www.societadellaragione.it, 23 febbraio 2021
Lo sforzo profuso da La Società della Ragione nella petizione sui vaccini in carcere, che ha raggiunto quasi 1900 firme, non è stato vano. Tutt'altro. Gli istituti di pena, anche nel dibattito politico, sono finalmente entrati a far parte di quei luoghi che richiedono un'attenzione particolare nel piano vaccini. Attualmente, personale penitenziario e detenuti dovrebbero rientrare nella seconda e terza fascia di vaccinazioni, assieme ad altre categorie specifiche, quali il personale docente e le forze dell'ordine.
di Davide Varì
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
È bastata una sola settimana e l'eterno ricorso a una sorta di "ragion di Stato" per convincere Giuseppe Pignatone ad archiviare la lezione di Leonardo Sciascia sui diritti. In un bellissimo articolo di qualche giorno fa l'ex procuratore di Roma aveva infatti citato uno dei pensieri più limpidi e netti di Sciascia il quale, sulla lotta alla mafia, aveva le idee assai chiare: per nessun motivo la battaglia contro le organizzazioni criminali deve scalfire diritti e garanzie dell'imputato. Di ogni imputato.
di Massimo Donini*
Il Riformista, 23 febbraio 2021
Serve, è urgente, e questo è il momento giusto: solo un esecutivo di unità nazionale ha l'opportunità di azioni parlamentari sorrette da una maggioranza altrimenti impensabile. Il Governo Draghi inizia a operare sotto gli auspici di un nuovo Risorgimento. È nelle aspettative di molti.
di Maria Brucale
Il Riformista, 23 febbraio 2021
Un detenuto ha chiesto i moduli per depositare il proprio testamento biologico, ma il magistrato di sorveglianza glieli ha negati. Il motivo? Surreale: avrebbe potuto veicolare messaggi criminali. E il suo diritto all'autodeterminazione che fine fa? La legge "In materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", n. 219/2017, entra in vigore dal 31.01.2018.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
Allarme del Si. DI. Pe. per un documento che, di fatto, mette in discussione il ruolo dei direttori penitenziari in caso di disordini. Ritorna di nuovo l'ombra del modello securitario che punta a togliere poteri ai direttori penitenziari e trasferirli, in caso di disordini, alle forze di polizia.
Tale timore è scaturito dal fatto che, prima dell'arrivo di Marta Cartabia al ministero della Giustizia, è stato elaborato un documento dal ministero dell'Interno e trasmesso anche al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ai Provveditorati regionali e alle Direzioni degli istituti penitenziari. Un documento che, di fatto, mette in discussione il ruolo del direttore penitenziario in caso di disordini.
Un documento elaborato dopo le rivolte di marzo 2020 - Si tratta di linee guida da adottare nel caso in cui, eccezionalmente, si renda necessario l'intervento delle altre Forze di polizia dall'esterno per ristabilire l'ordine e la sicurezza interna negli istituti penitenziari. Il documento, elaborato a seguito delle rivolte carcerarie di marzo scorso, sottolinea come l'intervento all'interno dell'istituto "è di natura assolutamente eccezionale e pertanto connesso con il verificarsi di eventi non ordinari".
Potrà dunque verificarsi "esclusivamente in via residuale e straordinaria e solo dopo che siano stati esperiti tutti i sistemi di contenimento e le risorse a disposizione dell'amministrazione penitenziaria". Come viene sottolineato nel documento, inoltre, in caso di eventi di "straordinaria eccezionalità" potrà essere convocata l'Unità di crisi, con l'eventuale impiego dei reparti speciali quali Nocs e Gis.
Ma il nodo critico che della circolare del Viminale è quello riguardante il ruolo dei direttori degli istituti penitenziari. In caso di rivolte, il questore potrà avviare contatti direttamente con il comandante della polizia penitenziaria, scavalcando, di fatto, il direttore dell'istituto coinvolto. Non solo. Se il direttore di un carcere in rivolta chiederà aiuto e rinforzi tramite il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria o attraverso il prefetto, la gestione e la responsabilità degli interventi passeranno nelle mani del questore. E sarà lui, anche in questo caso, ad avviare contatti con il comandante degli agenti dell'istituto e a valutare se affidargli il comando delle operazioni o farlo affiancare da un suo funzionario.
