di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi*
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2021
Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2021, 8057. Con la sentenza in commento la Suprema Corte individua i casi in cui può essere integrato il reato di abuso d'ufficio, con riferimento alle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020. Nello specifico, la Corte ha chiarito che il reato, dopo l'intervento riformatore del legislatore, è configurabile non solo in presenza di una trasgressione avente "ad oggetto una specifica regola di condotta connessa all'esercizio di un potere già in origine previsto da una norma come del tutto vincolato", ma anche in ipotesi di violazione "di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanza l'abuso d'ufficio".
Questa in sintesi la vicenda processuale. La Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 323 c.p., avendo egli, in qualità di responsabile della polizia municipale, affidato una procedura diretta e senza determinazione della giunta municipale ad un ente, procurando a questo un ingiusto vantaggio patrimoniale e un danno alla pubblica amministrazione. Contro l'impugnata sentenza l'imputato deduce due motivi di ricorso, ritenendo in primo luogo che non sarebbe stata violata la disciplina in materia di appalti, in quanto trattavasi di affidamento c.d. "sotto soglia". In secondo luogo, secondo l'assunto difensivo, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato in contestazione, nonostante non fosse emersa la prova del dolo di favorire l'ente e di danneggiare la pubblica amministrazione.
La Cassazione rigetta il ricorso, affermando, in riferimento al primo motivo, che il fatto contestato è previsto dalla legge come reato anche in seguito all'introduzione della disciplina prevista dal d.l. 76/2020, poiché, sebbene il delitto sia configurabile, in vista di tali modifiche, solo nei casi in cui "la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto specifiche regole di condotta e non anche regole di carattere generale", nel caso di specie il ricorrente si rendeva responsabile della violazione di una regola di condotta che può essere ritenuta specifica, prevista dal codice degli appalti. Detta disposizione prevede, infatti, i criteri tecnici che vincolano la stazione appaltante all'adozione di una scelta parametrata sulla base del risultato dell'accertamento, effettuato dal pubblico agente, in riferimento alla soglia di valore dell'appalto, non permettendo al funzionario di operare una scelta discrezionale nel caso in cui tale soglia sia stata superata. I Giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui l'imputato aveva volontariamente sottostimato il valore dell'appalto di servizi al solo scopo di utilizzare un metodo di affidamento diretto, evitando di utilizzare quello del bando di gara, non osservando, pertanto, le prescrizioni di legge.
Anche in relazione al secondo motivo, la Suprema Corte dichiara l'infondatezza del ricorso, affermando che la Corte distrettuale aveva correttamente dimostrato la prova della 'doppia ingiustizia' nel reato di abuso d'ufficio, per la quale, secondo la Cassazione, è sufficiente la lapalissiana illegittimità dell'atto che permette di desumere l'intento dell'agente di conseguire un vantaggio patrimoniale o cagionare un danno. Pertanto, precisa la Corte, il nuovo delitto di abuso d'ufficio, deve ritenersi configurabile non solo nei casi in cui venga violata una specifica regola di condotta che non preveda alcuna discrezionalità da parte del soggetto agente, ma anche se non venga osservata una disposizione che vincola un potere, in altri casi discrezionale, in presenza di determinate condizioni che impongono una particolare modalità di adozione dell'atto da parte del pubblico agente.
di Marco Letizi e Gianni Falco
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2021
Dallo scorso dicembre 2020, il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, impone agli operatori economici e finanziari europei di condurre, in via preliminare, uno screening più approfondito delle proprie controparti a livello globale.
Il 9 dicembre 2019, in occasione del Consiglio affari esteri, l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha annunciato l'avvio dei lavori preparatori finalizzati all'istituzione di un regime sanzionatorio europeo per violazioni e abusi in materia di diritti umani. Nell'occasione, i ministri degli affari esteri hanno anticipato il nuovo piano d'azione europeo per i diritti umani e la democrazia (2020-2024), successivamente presentato il 25 marzo 2020 dall'alto rappresentante e dalla Commissione europea e approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2020.
Il nuovo piano d'azione europeo individuerà le priorità d'intervento attorno a cinque linee d'azione: tutelare e responsabilizzare le persone; creare società resilienti, inclusive e democratiche; promuovere un sistema mondiale per i diritti umani e la democrazia; cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare le relative sfide; conseguire risultati attraverso la collaborazione.
Il piano d'azione stabilirà il quadro che consentirà alle delegazioni e agli uffici dell'Unione, nonché alle ambasciate degli Stati membri, di disporre misure operative specifiche a livello nazionale, regionale e multilaterale, tenendo conto delle circostanze e delle specificità locali. Il nuovo sistema sanzionatorio globale europeo in materia di diritti umani. Il 7 dicembre 2020, il Consiglio ha approvato, prima con la decisione (PESC) 2020/1999 e poi con il regolamento (UE) 2020/1998, il primo regime globale europeo di sanzioni in materia di violazioni e abusi dei diritti umani. Il regolamento (UE) 2020/1998 e la decisione (PESC) 2020/1999 istituiscono un quadro relativo a misure restrittive volte a contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Il regolamento (UE) all'articolo 2, paragrafo 1, definisce l'ambito applicativo che include quattro tipologie di violazioni: genocidio; crimini contro l'umanità; gravi violazioni dei seguenti diritti umani: tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; riduzione in schiavitù; uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; sparizioni forzate; arresti o detenzioni arbitrari; altre violazioni dei diritti umani, purché abbiano carattere diffuso e sistematico, tra cui la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e di genere, le violazioni della libertà di riunione e associazione, opinione ed espressione, religione o credo.
La norma, al paragrafo 3, statuisce che i destinatari del nuovo regime sanzionatorio globale sono le "persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi" che possono comprendere "soggetti statali", "altri soggetti che esercitino un controllo o un'autorità effettivi su un territorio" e "altri soggetti non statali". L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2020/1999, precisa che il Consiglio dell'Unione europea valuta l'inserimento degli attori non statali nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (Allegato I al Regolamento), tenendo conto degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune previsti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea e della gravità e/o incidenza degli abusi. Nell'Allegato I al regolamento vengono inserite le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che, con coscienza e consapevolezza, e indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui sono commesse le violazioni: a) si sono resi responsabili delle violazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1; b) forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per la commissione di dette violazioni o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli; c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).
Nell'Allegato I devono essere indicati i motivi dell'inserimento e le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi inseriti, nonché le informazioni sufficienti alla loro identificazione.
Il Consiglio, peraltro, comunica ai soggetti designati la decisione dell'inserimento, incluse le relative motivazioni; i soggetti inseriti possono produrre nuove prove sostanziali in base alle quali il Consiglio riesamina la posizione e comunica, a sua volta, le decisioni assunte alla parte. L'elenco dell'Allegato I viene riesaminato periodicamente, almeno una volta all'anno.
I soggetti inseriti nell'Allegato I possono presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso i provvedimenti sanzionatori.
Il quadro globale sanzionatorio adottato dall'Unione europea include: il divieto di ingresso o il transito nel territorio dell'Unione dei soggetti inseriti nell'Allegato I al regolamento; il congelamento di fondi e risorse economiche; il divieto per gli operatori economici e finanziari europei di mettere fondi e altre risorse economiche a disposizione dei soggetti parimenti inseriti nel richiamato Allegato I.
