimo con pena detentiva fino a 2 anni senza tenere conto delle aggravanti (sarebbero compresi per esempio i "classici" furti in negozio o in supermercato). Riforma del sistema delle impugnazioni. Determinazione del Parlamento sui criteri di esercizio dell'azione penale. Allargamento delle ipotesi di archiviazione e delle cause di non punibilità, come pure della messa alla prova.
Al netto delle ormai proverbiali due proposte sulla prescrizione, congegnate per superare la versione attuale della legge "Spazza-corrotti", il pacchetto di indicazioni che arriva dalla commissione tecnica, insediata dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e guidata dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, è certo a elevato tasso di innovazione e si innesta nel disegno di legge delega presentato dall'allora Guardasigilli, Alfonso Bonafede.
Il dettaglio delle conclusioni, messo a punto dall'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, permetterà un confronto più puntuale nel merito, sin da questa mattina, quando Cartabia incontrerà in via Arenula una delegazione del Movimento 5 Stelle, la forza politica di maggioranza sinora più tiepida sulle proposte. Nel corso della prossima settimana, Cartabia tradurrà poi i suggerimenti della commissione Lattanzi, peraltro già formulati sia in veste di articolato sia di relazione, negli emendamenti da presentare alla Camera in commissione Giustizia. Obiettivo della riforma penale, come di quella civile cristallizzata in un super emendamento formalizzato pochi giorni fa e in corso di presentazione al Senato, è un drastico taglio della durata dei processi. Partendo dall'eloquenza dei dati statistici che attestano, secondo l'ultimo rapporto della Commissione per l'efficienza della giustizia, istituita presso il Consiglio d'Europa (Cepej, 2020), come il giudizio di primo grado ha in Italia una durata media tre volte superiore a quella europea, mentre quello di appello è superiore di addirittura otto volte.
Nel dettaglio, nel caso di mancato rispetto dei termini di durata (tre anni per il primo grado, due anni per l'appello e uno per la Cassazione), saranno introdotti sconti di pena sia detentiva sia accessoria sia pecuniaria (scanditi a seconda della rilevanza dello scostamento).
Cruciale la fase delle indagini preliminari dove la durata prevista è di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; un anno e sei mesi dalla medesima data, quando si procede per i delitti più gravi (quelli indicati dall'articolo 407, comma 2 del Codice di procedura, dalle associazioni criminali al terrorismo ai casi più gravi di traffico di stupefacenti, per esempio); un anno in tutti gli altri casi. Il pm potrà chiedere al giudice la proroga dei termini una sola volta, prima della scadenza, per un tempo non superiore a sei mesi quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
Decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sarà tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari.
Sul regime delle impugnazioni a fare da contraltare all'inappellabilità da parte del Pm, corroborando la tenuta costituzionale della riforma, una serie di limiti anche per l'imputato, con l'elenco dettagliato dei motivi che rendono possibile l'impugnazione.
Raddoppia poi da due a quattro anni il limite di pena detentiva che può essere sostituito da un'altra sanzione, dove a essere rivisto è anche il catalogo delle misure sostitutive: detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria. Da cinque anni a tre anni poi il limite di pena che rientra nell'area della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Al Parlamento, la commissione Lattanzi affida il compito di determinare periodicamente, anche sulla base di una relazione presentata dal Csm, "i criteri generali necessari a garantire efficacia e uniformità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi"; nel contesto dei criteri generali adottati dal Parlamento, gli uffici giudiziari fisseranno poi i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi, "tenuto conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché del numero degli affari e delle risorse disponibili".
di Liana Milella
La Repubblica, 26 maggio 2021
La maggioranza rischiava la spaccatura, Lega e Forza Italia si sarebbero astenute. I Radicali, con Salvini, la prossima settimana depositerano in Cassazione i sei quesiti referendari sulla giustizia. La separazione delle carriere dei magistrati sarà il primo dei referendum che i Radicali, assieme a Matteo Salvini, porteranno in Cassazione per l'ammissibilità già la prossima settimana. Come annuncia il capo della Lega e come conferma il segretario dei Radicali Maurizio Turco.
Ma proprio la separazione tra pm e giudici, almeno per oggi, non è stata la protagonista di un acceso confronto alla Camera tra chi la vuole - Costa di Azione, tant'è che aveva presentato un emendamento ad hoc nel decreto concorsi, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia viva - e chi invece la contrasta - Pd, M5S, Leu - e stavolta è riuscito ad evitare il confronto in aula. Nel decreto sui concorsi per i magistrati, infatti, tra i 70 emendamenti presentati per lo più da FdI, non c'è più quello di Enrico Costa che chiedeva all'aspirante giudice di scegliere, prim'ancora di affrontare il concorso, quale carriera in futuro volesse intraprendere.
