di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2019
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede convoca in serata un vertice di maggioranza per provare a tirare qualche riga certa sulla "sua" riforma. E intanto conferma che la materia sarà spacchettata in due Ddl: da una parte il processo civile, dall'altra il più complicato processo penale e la riforma del metodo di elezione del Csm.
Il Fatto Quotidiano, 3 ottobre 2019
La riforma della processo penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superiore della magistratura. Sono i temi sul tavolo del vertice sulla giustizia che si è tenuto alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso Bonafede, e i rappresentati dei partiti di maggioranza: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S Francsco D'Uva e Gian Luca Perilli, quelli di Leu Federico Fornaro e Loredana De Petris. Presenti anche la responsabile giustizia del Pd, Roberta Pinotti, Pietro Grasso, e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis. Oggetto del summit: la riforma della giustizia. Che il guardasigilli intende spacchettare in due disegni di legge: in uno ci sarà la materia penale e la legge elettorale del Csm, nell'altro le norme sul processo civile.
Il ministro: "Buon clima, distanze su prescrizione" - "Ho voluto questo incontro per avere un primo momento di condivisione degli obiettivi e dei contenuti della riforma", ha detto il ministro Bonafede al termine del vertice. "Il clima è stato estremamente positivo e molto costruttivo con l'unico obiettivo di arrivare al dimezzamento dei tempi processi. Siamo al lavoro - ha sottolineato. I cittadini sappiano che il Governo e la maggioranza considerano questa riforma una priorità. L'obiettivo sarà raggiunto, speriamo nei tempi più celeri possibile". Spiegando di aver "esposto i contenuti" e che "tutti i gruppi parlamentari manderanno il proprio contributo nei prossimi giorni", Bonafede ha aggiunto: "Sappiamo che ci sono divergenze sulla prescrizione, quello che ci siamo detti è di andare avanti per dimezzare i tempi del processo". Un 'nodo' confermato anche dall'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, e dal vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo.
I tempi e la legge sul Csm - L'obiettivo del ministro - che nel pomeriggio ha inviato le bozze dei ddl agli alleati di governo - è arrivare all'approvazione del ddl sul processo penale entro fine dicembre. Anche perché l'1 gennaio 2020 entra in vigore la riforma della prescrizione con lo stop dopo il primo grado. Un nodo che separa il Movimento 5 stelle dal Pd e dai renziani, come di fatto confermato da Bonafede dopo il faccia a faccia. Un nodo difficile da contestare apertamente visto che era lo stesso problema contestato dai leghisti di Matteo Salvini. È per questo motivo che fino ad oggi dal Pd si dicono contrari "solo" alla legge elettorale sul Csm che nella formulazione di Bonafede prevede il sorteggio in una prima fase. "L'obiettivo da cui non si può arretrare è la lotta alle degenerazioni delle correnti della magistratura, che sono inaccettabili. Per me lo strumento utile è il sorteggio, ma stasera ci confronteremo", ha detto il guardasigilli.
Il nodo sulla prescrizione - Sempre Bonafede, però, prima del vertice, aveva messo le mani avanti su un ipotetico rinvio dell'entrata in vigore della riforma della prescrizione: "Non capisco perché ritardare l'entrata in vigore della riforma della prescrizione. Nessun cittadino lo capisce, visto che vogliamo fare una riforma che renda il processo breve. La prescrizione non è all'ordine del giorno, è una legge già approvata su cui registro diversità di opinioni che rispetto. Ma adesso, in virtù di quelle norme, siamo d'accordo nel collaborare perché il processo abbia una durata breve", ha ripetuto parlando di una "svolta culturale" perché per la prima volta "la magistratura viene fortemente responsabilizzata sulla durata dei processi".
La questione delle intercettazioni - Non sarà sicuramente all'ordine del giorno, invece, la riforma delle intercettazioni: dall'entourage di via Arenula hanno già fatto sapere di avere una nuova legge pronta per sostituire la vecchia di Andrea Orlando. L'entrata in vigore della riforma del Pd è stata sospesa e rinviata più volte: l'ultima proroga scade a fine anno.
Per allora, in teoria, le forze della maggioranza dovrebbero trovare un accordo ma la strada appare in salita: la legge che Bonafede vuole cancellare era stata comunque varata dal suo predecessore e oggi plenipotenziario per il Pd sul fronte della giustizia. E si tratta di una legge distante anni luce dalla concezione dei 5 stelle. Allo stato, dunque, l'ipotesi più concreta è quella di una nuova proroga. Per allora, però, dovrebbe già essere stata approvata la riforma del processo penale. Almeno nei piani del guardasigilli.
di Wanda Marra
Il Fatto Quotidiano, 3 ottobre 2019
Sulla prescrizione, il Pd resta contrario, Italia Viva pure, ma si limita a esprimere delle perplessità tecniche, mentre il M5S la difende a spada tratta. Sul sorteggio per i membri del Csm, M5s e Italia viva sono a favore, il Pd e Leu, contrari.
