di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 17 gennaio 2020 n. 1825. Va rimessa alle sezioni Unite, sussistendo contrasto interpretativo, la questione se la causa di non punibilità di cui all'articolo 384, comma 1, del Cp sia applicabile o no al convivente more uxorio. Lo ha stabilito la sezione VI penale della Cassazione con la sentenza n. 1825 del 17 gennaio 2020.
La Corte ha preso atto della sussistenza di un contrasto interpretativo, meritevole di essere devoluto alle sezioni Unite. Infatti, a un orientamento prevalente, secondo cui non può essere applicata al convivente more uxorio, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 384, comma 1, e 307, comma 4, del Cp,i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (cfr. tra le altre sezione V, 22 ottobre 2010, Migliaccio), se ne contrappone altro, minoritario, ma più recente, che adotta l'opposta interpretazione, onde, pur dopo la legge 20 maggio 2016 n. 76, contenente regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (cosiddetta legge Cirinnà), che sembrerebbe avere limitato l'estensione degli effetti penalistici alle sole unioni civili (cfr., del resto, il decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, con cui è stata modificata la definizione legale di "prossimi congiunti", dettata agli effetti penali dall'articolo 307, comma 4, del Cp, inserendo nel relativo novero "la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso"), dovrebbe adottarsi una interpretazione estensiva in linea con la Costituzione e con le indicazioni dettate dall'articolo 8 della Cedu in forza della quale ai fini delle cause di non punibilità assume rilievo anche la convivenza di fatto o more uxorio, anche se non regolata sul piano normativo (sezione VI, 19 settembre 2018, Cavassa, che, da tali premesse, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di favoreggiamento, sul rilievo della sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità, perché il fatto era stato commesso in favore del fratello della convivente di fatto dell'imputato; cfr. anche sezione II, 30 aprile 2015, Agostino e altri).
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 10 febbraio 2020
Per il tribunale "la sua morte non si può addebitare ad alcuna persona". Alla mamma e al papà, al primo tentativo, aveva lasciato scritto di fare festa il giorno del suo funerale. Di mettere musica di Dalida. Di ricordare i suoi sorrisi più belli. Di accantonare i ricordi più brutti. Di lasciargli sulle unghie lo smalto rosso.
Mentre al secondo tentativo, quello che in carcere non è stato evitato, aveva usato parole ancora più accorate: "Il suicidio non è un atto di coraggio, né di codardia. Il suicidio è una malattia. E questa vita mi è insopportabile. Le menzogne su di me e su quella notte mi sono insopportabili".
Era stata una morta voluta, ostinata, ricercata quella di Marco Prato, e solo per un soffio già scampata. E proprio al momento dell'arresto che lo ha portato dalla stanza d'albergo in cui si era imbottito di barbiturici al carcere per l'omicidio di Luca Varani.
Ora sul suicidio del pierre dei vip, del trentenne che parlava in francese, amava la letteratura e si è ritrovato assieme all'amico Manuel Foffo protagonista di uno dei delitti più efferati della capitale, cala l'ultimo sipario. Non ha trovato sviluppi giudiziari l'ipotesi che la sua morte potesse essere scongiurata. La procura di Velletri, competente per territorio, aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.
Gli inquirenti volevano capire se Prato, detenuto ad alto rischio nel carcere locale considerato il suicidio appena scampato, fosse seguito e assistito adeguatamente, anche da uno psichiatra. Se fosse monitorato o meno. Specie nei momenti più delicati. Insomma se fosse stato protetto. Così come aveva sollecitato la famiglia, da subito contraria anche del trasferimento da Regina Coeli. Ora il caso è stato chiuso, per sempre.
Il tribunale di Velletri ha avallato le conclusioni della procura: nessuna colpa, nessun reato da addebitare a nessuno. Né alla direzione del carcere, dove nel giugno 2017 Marco Prato si era infilato la testa in un sacchetto collegato a una bomboletta di gas usate per la cucina nei campeggi, né ai secondini addetti alla sorveglianza, tantomeno a chi lo avrebbe avuto in cura. Eppure per Marco Prato erano giorni particolari.
Specie l'ultima notte. L'indomani si sarebbe dovuto presentare in aula per rispondere dell'omicidio di Varani. Avrebbe dovuto affrontare un processo sicuramente travagliato, considerato che a differenza del coimputato non aveva voluto evitare le scorciatoie del rito abbreviato (che poi hanno portato Foffo alla condanna definitiva a 30 anni) e affrontare la Corte di Assise. L'intenzione era quella. Voler spiegare che il giorno della mattanza di Luca, lui c'era in casa di Foffo, ma non aveva usato armi.
