di Michele Brambilla
Il Secolo XIX, 10 ottobre 2024
Suor Cesarina è una religiosa di 88 anni che dedica l’esistenza ai derelitti, fra i quali vanno considerati - anche se qualcuno storcerà il naso - pure i carcerati. Mentre entrava a Marassi, suor Cesarina è stata fermata perché si è scoperto che all’interno di un peluche che stava portando a un detenuto c’era un piccolo smartphone, e come tutti forse sapranno è vietato introdurre nelle carceri oggetti che possono permettere di comunicare all’esterno. La suora, che è stata denunciata, assicura di essere in buona fede: “Una parente del detenuto mi aveva chiesto di portare il peluche, non sapevo che cosa ci fosse dentro”, ha detto, e tendiamo a crederle perché Gesù dice “ero carcerato e siete venuti a farmi visita”, non “ero carcerato e siete venuti a portarmi un cellulare”. Comunque la notizia ci dà l’occasione di parlare di una cosa che non frega niente a nessuno: le carceri.
di Marco Cremonesi
Corriere della Sera, 10 ottobre 2024
La Lega dopo il voto fallito: non abbiamo colpe. Limite di 45 giorni alla validità degli ascolti. Le intercettazioni non potranno durare più di 45 giorni. Il Senato approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge del senatore di FI, Pierantonio Zanettin e l’opposizione va all’attacco. “Se la Camera confermerà questa norma - evidenziano parlamentari del centrosinistra e magistrati - migliaia di inchieste sono a rischio”. Esulta invece la maggioranza che ha votato compatta con Italia viva. Dopo le frizioni sulla mancata elezione del consigliere giuridico Francesco Saverio Marini, il centrodestra si ricompatta dunque su un altro provvedimento in materia di giustizia.
di Mariano Croce
Il Domani, 10 ottobre 2024
Dalla fine del Novecento, le Corti più alte hanno assunto un ruolo tanto decisivo da indurre alcuni studiosi a parlare di “giuristocrazia”. Un fenomeno che imbriglia il legislatore e lo trasforma in notaio. È necessario che la Consulta si avveda del suo compito indifferibile di custode ed esegeta della super-legalità. Da tre decenni in qui, la composizione della Corte costituzionale è ben più che una questione di pienezza democratica: ne va piuttosto della vita politica del Paese.
di Riccardo Bessone
Il Domani, 10 ottobre 2024
Con il testo, approvato alla Camera e in discussione al Senato, si introducono nuovi reati e aggravanti di pena. Misure del genere vengono considerate dal governo a “costo zero”, ma indirettamente hanno un grande impatto sul sistema giudiziario e sulle carceri. Dopo essere stato approvato dalla Camera, il ddl sicurezza è approdato al Senato, dove attualmente è al vaglio delle commissioni. Se dovesse passare anche a palazzo Madama, il testo introdurrebbe una trentina di nuovi reati, aggravanti e ampliamenti di pena, come già successo nel recente passato, per esempio con il decreto rave e il decreto Caivano.
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 10 ottobre 2024
Pioggia di archiviazioni al Csm per le toghe incappate in denunce per il reato cancellato dal ddl Nordio. Mentre nei Tribunali si infiamma il dibattito. Sicuramente sarà stata una coincidenza. Può succedere. In caso contrario, quanto accaduto al Consiglio superiore della magistratura ha tutti i contorni di una vera beffa. Con il voto all’unanimità del plenum, il Csm ha infatti provveduto ad una maxi archiviazione per una ventina di toghe che erano incappate, loro malgrado, in un procedimento penale per abuso d’ufficio. A far iscrivere giudici e pm nel registro degli indagati erano stati alcuni cittadini i quali avevano ritenuto che il comportamento tenuto da costoro, con cui verosimilmente erano entrati in contatto per ragioni giurisdizionali, configurasse gli estremi dell’allora reato di abuso d’ufficio. Il Csm era stato notiziato dell’avvio delle indagini penali in quanto organo di autogoverno delle toghe. Tralasciando gli eventuali risvolti disciplinari, la pendenza di un procedimento penale impatta sulla vita professionale del magistrato che, ad esempio, non può ottenere un incarico fuori ruolo oppure far parte di una commissione ministeriale.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 10 ottobre 2024
Parla l’avvocato Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale all’Università degli studi Milano-Bicocca. La condanna in primo grado a otto mesi per i pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio, non avendo depositato atti favorevoli alle difese nel processo Eni/ Shell-Nigeria, ci porta ad interrogarci sulla cultura del pubblico ministero. Ne parliamo con l’avvocato Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale all’Università degli studi Milano-Bicocca.