Cos'è accaduto? Semplice. Dopo l'appello del presidente Sergio Mattarella a mettere da parte le individualità sulle riforme della giustizia, sono seguite 24 ore di colloqui tra la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i partiti della maggioranza. Da una parte, la preoccupazione che il decreto - in scadenza il 31 maggio - potesse decadere qualora fosse dovuto tornare al Senato. Dall'altra, l'insistenza di Costa di mantenere il suo emendamento presentato per evitare che l'eventuale futuro pm, proprio al concorso, si fosse trovato a non sostenere la prova di diritto penale. Perché, in presenza del Covid, e solo per il prossimo concorso, il decreto prevede il sorteggio di due delle tre prove scritte obbligatorie - diritto penale, civile e amministrativo - e quindi, secondo Costa, ci poteva essere il rischio che saltasse proprio la prova di penale per il futuro pubblico ministero.
Si è giunti così a un vertice di maggioranza - via Zoom - per decidere sul decreto. E qui il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà di M5S, è stato netto sul no all'emendamento, anche mettendo sul piatto l'eventuale voto di fiducia che avrebbe fatto saltare tutti gli altri emendamenti. A quel punto Enrico Costa ha deciso di ritirare la sua proposta che era stata sottoscritta anche da Lega e Forza Italia. I due partiti, se si fosse andati al voto, hanno confermato che si sarebbero astenuti.
Lo stesso Costa non nasconde però il suo malessere politico. Anche nell'intervento in aula: "Ormai questi temi garantisti sono divenuti off limit nella maggioranza, vengono esclusi a priori dal dibattito perché sono considerati divisivi. Si può discutere su questa impostazione, ma io la giudico sbagliata perché pensare che nella riforma del Csm non abbia cittadinanza il tema della separazione delle funzioni significa per il centrodestra voltare le spalle alla propria storia. Quindi, anche se con sofferenza, ho ritirato il mio emendamento. Ma ci sono almeno dieci buone ragioni per occuparsi della separazione carriere. Ma non lo si può fare in questo Parlamento perché nel governo predomina tuttora il M5S. E io oggi mi auguro che la ministra Cartabia, dopo l'incontro che domani avrà con loro, non faccia dietrofront sulle sue proposte".
Costa si riferisce all'incontro che domattina, alle 9 e trenta, Cartabia avrà con il M5S, deciso a mettere sul suo tavolo l'insofferenza per proposte come quelle sulla prescrizione e sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado sia per il pm che per gli avvocati. Nonché sull'idea - che pare però esclusa - di affidare al Parlamento l'indicazione delle priorità dell'azione penale. Temi emersi nell'unico incontro che si è tenuto finora tra la Guardasigilli e i partiti della maggioranza, quando l'ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, al vertice della commissione di studio cui Cartabia ha affidato di lavorare agli emendamenti al testo dell'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, ha presentato la sua proposta.
A questo punto il decreto concorsi passa senza strappi. A parte l'irritazione di Costa. Ma il tema delle carriere resta, anche perché Salvini annuncia che la prossima settimana porterà in Cassazione, con i Radicali, i testi dei sei referendum, su cui - dice lo stesso Salvini - "dal primo luglio dovremo raccogliere un milione di firme". Maurizio Turco, segretario dei Radicali, conferma almeno quattro titoli certi, la separazione delle carriere, la responsabilità civile, il Csm, la responsabilità professionale.
Il Sole 24 ore, 26 maggio 2021
I malati con patologie gravi a rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19, non saranno lasciati morire in carcere: sì ai domiciliari e no al carcere per il detenuto in chemioterapia anche se non si segnalano contagi nell'istituto. È quanto ha deciso la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 19653/21 pubblicata oggi.
La Corte del riesame di Caltanissetta aveva applicato a un settantaduenne la misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'uso delle armi, di sequestro di persona e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il ricorrente il giudice non aveva dato seguito alla richiesta di applicare l'art. 275 Cpp, nonostante il suo stato di grave deficienza immunitaria per le cure chemioterapiche.
