camerepenali.it, 16 marzo 2020
Lettera pubblica a Matteo Renzi, Andrea Orlando, Pietro Grasso, protagonisti degli Stati Generali dell'esecuzione penale, per chiedere loro un impegno personale, diretto e concreto affinché siano in via straordinaria assunte oggi iniziative per alleggerirne la condizione.
Egregi Signori, la situazione all'interno degli istituti penitenziari italiani è ormai di una drammaticità assoluta perché il sovraffollamento è aggravato dal reale e gravissimo rischio del contagio.
Le recenti rivolte, certamente inaccettabili e comunque riconducibili ad una minoranza di detenuti, sono l'effetto dell'estremo degrado nel quale è costretta a vivere sia la popolazione detenuta sia coloro i quali sono chiamati a svolgere i compiti istituzionali di vigilanza, con la preoccupazione della diffusione del virus, già contratto da alcuni di loro.
Il drammatico numero delle morti in quel contesto è la dimostrazione di come nel carcere siano costrette anche persone portatrici di disagio sociale e psichico o di tossicodipendenti per le quali il carcere non svolge alcuna funzione di recupero ed anzi ne aggrava la condizione.
Il concreto pericolo che dalla situazione di costrizione di molte persone in pochi metri quadrati, nei quali sono rinchiuse tutto il giorno in una condizione di promiscuità inumana, trasformi il carcere in luogo privilegiato per il diffondersi della pandemia è denunciato da tutti i rappresentanti delle istituzioni che interagiscono con il carcere, dal mondo del volontariato che è parte fondamentale di quella realtà, da esponenti religiosi ed anche dall'Avvocatura penale.
È questo il tempo della solidarietà e di azioni di governo che contribuiscano - con misure anche straordinarie - allo sforzo di tutti e di ciascuno per superare la grave emergenza che attanaglia il nostro Paese e che verrebbe ulteriormente aggravata dallo scaricare sul sistema sanitario, già prossimo al collasso, anche migliaia di detenuti.
L'Avvocatura penale ha in corso, in queste ore, una interlocuzione con il Ministro della giustizia sui possibili interventi per affrontare l'emergenza da coronavirus. Le nostre proposte sono state nel senso della individuazione di misure volte a rendere omogenee, per tutte le sedi giudiziarie, le regole per il rinvio delle udienze e prevedere la sospensione di tutti i termini processuali.
Abbiamo trovato nel Ministro un interlocutore attento sul piano degli interventi processuali, ma da lui non abbiamo ottenuto risposta alcuna sulle proposte che abbiamo avanzato sul tema del carcere.
Eppure si tratta di proposte semplici, di facile e immediata attuazione, quali stabilire che la prosecuzione della espiazione delle pene inferiori ai ventiquattro mesi si svolga in regime di detenzione domiciliare, indicazioni per la ordinarietà della misura degli arresti domiciliari nelle situazioni nelle quali siano individuati i presupposti per l'adozione di misure coercitive, interventi di proroga e differimento di esecuzione della pena nelle situazioni di disagio o malattia; insomma misure assolutamente ragionevoli e che riguardano la popolazione carceraria di minor pericolosità sociale.
Sappiamo che il drammatico silenzio governativo non appartiene alla vostra sensibilità ed al vostro pensiero politico. Scriviamo a voi poiché personalmente siete stati protagonisti, sul versante della rappresentanza politica del governo del Paese, di un'importante stagione nella quale finalmente si era affrontato in modo sistematico il problema del carcere. Le indicazioni da voi positivamente individuate all'esito degli Stati Generali dell'esecuzione penale, in una situazione che già allora poneva le condizioni del mondo penitenziario tra le più pressanti urgenze civili, sono oggi il viatico delle nostre proposte.
In nome di quei valori e di quelle scelte in tempo così recente da voi condivise, in nome dei principi di civiltà e di umanità invocati da tutti gli operatori e da chi da sempre opera nel mondo del carcere, nonché in ragione dell'improcrastinabile necessità di evitare ulteriori emergenze sanitarie dentro e fuori le carceri, vi chiediamo un impegno personale, diretto e concreto affinché siano in via straordinaria assunte oggi iniziative per alleggerirne la condizione. Tutto ciò ha a che fare non solo con la drammaticità del momento, che non può essere governato da derive populiste, ma anche con l'idea di Paese che ci ritroveremo dopo questa drammatica emergenza.