L'articolo 3 del regolamento prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti indicati nell'Allegato I al regolamento. Il congelamento deve essere inteso come il divieto, a qualsiasi titolo, di disporre delle risorse economiche in precedenza nella disponibilità dei soggetti destinatari delle restrizioni.
Con riferimento ai fondi, intesi come attività e benefici finanziari di qualsiasi natura, il congelamento prevede il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Il regolamento autorizza le autorità competenti degli Stati membri di svincolare, in particolari situazioni, taluni fondi o risorse economiche congelati come nel caso della "deroga umanitaria", prevista dall'articolo 5, che consente alle competenti autorità europee di sbloccare determinati fondi o risorse per fornire aiuti umanitari (assistenza medica o alimentare, trasferimento di operatori umanitari, evacuazione della popolazione ecc.). Si ritiene che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1998, debba fare riferimento alla direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e proventi da reato nell'Unione Europea e al più recente regolamento (UE) 2017/1805, relativo al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
In aggiunta alle misure restrittive in precedenza esaminate, il legislatore europeo, all'articolo 16, rimanda agli Stati membri la competenza di stabilire sanzioni - effettive, proporzionate e dissuasive - applicabili, a livello nazionale, alle violazioni delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2020/1998.
Il regolamento impone alla Commissione e agli Stati membri di scambiarsi tutte le informazioni rispetto all'adozione di misure restrittive in materia di gravi violazioni e abusi di diritti umani e, in particolare, di quelle riguardanti il congelamento delle risorse economiche o dei fondi, l'eventuale svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati ed eventuali criticità afferenti alla violazione e applicazione delle norme, alle sentenze degli organi giurisdizionali nazionali, nonché tutte le informazioni che possano pregiudicare l'effettiva attuazione del regolamento.
L'articolo 19 stabilisce, infine, che il regolamento si applica: nel territorio dell'Unione, compreso lo spazio aereo; a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata o costituita conformemente al diritto di uno Stato membro; a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Punti di forza e di debolezza del nuovo sistema sanzionatorio globale europeo.
Analizziamo ora i punti di forza e di debolezza del nuovo sistema globale sanzionatorio europeo in tema di gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Anzitutto, un limite è stato rilevato con riferimento alla designazione dei soggetti da inserire nell'Allegato I per la quale viene richiesto un significativo livello di consenso; invero, in ambito PESC, il Consiglio può procedere solo all'unanimità (salvo rare eccezioni). Al riguardo, la proposta dei Paesi Bassi di adottare il voto a maggioranza qualificata è stata respinta. Un ulteriore limite è stato rilevato sul piano sostanziale, in quanto tra le violazioni sanzionabili non figura la corruzione, né è prevista la partecipazione delle organizzazioni di società civile che, diversamente da quanto avviene nel modello statunitense, non possono raccomandare l'adozione di sanzioni.
Con riferimento allo scambio delle informazioni tra Commissione e Stati membri, sarebbe auspicabile che venga costituita una piattaforma unica europea sulla stessa stregua di quelle istituite nel comparto antiriciclaggio e di scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale.
A tal proposito, nell'articolo "Interconnessioni tra disciplina fiscale e normativa antiriciclaggio in ambito fiscale e il dispositivo europeo sulla condivisione delle informazioni ", pubblicato su Il Sole24ore Norme e Tributi plus del 22 febbraio 2021, al fine di un'efficace operatività dello scambio di informazioni a livello unionale, avevamo auspicato che potesse realizzarsi una piattaforma unica europea, pensata come single point access, nella quale potessero essere ospitati tutti i databases centrali dei diversi comparti tra di loro interoperabili. In tal senso, tale piattaforma unica europea potrebbe contenere anche le informazioni in materia di gravi violazioni e abusi di diritti umani.
Tra i punti di forza del nuovo regime globale sanzionatorio si evidenzia il superamento dei limiti dell'attuale sistema, imperniato sull'irrogazione di sanzioni connesse a determinati contesti geografici o specifici conflitti, che impongono alle istituzioni europee di stabilire, di volta in volta, un quadro giuridico ad hoc per ogni singolo caso, limitandone la capacità di reazione rispetto a nuove crisi o violazioni dei diritti umani. Invero, il nuovo regime prescinde dal legame di appartenenza tra l'autore di una violazione e il suo paese d'origine, consentendo alle istituzioni europee di irrogare le sanzioni, evitando di innescare conflitti politico- economici su larga scala con i paesi terzi.
Inoltre, il nuovo regime sanzionatorio europeo intende responsabilizzare anche gli operatori economici e finanziari europei, che dovranno, in via preliminare, condurre uno screening più approfondito delle proprie controparti a livello globale. Il nuovo sistema - che introduce importanti novità con particolare riferimento ai soggetti destinatari delle restrizioni, alle violazioni dei diritti umani sanzionabili e alle tipologie dei provvedimenti che possono essere imposte - integra l'attuale sistema sanzionatorio per così dire "georeferenziato" e gli altri strumenti unionali di dialogo politico, di condizionalità nei trattati commerciali e di cooperazione allo sviluppo, sviluppati anche nell'ambito della promozione dei diritti umani. In definitiva, il nuovo regime supera l'approccio frammentario dell'attuale sistema e ha le potenzialità per conferire maggiore flessibilità, efficacia e rapidità alla reazione europea rispetto a casi di gravi violazioni dei diritti umani, contribuendo a sviluppare il diritto europeo e internazionale e a rafforzare il ruolo di maggiore incisività e autonomia, a livello globale, dell'Unione, anche in tema di diritti umani, così come già accaduto per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nuovi obblighi in materia di diritti umani nell'Unione.
Gli operatori economici e finanziari europei, ma anche gli attori statali, dovranno condurre, in via preliminare, uno screening di controparte più approfondito, a livello globale, per evitare di poter essere coinvolti nelle misure restrittive previste dal regolamento. Al di là della valutazione del profilo soggettivo della specifica condotta - che per essere integrata presuppone la coscienza e volontà in capo al soggetto di commettere la violazione - imprenditori, professionisti e consulenti dovranno comunque evitare di fornire sostegno finanziario, tecnico o materiale ai soggetti attivi delle violazioni previste nel regolamento o essere altrimenti coinvolti anche tramite la prestazione di attività di tipo consulenziale, in favore dei soggetti responsabili, volte alla pianificazione, direzione, assistenza, coordinamento o ancora agevolare, incoraggiare, preparare tali illecite condotte. In tal senso, appare di estrema importanza una preventiva attività di due diligence sulle controparti.
Ulteriori obblighi in materia di diritti umani in Italia: la dichiarazione individuale di carattere non finanziario. Oltre agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1998 e dalla decisione (PESC) 2020/1999, in Italia esistono ulteriori obblighi in capo agli "enti di interesse pubblico" di rendere pubbliche le informazioni sulle politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, nonché quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, sia attiva che passiva.
È quanto prevede il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che ha recepito la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Il D.Lgs. n. 254/16 impone agli enti di interesse pubblico - indicati all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/10 che hanno avuto "in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro" - di redigere per ogni esercizio finanziario una "dichiarazione individuale di carattere non finanziario".
