di Marta Rizzo
La Repubblica, 20 novembre 2020
Associazione Antigone, Anpi, Cgil, Gruppo Abele e uno schieramento composto da sindacati e associazioni legati alla tutela dei diritti delle persone, firmano una lettera al Governo e alla Commissione Giustizia di Camera e Senato, per ridurre il numero delle persone ristrette (sono 7.000 in più rispetto ai posti letto), mettere in sicurezza quelle a rischio, garantire una quotidianità decorosa in questa nuova emergenza pandemica.
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 20 novembre 2020
Come esistono i negazionisti del Covid, così esistono i negazionisti dell'afflittività e patogenicità del carcere. Con pragmatismo e senso di umanità bisognerebbe, in tempi strettissimi, evitare che le carceri arrivino a produrre lo stesso numero di morti e disastri già visti nelle Rsa.
imgpress.it, 20 novembre 2020
Bambini detenuti nelle carceri italiane: è una realtà che non può essere più accettata. Se ne contavano 33 nel mese di ottobre, qualcuno in compagnia di un fratellino / sorellina, essendo 31 le mamme, secondo le statistiche del Ministero della Giustizia. Possono sembrare numeri piccoli, ma se si pensa alle conseguenze che la detenzione ha sul piano psicologico, emotivo e fisico di un bambino piccolo, la portata del fenomeno è devastante e inaccettabile.
Per questo A Roma, insieme, La Gabbianella e Terre des Hommes chiedono con urgenza che venga riformata, con interventi non più procrastinabili, la legge 62/2011 che, oggi, permette questo.
L'Italia deve disporre di una legislazione in materia di infanzia in grado di assicurare sempre il rispetto del superiore interesse del minore e questo, a maggior ragione, se i bambini destinatari delle sue disposizioni vivono una condizione di estrema vulnerabilità, quale quella causata dalla detenzione con la propria mamma.
Pur animata da nobili finalità, quella legge fu un tentativo non riuscito di migliorare la condizione dei bambini a rischio di detenzione, come dimostra il corso dei dieci anni di applicazione della legge. Infatti, a causa di storture e limiti di applicazione della legge, paradossalmente l'hanno per taluni versi aggravata.
Oggi ad esempio è previsto che un bambino possa rimanere nel carcere (o in una struttura di detenzione attenuata quali sono gli Icam) sino ai 6 anni, quando prima il limite era 3.
Inoltre la legge, pur introducendo, finalmente l'istituto delle Case Famiglia Protette, alternativa concreta alla detenzione, nei fatti non le rende facilmente accessibili, prevedendo, tra le altre cose, che non vi siano oneri a carico dello Stato per il loro sostentamento.
Questi e molti altri sono gli elementi che fanno richiedere una tempestiva riforma dell'attuale disciplina, che permetta finalmente di rispondere ai bisogni di protezione, cura, assistenza e promozione del diritto del bambino di vivere e crescere davvero in un ambiente adatto alle sue necessità.
Cosa chiediamo:
Che il numero di bambini che ancora oggi varcano la soglia del carcere con la madre detenuta (in misura cautelare o in esecuzione pena) sia il più basso possibile considerando la carcerazione, anche attenuata nelle Icam, l'estrema ratio;
Che al 3° anno di età i bambini siano obbligatoriamente fatti uscire dal carcere e/o dagli Icam e la madre sia sempre coinvolta nel percorso di uscita del figlio, permettendole di svolgere quel naturale ruolo "ponte" con l'esterno, che eviterebbe al bambino un trauma all'atto della separazione;
Che dal 9° mese di vita i bambini presenti in carcere o Icam siano inseriti in strutture per l'infanzia, esterne al sistema penitenziario;
Che nell'ottica di ridurre al massimo la frequentazione dei luoghi carcerari da parte del bambino, siano favorite attività ulteriori rispetto al nido e alla scuola dell'infanzia: laboratori, iniziative di svago e gioco etc. In quest'ottica sia quindi promosso e favorito l'istituto dell'affidamento diurno (affidamento ad una famiglia e/o singola persona individuata dal Comune che accoglie il bambino durante il giorno, mentre la sera e in caso di malattia il bambino resta con la madre). Solo ed esclusivamente per le residue ore in cui il bambino è costretto a frequentare il carcere si chiede che tali attività siano previste anche al suo interno.
Una proposta di riforma della legge, quella a firma dell'On. Siani, riprende gran parte di queste richieste, ma non è stata ancora calendarizzata la sua discussione in aula della Commissione Giustizia alla Camera.
Le tre organizzazioni invitano dunque il Parlamento a riattivare urgentemente il dibattito sul tema, per permettere l'approvazione di alcune modifiche all'attuale impianto normativo, non più rimandabili.