Il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Avv. Gian Domenico Caiazza
Il Segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Avv. Eriberto Rosso
di Marco Galvani
Il Giorno, 16 marzo 2020
Gli agenti della Polizia penitenziaria al lavoro anche se hanno avuto contatti con persone contagiate. Niente quarantena per gli agenti del carcere. Non importa se hanno avuto contatti con persone positive al coronavirus o che si sospetti siano state contagiate: devono andare al lavoro lo stesso. È l'ordine impartito nero su bianco a tutti i direttori delle carceri da Francesco Basentini, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Immediata la reazione degli agenti, già da giorni sul piede di guerra per il clima di tensione nelle celle dopo la sospensione dei colloqui dei detenuti con i familiari: "Non ci considera mai nessuno, nel nuovo decreto del Governo con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus non c'è nulla per la polizia penitenziaria, eppure adesso siamo considerati servizio pubblico essenziale", sbotta Domenico Benemia della Uil penitenziari. Ed è per questo che per gli agenti del carcere non è prevista la quarantena.
Una deroga prevista per decreto, come per gli operatori sanitari. Quindi, tutti al lavoro comunque: "Per garantire l'operatività delle attività degli istituti penitenziari - scrive Basentini -, nell'unica prospettiva di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica collettiva, si ritiene che gli operatori di polizia penitenziaria in servizio debbano continuare a prestare servizio". Unica accortezza: evitare di impiegarli nei turni nelle sezioni a contatto con i detenuti o nei servizi di traduzione, cioè di accompagnamento all'esterno per visite mediche o processi. "Ma allora, se siamo equiparati a medici e infermieri, perché a noi non vengono fornite le mascherine?" denuncia Benemia.
Migliore (Iv): "Dal capo Dap nessun rispetto per sicurezza polizia e carceri" (Adnkronos)
"L'ultima circolare del capo del Dap impone ai poliziotti penitenziari, assimilati a operatori pubblici essenziali, di continuare a prestare servizio presso le strutture penitenziarie anche se abbiano incontrato persone probabilmente positive al coronavirus. Tale disposizione, come altre dell'amministrazione, non rispetta i più elementari requisiti di tutela e sicurezza del personale della polizia e non tiene conto della possibile diffusione del contagio all'interno delle carceri". Lo sottolinea il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, ex-sottosegretario alla Giustizia.
"Come evidenzia più di un sindacato della Polizia Penitenziaria, la priorità è quella di dotare tutti gli operatori di dispositivi di protezione individuale che, pur essendo stati annunciati in pompa magna e già in enorme ritardo, sono attualmente carenti presso gli istituti. Inoltre - spiega - va effettuato il tampone a tutti i poliziotti e va reso immediatamente pubblico il risultato".
"Non comprendere la specificità e l'eccezionalità dell'ambiente carcerario significa procurare danni all'intera collettività, ma in primo luogo a chi in quegli istituti lavora o è ristretto. Non si tratta di una polemica ma di riconoscere che dopo le rivolte, I ferimenti degli agenti e le tragiche morti di 14 detenuti avvenute negli ultimi giorni, nulla si stia facendo da parte del vertice del Dap in ossequio al più elementare buon senso", conclude.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 marzo 2020
Nella bozza del decreto che il governo si appresta ad approvare mancano misure deflattive per fronteggiare l'emergenza sia per gli agenti che per i detenuti. Per ora il testo del decreto legge è una bozza, quindi potrebbero esserci delle modifiche e, ci si augura di sì, visto che mancano completamente le misure deflattive per fronteggiare l'emergenza coronavirus in carcere.
Ma non solo. Non c'è nessun riferimento agli agenti penitenziari, l'unica forza di polizia non menzionata dal decreto in via di approvazione, ma soggetto ancora a modifiche. Su questo punto tuona il sindacalista Gennarino De Fazio, rappresentante nazionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria nazionale.