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254/16 devono fornire informazioni relative al proprio modello aziendale di gestione e organizzazione, alle politiche adottate in materia socio- ambientale, afferenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, ai principali rischi ad esse correlati, nonché agli indicatori di performance rappresentativi dei risultati (key performance indicators).
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, indipendentemente dagli standards adottati, deve contenere almeno le seguenti informazioni: l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili e l'impiego di risorse idriche; le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori; lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
Trattandosi di standards minimi di reporting, viene lasciata alle imprese la libertà di estendere eventualmente il perimetro di rendicontazione. Il D.Lgs. n. 254/16 prevede la possibilità per tutte le altre imprese non obbligate di presentare comunque una dichiarazione di carattere non finanziario, in forma volontaria, prevedendo per le PMI forme semplificate. Alle imprese che non applicano politiche su uno o più degli aspetti per cui è prevista la divulgazione di queste informazioni, la direttiva chiede di esplicitare le motivazioni di questa scelta secondo il principio del "comply or explain". La dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario, in vigore dal 1 gennaio 2017, è oggetto di revisione indipendente e può essere contenuta nella relazione sulla gestione oppure costituire una relazione distinta contrassegnata dal riferimento al D.Lgs. n. 254/16.
Il legislatore nazionale attribuisce alla Consob il potere di stabilire con un apposito regolamento: le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario alla stessa Consob; le eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito presso il registro delle imprese; le modalità e i termini per il controllo della Consob e i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori. Dall'esame del documento di consultazione di Consob del 21 luglio 2017, in tema di disposizioni attuative del D.Lgs. n. 254/16, si deducono i seguenti elementi: la dichiarazione non finanziaria, ancorché possa assimilarsi a una documentazione pre-assembleare, non è soggetta al voto dell'assemblea; il sistema di competenze e controlli delineato nel decreto risulta analogo alle regole e ai principi generali che disciplinano la ripartizione delle attribuzioni tra l'organo di amministrazione (art. 2381bis c.c.) e l'organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del TUF per le società con azioni quotate).
Il decreto specifica come il rispetto degli obblighi previsti dal decreto spetti agli amministratori, i quali, tramite delibera, approvano la dichiarazione non finanziaria, mentre il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle disposizioni, nell'ambito delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
Importanza dell'attività di due diligence. L'integrazione delle informazioni di carattere finanziario - come previsto dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese - con nuovi standards minimi di reporting in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), evidenzia l'importanza attribuita dall'Unione europea all'introduzione e al rafforzamento di comportamenti virtuosi nelle imprese di grandi dimensioni.
L'obiettivo del reporting ESG introdotto dal legislatore europeo è quello di incrementare: il livello di trasparenza nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; la fiducia degli investitori (soprattutto istituzionali come i fondi pensione, le banche, le assicurazioni e le fondazioni, maggiormente orientati verso investimenti poco rischiosi di medio- lungo periodo, per i quali la valutazione socio- ambientale rappresenta uno strumento di gestione del rischio, sia economico-finanziario che reputazionale) e degli stakeholders; il livello qualitativo dell'analisi dei rischi e delle opportunità di investimento e la valutazione della capacità delle imprese di creare valore nel medio-lungo periodo. Proprio in tema di valutazione dei rischi, il decreto statuisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve descrivere, tra l'altro, "i principali rischi, generati o subiti, connessi alle più volte richiamate tematiche e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto".
L'attenzione del legislatore europeo e nazionale dedicata alla due diligence adottata dall'impresa in tema di supply chain - al fine di individuare, prevenire e mitigare le ripercussioni negative esistenti e potenziali - è un elemento estremamente interessante affrontato dal decreto, in quanto estende, seppur indirettamente, l'assessment all'intero indotto e, attraverso le iniziative attuate dall'impresa di grandi dimensioni, può avere l'effetto di sollecitare le imprese fornitrici, che spesso sono PMI, ad adottare standards socio- ambientali più elevati.
La necessità di ricorrere alla consulenza di un esperto indipendente, che supporti l'organo amministrativo dell'impresa di grandi dimensioni nella valutazione della correttezza e completezza della dichiarazione di carattere non finanziario, è stigmatizzato non solo dal legislatore europeo e nazionale ma anche dal principio 11 dei "Principi Guida su Imprese e Diritti Umani", in attuazione del Quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare, rimediare", in tema di responsabilità dell'impresa di rispettare i diritti umani. Proprio in tema di violazione dei diritti umani, il processo di due diligence deve essere esteso alla valutazione del cosiddetto risk of diversion ovvero di come i prodotti aziendali possano essere utilizzati, in violazione dei diritti umani, da un soggetto terzo o, in generale, dai fruitori finali.
In Italia, la valutazione del rischio reputazionale, operativo e di compliance sta evidenziando sempre più la centralità della cosiddetta due diligence sulle controparti. La necessità di costituire per le imprese di grandi dimensioni un efficace presidio del rischio correlato alla gestione delle proprie controparti trova un significativo riscontro anche negli standards ISO. Si pensi, ad esempio, alla ISO 37001 "Anti-bribery management system", che individua nella due diligence delle controparti un ormai irrinunciabile processo di gestione del rischio, ai fini della prevenzione della corruzione; ancora, la ISO 45001 "Occupational health and safety management systems" si focalizza nella gestione dei rapporti con i fornitori e, in particolare, nelle attività affidate in outsourcing. In un contesto globale sempre più dinamico, caratterizzato da un significativo numero di interazioni con interlocutori diversi, sono sempre più numerosi i processi aziendali che necessitano di una scrupolosa attività di risk management derivante da controparti, con elementi di rischio che variano in ragione del settore di operatività, delle caratteristiche e del funzionamento dell'organizzazione.
reggiosera.it, 23 marzo 2021
Per altre venti persone si attende l'esito del tampone: chiusi sei reparti su otto. La situazione epidemiologica nel carcere di Reggio Emilia, oggetto nei giorni scorsi di una denuncia dei sindacati, registra oggi 10 detenuti positivi, di cui cinque con sintomi leggeri. Per altre 20 persone si attende l'esito dei tamponi. I contagiati tra gli agenti penitenziari sono invece 10 (di cui due ricoverati nel reparto infettivi), a cui si aggiungono 24 operatori in quarantena fiduciaria. È l'aggiornamento fornito ieri in Consiglio comunale dall'assessore al Welfare Daniele Marchi. "Dal 13 marzo c'è stato un positivo tra i detenuti e ora la situazione è piu' complicata rispetto ad un mese fa, ma è nel complesso gestita, perché il focolaio appare contenuto", spiega Marchi.
È chiaro che "siccome il carcere è una comunita' chiusa, la situazione va monitorata con attenzione", aggiunge l'assessore. In via precauzionale sono stati chiusi tutti i reparti (sei) tranne due, che hanno sede in edifici separati. Solo in questi, quindi, i detenuti possono uscire dalle celle. A tutti sono comunque garantiti i colloqui con avvocati e parenti, che si svolgono in videoconferenza.