L'allarme del sindacato dei direttori penitenziari - Rosario Tortorella, segretario nazionale del Sindacato direttori penitenziari (Si. DI. Pe.), ha inviato una nota al Dap e al ministero della Giustizia per ricordare le regole penitenziarie che disciplinano l'ordine pubblico, le quali sono differenti da quelle che vigono fuori dalle mura.
"Quello penitenziario - si legge nella nota del Si. DI. Pe. -, infatti, è contesto del tutto peculiare e specifico ed è regolato, sul punto, da proprie norme, anche di rango primario, che declinano un concetto di ordine, sicurezza e disciplina, proprio degli istituti penitenziari. Si tratta, cioè, di un peculiare contesto, dotato di una sua autonomia, di propri organi di governo e di gestione delle situazioni emergenziali, fatte salve le doverose sinergie e collaborazioni istituzionali tra i diversi organi amministrativi e di Polizia, che di ordine e sicurezza pubblica elettivamente si occupano sul territorio".
Tortorella ci tiene a sottolineare che la dirigenza penitenziaria, all'interno delle carceri, svolge "un ruolo essenziale di armonizzazione e governo complessivo del sistema penitenziario poiché, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, negli istituti devono trovare bilanciamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina con quelle del trattamento rieducativo e della risocializzazione".
Il ruolo dei direttori penitenziari secondo le norme vigenti - Il sindacato dei direttori penitenziari ha richiamato alla memoria il quadro normativo di riferimento che deve essere tenuto presente e applicato nel caso si verifichino disordini nelle carceri come quelle di marzo. Innanzitutto c'è il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", il quale prevede, che, soltanto qualora si verifichino negli istituti penitenziari disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il Direttore dell'istituto, laddove non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale tutto a disposizione, richiede al Prefetto l'intervento delle Forze di Polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione.
La norma prevede, poi, che il Direttore informi immediatamente il magistrato di Sorveglianza e il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria competenti per territorio nonché il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. C'è l'articolo 41bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante le "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", la cui rubrica recita inequivocabilmente "Situazioni di emergenza" prevede, inoltre, che, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, sia il ministro della Giustizia - e non il ministro dell'Interno - ad avere la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nell'istituto interessato ai disordini o alle rivolte l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione, peraltro, deve essere sempre motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del suddetto fine.
In casi eccezionali spetta al direttore di avvalersi delle Forze di polizia - L'articolo 74, sesto comma, del Dpr. n. 230/2000, ancora, prevede che, in casi eccezionali, per operazioni di perquisizione generale dell'istituto penitenziario, sia il Direttore che possa avvalersi, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.L'articolo 66 del Dpr. n. 230/2000 prevede che sia sempre il Direttore dell'istituto ove è ristretto il detenuto beneficiario che è tenuto a comunicare i provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi premio o di necessità al Prefetto della Provincia competente per territorio rispetto al luogo dove il permesso deve essere fruito, nella sua qualità di Autorità provinciale di Pubblica sicurezza.
In caso di ammissione di un detenuto al lavoro all'esterno, ancora, l'articolo 48, comma 14, del suddetto Dpr. prevede che sia la Direzione dell'istituto a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dap, al Provveditore regionale e al direttore dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna, copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorità di Pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà svolgere il lavoro all'esterno.
Le norme elencate indicano, inequivocabilmente, che il Direttore dell'istituto è responsabile di vertice dell'ordine, della disciplina e della sicurezza interna dell'istituto penitenziario. È lui il superiore gerarchico di tutto il personale, compreso quello della polizia penitenziaria e quindi anche del comandante di reparto. Ci sono taluni sindacati di polizia penitenziaria come il Sappe che vorrebbero essere alle dipendenze del ministero dell'Interno. Ciò però significherebbe un ritorno a un modello di pura custodia e di sola polizia. Le linee guida del Viminale, specifiche per i solo disordini, rischiano di diventare un cavallo di Troia per occuparsi dei penitenziari e scavalcare i direttori?
di Nicola Ferri
Il Fatto Quotidiano, 23 febbraio 2021
Sarà rimasto deluso chi si attendeva che nel campo della Giustizia il programma enunciato dal presidente del Consiglio nel discorso sulla fiducia alle Camere prevedesse riforme di più ampia portata come quella del processo civile e del processo penale (gli ultimi, timidi tentativi in questa direzione erano stati compiuti dal ministro Bonafede, rimasti negli archivi delle commissioni Giustizia). In effetti Draghi, nel suo intervento, si è limitato a raccogliere le Country Specific Recomandations della Ue indicando quali obiettivi di riforma l'insolvenza, il funzionamento più efficiente dei tribunali e una migliore gestione dei carichi di lavoro e infine la repressione della corruzione.