Che lui non avrebbe mai ucciso. La sua colpa, chissà, forse per lui sarebbe stata quella di non essere riuscito né a fuggire, né a chiedere aiuto, di restare là fino all'ultimo momento fino a quando l'indomani ha salutato l'amico per cercare la morte nell'albergo. Una morte evitata dai carabinieri e da una lavanda gastrica.
Per Marco Prato poi col tempo il processo si è trasformato solo in una montagna troppo alta da scalare. La sua fragilità così lo ha portato a fare un passo indietro, un passo definitivo. La sua difesa è stata trovata appallottolata nel cestino del bagno del carcere, non lontano dal corpo. "Non ho partecipato quella notte. Non ho usato le armi".
Una lettera accantonata però, per lasciare spazio invece a una seconda lasciata su un comodino e indirizzata alla famiglia. Una paginetta in cui Prato parla del suicidio come una scelta obbligata per chi sta male ("Non una scappatoia o gesto egoistico, è solo una malattia", aveva scritto), ma anche come ultima strada per superare il tormento interiore: "La pressione dei media è insopportabile, le menzogne su quella notte e sul mio conto sono insopportabili. Questa vita mi è insopportabile. Perdonatemi".
di Marco Versiglioni
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020
Negli Stati Uniti la decisione penale assunta da una macchina dotata di un software è diventata realtà. Anche nel Regno Unito analoghi sistemi algoritmici sono usati per risolvere controversie relative a violazioni alle norme sulla circolazione stradale.
Nel web si trovano app destinate a individuare punti di equilibrio sui quali comporre controversie relative a diritti disponibili (Adr). Da noi il Consiglio di Stato si è occupato espressamente di algoritmi e, soprattutto, l'amministrazione finanziaria, che da tempo produce software sia per la selezione dei casi da controllare sia per la stima della credibilità dei dati dichiarati, si accinge a fare un uso moderno dei big data di cui dispone e disporrà.
I temi antichissimi collegati alla relazione diritto-macchina e al rapporto uomo-macchina assumono nell'era digitale, e ancor più nella prospettiva dell'intelligenza artificiale, una dimensione prima impensabile e coinvolgono tutti i rami del diritto: dal civile al penale, dall'amministrativo al lavoro, dal bancario al tributario, dal nazionale all'internazionale e così via. Ne è dimostrazione il fatto che negli ultimi tempi un numero crescente di convegni è dedicato a questo fenomeno. E assistendo alla dialettica che ne deriva - riguarda molti campi come difesa, sanità, finanza, etica - si ha la sensazione che non sia il digitale in sé, ma siano piuttosto i modi americani dell'uso del digitale a destare preoccupazione in Europa, almeno con riguardo al diritto.
Il modo applicato oltre oceano - Ciò che più si teme è forse l'idea, in parte diventata realtà, che il diritto possa essere applicato al caso singolo con il "modo della correlazione", che dovrebbe porsi come sostituivo del "modo logico" che tutti conosciamo, e che verrebbe applicato a milioni o miliardi o bilioni di casi giudiziari oggetto di sentenze e altri provvedimenti presenti nei big data. Esemplificando e prendendo a riferimento quanto già avviene nella sanità, la correlazione tra casi giudiziari nel modello Usa sembra simile a quella che potenti computer creano tra immagini o voci digitalizzate presenti nei big data per identificare la presenza di un tumore in una persona. Ma questo modo non sembra compatibile con l'universo giuridico perché il grado di scambiabilità dei casi giudiziari è ben diverso da quello dei casi clinici. Nella sanità, dove l'uomo-medico vince ancora la sfida contro la macchina-medico, è possibile pensare che, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, forse presto non sarà più così, proprio perché i casi, avendo a oggetto corpi umani, hanno un elevato grado di scambiabilità e il margine di errore dei computer è destinato a ridursi.
Altra cosa pare invece il diritto. I casi delle vite delle persone, delle quali il diritto si occupa, non sono e non saranno mai scambiabili, perché destinati a rimanere singoli, unici. Parimenti, ciascuna norma giuridica è un caso a sé, singolo, unico, non scambiabile. Se il fine del diritto è "dare a ciascuno il suo e ricevere da ciascuno il suo", cioè garantire l'uguaglianza dei rapporti tra ciascuno e il suo caso e tra ciascuno e la sua norma, allora il modo della correlazione non può essere applicato, a meno che non si voglia rinunciare al principio fondamentale di uguaglianza (ossia di scambiabilità) che caratterizza i moderni ordinamenti a base costituzionale (ad esempio l'articolo 3 della Costituzione italiana).
