di Francesco Forte
Il Dubbio, 15 agosto 2019
Perché l'abolizione dell'istituto prefigura vantaggi per le lobby. C'è un ossimoro, nella riforma di Bonafede: stop all'estinzione dei reati e processi quindi infiniti, ma sanzioni ai giudici lenti. l'esito sarà che l'effettiva fine dei giudizi diverrà arbitrio dei gruppi d'interesse più forti.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede conosce bene la legge Pinto del 2001 che introduce il diritto al risarcimento per danno esistenziale patrimoniale e morale e - fra le varie fattispecie - considera la violazione al diritto, costituzionalmente garantito, alla ragionevole durata del processo.
Invero Bonafede, nel 2002, un anno dopo la legge Pinto, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Firenze con la tesi "Il danno esistenziale. Il nodo al pettine della responsabilità civile" e, nel 2009, ha conseguito la laurea di dottore di ricerca all'Università di Pisa col tema del danno non patrimoniale alla luce del diritto europeo. Sa dunque che abolendo la prescrizione dopo il primo grado di giudizio i tempi dei processi possono allungarsi creando danni patrimoniali e morali ingenti, per i quali il risarcimento sarebbe troppo tardivo.
Cesare Beccaria, nel capitolo 13 del libro "Dei delitti e delle pene", sostiene la necessità della prescrizione per la certezza della pena. Questa, egli scrisse, generalmente svanisce se il processo tarda a concludersi. Solo per delitti atroci come l'omicidio essa deve esser lunga, perché la atrocità del reato desta a lungo un turbamento sociale, ma dovrebbe essere minore per gli altri reati, in rapporto alla loro minor gravità.
Circa i processi che durano all'infinito, Beccaria nel capitolo 19 dedicato a "La prontezza della pena", scriveva: "Il processo deve esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce di un reo? I comodi e i piaceri di un magistrato da una parte e dall'altra le lacrime e lo squallore di un prigioniero?".
E aggiungeva: "La prontezza delle pene è più utile perché quanto è minore la distanza nel tempo che passa fra la pena e il misfatto, tanto più forte e durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena". "La certezza della pena, benché moderata - scriveva altresì Beccaria nel capitolo 20 - farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile castigo unito alla speranza dell'impunità".
Il teorema che se ne ricava, utilizzando gli scritti economici del Beccaria, che, come professore, non aveva una cattedra di Diritto penale ma di Economia pubblica a Milano appositamente per lui istituita, è che una pena di 100 con probabilità di applicazione del 30%, ha una valore deterrente e punitivo del 30% soltanto, ossia quanto una pena di meno di un terzo erogata in tempi certi. Immagino che Alfonso Bonafede consideri Cesare Beccaria "un superato" e non si curi della sua tesi sul contrasto fra i comodi e i piaceri di un magistrato da una parte e dall'altra le lacrime e lo squallore di un prigioniero e le angosce di un reo, in attesa del giudizio definitivo. Però sulla base della tematica del danno esistenziale derivante dalla irragionevole durata del processo, nella sua "Rousseauviana" riforma ha introdotto l'ossimoro "niente prescrizione dopo il primo grado di giudizio" e "processo breve" tramite penalizzazioni dei magistrati che ne allungano indebitamente i tempi.
Ora se, a causa dell'efficacia della regola che dispone penalizzazioni, il processo funziona, a che serve abolire la prescrizione? Semmai bisogna puntare sugli ostacoli oggettivi a un processo di durata ragionevole, adottando regole procedurali che riducano i tempi processuali e quelli dei ricorsi successivi delle parti in causa, dotando gli uffici giudiziari di adeguate strutture elettroniche a somiglianza di quelle dei settori della produzione e del commercio di beni della moda, con il sistema "cross channell" in cui l'azienda, con le tecniche informatiche, personalizza le vendite e le velocizza accelerando il ciclo dalla produzione al consumo, in modo interattivo. Analogamente la produzione di perizie, di indagini e la connessa attività processuale si possono monitorare e personalizzare per via informatica, sempre in modo interattivo.
