di Riccardo Polidoro e Gianpaolo Catanzariti*
Il Dubbio, 18 dicembre 2019
L'Osservatorio carcere dell'Ucpi sulla nomina di De Magistris. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha nominato Garante dei diritti dei detenuti Pietro Ioia e immediatamente sono insorti i sindacati della Polizia Penitenziaria e sulla loro scia molti altri che hanno ritenuto inopportuna tale scelta.
di Errico Novi
Il Dubbio, 18 dicembre 2019
Alcuni giorni fa l'Unione camere penali ha avviato una campagna social sulla prescrizione. Obiettivo: sfrondare l'argomento dai pregiudizi dell'antipolitica. Ma oltre che sulle incisive vignette dei post, l'associazione che riunisce gli avvocati penalisti punta anche alla verità dei dati, per riportare il dibattito lungo i binari della concretezza.
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Anche per il reato di dichiarazione infedele saranno applicabili in futuro gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio e le altre misure coercitive previste dal codice di rito, finora escluse per questo illecito. Per l'omessa presentazione della dichiarazione potrà essere invece disposta anche la custodia cautelare in carcere (si veda l'altro articolo in basso).
Con l'approvazione della legge di conversione del decreto fiscale diventa operativo il nuovo regime penale tributario che per effetto del generale innalzamento delle pene edittali sarà caratterizzato, con riferimento a taluni illeciti, da nuove potestà investigative, cautelari e regole procedurali.
Le misure coercitive - Il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le altre misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere potranno in futuro interessare anche gli indagati del delitto di dichiarazione infedele dei redditi e/o dell'Iva la cui pena edittale viene ora fissata da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione in luogo della precedente da un anno a tre anni.
Infatti, a norma dell'articolo 280 del Cpp, tali misure sono applicabili quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Sinora non potevano così essere applicate alle infedeli dichiarazioni dei redditi e/o dell'Iva. Ora, invece, per queste fattispecie delittuose, ricorrendo ovviamente anche le altre condizioni previste dagli articoli 281 e seguenti del Cpp, sarà possibile per il Pm richiedere al Gip una di tali misure coercitive.
Da evidenziare, che per l'infedele dichiarazione sono state abbassate anche le soglie di punibilità con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta viene sensibilmente ampliata ricomprendendo illeciti finora considerati soltanto violazioni amministrative. La nuova fattispecie scatterà infatti al superamento di imposta evasa superiore a 100mila euro - e non più 150mila euro (da intendersi sempre per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta) e allorché gli elementi attivi sottratti a imposizione siano comunque superiori a due milioni (e non più tre milioni di euro).
Intercettazioni - In base all'articolo 266 del Cpp le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite, tra l'altro, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. A seguito dell'innalzamento delle pene nel decreto legge fiscale, vi sarebbero rientrati anche il delitto di omessa presentazione (la cui pena massima era stata innalzata a sei anni), e di dichiarazione infedele (la cui pena massima era stata innalzata a cinque anni). In sede di conversione in legge per questi due delitti la reclusione massima è stata ridotta rispetto all'iniziale previsione e fissata rispettivamente in 5 anni (omessa dichiarazione) e 4 anni e 6 mesi (infedele dichiarazione).
Ne consegue che i delitti per i quali potranno essere svolte intercettazioni delle comunicazioni restano i medesimi del passato e precisamente: dichiarazione fraudolenta con documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici, emissione di false fatture, occultamento e distruzione di scritture contabili, sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte nella forma aggravata, indebita compensazione con crediti inesistenti.
Il Manifesto, 18 dicembre 2019
In settimana si riapre il tavolo della maggioranza. Nel decreto Mille Proroghe il quarto slittamento per la riforma Orlando. "Le intercettazioni non sono una stupidaggine, sono caduti governi su questo tema. Non è uno scandalo se proviamo a trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle, una forza che ha una visione diversa dalla nostra". Il vice segretario del Pd Andrea Orlando parla a Porta a Porta dopo che si è diffusa la notizia che nel decreto Mille Proroghe, che dovrebbe essere varato dal governo in settimana, ci sarà anche lo slittamento di sei mesi della norma sulle intercettazioni.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Resta aperta la possibilità di un decreto legge sulle intercettazioni. Da presentare venerdì al Consiglio dei ministri. Con una disciplina della fase transitoria e la soluzione di alcuni degli aspetti più controversi della riforma Orlando. È fuori discussione comunque che quest'ultima possa entrare in vigore dal 1° gennaio senza modifiche. Al ministero della Giustizia si è ormai messa a punto la bozza di intervento ed è possibile la presentazione delle norme con decreto legge nell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno, già in calendario per venerdì. In ogni caso è stato comunque previsto l'inserimento di un ulteriore slittamento di 6 mesi per l'entrata in vigore della riforma, all'interno del canonico decreto "Mille Proroghe" di fine anno.