La proposta alternativa - Esiste però un modo diverso di affrontare il tema giuridico dell'innovazione digitale. Si chiama "diritto matematico". In estrema sintesi è un diverso algoritmo, softwarizzabile ma al tempo stesso naturale, reale, semplice, antico. Un algoritmo "estratto" dal diritto che c'è e animato dalla consueta logica aristotelica, applicata però - e questa è l'innovazione - a quattro esaustivi tipi di verità, nessi, nomi, concetti e segni (non numeri) ricavati analogicamente dalla matematica.
Metodi a confronto - Cerchiamo allora di capire come funziona e come si confronta con il modo correlativo. Prendiamo ad esempio una decisione giuridica (da testare) e cerchiamo di capire se essa possa avere un'efficacia dichiarativa (accertamento di rapporti giuridici) o un'efficacia costituiva (modifica di situazioni e rapporti giuridici). Il modo correlativo d'oltreoceano prende spunto da un infinito numero di sentenze disponibili nei big data e arriva alla soluzione univoca del caso in due fasi, una analogica e una digitale: il percorso seguito dal robot non è però spiegabile, né in senso diretto, né in senso inverso, e il perché della decisione rimane imperscrutabile, insindacabile.
Il "diritto matematico", invece, fornisce solo la "norma d'uso" della disposizione da applicare al caso, mentre la decisione di merito, come la sua premessa, resta all'uomo. Il percorso, logico, deduttivo, trasparente e sindacabile, si articola in tre fasi consecutive: analogica, digitale e analogica. Insomma, in questa versione europea l'uomo mantiene il primato e il "diritto matematico" costituisce solo un vincolo di metodo (e non di merito), e può tornar utile, in una prospettiva digitalizzata, sia a fini legistici (drafting legislativo, contrattuale o provvedimentale), sia a fini applicativi quali prova, interpretazione, motivazione e così via (per approfondimenti sulla metodologia giuridico-matematica: dirittomatematico.it
di Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020
Se ritardi, ti sanziono. È il mantra ripetuto nello schema di disegno di legge delega che riforma il processo penale e l'ordinamento della magistratura e che dovrebbe essere esaminato oggi dal Consiglio dei ministri. Il testo introduce infatti nuove ipotesi di illeciti disciplinari per spingere i magistrati ad accelerare i tempi dei processi.
Oggi i ritardi procedurali rappresentano circa un sesto delle contestazioni disciplinari mosse ai magistrati: nel 2019, sono stati 43 gli illeciti contestati per lungaggini su 254 totali, come emerge dalla relazione del Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, lo scorso 30 gennaio.
La situazione - Nel 2019 le denunce di illeciti disciplinari a carico dei magistrati arrivate alla Procura generale della Cassazione (l'organo competente a riceverle) sono aumentate, seguendo il trend avviato l'anno prima. Fino al 2017 sono infatti rimaste stabili intorno alle 1.350 l'anno, nel 2018 sono salite a 1.637 e nel 2019 a 1.898: il 44% in più rispetto al 2012.
Un aumento dovuto, secondo la relazione del Procuratore generale, soprattutto a "un'erronea concezione della responsabilità disciplinare": perché i denuncianti, quasi tutti privati, anziché attenersi agli illeciti individuati dal decreto legislativo 109 del 2006, utilizzano la responsabilità disciplinare per rimediare agli errori del processo, chiedere il risarcimento di danni o riversare sui magistrati il malfunzionamento del servizio giustizia. Tanto che la stragrande maggioranza delle notizie di illecito (il 90% l'anno scorso) viene archiviato dalla Procura generale della Cassazione.
Dei 254 illeciti contestati nel 2019, 37 sono relativi a fatti oggetto di procedimento penale: lo scorso anno è stato segnato dallo scandalo delle nomine pilotate nelle Procure, ma la relazione del Pg della Cassazione precisa che molti processi penali hanno per oggetto errori nello svolgimento dell'attività giudiziaria e si sono conclusi con l'archiviazione. Sono invece 22 gli illeciti contestati relativi a ritardi nel deposito dei provvedimenti e 21 a tardiva o mancata scarcerazione. Sono contestazioni mosse soprattutto nei confronti dei giudici di tribunale (17 incolpati di ritardi nel deposito e 8 per tardiva o mancata scarcerazione). Quanto alla distribuzione territoriale, il ritardo nel deposito dei provvedimenti è diffuso in modo sostanzialmente uniforme (9 giudici accusati al nord, 7 al centro e 6 al sud), mentre le tardive o mancate scarcerazioni sono concentrate al sud (11 giudici incolpati) e al centro (6 giudici).
