di Luca Nisco
Italia Oggi, 20 aprile 2015
Modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo: sono questi gli elementi determinanti nella valutazione della non punibilità dei reati in base al dlgs 28/15. A chiarirlo la Corte di cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 15449/15, depositata il 15 aprile 2015 (udienza dell'8 aprile 2015), con la quale ha rigettato il ricorso di un imputato, il cui difensore, per la prima volta in sede di udienza di legittimità, aveva invocato l'applicazione della suddetta causa di non punibilità, in vigore alla data dell'udienza da soli sei giorni.
Se il Giudice di merito, ha spiegato la Corte, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la con-figurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
La prima interpretazione. La sentenza della Suprema corte è di assoluta rilevanza giacché rappresenta la prima interpretazione in sede di legittimità della disciplina recata dal neo-introdotto art. 131-bis c.p. in relazione a un reato tributario e consente, dunque, di apprezzare alcuni importanti principi.
Nella sentenza si legge che la rispondenza ai limiti di pena rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Ed infatti, quello della particolare tenuità del fatto viene definito quale primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa).
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio"). Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Il caso. Il caso sottoposto all'esame della Suprema corte verteva sulla condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, dlgs n. 74/2000) da parte del Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano, a carico di un soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, aveva fraudolentemente costituito un trust con il fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Dopo avere richiamato la propria giurisprudenza in materia di configurabilità del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000, secondo la quale a tal fine si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni (nel caso di specie, la costituzione del trust) siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, ed avere così rigettato i motivi di ricorso dell'imputato, la Suprema corte si sofferma sull'esame degli elementi assunti dalla Corte territoriale e, ancor prima, dal Tribunale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, i Giudici territoriali avevano tenuto conto, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, di un precedente per bancarotta, dell'assenza di attività risarcitoria, di segnali di ravvedimento e di altri elementi positivi di valutazione, considerando anche l'importo del tributo evaso. Proprio a tale ultimo fine, assai rilevante data la strutturazione generale delle norme penali-tributarie quali contemplanti soglie di rilevanza, era stato assunto tout court l'importo del tributo evaso, quale risultante dal capo di imputazione, non attribuendo rilevanza all'intervenuta assoluzione in altro processo concernente quelli che venivano indicati come "reati presupposto".
L'esame degli elementi che precedono, necessario dal momento che la questione presuppone inevitabilmente valutazioni di merito, ha, poi, consentito alla Suprema corte di procedere con la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., previo excursus su talune caratteristiche dell'istituto.
La valutazione dei giudici. In via preliminare, stante l'assenza di una disciplina transitoria, viene chiarito che l'istituto ha natura sostanziale, potendo pertanto trovare applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, c.p. In aggiunta, trattandosi di questione che nel caso di specie non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, risulta proponibile anche nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 609, comma 2, c.p.p.
Fatta tale necessaria premessa, e alla luce dell'esame condotto circa gli elementi assunti dai Giudici territoriali nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Suprema corte affronta il punto nodale della questione, osservando, in primo luogo, che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità è circoscritto ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Ma la rispondenza ai limiti di pena rappresenta, come già anticipato, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che richiede anche l'esistenza dei due sopra richiamati "indici-criteri" della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, da accertarsi sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio di merito.
In tale senso, prosegue la Suprema corte, occorre valutare se nella motivazione della sentenza impugnata sono presenti giudizi già espressi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Alla luce di tali considerazioni, considerato quanto apprezzato dai Giudici di merito, sono emersi plurimi dati chiaramente indicativi di una valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, che hanno consentito di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 131-bis c.p.. A tal proposito, la Suprema corte richiama l'irrogazione, da parte dei Giudici di merito, di una pena superiore al minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge, operando quindi una valutazione che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare tenuità dell'offesa.
Cassazione, Sez. III Penale. Sentenza n. 15449/2015
La previsione di un limite edittale non superiore a 5 anni rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., che richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quello della particolare tenuità del fatto è un primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p..
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio").