Tra oggi e domani, infine, dovrebbe riprendere la campagna di vaccinazione per gli operatori. Accelerarla è l'auspicio del Consiglio comunale, che ha votato all'unanimita' un ordine del giorno urgente proposto da Cinzia Ruozzi (Pd). Una riunione della commissione speciale Covid sul carcere, informa la presidente Palmina Perri, sara' convocata "a brevissimo".
di Chiara Severgnini
Corriere della Sera, 23 marzo 2021
Stalking, abusi domestici, molestie, femminicidi: la violenza di genere ha tanti volti. Per raccontarla, i giornali usano termini, sensibilità, approcci differenti. Ma guardando alla copertura mediatica nel suo insieme emergono alcuni trend preoccupanti. La rappresentazione della violenza di genere sembra ancora influenzata, in molti casi, da preconcetti più o meno sottili, ma pericolosi. Stereotipi che filtrano nel linguaggio dei media sotto forma di tic lessicali e omissioni magari inconsapevoli, ma ricorrenti. È quanto emerge dai dati che l'Università della Tuscia, in partnership con Differenza Donna, ha raccolto nell'ambito del Progetto STEP, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Si tratta di una ricerca che ha richiesto due anni di lavoro e che ha permesso di analizzare 16.715 articoli di quindici diverse testate, pubblicati tra 2017 e 2019.
I risultati mostrano come la tendenza prevalente sia quella di descrivere la violenza di genere come un fatto privato ed episodico. Come una "tragedia familiare", legata a una situazione contingente, e non come la conseguenza di una concezione malata del rapporto tra i sessi. Spesso, inoltre, sui media si indugia più sulla vittima della violenza che sul suo artefice. Ma se le vite delle donne vengono passate al setaccio più di quelle degli uomini, si finisce col mettere in secondo piano i colpevoli, come se la brutalità - paradossalmente - non li riguardasse. Quanto alla violenza in sé, talvolta viene ancora raccontata come un "raptus" oppure associata alla "gelosia": il carnefice, in questi casi, ne esce quasi deresponsabilizzato.
Così la lingua rinforza gli stereotipi di genere (e legittima la violenza) - Secondo Flaminia Saccà, docente di Sociologia dei Fenomeni Politici e responsabile scientifica del progetto STEP, raccontando la violenza di genere in questo modo, anche senza alcun intento di per sé negativo, si contribuisce a rinforzare pericolosi stereotipi. Con conseguenze reali e drammatiche. "Secondo Weber", ricorda la docente, "ogni azione individuale è un'azione sociale, perché ha al proprio interno la cultura che l'ha prodotta". E dunque? "Se qualcuno commette una violenza è perché ha appreso che è un comportamento legittimo: evidentemente la nostra cultura legittima ancora, in certi casi, la violenza". Nel 2019, un Report dell'Istat sui ruoli di genere ha rilevato come il 7,4% degli italiani - maschi e femmine - consideri "accettabile" che un ragazzo schiaffeggi la fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo. Stupri e dei femminicidi sono commessi soprattutto da partner o ex.
Ma spesso nel lessico della stampa, gli uomini scompaiono - Nello stesso report si trovano anche altre statistiche che raccontano quanto siano ancora radicati alcuni stereotipi: il 24% dei cittadini è convinto che le donne possano provocare una violenza sessuale con il modo di vestire, il 39% che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale "se davvero non lo vuole", il 15% che una donna che è stata stuprata quando era ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia da considerare, almeno in parte, responsabile. Dati che vanno letti accanto alle statistiche sulla violenza di genere. Nel nostro Paese, sempre secondo Istat, il 31,5% delle donne subisce, nel corso della vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. I carnefici sono, molto spesso, partner o ex partner, responsabili di oltre 6 stupri su 10 e del 54% dei femminicidi (Istat).
Una realtà drammatica, che però non sempre riesce a filtrare nel racconto mediatico, come hanno rilevato i ricercatori del progetto Step scavando nel lessico degli articoli. "Abbiamo conteggiato tutte le parole usate negli oltre 16mila articoli sulla violenza di genere che abbiamo raccolto", spiega la docente, "e abbiamo creato una "word cloud" che mostra a colpo d'occhio quali sono i termini più utilizzati. L'abbiamo intitolata "Trova il colpevole", perché l'uomo, almeno a prima vista, non c'è". La mappa visiva mostra le parole più usate in un carattere grande, quelle meno ricorrenti in un carattere piccolo. "Donna", "donne, "violenza" e "anni" sono bene in vista, "marito", "uomo" e "compagno" sono minuscoli.
La "vittimizzazione secondaria" - La ricerca ha messo in evidenza anche altri trend. "Troppo spesso i titoli danno risalto prima di tutto al comportamento di lei", commenta la professoressa. Un approccio che, avverte, rischia di innescare una vittimizzazione secondaria delle donne, ovvero "una rappresentazione di quello che è accaduto che assegna alla vittima una parte della colpa o tende a mettere chi ha subìto violenza in una luce negativa, contestandogli alcuni comportamenti o scelte". L'ubriachezza, spiega Saccà, è un esempio classico: se una donna ha fatto uso di alcol prima di essere abusata, non di rado questo dato viene richiamato nel titolo, con un effetto stigmatizzante. "È come se la stampa, inconsapevolmente, se la prendesse con la donna", commenta la docente. Ma di esempi ce ne potrebbero essere molti altri. "Me ne viene in mente uno", prosegue Saccà, "piuttosto recente: un titolo, poi ritirato, in cui veniva data voce alla suocera di una donna che era stata uccisa dal compagno. La signora giustificava il comportamento del figlio, dipingendo la nuora come una moglie carente. Un meccanismo che attiva nel lettore una forma di empatia verso l'uomo violento".
L'immagine delle donne: "belle", "madri" e chiamate solo col nome proprio - Un altro elemento che colpisce ha a che fare con la rappresentazione della donna. In certi casi, sui giornali capita di leggere titoli che danno risalto al fatto che la vittima di un femminicidio fosse "giovane", "bella", oppure che era una madre o una futura madre. Non di rado, la donna uccisa viene chiamata solo per nome: in questo modo, però, secondo gli studiosi del progetto STEP, è come se venisse infantilizzata, inconsapevolmente, persino da chi magari cerca di raccontare la sua storia con il genuino intento di renderle giustizia.
"Da questo genere di narrazione emerge il ritratto di una donna che, agli occhi di una parte della nostra società, non è autonoma, non è portatrice di diritti, né capace di scelte proprie", commenta Saccà. Questo tipo di sguardo, peraltro, sembra fare la sua comparsa anche nelle aule dei tribunali (di questo tema la 27esima ora si era già occupata pochi giorni fa con un intervento della magistrata e scrittrice Paola Di Nicola Travaglini che si può leggere qui, ndr). Accanto al lessico degli articoli di giornale, i ricercatori di STEP hanno analizzato anche quello di 273 sentenze giudiziarie: "Abbiamo voluto vedere se ci fossero degli stereotipi, e li abbiamo trovati", spiega la responsabile scientifica del progetto, "nei casi più estremi nelle sentenze si trovano vere e proprie giustificazioni al comportamento del violento. Ma questo ha un impatto enorme, perché sottrae giustizia alle donne".
