di Chiara Cruciati
Il Manifesto, 4 novembre 2020
Sempre più gravi le condizioni del prigioniero politico palestinese in sciopero della fame contro la detenzione amministrativa, senza accuse formali né processo. Anche la Ue chiede il rilascio. "A causa della carenza di sali e fluidi nel suo corpo, Maher ha crisi frequenti, mal di testa acuti, vista e udito deboli, oltre a un forte dolore in tutte le parti del corpo, in particolare al petto". Così lunedì Addameer, storica ong palestinese per la tutela dei prigionieri politici, descriveva le condizioni fisiche di Maher al-Akhras. Detenuto in un carcere israeliano dal 27 luglio scorso, Maher non tocca cibo da allora.
Ieri sono trascorsi 100 giorni dall'inizio dello sciopero della fame del 49enne, sei volte padre, allevatore di Silat al Daher (vicino Jenin), ricoverato da settimane nel centro medico Kaplan della prigione israeliana di Ofer. La situazione sta degenerando, avvertono da tempo i palestinesi, alla cui voce si sono unite negli ultimi giorni anche quelle delle istituzioni internazionali.
Il 23 ottobre scorso il relatore speciale delle Nazioni unite per Israele e Palestina, Michael Lynk, ne ha chiesto l'immediato rilascio per la mancanza di accuse chiare contro di lui, mentre la Ue si è detta preoccupata per l'uso eccessivo della detenzione amministrativa da parte israeliana.
Una settimana fa era stato l'inviato speciale Onu Nickolay Mladenov a riportare al Consiglio di Sicurezza la necessità di fare pressioni su Israele per cessare il ricorso alla misura cautelare. Ieri è intervenuto Osama Saadi, deputato della Knesset israeliana per la Lista araba unita: "Lo sciopero di al-Akhras è diverso dai precedenti. Rifiuta le vitamine, il sale e ogni forma di trattamento medico. È il più lungo sciopero di questo tipo".
Da Israele, al momento, non giungono aperture: lo scorso 25 ottobre la Corte suprema israeliana ha rigettato l'appello presentato dall'avvocato di al-Akhras per un rilascio immediato. O meglio, ha mosso una sorta di controproposta: il congelamento dell'ordine di detenzione amministrativa (che dovrebbe scadere il prossimo 26 novembre) ma non la sua cancellazione.
Il significato lo spiega, ancora, Addameer: "La decisione della Corte non elimina il rischio di un rinnovo dopo la scadenza dei quattro mesi di detenzione amministrazione e dimostra l'intenzione di prolungare la detenzione a ogni costo". Da cui la decisione di Maher di continuare a rifiutare il cibo, per uscire dal circolo vizioso del carcere: dal 1989 al-Akhras è stato arrestato quattro volte e ha speso in detenzione amministrativa quasi cinque anni della sua vita. Stavolta l'accusa è di essere un membro della Jihad Islamica, accusa che lui rigetta.
La richiesta dell'uomo è la stessa dal 27 luglio: la fine della sua detenzione amministrativa e dell'uso strutturale della misura da parte di Israele. Introdotta nel 1967 e ripresa dal sistema legislativo del mandato britannico, la detenzione amministrativa permette il carcere senza processo e senza accuse formali, ordinata dall'esercito sulla base di file segreti in cui si dice convinto dell'insita pericolosità di una persona nei confronti dello Stato di Israele.
Una minaccia teorica che si traduce nel carcere a tempo indeterminato: l'ordine di detenzione amministrativa è rinnovabile senza limiti, per questo il diritto internazionale ne autorizza l'uso solo per tempi brevi e in caso di estrema emergenza. Il caso di Maher non è affatto un'eccezione, dal 1967 - anno di inizio dell'occupazione israeliana di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est - Israele ha emesso oltre 50mila ordini di detenzione amministrativa.
