di Riccardo Fuzio
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
La riflessione del procuratore generale emerito della Corte di Cassazione per il trentesimo anniversario dell'entrata in vigore del Codice Vassalli.
"Occorre concentrarsi sui principi costituzionali a base del nostro sistema penale: il principio di legalità, la presunzione di innocenza, la funzione della pena. Il confronto con questi principi si impone con uno sguardo proiettato al futuro immediato ed alla prossima Procura europea. Posso solo augurare che i trent'anni del codice Vassalli e della vita del nostro Paese non siano trascorsi invano e che, sulle esperienza che ci sono alle spalle, si possa costruire insieme un percorso di rinnovamento del sistema giudiziario. Premessa indispensabile è il confronto fecondo e non armato".
1. Il 22 ottobre 2019 cade il trentesimo anno di vigenza del codice di procedura penale promulgato con la firma del ministro di (grazia e) giustizia Vassalli. Un codice che, approvato il 22 settembre 1988 e pubblicato un mese dopo, è stato sottoposto, in attesa della sua entrata in vigore, ad una attenta preventiva opera di preparazione dell'organizzazione giudiziaria e di formazione degli operatori del diritto di cui va dato merito alla classe forense ed alla magistratura e per essa al Consiglio superiore della magistratura per l'ampia e diffusa attività svolta per adeguare anche il nuovo ruolo che i protagonisti del processo andavano ad assumere passando da un sistema inquisitorio ad uno accusatorio.
La sua effettiva entrata in vigore, il 22 ottobre del 1989, determinò un forte impegno di tutti per studiare ed applicare le nuove regole del processo delineate secondo i rispettivi ruoli. Il pubblico ministero nella funzione di titolare delle indagini sulle notizie di reato (anche nell'interesse dell'indagato) le cui conclusioni vanno sottoposte al giudice terzo, interlocutore e "custode" della legalità del corso delle indagini, al quale è attribuita la decisione sulla richiesta di archiviazione ovvero di rinvio a giudizio da esaminarsi in una udienza in camera di consiglio, che ha funzione di snodo e filtro, per l'eventuale prosecuzione del procedimento in un processo pubblico. La previsione di una disciplina dei mezzi di ricerca della prova funzionali, insieme alle indagini difensive dell'avvocato (invero introdotte 10 anni dopo con la l. n. 397 del 2000), a rendere possibile ad entrambe le parti di essere nelle condizioni di " formare" la prova nel successivo dibattimento pubblico dinanzi al giudice terzo ed imparziale. L'introduzione di riti alternativi al dibattimento.
Un modello processuale che, come sappiamo, è stato poi più volte ritoccato (secondo alcune stime un centinaio di interventi), già agli inizi degli anni ' 90 dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalle modifiche normative intervenute per la necessità di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa (così interrompendo la fase di metabolizzazione del nuovo sistema processuale) e che in contemporanea con l'esecuzione delle stragi (ancora oggi non del tutto chiarite nei suoi completi risvolti) condusse all'istituzione della DNA e delle DDA.
È seguito, tra il 1999 ed il 2001, un percorso legislativo che ha rimodellato l'organizzazione giudiziaria e il processo penale con la disciplina del giudice unico di prima istanza (d. lgs. n. 51 del 1998), le incisive modifiche processuali della l. n. 479 del 1999, l'attribuzione della competenza penale al giudice di pace (d. lgs n. 274 del 2000), la già indicata disciplina delle investigazioni difensive (l. n. 397 del 2000) e, infine, con il recepimento, a livello costituzionale, dei principi del giusto processo e del diritto ad un giudizio in tempo "ragionevole" (l. c. n. 2 del 1999).
Nell'ultimo ventennio il processo penale italiano si è "confrontato" con l'impatto che la normativa sovranazionale e la giurisprudenza delle corti della UE e di Strasburgo hanno determinato sulla nostra giurisprudenza e legislazione penale e che, di volta in volta, ha imposto ulteriori modifiche normative ed il recepimento di accordi, direttive, regolamenti e decisioni quadro. Si pensi alla contumacia (l. 28 aprile 2014, n. 67), all'applicazione diretta del diritto della UE e all'interpretazione conforme al diritto convenzionale che hanno inciso su molte materie.
2. Negli ultimi anni l'attenzione si è rivolta all'esigenza di adeguare il processo penale ai tempi di durata ragionevole e si sono registrati interventi su diversi temi: a) rivalutazione ed incremento delle categorie di reato per i quali, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, si deve assicurare "priorità assoluta" (art. 132 bis c. p. p.); b) numero elevato di estinzione dei reati per prescrizione cui si è cercato di porre rimedio mediante l'elevazione della pena per allungare i tempi della prescrizione; c) termini di durata delle indagini preliminari con la nuova previsione della avocazione "collaborativa" del Procuratore generale in caso di inerzia del pubblico ministero; d) obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità di tipo organizzatorio all'interno degli uffici del Pubblico ministero; e) la circolare del CSM sul Pubblico ministero; f) i criteri di orientamento adottati dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione in tema di avocazione collaborativa.