"Non si può crescere bene tra mura intrise di dolore" è la frase guida del mio libro "Uscire di carcere a 6 anni (Franco Angeli Editore)", dichiara Carla Forcolin, presidente dell'Associazione La Gabbianella. "I bambini devono stare in carcere il minor tempo possibile. Se proprio devono seguire la madre in istituti di pena, dagli stessi devono uscire presto e, finché la madre è lì, devono comunque frequentare l'asilo nido e la scuola materna. Io sono da sempre contraria all'istituzionalizzazione. La Gabbianella è un'associazione che nasce sulle tematiche dell'affidamento. Credo che se i Comuni in cui ci sono istituti di pena dessero a persone "solidali" il compito di accompagnare i bambini fuori per molte ore, diciamo fino a sera, e poi queste persone (educatori o persone appositamente formate e seguite) li riportassero dalla mamma, i bambini non subirebbero quella deprivazione di stimoli, rapporti, esperienze, conoscenze, linguaggi, che il carcere porta purtroppo con sé".
"La legge 62/11 ha introdotto finalmente l'istituto delle Case Famiglia Protette, ma troppo esiguo è il ricorso a questa soluzione. Si sceglie ancora troppo il carcere o, in alternativa l'ICAM - Istituto a Custodia Attenuata per Madri, come fosse la soluzione e dimenticando invece che anche questa è una struttura fondamentalmente carceraria, non adeguata a rispondere al bisogno di un bambino di poter crescere i primi anni della vita con la mamma" afferma Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programma Italia di Terre des Hommes.
"Ci riconosciamo in generale nei contenuti e finalità della proposta di legge di cui è primo firmatario l'On. Siani. Su di essa, come su altre proposte riguardanti questo tema specifico, si apra finalmente in Parlamento un vero confronto e il legislatore decida, su una linea di indirizzo che abbia riguardo innanzitutto all'interesse del bambino, alla salvaguardia del rapporto di affettività genitore figlio. La legislazione penale italiana in questo campo attende finalmente segni concreti di misure improntate alla umanizzazione della pena che siano degne di un paese civile", ricorda Giovanna Longo, presidente di A Roma, insieme.
Associazione A Roma, insieme
Giovanna Longo
Presidente
La Gabbianella e altri Animali
Carla Forcolin
Presidente
Fondazione Terre des Hommes Italia onlus
Federica Giannotta
Responsabile Advocacy e Programmi Italia
di Liana Milella
La Repubblica, 20 novembre 2020
Si torna a parlare di stanze dove i detenuti possano incontrare privatamente le mogli e le carcerate i loro compagni, o stare per qualche ora con i figli. La Regione Toscana ritenta l'avventura dopo vent'anni che si parla di affettività e sesso dietro alle sbarre. In Europa è la regola, ne esistono dall'Albania alla Svizzera, dalla Germania alla Spagna, ma in Italia sono ancora un tabù.
Esistono i miraggi. E le "camere dell'amore", nelle carceri italiane, sono uno di questi. Il detenuto che, per 24 ore o anche per meno, riesce a ricongiungersi con la sua famiglia. Vede i figli. Prepara un pasto e mangia con loro. Ha un rapporto con la sua donna, moglie o compagna che sia. In un ambiente, anche solo una stanza, che sembra quello di casa. Una parentesi "rosa" nella pena oscura. Per rivivere e desiderare il mondo che c'è all'esterno.
Fuori dall'Italia i momenti di vera affettività, anche se stai chiuso in galera, sono considerati giusti. E pure importanti. Lo sono in tanti paesi. Tanto per citarli in ordine alfabetico, Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera. In Italia no. Per colpa di un pregiudizio. Perché la pena serve solo se è la peggiore possibile, se ti fa soffrire, se azzera i tuoi diritti, se ti abbrutisce. Così non delinquerai più perché avrai paura di tornare in prigione. Di solito funziona al contrario, il carcere cattivo fa diventare più cattivi. Chi, da sempre, crede nella tesi opposta, come Franco Corleone, ci riprova. Insiste da 20 anni. Ostinato, con le alleanze necessarie, pronto a citare un maestro come Alessandro Margara, giudice giusto, padre della legge Gozzini, che fu anche un grande capo delle carceri.
Ed ecco che, con la sua regia dietro, le "camere dell'amore" in carcere si materializzano al Senato. In commissione Giustizia. Con una legge presentata dalla Regione Toscana, poiché le Regioni hanno il diritto di mettere sul tavolo le loro proposte e magari di vedersele pure approvate. Dietro c'è sempre lui, l'ex sottosegretario alla Giustizia Corleone (con Flick, con Fassino, con Diliberto), che in Toscana è stato Garante dei detenuti. E ha lavorato con Stefano Anastasia che è il Garante nel Lazio. Pochi articoli, quanto basta. Una relatrice che ci crede, la Dem Monica Cirinnà che battezza la sfida subito, "è una legge di grande civiltà". E uno sponsor come il capogruppo del Pd Franco Mirabelli che sul carcere migliore di quello che è adesso, in questa legislatura, non s'è certo risparmiato.