A oggi sono 350 i detenuti amministrativi palestinesi. Negli ultimi due decenni in media ogni mese 400-500 palestinesi ne sono stati vittima, raggiungendo i picchi nei primi Duemila, durante la Seconda Intifada, con oltre mille casi al mese.
Come non è un'eccezione la protesta, collettiva e individuale. Il movimento dei prigionieri palestinesi, a partire dagli anni Settanta, ha fatto dello sciopero della fame una delle sue armi principali, capace di sottrarre all'occupazione militare il monopolio della violenza e il controllo dei corpi. È da allora che nelle celle inizia una battaglia nuova per il rispetto dei diritti umani e il riconoscimento della prigionia politica.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 4 novembre 2020
Il giornalista e il suo interprete erano morti nel 2014 nella regione del Donbass mentre seguivano il conflitto russo-ucraino. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha assolto Vitaly Markiv, l'ex soldato ucraino condannato in primo grado a Pavia a 24 anni per aver fornito un "contributo materiale determinante" all'omicidio di Andy Rocchelli, il reporter italiano rimasto vittima di un attacco nella regione ucraina del Donbass nel maggio 2014. L'Appello ha annullato la condanna di primo grado e disposto l'immediata scarcerazione per "non aver commesso il fatto".
Il giornalista si trovava con il suo interprete Andrej Mironov, morto nello stesso attacco, lungo il fronte per documentare gli scontri tra i separatisti filo-russi e l'esercito ucraino.
Markiv, 29 anni, italo ucraino, ed ex soldato della guardia nazionale ucraina, era stato arrestato nel 2017 e condannato nel luglio 2019 perché considerato dai giudici pavesi (città d'origine di Rocchelli) la persona che aveva individuato come sospetti i giornalisti e dato il via libera ai colpi di mortaio che li avrebbero uccisi: l'italo-ucraino era al comando della milizia che sparava. Rocchelli, che lavorava per l'agenzia Cesura, con sede a Pianello, aveva un figlio di due anni.
"Vedremo le motivazioni della sentenza e vedremo il da farsi, continuiamo a ritenere corretta la ricostruzione del Tribunale di Pavia e della Procura generale di Milano, a loro e a nostri avvocati va la nostra riconoscenza" ha Elisa Signori, madre di Andrea Rocchelli, dopo la sentenza d'appello.
di Fabrizio Borasi*
Il Dubbio, 4 novembre 2020
La giudiziarizzazione della politica, cioè la crescente ingerenza da parte degli organi giudiziari in decisioni fino a poco tempo pacificamente considerate di competenza di quelli politici (che riguardano argomenti quali i limiti all'immigrazione, la regolamentazione delle scelte di vita famigliari e sentimentali, la disciplina delle prestazioni sociali e delle attività economiche ecc.) è un fatto che interessa tutte le società occidentali. Essa riguarda in ultima analisi il rapporto tra due fondamentali settori della vita pubblica, quello del diritto e quello della politica, e le eventuali "invasioni di campo" di uno ai danni dell'altro.
Al di là delle analogie di forma e di contenuto, il rapporto tra politica e diritto è però molto diverso nei vari Paesi, per cui i conflitti tra la prima e il secondo assumono caratteri differenti a seconda della relazione esistente tra i due "contendenti".
La distinzione fondamentale all'interno della comune famiglia dei Paesi occidentali è quella tra Stati di tradizione anglosassone (Gran Bretagna, Usa) e Stati europei continentali (Italia, Francia, Germania): nei primi diritto e politica sono separati e contrapposti tra loro quanto al contenuto e alle finalità, mentre nei secondi essi sono sì distinti quanto alle modalità di gestione, ma complementari tra loro, essendo entrambi parte dell'unica attività statale.