La Suprema corte, nel decidere la questione, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ha ricordato che, in riferimento al rischio di contagio per la pandemia da Covid 19, l'incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del detenuto per il rischio di contrarre l'infezione, ai sensi dell'art. 275 Cpp, deve essere concreta ed effettiva, dovendo tener conto sia delle patologie di cui risulta affetto il soggetto ristretto, tali da comportare, in caso di contagio, l'insorgere di gravi complicanze o la morte, sia delle obiettive condizioni dell'istituto penitenziario, per l'eventuale presenza di casi di contagio e la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione, atte a impedirne la diffusione.
Dunque ha errato, secondo gli Ermellini, il giudice di merito nel ritenere che l'indagato non rientrasse in una delle categorie di soggetti la cui condizione di salute pregressa rendesse certa o altamente probabile l'evento morte in caso di contagio da Covid 19. Valutazione sbagliata in quanto la patologia oncologica del ricorrente rientrava tra quelle segnalate dal Dap come statisticamente collegate a un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19.
Non solo. Per il Palazzaccio non è sufficiente basarsi sull'assenza nell'istituto di casi di contagiati e sulla previsione dell'allocazione in luoghi separati dei detenuti positivi al Covid 19. Al contrario bisogna soffermarsi sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto, Inoltre deve essere valutata l'astratta idoneità dei presidi sanitari sanitari fruibili all'interno del penitenziario e l'adeguatezza concreta del percorso terapeutico idoneo alle esigenze del malato.
di Giovanni Bianconi e Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 26 maggio 2021
Rinviati ieri a giudizio per l'assassinio del ricercatore torturato a gennaio 2016. La difesa: "Ci abbiamo messo 64 mesi ma è un buon punto di partenza". Ci sarà un processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, scomparso al Cairo la sera del 25 gennaio 2016 e ritrovato cadavere il successivo 3 febbraio, con i segni delle torture addosso. Un processo contro quattro militari della National security e della polizia cairota, che non compariranno davanti alla Corte d'assise convocata per il prossimo 14 ottobre ma saranno comunque giudicati.
Un risultato per nulla scontato, che la Procura di Roma ha raggiunto al termine di un'indagine durata cinque anni in cui "l'impossibile è divenuto possibile", come ha detto il pubblico ministero Sergio Colaiocco davanti al giudice dell'udienza preliminare. Ad ascoltarlo c'erano i genitori di Regeni, e la loro soddisfazione è affidata alle parole dell'avvocata Alessandra Ballerini, sempre al loro fianco nella lunga battaglia: "Paola e Claudio dicono spesso che su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani. Da oggi abbiamo la fondata speranza che almeno il diritto alla verità non verrà violato. Ci abbiamo messo 64 mesi, ma quello di oggi è un buon traguardo e un buon punto di partenza".
Primo verdetto - Nel primo verdetto di questa complessa e inedita vicenda giudiziaria, il giudice Pier Luigi Balestrieri definisce "consistente e strutturato" l'insieme di indizi messi insieme dalla Procura con i carabinieri del Ros e i poliziotti dello Sco, da cui emerge "un oggettivo "collegamento" tra la morte del ricercatore italiano e gli apparati di sicurezza egiziani, nonché gli odierni imputati": generale Tariq Sabir, colonnello Athar Kamel, colonnello Usham Helmi, maggiore Magdi Ibrahim Sharif. Nei loro confronti è stato costruito un "compendio investigativo" fatto di testimonianze, documenti e altre evidenze che devono essere verificate in un dibattimento. Dove continuerà la corsa a ostacoli.
Il fatto stesso che davanti al gup comparissero quattro nomi anziché quattro persone, è stato argomento per sollevare questioni di nullità e improcedibilità da parte dei difensori d'ufficio degli imputati-fantasma egiziani; quattro avvocati italiani chiamati a rappresentare e garantire i diritti degli accusati. Tuttavia il giudice ha respinto ogni eccezione. Che i quattro militari siano identificati con certezza l'hanno stabilito gli stessi egiziani, che ne hanno comunicato le generalità insieme agli interrogatori; che la competenza sia della magistratura italiana (e di quella di Roma) è scritto nei codici e nelle convenzioni sottoscritte sia dall'Italia che dall'Egitto; che gli imputati siano a conoscenza del procedimento, al quale si sono "volontariamente sottratti", è una "assoluta certezza" derivante dalla "capillare e straordinaria copertura mediatica" degli eventi.
Torture e depistaggi - Per questi motivi il rinvio a giudizio è legittimo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale. Nelle undici pagine del decreto che ordina il processo si sostiene che il sequestro di cui sono accusati i quattro militari era finalizzato proprio alle torture a cui Regeni è stato sottoposto fino alla morte.