Le ipotesi di riforma - Lo schema di Ddl delega atteso oggi in Consiglio dei ministri punta sulla revisione degli illeciti disciplinari per sveltire i procedimenti. A partire dalle indagini preliminari: il Pm che non rispetta i nuovi tempi (di sei mesi per i reati meno gravi, un anno e mezzo per i più gravi e un anno per tutti gli altri, con una sola possibile proroga di sei mesi) commette illecito disciplinare se il fatto è dovuto a dolo o negligenza. Il Ddl delega fissa poi i termini di durata massima dei processi civili e penali e prevede l'illecito disciplinare a carico dei magistrati che non adottano misure organizzative per rispettarli. Nuove ipotesi di illeciti disciplinari sono anche previste per i capi degli uffici che, in caso di difficoltà nel definire i processi, non predispongono piani di smaltimento e non redistribuiscono i carichi di lavoro. Novità che hanno scatenato le proteste dei magistrati: il presidente dell'Anm, Luca Poniz, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha definito un "messaggio devastante" quello della "correlazione stretta" tra "inefficienza del sistema e responsabilità del magistrato, come se l'efficienza del processo si potesse governare con lo strumento disciplinare".
di Arturo Di Corinto
La Repubblica, 10 febbraio 2020
Mentre i casi di Assange, Manning e Snowden sono ancora alla ribalta della cronaca, le persecuzioni giudiziarie e gli arresti indiscriminati colpiscono nel silenzio tanti altri attivisti per la privacy e la libertà d'espressione. Eccone alcune storie. Chi si batte in loro difesa.
I paladini dei diritti digitali sono sotto attacco. Ad ogni latitudine. Mentre aumentano i casi di persecuzione giudiziaria nei confronti di difensori della privacy e ricercatori di cybersecurity, decine di ONG, attivisti, accademici ed esperti lanciano l'allarme. È lunga la lista delle minacce e degli attacchi di questi ultimi mesi, sia a livello giudiziario che informatico.
Adesso le associazioni dicono basta ai lunghi processi nei confronti di Ola Bini in Ecuador, alle indagini e alle misure arbitrarie adottate contro Javier Smaldone in Argentina, a casi come quello di Alaa Abd El-Fattah in Egitto, Ahmed Mansoor negli Emirati Arabi Uniti e di molti altri attivisti digitali, che sono pericolosamente in crescita. Senza contare casi famosi come quelli dei whistleblower Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden e Jeremy Hammond che hanno già pagato a caro prezzo le loro denunce.
Gli stessi relatori speciali sul diritto alla libertà di opinione e di espressione dell'organizzazione degli Stati americani e delle Nazioni Unite, tra i quali David Kaye, hanno manifestato preoccupazione per la detenzione e il perseguimento di difensori dei diritti digitali fino al caso più recente, quello di Ola Bini.
Ola Bini, considerato vicino ad Assange, è stato arrestato lo stesso giorno in cui il fondatore di WikiLeaks ha perduto lo status di rifugiato politico concessogli dall'Ecuador, e non ha ancora avuto un processo. Prima accusato di evasione fiscale, poi di intrusione informatica non autorizzata, ma senza prove, l'udienza, fissata per il 17 febbraio 2020 è slittata al 7 marzo perché, spiega a Repubblica il suo avvocato, Carlos Soria, "il tribunale dice di aver perso il fascicolo che lo riguarda". Ma la sua vera colpa secondo Amnesty International è di essere un difensore dei diritti umani impegnato a tutelare la privacy dei cittadini.
Javier Smaldone, specialista di sicurezza informatica e portavoce della campagna #noalvotoelectrónico è stato indagato per un dataleak relativo alle forze di sicurezza argentine nell'agosto 2019, caso legato a uno precedente del 2017, frutto di "phishing" e noto come "La Gorra Leaks 2.0". Smaldone è indicato come uno dei "possibili responsabili" della fuga di dati. Sospettato in quanto esperto di cybersecurity ma anche per essersi espresso criticamente sulla vicenda sui social, è stato sottoposto a geolocalizzazione dai suoi fornitori di telefonia, intercettato, spiato da telecamere di sorveglianza piazzate intorno a casa, e ha subito il sequestro dei suoi dispositivi personali e strumenti di lavoro. Non esistono prove a suo carico.
