Ristretti Orizzonti, 28 ottobre 2019
Le parole di Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, a Milano, al Secondo Festival della comunicazione sulle pene e sul carcere.
Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia): C'è una considerazione che faccio spesso in carcere, quando ci occupiamo di temi delicati come l'ergastolo ostativo e parliamo delle semplificazioni di certa informazione: credo che il nostro lavoro, di persone che si occupano di sensibilizzazione della società a partire dal carcere, per la maggior parte sia quello di ricomplicare le cose semplificate e banalizzate da altri.
di Vittorio Feltri
Libero, 28 ottobre 2019
Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, risponde polemicamente al mio pezzo sull'ergastolo cosiddetto ostativo che prevede non solo la morte in carcere del detenuto, ma anche un trattamento disumano del medesimo.
di Antonello Laiso
agoravox.it, 28 ottobre 2019
Da sempre scrivo e considero di "quella pena" ampiamente descritta nel nostro codice penale un mezzo di espiazione ad un delitto, volta a rieducare chi la subisce, volta a reinserire in quella società lì dove il reato, lieve o grave che sia, è stato commesso e che questa (pena) debba coinvolgere, oltre che il fisico, anche l'anima dello stesso detenuto per un espiazione ad un debito.
di Liana Milella
La Repubblica, 28 ottobre 2019
"Alcol e tabacco non sono meno pericolosi. Non voglio liberalizzare ma regolamentare. Interveniamo sulla mancanza di lavoro e sui motivi sociali che spingono i giovani a usare stupefacenti".
di Nando Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 28 ottobre 2019
A giurisprudenza, il tema "criminalità organizzata" non è di casa: "Si può indossare la toga senza sapere nulla di cosche". Quella di oggi è una piccolissima storia, che serve a spiegarne una molto più grande, portandoci diritti dall'università ai palazzi di giustizia.
Tutto nasce da una studentessa di giurisprudenza, a Milano. Roberta (nome di fantasia) mi scrive chiedendo un appuntamento. Una lettera gentile, dalla quale traspare la richiesta di un consiglio per i propri studi, nulla di più. Le suggerisco di venire al ricevimento studenti. Quando viene, è lei a ricordarmi la lettera.
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 28 ottobre 2019
Ammissibile la perquisizione sui computer dell'indagato nel caso di reato di truffa. La corte di cassazione con la sentenza n. 39148/2019 depositata il giorno 24/9/2019, pone il principio per il quale deve essere considerato lecita la perquisizione del materiale informatico di proprietà dell'indagato nel caso in cui si renda necessario per accertare la responsabilità penale.
All'indagato infatti era stato contestato di avere commesso un reato di truffa attraverso l'ausilio del sistema internet in suo possesso ed utilizzabile attraverso un computer di cui comunque disponeva. Pertanto al fine di accertare la responsabilità dell'indagato il Gip competente per il procedimento emetteva un decreto di perquisizione, avente ad oggetto tutte le dotazioni informatiche dell'imputato.
Tale provvedimento veniva confermato da parte del tribunale di libertà tanto da far sì che l'indagato ricorresse per cassazione. Eccepiva attraverso il suo legale come difettassero i presupposti per l'emissione del decreto, rappresentava infatti che un esame del materiale informatico, nel caso di specie era del tutto superfluo ed ininfluente. Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte dei giudici della corte suprema di cassazione, con la sentenza in commento.
I giudici della corte suprema ritenevano il decreto di sequestro del tutto legittimo, in quanto emesso in presenza dei presupposti necessari alla sua emissione. Tale strumento che consentiva agli agenti di polizia giudiziaria di esaminare tutto il materiale informatico in uso all'indagato potere veniva ritenuto indispensabile al fine di accertare e definire i limiti della responsabilità penale dell'indagato. Nel caso di specie erano proprio le modalità di realizzazione del reato compiuto, che rendevano necessaria l'emissione del provvedimento del Gip.
L'indagato infatti aveva utilizzato una casella postale elettronica, pertanto come ovvio non si poteva in ogni caso prescindere da un esame del materiale informatico, che sarebbe del tutto illegittimo se non fosse stato autorizzato da parte del magistrato competente per la direzione delle indagini preliminari. Ricorso infondato.
Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Requisiti di legge. In tema di misure alternative alla detenzione, deve essere respinta la richiesta di detenzione domiciliare speciale avanzata dal padre detenuto per accudire il figlio minore, avanzata sul presupposto dell'assenza della madre e della inidoneità dei nonni paterni di garantire, a causa dell'età e delle condizioni di salute, la necessaria assistenza ed educazione al minore, mancando i requisiti previsti dalla legge. L'art. 47-quinquies ord. pen. impone infatti di accertare la sussistenza dei requisiti dell'impossibilità di accudimento del minore da parte della madre e dell'impossibilità di affidamento ad altri.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 4 ottobre 2019 n. 40842.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di una stabile residenza - Rigetto della richiesta - Legittimità - Ragioni. In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 giugno 2019 n. 27347.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie. In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, a una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22443.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto a soggetto irreperibile - Esclusione - Ratio. L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22442.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Istanza di misure alternative alla detenzione - Rinuncia - Soggetti legittimati - Individuazione. Nel procedimento di sorveglianza, la rinuncia all'istanza volta a ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) costituisce atto negoziale abdicativo e recettizio e deve essere formulata dal condannato personalmente, ovvero dal difensore munito di procura speciale o in presenza dell'interessato consenziente.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 maggio 2019 n. 19326.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ord. pen. - Presupposti - individuazione - Fattispecie. Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, L. 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della carenza di revisione critica da parte della condannata del delitto di omicidio aggravato ascrittole, si era limitato a valorizzare la condizione delle figlie minorenni della predetta, omettendo la valutazione del rischio di commissione di nuovi delitti).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 ottobre 2018 n. 47092.
di Gian Domenico Caiazza*
Gazzetta del Mezzogiorno, 28 ottobre 2019
Non credo che il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri possa essere sospettato di simpatie per le idee dei penalisti italiani sul processo penale, opposte alla sue a tutto campo, dai criteri di esercizio dell'azione penale all'uso della custodia cautelare, dalle modalità di acquisizione della prova dibattimentale all'ergastolo ostativo.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019
Cassazione -Sezione III penale -Sentenza 21 agosto 2019 n. 36302. In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 del codice di procedura penale può essere proposto soltanto per "violazione di legge", nella cui nozione rientrano la "mancanza assoluta" di motivazione o la presenza di una "motivazione meramente apparente", in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non rientra l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
Al riguardo, la Cassazione, con la sentenza 36302/2019, ha ritenuto di precisare che "motivazione assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre "motivazione apparente" è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Inoltre, secondo il giudice di legittimità, anche l'"omesso esame di punti decisivi" per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per "mancanza di motivazione", censurabile con ricorso per cassazione.
In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro sono sufficienti gli indizi di reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, soprattutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.
primocanale.it, 28 ottobre 2019
Una cella della seconda sezione del carcere di Marassi, occupata da sei sudamericani che stanno scontando pene definitive, è stata isolata per scabbia. Gli agenti temono il contagio. La denuncia è di Fabio Pagani della Uil penitenziari.
"Si teme il contagio e che la malattia possa diffondersi in tutto l'istituto", spiega Pagani che sottolinea: "Se il 34% dei detenuti è potenzialmente portatore di malattie infettive e il 65% soffre di patologie psichiche più o meno gravi emerge una questione sanitaria.
Ma l'Amministrazione è silente, inoperosa e persino distante e nemica. Occorrono maggiori controlli ed adeguate misure sanitarie a tutela del personale di Polizia Penitenziaria di servizio nella sezione in cui sono ristretti i soggetti affetti da scabbia, nonché coloro che risultano più esposti al rischio per le loro mansioni come il magazzino e la lavanderia".
- "Quasi flagranza", polizia deve percepire in modo diretto gli elementi del reato
- L'odio antisemita, un pericolo sottovalutato
- Così Al Baghdadi ha portato il terrore nelle nostre vite
- Larino (Cb). Un murales per dare sfogo alla creatività in carcere
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