Di lesioni e omicidio risponde il solo maggiore Sharif, ma il disegno è unico: "Intimidire e esercitare pressioni sulla vittima", per ottenere le informazioni che gli egiziani le volevano estorcere. Su Giulio s'erano addensati sospetti (dimostratisi del tutto infondati) dopo la denuncia del sindacalista Mohamed Abdallah. In seguito Regeni "venne attenzionato dagli apparati di sicurezza egiziani quanto meno dal dicembre 2015", accusa il gup, che poi dà conto delle dichiarazioni degli "informatori" indicati con i nomi in codice Delta, Epsilon, Eta e Teta, i quali l'hanno visto in una stazione di polizia e nella sede della National security "ammanettato, con gli occhi bendati e sfinito dalla tortura".
Il ruolo dei testimoni - La "nuova sfida", evocata dallo stesso pm Colaiocco, sarà trasformare quegli "informatori" in testimoni, facendoli venire in aula per deporre ed essere interrogati anche dai difensori degli imputati. Obiettivo arduo, visto che da tempo con l'Egitto è ormai saltata ogni forma di collaborazione giudiziaria su questa vicenda. Sono arrivati, piuttosto, "diversi tentativi di depistaggio" che per il gup rappresentano un ulteriore indizio a carico degli imputati.
Proprio in vista delle ulteriori difficoltà che si dovranno affrontare al processo, il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni, Erasmo Palazzotto, chiede al governo italiano "un impegno concreto per ottenere dall'Egitto rispetto, verità e giustizia", mentre per il presidente della Camera Roberto Fico "ora inizia una nuova fase, un processo da cui potranno scaturire altri tasselli di verità".
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 26 maggio 2021
Nel corso di un incontro sul tema della presunzione d'innocenza e in particolare sull'adesione dell'Italia alla recente direttiva europea, organizzato dalla Camera penale di Santa Maria Capua Vetere, il dibattito ha toccato pure la separazione delle carriere. Nel mio intervento ho sostenuto, tra l'altro, che la madre di tutte le riforme, che interesseranno il processo penale, dovrà essere l'approvazione in Parlamento della proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare promossa dalle Camere penali, relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, che ha ottenuto la firma di 75mila cittadini.
Nel rapporto tra giustizia e informazione, infatti, direttamente coinvolto dal principio di presunzione d'innocenza, è fondamentale che il ruolo della fonte venga compreso dai destinatari delle notizie. La cronaca giudiziaria, con pochissime eccezioni, presenta l'indagato come già colpevole e talvolta l'affermazione è corredata da indizi indicati dalla Procura, a volte con video-riprese con tanto di logo della polizia giudiziaria operante, ormai specializzata in perfette regie di azione. Le conferenze, come i comunicati, non hanno e non possono avere contraddittorio perché gli atti non sono conosciuti dall'interessato che, del tutto indifeso, vede la sua vita sconvolta negli affetti, nel lavoro e spesso irrimediabilmente nella salute. Eppure, i dati ci dicono che, nel 2020, in Italia i casi d'ingiusta detenzione sono stati 750, per una spesa complessiva, in indennizzi, pari a circa 37 milioni di euro. Napoli, con 101 casi, è il distretto con il maggior numero di risarciti.
La separazione delle carriere, oltre al principale pregio di garantire un giudice terzo, avrà anche un'importante ricaduta sull'informazione giudiziaria. Una volta entrata in vigore la legge, col tempo si comprenderà che il procuratore che ha tenuto la conferenza o diramato il comunicato sta illustrando l'attività svolta che dovrà poi trovare conferma innanzi al giudice, componente di un diverso un settore della giustizia, quello demandato a stabilire la verità. Finalmente sarà chiaro all'opinione pubblica che la notizia proviene dall'accusa e che non è accertato che l'interessato sia colpevole, ma è solo - come previsto dalla legge - indagato. L'informazione data, pertanto, non è una sentenza. L'attenzione dell'opinione pubblica si sposterà naturalmente e correttamente verso il processo che verrà seguito con maggiore attenzione dagli stessi cronisti.
