di Giacomo Di Gennaro
Il Riformista, 8 ottobre 2020
È sempre spiacevole commentare fatti di cronaca che investono giovani vite che si spezzano in realtà urbane sempre più critiche. La morte del 17enne Luigi Caiafa, sorpreso dalla polizia a compiere una rapina insieme con un complice, lascia sgomenti non solo perché è l'ennesima morte di un giovane la cui dinamica rimanda inevitabilmente ad aspetti che attengono le modalità con cui si realizza il controllo del territorio, ma ancor più invoca una riflessione più accurata sugli itinerari di riabilitazione e risocializzazione previsti dal nostro ordinamento minorile. Luigi aveva già incrociato l'autorità giudiziaria e si era avvalso dell'istituto della messa alla prova, introdotto nel 1988.
Come sanno gli addetti ai lavori, la misura costituisce un superamento della concezione afflittiva della pena ed è stata una grande innovazione introdotta per riformare il processo penale minorile in un'epoca in cui il dibattito culturale e teorico, nonché le prassi operative, oscillavano ancora tra la necessità di un ordinamento giuridico che non derogasse dalla punizione del minore quale responsabile di un reato e l'esigenza di bilanciare la punizione con un approccio impostato al principio riabilitativo, alla tutela del minore e dei suoi fondamentali diritti.
La decisione che guida in generale l'autorità giudiziaria pure di fronte a un reato grave (magari un omicidio o uno stupro o una rapina a mano armata) è la rieducazione e risocializzazione del minore nel presupposto, anche se non sempre valido, che l'immaturità presente possa essere corretta ovvero guidata verso uno sviluppo rispettoso dei limiti imposti dalla convivenza civile e dalla contemporanea volontà di restituire alla società una persona responsabile.
Non ho contezza del reato commesso in precedenza da Luigi ma non ha importanza, tant'è che il fatto di essere titolare della misura di messa in prova lascia intendere che il giudice ha ritenuto che vi potessero essere, ad esito del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, forti margini di intervento sulla persona offrendo l'opportunità di collocarlo per un periodo presso una comunità e consentendo altresì l'acquisizione di una significativa esperienza formativa per imparare un mestiere. Luigi, infatti, è stato impegnato per un certo periodo in una pizzeria. Durante il periodo di prova, dunque, il minore può svolgere attività di volontariato, riprendere gli studi, lavorare, svolgere un apprendistato. Insomma, la tendenza è offrire opportunità ed esperienze alternative che spesso sono estranee alla biografia di persone contigue ad ambienti di devianza grave o che l'unico mondo che conoscono ed esperiscono è costituito dalla marginalità sociale e dall'esclusione. Ma nonostante l'investimento di operatori sociali, giudici e dei servizi della giustizia minorile il risultato non è sempre positivo.
L'interrogativo è innanzitutto questo: cosa sappiamo dell'efficacia di tale misura? Quali limiti presenta un quadro normativo pensato per una devianza minorile che nel frattempo è molto cambiata? Come è stato possibile che Luigi da un lato abbia mostrato interesse ad apprendere un mestiere e manifestare desiderio di affrancarsi da relazioni ed esperienze che l'hanno portato comunque davanti a un tribunale penale e, dall'altro, si sia accompagnato a un amico o abbia avuto come sodale un giovane un po' più grande ma il cui legame genitoriale non rimanda certo ad una biografia di santità?
Ovviamente, se qualcuno si aspetta di leggere degli esiti valutativi a livello nazionale su misure come la messa alla prova o l'irrilevanza del fatto o il perdono giudiziale, resterà deluso. Infatti, pur a distanza di oltre trent'anni dall'approvazione da parte del legislatore, il Dipartimento della Giustizia minorile (tranne che nel 2003 per un limitato campione) non si è mai posto il problema di capire se i tassi di recidiva o di ricaduta criminale fossero alti o bassi per ognuna delle misure previste dal processo penale e dall'ordinamento di cui sopra.
Abbiamo, adesso anche per Napoli, ricerche limitate ad aree giurisdizionali e purtroppo quella napoletana presenta i più alti tassi di recidiva e ricaduta criminale sia rispetto a quelle poche aree dove gli studi sono stati condotti che rispetto alla media nazionale. Perché? Innanzitutto, perché la qualità della devianza e della devianza grave nel contesto metropolitano risente della forte presenza dei gruppi organizzati e delle storie familiari di camorra. Poi perché a Napoli la "periferia", la marginalità, è nel cuore della città, non solo ai margini dell'area metropolitana.