3. Non è la sede per approfondire il discorso ma l'assetto organizzativo del pubblico ministero in Italia non può prescindere dai principi generali previsti in Costituzione che nel 1948, con lo sguardo anche al passato, delineava una forte garanzia di autonomia ed indipendenza per la magistratura vista come un unico "ordine" cui è attribuita la giurisdizione ed un solo Consiglio superiore della magistratura. Le giuste preoccupazioni dell'epoca costituente sono state ribadite con l'espresso richiamo alla figura del Pubblico ministero all'art. 107, norma che impone una differenza tra i magistrati solo per "funzioni" e prevede che quella requirente deve ottenere espresse "garanzie" dalle norme di ordinamento giudiziario.
Cioè da norme di legge che presuppongono e richiedono il mantenimento della autonomia ed indipendenza dei magistrati del Pubblico ministero. Questo assetto costituzionale si fonda sull'architrave del bilanciamento dei poteri che innerva la nostra legge fondamentale. Qualunque proposta di modifica non può essere avversata a priori ma deve essere calata nel contesto della complessiva architettura della nostra Repubblica. Ciò richiede capacità politica e progettuale che, sinora, si è sempre dimostrata carente nelle varie occasioni di riforma costituzionale.
È fondamentale credere nella "forza del nostro Stato- istituzione" e non unicamente nelle rispettive posizioni contrapposte e, per tornare al tema del processo penale, penso sia utile investire nella reciproca legittimazione del ruolo dei protagonisti del processo: il pubblico ministero, l'avvocato difensore dell'indagato/ imputato ed il giudice.
La storia della magistratura italiana, pubblici ministeri e giudici, ci racconta - prima e dopo l'attuale codice Vassalli - di "risultati" giudiziari eccellenti e sono convinto che l'esito delle indagini e delle sentenze non può essere ascritto solo a merito dei magistrati; ogni processo si svolge con l'avvocato e conosciamo il tributo che l'avvocatura ha fornito anche in termini di vita. Nel pensare a mutare l'assetto del processo penale, e della giustizia in generale, non possiamo pensare solo ai grandi processi ma l'attenzione deve andare alla "ordinaria e quotidiana attività di amministrazione della giustizia". In essa è importante e fondamentale il contraddittorio tra le parti e il ruolo che la nostra Costituzione assegna alla difesa tecnica (art. 24) e alle regole del giusto processo che richiedono sempre "condizioni di parità".
Se così è, e ne sono pienamente convinto, allora è indispensabile investire sulla cultura di ciascuno degli operatori di giustizia, sul valore della tempestività delle indagini e delle sue conclusioni, sul rispetto delle prerogative dell'indagato/ imputato e, quindi, del suo difensore e del suo ruolo nel processo (per legge professionale "l'avvocato svolge una funzione sociale volta a garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti per i fini della giustizia e secondo i princìpi del nostro ordinamento"), sul contributo che tutte le parti devono offrire alla imparzialità del giudice e al rispetto delle sue decisioni autonome ed indipendenti, sui doveri professionali di aggiornamento e lealtà processuale, sull'osservanza dei codici disciplinari e di quelli deontologici. Nella legislatura precedente, non a caso, si era insistito per soluzioni soft in grado di attuare forme di vigilanza e controllo di tipo organizzativo sui termini di durata delle indagini e sull'ampliamento dell'avocazione. Era parso evidente che, al di là dell'inserimento di forme di chiusura a monte dell'accesso al processo (vedi la irrilevanza o tenuità del fatto) l'esercizio di una azione penale tempestiva e l'adeguata preparazione di tutte le notizie di reato con le conseguenti determinazioni non deriva da considerazioni di opportunità ma da un limite oggettivo alla capacità di smaltimento del carico giudiziario.
È un dato oggettivo e su questo va compiuta una riflessione. Il moltiplicarsi delle fattispecie penali e l'evoluzione legislativa che amplia gli ambiti di della tutela della persona umana come conseguenza della maggiore complessità della società, già solo sotto il profilo quantitativo, rappresenta - come acutamente messo in rilievo in dottrina un'evidente smentita della teoria delle cosiddette "costanti criminologiche".