L'importanza della separazione delle carriere, anche per il principio di presunzione d'innocenza, non è stata ritenuta conferente dal magistrato presente al dibattito che, nell'esprimere il suo disaccordo sulla battaglia portata avanti dall'Ucpi, ha specificato che la riforma farebbe perdere autorevolezza alle Procure perché quanto riferito nelle conferenze o nei comunicati stampa sarebbe ritenuta una verità parziale. Ed è qui il punto, infatti! Fermo restando che la fonte della notizia non perderebbe alcuna autorevolezza, in quanto la comunicazione proviene da chi ha coordinato le indagini, quindi l'unico che ha autorità per riferire, è evidente che la sua non può che essere proprio una "verità parziale", perché proveniente da una parte, in assenza di qualsiasi contraddittorio. Ed è importante che ciò sia ben chiaro a chi diffonderà la notizia e soprattutto a chi l'apprenderà. Nel difficile equilibrio tra presunzione d'innocenza e diritto all'informazione è proprio questa "verità parziale" la svolta culturale da promuovere.
di Gian Antonio Stella
Corriere della Sera, 26 maggio 2021
La richiesta di quasi otto anni di carcere (otto!) per Mimmo Lucano appare spropositata. "Le leggi vanno rispettate. Anche se non ci piacciono. La mia patria è l'Austria, sono nato austriaco e mi sento austriaco. Ma sono un cittadino italiano e, per battermi in nome della mia patria devo prima rispettare le leggi italiane".
Così ripeteva Silvius Maniago, per decenni il patriarca combattivo, duro e venerato dei sudtirolesi. Per questo non gli piaceva Bossi quando teorizzava la rivolta fiscale lumbard: "Le tasse si pagano. Punto". E per questo, probabilmente, non gli piacerebbe Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace che in nome degli ideali di accoglienza verso gli immigrati, per nobili che potessero essere, si è tirato addosso l'imputazione di aver violato una lista di leggi e leggine.
Certo è, però, che comunque possa essere letta la sua vicenda politica, umana e giudiziaria che ha spaccato l'Italia tra chi ancora oggi lo vede come un mezzo eroe (sia pure un po' "elastico" nella personale applicazione delle regole) e chi lo insulta come fosse un delinquente seriale (pur riconoscendo che non si sarebbe messo in tasca un centesimo), la richiesta di quasi otto anni di carcere (otto!) appare spropositata. Spropositata rispetto alle illegalità di massa tollerate (o peggio ignorate) non solo in Calabria, a troppe condanne assai benevole per vari sindaci e amministratori via via accusati di corruzione, concussione o voto di scambio.
Per non dire di chi come il banchiere Gianni Zonin, dopo 116 udienze processuali con ottomila parti civili, ha preso in primo grado sei anni e sei mesi (senza fare un giorno di galera, finora) per il crac da 6 miliardi di euro (sei!) della Popolare di Vicenza ai danni di 170mila risparmiatori finiti in parte sul lastrico. Per non dir della condanna per corruzione in atti giudiziari (un reato imperdonabile per una toga) inflitta mesi fa, nella stessa Calabria di Lucano, al presidente di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro Marco Petrini: quattro anni e quattro mesi. Con l'attenuante di avere una "dissociazione psicogena". Dopo di che, scrive l'Ansa, lo stesso giudice autore della sentenza "ha revocato le misure cautelari" e "ordinato l'immediata rimessione in libertà" del collega e di un coimputato appena condannati. Viva la Giustizia, viva i giudici. Però...
di Katia Poneti*
Il Manifesto, 26 maggio 2021
All'inizio di giugno, Il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa voterà una bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo in tema di trattamento involontario (involuntary treatment) e di internamento involontario (involuntary placement) delle persone con disabilità mentale. Questo testo ha suscitato l'opposizione delle associazioni a favore dei diritti delle persone disabili, tanto che lo European Disability Forum- EDF ha lanciato la campagna Withdraw Oviedo, per il ritiro della bozza.
La Convenzione di Oviedo sui Diritti Umani e la Biomedicina, adottata nel 1997 dal Consiglio d'Europa, stabilisce una serie di principi e divieti di rilevanza bioetica. Nonostante la sua importanza, molte delle disposizioni sono obsolete alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) adottata nel 2007 dalle Nazioni Unite. Come l'articolo 6 della Convenzione di Oviedo, che mantiene l'incapacità al consenso fondata sulla disabilità, e l'articolo 7, che autorizza il trattamento involontario contro le persone con disabilità psicosociali. Il testo e lo spirito della bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo, oltre a violare la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata da 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, incluso l'Italia), contrasta con la legge 180/1978.