In più, i servizi di welfare sono un disastro e se non ci fossero tanti gruppi e associazioni di volontariato che operano con programmi seri sarebbe ancora peggio. In più c'è un problema di formazione sia degli operatori sociali che di quanti operano nelle comunità di accoglienza. Non c'è sinergia tra esse, non si fa aggiornamento e i profili professionali sono spesso deboli e con competenze limitate. Si può andare avanti così? Quanti Luigi conteremo ancora?
di Riccardo Bruno
Corriere della Sera, 8 ottobre 2020
Gli ultimi due Comuni sciolti per mafia, all'inizio di agosto, sono calabresi: Cutro e Sant'Eufemia d'Aspromonte. Dieci giorni prima era stata la volta di Partinico, in Sicilia. Dall'inizio dell'anno sono già 9 le amministrazioni comunali mandate a casa (tra cui quella di Saint-Pierre, la prima in Valle d'Aosta), undici in cui la gestione dei commissari è stata prorogata. In quasi trent'anni, da quando nel 1991 è stata introdotta la legge sull'onda dell'emozione per il macabro omicidio di un innocente, il salumiere Giuseppe Grimaldi a Taurianova, sono stati 349 i decreti di scioglimento e 216 quelli di proroga.
ciogliere un Comune, mandare a casa gli eletti dal popolo, è una misura estrema, un decreto firmato dal Capo dello Stato solo quando emergono collegamenti "concreti, univoci e rilevanti" tra la criminalità e gli amministratori locali. La finalità è soprattutto preventiva, non sanzionatoria. Qualora si sospetti che i clan influenzino gli atti di un ente pubblico, il Viminale nomina una commissione d'indagine che ha tre mesi (più tre di proroga) per consegnare una relazione al prefetto. Se reputa che ci siano i presupposti, il prefetto trasmette le carte al ministero dell'Interno che propone a Palazzo Chigi lo scioglimento. In tal caso, viene nominata una commissione straordinaria di tre membri che si insedia e guida il Comune dai 12 ai 18 mesi, prorogabili a 24 in casi eccezionali. Dopodiché si tengono nuove elezioni. Un iter lungo e complesso che finora ha toccato ben 263 enti, compresi un capoluogo di provincia (Reggio Calabria) e sei aziende ospedaliere. Praticamente oltre il 3% dei 7.903 comuni italiani sono stati sciolti, in 50 casi il decreto è scattato due volte, in 18 addirittura tre. Lo scorso anno oltre 900 mila italiani non sono stati più amministrati dagli organi locali che avevano eletto. Quella sui comuni sciolti per mafia è una normativa pilastro nella lotta alla criminalità organizzata, tuttavia, dopo tre decenni, mostra crepe e lacune. E da più parti se ne chiede la modifica. Attualmente sono in discussione alla Camera dei deputati tre proposte di riforma, che cercano di rimediare ai problemi emersi durante l'applicazione.
Partiamo dai 68 comuni sciolti più di una volta, come Casal di Principe (Caserta) tra i primi ad essere sciolti nel 1991, e poi ancora nel 1996 e nel 2012. È evidente che i tempi previsti dalla legge in cui può operare la commissione straordinaria (2 anni al massimo) a volte non sono sufficienti a recidere i fili del malaffare. Quali le ragioni? L'associazione Avviso pubblico, che mette in rete 400 enti locali e 10 regioni e che attraverso l'Osservatorio parlamentare monitora costantemente la situazione, indica tra l'altro la "penuria di risorse umane e strumentali" delle commissioni. Chi subentra al posto di sindaco e giunta, è un numero ristretto di funzionari, quasi sempre costretti a dividersi tra più impegni, con scarse risorse finanziarie e con pochi mesi a disposizione.