Il carico di lavoro eccessivo impone una forte accelerazione sull'uso delle tecnologie e sui riti alternativi, due fronti sui quali è necessaria e fondamentale la figura dell'avvocato (Corte cost. 29 maggio 2019 n. 131 secondo cui la richiesta di riti alternativi "costituisce una modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa").
Ma un vero contributo per alleviare gli uffici di Procura può venire solo da un mutamento culturale - interpretativo ovvero normativo che conduca il PM ed il GIP ad una applicazione delle norme processuali, in tema di regola dell'archiviazione e regola di giudizio per l'udienza preliminare, nell'ottica di un effettivo bilanciamento tra l'interesse alla persecuzione penale e quello all'efficienza giudiziaria secondo le linee esposte nei vari documenti della Associazione tra gli studiosi del processo penale e in alcuni dei principi esposti nel Manifesto approvato dalla Unione delle camere penali. In tal modo si potranno concentrare risorse materiali e personali verso quei reati che mettono a rischio la stessa convivenza civile: criminalità organizzata, economia illegale (dal riciclaggio alla evasione fiscale alla corruzione), tutela del territorio e dell'ambiente. Occorre superare la strategia solo emergenziale che si limita ad ampliare le categorie di reati del 132 bis o le competenze delle DDA rischiando di indebolirne le loro funzioni specifiche.
Si impone, poi, un approccio realistico al tema della prescrizione, partendo dal superamento dell'equivoco della prescrizione come istituto di diritto sostanziale o processuale, nonostante l'ultima pronuncia della Corte costituzionale che sembra abbia voluto consacrare la copertura costituzionale della prescrizione di natura sostanziale. E che si superi lo sterile dibattito sulle cause e sulla responsabilità della prescrizione: è la prescrizione che allunga i processi o la lunghezza dei processi che determina la prescrizione; ed ancora la responsabilità grava sulle "cavillosità avvocatesche", sul PM, sul Gip o sul giudice.
La verità è che la prescrizione è solo un sintomo della malattia del sistema; ovvero, come si è espresso un giovane e bravo magistrato, siamo in presenza di un impietoso decadimento del livello di qualità del sistema, di cui la prescrizione è un impietoso "marcatore".
Occorre concentrarsi sui principi costituzionali a base del nostro sistema penale. La funzione del diritto penale, il principio di legalità, la presunzione di innocenza, la funzione della pena, la tutela del contraddittorio, la parità tra le parti, il rispetto dei principi sovranazionali. Quale la attuale identità del codice processuale Vassalli?
Il confronto con questi principi si impone con uno sguardo proiettato al futuro immediato ed alla prossima Procura europea. In questo quadro generale si inseriscono anche le proposte sulla separazione delle carriere e sull'inserimento dell'avvocato in Costituzione che provengono dai vertici istituzionali ed associativi dell'avvocatura.
Posso solo augurare che i 30 anni del codice Vassalli e della vita del nostro Paese non siano trascorsi invano e che, sulle esperienze che ci sono alle spalle, si possa costruire insieme un percorso di rinnovamento del nostro complessivo sistema giudiziario. Premessa indispensabile è il confronto fecondo e non armato.
di Franesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. Tempi più rapidi per rideterminare le pene accessorie in caso di condanna per bancarotta dopo la sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. Non sarà più necessario infatti disporre un nuovo giudizio ma sarà sufficiente presentare una istanza al giudice dell'esecuzione che potrà agire autonomamente nell'ambito della sua discrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020. La questione riguarda la sanzione accessoria del divieto di esercitare un'impresa commerciale e l'esclusione dai ruoli direttivi nella misura fissa di dieci anni per tutti i condannati che era previsto dall'articolo 216, ultimo comma, del Rd 267/1942.
La Consulta l'ha infatti dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva che la condanna per bancarotta comportava l'inabilitazione "per la durata di dieci anni" anziché "fino a dieci anni". Da qui una pioggia di ricorsi volti alla riduzione della misura. Il caso affrontato riguarda l'istanza presentata dal sindaco di una società, condannato a due anni per bancarotta, affinché gli venissero rideterminate le pene accessorie.
La Corte ricorda come le Sezioni unite abbiano risolto la questione soltanto riguardo i processi non ancora definiti con sentenza irrevocabile, stabilendo che in quei casi spetta al giudice di merito procedere alla rinnovata commisurazione della sanzione. Lasciando però scoperta la questione della rideterminazione, tramite incidente esecutivo, quando sulla durata, già stabilita in misura fissa ed invariabile di dieci anni, si era formato il giudicato.
Ebbene facendo un notevole passo avanti, la Suprema corte con un principio di diritto ha affermato che: "È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dall'art. 216 ult. co. l. fall., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarle al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni".