Ma se la regola sul processo breve non funziona, perché le strutture non sono ammodernate e il personale è inadeguato, perché abolire la prescrizione che dispone tempi lunghi ma definiti, per processi complessi e uffici ingolfati di procedimenti?
Perché supporre che giudici, pubblici ministeri e loro collaboratori si comportino come "angeli", anziché come esseri umani che tengono condotte che giovano a loro, ma non necessariamente ai tempi brevi dei processi, sol perché loro colleghi, che non sono neppur essi angeli, dovrebbero penalizzarli quando i processi appaiono "irragionevolmente" lunghi, muovendosi lentamente negli uffici congestionati, senza che si possa addebitare ciò al comportamento specifico di qualcuno?
La teoria della burocrazia della scuola di "Public choice" (scelte pubbliche) di cui io faccio parte, sostiene, anche sulla base di ampie ricerche empiriche, che, in ogni ramo della pubblica amministrazione in senso lato, ivi incluso il potere giudiziario, vi è la tendenza a condotte opportunistiche perché le persone non sono angeli ma esseri umani, e sono alla ricerca di tempo libero durante il servizio. Esso, per i funzionari di minor livello consiste nell'assentarsi dall'ufficio o nell'usarlo anche per gli affari personali. Per quelli di maggior livello consiste nel dedicarsi a ciò che dà prestigio, visibilità, eventuali futuri benefici in altre attività. Ed ecco, fra le perverse conseguenze dell'ossimoro di Bonafede, quella derivante dal principio giuridico dell'unità del diritto.
Questo principio induce il Guardasigilli ad applicare il suo doppio criterio della abolizione della prescrizione dopo il primo grado e dei disincentivi ai processi "irragionevolmente" lunghi non solo al processo penale, ma ai reati, in ogni specie di processo, con effetti economici negativi per l'intreccio fra procedimento civilistico e penale, per i reati bancari e societari e per i fallimenti. Nei procedimenti amministrativi e delle autorità di controllo del mercato la distinzione fra sanzioni amministrative e penali è prevalentemente interpretativa.
Nelle Commissioni tributarie ci sono tematiche penali. In tali casi, dovrebbe cadere la prescrizione dopo il primo grado? La Corte dei Conti innesta le richieste di risarcimenti per danno erariale (anche morale) sull'accertamento di reati. Qui, di nuovo, interviene la teoria di Public Choice - di cui si può leggere vuoi nei miei Principi di Economia Pubblica, vuoi nel mio Manuale di Scienza delle Finanze (edizione inglese Public Economics A Public Choice Approach) - sulle condotte opportunistiche dei burocrati (nel senso ampio che include anche la Giustizia), connesse alla pressione dei gruppi di interesse.
Se le Corti possono far durare i processi discrezionalmente senza prescrizione e sono affollate, ai gruppi di interesse con molto potere di pressione converrà influenzare gli apparati in vari modi per allungare i processi agli "amici" e accorciarli ai rivali. Le persone e le compagnie finanziarie e industriali che hanno più mezzi economici e più collegamenti con i poteri politici e gli organismi di interessi (associazioni di consumatori, sindacati, organismi di industriali e di commercianti etc.) potranno mobilitarsi per "difendersi nei processi" con ogni virtuosismo. L'idea del processo senza prescrizione è la sostituzione del principio movimentista della "lotta continua" con quello della "lite continua", della minaccia eterna della pena come principio di massimizzazione del potere giudiziario discrezionale, ottenuto quando vengono abrogate una o più regole dello Stato di diritto fra cui il principio della "riserva di legge" in base al quale il potere giudiziario non è discrezionale.
Nel regime senza prescrizione si massimizza questa scelta del potere giudiziario: con una differenza, non prevista da Cesare Beccaria, ossia che quando il processo coinvolge una compagnia molto ben organizzata e influente, in luogo delle lacrime e dello squallore del prigioniero, vi è l'impunità di chi, di fatto, ha il processo ma non la pena, come in un gioco del circo in cui il domatore ha di fronte una belva che ringhia ma non morde.