La legge 132 del 2018, di cui però manca ancora il decreto ministeriale attuativo, prevede un "nucleo" di uomini da cui attingere in caso di scioglimento, formato da 50 persone. Troppo poche, secondo il Sinpref, l'Associazione sindacale dei funzionari prefettizi, che chiede di arrivare ad almeno 75 unità, ma anche di prevedere "sezioni apposite in cui siano presenti, per esempio, professionisti con competenze finanziarie visto che quasi un comune su tre (il 28,6%) di quelli sciolti ha dichiarato il dissesto o è ricorso alla procedura di riequilibrio (a fronte di una media nazionale del 4,7%). Personale adeguato e competenze specifiche che andrebbero previste anche per le commissioni di accesso.
Per i commissari imprimere una svolta a un Comune sciolto è spesso una vera e propria impresa: si ritrovano ad operare con una struttura di dirigenti e impiegati legati ai politici rimossi, se non direttamente agli ambienti criminali. In più la popolazione è in gran parte scettica, o indifferente, se non ostile. Lo certificano i dati contenuti nell'ultima relazione del Viminale al Parlamento dello scorso maggio. I commissari trovano un atteggiamento "indifferente anche protratto nel tempo" nel 7,3% dei casi, addirittura ostruzionistico e indisponibile (9,1%), oppure di finta collaborazione (14,5%). In un comune su due (51%), i commissari devono districarsi tra chi collabora e chi invece prova a mettergli i bastoni tra le ruote. Atteggiamenti che per il 65,5 per cento dei casi rimangono inalterati anche dopo la gestione straordinaria.
Sempre il rapporto del Viminale segnala che più della maggioranza (54,5%) percepisce lo scioglimento con indifferenza, a volte con indignazione (32,7%), rassegnazione (25,5%), come una perdita di tempo (12,7%), come un complotto politico (11%), con stupore (11%) e perfino con paura (3%). Ha rilevato il presidente del Sinpref Antonio Giannelli nell'audizione alla Camera: "La Commissione straordinaria è come se entrasse in una stanza buia e si muovesse a tentoni in un ambiente spesso ostile e certamente poco collaborativo".
E così spesso due anni non bastano, e se gli scioglimenti si ripetono la paralisi del Comune diventa infinita. Con perdita di fiducia nello Stato che finisce per alimentare proprio quelle metastasi che si vogliono eliminare.
Un altro dato salta subito all'occhio, scorrendo trent'anni di scioglimenti. Su 349 casi, soli 13 hanno toccato comuni fuori dalle regioni meridionali con tradizionali radicamenti mafiosi, appena il 3,7%. Una cifra troppa bassa, anche tenendo conto del radicamento storico delle mafie nel Sud. La Calabria è la regione con il numero più alto numero: 123 enti sciolti, con Reggio Calabria che guida con 70 casi la poco prestigiosa classifica delle province, seguita da Campania (110), Sicilia (84) e Puglia (19).
Eppure le inchieste negli ultimi anni hanno purtroppo svelato come le cosche hanno trovato radici e nuove collusioni al Nord, dove peraltro riescono a intercettare più ingenti flussi di denaro. Una migrazione geografica a cui non fa riscontro un incremento dei consigli comunali sotto osservazione o sciolti.
Da tempo si chiede anche maggiore trasparenza. Aspetto sottolineato dal coordinatore di Avviso Pubblico nella recente audizione alla Camera: "risulterebbe di fondamentale importanza la pubblicazione in forma integrale di tutti i documenti funzionali all'individuazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento dell'ente". Attualmente vengono rese pubbliche solo le relazioni del ministero dell'Interno e del prefetto, ma non quella della commissione di accesso che è sicuramente più puntuale e dettagliata. Così come nessuna pubblicità è prevista se si decide di non procedere allo scioglimento (i decreti di archiviazione sono stati finora 52, di cui 5 nel 2020).
Una maggiore trasparenza permetterebbe di capire meglio cosa ha spinto lo Stato a una misura così drastica nei confronti di amministratori, che ovviamente ogni volta protestano innocenza e gridano allo scandalo. In alcune circostanze probabilmente non a torto. In 23 casi infatti i decreti di scioglimento sono stati annullati, ovvero il Tar o il Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi e reputato che non c'erano i presupposti per interrompere quell'esperienza di governo. Che tuttavia c'è stata, provocando comunque una ferita nella comunità.