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Se, pertanto, il Giudice di merito, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la configurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini delta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
di Luca Nisco
Italia Oggi, 20 aprile 2015
Non punibilità del reato per "tenuità del fatto" astrattamente applicabile anche in campo tributario. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sono solo alcuni degli illeciti penali che, grazie alle novità introdotte dal dlgs 28/15 (in vigore dal 2 aprile), potrebbero sfuggire, al verificarsi di determinate condizioni, alla condanna penale.
Al contrario, non potranno "salvarsi" gli autori di reati come la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, o come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti o ancora come la sottrazione fraudolenta aggravata al pagamento di imposte. È quanto emerge da un'analisi approfondita delle fattispecie di reato tributarie in rapporto al decreto legislativo 28 citato, introdotto nell'ordinamento con l'obiettivo di ridurre i processi penali.
La nuova causa di non punibilità. L'art. 1 del dlgs n. 28/2015, in vigore dal 2 aprile 2015, ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis, rubricato "Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena", a mente del quale per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Si tratta di una causa di non punibilità che può trovare concreta attuazione, sotto il profilo procedimentale, sia in sede di indagini preliminari, ove la figura preminente è quella del Pubblico Ministero, cui è attribuita la possibilità di attivare il procedimento di archiviazione, anche previa sollecitazione dell'indagato e del suo difensore, sia nelle successive fasi del procedimento e del processo, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale. La norma in esame prevede due requisiti ai fini della individuazione della "tenuità del fatto", la cui valutazione è comunque rimessa alla valutazione del Giudice:
(i) la particolare tenuità dell'offesa, e
(ii) la non abitualità del comportamento.
È necessario soffermarsi su ciascuno dei predetti requisiti, onde comprenderne la portata e l'astratta riferibilità alle condotte ricadenti nel novero del reati tributari previsti dal dlgs n. 74/2000, facendo riferimento ai criteri previsti dall'art 133 c.p.
Ai sensi di tale articolo, la gravità del reato, di cui deve tenere conto il Giudice nell'esercizio del proprio potere discrezionale, discende dagli elementi attinenti alla modalità dell'azione, dalla gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa nonché dalla intensità del dolo. Onde valutare la sussistenza del secondo requisito, dato dalla non abitualità del comportamento, lo stesso art. 133 c.p. prescrive quali indicatori i motivi del delinquere e il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato, la condotta contemporanea o susseguente al reato, nonché le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Tenuità del fatto e reati tributari. Considerato che la novità normativa riguarda tutti indistintamente i reati, essendo l'intento inequivocabilmente quello di ridurre in generale i processi penali, in modo tale da alleggerire il carico di lavoro dei tribunali laddove ne sussistano i presupposti, essa appare applicabile in prima battuta anche ai reati tributari, a condizione che la pena si collochi al di sotto della soglia dei 5 anni prevista dalla novella normativa.
Alla luce di ciò, guardando ai reati tributari di cui al dlgs n. 74/2000, dovrebbero intendersi ricompresi:
(i) la dichiarazione infedele ex art. 4 (punita con la reclusione da uno a tre anni);
(ii) l'omessa dichiarazione ex art. 5 (punita con la reclusione da uno a tre anni);
(iii) l'occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni);
(iv) l'omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis, e di IVA ex art. 10-ter (entrambi puniti con la reclusione dai sei mesi a due anni);
(v) l'indebita compensazione ex art. 10-quater (punita con la reclusione da sei mesi a due anni);
(vi) l'ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 (punita con la reclusione dai sei mesi ai quattro anni), che ricorre allorché l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi in relazione ai quali sono attuate le condotte normativamente previste non eccede 200 mila euro.