Ma l'opposizione è già in agguato, pronta a sciorinare paure che fanno presa su chi vuole avere paura. Allusioni grossier, come quella di Balboni, senatore della Meloni, che parla di "droga nascosta negli orifizi corporei". Come se ignorasse che anche adesso, per un colloquio, si viene attentamente perquisiti. Figurati per entrare e vivere nella "stanza dell'amore". Il primo round comunque va a loro, alla destra, perché la legge non sarà approvata in commissione ma dovrà andare in aula. Dove i numeri sono a rischio perché anche dentro M5S ci sono perplessità.
C'è poi una coincidenza che potrebbe fare breccia in negativo. Riguarda la scelta dei tempi. Se c'è il Covid, se già le carceri sono in affanno, se il virus si propaga, se le distanze non vengono rispettate o si fatica a rispettarle, come sempre del resto, vagheggiare la "stanza dell'amore" sembra come aprire il libro dei sogni. E, in fondo, un po' lo è. Ma anche su questo Corleone ha la risposta pronta: "A chi obietta che la proposta sull'affettività non è la priorità perché c'è la pandemia ricordo che nel maggio 1978, pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Moro, il Parlamento approvò la legge 180 e sempre a maggio quella sull'aborto. Nessuno obiettò che c'era il terrorismo. Ma forse erano altri tempi".
Libro dei sogni? Basta andarsi a leggere il primo articolo della proposta di legge per rendersi conto che non lo è: sotto il titolo "Rapporti con la famiglia" ecco le modifiche alla legge Gozzini sull'ordinamento penitenziario del 1975. Tra gli scopi del carcere, teso alla rieducazione del condannato, quello nuovo recita: "Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi".
In queste poche righe c'è l'annuncio delle "stanze dell'amore" e dell'ingresso anche, ma non necessariamente, di una sessualità sana in carcere. "È quello che ho visto già vent'anni fa quando, in vista di questa stessa legge, ho fatto un sopralluogo in Europa". Corleone ce l'ha ancora negli occhi quelle visite: "In Svizzera trovai un'unità immobiliare separata dal resto del carcere. In Olanda c'erano stanze in buone condizioni, ma non edifici distinti dal resto della prigione. In Spagna, sia a Barcellona che a Madrid, erano ugualmente previste".
Ma la sua proposta di cambiare solo l'ordinamento penitenziario fallì, il Consiglio di Stato si mise di traverso, espresse un parere contrario scrivendo che era assolutamente necessaria una legge e non bastava soltanto mettere mano all'ordinamento penitenziario. Da quel momento l'ipotesi delle camere dell'amore è rimasto lettera morta. Anche se la Consulta, a più riprese, ha ribadito il diritto all'affettività anche per un condannato.
Non ha avuto fortuna neppure l'ex Guardasigilli Andrea Orlando quando a Milano nel 2018 ha organizzato gli Stati generali sul carcere. L'innovazione rivoluzionaria delle stanze dell'amore era prevista, ma - come ricorda Glauco Giostra, il docente di procedura penale a Roma che aveva collaborato con l'intero progetto - si arenò di fronte alle troppe perplessità che via via si rovesciarono sul tavolo del Guardasigilli. Che alla fine accettò di stralciarla.
Dei tentativi simili nel frattempo non sono mancarti. Come quello del carcere di Bollate dove dal 2005 l'allora direttrice Lucia Castellano aveva sperimentato, ma solo per le famiglie che avevano dei problemi, stanze che simulavano un ambiente domestico, con una cucina, un angolo cottura, in cui le famiglie si potevano riunire, ma venivano sempre monitorate dai poliziotti che si mantenevano all'esterno senza però essere invasivi.
Adesso Corleone rilancia la sua sfida, che parte da una frase di Margara: "Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile, in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà".
Così disse Margara l'11 marzo del 1999 davanti alla commissione Giustizia della Camera. Già allora il testo riconosceva il tema dell'affettività "nell'ambito dei rapporti con la famiglia" come uno degli elementi del trattamento previsto dalla legge penitenziaria. I detenuti avrebbero avuto la possibilità di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario. Dopo vent'anni si riparte da lì, ma questa volta con una legge.
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 novembre 2020
No di "Mi" al "nazareno" con Area, l'esecutivo provvisorio durerà mesi. È l'Anm più spaccata dell'ultimo ventennio. Domani si va a una riunione del "parlamentino" drammatica. Con Area e Unicost che non potranno confidare nell'appoggio esterno di "Autonomia & Indipendenza", il gruppo fondato da Piercamillo Davigo. Se una giunta e un presidente potevano esserci, per l'Associazione magistrati, dipendeva dagli intransigenti magistrati di "A&I".
Alla loro disponibilità ad accordare una fiducia limitata e istituzionale al gruppo progressista e a quello centrista. Disponibilità che non c'è. A 24 ore dal direttivo più teso che si potesse immaginare, non si vede dunque all'orizzonte una rinnovata investitura "politica" per Luca Poniz, di Area, presidente uscente ma anche candidato più votato al parlamentino. Resterà sì, ma in prorogatio. Sono naufragati i tentativi compiuti negli ultimi quindici giorni di costruire un esecutivo esteso a tutti.