Il vertice di maggioranza di ieri sera sulla giustizia ha registrato lo stato dell'arte, anche se la discussione si è mantenuta il più possibile sulle generali. Un giro di tavolo, con uno scontro evidente, ma congelato, in assenza di accordo. Nel frattempo, si cerca informalmente una soluzione: il Pd sarebbe pronto ad accettare il fatto che la prescrizione si interrompa solo per sentenze di condanna, non di assoluzione.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2019
Il mandato d'arresto guadagna spazio. Con la legge di delegazione comunitaria approvata definitivamente martedì dalla Camera viene affidata al Governo, tra le altre, una delega per rivedere la disciplina di una delle misure chiave della cooperazione penale. In particolare, diventeranno meno rigidi i motivi che oggi impediscono l'esecuzione in Italia di una richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria straniera. Una serie di motivi oggi vincolanti, infatti, diventeranno solo facoltativi.
A partire da quello che esclude alla radice l'esecuzione quando il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, se la persona ricercata è cittadino italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia.
Previsione già ritoccata dalla Corte costituzionale che aveva considerato illegittima l'esclusone di chi, cittadino straniero, in Italia ha comunque residenza o dimora. Ora, per effetto della correzione che il ministero della Giustizia dovrà tradurre in decreto, potrà essere più facile la consegna all'autorità giudiziaria straniera di un cittadino italiano (o a questo equiparato).
Di più, a venire traghettati nella lista dei motivi che possono, e non devono, dare luogo alla mancata consegna sono altri due casi. Quello che prevede una sovrapposizione di procedimenti e cioè quando, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo riguarda l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.
E ancora quando il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano, o in luogo assimilato al suo territorio; oppure reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Il complesso delle misure in arrivo faciliterà l'esecuzione di mandati spiccati all'estero, anche se è prevedibile che potrebbe rinfocolare polemiche che, ai tempi di approvazione della legge di recepimento della decisione quadro, era il 2005 e la legge poi fu la n. 69, furono assai aspre. A venire lamentato era tra l'altro l'abbassamento delle garanzie di cui i cittadini italiani, bersagli di misure chieste da altri Paesi, avrebbero potuto subire.
di Stefano Damiano
Il Giornale, 3 ottobre 2019
Sono queste le misure previste dal Def per reperire i 7,2 miliardi previsti dalla lotta all'evasione fiscale. "Inasprimento delle sanzioni per i grandi evasori", introduzione del reato di "prestanome", "Daspo" per i commercialisti che favoriscono comportamenti di infedeltà fiscale, stretta alle frodi sui carburanti. E poi c'è la lotta indiretta, con le misure per incentivare i pagamenti elettronici così fa garantire la tracciabilità dei flussi. La prossima manovra di bilancio vedrà numerose misure di lotta all'evasione fiscale, con cui si spera da trovare i 7,2 miliardi previsti nella nota di aggiornamento al Def.
Un passo azzardato, forse, considerando che in passato solo Berlusconi mise nella manovra il reperimento di 7 miliardi attraverso misture antievasione; Renzi e Gentiloni, invece, attraverso lo "split payment", il "reverse charge" e la fatturazione elettronica, cercarono di portare a casa 2-3 miliardi per ognuno degli strumenti messi in campo. Il governo è fiducioso e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che con il suo esecutivo "Faremo una operazione di contrasto all' evasione mai fatta in passato", ma non sempre le misure di antievasione e cifratura del gettito vanno di pari passo, come ha ricordato l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti.
Comunque vada l'esecutivo prosegue spedito.
Il primo punto è quello di colpire i commercialisti che certificano crediti inesistenti o illegittimi, come spiegato ieri dal viceministro dell'Economia Laura Castelli: per loro sarà prevista la Daspo, o sospensione dalla professione.
Il secondo punto riguarda la stretta sui prestanome. Ad oggi farlo non è considerato un reato di per sé, a meno che non si dimostri che il prestanome serva per evadere il fisco. Tra le misure è prevista la modifica all' articolo 8 della legge sui reati tributari del 2000 così da prevedere che il reato (fino a 6 anni) scatti anche quando il prestanome serva per semplici "condotte che possano configurare il tentativo" di evadere il fisco.