Si tratta di un programma ristretto, in gran parte dedicato al settore civile (la lotta alla corruzione ha già fatto passi avanti con la Spazza-corrotti) che, si spera, possa essere integrato e rilanciato dalle iniziative della neo ministra Cartabia, non solo sul versante della giustizia civile ma, soprattutto su quello del processo penale.
Per quest'ultimo l'auspicio è che il Guardasigilli abbandoni la strada delle "leggine" seguita dai suoi predecessori con ben scarsi risultati, e si muova al di fuori dell'ottica del codice di procedura vigente risalente al 1989, che presenta un pauroso tasso di obsolescenza e di inefficienza, causa principale della montagna di arretrato, con 2.676.750 processi pendenti al 30 settembre 2020.
Le ultime statistiche hanno messo in luce, ancora una volta, l'irrazionalità di un sistema i cui. tempi, nella fase pre-dibattimentale, si snodano per mesi e mesi attraverso le indagini del Pm, l'udienza del giudice delle indagini preliminari (Gip), i ricorsi intermedi al tribunale del Riesame e alla Cassazione sulla libertà personale e sui sequestri di beni, l'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare (Gup) e, spesso, con altri tempi morti per cause varie.
È una situazione catastrofica che, con gli strumenti attuali, appare senza ritorno, la quale imporrebbe una svolta radicale, all'insegna del coraggio e della lungimiranza, con l'introduzione del processo accusatorio che già Falcone aveva auspicato come ineludibile strumento di modernizzazione, razionalizzazione e velocizzazione della Giustizia penale.
Circa il processo civile basterebbero pochi punti per mettere in soffitta l'attuale macchinoso "processo di cognizione" e sostituirlo con il rito alternativo affermatosi a seguito dell'impatto del Covid-19, un rito che va sotto il nome di "udienza cartolare" o "udienza figurata" in cui prevale la trattazione scritta, o, in alternativa, con la presenza "da remoto" dei giudici, degli avvocati e delle parti.
Ciò comporta la drastica riduzione dei tempi, l'acquisizione delle prove mediante investigazioni difensive, anche sostituendo le testimonianze e le perizie con dichiarazioni giurate certificate dal difensore (salvo l'intervento del giudice nei casi di dichiarazioni false), l'eliminazione delle udienze di mero rinvio e la previsione di due sole udienze "in presenza": la prima, di presentazione dell'azione al giudice da parte dell'attore in contraddittorio con il convenuto; la seconda per la precisazione delle conclusioni con preventivo scambio di memorie, cui segue la deliberazione e la pubblicazione della sentenza entro un termine breve.
Entrambe tali riforme dovrebbero essere accompagnate dall'introduzione del giudice monocratico in appello e dalla riduzione dei collegi giudicanti in Cassazione da cinque a tre magistrali. Da ultimo la spinta riformatrice dovrebbe comprendere, anche per il Supremo collegio, la redazione delle sentenze sotto forma semplificata di ordinanza, tranne casi di particolare complessità e fermo: le "sentenze-manifesto" sono un lusso che non ci possiamo più permettere.
di Lorenza Pleuteri
repubblica.it, 23 febbraio 2021
A un anno dalle proteste che causarono la morte di 13 detenuti, una circolare riservata stabilisce le procedure per reprimere sommosse e azioni violente e per contrastare i picchetti. Critiche e perplessità dai direttori dei penitenziari. I dubbi che basti un atto amministrativo per disciplinare competenze in carico a soggetti diversi.
di Liana Milella
La Repubblica, 23 febbraio 2021
E la maggioranza alla Camera si divede. Il partito di Meloni ripropone all'articolo 8 lo stesso emendamento di Costa di Azione, Fi, Lega, Italia viva. In assenza della fiducia si astengono Fi, Lega e Iv. Inutilmente i renziani hanno cercato un voto unitario. Costa non partecipa al voto.
Sulla prescrizione la maggioranza per la prima volta si divide alla Camera. Finisce con 227 voti contrari, quelli di Pd e M5S, i 29 favorevoli di FdI, e tutti gli altri astenuti per 162 voti. A sorpresa, ecco di nuovo l'incubo prescrizione che torna nel decreto Milleproroghe. Fratelli d'Italia presenta, all'articolo 8, esattamente lo stesso emendamento di Enrico Costa di Azione, Forza Italia e Lega. Nonché di Italia viva. In assenza di un voto di fiducia decidono di astenersi Fi e il partito di Salvini. Con la motivazione che si tratta dello stesso emendamento già presentato in commissione Affari costituzionali e Bilancio.