"Dalla lettura della bozza del decreto-legge che il Governo - denuncia De Fazio - dovrebbe varare in serata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, emerge che nulla sarebbe previsto in favore della Polizia penitenziaria.
Stanziamenti per il lavoro straordinario di appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, misure per i Vigili del Fuoco, sanificazione degli ambienti di lavoro per gli stessi operatori, ma niente di niente per il Corpo di polizia penitenziaria. Se così fosse, sarebbe inaccettabile!". Non ci sta il rappresentante della Uilpa: "Delle due l'una: o il Governo equipara l'opera della Polizia penitenziaria, com'è giusto che sia, agli altri servizi pubblici essenziali e assume urgentissimi provvedimenti anche in favore di quest'ultima, oppure dica espressamente che non ne fa parte e autorizzi i suoi appartenenti a comportarsi come tutti gli altri cittadini".
Per quanto riguarda il carcere, c'è la scheda relativa al risanamento economico dei danni subiti dalle rivolte. Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, infatti, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica che complessivamente raggiungono i 20 milioni di euro.
Per la copertura degli oneri è prevista quindi una specifica autorizzazione di spesa per l'anno 2020, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria. Tutti soldi che saranno recuperati dai detenuti che hanno partecipato alle devastazioni. Quindi, per ora, nel decreto non c'è nulla per quanto riguarda i detenuti e la possibile ed auspicabile misura di deflazione. Ma bisogna attendere stasera.
Nel frattempo c'è una circolare emanata dal Dap dove ci sono ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari. Quali sono le cautele da intraprendere? Per quanto riguarda i nuovi giunti dalla libertà o da altri istituti sarà effettuato al momento dell'ingresso, presso le tensostrutture (ove presenti) o altro locale idoneo, un triage da parte del personale, opportunatamente dotato di dispostivi di protezione individuale, diretto in un primo orientamento.
Sarà cura del medico competente, in occasione della visita di primo ingresso, adottare tutti gli interventi di tipo sanitario: nei casi in cui verrà disposto l'isolamento sanitario della persona all'interno del carcere, esso avrà attuazione mediante collocamento del detenuto in apposita sezione già individuata dalla direzione. Per quanto riguardano i detenuti già presenti, in seguito di riferita sintomatologia da coronavirus, il detenuto sarà visitato presso la sua cella per la valutazione della procedura da seguire. Gli altri detenuti presenti verranno sottoposti ai controlli.
Nel caso positivo al tampone, i sanitari valuteranno se metterlo in isolamento sanitario oppure trasferirlo in ospedale. Rita Bernardini del Partito Radicale riferisce a Il Dubbio di non essere per nulla d'accordo con queste misure, perché le considera impraticabili.
"Mi dispiace - spiega l'esponente radicale e della presidenza di Nessuno Tocchi Caino - ma solo chi non conosce la realtà penitenziaria per quella che è, può inviare una circolare siffatta. Solo chi non conosce la promiscuità del carcere e la carentissima sanità penitenziaria, può permettersi di proporre isolamenti sanitari con servizi igienici "esclusivamente dedicati" e il supporto delle cure necessarie".
La Bernardini continua: "Solo chi non ha mai messo un piede nelle celle di detenzione, può pensare che un'emergenza come quella del coronavirus possa essere gestita nelle disastrose condizioni di fatiscenza e carenze di organico che ci sono oggi. Occorre un immediato decreto per far uscire da quel luogo di tortura almeno due decine di migliaia di detenuti non pericolosi: si può fare, si deve fare se non si vuol essere autori di reati gravissimi contro la salute e la vita stessa delle persone detenute e di chi in carcere ci lavora". Ora si attende il decretone finale, augurandoci che sia presa in considerazione tutta la popolazione penitenziaria, detenuti e agenti penitenziari compresi.
di Rosa Anna Ruggiero
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020
La prova testimoniale, che è tradizionalmente considerata la prova principale del processo penale, sta diventando sempre più marginale per l'accertamento della responsabilità dell'imputato: da tempo oramai sono altri gli strumenti che vengono privilegiati. Le intercettazioni, le prove scientifiche, i documenti informatici o le video registrazioni. Prove preconfezionate, in altre parole, solo in apparenza più concludenti, che però per loro natura si formano fuori dal giudizio, dunque senza il controllo diretto del giudice chiamato a decidere. Proprio per questo il Codice di procedura penale assegna invece un ruolo centrale alle prove dichiarative, che si formano in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, innanzi al giudice che determinerà l'esito del processo.