Infine c'è l'inasprimento contro le frodi sui carburanti, cioè a quelle società Sono società fantasma che si muniscono della qualifica di esportatori abituali così da essere esenti da Iva e potendo rivendere il petrolio ai reali acquirenti interni attraverso fattura che il compratore può anche scaricare. La misura dovrebbe garantire 3 miliardi di maggiori entrate.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 40414/2019. Senza violenza o minaccia, la riforma della legittima difesa è del tutto ininfluente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 40414della Quinta sezione penale depositata ieri, la prima nella quale i giudici cominciano a esaminare la legge 36 del 2019.
La Corte ha così respinto il ricorso presentato contro la condanna messa nei confronti di un uomo che, spaventato al suo rientro a casa per avervi trovato uno sconosciuto, lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball. Tra i motivi di impugnazione era stato sostenuto che la Corte d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate, in realtà aveva sbagliato nell'escludere l'applicazione dell'esimente, ritenendo necessario l'intervento di un attacco alla persona e insufficiente la sola introduzione nel domicilio dell'aggressore.
La Cassazione conferma però la lettura dei giudici di secondo grado, anche alla luce della riforma. Infatti, il nuovo articolo 52 del Codice penale fa espresso riferimento alla necessità che l'intruzione nell'abitazione altrui sia avvenuta con violenza o minaccia. In caso contrario, la scriminante della legittima difesa non può scattare.
Di più, la Cassazione affronta la legge di quest'anno, fortemente voluta dalla Lega, sottolineando anche come il rafforzamento delle presunzioni, quel "sempre" che dovrebbe andare assolto chi reagisce violentemente a un'aggressione nel proprio domicilio, è solo apparente. Resta infatti in vita, ricorda la sentenza, la fattispecie di eccesso colposo, "prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento".
A dovere essere esclusa, nel caso esaminato, è comunque anche l'applicazione dell'eccesso colposo che pure era stata sostenuta dalla difesa. La Cassazione, infatti, ricorda la costante interpretazione giurisprudenziale che valorizza il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa sia l'eccesso colposo e cioè l'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione attraverso una reazione proporzionata e adeguata. L'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi utilizzati. Di conseguenza, avere escluso gli elementi costitutivi della legittima difesa conduce all'azzeramento dell'ipotesi eccesso colposo, verificata l'inesistenza di un'offesa dalla quale difendersi. La modifica dell'articolo 55 voluta dalla riforma non sposta le conclusioni raggiunte, "rimanendo in ogni caso ancorata la sussistenza dell'eccesso colposo alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa".
di Saverio Fossati
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2019
Corte di Cassazione - Sentenza 40259/2019. Forse non sono in molti a ricordarsi di un terribile fatto di cronaca avvenuto a Prato nel 2013: sette operai morirono nell'incendio di un capannone dove lavoravano e dove era stato allestito abusivamente il loro dormitorio. Proprio perché dormivano lì non poterono sfuggire alle fiamme: il dormitorio era posizionato troppo lontano dall'uscita. Per il fatto, addebitabile a una serie di circostanze ma anche alle opere abusive in cartongesso che avevano creato una zona dormitorio, erano stati chiamati in causa anche i proprietari del capannone, due italiani che lo avevano affittato a un imprenditore cinese.
La Cassazione (sentenza 40259, depositata ieri) ha ora ricostruito i terribili fatti, per arrivare alla conclusione che i due locatori sono completamente estranei ai fatti. In sostanza, la Corte d'appello di Firenze aveva riformato la sentenza del Tribunale riconoscendo che i due locatori erano responsabili per negligenza e imperizia in relazione al reato di omicidio colposo. La Corte d'appello sosteneva che avevano assunto una posizione di garanzia rispetto non solo al pacifico godimento dell'immobile ma anche ai requisiti di sicurezza dello stesso. L'autore delle opere abusive, però, nella ricostruzione della Cassazione (ma anche della Corte d'appello), era lo stesso inquilino che occupava l'immobile dal 2008 e che nel 2012, pur avendo risolto il contratto precedente, ne aveva stipulato uno nuovo a nome di una diversa società a lui riconducibile.