Si astiene anche Italia viva, visto che, appena giovedì scorso, durante il vertice di maggioranza con la Guardasigilli Marta Cartabia, tutti i gruppi del governo si erano trovati d'accordo con l'ordine del giorno presentato dalla ministra, e che sarà votato in aula alla fine della discussione, che rinviava il nodo prescrizione in attesa di rivedere i disegni di legge sulla riforma del processo penale. Quindi dopo l'elaborazione di una riforma organica. Il ministero per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà di M5S ha comunque confermato che "l'intendimento del governo è di raggiungere una sintesi positiva sulla questione in tempi rapidi".
I renziani, con la capogruppo alla Camera Maria Elena Boschi, hanno cercato insistentemente di convincere gli alleati a raggiungere un voto unitario, ma senza riuscirci. Tra le indiscrezioni circola quella che proprio Forza Italia abbia insistito per non andare alla fiducia sul Milleproroghe per votare sulla prescrizione. Probabilmente per la pressione degli avvocati e delle Camere penali di Giandomenico Caiazza deluse dalla decisione di Francesco Paolo Sisto, responsabile Giustizia di Fi, che ha accettato l'ordine del giorno di Cartabia. Anche Nicolò Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, sarebbe stato contrario al rinvio del voto. In aula Pierantonio Zanettin ha spiegato le ragioni per cui comunque l'emendamento di FdI, in quanto uguale a quello forzista, al massimo poteva meritare un'astensione. Invece Costa non ha partecipato al voto: "Ci siamo impegnati a non affrontare il tema della prescrizione nel Milleproroghe, ma nel merito non potrei né votare no, né astenermi perché Fratelli d'Italia ha copiato il mio emendamento.
Giudico contraddittoria l'astensione e ritengo inopportuno in questo momento disattendere l'accordo di maggioranza sottoscritto con Cartabia". Ma c'è di più. Si era capito già sabato che il partito di Berlusconi aveva digerito a fatica l'accordo proposto da Cartabia. Infatti, durante il voto in commissione degli emendamenti, in più di un'occasione, i forzisti hanno minacciato di fare marcia indietro sull'intesa. Proprio con l'intenzione di votare sì allo slittamento della legge dell'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede al 2023. Ci sono stati molti momenti di tensione, poi è prevalsa la stanchezza e la voglia di chiudere sul Milleproroghe.
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
Mentre in Senato si discute sui fondi Ue per la giustizia, M5S e FdI sfidano il lodo di Cartabia. Bonafede: "Cambiare la legge? Solo col lodo Conte bis". Le svolte politiche creano sempre un clima da luna di miele. All'inizio. Vale anche per la giustizia.
Giovedì scorso la ministra Marta Cartabia ha trovato in pochi minuti un punto d'incontro sulla prescrizione dopo due anni di risse: semplicemente, ha ricordato che se pure esiste l'esigenza di "effettività della pena" non si può comunque andare contro l'articolo 111 della Costituzione e la ragionevole durata del processo. Logica inattaccabile, tradotta in un ordine del giorno collegato al Milleproroghe, sul quale Montecitorio dovrà votare oggi.
Ma già ieri, il piccolo miracolo politico di Cartabia è stato insidiato dalle parole del predecessore Alfonso Bonafede: "Sulla prescrizione sono arrivati segnali positivi. Detto questo, per noi", secondo l'ex ministro della Giustizia 5 stelle, "deve restare il punto di caduta citato nel post che ha lanciato il voto su Rousseau, ossia il cosiddetto lodo Conte-bis, che introduce una distinzione tra condannati e assolti. Siamo disposti a muoverci esclusivamente nel perimetro del lodo". Parole affidate all'intervista di ieri sul Fatto quotidiano.
Il lodo Conte bis è molto diverso dal lodo Cartabia: non pone limiti di durata alle fasi del processo successive al primo grado, per chi in primo grado è condannato. In pratica, conferma il blocco della prescrizione senza che si possa prima verificare se un'eventuale riforma del processo riesca davvero a scongiurare la follia dell'imputato a vita. È proprio per rimediare al paradosso, che il "fronte garantista" aveva presentato, in commissione Affari costituzionali, emendamenti al Milleproroghe: avrebbero congelato la legge Bonafede. Il lodo Cartabia ha prodotto come prima conseguenza proprio la rinuncia al voto su quegli emendamenti. E infatti il decreto Milleproroghe ieri è arrivato illeso, riguardo alla prescrizione, nell'aula di Montecitorio.