Nei Paesi anglosassoni il diritto riguarda i rapporti tra i singoli soggetti (compresi ovviamente quelli pubblici), mentre la politica riguarda lo svolgimento delle attività di interesse generale (differenza di contenuto): entrambi seguono una logica possibilista e ammettono applicazioni di parte (semplificando, conservatrici o progressiste), rese evidenti dalla presenza nelle sentenze delle opinioni dissenzienti. In quelli europei continentali invece sia il diritto che la politica si occupano da punti di vista diversi di combinare tra loro la disciplina dei rapporti individuali e gli scopi di interesse generale, solamente che il primo lo fa tramite delle decisioni che seguono una logica escludente, "legittimo/ illegittimo", mentre la seconda lo fa per mezzo di scelte basate su una logica possibilista "opportuno/ inopportuno" (differenza di modalità di gestione).
Solamente la politica ammette diverse possibili applicazioni di parte, mentre le decisioni giuridiche, anche quanto scopertamente partigiane sono pur sempre basate sulla logica escludente. Le leggi (e in primis le costituzioni) nei Paesi anglosassoni sono solo una messa per iscritto dei diritti individuali già esistenti a monte (tale è la Costituzione americana) e possono anche mancare (come accade in Gran Bretagna, Paese senza una Costituzione formale); in quelli europei continentali invece le leggi e, soprattutto le Costituzioni sono la fonte dei diritti individuali che se non sono previsti delle norme in sostanza non esistono.
Tutto ciò ha una precisa origine storica nella diversa evoluzione dei due tipi di Stato a partire dalla comune realtà della monarchia medievale che riconosceva al sovrano due fasci di poteri, quelli di iurisdictio (di amministrare il diritto) e quelli di imperium (di gestire la politica). Mentre nella monarchia britannica a potere limitato, e negli Stati da essa derivati, imperium e iurisdictio sono sempre rimasti separati a partire dalla Magna Charta sino ad oggi, essi si sono uniti in capo al sovrano nelle monarchie assolute continentali e tale unione si è mantenuta per tanti aspetti anche negli attuali stati democratici che da quelle sono derivati.
Così, laddove (oltreatlantico e oltremanica) diritto e politica sono separati, i contrasti e reciproche invasioni di campo, per quanto importanti e capaci di segnare ampi settori della società, non sono mai tali da stravolgere il funzionamento della vita civile che si basa sulla loro separazione. Le decisioni giudiziarie che "cassano" una determinata linea politica contenuta nei programmi di governo o nelle leggi approvate dagli organi parlamentari si limitano infatti a creare delle aree di libertà non toccate, "immuni" dalle conseguenze delle decisioni politiche giudicate (a torto o a ragione) contrarie al diritto, che possono riguardare gruppi più o meno ampi di persone (gli omosessuali legittimati a contrarre matrimonio, i cittadini a cui è riconosciuto il diritto di accogliere gli immigrati irregolari ecc.), ma non vanno mai a intaccare il ruolo delle scelte politiche per quanto riguarda la valutazione dell'interesse generale da perseguire. Nei sistemi anglosassoni, diritto e politica, anche quanto fanno a pugni, alla fine di ogni round ritornano sempre nel loro angolo, e per rimanere alla metafora pugilistica, nel lungo periodo la vittoria dell'uno o dell'altra è sempre solamente "ai punti".
Nel vecchio continente invece, dove anche se distinti tra loro (in maniera più netta in Francia e Germania, in modo più indeterminato in Italia) diritto e politica si completano a vicenda, i loro contrasti portano spesso la parte prevalente a mettere "fuori combattimento" l'avversario e ad occupare stabilmente il terreno di gioco comune, finendo per decidere unicamente secondo la propria logica di funzionamento sia l'interesse generale che la tutela dei diritti individuali riguardo ad ampi settori della vita sociale.