Per la Corte d'appello il nuovo contratto del 2012 avrebbe dovuto presupporre una consegna dell'immobile in perfetto stato di sicurezza al nuovo inquilino, quindi tutte le opere abusive avrebbero dovuto essere rimosse, trattandosi di un capannone a uso industriale e non a uso promiscuo produttivo-abitativo. Ma la Cassazione ha individuato una sostanziale continuità di fatto nel rapporto locativo: anche se la società aveva cambiato nome, di fatto l'inquilino, un imprenditore cinese, era sempre lo stesso. Quindi non si era trattato di un nuovo rapporto ma della prosecuzione di quello precedente e non era possibile ascrivere una posizione di garanzia ai due locatori per le opere realizzate nel corso della locazione da chi era sempre rimasto nell'immobile.
In conclusione, afferma la Cassazione, grava sul conduttore e non sul locatore ottenere i permessi per eventuali opere edilizie nell'immobile da lui realizzate, e le attività svolte dal conduttore (la costruzione del soppalco-dormitorio abusivo) non possono essere ricondotte a responsabilità del locatore. Dato che restituzione e consegna del bene sono state solo fittizie e il nuovo contratto era identico al precedente salvo il canone, nessuna posizione di garanzie sugli abusi può essere ricondotta al locatore, neppure, sottolinea la Cassazione, se ne fosse stato a conoscenza. Quindi la sentenza è stata cassata senza rinvio perché il fatto ascritto ai locatori (omicidio colposo) non sussiste.
di Liana Milella
La Repubblica, 3 ottobre 2019
Due ore senza risultati per il primo vertice tra alleati, le distanze sono profonde. Anche Boschi contro la bozza del Guardasigilli. Tra Pd e M5S il muro sulla giustizia resta molto alto. Anche se il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha fatto di tutto per cercare di sgretolarlo.
Ma stavolta, ai paletti del Pd, si aggiungono quelli dei renziani. Non c'è accordo né sulla prescrizione, né sul sorteggio per il Csm. Questioni su cui, soprattutto la prescrizione, Bonafede non vuole mollare. Alla Camera si tiene, per due ore, il primo vertice serale sulla giustizia del governo giallo-rosso, allargato a tutta la maggioranza.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 ottobre 2019
La risposta del Dipartimento alle osservazioni del Garante. Nel carcere di Tolmezzo, che dovrebbe essere sulla carta anche una "casa lavoro", ma dove il lavoro non c'è, gli internati sottoposti al 41bis, per esigenze di sicurezza, possono subire tutte le limitazioni riscontrate. Questa è stata, in sintesi, la risposta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle osservazioni formulate dall'autorità del Garante nazionale delle persone private della libertà.
Il Dap si rifà innanzitutto al mancato accoglimento dei ricorsi presentati da alcuni internati: il tribunale di sorveglianza aveva osservato che non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza nel sottoporre al 41bis anche gli internati. In sostanza, per la magistratura di sorveglianza, è indifferente che al 41bis siano sottoposti anche coloro che hanno finito di scontare la pena. Ricordiamo che l'internato non è un detenuto, ma è colui che ha finito di scontare la pena, però per motivi di sicurezza non viene rimesso in libertà. Il fatto che c'è comunque un periodico riesame della libertà, ciò comporterebbe la garanzia che rende costituzionalmente compatibile l'intero sistema delle misure di sicurezza.
Questa è la risposta del Dap all'osservazione del Garante sul fatto "che per le persone internate, pur sottoposte a tale regime, siano individuate sistemazioni idonee e confacenti alla misura e non semplicemente parti delle complessive aree che ospitano le persone detenute sottoposte a tale regime".
Ma sullo sviluppo in negativo della situazione all'interno dell'Istituto, con una Casa di lavoro che non è in grado di garantire né il lavoro, né una prospettiva di reinserimento, tipo la negazione di alcuni benefici? Il Dap risponde all'autorità del Garante nazionale che "la rieducazione di soggetti legati alla criminalità organizzata, resisi responsabili di gravissimi delitti contro l'incolumità pubblica, le persone e la società, non può limitarsi allo svolgimento di mera attività lavorativa, come qualsiasi detenuto per reati comuni, ma deve passare attraverso un concreto mutamento di mentalità che presupponga, innanzitutto, la rescissione dei legami con la criminalità organizzata e la rinnegazione esplicita degli ideali devianti su cui era fondata la vita pregressa". Il Dap poi sottolinea l'elemento di valutazione della cessata pericolosità, ovvero la "collaborazione con l'autorità giudiziaria". Quindi, in sostanza, l'opera trattamentale attraverso il lavoro non viene considerato un elemento fondamentale per valutare la proroga o meno degli internati al 41bis.