La cultura è "l'humus" della violenza - Considerando nel loro insieme i risultati della ricerca, ci si rende conto che alcuni pregiudizi sono ancora piuttosto radicati. Anche se dietro certi termini non c'è malizia, né un intento discriminatorio, queste scelte lessicali non sono prive di conseguenze, perché media e tribunali contribuiscono a plasmare la nostra cultura e la cultura - ammonisce Saccà - è "l'humus che consente un certo tipo di comportamenti". "Se gli stereotipi persistono e sono efficaci è perché non vengono riconosciuti come tali", prosegue la docente. E questo è proprio l'obiettivo del progetto STEP. "Bisogna analizzare i bias per comprenderli. Noi abbiamo il compito di capire dove filtrano e denunciarlo".
Gli studi sul "sessismo indiretto" - La linguistica è la disciplina per sua natura più adatta per questo delicato compito di sentinella del linguaggio. Chiara Zanchi, assegnista di ricerca in linguistica e docente a contratto all'Università di Pavia, spiega che gli studiosi si interrogano dagli Anni 70 sul modo in cui i pregiudizi sulle donne filtrano nel nostro modo di comunicare. "Dai pionieristici lavori di Robin Lakoff si sa che la lingua crea e rispecchia le disuguaglianze di genere", racconta. Talvolta, spiega la ricercatrice, il linguaggio fa da tramite - anche involontario - di quello che la studiosa Sara Mills ha chiamato "sessismo indiretto", ovvero "un insieme di strategie linguistiche implicite che rappresentano e riaffermano rapporti di potere asimmetrici tra uomini e donne". Un esempio classico sono le scelte lessicali che fanno riferimento alla violenza di genere come al frutto di un "raptus", oppure l'uso di parole come "fidanzatino" per definire chi si è macchiato di un femminicidio. Si tratta di parole già stigmatizzate nel "Manifesto per il rispetto e la parità di genere nell'informazione" elaborato dalla Federazione Nazionale Stampa italiana, Usigrai, associazione GiULiA e Sindacato giornalisti Veneto (noto anche come "Manifesto di Venezia").
Non solo lessico: gli studi sulla sintassi - L'approccio di ricerca più diffuso è quello che guarda alle parole: si valutano quelle usate più spesso e si cerca di capire se ci siano dei trend. Un po' come hanno fatto gli studiosi del progetto STEP. Ma ci sono anche altri filoni. Un buon esempio è offerto dal lavoro di un gruppo di ricercatori e ricercatrici di Words Matter, progetto nato in seno all'Università di Pavia nel 2018, e di cui Zanchi fa parte, che punta a usare la linguistica per spiegare come parole diverse possano generare opinioni anche opposte su temi di rilevanza pubblica. "Ci siamo chiesti se e come le costruzioni sintattiche influenzino in modo critico il significato", racconta Zanchi. Per mettere alla prova questa ipotesi, i ricercatori di Words Matter hanno raccolto 40 articoli della stampa locale dedicati a casi di femminicidio in cui il colpevole era già stato individuato con certezza, magari perché reo confesso, e hanno analizzato una per una tutte le costruzioni verbali che descrivevano la violenza.
Se il colpevole sembra "meno colpevole" - Il primo dato che è emerso è che nel campione utilizzato le costruzioni verbali che mettono l'artefice in secondo piano (come quelle passive, ad esempio "la donna è stata colpita") o che descrivono la violenza come un avvenimento spontaneo ("la tragedia si è verificata") erano frequenti. Ma Words Matter ha condotto anche un'indagine sperimentale: i ricercatori hanno costruito un articolo fittizio usando le stesse formule ritrovate nei pezzi di cronaca analizzati e lo hanno fatto leggere a 274 studenti, cui poi sono state poste quattro domande per indagare la loro interpretazione degli eventi. Risultato? "Quando nell'articolo si impiegano costruzioni passive e nominali, all'autore del reato viene assegnata meno responsabilità", risponde Zanchi. Sembra, insomma, che la sintassi abbia un effetto sul modo in cui gli eventi vengono interpretati: quando in un articolo abbondano le formule impersonali, o quando l'artefice della violenza viene messo di frequente in secondo piano (per esempio con verbi passivi), i lettori sembrano percepire il colpevole come meno colpevole.
La formazione come chiave per spezzare il circolo vizioso - Questa ricerca si basa su un numero di dati piuttosto ristretto, dunque non autorizza a trarre conclusioni, ma di certo indica la strada su cui continuare a indagare. E mette in luce come il linguaggio possa influenzare il nostro modo di leggere la realtà. Prestare attenzione al modo in cui la violenza viene rappresentata non può essere, però, solo un vezzo da ricercatori. "Il rischio è che una donna venga sottoposta a vittimizzazione tre volte", spiega la professoressa Saccà: "Prima quando subisce violenza, poi quando la stampa le assegna, più o meno consapevolmente, una parte della responsabilità e infine in tribunale, dove ogni suo comportamento viene passato al microscopio". Per spezzare questo circolo vizioso, occorre una riflessione collettiva che può passare anche attraverso la formazione. Per questo l'associazione Differenza Donna, partner dell'Università della Tuscia nel progetto Step, ha organizzato dei seminari rivolti a forze dell'ordine, avvocati, magistrati e giornalisti.
Nel 2019 anche Words Matter ha organizzato un corso di formazione per giornalisti in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia (un centro di ricerca indipendente) e con l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La posta in gioco è alta, perché il "sessismo indiretto" non fa male solo alle donne. Secondo la professoressa Saccà, i pregiudizi che affiorano nel linguaggio, e che il linguaggio contribuisce a far sopravvivere, "depotenziano la giustizia". Ed è un danno per tutti. "Se la giustizia viene meno", prosegue la docente, "si dà meno fiducia alle istituzioni. E la sfiducia alle istituzioni rende un paese democraticamente più fragile".
di Gennaro Totorizzo
La Repubblica, 23 marzo 2021
Arriva lo sportello comunale dei servizi demografici. Approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Comune e Casa circondariale: i detenuti potranno ottenere anche certificati, carte di identità, atti di riconoscimento di paternità. Uno sportello per i servizi demografici nel carcere di Bari: i detenuti potranno ottenere anche certificati, carte di identità, atti di riconoscimento di paternità. E si potrà pure celebrare il matrimonio. La giunta comunale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con la casa circondariale di Bari, in corso Alcide De Gasperi, per l'apertura dello sportello nella casa circondariale.
"Il Comune di Bari, l'ufficio del garante regionale e la casa circondariale di Bari, nel corso dell'ultimo triennio, hanno intrapreso una serie di interlocuzioni finalizzate a favorire l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile delle persone private della libertà personale - raccontano dal Comune - è emersa proprio la necessità di assicurare un'adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali di anagrafe e di stato civile".
Lo sportello, in particolare, sarà attivo a cadenza periodica, alla presenza di un ufficiale di anagrafe o di stato civile incaricato. La postazione di lavoro, in un ufficio messo a disposizione dalla casa circondariale, sarà collegata alla rete comunale per l'accesso ai Sistema informativo settoriale della popolazione e alla banca dati anagrafica. "Crediamo che portare all'interno della Casa circondariale i servizi anagrafici, come pure i riti civili tra cui il matrimonio, sia un modo per agevolare la vita di tante famiglie che hanno un proprio congiunto in stato di detenzione e, così facendo, portare l'istituzione in un luogo deputato, oltre che all'applicazione della pena, anche e soprattutto alla reintegrazione sociale dei detenuti", ha spiegato il vicesindaco e assessore comunale ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio.