Ma ci sono almeno tre incognite a offuscare di nuovo la tregua. Intanto, a sfidare l'equilibrio sul penale trovato da Cartabia all'interno della maggioranza, ha provveduto il solo partito rimasto interamente all'opposizione, Fratelli d'Italia, che ha invece proposto con una propria modifica, respinta dalla Camera, il congelamento della norma Bonafede. Si è insomma rimaterializzato, seppur senza successo, il siluro disinnescato, "per rispetto nei confronti di Cartabia", da Enrico Costa di Azione, Francesco Paolo Sisto e Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Lucia Annibali di Italia viva, Riccardo Magi di +Europa e dal gruppo della Lega. Seconda questione: è ovvio che le parole di Bonafede rischiano di destabilizzare il clima di fiduciosa attesa suscitato dalla guardasigilli nel fronte garantista. Ma soprattutto, il riaffiorare di un contrasto così insidioso sul processo penale può riverberarsi sulle altre partite che attendono la maggioranza, compreso il Recovery plan.
A partire da oggi, nelle commissioni Giustizia di Senato e Camera si terranno le audizioni sul Piano di ripresa, in vista del parere da trasmettere alle commissioni Bilancio. Ed è chiaro che l'attività consultiva riguarderà gli interventi relativi all'efficienza della giustizia. Ma una maggioranza che riscopre, nelle parole di Bonafede, di essere ancora divisa sulla prescrizione, sul nodo costato la crisi del Conte bis, potrà serenamente confrontarsi sulla destinazione delle risorse per l'efficienza dei tribunali? Come minimo la discussione rischia di essere meno serena del previsto. Anche considerato che le parti del Recovery dedicate alla giustizia saranno riviste e riscritte, ovviamente, da Marta Cartabia. Cioè dalla promotrice della tregua sulla prescrizione raggiunta pochi giorni fa.
Ieri nell'Aula di Montecitorio il lodo della guardasigilli ha retto bene. Il ministro 5s ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà ha ribadito che "il confronto è in corso", non ha ottenuto da Fratelli d'Italia lo stop all'emendamento sulla prescrizione, che però è stato votato solo dal partito di Giorgia Meloni: 29 favorevoli e 227 contrari. Si sono astenuti in 162, vale a dire gli interi gruppi di Lega, Forza Italia e Italia viva, con Azione che non ha partecipato allo scrutinio.
Lucia Annibali, renziana che ha ideato e prestato il nome all'emendamento anti Bonafede, ha ribadito che il passo indietro è legato alla "convinzione che con il nuovo governo, e con la nomina della ministra Cartabia, si sia segnata una discontinuità importante" e che si arriverà a "riaffermare una cultura giuridica garantista e coerente con i principi costituzionali". Ma Annibali ha tenuto a ripetere come, rispetto alla riforma Bonafede, i renziani restino "profondamente contrari".
Le parole di Bonafede sul lodo Conte bis come unica possibile concessione dei Cinque Stelle sono rimaste sullo sfondo. Oggi la road map della nuova guardasigilli sarà messa ai voti come ordine del giorno. E sarà importante verificare il tono delle dichiarazioni in Aula. Può darsi che la fiducia delle forze garantiste in una ministra come Cartabia tenga lontano il rischio di nuove fibrillazioni. Ma la guardasigilli punta a risolvere il nodo, non a ignorarlo. La riforma penale arriverà al dunque entro marzo, quando scadrà il termine per gli emendamenti nella commissione Giustizia di Montecitorio. L'intesa trovata nella nuova maggioranza sarà tradotta in una modifica della prescrizione che, dal punto di vista di Cartabia, non può ridursi al lodo Conte bis. Ed è lì che si capirà se davvero se i Cinque Stelle metteranno, come anticipato da Bonafede, in discussione l'equilibrio.
di Alessandro Parrotta
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
Nell'idea dei Padri Costituenti la Legge Penale aveva, tra i suoi scopi, anche e soprattutto quello di rieducativo per consentire il reinserimento. "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Nell'idea dei Padri Costituenti la Legge Penale aveva, tra i suoi scopi, anche e soprattutto quello di rieducativo al fine di consentire al soggetto interessato di reinserirsi nel tessuto sociale. Dal dettato dell'art. 27 Cost. emerge con impeto il ruolo che la Legge Penale svolge nell'Ordinamento: un ruolo che si è affievolito a causa delle traversie politiche allorquando la Giustizia Penale diviene mera questione di Partito.