Il monito della Consulta - In questo scenario vanno contestualizzate due recenti decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della Cassazione che hanno di fatto messo in soffitta una regola cardine del Codice di rito e che riguarda appunto le prove costituende, prima fra tutte quella testimoniale: il riferimento è all'articolo 525, comma 2, del Codice di procedura penale che individua nella necessaria identità tra giudice chiamato a decidere e giudice che abbia partecipato al dibattimento un principio fondante del nostro processo accusatorio, non a caso presidiato dalla nullità assoluta, la più grave tra le invalidità.
Il senso della norma è chiaro: l'imputato non può essere giudicato se non da chi abbia costruito il proprio convincimento sulla base di prove che ha visto formare innanzi a sé e di cui proprio per questo abbia potuto apprezzare l'attendibilità. Pertanto, se il giudice cambia, il dibattimento - se viene richiesto - è da rifare. Vi è da dire che, in genere, le parti lo chiedono e questo inevitabilmente incide sulla durata del processo, soprattutto nei casi in cui il giudice cambi più volte.
La Cassazione - Tuttavia, dopo il monito rivolto al legislatore da parte della Corte costituzionale, che suggeriva di prevedere "ragionevoli eccezioni" a questo principio, in modo da evitare l'impiego strumentale del diritto alla rinnovazione e il ripetersi di istruttorie che dilatano i tempi già lunghi del processo penale, sono state le Sezioni unite a invertire il rapporto regola-eccezione, affermando che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è dovuta se muta la persona fisica del giudice, a meno che non si dimostri la necessità di esaminare i dichiaranti su fatti rimasti in precedenza inesplorati. In base a questa interpretazione, il nuovo giudice dunque potrà decidere, di norma, sulla base dei verbali di prove acquisite da altri prima di lui. Ciò significa non ritenere più fondamentale quel contatto diretto tra organo giudicante e fonte di prova, caratteristica tipica della prova testimoniale, nonostante l'articolo 525 del Codice di procedura penale.
Udienze ravvicinate - I processi che ricominciano all'infinito per variazione del giudice e che rappresentano una patologia del nostro sistema si devono quasi sempre ai frequenti trasferimenti dei magistrati ad altro ufficio. Una soluzione a questa stortura andava trovata, ma non mettendo a carico dell'imputato il costo di una disfunzione di cui non ha responsabilità. Si sarebbe potuto (e si potrebbe) sperimentare, come in alcuni tribunali già avviene, che il dibattimento di primo grado non inizi se non quando si sia in grado di calendarizzare udienze molto ravvicinate, così da assicurare tempi più contenuti, limitando l'incognita della destinazione del giudice altrove.
Andava verificata la possibilità di sospendere il trasferimento del magistrato sino al momento della definizione dei processi in corso. È difficile, in altre parole, credere che non esistano strumenti organizzativi per evitare lo scandalo della sostituzione di nove giudici diversi (ciò che si era verificato nel giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità dell'articolo 525 del Codice di procedura penale), senza comprimere i diritti della difesa, anche quando vi sia il rischio di un loro uso strumentale.
Viviamo però in un momento storico in cui appaiono obsolete quelle prove un tempo considerate fondamentali per l'accertamento: così, l'ultimo disegno di legge di riforma del processo penale recepisce le conclusioni delle Sezioni unite in merito alla presunzione di superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dopo il cambiamento del giudice. Se questa riforma dovesse passare, la prova testimoniale diverrebbe ancor meno rilevante in un processo che non recupererà comunque efficienza dalla rinuncia alle garanzie.
di Aldo Natalini
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020
In fuga dal virus nelle "zone protette" e dalle misure estese a tutto il territorio nazionale con i Dpcm 8 marzo e 9 marzo, tra psicosi collettiva e italica insofferenza alle regole (anche se di salute pubblica).