di Giuseppe Gargani
Il Dubbio, 18 dicembre 2019
La settimana scorsa il Senato ha dato vita ad un mini dibattito su un tema che avrebbe avuto bisogno di ben altro approfondimento e attenzione: si è avuto la pretesa di discutere del rapporto tra politica e giustizia e del rapporto tra i poteri dello Stato in pochi minuti e con pochi interventi ma tutti incentrati sul finanziamento ai partiti e alle fondazioni per l'esclusivo interesse di uno dei relatori il sen. Renzi.
La Stampa, 18 dicembre 2019
Riconosciuta l'aggravante della "sottrazione del bagaglio al viaggiatore". Decisiva l'osservazione che il concetto di bagaglio include anche una semplice borsa o un marsupio che contiene documenti o valori e che la persona può portare con sé. Ampio il concetto di bagaglio: esso può includere anche un semplice marsupio. E proprio applicando questa visione è stata riconosciuta la maggiore gravità di un ladro che su un treno ha preso di mira un viaggiatore, sottraendogli il borsello (Cassazione, sentenza n. 48069/19, sez. V Penale, depositata il 26 novembre).
Bagaglio. Ricostruito l'episodio, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell'uomo sotto processo che ha messo a segno su un treno un furto ai danni di un passeggero, sottraendogli un marsupio. A rendere più severa la pena, poi, il riconoscimento dell'aggravante prevista quando oggetto del latrocinio è "il bagaglio".
Su quest'ultimo punto si sofferma il legale dell'uomo, spiegando che "il borsello (o marsupio) per l'uomo va indossato, come gli occhiali o un cappotto". Impossibile, quindi, seguendo questa logica, parlare di sottrazione di bagaglio. A questa osservazione ribattono i giudici della Cassazione, chiarendo che "per bagaglio del viaggiatore deve intendersi tutto ciò che questi porta con sé, senza custodirlo sulla propria persona, quale una borsa - come il marsupio, che può essere portato con sé in più modi - che contenga documenti o valori".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 17 dicembre 2019 n. 50919. Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. Quindi, come afferma la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 50919di ieri - il comportamento illegittimo perché posto in violazione delle prescrizioni indicate nell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, non è sanabile ex post raccogliendo il consenso dei lavoratori in azienda vista la posizione di sicura soggezione che questi hanno nei confronti dell'azienda datrice del loro posto di lavoro.
La presa di posizione della Corte di legittimità - La Cassazione prende posizione sulla legittimità dell'installazione da parte del datore di lavoro di strumenti di videosorveglianza all'interno della propria azienda. E afferma, smentendo un proprio orientamento del 2012, che il consenso dei singoli lavoratori non può equivalere alla contrattazione con le rappresentanze sindacali o all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro: il consenso scritto di tutti i singoli lavoratori non fa scattare alcuna esimente.
Viene a mancare la tutela tipica delle relazioni sindacali o il vaglio di legalità che in alternativa è effettuato dall'Ispettorato del lavoro che autorizza il comportamento successivo del datore di lavoro. Infatti, quelli previsti dallo Statuto, sono adempimenti presupposti e non successivi alla predisposizione di strumenti aziendali in grado di effettuare videosorveglianza dei comportamenti dei propri dipendenti.
Spiega la Cassazione che il controllo sui lavoratori è materia eminentemente delicata perché intrecciata con diritti fondamentali della persona come appunto il rispetto della privacy. E che proprio per tali ragioni in questa materia si tratta di diritti collettivi e superindividuali sottratti alla disponibilità del singolo anche inteso come l'intera platea dei lavoratori.