La Commissione siciliana antimafia, nella relazione dello scorso aprile sul "ciclo dei rifiuti", ha denunciato possibili forzature della legge. Cita espressamente tre scioglimenti (Siculiana, Scicli e Racalmuto) e manifesta "la preoccupazione che ci possa essere stato un uso disinvolto e strumentale delle norme" e che, "in taluni casi, lo scioglimento sia oggettivamente servito a rimuovere, assieme alle amministrazioni comunali, le posizioni contrarie che quelle amministrazioni avevano formalizzato sulla apertura o sull'ampliamento di piattaforme private per lo smaltimento dei rifiuti". Non c'è dubbio che la legge sullo scioglimento dei comuni è un'arma potente per fermare gli interessi dei clan su appalti e controllo del consenso. Una lama per recidere legami illegali che però andrebbe affilata, come chiede chi si trova a operare in questi contesti complicatissimi.
di Giulia Merlo
Il Domani, 8 ottobre 2020
La sigla che unisce le correnti progressiste rischia di dividersi. Alla base differenti visioni nella gestione del caso Palamara. Area l'ha considerato un problema degli altri, Md chiedeva lo scioglimento dell'Anm.
Area, la grande scommessa delle toghe progressiste, rischia di fallire. Nata nel 2010 come cartello elettorale, unisce i due gruppi delle toghe di sinistra: Magistratura democratica, la corrente storica dei progressisti, e Movimento per la giustizia, costola di Unicost in rotta con la gestione verticistica del potere della corrente centrista di Luca Palamara.
I due gruppi non si sciolgono in Area, ma i loro iscritti partecipano come singoli al cartello, che ha ottenuto negli anni un buon successo elettorale. Eppure, qualcosa rischia di rompersi. "In molti hanno guardato con favore a questo esperimento di riunione della magistratura progressista, ma ora il progetto sta mostrando le corde", dice un magistrato di Md. Oggi il gruppo è diviso in due blocchi: da un lato i sostenitori del progetto di Area, i cui nomi forti sono quello del presidente dell'Anm, Luca Poniz, dell'ex presidente e segretario di Area, Eugenio Albamonte e dei consiglieri del Csm, Giuseppe Cassini e Giovanni Zaccaro; dall'altro gli scettici, come il presidente di Md, Riccardo De Vito, la segretaria Mariarosa Guglielmi e Silvia Albano, che si è dimessa dalla giunta dell'Anm in disaccordo con la scelta di Poniz di non sciogliere l'associazione e convocare elezioni anticipate dopo il cataclisma del caso Palamara.
La linea di demarcazione, però, è frastagliata: Md non è un blocco monolitico e alcuni dei suoi storici membri credono ancora nella bontà del progetto unitario. Le ragioni della spaccatura riguardano, come spesso è nelle dinamiche politiche, la concezione del potere. Secondo un deluso di Area "il cartello ha tradito le speranze iniziali: si richiama al progressismo giudiziario e alla questione morale, ma nei fatti l'unico obiettivo è conquistare l'egemonia all'Anm".
Il modello di Area si ispirerebbe a quello del partito pigliatutto della Prima repubblica: l'obiettivo è raccogliere consensi da tutte le aree, scegliendo posizioni di compromesso anche sui temi considerati caratterizzanti per le toghe progressiste, come la gestione dell'immigrazione e il referendum costituzionale. Il conflitto tra Area e una parte di Md si è acuito durante la crisi del Csm, in particolare a causa della scelta del presidente dell'Anm, Poniz, di non sciogliere il sindacato delle toghe all'indomani dello scandalo Palamara.
"Area non ha voluto restituire la parola ai magistrati, ma ha preferito mantenere il potere e attendere la scadenza naturale di ottobre, in modo da consolidare elettoralmente la propria posizione", dice un membro di Md critico con la gestione del presidente. Il timore di una parte di Md è che Area voglia appropriarsi dell'Anm, diventando forza egemone dopo aver inglobato una parte di Unicost, estromettendo poi Magistratura indipendente dalla gestione unitaria.
Questo, però, presterebbe il fianco alla creazione di un nuovo sindacato alternativo all'Anm che romperebbe la storica unità sindacale e costringerebbe la magistratura a parlare con più voci. Una tentazione, questa, che sta iniziando a circolare con insistenza in coincidenza con l'avvicinarsi delle elezioni del 18 ottobre. La divisione riguarda anche la valutazione della riforma del Csm proposta dal governo. I critici la considerano di fatto ispirata da Area e in particolare dal magistrato fuori ruolo al ministero della Giustizia, Giuseppe Santalucia.