A tal proposito interviene l'avvocato Michele Capano e membro del consiglio generale del Partito Radicale, Il quale assiste alcuni internati al 41bis del carcere di Tolmezzo. "Quanto detto - spiega Capano - contraddice ciò che da tempo è stato segnalato dalla Cassazione, ovvero che ' la mancanza di una scelta di tal genere - che come quella confessoria resta nella libera determinazione del soggetto - non può essere ritenuta dirimente al fine di escludere il cambiamento della condotta di vita del proposto ed affermare l'attualità della pericolosità qualificata".
Sempre il membro del Partito Radicale, aggiunge che "se, anche dopo avere scontato la pena, si ritiene che l'internamento in misura di sicurezza al 41bis possa venire meno soltanto con la collaborazione, è chiaro che questo internamento rappresenta una vera e propria "tortura" finalizzata ad ottenere la collaborazione, e durerà fino a quando la collaborazione non interverrà".
Poi sottolinea evocando ciò è stato segnalato da Il Dubbio, a proposito del suo assistito internato a Tolmezzo che denunciò alla magistratura di sorveglianza di aver ricevuto la proposta di una somma di denaro nel caso avesse indicato il nascondiglio del boss Matteo Messina Denaro: "Questo è confermato dal fatto che gli internati ricevono regolarmente visite investigative finalizzate ad ottenere informazioni e collaborazione. E possono continuare a riceverle in quanto restano in condizione di internamento".
Sempre a proposito della risposta del Dap alle osservazioni del Garante nazionale relative alle criticità emerse al carcere di Tolmezzo, si giustifica anche la presenza della schermatura della finestra (la cosiddetta "gelosia") della stanza dell'area riservata al 41bis. Secondo il Garante contrasta con l'articolo 6 del regolamento carcerario. Secondo il Dap, invece è conforme alla direttiva dipartimentale del 17 settembre del 2015.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 2 ottobre 2019 n. 40378. Chi commette il reato derivante dalla gestione di una discarica abusiva non può invocare l'attenuante dell'avvenuta riparazione del danno perché ha ottemperato all'ordinanza di sgombero del Sindaco. Infatti, come precisa la Cassazione con la sentenza n. 40378 depositata ieri, l'attenuante comune (prevista al n. 6 dell'articolo 62 del codice penale) opera solo se c'è stata la bonifica "volontaria" prima del giudizio e se non è stata emessa precedentemente l'ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi.
L'attenuante - La Corte coglie l'occasione per dettare un principio di diritto - valevole non solo in caso di discarica abusiva, ma per tutti i reati in materia di rifiuti - secondo cui l'attenuante dell'avvenuta riparazione del fatto dannoso o quella dell'essersi adoperato per limitarne le conseguenze o eliminarle del tutto va riconosciuta solo quando si tratti di comportamento volontario realizzato in epoca anteriore al giudizio sul reato e in assenza di ordine specifico in tal senso da parte dell'autorità. Quindi la bonifica o il prodigarsi per rimuovere conseguenze pericolose della propria condotta offensiva in materia ambientale consente di ottenere un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite solo se ricorrono le due condizioni.
La nozione di rifiuto - La sentenza nella sua brevità affronta in maniera ugualmente centrale l'inquadramento di un bene nella nozione di rifiuto precisando che vi rientra anche quel bene potenzialmente commerciabile e non basta la prova della finalità della cessione a terzi.
Nel caso specifico si trattava soprattutto di rottami d'auto destinati all'eventuale riutilizzo come pezzi di ricambio. La discarica è determinata dal fatto materiale dell'accumulo di rifiuti e scatta il reato in mancanza di autorizzazione se tale situazione di fatto non è incontrovertibilmente temporanea - come affermato dai ricorrenti - ma è connotata da una condotta ripetuta realizzata in un'area determinata. Una siffatta area diventa un deposito "di fatto" in base alla tendenziale definitività dello stato dei luoghi dove sono ammassate considerevoli quantità di rifiuti o di scarti di lavorazione a questi assimilati. Ricorrendo tali caratteristiche è individuabile la fattispecie della discarica abusiva anche in assenza dello svolgimento di attività di trasformazione, recupero o riciclo proprie di quella autorizzata.
- Ferrara. Rivolta in carcere. La Camera Penale: "Serve monitoraggio continuo"
- Pisa. Carcere, visita della II Commissione: "Struttura indecorosa e pericolosa"
- Roma. Padre Vittorio Trani (Cappellano Regina Coeli): "Vi racconto la farmacia di strada"
- Campobasso. Corsi serali d'italiano per stranieri e detenuti
- Nuoro. Il valzer dei direttori a Badu e Carros