Chi è scappato dalle "zone rosse" lombarde e venete: cosa rischia - Già nelle scorse settimane, in vigenza delle prime "zone rosse" (lombarde e veneta) istituite col Dpcm del 23 febbraio, attuativo del coevo decreto legge n. 6/2020, si sono moltiplicate le notizie di violazioni alle disposizioni governative impartite per il contenimento del contagio da COVID-19: alcuni lodigiani sono scappati dalla zona-focolaio per raggiungere le loro famiglie al sud; altri hanno tentato di forzare i controlli dei checkpoint per portare materiali ad amici o parenti; altri ancora, improvvidamente, hanno eluso la quarantena fiduciaria entrando in contatto con altre persone.
Le misure rafforzate su tutto il territorio nazionale - Più di recente con l'identificazione dell'"area di contenimento rafforzato" all'intera regione Lombardia e alle quattordici province del nord sono aumentati i tentativi di fuga dalla "zona arancione" (iniziati nottetempo persino prima dell'entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020, del quale improvvidamente sono state fatte circolate le bozze, innescando così un effetto panico a catena che ha sovvertito la ratio stessa delle nuove restrizioni). Da ultimo, con la "blindatura" totale dell'intero Paese (Dpcm 9 marzo 2020), il tema delle conseguenze penali connesse alla violazione delle stringenti misure di contenimento - assai invasive ma inevitabili, in ragione della rapidissima progressione della curva del contagio - riguarda ormai tutti, non più soltanto gli abitanti di alcuni territori. E inesorabilmente, a fronte di comportamenti irresponsabili, è affidata al diritto penale (e alle forze di polizia) la tenuta delle restrizioni previste dal Governo a tutela dei nostri "corpi".
Il Dl "Coronavirus": illecito penale ad hoc - Il decreto legge n. 6/2020, entrato in vigore il 23 febbraio scorso e convertito, a tempo di record, dalla legge n. 13/2020, è il principale provvedimento varato dall'Esecutivo nella prima fase del piano di interventi per fronteggiare l'epidemia da Covid-19. L'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 6/2020 contiene un illecito penale ad hoc, sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del Cp, in caso di violazioni alle misure di contenimento ivi previste: contravvenzione che - come vedremo - di per sé è un'arma spuntata; tuttavia a essa possono aggiungersi ben più gravi titoli delittuosi (dolosi e colposi).
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020
Rinvio delle udienze fino al prossimo 15 aprile, con contestuale sospensione dei termini e applicazione a tutti i procedimenti civili e penali pendenti. Sostegno economico ai giudici onorari, blocco delle notifiche tributarie in primo grado. La bozza di decreto legge aggiorna e modifica il pacchetto di misure, approvato da poco più di una settimana, per garantire l'amministrazione della giustizia nelle settimane dell'emergenza sanitaria. Così, preso atto dell'aggravarsi della situazione, il termine di rinvio-sospensione è prorogato dal 22 marzo al 15 aprile; di conseguenza passa al 16 aprile il giorno dal quale i capi degli uffici giudiziari potranno adottare misure per evitare l'affollamento degli uffici (misure che possono andare da limitazioni degli orari di apertura sino al rinvio delle udienze).
Tra i chiarimenti, quello iniziale è sul perimetro applicativo della sospensione, dove ora il riferimento ai "procedimenti civili e penali", estende la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente che la sospensione si riferisce a tutti i procedimenti civili e penali e non solo ai procedimenti in cui è stato disposto un rinvio di udienza; dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza sulla funzionalità degli uffici, è dilatata la sospensione oltre i confini della "pendenza" del procedimento.
In questi primi giorni, si sottolinea nella relazione, erano infatti emersi dubbi interpretativi e prassi applicative che aggirano l'obiettivo dello stop, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali per ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massiccio differimento delle attività processuali avrebbe potuto produrre sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.
Con riguardo al riferimento alla "pendenza" dei giudizi, che aveva provocato il dubbio sull'estensione della sospensione al termine per proporre impugnazione delle sentenze, si è ritenuto di eliminare il riferimento alla pendenza dei procedimenti, in maniera tale da eliminare ogni motivo di dubbio e, nello stesso tempo, di estendere gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, quando ne è previsto un termine. Chiarita poi anche la fattispecie del calcolo dei termini "a ritroso".