Così la giudiziarizzazione della politica al di qua della Manica, oltre ai problemi sul contenuto specifico delle decisioni, presenta un ulteriore pericolo: quello di sottoporre i cittadini a un potere pubblico simile ad un ircocervo che da un lato si basa su scelte di parte (conservatrice o progressista poco importa) e dall'altro agisce secondo la logica escludente legittimo/ illegittimo che stronca sul nascere ogni discussione (e minaccia di stroncare ogni dissenso) sulle decisioni prese dagli organi giudicanti (o tecnocratici). Una possibilità che deriva dalla diversa cultura civile e dalla diversa storia dei Paesi europei continentali e della quale è giusto tenere conto.
*Saggista, esperto di storia del pensiero giuridico
di Massimo Congiu
dirittiglobali.it, 4 novembre 2020
Il carcere diventa non il luogo del recupero previsto dall'Articolo 27 della Costituzione, ma quello della discarica sociale e della disperazione. Nei giorni scorsi, il numero dei suicidi nelle carceri campane è arrivato a nove. Nove casi (sei nel 2019) che impongono una riflessione profonda su quello che succede nei nostri istituti di pena. Ciò è avvenuto con la morte di Salvatore L., un detenuto di 22 anni che lo scorso martedì 20 ottobre si è impiccato nel carcere di Benevento.
Salvatore era napoletano, e da Brindisi era stato trasferito a Benevento dove era arrivato per un'udienza. Condivideva la cella con un'altra persona. Alle 15.00 del 20 ottobre aveva parlato al telefono con la sua compagna, poi il gesto estremo.
Sullo sfondo di questi episodi possiamo immaginare disperazione, lo stato d'animo di chi sente di non avere via d'uscita. "Non conosciamo il corto circuito che porta a queste tragedie - commentano Samuele Ciambriello e Pietro Ioia, garanti regionale e del comune di Napoli rispettivamente - il carcere è stato rimosso, è diventato una discarica sociale che ospita detenzione sociale". Quel che si sa è che tali episodi, almeno in Campania, riguardano nella maggior parte dei casi, giovani entrati in carcere per reati non gravi, finiti in celle di pochi metri quadrati da condividere con altri detenuti. Poi, chissà, il senso di impotenza, la convinzione crescente di essersi bruciati in modo definitivo prevalgono sulla capacità di elaborare il proprio errore, il proprio vissuto personale, la possibilità di venirne fuori.
"In carcere e di carcere si muore", denunciano i garanti i quali puntano il dito sull'assenza dello Stato negli istituti di pena; una situazione pesante per tutta la popolazione carceraria, per chi è detenuto e per chi ci lavora, come dimostra anche la casistica considerevole riguardante i suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria. Le carceri sono abbandonate a sé stesse, secondo Riccardo Polidoro, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane, quella dello Stato è "un'assenza storica che ha le sue radici nella voluta ignoranza dei cittadini, disinformati e disinteressati. Una volontà politica che travolge i mass media che del carcere non si occupano e, se lo fanno, inducono a far ritenere che problemi non ce ne sono".
Una situazione, questa, resa ancora più complicata dal bieco giustizialismo di certa parte politica che cerca consensi scavando nello stomaco profondo dell'opinione pubblica tirandone fuori paure cui risponde con semplificazioni atroci. Così il carcere diventa non il luogo del recupero previsto dall'Articolo 27 della Costituzione, ma quello della discarica sociale e della disperazione, appunto.
Così, in occasione della Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private della libertà svoltasi a Napoli il 9 e 10 ottobre scorsi, si è parlato della necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a questo argomento per combattere la disinformazione e attivare un canale comunicativo tra il mondo di fuori e il mondo di dentro.
I nostri istituti di pena soffrono di diversi mali, di carenze strutturali e di personale, di sovraffollamento, realtà quest'ultima sempre menzionata nell'ambito della complessa tematica carceraria. Un problema concreto e riconosciuto dagli addetti pur con la precisazione del Presidente dell'Autorità Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, secondo il quale le problematiche esistenti in tale ambito sono "più di carattere qualitativo che quantitativo e non prevalentemente di sovraffollamento".