Secondo Md, il nuovo sistema elettorale di stampo maggioritario snaturerebbe la magistratura, perché non tiene conto delle diverse anime dei togati ma assimila il Csm alla politica. Così facendo, si renderebbe il terzo potere "sempre più verticistico e burocratizzato", si legge in un documento. "Così Area punta a governare indisturbata la magistratura per i prossimi trent'anni", dice un magistrato di Mi, che conferma il sospetto che il tosto proposto dal governo sia frutto di una sinergia tra il Partito democratico e la corrente delle toghe.
Proprio questa ricostruzione è stata fermamente smentita dal segretario di Area, Eugenio Albamonte: "Area ha criticato la riforma elettorale e non vuole il bipolarismo: è una forma di rappresentanza non utile alla magistratura, soprattutto se i poli sono così distanti tra di loro ". Poi spiega in questi termini le tensioni interne al suo gruppo: "La differenza tra Area e Md è che, sulla riforma del Csm, pur condividendo entrambi le stesse critiche su alcuni aspetti, Area ha scelto di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché il testo recepisce una buona parte dell'elaborazione culturale delle toghe progressiste".
Sul fronte dello scandalo al Csm, Area ha affrontato la questione Palamara uscendone da vincitrice: secondo le altre correnti, i progressisti sono riusciti nell'operazione di farsi percepire come gli unici non toccati dallo scandalo e ne hanno approfittato per appropriarsi dell'Anm. E l'opinione è condivisa anche tra i magistrati di Md: "Liquidare la questione Palamara scaricando la responsabilità sulla precedente consiliatura del Csm è ipocrita: anche in Area c'era chi sosteneva che bisognava dialogare con lui, in quanto interlocutore più progressista".
In Area, invece, la valutazione del caso è diversa. "Una cosa è riunirsi di notte per decidere chi mettere a capo della procura di Roma, che indaga uno dei presenti. Altro è un tentativo di ottenere consenso con favoritismi nella gestione delle nomine: pratica deteriore che abbiamo riscontrato al nostro interno e che abbiamo provato a debellare ben prima che venisse all'attenzione", dice un esponente di primo piano di Area.
L'incognita Cascini - Del resto anche in Area è emersa una zona grigia, rappresentata dal togato al Csm e uomo forte della corrente, Giuseppe Cascini. Il magistrato ha lasciato Md nelle scorse settimane in polemica con la dirigenza, che non lo avrebbe difeso a sufficienza dopo la pubblicazione delle conversazioni in cui chiedeva a Palamara informazioni per ottenere un accredito allo stadio Olimpico per il figlio. Oggi, il conflitto interno alle toghe progressiste potrebbe avere una rappresentazione plastica: alle elezioni dell'Anm, i candidati di Md stanno valutando di candidarsi nelle liste di Area, ma come indipendenti. Alle divergenze sulla gestione dell'Anm, infatti, si è aggiunta un'altra frizione: la nomina di Raffaele Cantone a capo della procura di Perugia che indaga su Palamara.
Sponsorizzata da Area, la scelta è stata accolta con contrarietà da Md che, vista la sensibilità della posizione, avrebbe preferito un magistrato non fuori ruolo e senza precedenti nomine politiche. Eppure, l'opinione di Albamonte è che non ci siano ragioni sostanziali per una divisione interna alla lista: "Tra i due gruppi vedo più differenze sulle scelte comunicative che nella sostanza. Non trovo ragioni insuperabili che giustifichino una rottura". L'attesa, ora, è per il congresso di Md fissato per gennaio, che dovrebbe definitivamente chiarire il futuro del cartello dei progressisti.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2020
Nullo il sequestro disposto dal pubblico ministero sui beni del difensore pertinenti al reato necessari all'accertamento dei fatti che non sono però corpo del reato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27988, respinge il ricorso della pubblica accusa contro la decisione del Tribunale del riesame di annullare il provvedimento con il quale si disponeva la ricerca e il sequestro di tutte le pratiche dell'avvocato relative all'ammissione al gratuito patrocinio.