Questa legge, ribadendo il principio generale della volontarietà del trattamento, stabilisce un'unica procedura, sottoposta a chiari limiti, anche temporali, per l'esecuzione di trattamenti involontari (TSO), con precise garanzie per il paziente psichiatrico. Al contrario, il testo del protocollo aggiuntivo reintroduce l'internamento, come in era manicomiale. Inoltre, rilancia l'idea della pericolosità sociale del paziente psichiatrico (che infatti sarà internato con provvedimento giudiziario), e non pone alcun limite temporale al trattamento e all'internamento involontari. In più, legittima e perciò rilancia la contenzione.
Oltre all'opposizione del European Disability Forum e di un ampio arco di ONG che si occupano di salute mentale, si registra il parere negativo di organismi istituzionali a tutela dei diritti umani, a iniziare da quelli delle Nazioni Unite: come il Comitato per i diritti delle persone con disabilità, il Relatore Speciale sui Diritti delle Persone con Disabilità, il Relatore Speciale sul diritto alla salute, il Gruppo di Lavoro sulla detenzione arbitraria. Anche il Commissario per i Diritti Umani e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa si sono espressi in maniera contraria.
Nel giugno 2019, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimità una risoluzione su come porre fine alla coercizione nell'ambito della salute mentale, invitando gli Stati membri ad avviare immediatamente la transizione verso l'abolizione delle pratiche coercitive nelle strutture di salute mentale. Inoltre, nella sua raccomandazione 2158 (2019), l'Assemblea ha invitato il Comitato dei Ministri a dirottare gli sforzi dalla redazione del protocollo aggiuntivo alla stesura di linee guida per eliminare la coercizione nella salute mentale. Un'iniziativa simile è stata intrapresa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con la sua Quality Rights Initiative e la prossima stesura di una guida alle buone pratiche nei servizi di salute mentale di comunità per promuovere i diritti umani e la cura.
Anche le ONG italiane sono mobilitate nella campagna Withdraw Oviedo e, in occasione del voto previsto in sede di DH-BIO, chiedono al governo italiano di opporsi all'adozione della bozza di protocollo alla Convenzione di Oviedo, rilanciando le indicazioni alternative dell'assemblea parlamentare. L'Italia, che possiede una delle legislazioni più avanzate a sostegno dei diritti nel campo della salute mentale, non deve avallare un passo indietro a livello europeo.
*Comitato scientifico Società della Ragione
sardiniapost.it, 26 maggio 2021
La situazione amministrativa delle carceri isolane si fa sempre più difficile, stando alla denuncia dell'associazione Sdr (Socialismo diritti e riforme) che evidenzia i numeri sottodimensionati. Infatti ci sono solo quattro direttori che devono amministrare dieci istituti di pena.
Ultimo caso quello di Sassari: "Apprendere che la Casa Circondariale di Sassari (400 detenuti, 90 in 41bis) non ha più un direttore in pianta stabile ma è stata assegnata alla responsabile di Nuoro (280 ristretti tra cui alcuni in 41bis) e Mamone (106 reclusi) è scandaloso. Documenta, se ancora ce ne fosse bisogno, vista la realtà degli Istituti penitenziari dell'isola, che non c'è più sordo di chi non vuole sentire".
A parlare è la rappresentante dell'associazione, Maria Grazia Caligaris, che aggiunge: "Il Dipartimento ignora da anni la situazione e oltre a mandare qualche rimpiazzo temporaneo non ha mai fatto una vera e propria azione risolutiva. Ciò è ancora più grave considerando la pandemia non ancora debellata".
L'esponente di Sdr precisa che "non conosciamo le ragioni di questo provvedimento siamo però certi che non si possono assegnare doppi e tripli incarichi senza considerare non solo la complessità delle singole realtà penitenziarie ma anche le distanze chilometriche e i relativi percorsi stradali. Attualmente sono in servizio quattro direttori anche se nei prossimi mesi completerà il suo percorso lavorativo per sopraggiunta pensione Pierluigi Farci, responsabile della Casa di Reclusione di Oristano-Massama e di Is Arenas.
A breve quindi la responsabilità ricadrà su tre persone che, per quanto possano avere straordinarie qualità umane e professionali, non potranno far fronte a tutte le emergenze. Peraltro sarà molto difficile per loro poter usufruire persino di un permesso di necessità, per non parlare delle ferie. Occorre altresì sottolineare che a Bancali manca in pianta stabile anche il comandante della Polizia penitenziaria nell'indifferenza più totale".