Unicost e Area non sono arrivati a persuadere l'avversario, Magistratura indipendente. Sabato 7 novembre, a quasi tre settimane dalle elezioni Anm del 18- 20 ottobre, l'assise togata si era riunita per la prima volta. Senza esito. Parità di seggi perfetta fra l'unico blocco solidamente unito, Area e Unicost appunto, e il resto del mondo. I progressisti guidati da Poniz hanno ottenuto 11 seggi, i centristi "affrancatisi" dalla leadership debordante ma anche vincente di Palamara si sono fermati a 7: fa 18 seggi.
Nell'altra metà campo, Magistratura indipendente, la corrente "moderata", arricchita dal gruppo, coalizzato in una lista unitaria, di Movimento per la Costituzione, ha preso solo un seggio in meno di Area, dunque 10. Ne hanno ottenuti 4 a testa sia i davighiani di "A& I", capitanati da un magistrato di grande lucidità ed esperienza associativa come Aldo Morgigni, sia gli "antisistema" di Articolo 101, il gruppo ribelle contrario alla stessa configurazione per correnti che oggi persiste nel Csm. Anche qui ovviamente fanno in tutto 18: stallo totale. Che ha trascinato nel labirinto delle distanze incolmabili i 36 "deputati in toga" per un intero weekend.
Estenuati dal nulla di fatto, domenica 8 novembre si è convenuto di sospendere i lavori. E non per qualche ora: per due settimane. Ora ci siamo: domani si riscende in campo. La giunta unitaria non c'è. A dire il vero persino alcuni in "Mi" l'avevano accarezzata. Ad esempio Antonio Sangermano. Fa il procuratore presso il Tribunale dei minori di Firenze, nella vita di tutti i giorni, ma è anche il cofondatore, con Enrico Infante, di Movimento per la Costituzione, il sopraricordato gruppo fuoriuscito da Unicost e alleato con "Mi".
Ebbene, Sangermano aveva parlato l'altro sabato di "giunta covid": "Di fronte a quanto accade non dobbiamo dividerci, il momento è drammatico". Ma ha posto una condizione: "Discontinuità". Su due versanti. Primo, non si può andare avanti con l'idea che "Mi" avesse quella che Sangermano ha definito una "responsabilità tribale" sul caso Palamara, così riassumibile: Ferri e al centro del caso, Ferri è il capo storico di "Mi", tutta "Mi" è coinvolta. Ha chiesto, Sangermano, il riconoscimento che la questione morale riguarda tutti, e che non si possa trattare più il fronte moderato come accolita di appestati. Però ha preteso pure la testa di Poniz. "Colpevol" in quanto presidente della giunta senza "Mi": non può ora, dicono i "moderati", essere al vertice di una nuova che accoglie i figlioli prodighi.
E qui però entra in gioco il giusto diritto di Area. Poniz è stato il più votato alle elezioni del 18- 20 ottobre, e non di poco: 739 preferenze; ha staccato di oltre 300 lunghezze il secondo dei magistrati eletti al direttivo, Salvatore Casciaro di "Mi" (scelto da 415 colleghi). Nella lista di Area, a seguire Poniz è invece Silvia Albano (381 voti), figura di spessore notevolissimo ma idealmente portatrice delle istanze più schiettamente progressiste, quelle di Magistratura democratica, componente interna ad Area ma dotata di propria autonomia.
Area però non vede perché dovrebbe forzosamente addivenire all'ipotesi di una giunta presieduta da Albano. Che certo, sarebbe la seconda presidente donna nella storia dell'Anm e che forse avrebbe attenuato le ruvidezze di "Mi". Ma è legittimo pretendere da chi, come Area, esprime non solo il maggior numero di voti alla lista ma anche il candidato nettamente più votato, che rinunci a proporre quell'eletto come presidente? No. Ed ecco lo stallo, che non sarà risolto neppure domani. I 4 eletti di Autonomia & indipendenza lamentano di aver visto scivolare le priorità indicate ai colleghi in fondo alla lista di un ipotetico "governo" guidato ancora da Poniz.
Ci si chiederà: e quindi? Risposta: si va avanti con Poniz a oltranza.
L'uscente, eletto di nuovo, resta in carica accompagnato da un delegato per ciascuno degli altri quattro gruppi. La prorogatio infinita? Sì, non c'è alternativa. Ieri è andata così: incontro telematico tra il ministro Alfonso Bonafede e i 5 rappresentanti della giunta "provvisoria": con Poniz, il citato Casciaro per "Mi", i due più votati di Unicost, ossia Alessandra Maddalena, e di "A&I", Morgigni. Articolo 101 ha scelto non l'eletto con più preferenze, Andrea Reale, ma la prima delle magistrate donna per numero di preferenze, Ida Moretti. Argomento della call con il guardasigilli: non fate morire di covid né noi né avvocati e cancellieri, Tanto per dire: dei 36 eletti al direttivo, 3 si sono infettati.
di Simona Musco
Il Dubbio, 20 novembre 2020
Intervista a Enzo Ciconte: "La legge dello scioglimento va rivista. La magistratura non ha sempre ragione e chi fa politica deve avere un proprio punto di vista autonomo e fare battaglia per affermarlo". "La legge dello scioglimento va rivista.