"Sono molto contenta di questa opportunità, che rappresenta un'esperienza attualmente attiva solo in pochissimi altri istituti italiani - aggiunge Valeria Pirè, direttrice della casa circondariale - Si tratta di un'iniziativa di grande valore anche a livello simbolico perché, riconoscendo la non extraterritorialità del carcere rispetto alla città, la comunità e le sue istituzioni si fanno carico dei detenuti e del loro diritto di cittadini".
di Marta Serafini
Corriere della Sera, 23 marzo 2021
Nel nord del Paese, la situazione più critica riguarda la provincia ricca di petrolio di Marib. A Taiz i civili esposti a mine, ordigni e cecchini. L'inviato Onu: una battaglia inutile. Sei anni di guerra e un conflitto che si allarga mentre i civili sono allo stremo. Lo Yemen prosegue nella sua spirale verso una nuova escalation di violenza che sta coinvolgendo sempre più fronti: dallo scontro tra ribelli sciiti Houthi e governo riconosciuto di Aden, al confronto tra filo-sauditi e separatisti del sud, alla guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran. Sullo sfondo di questa crisi, il divario sempre più ampio tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, in particolare dopo la decisione dell'amministrazione Biden di sospendere il sostegno alla coalizione araba guidata da Riad nella lotta contro i ribelli sciiti e cancellare dalla lista dei gruppi terroristici il gruppo Ansar Allah a cui fanno riferimento gli insorti sciiti filo-iraniani.
Nel nord del Paese, la situazione più critica riguarda la provincia ricca di petrolio di Marib, ultima roccaforte del governo sostenuto dall'Arabia Saudita nella parte settentrionale del Paese. Dall'inizio di gennaio, i ribelli sciiti hanno avviato le operazioni per prendere il controllo della provincia, con attacchi che si sono intensificati proprio a partire dal 16 febbraio, con la cancellazione del gruppo Ansar Allah dalla lista dei gruppi terroristici stranieri degli Stati Uniti, a poco meno di un mese dal loro inserimento fatto dall'amministrazione uscente di Donald Trump.
La crisi umanitaria dunque non si ferma, con oltre 18.557 vittime civili segnalate tra marzo 2015 e novembre 2020, 4,3 milioni di sfollati e una forte recessione economica che ha lasciato più di 24,3 milioni di persone (80% della popolazione) bisognosa di assistenza umanitaria. Solo nel 2020 i fronti sono aumentati da 33 a 49, provocando 172mila nuovi sfollati interni in un anno. In totale oggi sono 4milioni gli sfollati interni, di cui il 76% sono donne e bambini. Il conflitto è la causa della povertà e miseria cronica in cui vive il paese da anni, a questo si aggiungono le inevitabili conseguenze di una totale assenza di controllo statale, servizi infrastrutturali inefficaci o inesistenti, carenza di beni primari come acqua, cibo e medicinali. Secondo la comunità internazionale, nel 2021 si prevede che 16,2 milioni di persone nello Yemen dovranno affrontare alti livelli di insicurezza alimentare acuta.
"Il sistema sanitario nazionale è al collasso", è l'allerta lanciata da Medici Senza Frontiere. La popolazione non ha accesso a cure mediche di base e servizi essenziali e la situazione è aggravata dalla crisi economica e problemi di sicurezza. "A Taiz (altro fronte dello scontro tra i ribelli Houthi e i gruppi separatisti fedeli al governo di Aden, ndr) i civili sono esposti a colpi di mortaio, mine, tiro di cecchini. E gli ospedali sono bersaglio in piena violazione del diritto internazionale", spiega al telefono Marco Puzzolo, coordinatore di Msf, unica organizzazione umanitaria che ha mantenuto lo staff internazionale sul campo a Taiz. Dall'inizio dei combattimenti nel marzo del 2015, le strutture di Msf sono state colpite 6 volte, ma da allora i team di MSF hanno trattato più di 80 mila pazienti. "Uno dei più grossi problemi è che nella maggior parte degli ospedali le cure non sono gratuite e a causa di svalutazione e disoccupazione quasi nessuno può permettersi le cure", spiega ancora Puzzolo. Il conflitto impedisce alla popolazione di accedere ad acqua potabile e cure tempestive, e malattie curabili e prevenibili diventano cause di morte. Tra queste ci sono epidemie di morbillo, colera o decessi in gravidanza.
Ma non solo. Anche il Covid mette a rischio la popolazione. In Yemen, il primo caso di COVID-19 è stato accertato il 10 aprile 2020. La situazione è molto diversa tra nord e sud del paese: le autorità nel nord non riportano né confermano casi. A sud, informazioni sui contagiati sono rese pubbliche giornalmente e, sebbene in forma molto limitata, vi è capacità di testare la popolazione. "I dati disponibili parlano di un tasso di letalità attorno al 25%, vale a dire che una persona su quattro che contrae il virus muore. Vi sono stati alcuni tentativi di lockdown e le organizzazioni umanitarie continuano a diffondere messaggi su buone pratiche di igiene e misure di prevenzione, ma in una società fortemente comunitaria dove le persone vivono per strada e sopravvivono alla giornata con lavori saltuari in mercati, strade e luoghi pubblici, risulta difficile applicare qualsiasi tipo di misura contenitiva. Mentre il numero dei casi ha ripreso drammaticamente a salire da fine febbraio 2021, vi è preoccupazione per la capacità di tenuta del sistema sanitario, che sei anni di conflitto hanno portato molto vicino al collasso e che un aumento incontrollato dei contagi rischia di travolgere inesorabilmente", sottolinea Stella Pedrazzini, coordinatrice programmi Nord Yemen di Intersos, una delle organizzazioni internazionali che non ha abbandonato il paese dopo l'inizio del conflitto.
In questo quadro lo scorso 16 marzo, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, ha avvertito di un "drammatico" deterioramento del conflitto nel Paese, sollevando l'allarme per l'espansione dei combattimenti su più fronti e un peggioramento della crisi umanitaria. Parlando a un briefing mensile del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Griffiths ha dichiarato che "le forze di entrambe le parti hanno subito pesanti perdite in questa battaglia inutile", ha dichiarato Griffiths, condannando i rapporti "scioccanti" di "bambini sempre più coinvolti nello sforzo bellico e privati del loro futuro". Griffiths ha anche lanciato l'allarme per l'aumento degli attacchi transfrontalieri nelle ultime settimane, sottolineando la preoccupazione che gli attacchi missilistici e di droni abbiano preso di mira le infrastrutture civili e commerciali nella vicina Arabia Saudita e intorno alla capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dagli Houthi.
di Roberto Di Biase
emiliaromagnanews24.it, 23 marzo 2021
Primo dei sei appuntamenti online del ciclo "Tra diritto e società. La questione penitenziaria" organizzato dall'Università. Mercoledì 24 marzo, con inizio alle 15, si terrà il primo incontro del ciclo "Tra diritto e società. La questione penitenziaria" organizzato in modalità online dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università di Parma. Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, e Monica Moschioni, referente dell'Osservatorio carcere della Camera penale del Foro di Parma, tratteranno il tema "La tutela dei diritti fondamentali del detenuto oltre i luoghi comuni e gli stereotipi".