Ciò detto, la Corte chiarisce che non vi è però un diritto "all'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale". Al contrario, "la nuova misura va stabilita dal giudice in via discrezionale e caso per caso, facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen", secondo i quali la pena va commisurata alla gravità del reato.
Tornando al caso concreto la questione ha una sfumatura ancora diversa. Il giudice dell'esecuzione infatti aveva "implicitamente" ammesso il suo potere di rideterminare la pena ma non si era conformato alla richiesta ritendo la condotta grave. Secondo la Corte però la motivazione è "palesemente incongrua" perché non tiene conto del fatto che, "pur a fronte della natura fraudolenta delle condotte compiute in danno dei soci e dei terzi", la pena della reclusione è stata graduata partendo dal minimo edittale e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Per cui la fattispecie è stata ritenuta di "non particolare gravità". In questo senso, le conclusioni del giudice dell'esecuzione sono rimaste "prive di un supporto giustificativo che desse conto della scelta del massimo rigore punitivo", in modo, dunque, del tutto sperequato rispetto alla pena principale di due anni.
In definitiva, conclude la Corte, al giudice dell'esecuzione va riconosciuta "la libertà di stabilire in via autonoma la durata delle pene accessorie fallimentari, senza dover rispettare la perfetta simmetria di decisione rispetto a quanto statuito per la pena della reclusione", tuttavia deve adeguatamente motivare. Per cui "l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, che procederà al rinnovato esame dell'incidente esecutivo sanando le lacune argomentative riscontrate".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 3477. Il giudice non può negare la libertà condizionale all'ex terrorista per la mancata collaborazione con la giustizia, se i reati sono stati commessi prima del 2002: data in cui è stata imposta la condizione. La corte di cassazione, con la sentenza 3477, accoglie il ricorso contro il no del tribunale alla libertà condizionale. Il tribunale aveva prorogato la detenzione domiciliare speciale alla ricorrente, che espiava la pena per reati di terrorismo commessi nel 1999, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale della condannata.
La donna si era infatti "definitivamente allontanata da logiche devianti, si era dedicata agli studi e alla cura della prole, aveva svolto attività di volontariato e si era sempre attenuta alle prescrizioni imposte". Tutto questo però non era sufficiente per concedere la libertà condizionale, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia, rispetto alla quale la condannata non aveva dichiarato né l'impossibilità né l'inesigibilità.
La Cassazione accoglie però il ricorso chiarendo che la previsione, contenuta nella versione aggiornata al 2002 dell'articolo4-bis dell'ordinamento penitenziario, non è retroattiva. Con una disposizione transitoria si è infatti stabilito che la nuova previsione restrittiva non era applicabile alle persone detenute per reati di terrorismo ed eversione commessi prima dell'entrata in vigore della legge 279 del 2002.
di Alice Scaglioni
Corriere della Sera, 29 gennaio 2020
Come sancito dall'Articolo 27 della Costituzione, la pena per i detenuti in carcere deve avere valore rieducativo. È questo il principio che ha guidato la prima edizione del Corso per la ricerca attiva del lavoro, promosso dalla sezione Consulenza formazione e attività professionali di Unindustria e patrocinato dal Garante dei detenuti del Lazio. Il progetto, attivo presso la Casa di reclusione di Rebibbia a Roma, si è concluso martedì 28 gennaio 2020 con l'incontro finale tra i detenuti che hanno partecipato alla formazione - 50 ore di lezione - e le aziende che hanno aderito all'iniziativa, ma il 21 gennaio è già stata avviata una seconda edizione.
Il reinserimento dopo la pena - Sette persone del primo corso hanno potuto sostenere dei colloqui di lavoro con imprenditori e responsabili del reclutamento di Bridgestone, Orienta, Bat, Abbvie e Fassi, per farsi conoscere e per consentire alle aziende di valutare le loro competenze. L'obiettivo? Il reinserimento nel mondo del lavoro. In caso di riscontro positivo verrebbero attivati dei canali per permettere ai detenuti di muovere i primi passi in un mondo con cui hanno perso i contatti (o che non hanno mai conosciuto).
La missione - "Il tutto è nato due anni fa, quando sono stato invitato a parlare in carcere durante una giornata di formazione - racconta Roberto Santori, presidente della sezione Consulenza di Unindustria - Sono rimasto molto colpito dal vedere i detenuti così affranti e ho compreso l'importanza di agire". Da lì, la ricerca dei fondi che hanno permesso l'avvio del corso pilota.