Anche il blogger egiziano Alaa Abd El-Fattah, icona della primavera araba del 2011, arrestato, torturato e rilasciato solo dopo cinque anni, è di nuovo sparito. Sarebbe in mano ai servizi segreti egiziani dal 29 settembre con l'accusa di diffondere fake news. Trasferito nel carcere egiziano di massima sicurezza Tora 2, lo avrebbero stato bendato, denudato, picchiato e preso a calci ripetutamente e sottoposto a minacce e abusi verbali.
Stessa sorte per Ahmed Mansoor, arbitrariamente detenuto nella prigione di Al Sadir per aver osato twittare contro la violazione dei diritti umani del governo degli Emirati Arabi Uniti. Membro del comitato consultivo di Human Rights Watch, arrestato il 20 marzo 2017 è ancora detenuto senza poter parlare con i suoi avvocati. Il lavoro svolto da questi difensori dei diritti digitali in difesa della privacy e della libertà d'informazione è fondamentale per la protezione dei diritti umani. Il motivo è facile da capire: oggi le informazioni viaggiano in digitale da un capo all'altro del mondo e la sicurezza di dati e informazioni dipende sia dai sistemi informatici che li trattano sia dagli attivisti che sensibilizzano le persone sull'esistenza di vulnerabilità nei sistemi. Azione socialmente utile: quelli che denunciano app, siti e social insicuri consentono sia ai governi che alle imprese private di trovare soluzioni che migliorano la sicurezza delle infrastrutture e del software a beneficio di tutti. Per questo la Electronic Frontier Foundation, Access Now, APC, Human Rights Watch, e altre trenta organizzazioni, in una dichiarazione congiunta nel dicembre scorso all'Internet Governance Forum di Berlino a Berlino hanno voluto rimarcare che il lavoro dei consulenti per la sicurezza di giornalisti, come quello dei programmatori e degli attivisti digitali va considerato di vitale importanza anche per la sicurezza dei giornalisti e degli altri difensori dei diritti umani.
Hanno chiesto ufficialmente il riconoscimento del loro lavoro a livello legale, sociale e politico: "I difensori dei diritti digitali dovrebbero anche essere riconosciuti come difensori dei diritti umani. Il loro lavoro e i loro diritti devono essere protetti per garantire lo sviluppo sicuro, trasparente, democratico e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali ovunque nel mondo". Senza il timore di molestie giudiziarie o qualsiasi forma di danno proveniente da stati o governi. E ancora: "Il lavoro dei difensori dei diritti digitali è un esercizio legittimo del diritto alla libertà di espressione e, come tale, deve essere protetto. Respingiamo insieme qualsiasi persecuzione dei difensori dei diritti digitali".
Assange, ammalato e in procinto di essere estradato in America non può che essere d'accordo. Massimo Moratti, vicedirettore di Amnesty International per l'Europa aveva dichiarato che "Le autorità britanniche devono tenere in considerazione il rischio concreto che Assange, una volta estradato, possa subire gravi violazioni dei suoi diritti umani e rispettare l'impegno già assunto di non trasferire Assange in un paese dove potrebbe essere sottoposto a maltrattamenti e torture".
Il Fatto Quotidiano, 10 febbraio 2020
Detenuti e liberi cittadini, intorno allo stesso tavolo, dentro le mura del carcere per riflettere sulla trasgressione e cercare ciò che ci rende uguali nelle differenze. E il lavoro che da 23 anni fa il Gruppo della trasgressione nella Casa circondariale di San Vittore e nei due Istituti penitenziari di Opera e Bollate, a Milano.
In tutto una sessantina di carcerati e una quindicina tra studenti universitari e altri ospiti esterni, guidati dallo psicoterapeuta Angelo Aparo. Al centro del confronto i temi dell'autorità, dei limiti e dell'arroganza: a seconda dell'ambiente in cui si cresce possono diventare una spinta allo sconfinamento verso la crescita personale; o, al contrario, un'illusione di onnipotenza distruttiva. Cos'ha in comune la ragazza che soffre di disturbi alimentari con chi ha rapinato banche? Il bullo con il criminale? Il timido con lo spacciatore?
Il Gruppo lo spiega nelle scuole con una serie di progetti di prevenzione alla tossicodipendenza e al bullismo. La pena senza la riabilitazione mentale serve a poco, molto poco. L'intuizione di Aparo andrebbe esportata in tutte le realtà carcerarie italiane.
di Marco Tedesco
ilsussidiario.net, 10 febbraio 2020
Tra i capannoni della zona industriale di Bresso si trova la cooperativa sociale Incontro e Presenza, una realtà nata nel 2018 partendo dalla trentennale esperienza dell'omonima associazione. La cooperativa svolge principalmente attività di sgombero, traslochi e trasporti, nonché di restauro di mobili in legno, ma il vero scopo è quello di sostenere moralmente e materialmente soggetti svantaggiati, in particolare chi ha vissuto o vive l'esperienza detentiva.