Di contro, resterebbero escluse le ipotesi delittuose di:
(i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2;
(ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3;
(iii) emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8;
(iv) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi aggravata ex art. 11, che ricorre allorché l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi in relazione ai quali sono attuate le condotte normativamente previste eccede 200 mila euro, dal momento che per tali reati la pena edittale è superiore ai cinque anni. Guardando esclusivamente alla misura della pena, pertanto, i reati tributari, ivi inclusi i così frequenti reati di carattere omissivo, potrebbero rientrare tra quelli teoricamente non punibili, ovviamente al ricorrere del requisito della tenuità del fatto, espressione ancora da riempire di significato, data l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sotto questo aspetto, occorre però ricordare che sarà rimessa alla valutazione dei Giudici la circostanza della tenuità del fatto, non essendo chiaro se detta tenuità andrà valutata in termini assoluti, cioè sulla base dell'entità complessiva dell'imposta evasa, ovvero in termini relativi, cioè valutando il mero scostamento (differenza) tra quantum omesso e soglia di rilevanza penale, il tutto però da considerare in ragione dell'eventualità che sia stato commesso il medesimo reato, o un reato della stessa indole, per più anni d'imposta.
Si dovrebbe escludere la non punibilità nel caso di realizzazione di più fattispecie con condotte finalizzate a violare disposizioni con caratteri fondamentali comuni (art. 101 c.p.) che, perciò, evidenziano l'assenza di particolare tenuità in termini complessivi, pur se ogni episodio potrebbe avere tali caratteristiche. Il richiamo alla commissione di reati impone che si tratti di reati accertati con sentenza definitiva. Da non sottovalutare, poi, anche in ragione dei tanti privilegi accordati alla tutela dell'Erario, che un altro parametro di valutazione ben potrebbe essere rappresentato dal "rango del bene tutelato", caso nel quale difficilmente un reato tributario potrebbe essere considerato esiguamente dannoso o pericoloso.
Alla luce di quanto precede, appare difficile ipotizzare l'applicabilità della tenuità del fatto a contribuenti che abbiano posto in essere condotte penalmente rilevanti per una pluralità di periodi d'imposta, anche in assenza di condanne già divenute definitive per taluno di essi.
La conclusione che precede appare avvalorata anche dai documenti operativi disponibili, ad esempio le prime linee guida introdotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, in data 1° aprile 2015, per la quale, nei reati per i quali sono previste soglie di punibilità, ossia quelle fattispecie, in particolare tributarie, in cui sono appunto previste soglie di punibilità, appare problematica l'applicabilità della causa di non punibilità avendo il legislatore previsto una soglia a partire dalla quale è punibile il reato, escludendo sostanzialmente in radice la suddetta applicabilità. Ciò che appare certo è che sicuramente non si può parlare di depenalizzazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 131-bis c.p., giacché, come già evidenziato, una causa di esclusione della punibilità non rappresenta la sottrazione di una fattispecie di reato a sanzione penale o la trasformazione di taluni illeciti penali in illeciti amministrativi. In altri termini, non vi è alcun tipo di automatismo giuridico, essendo di contro rimessa al Giudice la valutazione, in base alla sua discrezionalità, delle caratteristiche e circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, verificando se ricorrono le condizioni della tenuità del fatto e della non abitualità della condotta del reo.
Di Christian Benna
Affari & Finanza, 20 aprile 2015
Secondo un report di Symantec il 69% degli italiani è vittima di attacchi informatici, il 10% ha subito truffe online e il 4% ha dovuto sopportare il furto della propria identità. Mentre i nuovi reati corrono la legge va lenta. I numeri del 2014 fanno impressione. adesso si attende una svolta.
Internet è la nuova scena del crimine. E anche il codice penale deve aggiornarsi all'era digitale, Mentre il legislatore introduce nuovi 5 eco-reati ancora non definiti dalla normativa (dal disastro ambientale, all'omessa bonifica all'impedimento dei controlli) e si appresta a varare le pene per i cosiddetti foreign fighter, le fonti del diritto faticano a tenere il passo agli "upgrade" del crimine informatico. I delitti 2.0 non si consumano esclusivamente nelle alte sfere, nel cyber spionaggio delle multinazionali, ma ormai sono un fenomeno che riguarda tutta la popolazione.
Secondo un report di Symantec il 69% degli italiani è vittima di un qualche attacco informatico, il 10%, invece, è stato vittima di una truffa online e il 4% si è visto derubato della propria identità. E c'è da pensare che questo è solo un assaggio. Big Data, pagamenti elettronici mobili, internet delle cose stanno costruendo uno spazio del tutto nuovo, nelle cui maglie proveranno a lavorare di grimaldello virtuale i criminali del nuovo secolo.