Il meccanismo del mercato è inceppato e reso incerto dall'arbitrio giudiziario: che non nasce dalla natura umana dei giudici, dei cancellieri, dei loro inservienti, ma dalle regole: come spiega, appunto, la teoria di Public choice, in regime di razionalità limitata e di natura umana imperfetta, quando si tolgono regole che tutelano la libertà.
Cesare Beccaria diceva che il diritto a punire è un modo con cui il cittadino si priva di un po' della sua libertà, per poterne godere una maggiore. La regola ha valore generale. Il progetto Bonafede la viola. C'è da augurarsi una crisi di rigetto dei principi rousseauviani pentastellati in cui è stato covato questo uovo di serpente.
di Pietro Alessio Palumbo
Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2019
Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza 29 maggio 2019 n. 23891. Ricorre "falso innocuo" quando la falsificazione determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto non modificandone il senso. In altri termini il falso è innocuo quando l'attestazione infedele nel falso ideologico ovvero l'alterazione nel falso materiale non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso.
Con la sentenza n°23891/2019 la Corte di Cassazione penale ha precisato che l'innocuità non deve tuttavia essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. La Corte ha anche insegnato che ricorre invece "falso grossolano" quando il falso non è idoneo a trarre in inganno alcuno, in quanto macroscopicamente rilevabile. Precisa infine la Corte che ricorre "falso inutile" quando il falso cade su un atto o anche solo su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria.
La vicenda - In riforma della sentenza di condanna del Tribunale di prime cure, la Corte di Appello aveva assolto l'imputato dai reati a lui ascritti. Si trattava del reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. La Corte territoriale aveva ricondotto l'ipotesi di falso contestata alla fattispecie del falso innocuo ed aveva assolto l'imputato. In particolare l'imputato, nella sua qualità di Comandante della stazione dei Carabinieri e nell'esercizio delle sue funzioni, aveva redatto un verbale di notifica di provvedimento di sottoposizione a misura cautelare degli arresti domiciliari, contraffacendo la firma di due agenti di polizia giudiziaria, anch'essi in servizio presso la stazione Carabinieri, i quali non erano affatto presenti alla redazione del verbale.
Nel caso di specie in buona sostanza l'apposizione sul verbale delle firme false dei carabinieri, si sarebbe tradotta unicamente nella non veritiera attribuzione della paternità dell'atto a questi ultimi, non incidendo sulla verità sostanziale che lo stesso verbale era diretto a provare e consistente nell'esecuzione del provvedimento cautelare.
Secondo la Corte territoriale il verbale aveva natura esclusivamente ricognitiva degli adempimenti esecutivi compiuti, che nel caso di specie risultavano formalmente e materialmente riconducibili al solo imputato, il quale peraltro aveva redatto in proprio la relata di notifica sullo stesso atto.
Il principio di diritto - Il Procuratore generale presso la Corte di Appello e la parte civile hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'anzidetta sentenza di seconde cure. La Corte di Cassazione chiarisce che sussiste "falso innocuo" quando l'infedele attestazione nel falso ideologico è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e pertanto non esplica effetti sulla sua funzione documentale.
Funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico, non circoscrivibile al suo contenuto in senso stretto. Contenuto funzionalmente e strettamente correlato allo specifico atto posto in essere, non essendo scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, ciò che gli conferisce l'essenza della sua stessa natura pubblica. In altre parole anche ad esempio.
L'indicazione della data o del luogo possono assumere rilievo documentale sotto il profilo penale laddove frutto di dolosa falsificazione e sebbene possa non rilevare ai fini dell'uso dell'atto. Rilievo inteso in senso stretto, funzionalmente correlato all'atto medesimo, del fatto che esso sia stato compiuto in un determinato giorno o luogo.
In buona sostanza l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento che i terzi possono fare su quanto da esso risulti, non solo con riferimento al suo contenuto intrinseco ma anche alla sua provenienza.
È rilevante sotto il profilo documentale non solo la circostanza che un documento pubblico sia stato posto in essere da un soggetto in luogo di un altro, quandanche con la medesima qualifica, ma anche che l'atto risulti proveniente da soggetti che in realtà non hanno partecipato all'atto. Risulta tradita in entrambi i casi la stessa natura pubblica dell'atto medesimo che è tale perché prodotta da pubblici ufficiali.