Ciambriello e Ioia chiedono a gran voce che venga fatta chiarezza su questa recente morte a Benevento e sostengono che ci vogliono più figure sociali nelle carceri, più attività trattamentali, più attività di rieducazione senza le quali non si può parlare di una prospettiva di reinserimento sociale. Intanto la casistica nazionale del fenomeno descritto in questa sede è salita a 49 episodi dall'inizio dell'anno con l'ancora più recente suicidio di un detenuto di 35 anni che si è impiccato con una felpa nel carcere romano di Regina Coeli. Questo nuovo tragico avvenimento non fa che confermare l'urgenza di cambiamenti necessari per restituire dignità e speranza a chi sta pagando il suo debito con la giustizia.
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 3 novembre 2020
"Nell'isolamento di marzo e aprile sento che ho perso un po' di abilità sociale": è l'osservazione fatta da uno studente durante un incontro in una videoconferenza del progetto di confronto tra le scuole e il carcere "A scuola di libertà". Questa piccola riflessione ci è servita a fare un pensiero profondo sulla vita detentiva: se due mesi di "isolamento" hanno fatto diventare tante persone libere più chiuse, più fredde, in qualche modo più sospettose e distaccate nella loro vita di relazione, immaginarsi quanto indebolisce i legami sociali la galera, e lo fa sempre, ma doppiamente in tempi di coronavirus.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 novembre 2020
La Circolare del Dap del 21 marzo revocata avrebbe potuto evitare le ultime vittime. Massimo Giletti, durante il programma "Non è l'Arena", ha celebrato assieme a Luca Telese il risultato che secondo loro avrebbero ottenuto grazie alla campagna sulle "scarcerazioni": nel Decreto Ristori, la misura deflattiva per quanto riguarda il carcere esclude i detenuti che si sono macchiati di reati mafiosi. In realtà, ancora una volta, non hanno approfondito.
di Danilo Paolini
Avvenire, 3 novembre 2020
Senza eccessi, con equilibrio. In quattro parole un concentrato di buoni propositi oppure un programma di lavoro, dipende dalla serietà e dalle reali intenzioni di chi le pronuncia. In questo tempo tornato ansiogeno, quel programma può valere per molte attività umane.
Vale anche per un tema solo apparentemente "fuori contesto", come l'appello a favore di una riforma costituzionale in materia di amnistia e indulto lanciato venerdì dalla "Società della ragione" insieme a molte altre sigle dell'universo carcerario e giudiziario. Non si tratta, ora, di sollecitare un provvedimento di clemenza.
liguria24.it, 3 novembre 2020
"Alle ore 18.00 di ieri, 2 novembre, in tutta Italia erano ben 395 (di cui 20 ricoverati in ospedale e/o in carico al servizio 118) i detenuti e 424 gli operatori positivi al Covid-19 censiti dall'Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Contagi da Coronavirus che nelle carceri sono dunque quasi raddoppiati dal 28 ottobre scorso, quando si contavano 215 detenuti e 232 operatori positivi".
di Luca Fazzo
Il Giornale, 3 novembre 2020
Le carceri sono una prateria per i contagi da Covid. Il carcere come "extrema ratio", da applicare solo quando ogni altra misura è insufficiente: un principio di civiltà che però i vertici della magistratura riscoprono grazie al coronavirus.
di Angela Stella
Il Riformista, 3 novembre 2020
Secondo magistrati e tribunali il provvedimento voluto dal Guardasigilli lederebbe la loro autonomia e il diritto alla salute e alla difesa dei detenuti. Per il Decreto "anti-scarcerazioni" del ministro Bonafede domani sarà il giorno del giudizio: la Consulta infatti dovrà decidere su tre questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito al provvedimento voluto dal Guardasigilli per rispondere alle polemiche suscitate dalle scarcerazioni durante l'emergenza sanitaria da covid-19.
I giudici si riuniranno in Camera di consiglio per discutere dei procedimenti sollevati dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dal magistrato di sorveglianza di Avellino e da quello di Spoleto. Le norme censurate sono due: il decreto legge 10 maggio 2020, n. 29 e il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28.