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 10 ottobre 2024
La condanna dei magistrati milanesi De Pasquale e Spadaro è passata in sordina. “Non mi si dica che Toti fosse più pericoloso rispetto a un procuratore che resta al suo posto e nasconde le prove agli imputati”, dice il giurista ed ex parlamentare. “Siamo di fronte a un caso di estrema importanza, perché mostra come magistrati di alto livello possano essere condannati per aver nascosto prove a favore della difesa, una condotta che ritengo più grave della corruzione perché riguarda il buon funzionamento della stessa giustizia. Insomma, si tratta di un caso emblematico che dovrebbe avere uno spazio nel dibattito pubblico che invece non sta assolutamente avendo”. Gaetano Pecorella, avvocato, giurista ed ex parlamentare, esprime al Foglio la sua perplessità sul silenzio (o quasi) che ha avvolto la notizia della condanna dei pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, per aver occultato prove a favore degli imputati, poi comunque assolti, del processo Eni-Nigeria.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 ottobre 2024
Si può essere indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, senza che sussista una valida notizia di reato (tanto da poi chiederne inevitabilmente l’archiviazione) e soprattutto senza che esistano altri soggetti di tale associazione? Sì, è possibile. Nonostante potrebbe rivelarsi potenzialmente un abuso, un pm ha una enorme discrezionalità. Può farlo. Poco importa che, ad esempio, tale ipotesi di reato possa permettere l’utilizzo dei trojan che, proprio per la loro potente invasività, è permesso esclusivamente per reati gravissimi come quelli di mafia. Di fatto, un pm può ipotizzare qualsiasi reato, anche gravissimo, semplicemente a carattere esplorativo.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2024
La legge 7 ottobre 2024 n. 143 di conversione, con modificazioni, del Dl 113/2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 ed è in vigore da oggi. Entra in vigore oggi la conversione del cosiddetto “decreto omnibus”. La legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione, con modificazioni, del Dl 113/2024 che contiene “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024. Sullo stesso numero del bollettino ufficiale è stato pubblicato anche il testo coordinato con le modifiche del Dl 113/2024. Tra le novità più di interesse per i legali vi sono gli articoli 2-ter; 2-quater; 6-bis e 6-ter, tutti introdotti al Senato.
di Angela Stella
L’Unità, 10 ottobre 2024
Il caso di un detenuto affetto da patologie ortopediche e neurologiche. In carcere, senza cure adeguate, non camminava più. Ora si appoggia a una stampella. La Cedu: “Trattamenti inumani”. L’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione (Proibizione della tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti). È quanto si legge in una sentenza del 3 ottobre che riguarda il diritto alla salute in carcere. Il ricorso riguardava, infatti, la presunta incompatibilità dello stato di salute del ricorrente con la detenzione e la mancata prestazione di cure mediche adeguate in carcere. L’uomo aveva ricevuto varie condanne penali per reati gravi ed era stato condannato a una pena cumulativa di 30 anni di reclusione. Il ricorrente soffriva di malattie ortopediche e neurologiche, costituite principalmente da ernia del disco spinale ricorrente, artrite spinale e dolore lombare acuto, che comportavano una mobilità compromessa. Era stato sottoposto a tre interventi chirurgici e, dopo l’ultimo nel 2006, gli era stata prescritta fisioterapia. Dal 1987, alcuni periodi di detenzione si erano alternati a periodi durante i quali era stato rilasciato per motivi di salute. Era stato detenuto nelle carceri di Ferrara, Torino, Bologna. I medici che avevano svolto su di lui gli accertamenti clinici avevano certificato una “cronicizzazione dei disturbi motori”. Una situazione clinica tale da richiedere delle cure continue e cicli di fisioterapia costanti. Cure che, però, non sarebbero state somministrate in maniera adeguata all’interno degli istituti di pena dove era recluso. Per questo erano state presentate nel corso degli anni diverse istanze dal suo legale, l’avvocato Carlo Gervasi del foro di Lecce, per ottenere un trattamento consono alle esigenze di salute: in particolare, una detenzione domiciliare, così da poter dare avvio al ricovero in una struttura specializzata. Ma venivano accordati solo brevi periodi di sospensione dell’esecuzione della pena. “È pacifico - scrive la Cedu - che il ricorrente soffriva di patologie ortopediche e neurologiche. Inoltre, precedenti referti medici e decisioni giudiziarie avevano indicato la necessità di una fisioterapia regolare, se non costante, al punto che era stato ritenuto necessario un periodo di detenzione domiciliare. I referti emessi prima del ritorno del ricorrente in carcere nel novembre 2011 indicavano specificamente che aveva bisogno di fisioterapia di mantenimento due volte a settimana. (…) Nonostante queste indicazioni unanimi durante i due anni in cui è rimasto in carcere, sembra che il ricorrente abbia avuto accesso solo a dieci sedute di fisioterapia”. Non abbastanza per non peggiorare il suo stato di salute. Si legge quindi in conclusione che la Corte ha ritenuto che in uno specifico periodo di detenzione “il ricorrente non ha ricevuto cure adeguate durante la sua detenzione. Vi è stata pertanto una violazione dell’articolo 3 della Convenzione”. Lo Stato italiano dovrà risarcire l’ex detenuto con 8 mila euro.
- Corte di Cassazione. Messa in prova, la riparazione non può essere solo simbolica
- Lombardia. Più risorse per l’accompagnamento dei giovani carcerati
- Friuli-Venezia Giulia. La Regione a tutela della salute dei detenuti
- Calabria. Rems, una realtà su cui c’è ancora da lavorare
- Genova. Roberto Molinari ucciso in carcere, l’esposto del Garante dei detenuti