Un provvedimento, disposto dal pubblico ministero nell'ambito di un'indagine che vedeva coinvolto il professionista accusato di aver falsificato la firma del cliente in calce ad una domanda di ammissione al beneficio. Sul luogo della perquisizione era presente anche un consulente del pubblico ministero, con il compito di estrarre copia forense dei dati telematici presenti sui supporti fissi e mobili usati dall'indagato. La polizia giudiziaria aveva dunque asportato due hard disk, senza sequestrare cellulari o pen drive.
Per i giudici del riesame, ai quali la Suprema corte si allinea, era comunque troppo. Il provvedimento è, infatti, stato annullato, per quanto riguardava le pratiche di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diverse da quelle dell'assistito oggetto di indagine. Per i giudici il sequestro di atti relativi ad altri soggetti, non era possibile neppure a fronte degli accertamenti della guardia di finanza dai quali risultava che il legale, che aveva un precedente specifico, aveva dei redditi da ricondurre alle liquidazioni per partiche di gratuito patrocinio superiori a quelle dei colleghi del foro.
Inutilmente il Pm chiarisce la necessità di accertare altre falsificazioni oltre alle due precedenti e lamenta un sindacato non consentito sulle ipotesi dell'accusa. Ma tutto questo non basta a superare la tutela che l'articolo 103, comma 2, del Codice di rito penale garantisce ai difensori, che limita la possibilità di sequestro al corpo del reato. Secondo i giudici di legittimità, la norma va interpretata in senso stretto. Devono dunque fuori dal sequestro, a pena di inutilizzabilità, le cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti. Per le quali il sequestro probatorio è invece in genere previsto, allo scopo di acquisire elementi utili agli sviluppi investigativi.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2020
Nullo il sequestro disposto dal pubblico ministero sui beni del difensore pertinenti al reato necessari all'accertamento dei fatti che non sono però corpo del reato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27988, respinge il ricorso della pubblica accusa contro la decisione del Tribunale del riesame di annullare il provvedimento con il quale si disponeva la ricerca e il sequestro di tutte le pratiche dell'avvocato relative all'ammissione al gratuito patrocinio.
Un provvedimento, disposto dal pubblico ministero nell'ambito di un'indagine che vedeva coinvolto il professionista accusato di aver falsificato la firma del cliente in calce ad una domanda di ammissione al beneficio. Sul luogo della perquisizione era presente anche un consulente del pubblico ministero, con il compito di estrarre copia forense dei dati telematici presenti sui supporti fissi e mobili usati dall'indagato. La polizia giudiziaria aveva dunque asportato due hard disk, senza sequestrare cellulari o pen drive.
Per i giudici del riesame, ai quali la Suprema corte si allinea, era comunque troppo. Il provvedimento è, infatti, stato annullato, per quanto riguardava le pratiche di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diverse da quelle dell'assistito oggetto di indagine. Per i giudici il sequestro di atti relativi ad altri soggetti, non era possibile neppure a fronte degli accertamenti della guardia di finanza dai quali risultava che il legale, che aveva un precedente specifico, aveva dei redditi da ricondurre alle liquidazioni per partiche di gratuito patrocinio superiori a quelle dei colleghi del foro.
Inutilmente il Pm chiarisce la necessità di accertare altre falsificazioni oltre alle due precedenti e lamenta un sindacato non consentito sulle ipotesi dell'accusa. Ma tutto questo non basta a superare la tutela che l'articolo 103, comma 2, del Codice di rito penale garantisce ai difensori, che limita la possibilità di sequestro al corpo del reato. Secondo i giudici di legittimità, la norma va interpretata in senso stretto. Devono dunque fuori dal sequestro, a pena di inutilizzabilità, le cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti. Per le quali il sequestro probatorio è invece in genere previsto, allo scopo di acquisire elementi utili agli sviluppi investigativi.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2020
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 7 ottobre 2020 n.27885. Non risponde del reato di riciclaggio il titolare del supermercato che riceve e utilizza carte di credito clonate. Il reato, che può a seconda della modalità in cui è messo in atto costituire presupposto del riciclaggio, è indebito utilizzo o falsificazione di carte di credito, previsto dall'articolo 493-ter del Codice penale. Per l'imputato scatta anche l'associazione delinquere. La seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza 27885, chiarisce però che il soggetto che utilizza la carta di credito o di pagamento non "ripulisce" la somma, ma la consegue senza mettere in atto le ulteriori e distinte operazioni che caratterizzano il reato di riciclaggio.