I sei incontri del ciclo, ideato e organizzato dai docenti dell'Ateneo Fabio Cassibba e Chiara Scivoletto, sono strutturati come tavole rotonde e vedranno la partecipazione di docenti universitari di atenei italiani ed esteri, di avvocati, di magistrati, di operatori socio-sanitari del sistema penitenziario, oltre che dei Garanti per la tutela delle persone private della libertà di livello nazionale, regionale e comunale.
Gli incontri si rivolgono principalmente alle studentesse e agli studenti iscritti ai Corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza ma, per l'importanza dei temi trattati e dei relatori coinvolti, saranno aperti, senza necessità di iscrizione, anche alla partecipazione degli studenti degli istituti scolastici superiori e della cittadinanza tutta. I link per partecipare ai webinar si trovano nella locandina del ciclo di incontri, nella home page dell'Università di Parma.
di Paola Cisternas Navarro e Manuela Mascolo
napolimonitor.it, 23 marzo 2021
L'attività di sportello per i diritti che come Antigone Campania portiamo avanti nel carcere femminile di Pozzuoli è considerata attività "fondamentale", e per questo continua nonostante le restrizioni della zona rossa. In queste ultime settimane abbiamo incontrato diverse ragazze al primo ingresso in carcere.
Se già normalmente tra i detenuti si riscontrano disturbi psicologici che possono essere legati all'arresto, all'imprigionamento, al rimorso per il delitto commesso, alla previsione della condanna o all'evoluzione di disturbi preesistenti, in questa fase assistiamo ancora più frequentemente allo svilupparsi di forme di depressione che sembrano scaturire non solo dalla situazione di detenzione, ma anche dalle ulteriori restrizioni dovute alla pandemia, come la sospensione di alcune attività e prima tra tutte l'interruzione dei colloqui con i familiari.
Da questo punto di vista, rispetto ai padri detenuti, le detenute madri sembrano vivere con maggiore difficoltà il distacco dai figli, che riescono a sentire o vedere solo saltuariamente. Ansia da separazione, ansia reattiva da perdita e crisi di identità sono le conseguenze più immediate. All'inizio della carcerazione, in particolare, i disturbi d'ansia possono manifestarsi come crisi; se poi il disadattamento persiste, possono sopraggiungere attacchi di panico e claustrofobia, spesso aggravate dal terrore di essere allontanate definitivamente dai propri figli.
Molte tra le centottantuno persone attualmente detenute a Pozzuoli sono madri private della responsabilità genitoriale, in conseguenza di una pena accessoria o di una decisione del tribunale dei minori. Alcuni casi risultano più complicati, soprattutto quando queste madri sono straniere e hanno difficoltà a comprendere quanto scritto sui provvedimenti che le riguardano.
P. è una donna di origini nigeriane e la sua è una delle tante storie di maternità negata per chi fa ingresso in carcere. Madre di un bambino che rappresenta il suo unico legame col mondo esterno e che non vede da almeno due anni, vede notificarsi un provvedimento dal tribunale dei minori e si rivolge a noi perché non ne comprende il contenuto. Quando la incontriamo, P. stringe tra le mani la decadenza della responsabilità genitoriale, inoppugnabile perché il termine per porre reclamo, di appena dieci giorni, è già decorso. In seguito alla condanna di sei anni di reclusione per sua madre, e alla sospensione della responsabilità genitoriale, suo figlio T. è stato affidato temporaneamente a una coppia di coniugi, che ne hanno ottenuto ora l'affido definitivo.
P. non riesce a rassegnarsi a un provvedimento che segna la fine del rapporto con suo figlio. Se è vero che - non avendo familiari in Italia - aveva prestato consenso all'affido temporaneo di T., pensava di poter continuare a sentirlo e a vederlo durante i colloqui e i permessi premio, fino al momento in cui, una volta fuori, sarebbero potuti tornare insieme.
Gli affidatari hanno iniziato invece a farle sentire sempre meno la voce di T. al telefono, a non portare il piccolo ai colloqui, a non lasciarglielo vedere durante i permessi. Nonostante gli anni di distacco imposti dagli affidatari, dal tribunale e dal sistema carcerario, T. aveva espresso la richiesta di conservare il rapporto con sua madre, ma ora le parole del provvedimento di decadenza mettono fine a ogni speranza di ricongiungimento. Non sarà P. a poter spiegare, un giorno, a suo figlio, i motivi della sua lontananza. Al momento delle sue dimissioni dal carcere non ci sarà lui ad attenderla, ma un provvedimento di espulsione dal paese.
Nel provare a consolare P., le sue compagne di le spiegano che è questo il destino delle madri in carcere, in particolar modo di quelle migranti. La storia è comune anche a E., nigeriana, che in carcere ci ha già trascorso dieci anni su ventuno totali da scontare. Suo figlio, ormai maggiorenne, è stato adottato, lei ha prestato il suo consenso perché gli affidatari gli avrebbero garantito un buon futuro e gli avrebbero permesso di restare in contatto con lei. I due si vedono durante i colloqui e talvolta a riescono a sentirsi, ma per il suo ventunesimo compleanno E. aveva sperato di fargli una sorpresa: sarebbe uscita in permesso e sarebbe andata a trovarlo.
La sua speranza di sentirsi madre per qualche giorno è stata però disattesa: E. è condannata per un reato ostativo e nonostante la liberazione anticipata non ha trascorso in carcere il tempo considerato necessario dalla legge per accedere al beneficio. Sebbene i calcoli del magistrato non tornino né a lei né a noi, il termine per fare reclamo è, ancora una volta, già decorso, ed E. deve rinunciare a vedere suo figlio e a poter festeggiare con lui il suo compleanno.
Sul piano civilistico, la privazione della responsabilità genitoriale deriva dalla fisiologica assenza del genitore recluso, che raramente riesce ad ottemperare ai suoi obblighi. La possibilità di esercitare i suoi diritti-doveri è confinata infatti nei rari colloqui e nelle conversazioni telefoniche, tenuti per lo più in presenza di terzi e in un ambiente inadeguato (questo perché gli spazi destinati all'affettività sono inesistenti nella maggior parte degli istituti di pena, e i luoghi in cui si svolge la vita detentiva costituiscono un trauma, in primis per il minore). Tuttavia, l'azione educativa di genitori consapevoli passa attraverso l'attenzione e la sollecitudine con la quale questi si occupano dei loro figli, e sotto quest'aspetto la relazione madre-figlio va preservata. Un approccio che propone la totale deresponsabilizzazione delle persone detenute andrebbe sostituito quindi con un altro basato sull'assunzione di responsabilità e la formazione all'interno del nucleo familiare. La dimensione affettiva connessa alla maternità dovrebbe essere considerata elemento di trattamento e punto di partenza nel processo di risocializzazione all'interno del carcere. La sua assenza, al contrario, non può che produrre una destrutturazione del contesto familiare.