A ben vedere costituisce criterio fondamentale il fatto che la condotta incriminata ha messo in pericolo il bene importantissimo della pubblica fede. È dunque sufficiente il dolo generico e mai può assumere rilevanza il motivo stesso della falsità. Di talché, insindacabile il motivo della falsa attestazione, ciò che rileva è la consapevole e volontaria falsità dell'attestazione medesima, operata da un pubblico ufficiale nelle proprie funzioni.
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2019
È una lunga e articolata motivazione quella con cui la VI sezione penale del Tribunale di Napoli ha mandato assolti - lo scorso 25 marzo - i nove imputati per lo scandalo degli emoderivati. L'accusa era per tutti di aver provocato in cooperazione colposa la morte di nove pazienti emofilici, curati fino alla fine degli anni '80 con prodotti contenenti i virus (tra gli altri) dell'epatite C e dell'Hiv.
La motivazione del verdetto, depositata extra termine per la complessità della monumentale istruttoria, spiega i termini giuridici del proscioglimento amplissimo ("il fatto non sussiste") a partire dall'ex Direttore generale del servizio farmaceutico nazionale (e presidente della Commissione trasfusione sangue e presidente della Commissione unica del farmaco) Duilio Poggiolini, oltre a diversi apicali di aziende farmaceutiche e all'ex direttore di Aima derivati.
Il giudice estensore, Antonio Palumbo, ricostruisce dall'inizio la vicenda processuale - questo dibattimento era figlio del processo per "epidemia colposa" chiuso a Trento nel 2003, anche lì con un proscioglimento generale - ripercorrendo tutte le tappe storiche del commercio dei preparati salvavita, della loro origine e della loro somministrazione. Il magistrato prende però atto della indimostrabilità di tutte le contestazioni giuridiche formulate su decessi ormai lontani nel tempo (avvenuti tra il 2000 e il 2009), nessuno dei quali peraltro seguito da autopsia, soprattutto dei pilastri attorno ai quali sono state costruite le imputazioni.
In particolare, scrive il tribunale, non è stato possibile in nessun caso stabilire il momento di contrazione dell'infezione letale da parte del paziente, né individuare il lotto di emoderivato sospetto (e dimostrarne a seguire l'efficacia eziologica nell'evento morte) e quindi imputare i fatti alternativamente a una o più delle varie aziende portate a processo.
La ricostruzione clinica è resa poi impossibile dalla natura della patologia emofilica - che è ereditaria, si manifesta nei primi anni di vita e veniva curata dall'inizio con una pluralità di terapie, spesso tra loro concorrenti se non anche contemporanee - con l'ulteriore complicazione delle certificazioni che all'epoca assistevano i farmaci utilizzati.
In particolare, gran parte degli emoderivati veniva prodotto con plasma proveniente dagli Usa, garantito dalla Food and Drug Administration, nonostante ci fossero alla fonte donatori professionisti (vietati in Europa) in situazioni ritenute (successivamente) a rischio, come per esempio la popolazione carceraria. Le difese degli imputati hanno dimostrato che a partire dall'1987/88, quando ormai fu chiaro il veicolo di trasmissione delle patologie di causa - le norme nazionali e le prassi aziendali avevano innalzato il livello di precauzione nei preparati, facendosi autorizzare periodicamente i cicli virucidi.
Il Sole 24 Ore, 15 agosto 2019
Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenze 5 agosto 2019 n. 35627. È reato vendere medicinali omeopatici scaduti. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 35627. A nulla è valsa la tesi della difesa di un farmacista che sosteneva che ai prodotti omeopatici "privi di efficacia terapeutica" non si potevano applicare le fattispecie previste dagli articoli 443 (Commercio o somministrazione di medicinali guasti) e 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica) del codice penale. I giudici di legittimità hanno precisato che "non è minimamente dubitabile le riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale".