La norma dello Statuto dei lavoratori - Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 18 dicembre 2019
Verità per Giulio Regeni. Per la prima volta, davanti alla commissione d'inchiesta, parlano i pm di Roma: "Fu torturato in più fasi e i depistaggi furono quattro". I genitori di Giulio: "Ora l'Egitto sa". Giulio Regeni era seguito e pedinato da mesi, attorno a lui la National security egiziana aveva tessuto una ragnatela mortale. Una volta rapito, venne torturato in più fasi, per giorni, e morì dopo terribili sofferenze per un ultimo colpo che gli ha spezzato l'osso del collo. In seguito, gli apparati egiziani hanno pianificato e attuato almeno quattro depistaggi, arrivando ad orchestrare l'omicidio di innocenti che dovevano fungere da capri espiatori.
A rimettere insieme tutte le tessere del sanguinario puzzle raccolte dagli inquirenti italiani che per anni hanno lavorato in solitudine sull'assassinio in Egitto del giovane ricercatore friulano, ritrovato morto il 3 febbraio 2016 sulla strada che collega Il Cairo ad Alessandria, nei pressi di una delle prigioni-lager dei servizi segreti egiziani, è stato ieri lo stesso pm romano che ha coordinato le indagini. Il sostituto Sergio Colaiocco, assieme al procuratore Michele Prestipino, ha ripercorso le fasi delle difficili indagini davanti ai membri dalla neo costituitasi commissione bicamerale d'inchiesta presieduta da Erasmo Palazzotto (Leu). Ed è questa la novità: per la prima volta gli inquirenti italiani ufficializzano in Parlamento i risultati delle loro indagini.
"Intorno a Giulio Regeni è stata stretta una ragnatela dalla National security egiziana già dall'ottobre 2016 - ha raccontato Colaiocco. Una ragnatela in cui gli apparati si sono serviti delle persone più vicine a Giulio al Cairo tra cui il suo coinquilino avvocato, il sindacalista degli ambulanti e Noura Whaby, la sua amica che lo aiutava nelle traduzioni". I due magistrati della procura di Roma hanno poi riferito i particolari dell'autopsia eseguita a Roma dal professor Vittorio Fineschi: "L'esame autoptico svolto in Italia ha dimostrato che le torture sono avvenute a più riprese, tra il 25 gennaio e il 31 gennaio. L'esame della salma depone per una violenta azione su varie parti del corpo. I medici legali hanno riscontrato varie fratture e ferite compatibili con colpi sferrati con calci, pugni, bastoni e mazze. Giulio è morto, presumibilmente il 1 febbraio, per la rottura dell'osso del collo".
La verità dunque era già nota, rivelata da quel corpo martoriato. Ma le autorità di Al Sisi negarono l'evidenza fin dal primo istante: "Nell'immediatezza dei fatti sono stati fabbricati dei falsi per depistare le indagini - ha spiegato Colaiocco. In primis l'autopsia svolta al Cairo che fa ritenere il decesso legato a traumi compatibili con un incidente stradale. Altro depistaggio - continua il magistrato - è stato quello di collegare la morte di Giulio ad un movente sessuale: Regeni viene fatto ritrovare nudo".
E ancora altri due tentativi di depistaggio: "Due giorni prima della nostra trasferta del 14 marzo del 2016, un ingegnere parla alla tv egiziana raccontando di avere visto Regeni litigare con una persona straniera non lontano dal consolato italiano e fissa alle 17 del 24 gennaio l'evento. È tuttavia emerso che il racconto è falso e ciò è dimostrato dal traffico telefonico dell'ingegnere che lo colloca a chilometri di distanza dal nostro consolato sia dal fatto che Giulio a quell'ora stava guardando un film su internet a casa".
Quell'uomo ha poi ammesso di avere mentito su istruzioni di un ufficiale della Sicurezza nazionale che peraltro faceva parte del team investigativo congiunto italo egiziano. "Su questo episodio non ci risulta che la Procura del Cairo abbia mai incriminato nessuno", ha sottolineato il pm. E infine l'ultima falsa pista costruita con "l'uccisione di cinque soggetti appartenenti ad una banda criminale morti nel corso di uno scontro a fuoco. Per gli inquirenti egiziani - conclude Colaiocco - erano stati loro gli autori dell'omicidio".