La magistratura non ha sempre ragione e chi fa politica deve avere un proprio punto di vista autonomo e fare battaglia per affermarlo, anche quando ci sono accuse pesanti. Oggi una semplice indagine comporta l'abbandono dell'amministratore coinvolto".
A scrivere queste parole è Enzo Ciconte, fra i massimi esperti in Italia delle dinamiche delle associazioni mafiose, docente di ' Storia delle Mafie Italianè all'Università di Pavia ed ex deputato Pci. Uno di quelli che la legge sullo scioglimento dei Consigli comunali l'ha vista nascere mettendoci mano. Ma quella legge, nata come emergenziale, denuncia oggi Ciconte, va cambiata. "Perché la scelta di sciogliere un'amministrazione - spiega al Dubbio - è inevitabilmente politica". E, soprattutto, lascia su troppi innocenti uno stigma gratuito di mafiosità.
Professore, perché questa legge secondo lei non è efficace?
Il problema, sin da quando abbiamo fatto la legge all'epoca ero deputato -, è che, essendo una decisione che passa dal ministero dell'Interno, si tratta inevitabilmente di una scelta politica.
Quanto pesa la componente politica nel giudizio?
Molto. Se tu sciogli organismi politici elettivi e questa decisione la fai prendere ad un organismo di governo è chiaro che la tentazione di sciogliere i tuoi avversari ci sta. Ma l'altro aspetto che stride è che teoricamente la ratio della legge è "liberarsi" degli amministratori collusi e fare in modo che si eleggano cittadini che non siano nella condizione di far infiltrare il Consiglio. Ma questo non è avvenuto: ci sono Comuni le cui amministrazioni comunali vengono sciolte più e più volte. Cos'è, una tara di quel Comune? È nel suo dna avere amministratori mafiosi? O il problema non riguarda tanto gli amministratori quanto l'apparato burocratico? Vuol dire che c'è un meccanismo che non funziona. Perché l'apparato burocratico non viene rimosso.
Quindi qual è la soluzione?
Di questa questione se n'era occupata la Commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi, che proponeva di accompagnare, anziché scioglierlo, il Consiglio comunale, con un sostegno esterno in grado di guidare e aiutare l'amministrazione a non cadere in questi errori. C'è un eccessivo uso discrezionale delle parentele come causa di scioglimento. Nei piccoli paesi, però, è quasi scontato avere parenti anche scomodi, ma ciò non significa nulla: perché dovrebbe essere un criterio per sciogliere un'amministrazione? È arrivato il momento di affrontare questo problema. Nelle relazioni non risulta mai che ogni singolo consigliere sia veicolo di infiltrazione. Allora perché si deve affibbiare lo stigma a tutti quanti? Se ci sono persone perbene, perché vanno messe nel calderone come gli altri?
Il problema, però, c'è sempre stato...
La maggior parte degli scioglimenti è sicuramente corretta, però gli errori e le forzature sono parecchi e per evitarli è giusto modificare la legge, a tutela dell'onorabilità di persone che non c'entrano nulla con la mafia e non possono finire in questo calderone senza avere alcuna responsabilità. Perché quel marchio ti rimane, non viene cancellato.
Il caso Bassolino dimostra che basta un'indagine per distruggere un amministratore...
La sua storia è clamorosa e vergognosa. Non è possibile subire 19 processi e che tutti finiscano male per la pubblica accusa. Due sono le cose: o era un atto politico per mettere sotto accusa una persona di rilievo oppure c'è un'incapacità nel fare le indagini. Non c'è altra spiegazione.
Però ad abbandonarlo sono stati la politica e parte dell'opinione pubblica...
Sì, perché c'è stato un lungo periodo, in Italia, per cui si è dato per scontato che l'attività della magistratura fosse salvifica. E quindi ci si è affidati alla magistratura per risolvere i propri problemi. Nel momento in cui si fa questa operazione, che è culturale, si rinuncia ad avere un punto di vista autonomo. Ciò spesso impedisce di capire dove la magistratura fa bene e dove fa male, perché i magistrati possono sbagliare, come tutti gli altri.
Però l'idea che si tratti di "super eroi" è molto diffusa...
Una delle responsabilità serie del movimento antimafia in Italia è stata quella di avere delegato alla magistratura la soluzione del problema della mafia. Abbiamo guardato le cose come se fossimo degli spettatori, chiedendo ai magistrati che risolvessero il problema per conto nostro. Ma il problema non si risolve da un punto di vista giudiziario. È una questione sociale, culturale, politica. Ci sono atteggiamenti che non hanno a che fare con il codice penale: la magistratura può intervenire sui fenomeni mafiosi macroscopici, però per il resto devono intervenire la politica, la chiesa, la scuola.