Durante la formazione i detenuti hanno appreso come relazionarsi sul posto di lavoro e scrivere un curriculum per valorizzare le proprie competenze. "Si pensa al carcere come luogo di pena e non come luogo in cui può prodursi una nuova volontà di modificarsi e diventare uomini nuovi, ma è sbagliato" - dice Nadia Cersosimo, direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia -. C'è la volontà dell'imprenditoria di trovare posto per queste persone all'interno del mondo del lavoro: bisogna cominciare a pensare al detenuto come risorsa positiva". La missione è creare un ponte tra il penitenziario e le industrie, per far sì che si riduca il rischio della recidiva da parte dei detenuti, e per consentire alle aziende di guardare a queste persone in maniera più razionale, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste. "Quello di Rebibbia è un esempio virtuoso - conclude Santori - e il nostro sogno è portarlo anche a livello nazionale".
di Argentino Tellini
L'Unione Sarda, 29 gennaio 2020
Il 38enne di Andria ha detto di aver conficcato una penna nel viso di un agente mentre lo stavano pestando. "Sta bene, chiaramente è turbato per l'accaduto. Nel viso non ha segni particolari, ma nel corpo presenta dei lividi". Così esordisce l'avvocato Maria Teresa Pintus, dopo il colloquio avuto oggi in carcere a Bancali con il 38enne di Andria, detenuto in regime di 41bis, che ha sostenuto di avere subito nei giorni scorsi un pestaggio da parte di alcuni agenti del carcere, ma è stato a sua volta accusato di avere conficcato nel viso di un agente stesso un tappo di penna.
Il difensore comunica che, a detta sua, "ha compiuto quel gesto solo per reazione, durante la collutazione". Quindi i fatti, il tappo della penna sull'agente e la presunta aggressione, per il detenuto sarebbero accaduti contemporaneamente. Ipotesi naturalmente da verificare.
Sulla vicenda si sta interessando la Magistratura. Il detenuto due giorni fa ha esposto anche querela nei confronti degli agenti. Non è la prima volta che si verifica un episodio di violenza nella struttura carceraria sassarese: "Sbaglia chi dice che in questo carcere le cose vanno bene - il commento di Maria Teresa Pintus. Purtroppo non è così e questo oramai lo sanno tutti. Sulla vicenda non posso dire al momento altro. Lo farò nelle sedi opportune".
Il Gazzettino, 29 gennaio 2020
Carcere sovraffollato, poco personale e articolazione di salute mentale (Asm) con assistenza sanitaria insufficiente. È la fotografia del carcere di Baldenich data dalla Procura nella relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019. "La casa circondariale di Belluno risale al 1933 - si ricorda nella relazione - ed ha una capienza di 90 detenuti.
La media di ospiti annua è stata di 81 unità. Nel periodo dal primo luglio 2018 al 30 giugno 2019 si è registrata una situazione di lieve sovraffollamento nella sezione maschile, dove, a fronte di una capienza regolamentare di 53 unità, sono stati mediamente presenti 66 detenuti".
Non sono mancati poi gli eventi critici, con detenuti che hanno dato in escandescenze o hanno aggredito le guardie penitenziarie. "Si sono verificati 55 eventi critici con rilevanza penale", scrive la Procura. "La sezione maschile necessita di ristrutturazione in linea con quanto previsto dal Dpr 230/2000", si sottolinea nella relazione. È composta da un unico plesso con piano terra, primo e secondo piano a custodia chiusa (ovvero con apertura delle camere nel limite di 8 ore e possibilità di andare in cortile per 4 ore).
Sono presenti 20 camere di cui 5 da due posti e 15 da 4 posti. C'è poi la sezione transessuali. E infine quella di salute mentale con capienza di 7 detenuti. "La sezione vede la presenza media di 6 detenuti e negli orari di apertura delle camere viene adottata una vigilanza rinforzata, con due unità, per la presenza di soggetti psichiatrici alcuni dei quali particolarmente pericolosi. Nella sezione viene assicurata un'assistenza sanitaria integrativa, che comunque risulta insufficiente a soddisfare e esigenze di questi detenuti". Infine le sezioni nuovi giunti e quella dimittendi o semiliberi. La polizia penitenziaria come pianta organica dovrebbe essere di 95 unità, al 30 giugno 2019 ce ne erano solo 85. "L'attuale forza personale risulta insufficiente a garantire un'adeguata sorveglianza".
dire.it, 29 gennaio 2020
Cala leggermente il numero dei detenuti nelle Marche che passano dai 929 del 2018 agli 898 del 2019. Contestualmente negli istituti penitenziari marchigiani diminuisce anche la presenza di stranieri che continua a rappresentare quasi un terzo dell'intera popolazione carceraria (278).
Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del Report 2019 sugli istituti penitenziari delle Marche a cui hanno preso parte, tra gli altri, il garante regionale dei diritti Andrea Nobili ed il presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. Altro dato che desta preoccupazione è quello relativo alla presenza di tossicodipendenti: sono 270 le persone con problemi di tossicodipendenza (29%).
"Dall'analisi del report emergono difficoltà legate al sovraffollamento nelle carceri di Ancona Montacuto e Pesaro Villa Fastiggi - premette Mastrovincenzo. Ma continuano ad esserci carenze anche per quanto riguarda le attività trattamentali. Su questo tema come consiglio insisteremo perché sono misure fondamentali per garantire il reinserimento dei detenuti nella società e nel mondo del lavoro".
A Montacuto sono presenti 328 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 256 persone, mentre a Villa Fastiggi a fronte di una popolazione carceraria pari a 232 unità la capienza prevista si ferma a 153. Va molto meglio ad Ancona-Barcaglione (97 detenuti per una capienza di 100), Ascoli Piceno (102 detenuti per una capienza di 105), Fossombrone (89 detenuti per una capienza di 179), meno a Fermo (63 detenuti per una capienza di 40).
Nelle strutture marchigiane lavorano 613 agenti di Polizia penitenziaria, 18 educatori e 8 psicologi. La carenza organica di agenti complessivamente è di 44 unità ed in particolare riguarda Montacuto (-18 unità) e Ascoli (-13). Una fotografia che il Garante ha scattato nel corso del 2019 grazie ad oltre 50 visite nelle strutture e piu' di 400 colloqui con i detenuti.
"Dobbiamo ancora una volta segnalare le carenze di organico per quanto riguarda gli agenti di Polizia penitenziaria, ma anche quelle che riguardano gli operatori destinati ad area trattamentale e Uepe (misure alternative) - spiega Nobili.
Ma, nonostante tutto, le Marche esprimono un livello di attenzione al sistema carcerario che è alto e rispetto ad altre regioni viviamo difficoltà minori. Anche il livello di assistenza sanitaria risulta adeguato e di questi tempi non è nè banale nè scontato.
Nota dolente è anche l'assenza nelle Marche degli uffici del Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Il Provveditorato non ha piu' una sede nelle Marche ma a Bologna". Il maggiore numero di detenuti è presente a Montacuto (328 di cui 112 stranieri), segue Pesaro-Villa Fastiggi (232 di cui 85 stranieri), Ascoli (102 di cui 26 stranieri), Ancona-Barcaglione (89 di cui 31 stranieri), Fossombrone (89 di cui uno straniero) ed, infine, Fermo (63 di cui 16 stranieri).
firenzepost.it, 29 gennaio 2020
La buona notizia è che il numero dei reati, a Firenze, sta calando. La cattiva notizia è che esplode il problema droga, in tutti gli strati sociali. Non basta: gli spacciatori arrestati, il giorno dopo sono nello stesso posto a vendere dosi. L'ha detto il ministro, Luciana Lamorgese, dopo il vertice sull'ordine pubblico in prefettura. È anche difficile tenere dentro gli spacciatori, parola del ministro, perché le carceri scoppiano.
E allora? Il sindaco, Dario Nardella, ha avanzato una soluzione: aprire, anche in Toscana, i centri per il rimpatrio degli extracomunitari irregolari che commettono reati. È una novità: fino a pochi fa gli esponenti del centrosinistra (presidenti della Regione Toscana compresi) si dichiaravano contrari ai centri. Ora Nardella ne parla, aggiungendo di voler coinvolgere ne progetto anche i sindaci delle ltre città capoluogo di provincia della Toscana.
"La situazione è del tutto sotto controllo - ha detto il ministro durante la conferenza stampa dopo il vertice con il prefetto, Laura Lega, il capo dlla polizia Franco Gabrielli e gli esponenti delle forze dell 'ordine - con un territorio florido dove ci sono 15 milioni di presenze l'anno a fronte di circa 380mila abitanti. E anche le periferie urbane sono curate.
Ho riscontrato una perfetta sinergia tra le istituzioni e i problemi vengono affrontati con serenità e in un progetto comune per il bene di questo territorio. C'è stata una diminuzione dei reati pur in presenza di una forte impennata nel 2017-18: nel 2019 si è registrata una flessione del 3,7% sul territorio metropolitano e dell'1% in città. Diminuiscono i reati in generale e un dato che emerge è l'aumento dei furti in appartamento, ma su questo le forze di polizia stanno operando con determinazione, possiamo dire che Firenze è una città sicura; come in tutte le città importanti non esiste la criminalità zero, teniamo conto che i reati sono diminuiti, già questo ci deve far sperare bene sulla percezione".