"È proprio per questo scopo che è partita l'attività di restauro - racconta Pierluigi, l'"anima" della cooperativa, che oggi conta tre soci lavoratori e una decina di volontari: le persone che arrivano in cooperativa ci dicono di aver bisogno di un lavoro, di cibo, di vestiti, di un letto e molto altro, ma conoscendole abbiamo capito che, come tutti, hanno anzitutto bisogno di essere restaurate. Proprio come si fa con un vecchio mobile rugoso e pieno di schegge, che molti butterebbero via, mentre noi lo levighiamo, lo lucidiamo, lo valorizziamo al punto da concedergli nuova vita. E la modalità migliore per sentirsi degni di una seconda possibilità è attraverso la dignità che possono dare solo il lavoro e un'amicizia vera".
Passeggiando per il capannone, ci si imbatte, infatti, in numerosi mobili, sedie, vecchi dischi, soprammobili e tantissimi altri oggetti che per molti hanno rappresentato solo un ricordo di un'età passata, solo una nostalgia ormai da buttare, ma che grazie al lavoro di restauro, oggi si trasformano in strumenti per costruire un futuro migliore. Il furgone bianco, arrivato in luglio grazie all'aiuto di alcuni benefattori, gira per tutta Milano e la Lombardia (ma fa anche puntate in altre regioni) per recuperare, spostare o ritirare letti, quadri, armadi.
Il lavoro, svolto sempre in modo professionale, è faticoso, tiene impegnate la testa e le braccia, si arriva a sera che ti manda a letto stanco. "Proprio perché siamo una cooperativa sociale, proprio perché ci interessa principalmente aiutare chi ha bisogno - spiega Pierluigi -, dobbiamo lavorare bene. Se lavori bene, allora impari; se lavori senza passione, esci di qui che sei esattamente povero come prima. Qui siamo come in una famiglia e nessuno deve fare il furbo, perché stiamo facendo una cosa più grande di tutti noi".
La cooperativa non esprime la sua "vocazione per gli ultimi" solo attraverso il lavoro, ma sostiene anche veri e propri progetti sociali. Grazie, infatti, alla convenzione con il Banco Alimentare, Incontro e Presenza è diventata un Banco di solidarietà, attraverso il quale rifornisce di cibo circa 14 famiglie indigenti e consegna presso il carcere di San Vittore - in collaborazione con la Direzione e i volontari dell'omonima associazione - generi alimentari destinati al reparto giovani adulti del carcere.
Sempre in San Vittore, poi, la cooperativa consegna periodicamente vestiti usati e prodotti di igiene personale, che vengono raccolti sul territorio e riassettati nel capannone di via Galilei. Ma non si possono dimenticare anche le innumerevoli donazioni di mobili e arredi offerti a famiglie bisognose oppure container riempiti di mobili destinati a comunità e villaggi in altri continenti, appoggiandosi a una rete di rapporti tessuti con altre realtà sociali.
Per lo svolgimento di queste attività caritatevoli la cooperativa Presenza e Incontro utilizza i propri dipendenti, pagandoli esattamente come per il lavoro di sgombero o di restauro.
"Per noi - sottolinea Pierluigi - non c'è differenza: vogliamo che i nostri dipendenti investano la stessa passione che mettono nel lavoro anche nelle attività di volontariato e che imparino sempre più a lavorare con la stessa carità con cui vestono i carcerati o danno il cibo agli affamati". La cooperativa Incontro e Presenza non è quindi solo un'occasione di lavoro o un buon fornitore dai prezzi modici, ma una vera e propria risorsa sociale, perché tutto ciò che si guadagna viene poi utilizzato per sostenere chi ha più bisogno.
di Gianni Bazzoni
La Nuova sardegna, 10 febbraio 2020
I responsabili provinciali chiedono un impegno al presidente della Regione. "Il sistema carcerario è in equilibrio precario, con forti carenze di personale" La Sardegna è l'unica regione italiana a non avere un garante dei detenuti, per questo motivo, i garanti di Oristano, Sassari, Tempio e Nuoro chiederanno al presidente della Regione di intervenire e colmare la lacuna.
Non è certo questo l'unica emergenza del sistema carcerario sardo messo in luce ieri mattina nel corso dell' incontro fra i quattro garanti delle persone private della libertà della Sardegna, che per la prima volta si sono incontrati dopo l'apertura dei nuovi istituti di detenzione per l'alta sicurezza.