La possibilità, per le madri detenute, di continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale prendendo decisioni centrali per la vita e la cura della loro prole, dovrebbe essere inoltre fondamentale alla luce del principio di rieducazione della pena. La negazione del rapporto familiare, invece, in virtù di un automatismo legislativo, risponde a una logica meramente retributiva della stessa, oltre a costituire la violazione di un diritto garantito indistintamente ai liberi e ai ristretti. Ogni qualvolta in cui lo Stato non predispone gli strumenti che consentono al detenuto di continuare a essere genitore, si verifica una violazione di questo diritto.
Dal momento, in sostanza, che nel nostro ordinamento la tutela del minore ha un ruolo prioritario tanto quanto la funzione rieducativa della pena, occorre individuare strumenti altri per preservare il rapporto madre-figlio e incrementare l'utilizzo di quelli esistenti. Le misure alternative alla detenzione appositamente introdotte per le madri in carcere ricevono infatti allo stato una scarsissima applicazione, a causa dei requisiti particolarmente rigorosi previsti, e i percorsi di accompagnamento alla genitorialità in carcere sono attivi soltanto in pochi istituti. Percorsi virtuosi di questo genere si avvalgono del lavoro di psicologi che seguono il genitore detenuto, creando un ponte con il figlio, la famiglia e con i servizi territoriali, per sostenere la relazione genitoriale anche attraverso il supporto durante le visite. Alla stessa logica risponde l'intento di creare spazi destinati all'interazione tra genitori e figli diversi da quelli in cui si tengono i colloqui ordinari. I fatti (e i dati), tuttavia, ci dicono che l'attenzione dell'istituzione carceraria rispetto a queste tematiche così delicate è ancora minima.
di Rosario di Raimondo
La Repubblica, 23 marzo 2021
In carcere si avvicinò alle Brigate Rosse. Condannato all'ergastolo, era libero dal 2000. "Venni dal Sud con la mia valigia di cartone". Con questo suo verso in molti ricordano sui social Sante Notarnicola, morto oggi a 82 anni: rapinatore, "bandito", come lui stesso si definì quando venne arrestato, comunista senza partito, poeta, scrittore, oste del Pratello, la strada dei locali nel centro di Bologna dove la festa più importante è quella del 25 aprile.
Non c'è un'etichetta che basti a descriverlo, lui che nel 1978 fu il primo della lista di tredici nomi indicati dalle Brigate rosse (si avvicinò in carcere) come detenuti da liberare in cambio del rilascio di Aldo Moro. Il sito Contropiano.org racconta che nelle scorse settimane aveva sconfitto il Covid, era tornato a Bologna, diventata negli anni la sua casa. Se n'è andato per complicanze di salute emerse successivamente.
Lascia la moglie Delia mentre i suoi amici del Mutenye, il pub che gestì, sono senza parole per la notizia, volata di bocca in bocca nel pomeriggio. Notarnicola, nato nel 1938 a Castellaneta, in provincia di Taranto, "fra miseria ed emarginazione sociale", recita la sua biografia, a 13 anni raggiunse la madre a Torino, dove visse in un "quartiere-ghetto". Militò nella Fgci e nel Pci per poi allontanarsi dal partito inseguendo le "speranze rivoluzionarie".
Che lo portarono, con Pietro Cavallero, a formare una banda che collezionò una serie di rapine sanguinarie. Nel '67 venne arrestato dopo una brevissima latitanza e condannato all'ergastolo per l'ultimo colpo finito nel sangue: la banda assaltò il Banco di Napoli, a Milano. Ci fu una sparatoria con la polizia tra la folla, a terra rimasero quattro morti. In carcere Notarnicola fu protagonista delle rivolte per migliorare le condizioni dei detenuti e in cella studiò, lesse, scrisse. Nel '95, in semilibertà, divenne oste, dal duemila era libero. Nel 1972 pubblicò per Feltrinelli "L'evasione impossibile". La sua figura ha ispirato il cinema e la musica. Nel film "Banditi a Milano", di Carlo Lizzani, che racconta la storia della banda Cavellero, è interpretato da Don Backy. "La nostalgia e la memoria", uno dei suoi libri, è diventato il titolo di una canzone dell'album "Terra di nessuno" degli Assalti Frontali.
La Repubblica, 23 marzo 2021
Negato l'accesso a diplomatici e giornalisti. Kovrig è detenuto dal 2018 con un altro connazionale: il processo è visto dagli osservatori come una rappresaglia della Cina per l'arresto su richiesta degli Usa avvenuto a Vancouver di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei.
Il processo a carico di Michael Kovrig, il canadese detenuto da più di due anni in Cina con l'accusa di spionaggio, ha avuto inizio questa mattina alla Intermediate Peoplès Court di Pechino, pochi giorni dopo l'analogo procedimento che si è tenuto a Dandong contro il connazionale Michael Spavor. All'udienza, anche in questo caso, è stato negato dopo più tentativi l'accesso ai giornalisti e soprattutto ai diplomatici, come invece permesso dal diritto internazionale. Un portavoce del tribunale ha citato, a giustificazione della mossa, l'art.188 del codice di procedura penale cinese che impone un processo a porte chiuse per i casi riguardanti "segreti nazionali".
Kovrig e Spavor, rispettivamente un ex diplomatico e un uomo d'affari, sono in arresto da dicembre 2018, in quella che è vista dagli osservatori come una vera rappresaglia della Cina per l'arresto su richiesta degli Usa avvenuto a Vancouver all'inizio dello stesso mese di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei, per la violazione delle sanzioni americane all'Iran.
Jim Nickel, incaricato d'affari dell'ambasciata canadese a Pechino, ha riferito fuori dal tribunale che "l'accesso era stato negato" e che erano attesi 28 diplomatici in rappresentanza di 26 Paesi, quasi tutti europei, tra cui l'Italia, più Usa, Australia e Nuova Zelanda.
"Siamo molto preoccupati per la mancanza di accesso e la carenza di trasparenza nel processo", ha aggiunto. Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati per la mancanza di protezioni procedurali minime concesse ai due cittadini canadesi", ha detto da parte sua William Klein, vicecapo missione dell'ambasciata Usa a Pechino.
La scorsa settimana, dopo l'udienza a porte chiuse, il premier canadese Justin Trudeau è tornato all'attacco, definendo la detenzione dei due uomini "del tutto inaccettabile, così come la mancanza di trasparenza riguardo a questi procedimenti giudiziari", ultimo scorso di una crisi tra Ottawa e Pechino che ha portato i rapporti bilaterali ai minimi degli ultimi decenni. La Cina ha ribadito la sua posizione: l'arresto dei due cittadini canadesi è legale, mentre quello di Meng è "un incidente puramente politico".
- Turchia. La stretta del sultano: donne senza diritti, oppositori fuorilegge
- Addio Convenzione di Istanbul. La Polonia ha un'alternativa ed è conservatrice e omofoba
- Senegal. I giovani in piazza: "Traditi dal presidente"
- L'eterno ritorno del manicomio. In carcere
- Modena, la richiesta di archiviazione. Qualche interrogativo su metadone e Narcan