Secondo i magistrati è "palesemente errato restringere il concetto di medicinale ai soli preparati che svolgono una funzione terapeutica validata". Inoltre il Dlgs 219/2006, che recepisce la direttiva europea relativa al codice comunitario dei medicinali per uso umano, ricomprende nel suo ambito i prodotti omeopatici, sottoponendoli a procedure di registrazione, ad etichettature, al rispetto di standard di sicurezza e a farmaco-vigilanza. Quindi - chiosano i giudici - "anche il farmaco omeopatico scaduto costituisce un medicinale "imperfetto" nel senso richiesto dall'articolo 443 del codice penale".
Corriere Fiorentino, 15 agosto 2019
Alla condizione tragica in cui versa da anni il sistema carcerario italiano, all'affollamento soffocante delle celle, alla scarsità di personale qualificato, ai turni massacranti degli agenti di polizia penitenziaria e, non ultimi, agli episodi di violenza che si verificano tutti i mesi nei penitenziari sarà dedicata l'iniziativa "Ferragosto in carcere" che, oggi, vedrà il sindaco Dario Nardella, gli attivisti di Progetto Firenze, gli esponenti della Camera Penale e i consiglieri comunali del gruppo Sinistra Progetto Comune, visitare Sollicciano.
Il sindaco lancia l'idea di una soluzione drastica per le condizioni del penitenziario: "La mia proposta è che il carcere di Sollicciano venga presto demolito e ricostruito più grande, penso che debba essere un fiore all'occhiello per quanto riguarda il modello di rieducazione e di reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale e lavorativo della società", ha spiegato Nardella nell'anticipare l'evento di questa mattina organizzato dal Partito Radicale e dall'Osservatorio Carcere dell'Ucpi. Il primo cittadino di Firenze ha aggiunto che visiterà il carcere perché "è il peggiore d'Italia, e al cui interno si verificano spessissimo risse tra detenuti, cadono i calcinacci, alcuni settori dovrebbero essere chiusi e ci sono condizioni bestiali per il sovraffollamento con le temperature che d'estate superano anche i 40 gradi".
Della stessa opinione anche il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani: "Scriverò a Dario per un'azione congiunta" perché quel carcere "è una delle "brutture" e delle ferite lasciate in eredità dagli anni 80". Nardella si è poi complimentato con gli attivisti Radicali "gli unici a occuparsi di questo tema".
Ma proprio loro, pur apprezzando il fatto che oggi il sindaco trascorra il suo Ferragosto "tra le sbarre", esprimono perplessità sulla proposta di demolizione. "Quando si parla di buttare giù istituti penitenziari e ricostruirne di nuovi - afferma Massimo Lensi di Progetto Firenze - bisogna avere le idee chiare o si finisce come a Pescia: costruito nel 1986, costato 5 miliardi di lire e mai aperto". Per un nuovo penitenziario, spiega, ci vogliono 15 anni: "Nel frattempo che ne facciamo dei 700 detenuti? Pensiamo a progetti di rieducazione e risocializzazione".
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 15 agosto 2019
Il Csm ribadisce che sono gli unici a non poter chiedere applicazioni ad altri uffici. Respinta l'istanza di una toga che chiedeva di essere destinata altrove per motivi personali. Rigidità che rende lineari le verifiche sui reclusi ma limita i diritti del giudice.
Il magistrato del Tribunale di sorveglianza è per sempre. Lo ha ribadito recentemente il Consiglio superiore della magistratura, che ha bocciato l'istanza di applicazione ad altro ufficio per motivi personali presentata da un magistrato di sorveglianza. Tranne il caso che l'interessato non faccia domanda di trasferimento, "i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salvo l'applicazione per portare a compimento procedimenti in corso", scrivono da Palazzo dei Marescialli.
La delibera del Csm ribadisce, quindi, il ruolo fondamentale che hanno i magistrati di sorveglianza nell'esecuzione della pena per i condannati con sentenza definitiva. Già la legge del 2006 sull'Ordinamento giudiziario aveva messo alcuni importanti paletti. Pur svolgendo funzioni giudicanti a tutti gli effetti, il magistrato di sorveglianza era stato infatti esonerato dal cambiare incarico trascorsi dieci anni.