Il relatore per tutti i procedimenti sarà il giudice Francesco Viganò. Facciamo un passo indietro: a causa dell'emergenza Covid, diversi detenuti hanno ottenuto i domiciliari perché le loro condizioni di salute sono risultate incompatibili con la detenzione carceraria. Tra loro anche reclusi dell'alta sicurezza e pochissimi del 41 bis.
Ciò ha suscitato aspre critiche da parte di coloro che, intervenuti soprattutto a Non è l'Arena o su Repubblica, hanno lanciato un grido di allarme perché i boss sarebbero tornati così nel loro territorio a comandare. Il Ministro, sotto attacco e sopraffatto da una narrazione distorta dei fatti, ha subito preso provvedimenti con i decreti su citati.
Ma questi hanno acceso non poche polemiche perché, sotto certi aspetti, vanno a limitare l'autonomia della magistratura di sorveglianza che per emettere una decisione deve, tra l'altro, attendere i pareri della Procure della Repubblica e della Direzione Antimafia. Guardiamo ora i singoli casi all'attenzione della Corte Costituzionale.
Il primo è quello di Pasquale Zagaria, affetto da un tumore alla vescica, a cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha concesso la detenzione domiciliare a fine aprile. Attualmente è detenuto presso il carcere milanese di Opera in regime di 41 bis. Il secondo caso è quella di A. A., una detenuta settantaseienne, affetta da una grave infermità fisica, a cui è stata concessa il 20 aprile la detenzione domiciliare umanitaria da parte del magistrato di sorveglianza di Avellino.
Il terzo ed ultimo caso è quello di L.T.M., ristretto nel carcere di Terni, a cui sono stati concessi a fine marzo da parte del magistrato di sorveglianza di Spoleto i domiciliari a causa di un quadro clinico compromesso a seguito di un trapianto d'organo e che sarebbe potuto peggiorare qualora avesse contratto il Covid.
Vediamo le ragioni che hanno spinto magistrati e tribunali a rivolgersi alla Consulta. Secondo il quadro normativo precedente l'entrata in vigore dei decreti in oggetto, i provvedimenti di concessione della detenzione domiciliare - al di là dell'impugnazione sempre possibile - se concessi in via d'urgenza dal magistrato di sorveglianza prevedevano già anche entro poche settimane una rivalutazione dinanzi al Tribunale, se assunti dal Tribunale erano comunque sempre a tempo, per cui si aveva modo di rivalutare sia le condizioni di salute che il comportamento della persona durante la sottoposizione alla misura domiciliare.
Con la nuova normativa è diventato tutto più complesso e veloce: ciò andrebbe a minare autonomia della magistratura di sorveglianza, diritto alla salute del detenuto e diritto alla difesa. Nello specifico: l'obbligo di dover ridiscutere il provvedimento di differimento pena o di concessione di detenzione domiciliare entro quindici giorni, e poi a cadenza mensile o addirittura subito se il Dap comunica la disponibilità di una struttura penitenziaria idonea ad accogliere il detenuto, invaderebbe la sfera di competenza riservata all'autorità giudiziaria e violerebbe il principio di separazione dei poteri.
A ciò si deve aggiungere che il restringimento temporale della valutazione dello stato di salute del detenuto non consente di avere contezza dell'evoluzione del quadro clinico dello stesso, ma solo del quadro epidemiologico.
Infine la norma non contemplerebbe alcuna comunicazione formale dell'apertura del nuovo procedimento di rivalutazione alla difesa, la quale non avrebbe contezza dei risultati istruttori, né facoltà di confrontarsi con i contenuti delle note pervenute e. pur volendo produrre nuove memorie difensive, dovrebbe farlo alla cieca e in pochissimi giorni. Per tutti questi motivi il decreto sarà al vaglio dei giudici costituzionali.
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