Il penale - Nel penale viene, per il medesimo periodo di tempo, deciso anche il blocco del decorso della prescrizione. Stabilita ancora la sospensione dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del Codice di procedura penale (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e allontanamento dalla casa familiare, per esempio), per il tempo in cui il procedimento è rinviato, analogamente a quanto già disposto per i termini di durata della custodia cautelare.
Sempre nel penale, la bozza di decreto introduce poi deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto, per consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti e l'adozione di una serie di misure emergenziali, di comunicare velocemente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate per effetto del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento che deriva dai provvedimenti di urgenza. In questo senso, si prevede l'utilizzo del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche come modalità di partecipazione ordinaria.
Tributario e e giudici onorari - Intervento poi sui giudizi tributari, oltre che misure specifiche per Tar e Consiglio di Stato. Sospesi infatti fino al 15 aprile i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle commissioni tributarie e quello di 90 giorni previsto per la mediazione nelle liti fiscali di valore più basso. Infine, tenendo conto della situazione di blocco sostanziale dell'attività giudiziaria ordinaria, la bozza di decreto legge introduce un contributo di 700 euro al mese, per 3 mesi, per i magistrati onorari in servizio, cercando comunque di tenere comunque ferma la regola che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo. In questa prospettiva allora, il contributo è in sostanza allineato a quello previsto per sostenere il reddito dei lavoratori autonomi.
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 16 marzo 2020
La prevedibile esplosione delle carceri. Lo sconcertante silenzio su quei tredici morti... Solo una "drammatica conseguenza? L'epidemia che ci assedia, dicono in molti, ci costringerà a rivedere il nostro sistema di vita, e bisognerà pur rivedere anche il sistema delle pene. Perché non è civile una società che guarda, se le guarda, con una scrollata di spalle, a 13 persone morte "per overdose" nel mezzo di una battaglia "dentro le fauci del mostro".
di Michele Passione*
Ristretti Orizzonti, 16 marzo 2020
Quando ti trovi d'accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti a riflettere. In questi giorni di peste, nei quali in molti (e per tanti) si trovano a fare i salti mortali per salvare vite umane, qualcuno riflette sui diversi modelli che i Paesi sin qui toccati maggiormente dalla pandemia stanno utilizzando per affrontare la crisi.
di Vincenzo Scalia*
lanuovacalabria.it, 16 marzo 2020
"L'improvviso e drammatico esplodere della crisi sanitaria del coronavirus ha investito, e non poteva essere diversamente, anche le carceri italiane, che hanno pagato un doloroso pedaggio di 14 morti al panico morale verificatosi in seguito all'emergenza e alle misure varate dal governo in materie di carcere. Il problema, come al solito, è quello della repressione e del contenimento, di cui i detenuti, per la loro condizione, sono i primi a subire le conseguenze. L'emergenza sanitaria, quindi, sortisce l'effetto non solo di rafforzare il neo-liberismo, ma anche lo stato d'eccezione, a spese dei più deboli. Da parte nostra, pensiamo che i detenuti abbiano le loro ragioni, e che bisognerebbe lavorare per trovare risposte altre dalla repressione. Ma che, d'altra parte, i rapporti di forza esistenti a livello politico e sociale, fanno sì che l'esito non possa essere che quello attuale. Proveremo a spiegare questo assunto in tre passaggi".
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 16 marzo 2020
Carceri: restiamo umani. Perché usiamo queste parole? Perché ora, ai tempi del coronavirus, tutti ci affanniamo a dire che bisogna ripensare la nostra vita, che bisogna riscoprire il valore del tempo, delle relazioni, dell'essere comunità, della nostra umanità, oggi soffocata dall'odio sociale.
- "Serve subito l'indulto o in carcere sarà guerra"
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- Lettera di ringraziamento e di vicinanza
- Rito a presentazione immediata davanti al giudice di pace per i reati sull'immigrazione