Mentre tutti i suoi "colleghi", gip, giudici penali e civili, di Tribunale o d'Appello, allo scadere dei dieci anni devono "reinventarsi" una funzione, il magistrato di sorveglianza no. Per lui nessun trasferimento, con tutte le conseguenze del caso. Il tema si presta a diverse riflessioni soprattutto per quanto riguarda la gestione dei detenuti, anche con pene particolarmente elevate.
Un condannato all'ergastolo, ad esempio, avrà sempre lo stesso "interlocutore" in toga per qualsiasi genere di richiesta, ad iniziare dall'essere ammesso a misure alternative alla detenzione in carcere.
Indubbiamente, sulla carta, ciò dovrebbe garantire una corretta gestione della pena sotto il profilo della diretta conoscenza del detenuto. La stessa possibilità di effettuare visite negli istituti penitenziari da parte del magistrato di sorveglianza aumenta poi tali momenti conoscitivi. Attualmente sono circa 193 i magistrati di sorveglianza in sevizio. L'organico previsto è di 204.
maremmanews.it, 15 agosto 2019
È stato riattivato, dopo un periodo di sospensione, il progetto che vede protagonisti la Asl Toscana sud est, la direzione della Casa circondariale di Grosseto e le associazioni Club alcoolici territoriali (Acat) Grosseto Green e Grosseto Nord, a sostegno della salute dei detenuti con problemi alcol-correlati.
Il progetto, nato nel 2015, è stato strutturato come rete di ascolto e di assistenza per i detenuti con l'obiettivo di aiutarli nella gestione dei problemi relativi all'uso di alcol e fornire loro gli strumenti per mantenere l'equilibrio raggiunto anche nella fase post carcere.
Il programma di recupero prevede l'organizzazione di un club alcoolico all'interno della struttura di via Saffi, a cui i detenuti possono aderire per partecipare a incontri periodici con gli operatori. Gli incontri sono condotti da un "servitore-insegnate", volontario esperto dell'Acat, insieme alla collaborazione dei professionisti del Serd e degli educatori della Casa Circondariale.
Nel programma i detenuti sono seguiti dai professionisti dell'Unità Funzionale Dipendenze Area grossetana (Serd), diretta dal dottor Fabio Falorni. In particolare, il coordinamento é affidato alla psicologa Paola Bovo, responsabile del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Alcol della Asl, che insieme ad altri operatori sanitari e all'assistente sociale si dedicano alla realizzazione del progetto, partendo dalla prima fase di valutazione dei problemi legati all'abuso di alcool, avviata su richiesta del detenuto stesso o su segnalazione di sanitari o educatori che lavorano direttamente nella struttura.
"Le nostre azioni sono orientate a riconoscere subito i detenuti che manifestano problemi da alcol - spiegano gli operatori Asl - attraverso l'incremento dell'attenzione di chi sta costantemente a contatto con loro. Nel percorso che facciamo insieme, cerchiamo di affinare sempre di più gli strumenti di lavoro per la soluzione dei problemi legati agli alcolici, offrendo loro una rete di supporto al cambiamento e a nuovi stili di vita senza il consumo di bevande alcoliche".
"Chi ha problemi alcol-correlati si trova in una situazione di difficoltà fisica e psicologica. - spiega Falorni - Riuscire a uscire da queste criticità necessità molto impegno e ancora di più in situazioni particolari come la detenzione. Per questo il progetto si pone il duplice obiettivo di aiutare queste persone a smettere con l'uso di alcol, sensibilizzandole anche a corretti stili di vita in generale, e quello di rappresentare un ponte che li prepara gradualmente e li accompagna verso il rientro nella comunità, in linea con il principio di continuità della presa in cura del paziente".
di Marco Belli
gnewsonline.it, 15 agosto 2019
Dalla collaborazione fra la Casa di reclusione di Porto Azzurro e l'azienda Dampaì nasce un percorso di produzione artigianale ad alto tasso di sperimentazione sociale: le borse fatte a mano nel laboratorio realizzato all'interno dell'istituto penitenziario. Un progetto creativo che si fa impresa sociale, perché mette al centro le relazioni tra detenuti lavoratori e un brand di moda e design nato all'isola d'Elba nel 2011.
