Nova, 21 aprile 2015
La polizia libanese ha lanciato una operazione "su vasta scala" all'interno della prigione di Roumieh, a est di Beirut, dove venerdì scorso si è scatenata una rivolta durante la quale i detenuti hanno preso in ostaggio per breve tempo 20 guardie carcerarie. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Nouhad Machnouk in un'intervista all'emittente radiofonica "Voce del Libano". L'operazione è stata condotta all'alba da un'unità speciale delle Forze di sicurezza interne nel Blocco D, dove è scoppiata la rivolta della scorsa settimana e dove sono detenuti la maggior parte dei prigionieri islamisti.
Secondo Machnouk, la rivolta è stata causata dal sovraffollamento del reparto. "Eventi del genere sono normali quando si trovano 1.100 persone all'interno di un Blocco in grado di ospitare 400 detenuti, cosa che aumenta le possibilità di alleanze tra gruppi terroristici", ha osservato il ministro. Una situazione causata anche dalla chiusura temporanea del Blocco B che, ha annunciato Machnouk, "riaprirà entro 15 giorni". "I prigionieri saranno distribuiti in modo sicuro all'interno del carcere per limitare le comunicazioni tra i gruppi", ha concluso il ministro libanese.
Agi, 21 aprile 2015
Dovrà rispondere di spionaggio Jason Rezaian, corrispondente del Washington Post da Teheran, arrestato l'anno scorso e finora detenuto senza incriminazione. Lo ha riferito il quotidiano americano, citando l'avvocato del giornalista, Leilah Ahsan. Tra le accuse mosse contro di lui, anche "collaborazione con governi ostili" e "propaganda contro le autorità".
Per Teheran, Rezaian ha raccolto informazioni "sulla politica interna ed estera" del Paese, dandole a "individui con intenti ostili". Immediata la reazione del caporedattore del Wp, Martin Baron, secondo cui "è assurdo e abietto affermare che il lavoro di Jason sia come free lance che come corrispondente del Post a Teheran fosse spionaggio o rappresentasse una minaccia alla sicurezza dell'Iran". Rezaian, giornalista con la doppia cittadinanza iraniana e americana, era alla guida dell'ufficio di corrispondenza del Wp in Iran dal 2012. Sul suo caso era intervenuto lo stesso presidente Barack Obama, che il mese scorso aveva esortato Teheran a rilasciare immediatamente gli americani detenuti nelle carcere iraniane.
Askanews, 21 aprile 2015
Dopo oltre venti mesi dalla sua destituzione, l'ex presidente islamista dell'Egitto Mohamed Morsi potrebbe essere condannato oggi alla pena di morte, in primo grado, per "istigazione all'omicidio" di manifestanti nel suo Paese nel dicembre del 2012. La sentenza a carico dell'ex capo dello Stato egiziano è infatti attesa in queste ore e, denunciando una giustizia "strumentalizzata" dalle autorità locali, il Movimento dei Fratelli Musulmani ha chiesto a tutti i suoi sostenitori di manifestare senza interruzione a partire da questa mattina. Ieri intanto un tribunale egiziano ha confermato le condanne a morte di ventidue sostenitori dell'ex presidente islamista Mohamed Morsi, giudicati colpevoli dell'attacco di un commissariato nel luglio 2013 durante il quale fu ucciso un poliziotto.
Il Mattino di Padova, 20 aprile 2015
È sempre una dimostrazione di intelligenza e di sensibilità rivedere una decisione presa, se ti convinci che quella decisione era sbagliata, o magari frettolosa. La scorsa settimana abbiamo parlato della chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza a Padova, erano già pronti i trasferimenti, poi su sollecitazione di molte realtà del volontariato, cooperative, operatori, scuola e Università, e del nostro giornale, Ristretti Orizzonti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fermato i trasferimenti e sta riprendendo in considerazione la situazione di ogni persona detenuta. La speranza ora è che tante di quelle persone, che a Padova hanno trovato una carcerazione un po' più sensata, delle attività, lo stimolo a cambiare, a uscire davvero da logiche criminali, siano "declassificate", cioè non considerate più quello che erano venti o trent'anni fa, ma ammesse a un percorso più civile nelle sezioni comuni. E non trasferite sempre come pacchi umani senza dignità.