Ed è quanto accaduto nel caso esaminato in cui l'imputato riceveva e utilizzava nel suo supermercato le carte di credito clonate al solo fine di prelevare il denaro. Una condotta che, per la Cassazione esclude il riciclaggio e va correttamente inquadrata nell'indebito utilizzo di carte di credito.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2020
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 7 ottobre 2020 n. 27879. La prova tecnica del corretto funzionamento dell'etilometro scatta solo se l'accusato contesta la validità dell'alcoltest cui è stato sottoposto. Come ha precisato la Cassazione, con la sentenza n. 27879, non basta a far scattare l'onere probatorio a carico dell'accusa la mera affermazione difensiva di non aver potuto visionare il libretto dell'apparecchio, attestante la sua omologazione e il compimento delle verifiche periodiche richieste dal regolamento di attuazione del Codice della strada. Infatti, l'accusa a sostegno dell'imputazione non è tenuta "immediatamente" a corredare il risultato dell'etilometro con i dati relativi alla sua omologazione e verifica periodica.
La prova contro il rilievo - L'omologazione e la verifica dell'apparecchio non hanno di per sé valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, che può essere desunto da altri elementi come avvenuto nel caso specifico: l'alito vinoso e l'incidente contro una rotatoria. Si tratta di attività prodromiche al concreto rilevamento della quantità assunta dal guidatore e la sussistenza di esse va verificata su specifica sollecitazione dell'imputato attraverso puntuale onere di allegazione della prova contraria con cui di fatto si contesta la validità del test positivo nei propri confronti. Nel caso specifico, invece, l'accusato aveva solo eccepito la questione senza aver espressamente sollecitato l'assunzione della prova ritenuta contraria al risultato.
La vicenda - Solo dopo molti mesi dall'alcoltest l'accusato aveva avanzato la richiesta di ottenere copia del libretto metrologico con la vidimazione annuale. Richiesta inevasa dal Comando provinciale dei Carabinieri per l'asserita circostanza di aver riconsegnato il libretto insieme allo stesso apparecchio alla ditta costruttrice proprio per l'espletamento della verifica periodica.
Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2020
Straniero - Protezione umanitaria - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in italia e situazione del paese di origine - Necessità - Fattispecie. In tema di protezione umanitaria occorre accordare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese d'origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana.
Nel giudizio di comparazione occorre dunque tener conto sia delle condizioni in cui si troverebbe il richiedente in caso di reinserimento nel paese d'origine, sia delle sue attuali prospettive di inserimento in Italia sia sulla base di dati oggettivi che soggettivi quali la minore età o maggior fragilità del richiedente. (Nella specie erroneamente il giudice di merito ha valutato e dato per scontata la capacità di un possibile successo nel reinserimento nel paese d'origine del richiedente in quanto si era reso capace di superare, anche in minore età, molte situazioni difficili, non procedendo a valutare la sua condizione attuale in Italia al termine del suo percorso di integrazione)
• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 24 settembre 2020 n. 20147.
Straniero - Protezione umanitaria - Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del paese di origine - Necessità. In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 13 novembre 2019 n. 29459.
Protezione internazionale umanitaria - Integrazione dello straniero in Italia e contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza - Insufficienza. Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 Cedu, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza Cedu 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).
• Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 giugno 2018 n. 17072.
Protezione umanitaria - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine - Fattispecie. In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine).
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 23 febbraio 2018 n. 4455.
consiglio.regione.lazio.it, 8 ottobre 2020
Carceri e pandemia tra i temi al centro dell'assemblea annuale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre a Napoli. "L'appuntamento dei garanti è un momento di grande importanza per il mondo carcerario e della privazione della libertà. Anche nel nostro paese i casi di positività al Covid tornano a crescere, proprio mentre in carcere riprendono alcune attività e un barlume di vita normale.
Individuare il giusto bilanciamento tra le necessità di prevenzione del virus e la garanzia di un minimo di attività e di relazioni con i familiari resta la sfida più difficile a cui spero che l'appuntamento annuale dei garanti territoriali possa portare un contributo concreto di conoscenza e di esperienza". È quanto ha dichiarato il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, nell'annunciare l'assemblea annuale della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nella sede della Regione Campania (Centro direzionale isola C3) a Napoli.