Dallo scorso anno Dampaì ha infatti trasferito il suo magazzino all'interno della Casa di reclusione "Pasquale De Santis". Da questa esperienza è maturata l'idea di aprire un vero e proprio laboratorio di produzione artigianale, con due detenuti che sono stati selezionati sia per gestire il magazzino che per realizzare i nuovi accessori moda.
Il percorso si è sviluppato velocemente, prima attraverso la formazione professionale dei due detenuti e con particolare attenzione agli aspetti gestionali e umani innescati dal processo produttivo che deve confrontarsi con le regole di un carcere. Successivamente, il frutto di questo delicato lavoro è stato la messa in commercio presso i Dampaì Stores dell'isola d'Elba e presso alcuni rivenditori in Italia di tre modelli di borse interamente confezionate all'interno del carcere: la Two e la Three, borse a mano e tracolla in gomma espansa, e la borsa in rete Lilly, trasformabile in zaino.
Inoltre, all'interno del laboratorio del carcere, si sta lavorando a una borsa in pelle completamente realizzata a mano che il cliente potrà comporre a suo piacimento, con l'aiuto di simulazioni computerizzate, personalizzando materiali e finiture. Una volta scelta la propria combinazione, il cliente invierà l'ordine e la borsa sarà realizzata appositamente per lui nel laboratorio interno al carcere. Cinque giorni per realizzare la borsa, sette giorni per recapitarla all'acquirente.
Questa filiera di produzione permetterà in qualche modo di realizzare uno scambio tra cliente e detenuto, con l'obiettivo di ridurre l'isolamento del detenuto attraverso l'abbattimento di barriere, anche psicologiche, tra il dentro e il fuori.
Zhang è uno dei due detenuti lavoranti nel laboratorio. Ha già scontato gran parte della sua pena e pertanto, a seguito di un contratto di lavoro, può uscire dal carcere. Sa cucire molto bene e pertanto la direzione del carcere l'ha scelto per questo lavoro; inoltre si occupa di gestire il magazzino e il rifornimento esterno agli store presenti sull'isola d'Elba.
Non avendo la patente, come quasi tutti i detenuti che non hanno avuto la possibilità di rinnovare le loro licenze di guida scadute nel corso degli anni, viene solitamente accompagnato da qualcuno dell'azienda quando distribuisce le borse nei negozi.
Gli hanno comprato anche una bicicletta elettrica che lui utilizza per rifornire i vari punti vendita quando nessuno può accompagnarlo in auto. "È uscito due volte in bici e due volte ha preso la febbre", racconta Simona Giovannetti, titolare della Dampaì. "Ma come, Zhang... Grande e grosso come sei, prendi la febbre?", gli ha chiesto. E lui: "Non ero più abituato al vento".
di Nicola Vanni
livornotoday.it, 15 agosto 2019
La Regione beneficerà di 1 milione e 300mila euro per la formazione e l'inserimento lavorativo dei carcerati. Il direttore della casa circondariale di Livorno, Carlo Mazzerbo: "Ci aiuterà a crescere".
Favorire la formazione e l'inserimento lavorativo dei detenuti di Pianosa e della Gorgona dove sono localizzate due delle cinque colonie agricole penali presenti in Italia, affinché una volta usciti dal carcere possano avere più possibilità di integrarsi nella società. È questo l'obiettivo di un progetto del Ministero di Grazia e Giustizia di cui è stata individuata come beneficiaria anche la Regione Toscana insieme a Puglia, Abruzzo e Sardegna.
Il progetto, a cui la giunta regionale ha aderito nella sua ultima seduta su proposta dell'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, vede la Toscana poter disporre di ha un budget complessivo di 1.300.000 euro, risorse che provengono dal Programma Operativo Nazionale (Pon) Inclusione. In particolare il progetto della Regione Toscana intende creare un sistema integrato ed innovativo nel quale i detenuti possano imparare un mestiere ma che contestualmente promuova lo sviluppo di attività economiche, come produzioni agricole, compatibili a quei territori e tese alla tutela del loro habitat.