A pagare le conseguenze di questa situazione sono anche "i reclusi, i loro familiari e l'intero sistema giudiziario. Il loro ruolo è fondamentale per ogni decisione che deve essere assunta nella quotidianità. Senza figure stabili si rischia di vedere tramontata ogni speranza che la detenzione possa avere un ruolo riabilitativo e risocializzante. Una partita persa prima ancora di essere scesi in campo. In Sardegna il Garante per le persone private della libertà dovrà occuparsi anche dei Direttori".
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 26 maggio 2021
Il garante dei detenuti Samuele Ciambriello, scrive al Provveditore regionale del ministero della giustizia: "Uniformare le linee guida per i colloqui in tutte le carceri campane". L'altra sera e per tutta la mattinata di ieri (martedì 25), i detenuti del carcere di Aversa hanno ripetutamente battuto sulle sbarre pentole e altri oggetti per protestare contro la limitazione dei colloqui con i familiari in tempi di Covid. "La battitura" ha creato allarme e attenzione anche all'esterno del carcere, perché il rumore arrivava fin nelle case circostanti la casa di reclusione.
I detenuti protestano perché attualmente sono impediti gli abbracci tra familiari. I colloqui in presenza vengono fatti separando familiari e detenuti con un vetro di plexiglass. Per chi, invece, non può fare il colloquio in presenza, è consentita la videochiamata. Nel carcere di Aversa vi sono attualmente 162 detenuti, di cui solo 10 non sono vaccinati. L'istituto penitenziario di Aversa è anche una "casa-lavoro" per più di 42 detenuti. Un istituto normativo nato negli anni '30, che oggi dovrebbe essere largamente superato. Infatti consente che chi ha finito di scontare una pena e viene ritenuto ancora "socialmente pericoloso" può essere internato nella casa di lavoro per altri due anni. Di solito capita agli ex detenuti, internati nelle cosiddette R.E.M.S (Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza) che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Attualmente vi sono 325 persone in tutta Italia nelle "case lavoro".
La protesta, che è finita nella tarda mattinata, grazie anche alla mediazione della direttrice Stella Scialpi, era indirizzata verso la magistratura di sorveglianza. I detenuti chiedono anche permessi di uscita all'esterno, così come avviene negli altri istituti di pena, considerato anche che ad Aversa transitano detenuti che sono ormai a fine pena o che scontano piccole condanne. Ma il magistrato di sorveglianza ha fatto sapere, attraverso una missiva indirizzata anche ai detenuti, che finché non sono tutti vaccinati o fino a quando non c'è una normalizzazione all'esterno del carcere, le disposizioni per i colloqui restano sempre le stesse.
Intanto la direzione del carcere sta organizzano la possibilità di fare dei colloqui all'aperto negli ampi spazi del carcere nei giardini, senza il plexiglass. Sta predisponendo un'area attrezzata dedicata proprio ai colloqui, ma ci vuole ancora del tempo per renderla operativa.
Intanto il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Caimbriello, ha scritto al Provveditore Campano per l'Amministrazione Penitenziaria, chiedendo che dal primo giugno ci sia una uniformità nelle linee guida per il numero dei familiari che i detenuti possono incontrare sia per le modalità in presenza che videochiamata.
"Se non c'è uniformità si creano disagi, perché attualmente ad Aversa - spiega Ciambriello - la direttrice ha consentito che chi non può fare colloqui in presenza farà i colloqui in videochiamata. A Poggioreale, per esempio, ciò non è consentito. Anche per questo ho scritto al provveditore regionale delle carceri perché detti linee guida uniformi per tutte le carceri della Campania. Questo può evitare ulteriori tensioni nelle carceri". "La protesta, è rientrata - dice un familiare all'esterno del carcere di Aversa, mentre esce dall'istituto di pena - ma la tensione resta. Speriamo che tutto si possa tranquillizzare".
"Sono contento di apprendere che la mediazione della Direzione del carcere - dice Samuele Ciambriello, Garante regionale dei detenuti - sta portando a creare anche situazioni tali che consentano di fare i colloqui all'aperto con una distanza fisica tale da rendere sicuri gli incontri. E poi sono ulteriormente contento che ad una quindicina di detenuti si darà la possibilità di reinserimento sociale perché è stata sottoscritta una convenzione tra il carcere, l'ufficio del garante e il Comune di Aversa per utilizzare all'esterno questi detenuti. È una possibilità concreta di reinserimento sociale. Non solo ma ci sarà la possibilità di utilizzare anche altre borse lavoro, di cui 7 messe disposizione da questo Ufficio, che consentiranno ad altri detenuti di utilizzare il diritto al lavoro per reinserimento sociale".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2021
Il Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2021, n. 3886, ha chiarito che la finalità di prevenzione giustifica la misura anche se il reato non è stato compiuto. L'espulsione dello straniero ritenuto vicino all'estremismo islamico è legittimo perché ha finalità di prevenzione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 maggio 2021, n. 3886 (Pres. Frattini, Est. Noccelli), chiarendo che a fronte di una minaccia per la sicurezza nazionale non è necessario che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto.