A presiedere l'assemblea sarà il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, mentre la relazione introduttiva sarà affidata proprio ad Anastasìa, in qualità di portavoce della Conferenza. Del Consiglio regionale del Lazio (che ha istituito il Garante del Lazio con la legge regionale 31/2003) interverrà il vicepresidente Devid Porrello, per i saluti istituzionali. Parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, il capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralìa, la capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo. L'assemblea si concluderà con l'intervento del presidente dell'Autorità garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione introduttiva di Anastasìa (il quale è anche garante dei detenuti dell'Umbria), nel pomeriggio di venerdì si svolgeranno quattro sessioni di lavoro, con la partecipazione dei garanti territoriali e dei rappresentanti di associazioni, sindacati e dell'amministrazione penitenziaria. Due sessioni parallele toccheranno i temi legati all'emergenza Covid-19 nelle carceri: una sessione riguarderà le misure di prevenzione sanitaria e il diritto alle relazioni familiari, la seconda il lavoro, l'istruzione e l'offerta trattamentale. Altre due sessioni tematiche riguarderanno la funzione rieducativa della pena in contesti di criminalità organizzata e il reinserimento sociale e l'accoglienza delle persone private della libertà.
La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà rappresenta gli organismi di cui si sono dotati regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e regionale. Nel corso degli ultimi 15 anni, 17 regioni e province autonome, 9 province e aree metropolitane, 50 comuni hanno istituito garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza multipla.
La Conferenza rappresenta i garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le autorità competenti e collabora con il Garante nazionale. La sede è presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. La sede operativa è presso il Garante dei detenuti del Lazio.
Tra i compiti previsti dal proprio regolamento, la Conferenza dei garanti elabora linee-guida per la regolamentazione, l'azione e l'organizzazione degli uffici dei garanti territoriali, monitora lo stato dell'arte della legislazione in materia di privazione della libertà, effettua studi e ricerche, organizza eventi di dibattito e promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei garanti territoriali, esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà, elabora documenti comuni ai fini dell'unitarietà dell'azione dei garanti territoriali e promuove l'istituzione di nuovi garanti a ogni livello.
ilfriuli.it, 8 ottobre 2020
Queste le priorità tracciate dal Garante regionale dei diritti della persona Pittaro. "Educazione a legalità e rispetto ma anche contrasto al linguaggio-odio". Sono le priorità relative al mondo scolastico delineate dal Garante regionale dei diritti della persona (Grdp), Paolo Pittaro, nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Fvg.
Nell'annunciare le linee programmatiche per il 2021, Pittaro ha citato la funzione di garanzia per bambini e adolescenti, quella per le persone private della libertà personale e quella per i soggetti a rischio di discriminazione. Per i minori stranieri non accompagnati (Msna), il principale obiettivo è quello di attuare le disposizioni in materia di selezione e formazione dei tutori volontari, istituendo allo scopo un apposito elenco presso i Tribunali per i minorenni e attuando un corso di formazione unito alla divulgazione dei Quaderni dei diritti.
Il protocollo d'intesa su Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata vede come principali destinatari le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Sono previsti incontri e tavole rotonde, anche in modalità web seminar (webinar), che porteranno alla stesura di un ulteriore Quaderno tematico.
Per tutelare l'infanzia e l'adolescenza verranno rafforzati i contatti con le altre Autorità della penisola, insieme a quelli con gli organismi di assistenza sociale, anche attraverso la partecipazione alla conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In tema di persone private della libertà personale, l'attenzione viene riposta nei confronti delle cinque Case circondariali della regione (Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo) e, per gli stranieri, del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gradisca d'Isonzo. I contatti con i direttori delle strutture e con il Prefetto di Gorizia saranno seguiti da almeno due visite annue comprensive di colloqui personali richiesti dagli ospitanti.
Anche in questo specifico settore vengono rafforzati i contatti con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ma anche con i funzionari dell'United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) e con la Magistratura di Sorveglianza regionale. In accordo con i direttori degli istituti di pena verrà promosso l'inserimento dei detenuti all'interno di cooperative sociali e la loro partecipazione alle attività lavorative, confermando la collaborazione con i servizi sanitari. Infine, in materia di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, si svilupperanno rapporti di collaborazione con l'Autorità di garanzia operante nel settore della promozione della parità di trattamento, l'Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali (Unar).
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