Un altro esempio di questi giorni è quello dell'ex rettore de La Sapienza, Eugenio Gaudio: dopo la sua nomina a commissario della sanità calabrese i giornali hanno tirato fuori la vecchia indagine sui concorsi truccati a Catania e l'opinione pubblica lo ha crocifisso...
Bisogna capire che una comunicazione giudiziaria non significa nulla. Questo caso, come quello di Bassolino, sollevano un problema di rapporti tra magistratura, opinione pubblica e politica di grande livello. Non so se c'è lo spirito necessario per affrontarlo con la dovuta serenità.
Come si potrebbe agire per interrompere questo circolo vizioso?
Se il giornalista, anziché fare l'inchiesta, si affida alla velina della magistratura o prende per ora colato quello che dice la magistratura senza approfondire, non fa il suo mestiere, fa un'altra cosa. C'è un problema della stampa, della magistratura, della politica e dell'economia, perché le forze economiche hanno interesse a fare queste cose. Bisogna mettere insieme tutto questo e ragionare serenamente. Non è possibile che avvengano queste cose, è un fatto di civiltà.
Sul suo profilo Facebook, ha ricordato quando Pino Commodari, nel 1991 assessore ai lavori pubblici del Comune di Sant'Andrea Apostolo sullo Jonio, fu arrestato e mostrato nei tg nazionali con le manette ai polsi. Perché?
Rimasi sconvolto nel vedere un mio compagno di partito - lo conoscevo bene e tutto poteva essere meno che un mafioso - sbattuto in tv con le manette ai polsi, come Enzo Tortora. Un arresto che, poi, si rivelò, sbagliato: lui e il sindaco Mimmo Frustagli furono scagionati e risarciti per ingiusta detenzione e lo scioglimento del Consiglio comunale annullato. Perché è stato esibito in quel modo? Prendiamo il modo in cui i giornalisti hanno trattato Bassolino: quanto tempo è durato e con quanta evidenza il racconto sulle accuse e quanto quello sull'assoluzione? Una sproporzione pazzesca. C'è una distorsione, un corto circuito, e non se ne riesce a venire a capo. La cosa che a me interessa è salvaguardare gli innocenti. Oggi, però, posso dire che siamo tornati al medioevo.
camerepenali.it, 20 novembre 2020
Pubblichiamo il documento dell'Osservatorio Carcere in merito al disegno di Legge n. 1754, che prevede l'accorpamento dei funzionari giuridico-pedagogici del Dap del Ministero della Giustizia ai ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Apprendiamo della discussione, in sede redigente, presso la Commissione Giustizia del Senato del disegno di legge n. 1754 a firma dei Senatori D'Angelo, Riccardi, Romano, Angrisani, Donno e Leone, che prevede l'accorpamento dei funzionari giuridico-pedagogici del Dap del Ministero della Giustizia ai ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.
La relazione illustrativa invoca l'esigenza di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena, ostacolata da frequenti dispute tra istanze di risocializzazione e istanze di sicurezza fra tutti gli operatori penitenziari dell'esecuzione penale intramuraria, in ragione di un assetto organizzativo dicotomico dei profili professionali, che coinvolge nell'attività di osservazione e trattamento dei detenuti sia il personale di Polizia Penitenziaria, sia i funzionari dell'Area giuridico - pedagogica.
L'accorpamento dei secondi nei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria - secondo i proponenti - perseguirebbe la finalità di garantire una maggiore armonia ed un'osmosi culturale professionale tra il personale di polizia penitenziaria ed i funzionari giuridico pedagogici.
In realtà, siamo preoccupati per l'evidente rischio che la dichiarata finalità dell'armonizzazione possa comportare una pericolosa e distorta omologazione dei funzionari giuridico pedagogici alla Polizia Penitenziaria, con l'inevitabile conseguenza di rafforzare l'istanza securitaria, prevalente nel corpo di polizia, in danno della istanza di risocializzazione scolpita nella nostra Costituzione.
Il trattamento rieducativo rappresenta un principio cui deve tendere l'impegno quotidiano di ogni singolo operatore, compreso quello del personale di polizia penitenziaria, non più legato in maniera esclusiva alla sicurezza e al controllo. Un passaggio, quindi, opposto rispetto a quello disegnato nella proposta di legge in questione.
È vero, come scrivono i proponenti, che il punto 79 delle "Regole Penitenziarie Europee" prevede il godimento delle stesse condizioni e benefici economici tra gli operatori penitenziari in senso lato ed il personale di polizia penitenziaria, ma è altrettanto vero che proprio le stesse "Regole Penitenziarie Europee" segnalano, più volte, la netta separazione tra i diversi operatori professionali e soprattutto, al punto 71, l'autonomia della gestione degli istituti penitenziari "dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale"
In buona sostanza, se occorre valorizzare la professionalità dei funzionari giuridico pedagogici anche attraverso riconoscimenti morali ed economici, non si comprende come mai tutto ciò debba essere perseguito attraverso il loro passaggio al Comparto Sicurezza o, addirittura, costringendo queste professionalità, che nulla hanno a che vedere con le funzioni tipiche della Polizia, ad indossare una divisa.