Il progetto avvierà quindi un'azione di potenziamento delle competenze dei detenuti attraverso attività formativa in aula e sul campo e attraverso una serie di azioni pilota che prevedranno l'inserimento lavorativo in aziende del settore agricolo - grazie alla creazione e all'animazione di una rete territoriale finalizzata all'inserimento lavorativo e sociale - e il supporto a percorsi di autoimprenditorialità. Verranno così trasmesse al detenuto le competenze che gli permettano di acquisire le professionalità necessarie a garantire continuità lavorativa al momento del ritorno in libertà.
"È importante - ha sottolineato Cristina Grieco - che ai detenuti venga offerta, già negli istituti penitenziari, la possibilità di professionalizzarsi, imparare un mestiere e potersi creare un'opportunità di reinserimento lavorativo e sociale. Il lavoro è uno strumento fondamentale per la tutela della dignità umana e di "reinserimento sociale" e si inserisce nel concetto più ampio di funzione rieducativa della pena".
Recenti studi dimostrano infatti in modo inequivocabile che il tasso di recidiva dei soggetti che hanno avuto opportunità di svolgere attività formative e lavorative durante il periodo di esecuzione della pena, è molto inferiore rispetto agli altri: ciò è determinato, prevalentemente, dal reinserimento nel tessuto produttivo conseguente all'acquisizione di professionalità richieste dal mercato del lavoro.
perugiatoday.it, 15 agosto 2019
Ottanta detenuti potranno diventare operatori di canile e, affiancati da operatori del settore, intraprendere un percorso per acquisire una professionalità spendibile in futuro, una volta scontata la pena. Si chiama "Usciamo dalle gabbie" il progetto realizzato dal Comune di Spoleto, dal carcere della città ducale e dalla Fondazione Cave Canem, volto a favorire la socializzazione di cuccioli abbandonati e garantire il recupero comportamentale di cani adulti traumatizzati, aumentando così le possibilità di adozione.
Il tutto, grazie alla partecipazione di circa ottanta detenuti (selezionati da un'apposita commissione) che frequenteranno il corso teorico - pratico della durata di un anno per operatore di canile tenuto da docenti esperti della Fondazione. Il progetto è stato curato nella fase organizzativa dal Comandante dell'istituto di Spoleto Marco Piersigilli e dal responsabile dell'area trattamentale Pietro Carraresi, che seguiranno il coordinamento anche nella fase attuativa.
"È un progetto di cui siamo molto orgogliosi - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Maria Rita Zengoni - perché si pone un duplice obiettivo: coinvolgere i detenuti in un percorso formativo e lavorativo che gli permetterà di acquisire nuove conoscenze e, allo stesso tempo, assistere ed educare cuccioli e cani randagi. Riteniamo possa essere un'ulteriore occasione per far partecipare i detenuti anche alle attività lavorative nel nostro territorio".
Durante le lezioni pratiche detenuti e docenti lavoreranno inizialmente con cani già inseriti in famiglia accompagnati dai proprietari; una volta che i detenuti avranno acquisito competenze, conoscenze e capacità, potranno supportare i professionisti coinvolti nelle attività di assistenza di cani e gatti senza famiglia.
I detenuti saranno poi impegnati anche nella realizzazione dell'area esterna alla Casa di Reclusione destinata ad ospitare alcuni cani e cuccioli del canile rifugio di Spoleto che necessitano di particolare assistenza e la colonia felina già presente nella struttura penitenziaria; cani e gatti randagi avranno a disposizione cucce accoglienti, ampi spazi verdi e potranno contare sull'assistenza e il monitoraggio costante di educatori cinofili, medici veterinari, operatori e volontari già impegnati in altri canili rifugio. "C'è grande entusiasmo intorno a questo progetto - sono state le parole del Direttore della Casa di reclusione di Spoleto, Giuseppe Mazzini - perché è il segno di un impegno fattivo e di ampio respiro, e un'opportunità straordinaria per i detenuti e per il futuro, una volta scontata la pena".
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