La Repubblica, 20 aprile 2015
Secondo un sopravvissuto ricoverato in ospedale sul peschereccio affondato c'erano 950 persone, di cui 50 bambini. Stamattina la nave Gregoretti ha sbarcato i cadaveri recuperati in mare a La Valletta. I 28 migranti tratti in salvo diretti verso Catania. Colpo al traffico di esseri umani, 24 arresti: la base era al Cara di Mineo. Proseguono senza sosta le ricerche nel Mediterraneo delle vittime e di eventuali sopravvissuti dell'ultimo terribile naufragio che avrebbe provocato tra 700 e 900 morti nella notte tra sabato e domenica nelle acque libiche. Ventotto le persone salvate. Intorno alle 8 l'arrivo di Nave "Gregoretti" della guardia costiera a Malta per sbarcare le 24 salme, mentre arriveranno a Catania nelle prossime ore i superstiti del barcone affondato al largo della Libia. "Oggi capiremo di più su quanti erano, se effettivamente c'erano tanti bambini a bordo", ha detto la portavoce dell'Unhcr Carlotta Sami ai microfoni di Sky Tg24. Nell'area del naufragio stanno operando 17 mezzi di soccorso nel tentativo di trovare ancora qualche superstite, ma le speranze dei soccorritori sono ormai minime.
di Roberto Saviano
La Repubblica, 20 aprile 2015
Uomini, donne e bambini inghiottiti dall'acqua e ancora più in fretta dall'indifferenza Il dolore per gli affogati bollato come buonismo mentre i rimedi sono solo blocchi e respingimenti. Il mediterraneo trasformato in una fossa comune. Oltre novecento morti. Morti senza storia, morti di nessuno. Scomparsi nel nostro mare e presto cancellati dalle nostre coscienze. È successo ieri, un barcone che si rovescia, i migranti - cioè persone, uomini, donne, bambini - che vengono inghiottiti e diventano fantasmi. Ma sappiamo già che succederà anche domani. E tra una settimana. E tra un mese. Spostando la nostra emozione fino all'indifferenza. Ripeti una notizia tutti i giorni, con le stesse parole, gli stessi toni, anche accorati e dolenti, e avrai ottenuto lo scopo di non farla ascoltare più. Quella storia non avrà attenzione, sembrerà sempre la stessa. Sarà sempre la stessa. "Morti sui barconi". Qualcosa che conta per gli addetti ai lavori, storia per le associazioni, disperazione invisibile.
di Marta Caldara
www.lettera43.it, 20 aprile 2015
Le strutture devono ospitare i bambini con le madri detenute. Istituite nel 2011, non hanno ancora visto la luce. Questione di costi: servono 400 mila euro l'anno. Si tratta di una misura alternativa al carcere, istituita con la legge n.62 del 2011 con lo scopo di tutelare il bambino e preservare il legame con la madre.
di Chiara Rizzo
Tempi, 20 aprile 2015
Storia di Mirko Eros Turco, rinchiuso in carcere per le accuse di sette pentiti e condannato all'ergastolo per omicidio. Ma erano tutte menzogne.
"Chiedo solo di avere giustizia. Non mi interessa un risarcimento, perché dieci anni di carcere da innocente li ho già trascorsi, ma voglio riavere indietro la mia vita perché adesso mi sono sposato e ho due bambini".
di Luca Nisco
Italia Oggi, 20 aprile 2015
Modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo: sono questi gli elementi determinanti nella valutazione della non punibilità dei reati in base al dlgs 28/15. A chiarirlo la Corte di cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 15449/15, depositata il 15 aprile 2015 (udienza dell'8 aprile 2015), con la quale ha rigettato il ricorso di un imputato, il cui difensore, per la prima volta in sede di udienza di legittimità, aveva invocato l'applicazione della suddetta causa di non punibilità, in vigore alla data dell'udienza da soli sei giorni.
Se il Giudice di merito, ha spiegato la Corte, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la con-figurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
La prima interpretazione. La sentenza della Suprema corte è di assoluta rilevanza giacché rappresenta la prima interpretazione in sede di legittimità della disciplina recata dal neo-introdotto art. 131-bis c.p. in relazione a un reato tributario e consente, dunque, di apprezzare alcuni importanti principi.
Nella sentenza si legge che la rispondenza ai limiti di pena rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Ed infatti, quello della particolare tenuità del fatto viene definito quale primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa).