Ancora meno comprensibile appare la previsione, nella proposta di legge in discussione, della riserva di un quinto dei posti disponili nel citato ruolo tecnico al "personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria", attribuendo, addirittura, a parità di merito, titolo di preferenza alla citata appartenenza. Preoccupa, in buona sostanza, il pericoloso salto nel passato che una simile proposta di legge rappresenterebbe, tradendo l'ispirazione progressista che indusse, con la riforma dell'Ordinamento penitenziario di circa quarant'anni fa, a prevedere figure professionali diverse da quelle in divisa, per accompagnare i detenuti nel loro percorso trattamentale.
Inquieta, infine, il fatto che una decisione così grave - che ignora la complessità di un risalente dibattito su questi temi (basti pensare alle forti obiezioni che analoghe proposte avevano incontrato, qualche anno addietro, nel pertinente tavolo degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale) - sia stato calendarizzato in Commissione Giustizia in sede redigente, con il rischio di una mortificazione anche del dibattito parlamentare. Se davvero siamo in presenza di dispute tra le istanze securitarie e quelle risocializzanti, si apra un confronto a più voci, convocando un tavolo di discussione tra operatori, esperti di settore e mondo accademico per valorizzare e rendere il giusto riconoscimento economico e professionale alla funzione svolta dal personale educativo senza alcuna militarizzazione
L'Osservatorio Carcere Ucpi
di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis
Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2020
Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale Sentenza del 26 ottobre 2020, n. 29584. Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato che è configurabile la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies co. 3, D.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., ogniqualvolta l'autore del reato del presupposto, violando consapevolmente una regola cautelare, adotti una condotta anti doverosa che, pur non connotata del carattere della sistematicità, venga posta in essere allo scopo di rispondere a istanze funzionali e strategiche dell'ente.
Questa in sintesi la vicenda processuale. La Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni colpose, due società venivano ritenute responsabili dell'illecito di cui all'art. 25-septies co. 3, D.lgs. n. 231/2001.
Nella vicenda al vaglio dei Giudici di legittimità era accaduto che due operai di una ditta erano stati impiegati nella esecuzione di taluni lavori su incarico di altra Società presso un capannone industriale. I ridetti, dopo essere saliti sulla copertura del capannone, a seguito del cedimento di uno dei pannelli, erano precipitati nel solaio sottostante riportando le lesioni.
A seguito delle indagini era emerso che la ditta per la quale le persone offese erano impiegate fosse intervenuta nel cantiere in questione, al fine di velocizzare i lavori, senza alcun contratto con la committente. Dalle indagini era pure emerso come non fossero stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non fossero stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.
Una delle due società ricorreva per cassazione con un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo il difetto del requisito dell'interesse o del vantaggio scaturito all'Ente dalla condotta oggetto di imputazione. Più nello specifico rilevava la ricorrente nel proprio gravame che ai fini del coinvolgimento dell'ente fosse necessario - soprattutto nell'ipotesi in cui il reato presupposto è ascritto alla persona fisica a titolo di colpa - che la condotta imputata all'autore del reato fosse espressione di una sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale politica di impresa.
La Corte di Cassazione, respingendo la doglianza difensiva, ha dichiarato infondato il ricorso. Più nello specifico i Giudici di legittimità, con specifico riferimento alla posizione della società committente, condividevano le conclusioni della Corte di Appello di Messina nella parte in cui i Giudici affermavano la responsabilità della ricorrente sulla scorta del fatto che l'iniziativa estemporanea di impiegare nel progetto lavoratori di altra ditta non facente parte della commessa fosse correlata alla necessità di accelerare i tempi di realizzazione del progetto.
La Corte di Cassazione ha altresì l'occasione di affermare che il criterio della sistematicità della violazione non rilevi quale elemento tipico dell'illecito ascritto all'ente rivestendo più una funzione di filtro nell'assicurare che l'ente non risponda del reato in virtù del mero rapporto di immedesimazione organica. La Corte ha, tuttavia, modo di precisare che sarebbe "eccentrico" - rispetto allo spirito stesso della legge - ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari potendo "l'interesse [...] sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché́ altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità".
di Silvia Vono*
Il Dubbio, 20 novembre 2020
Nel nostro Paese il principio di non colpevolezza ha subito un'evoluzione tormentata. È passato attraverso accese dispute, ma continua a restituirci l'affermazione del diritto al più alto grado della gerarchia delle fonti. Ciononostante, il riconoscimento di questo diritto non è bastato a garantirne un soddisfacente livello di attuazione. Occorre comprendere nella giusta luce il profondo significato di questa garanzia, le ampie potenzialità che vi sono sottese, le ragioni della sua evoluzione e affermazione, per avvedersi della funzione propulsiva e riformista che la presunzione di non colpevolezza riveste nel sistema processuale.