Una prima audizione, quella di ieri della commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che ha in qualche modo rincuorato i genitori Paola e Claudio, che da quattro anni lavorano per ottenere verità e giustizia: "In questi anni abbiamo dovuto lottare contro violenze, depistaggi, omertà, prese in giro e tradimenti - hanno commentato.
Siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile svolto in sinergia con noi e la nostra legale. Oggi per la prima volta i nostri procuratori hanno potuto rendere pubblici gli sforzi e i risultati del loro lavoro, e da oggi chiunque in Egitto e in Italia sa che la nostra fiducia in loro è ben riposta". I coniugi Regeni hanno detto di confidare, a questo punto, "che la commissione d'inchiesta sappia sostenere con umiltà, rispetto e intelligenza il lavoro della nostra magistratura e della nostra legale".
di Bruno Ferraro*
Libero, 18 dicembre 2019
Non entro ovviamente nel merito della vicenda per la non conoscenza degli atti e per l'estrema difficoltà di muoversi, a tavolino, nel ginepraio delle ricostruzioni fatte negli armi da giudici e periti. Mi limito a ritenere presuntivamente per buona la conclusione a cui, dopo 10 armi e svariati processi, sono pervenuti i giudici della Corte di Assise.
Cucchi dunque sarebbe morto in conseguenza del pestaggio subito da due carabinieri nei locali della stazione di Roma Appia, i cui effetti si sarebbero rivelati letali a causa del pessimo stato di salute del geometra romano per malnutrizione ed altre affezioni. Di qui la condanna per omicidio preterintenzionale di due militari dell'arma e per falso del terzo carabiniere (autore nel 2015, a distanza di 6 armi dal fatto, della clamorosa rivelazione): idem per l'ex comandante della stazione, che non avrebbe rivelato nel rapporto la triste verità.
Assolti in altri procedimenti gli agenti di polizia penitenziaria che tradussero in tribunale l'arrestato per la convalida; assolti gli infermieri ed i medici che si occuparono della salute di Cucchi nei pochi giorni che precedettero la morte. Legittima allora è la domanda: è stata fatta veramente giustizia? E se sì, chi esce dal processo come vincitore o vinto?
Ha vinto sicuramente la famiglia del geometra che si è strenuamente battuta, non rassegnandosi ai primi deludenti verdetti e ponendo in essere un'azione di denunzia a livello di opinione pubblica e di mass media che ha scongiurato la caduta dell'oblio sul caso. Non riavrà il congiunto ma potrà rivalersi con un'azione risarcitoria. Ne escono vincitori gli agenti di polizia penitenziaria, i medici e gli infermieri dell'ospedale Pertini.
D'altro canto, che ragione avevano i primi per picchiare l'arrestato nei sotterranei del Palazzo di Giustizia, con la sicura certezza di essere scoperti dai magistrati (Gip e Pm) incaricati di lì a poco della convalida dell'arresto? Quale plausibile motivo poteva spingere medici ed infermieri a trascurare il paziente in maniera tanto grave da procurarne la morte?
Le perizie, a quanto è dato sapere, hanno escluso qualsiasi profilo di responsabilità professionale. Ne esce bene la Giustizia. La conclusione dimostra che i magistrati procedono magari a rilento leggendo variamente le carte processuali ma alla fine imboccano il sentiero della verità: verità, si badi bene, che è quella processuale non sempre coincidente con la verità reale ed assoluta.
Non ne esce sconfitta l'Arma dei carabinieri, la cui immagine di strenua paladina dell'ordine, della sicurezza e dei diritti dei cittadini non è scalfita dall'operato, in singoli casi, di suoi appartenenti. L'Arma dunque non assume il ruolo di imputata ma se mai di parte lesa per la lesione di immagine ingenerata da vicende come questa.
È chiaro che le valutazioni appena fatte si basano sulle conclusioni, processualmente non definitive, della sentenza di Corte di Assise: una sentenza che merita rispetto al pari di quelle che l'hanno preceduta, giungendo a conclusioni in tutto od in parte diverse. Giudicare non è facile. Giudicare bene, quando l'opinione pubblica preme chiedendo una sollecita "verità", è ancora più difficile. *Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
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