Sugli organici delle forze di polizia, ha continuato Luciana Lamorgese, "il sindaco di Firenze mi ha chiesto un incremento, per sapere se noi riusciremo a mandare nell'arco dell'anno dei numeri ulteriori di forze di polizia. Abbiamo detto che fra 2018 e il 2019 ne sono arrivati 130 in più, però già quest'anno sono previste innanzitutto 22 unità appartenenti alla polizia di Stato, e poi è prevista per l'Arma dei Carabinieri una rimodulazione degli organici nelle 12 stazioni, e anche per la Guardia di Finanza ho avuto assicurazioni che si arriverà alla copertura, alla pianificazione degli impieghi, cercando di coprire le carenze sul territorio, ricorrendo a coloro che stanno terminando i corsi specifici di formazione. Vedo un incremento positivo anche da parte delle altre forze di polizia, e quindi posso dire che su questo do garanzia che nell'arco del 2020 riusciremo a far fronte con gli ulteriori corsi che stanno per concludersi".
Sugli incidenti stradali del fine settimana, il ministro ha riferito di aver "mandato delle direttive ai prefetti perché ritengo sia stato pesante il numero delle vittime, soprattutto giovani, per fare di più, perché non si verifichino eventi tragici come quelli che abbiamo visto anche di recente. Dobbiamo porci nelle condizioni di evitare queste tragedie, e per questo faremo un incontro a livello centrale. Valuteremo anche l'ipotesi di fornire un kit fuori dalle discoteche, per evitare che i giovani si mettano alla guida con un livello alcolemico elevato.
Sul memorandum Italia-Libia "è stato costituito un gruppo di lavoro, abbiamo terminato quelli che sono gli interventi da portare avanti, e attualmente è in fase di chiusura e non appena avrà il via libera anche da parte del ministero degli Esteri, con cui abbiamo lavorato congiuntamente, andrà avanti. Quindi speriamo di poterlo portare a compimento nel giro di poco tempo. La parte nostra è stata fatta. A Zagabria si è avvicinato il ministro dell'Interno romeno per dirmi che avevano portato l'accordo di Malta al parlamento romeno ed era stato valutato positivamente. Quindi anche la Romania parteciperà da oggi a questi processi di redistribuzione, di relocation dei migranti che arrivano sulle nostre coste.
Questo accordo sta dando i suoi frutti. Oggi, purtroppo, c'è una situazione difficile dall'altra parte del Mediterraneo, dobbiamo gestirla in una certa maniera, d'accordo con l'Europa. Sono tornata venerdì da Zagabria con la condivisione da parte dei vari Stati che ci sia una gestione congiunta in Europa, perché questa esigenza che l'Europa partecipi a un processo di individuazione delle linee necessarie per gestire questo fenomeno così complesso, credo che ormai sia entrata nella mentalità dei vari Stati".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 gennaio 2020
Due sentenze hanno escluso la sua appartenenza alla mafia, ma nonostante la sua grave patologia era ancora al carcere duro: il guardasigilli il 14 gennaio ha firmato la revoca per nicola antonio simonetta.
Finalmente è finita l'ingiusta detenzione al 41bis - durata ben tre anni - del calabrese settantenne Nicola Antonio Simonetta, nonostante la presenza di due sentenze che escludevano la partecipazione al sodalizio mafioso. Una storia denunciata sulle pagine de Il Dubbio e che finalmente, grazie all'interessamento di Rita Bernardini del Partito Radicale che ha sollecitato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad occuparsi del caso, è andata a buon fine.
Il guardasigilli con decreto del 14 gennaio, ha revocato lo speciale regime penitenziario e indicato di trasferirlo in un'altra Casa circondariale dotata dei presidi sanitari necessari alla salvaguardia della salute di Simonetta, vista la sua particolare patologia.
L'avvocata difensore Maria Elisa Lombardo, del foro di Locri, ha appreso che lunedì scorso è stato finalmente trasferito dal carcere di Parma dove era recluso in regime duro al centro clinico del carcere di Secondigliano. Finisce così l'incubo per Simonetta di vivere recluso nella frontiera massima dell'intervento punitivo dello Stato senza essere né un mafioso né un terrorista come risulta da ben due sentenze. A questo si aggiunge anche la sua delicata condizione di salute: ha il morbo di Crohn e non curabile in regime duro.
Una situazione singolare che nasce da un procedimento giudiziario molto complesso e che l'avvocata è riuscita, in parte, a decostruirlo in appello. Il procedimento più importante, per il quale Simonetta è stato condannato al 41bis, riguarda la famosa operazione "new bridge" e prende le mosse da una ampia indagine internazionale, nella quale la Dda di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Fbi americana, ha investigato con lo scopo di mettere a fuoco eventuali collegamenti tra esponenti legati alla famiglia mafiosa dei Gambino di New York e soggetti italiani legati, o appartenenti, alle famiglie mafiose della 'ndrangheta calabrese.