Non è un caso che detto principio sia accolto negli ordinamenti moderni e recepito a livello europeo come un diritto fondamentale dell'uomo. Tuttavia, credo per una questione culturale, ancora appare difficile ad alcuni, sebbene legislatori, comprendere e recepire il senso, non solo giuridico, della garanzia che questo principio assicura a qualunque persona, la cui colpevolezza dev'essere legalmente provata prima di essere utilizzata impropriamente nelle dichiarazioni pubbliche.
In una società in cui il crescente rancore sociale si è trasformato in cultura giustizialista, il principio sancito dall'articolo 27 è stato praticamente capovolto. La condanna mediatica arriva molto prima e con effetti molto più invalidanti di quella giudiziale, senza considerare che spesso detti effetti superano le risultanze del processo e anzi si pongono con esse in senso diametralmente opposto. In un Paese che annovera, purtroppo, numerosi errori giudiziari, che hanno devastato l'esistenza a molti, non è accettabile che nel corso di conferenze stampa, articoli e servizi giornalistici ben poco professionali, diffusi attraverso i vari mezzi di comunicazione, gli imputati e, ancor prima, addirittura i semplici sospettati e poi gli indagati vengano presentati come colpevoli, inculcando in tal modo nel pensiero comune una certezza inaccettabile in uno Stato di diritto. È gravissimo infatti che le notizie spesso indotte unicamente dalla gogna mediatica prendano il sopravvento sulla verità giuridica e dei fatti condannando le "vittime" a subire gli effetti di un processo virtuale
fatto di ipotesi e congetture che influiscono pesantemente e negativamente sulla vita loro e, in molti casi, dei familiari, anche in presenza di assoluzione. Considerando inoltre che nel nostro Stato la pena ha funzione rieducativa, la condanna mediatica sempre, ma a maggior ragione se priva di fondamento, rappresenta una violazione alla nostra Costituzione che è, invece, intrisa di principi di piena garanzia alla tutela della persona e dei diritti fondamentali. È necessario lavorare a una legge che responsabilizzi chi, attraverso la propria azione, molto spesso indirizza l'opinione pubblica creando un livello distorto dell'informazione che lede ogni forma di garantismo democratico e costituzionale. Se comunicare è importante, ancor di più è il modo con cui si veicola l'informazione.
*Avvocata, senatrice di Italia Viva
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 20 novembre 2020
Emendamento di Enrico Costa (Azione) alla legge di bilancio. È pronto per essere presentato dall'onorevole Enrico Costa (Azione) l'emendamento alla legge di Bilancio per la "modifica delle norme in materia di spese di giustizia", con la previsione del "risarcimento" da parte dello Stato nei confronti del cittadino assolto al termine del processo.
L'emendamento prevede che "se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, l'imputato ha diritto di ripetere dallo Stato tutte le spese sostenute per il giudizio". Nel penale, al contrario di quanto avviene nel processo civile e in quello amministrativo, il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali non segue la regola della soccombenza.
Dunque, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione con le formule ampiamente liberatorie (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) le spese legali restano a carico dell'imputato. A nulla vale che questi sia riuscito a dimostrare la propria estraneità al reato o l'insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale.
Allo stesso modo a nulla vale che lo Stato abbia esercitato "erroneamente" la propria pretesa punitiva, sottoponendo senza ragione la persona al lungo ' calvario' delle indagini e del processo. Secondo Costa, "questa peculiarità negativa del processo penale contraddice non solo il comune buon senso e i più ovvi criteri di giustizia sostanziale, i quali peraltro dovrebbero rappresentare la stella polare della legislazione, ma anche i princìpi cardine dello Stato di diritto e della Costituzione".
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito. Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa, come scrive la Consulta nella sentenza n. 77 del 2018. La regola della soccombenza non ha una portata assoluta e ben possono esistere situazioni eccezionali che giustificano la compensazione delle spese, cui in ogni settore dell'ordinamento si conferisce rilievo.
Il processo penale, rappresentando quindi un "unicum" rispetto al sistema processuale civile e amministrativo, dove vige come detto la regola della soccombenza, appare, sempre secondo Costa "del tutto privo di ragionevolezza e quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione: Non si comprende, infatti, perché la parte pubblica, ove soccombente, non possa essere chiamata a rifondere le spese processuali, almeno nel caso di assoluzione con una formula ampiamente liberatoria".
Neppure può invocarsi una presunta esigenza di salvaguardare le finanze pubbliche. A conforto di ciò, vale la pena ricordare un'ampia casistica di esperienze comparatistiche: in ben ventotto Stati del Consiglio d'Europa sono previste, pur con accezioni diverse, forme di ristoro delle spese legali a beneficio del soggetto assolto con una formula ampiamente liberatoria.
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