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio"). Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Il caso. Il caso sottoposto all'esame della Suprema corte verteva sulla condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, dlgs n. 74/2000) da parte del Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano, a carico di un soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, aveva fraudolentemente costituito un trust con il fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Dopo avere richiamato la propria giurisprudenza in materia di configurabilità del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000, secondo la quale a tal fine si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni (nel caso di specie, la costituzione del trust) siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, ed avere così rigettato i motivi di ricorso dell'imputato, la Suprema corte si sofferma sull'esame degli elementi assunti dalla Corte territoriale e, ancor prima, dal Tribunale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, i Giudici territoriali avevano tenuto conto, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, di un precedente per bancarotta, dell'assenza di attività risarcitoria, di segnali di ravvedimento e di altri elementi positivi di valutazione, considerando anche l'importo del tributo evaso. Proprio a tale ultimo fine, assai rilevante data la strutturazione generale delle norme penali-tributarie quali contemplanti soglie di rilevanza, era stato assunto tout court l'importo del tributo evaso, quale risultante dal capo di imputazione, non attribuendo rilevanza all'intervenuta assoluzione in altro processo concernente quelli che venivano indicati come "reati presupposto".
L'esame degli elementi che precedono, necessario dal momento che la questione presuppone inevitabilmente valutazioni di merito, ha, poi, consentito alla Suprema corte di procedere con la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., previo excursus su talune caratteristiche dell'istituto.
La valutazione dei giudici. In via preliminare, stante l'assenza di una disciplina transitoria, viene chiarito che l'istituto ha natura sostanziale, potendo pertanto trovare applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, c.p. In aggiunta, trattandosi di questione che nel caso di specie non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, risulta proponibile anche nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 609, comma 2, c.p.p.
Fatta tale necessaria premessa, e alla luce dell'esame condotto circa gli elementi assunti dai Giudici territoriali nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Suprema corte affronta il punto nodale della questione, osservando, in primo luogo, che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità è circoscritto ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Ma la rispondenza ai limiti di pena rappresenta, come già anticipato, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che richiede anche l'esistenza dei due sopra richiamati "indici-criteri" della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, da accertarsi sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio di merito.
In tale senso, prosegue la Suprema corte, occorre valutare se nella motivazione della sentenza impugnata sono presenti giudizi già espressi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Alla luce di tali considerazioni, considerato quanto apprezzato dai Giudici di merito, sono emersi plurimi dati chiaramente indicativi di una valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, che hanno consentito di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 131-bis c.p.. A tal proposito, la Suprema corte richiama l'irrogazione, da parte dei Giudici di merito, di una pena superiore al minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge, operando quindi una valutazione che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare tenuità dell'offesa.
Cassazione, Sez. III Penale. Sentenza n. 15449/2015
La previsione di un limite edittale non superiore a 5 anni rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., che richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quello della particolare tenuità del fatto è un primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p..
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio").
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Se, pertanto, il Giudice di merito, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la configurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini delta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
di Luca Nisco
Italia Oggi, 20 aprile 2015
Non punibilità del reato per "tenuità del fatto" astrattamente applicabile anche in campo tributario. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono solo alcuni degli illeciti penali che, grazie alle novità introdotte dal dlgs 28/15 (in vigore dal 2 aprile), potrebbero sfuggire, al verificarsi di determinate condizioni, alla condanna penale.
Al contrario, non potranno "salvarsi" gli autori di reati come la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, o come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o ancora come la sottrazione fraudolenta aggravata al pagamento di imposte. È quanto emerge da un'analisi approfondita delle fattispecie di reato tributarie in rapporto al decreto legislativo 28 citato, introdotto nell'ordinamento con l'obiettivo di ridurre i processi penali.
La nuova causa di non punibilità. L'art. 1 del dlgs n. 28/2015, in vigore dal 2 aprile 2015, ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis, rubricato "Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena", a mente del quale per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Si tratta di una causa di non punibilità che può trovare concreta attuazione, sotto il profilo procedimentale, sia in sede di indagini preliminari, ove la figura preminente è quella del Pubblico Ministero, cui è attribuita la possibilità di attivare il procedimento di archiviazione, anche previa sollecitazione dell'indagato e del suo difensore, sia nelle successive fasi del procedimento e del processo, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale. La norma in esame prevede due requisiti ai fini della individuazione della "tenuità del fatto", la cui valutazione è comunque rimessa alla valutazione del Giudice:
(i) la particolare tenuità dell'offesa, e
(ii) la non abitualità del comportamento.
È necessario soffermarsi su ciascuno dei predetti requisiti, onde comprenderne la portata e l'astratta riferibilità alle condotte ricadenti nel novero del reati tributari previsti dal dlgs n. 74/2000, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art 133 c.p.