A fare gli onori di casa, l'assessora comunale ai Servizi sociali Carmen Murru. Il garante di Oristano, Paolo Mocci, ha ricordato che i problemi delle carceri non riguardano solo l'amministrazione penitenziaria ma anche quella del Comune dove ha sede la struttura.
"Spesso si parla di sovraffollamento, ma questo non è l'unico problema delle carceri", ha detto Mocci che ha rappresentato la realtà di Massama "dove ad esempio l'assenza di un reparto per detenuti con disabilità e menomazioni psichiche, sta creando grossi problemi, assieme all'assenza, di recente denunciata dagli agenti di polizia penitenziaria, di un reparto per detenuti all'interno del San Martino".
La sanità nelle carceri è quasi un'emergenza, considerando anche che il maggior numero dei detenuti nelle strutture isolane sono anziani, dunque, con tutte le problematiche legate all'età. "La politica deve occuparsi della questione detentiva - ha detto Antonello Unida, garante di Sassari - ci sono situazioni al limite dell'anticostituzionalità come a Bancali, dove 95 detenuti in regime di 41bis sono in una sezione costruita appositamente sotto il livello del terreno, tanto da comportare la riduzione della luce e dell'aria".
Un problema noto e denunciato in più occasioni dallo stesso garante nazionale, Mauro Palma. Ci sono poi situazioni legate alle carenze strutturali. A Tempio, ad esempio, le tubazioni idriche sono ancora di ferro "di conseguenza - ha detto la garante Edvige Baldino - l'acqua è non potabile. Il problema è che da mesi l'amministrazione penitenziaria non distribuisce più i due litri di acqua in bottiglia che erano garantiti per ogni detenuto. Dunque, chi non ha soldi per comprarsi l'acqua minerale, non beve". La rieducazione del detenuto che, pur fondamentale per il suo reinserimento nella società, in troppe occasioni viene a mancare.
"A Badu e Carros i detenuti sono costretti a trascorrere troppo tempo in cella" ha denunciato la garante Giovanna Serra, che sollecitando il potenziamento delle misure alternative ha riferito del caso di un detenuto che, rimasto in carcere per 25 anni senza mai un permesso premio: "La prima volta che è uscito ha chiesto subito di rientrare in istituto perché non sapeva come fare".
Maria Grazia Caligaris, di "Socialismo, diritti e riforme" ha evidenziato come esistano seri problemi di personale: ci sono appena 4 direttori per 10 carceri mentre mancano 500 agenti di polizia penitenziaria, tantissimo personale amministrativo ed educatori.
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020
Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Nozione - Fattispecie. L'istituto della rimessione in termini disciplinato dall'art. 175 c.p.p. prevede la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza a condizione che il richiedente provi di non averlo potuto osservare per motivi di forza maggiore o per caso fortuito, laddove per forza maggiore si intende una situazione caratterizzata da "irresistibilità", mentre invece per caso fortuito si intende una situazione caratterizzata da imprevedibilità. Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno escluso che l'astensione di categoria dalle udienze, alla quale il difensore aveva aderito, possa essere caratterizzata da imprevedibilità, essendo proclamata per legge con dovuto anticipo, né che potesse ascriversi ad un impedimento "irresistibile" dato che l'adesione è rimessa alla libera scelta del difensore.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 24 gennaio 2020 n. 2909.
Termini processuali - Restituzione nel termine - Decreto di condanna - Grave incidente d'auto subito dall'unico difensore di fiducia dell'imputato prima del deposito di nomina ed opposizione - Causa di forza maggiore - Sussistenza - Ragioni. Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di forza maggiore, legittimante la restituzione nel termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 175 del Cpp, nel caso di grave incidente d'auto subito dall'unico difensore di fiducia dell'imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il giorno stesso dell'incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso, nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l'atto di opposizione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la brevità del termine per proporre l'opposizione rende inesigibile sia una costante verifica, da parte dell'imputato, dell'effettiva capacità del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di informare direttamente od indirettamente il primo dell'impossibilità di adempiere).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 17 maggio 2019 n. 21726.
Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere - Nullità procedimentale - Restituzione in termine per impugnare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La restituzione in termini - attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con successiva mancata partecipazione dello stesso e dell'imputato all'udienza di decisione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l'impugnazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione tardiva).
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 3 dicembre 2018 n. 54036.
Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Nozione -
Fattispecie. In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione).