Anche le leggi di depenalizzazione sono cadute nello snaturare l'extrema ratio del Sistema penale, destituendolo anche di forza deterrente. Non solo, si è assistito negli anni ad un progressivo slittamento dell'asse delle garanzie, tipicamente penali, anche in altri ambiti quali quello amministrativo, reso forse necessario dal progressivo appiattimento delle differenze proprie dei differenti sistemi sanzionatori, amministrativo da un lato e penale dall'altro. Siffatto appiattimento di differenze comporta che, ad oggi, parlare di "depenalizzazione" significa "travaso" di fattispecie tra i due sistemi. Attenzione: con ciò non si vuole dire che l'Ordinamento Giudiziario sia giunto al punto in cui tra procedimento penale e amministrativo non vi sia più alcuna differenza; significa invece andare a puntellare le differenze formali e sotto il versante sostanziale eliminare la norma e rendere il fatto del tutto lecito.
Si è soliti pensare alla depenalizzazione come strumento di alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, non rendendosi conto che quanto si ottiene è solo postergare il problema, dal settore penale, a quello amministrativo, ovvero civile. Pertanto, più che per un alleggerimento del carico di lavoro, gravante sul settore penale - la quale dovrebbe essere perseguita, in primis, tramite l'assunzione di nuovo organico, come già lo stesso scrivente faceva presente in queste pagine - la depenalizzazione si rende necessaria anche per altri, attuali, principi. In prima linea v'è il problema dei cd. reati "minori", contravvenzionali, che, di fatto, risultano sotto la Legge penale solo nella forma, ma non già nella sostanza e risultano del tutto incompatibili con gli scopi primari del diritto sostanziale. Si pensi alle numerose contravvenzioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (Tulps), la maggior parte delle quali potrebbero ben essere semplicemente sanzionati in via amministrativa tramite l'irrogazione di una pena pecuniaria, la cui misura potrebbe essere agevolmente adeguata alla gravità del fatto, soddisfacendo ugualmente le dovute esigenze repressive.
A tal proposito, per molti reati, si passi il termine, "minori" la forza deterrente, scaturente da una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, risulterebbe di per sé sufficiente a dissuadere eventuali soggetti da porre in essere condotte contra legem, oltre alla considerazione che per simili reati è del tutto superfluo accostare quelle che sono le garanzie tipiche del sistema penale (e pertanto i costi statali che ne conseguono); altrettanto superfluo ed eccessivo è pretendere che tramite la punizione di quelle fattispecie di minore entità si perseguano i più alti obiettivi repressivi. Ma la depenalizzazione non è certamente l'unica strada percorribile in ordine ad uno "sfoltimento" della Legge penale, nonché perseguimento dei già suesposti obiettivi.
A parere dello scrivente, nell'attesa che la materia penale riacquisti quel suo ruolo di extrema ratio, un allargamento delle maglie dell'art. 131- bis del C. P. potrebbe costituire un valido strumento per consentire alle Procure, appesantite dal vetusto obbligo dell'esercizio dell'azione penale, di smaltire ancor prima della fase dibattimentale tutti quei fatti sui quali la pretesa punitiva statale appare del tutto superflua, se non nociva, per l'indagato stesso. Sempre allo scopo di alleggerire il carico di lavoro gravante sugli Uffici giudiziari, è necessario intraprendere un dibattito e riflessione profonda sull'introduzione di sistema deflattivi, come l'oblazione, non solo nella fase procedimentale antecedente al dibattimento, ma anche nei successivi gradi di giudizio, come accade con patteggiamento o concordato in appello.
D'altro canto appare corretta la strada intrapresa dal Legislatore in ordine alla responsabilità degli Enti: grazie all'introduzione del sistema punitivo per quote. E se fosse proprio una Giustizia preventiva il futuro del Sistema Penale italiano? Forse il meccanismo delle quote (in via esclusivamente pecuniaria) potrebbe essere la corretta via per una semi- depenalizzazione. Non ci si può infatti illudere che tramite la semplice riscrittura dei Codici di rito si possa fare fronte ad anni di tagli alla Spesa Pubblica che hanno lasciato il Sistema giudiziario in grave difficoltà ed hanno ridotto talune fasi, quale l'udienza preliminare, a mera cenerentola del processo penale.
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