Ai sensi di tale articolo, la gravità del reato, di cui deve tenere conto il Giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale, discende dagli elementi attinenti alla modalità dell'azione, dalla gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa nonché dalla intensità del dolo. Onde valutare la sussistenza del secondo requisito, dato dalla non abitualità del comportamento, lo stesso art. 133 c.p. prescrive quali indicatori i motivi del delinquere e il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato, la condotta contemporanea o susseguente al reato, nonché le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Tenuità del fatto e reati tributari. Considerato che la novità normativa riguarda tutti indistintamente i reati, essendo l'intento inequivocabilmente quello di ridurre in generale i processi penali, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali laddove ne sussistano i presupposti, essa appare applicabile in prima battuta anche ai reati tributari, a condizione che la pena si collochi al di sotto della soglia dei 5 anni prevista dalla novella normativa.
Alla luce di ciò, guardando ai reati tributari di cui al dlgs n. 74/2000, dovrebbero intendersi ricompresi:
(i) la dichiarazione infedele ex art. 4 (punita con la reclusione da uno a tre anni);
(ii) l'omessa dichiarazione ex art. 5 (punita con la reclusione da uno a tre anni);
(iii) l'occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni);
(iv) l'omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis, e di IVA ex art. 10-ter (entrambi puniti con la reclusione dai sei mesi a due anni);
(v) l'indebita compensazione ex art. 10-quater (punita con la reclusione da sei mesi a due anni);
(vi) l'ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 (punita con la reclusione dai sei mesi ai quattro anni), che ricorre allorché l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi in relazione ai quali sono attuate le condotte normativamente previste non eccede 200 mila euro.
Di contro, resterebbero escluse le ipotesi delittuose di:
(i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2;
(ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3;
(iii) emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8;
(iv) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi aggravata ex art. 11, che ricorre allorché l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi in relazione ai quali sono attuate le condotte normativamente previste eccede 200 mila euro, dal momento che per tali reati la pena edittale è superiore ai cinque anni. Guardando esclusivamente alla misura della pena, pertanto, i reati tributari, ivi inclusi i così frequenti reati di carattere omissivo, potrebbero rientrare tra quelli teoricamente non punibili, ovviamente al ricorrere del requisito della tenuità del fatto, espressione ancora da riempire di significato, data l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sotto questo aspetto, occorre però ricordare che sarà rimessa alla valutazione dei Giudici la circostanza della tenuità del fatto, non essendo chiaro se detta tenuità andrà valutata in termini assoluti, cioè sulla base dell'entità complessiva dell'imposta evasa, ovvero in termini relativi, cioè valutando il mero scostamento (differenza) tra quantum omesso e soglia di rilevanza penale, il tutto però da considerare in ragione dell'eventualità che sia stato commesso il medesimo reato, o un reato della stessa indole, per più anni d'imposta.
Si dovrebbe escludere la non punibilità nel caso di realizzazione di più fattispecie con condotte finalizzate a violare disposizioni con caratteri fondamentali comuni (art. 101 c.p.) che, perciò, evidenziano l'assenza di particolare tenuità in termini complessivi, pur se ogni episodio potrebbe avere tali caratteristiche. Il richiamo alla commissione di reati impone che si tratti di reati accertati con sentenza definitiva. Da non sottovalutare, poi, anche in ragione dei tanti privilegi accordati alla tutela dell'Erario, che un altro parametro di valutazione ben potrebbe essere rappresentato dal "rango del bene tutelato", caso nel quale difficilmente un reato tributario potrebbe essere considerato esiguamente dannoso o pericoloso.
Alla luce di quanto precede, appare difficile ipotizzare l'applicabilità della tenuità del fatto a contribuenti che abbiano posto in essere condotte penalmente rilevanti per una pluralità di periodi d'imposta, anche in assenza di condanne già divenute definitive per taluno di essi.
La conclusione che precede appare avvalorata anche dai documenti operativi disponibili, ad esempio le prime linee guida introdotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, in data 1° aprile 2015, per la quale, nei reati per i quali sono previste soglie di punibilità, ossia quelle fattispecie, in particolare tributarie, in cui sono appunto previste soglie di punibilità, appare problematica l'applicabilità della causa di non punibilità avendo il legislatore previsto una soglia a partire dalla quale è punibile il reato, escludendo sostanzialmente in radice la suddetta applicabilità. Ciò che appare certo è che sicuramente non si può parlare di depenalizzazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 131-bis c.p., giacché, come già evidenziato, una causa di esclusione della punibilità non rappresenta la sottrazione di una fattispecie di reato a sanzione penale o la trasformazione di taluni illeciti penali in illeciti amministrativi. In altri termini, non vi è alcun tipo di automatismo giuridico, essendo di contro rimessa al Giudice la valutazione, in base alla sua discrezionalità, delle caratteristiche e circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, verificando se ricorrono le condizioni della tenuità del fatto e della non abitualità della condotta del reo.
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