La vicenda - Il caso riguardava un cittadino tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di famiglia, coniugato con una italiana e padre di un minore sempre residente in Italia. Il Ministero dell'Interno ha poi accertato che il ricorrente aveva in più occasioni fornito false generalità ed riportato diverse condanne penali e che inoltre si era separato nel 2015. Il Tribunale di Padova avevano previsto che il figlio fosse collocato presso la nonna materna, senza alcun obbligo di mantenimento del padre, in ragione del suo stato di difficoltà economica. Dagli accertamenti effettuati era emerso poi che aveva assunto posizioni religiose radicali, consultando e condividendo contenuti inerenti la guerra siro-irachena, dai quali era lecito desumere una vicinanza alla causa dell'autoproclamato Stato Islamico. Aveva inoltre manifestato profondi sentimenti di avversione nei confronti di coloro che praticano il cristianesimo.
La motivazione - Il Tribunale ricorda con riferimento all'espulsione ex art. 3, comma 1, Dl n. 144 del 2005 (ma con argomentazioni ben estendibili a tale misura adottata ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 286 del 1998) che si tratta di una disposizione che prevede procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità di prevenzione e che, avendo come finalità quella di prevenire il compimento di reati, non richiede che sia comprovata la responsabilità penale e neppure che il reato sia stato già compiuto.
Infatti, prosegue la decisione, il presupposto per l'espulsione è costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato. Ed è dunque solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità del provvedimento e, cioè, se esso sia in grado di prevenire la concreta possibilità di comportamenti atti a mettere in pericolo l'ordinamento e i suoi cittadini. Nella specie, afferma il Collegio, il provvedimento del Prefetto enuncia elementi di fatto più che sufficienti.
Come è stato ben messo in rilievo dalle Sezioni Unite, continua il ragionamento dei giudici, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell'interessato è di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, del già citato d.l. n. 144 del 2005), "essendo rimessa all'amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco" (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693).
Una ponderazione comparativa correttamente svolta dal Ministero dell'Interno, avuto riguardo a tutti i gravi elementi a carico dell'odierno appellante che dimostrano una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo islamico. Non solo, per la Sezione la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall'art. 8 della Cedu, non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell'art. 2 della Cedu, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Un approdo condiviso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la commissione di gravi reati, come quelli di natura terroristica, ben può legittimare l'espulsione dello straniero senza che ciò implichi una illegittima ingerenza nella vita familiare e al conseguente violazione dell'art. 8 Cedu (v., tra le tante, le sentenze 7 agosto 1996, C. c. Belgio, ric. n. 21794/93; 24 aprile 1996, Boughanemi c. Francia, ric. n. 22070/93; 22 giugno 2004, Ndangoya c. Svezia, ric. n. 17868/03; 13 dicembre 2005, Pello-Sode c. Svezia, ric. n. 34391/05).
La Corte ha infatti enunciato precisi criteri ai quali si deve ispirare il giudice nazionale (v. le sentenze, Boultif c. Suisse, ric. n. 54273/00, § 40, Üner c. Pays-Bas, ric. n. 46410/99, §§57-58) per appurare "se una misura d'espulsione è necessaria in una società democratica e proporzionata rispetto al fine legittimo perseguito" e, alla luce di tali criterî e avuto riguardo agli elementi analizzati nel caso di specie e sin qui ricordati, ha ritenuto la Sezione recessivo l'interesse dello straniero alla vicinanza al figlio.
Infine, in una società democratica la tutela dell'ordine pubblico contro la minaccia del terrorismo può giustificare il sacrificio dei rapporti familiari se l'allontanamento dello straniero è misura necessaria e proporzionata a tale legittimo scopo, non potendo essere scongiurata altrimenti la minaccia reale di un attentato alla sicurezza pubblica e all'ordine costituito (v., circa la legittimità di analoga misura adottata dall'Italia contro un cittadino tunisino, anche la sentenza della Corte nel caso Cherif. et. a. c. Italie, ric. 1860/07).
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