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2006 n. 14991.
di Mario Morcone
Il Riformista, 10 febbraio 2020
Forse incautamente ci eravamo troppo entusiasmati alla notizia di una circolare del Ministero dell'Interno relativa al nuovo schema per la fornitura di beni e servizi per i centri di prima accoglienza dei richiedenti asilo. Ingenuamente avevamo pensato che fosse un modo, magari non formale, per fare un passo in avanti sulla strada del contrasto ai danni, ogni giorno più evidenti, determinati dai cosiddetti decreti Salvini, che decreti sicurezza non sono.
Purtroppo, una lettura più meditata ridimensiona la portata dell'intervento e soprattutto delinea spazi possibili di miglioramento che i singoli prefetti sul territorio dovranno avere la capacità e il coraggio di individuare. Offrire maggiori opportunità per un servizio sanitario integrativo era per lo meno doveroso per le tante situazioni di sofferenza vera e bisogno delle persone che arrivano da noi dopo un percorso infernale. Solo chi ha assistito ad uno sbarco, ha visitato un centro di prima accoglienza e ha avuto la generosità di fermarsi un attimo per incontrare i tanti che si muovono tra di noi inseguiti dal pregiudizio e dall'indifferenza, è in grado di valutare e percepire il bisogno. Non credo che la solita cabina di regia messa in piedi per condividere, o meglio per attenuare, le proprie scelte politiche possa essere la strada giusta.
Certo, l'aumento dei servizi di sanità complementare, lo stesso aumento del personale di vigilanza e una diversa articolazione dei posti in accoglienza su strutture più a dimensione umana, possono essere strade da percorrere con generosa intraprendenza. Così come la Circolare sembra lasciare aperta la possibilità per i prefetti di variare, in modo positivo, i servizi attualmente previsti nei centri. Ma non tutti, e non lo si può chiedere, sono cavalieri sul cavallo bianco pronti a sfidare il clima plumbeo che ci opprime ormai dal mese di maggio del 2018.
E i cani già latrano sui social media e sulla stampa loro amica per intimidire, condizionare, usare ancora una volta gli argomenti dell'egoismo e della paura cercando di farli riemergere in un'ampia fascia di loro elettori. Noi abbiamo definito quest'intervento una vittoria della ragionevolezza perché questo è, a fronte di situazioni che manifestavano ogni giorno problemi di sostenibilità. Ma non saranno soluzioni puntiforme a dare una svolta ad una questione non più rinviabile e che è propria e fondante nei valori di una sinistra riformista. Nessuno chiede avventure o fughe in avanti; nessuno ne fa una questione ideologica nei confronti di tizio, caio o sempronio. Si chiede solo di assumersi la responsabilità di essere fedeli ai propri impegni con un progetto più organico e di lungo respiro.
Ampliare la platea di coloro che legittimamente possono far parte della nostra comunità, ripristinare percorsi di integrazione e di inclusione puntando sull'apprendimento della lingua e sulla formazione al lavoro già dalla prima accoglienza, rilanciare i percorsi SPRAR e i rapporti con i Sindaci come best practice di riferimento, sono scelte politiche essenziali che cominciamo ad attendere da troppo tempo. Non ci impicchiamo sulle modalità per cogliere questi obiettivi, mentre iniziano ad emergere segnali di delusione all'interno della nostra collettività che spero il Governo sappia cogliere e interpretare.
Un permesso di soggiorno temporaneo da poter concedere, manifestando fiducia verso chi non ha commesso reati e si è inserito positivamente tra di noi ottenendo anche spesso un contratto di lavoro, è una strada che tanti altri paesi - Francia e Germania in testa - hanno da tempo intrapreso. Mettere in campo strumenti perché i minori stranieri possano essere effettivamente una leva di sviluppo in un paese che vede un calo demografico così importante da farne preconizzare un ineluttabile declino, è solo una scelta di buon senso. Si tratta con sapienza di avere un po' di coraggio intercettando i tanti sentimenti positivi che, nonostante tutto, sono vivi e pulsanti tra i nostri cittadini senza arretrare di fronte al timore di non saper interpretare l'umore profondo della nostra comunità. Speriamo che prima o poi piova.
- Padova. L'autista che salvò i bimbi: "Io arrestato e poi riabilitato ma nessuno mi dà lavoro"
- Ferrara. Gli studenti entrano in carcere, faccia a faccia con i detenuti
- Egitto. Il ricercatore dell'università di Bologna picchiato con i cavi elettrici
- Prescrizione, i rosso-gialli vareranno un emendamento. E poi avanti con la fiducia
- Bari. Un ex detenuto: "I miei mesi disumani, con altri otto nella cella per tre"