L'indagine parte e si concentra intorno alla figura di Franco Lupoi, un italoamericano che vive a Brooklyn, con qualche precedente penale, considerato attiguo alla famiglia dei Gambino, al quale verrà presentato un'agente provocatore, tale Jimmy, che si fingerà interessato a traffici illeciti. L'avvocata Lombardo che difende Simonetta, spiega che tutto l'impianto accusatorio nasce da due fondamentali e mai provati presupposti: uno, che Lupoi appartenesse alla famiglia dei Gambino di New York, ma in dibattimento è emerso che abbia fatto solo da autista per un certo periodo di tempo. Due, che l'agente provocatore Jimmy si "inserisce" in una pianificazione di compravendita di eroina per raccogliere riscontri investigativi, ma, non è mai emersa, né tantomeno è mai stata dimostrata, la realtà di un preesistente traffico di sostanze stupefacenti tra l'Italia e l'America nel quale Lupoi fosse coinvolto.
Cosa c'entra Simonetta in tutto questo? Lupoi è suo genero in quanto ne ha sposato l'unica figlia. La prima severa condanna, poi riformata in appello, nasce dalla convinzione dei giudici di primo grado che Simonetta sia stato il "regista occulto" del traffico internazionale di sostanze stupefacenti organizzato da Lupoi e Jimmy.
L'avvocata Lombardo riesce a decostruire l'impianto accusatorio evidenziando che il coinvolgimento emerge sostanzialmente da un unico episodio, datato 20 aprile 2012, in cui Simonetta, Jimmy e Lupoi hanno un fugace incontro di pochi minuti. Le indagini porteranno a monitorare due soli episodi di cessione di sostanza stupefacente avvenuti tra Reggio Calabria e New York tra Lupoi e Jimmy. Da tutto ciò si pianificava che si sarebbe dovuto avviare un intenso e continuativo traffico che però non è mai partito.
"Tant'è che nell'inerzia delle parti - sottolinea l'avvocata Lombardo -, le autorità stanche di attendere ulteriori sviluppi, decidono di chiudere l'operazione nel febbraio 2014". In sostanza, in primo grado, Simonetta è stato condannato a 27 anni di reclusione perché avrebbe - pur non comparendo mai - occultamente coordinato il traffico che altri (Jimmy e Lupoi) stavano organizzando. Poi è arrivata la sentenza di secondo grado che ha derubricato il reato in capo al Simonetta in una mera partecipazione ad una associazione semplice. Ora, per Simonetta, è almeno finito l'incubo del 41bis.
napolitoday.it, 29 gennaio 2020
"Lavoreremo affinché questo progetto cresca e divenga uno strumento riabilitativo e di reinserimento socio-lavorativo per tutti coloro che cercano di riscattarsi dalla pena detentiva", afferma l'assessore Buonanno. Ha preso il via il progetto "Mi riscatto per Napoli", nato dalla collaborazione fra l'Amministrazione comunale e il Centro Penitenziario di Secondigliano, con la volontà di sperimentare e considerare il lavoro come misura riabilitativa e di avvicinamento a percorsi di legalità.
"Per la prima volta, due persone detenute - spiega l'Assessore comunale alle Politiche Sociali e al Lavoro Monica Buonanno - sono state accompagnate nel quartiere di Scampia, dove hanno iniziato un'attività di giardinaggio coadiuvate dal personale responsabile, prestando servizio volontario e gratuito: con questo progetto, abbiamo messo al centro il tema del lavoro inteso come misura complementare alla detenzione. Pensare al lavoro come alternativa valida di riabilitazione del detenuto permette di dare dignità alle persone inserendole in percorsi di legalità: come Amministrazione ci stiamo fortemente battendo per intraprendere strade che siano alternative alla pura reclusione, valutando la possibilità di percorsi che facciano della rieducazione e del riavvicinamento al contesto sociale circostante il loro punto di forza".
"Dopo tanto lavoro - conclude la Buonanno - che ha visto il contributo dell'Assessore Del Giudice ed è stato portato avanti insieme al Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze Fabio Pascapè e la Direzione della VIII Municipalità, sono lieta che questo progetto abbia finalmente preso avvio. Ringrazio anche l'amministrazione penitenziaria con la quale proveremo ad implementare le attività di programmazione di 'Mi riscatto per Napoli'. Lavoreremo affinché questo progetto cresca e divenga uno strumento riabilitativo e di reinserimento socio-lavorativo per tutti coloro che cercano di riscattarsi dalla pena detentiva".
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