Modifiche e cambiamenti del codice sono stati fatti negli scorsi anni, cercando dì bilanciare il pendolo della giustizia tra dritto alla privacy (e all'oblio) e sicurezza. Nel 2008, su recepimento delle direttive del Consiglio d'Europa (anche se non in modo integrale) stabilite dalla Convenzione di Budapest, il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, l'Italia ha modificato l'articolo 635-bis (danneggiamento informatico) aggiungendone due nuovi: il ter (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) il quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso).
Per capire quanto già incida il virtuale nelle attività fuorilegge basta dare un'occhiata alle attività della polizia postale nel 2014, l'anno in cui è nato il nuovo portale del Commissariato di Polizia di Stato online: 38 arresti per pedopomografica online e 428 denunce, 1635 inseriti nella black list in quanto ritenuti pericolosi, 300 casi di cyberbullismo compiuti da minori contro minori in cui sono intervenute le forze dell'ordine; blocco di oltre 3000 transazioni sospette di frode; 22 denunce per gioco d'azzardo illegale; denunciate 107 truffe su commercio elettronico con 572 reati.
Mail problema è che se i nuovi reati corrono a tutta velocità mentre, le norme vanno molto più lente. Il Garante per la Privacy sta affrontando l'argomento, chiedendo ai produttori di App di informare adeguatamente chi le scarica, ma la complessità dei sistemi frena la scrittura di norme univoche ed efficaci. È evidente che si tratta una corsa contro il tempo, quello rapidissimo della tecnologia. È il caso del decreto legge contro il terrorismo che va a colpire anche i siti, e le persone che li gestiscono, dove si fa proselitismo per l'arruolamento dei foreign fighters. Altri nuovi reati vengono affrontati con l'arsenale legislativo già a disposizione. Come il furto di identità in rete che viene ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito del reato di cui all'art. 494 del codice penale, relativo alla "sostituzione di persona", oppure la diffamazione online.
Eppure non mancano ì dubbi sull'efficacia delle vecchie leggi per affrontare nuovi reati. Ad esempio, la sentenza de!2000 del tribunale di Torino con la quale il giudice aveva assolto dal reato di furto un imprenditore che aveva copiato alcuni programmi (per uso privato e quindi non ne traeva profitto) ha per la prima volta dimostrato quanto la normativa esistente può, almeno agli occhi di molti, risultare inadeguata.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che non risponde di furto di effettua la copiatura di files contenti dati riservati sulla clientela di un'impresa. Un precedente giuridico che mal si accorda all'epoca dati personali come nuova miniera dei business digitali.
Tanto più che il 2015, con l'abbandono del cartaceo e la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, dei processi produttivi e di pagamento, sarà l'anno critico per la giustizia 2.0. Secondo Raoul Chiesa, uno dei maggiori esperti di sicurezza a livello internazionale, e consulente per l'Onu, ci sarà un'escalation di attacchi contro l'e-Governement, Nel mirino degli hacker entreranno anche Pos e Totem dei parcheggi, e le tecnologie alla base dei pagamenti mobili, come Near Field Communication.
di Sergio Rizzo
Corriere della Sera, 20 aprile 2015
A chi ancora è convinto che il bicameralismo in salsa italiana sia un bene prezioso da tutelare consigliamo di dare un'occhiata a quello che sta accadendo in parlamento. Succede che il Senato approvi una legge che si aspettava da 21 anni, e che questa legge debba ora passare alla Camera come prevede la nostra Costituzione.
È un provvedimento che fa entrare i reati ambientali nel codice penale, nato da una iniziativa del grillino Salvatore Micillo, del democratico Ermete Realacci e di Serena Pellegrino di Sinistra ecologia e libertà. "Evviva!", esultano gli ambientalisti alla notizia che la maggioranza è determinata ad approvarla senza modifiche anche a Montecitorio per evitare non soltanto le lungaggini del ping pong che inevitabilmente scatterebbe (dalla Camera di nuovo al Senato e poi chissà...), ma soprattutto il rischio che in quel rimpallo la legge possa finire come molte altre sul binario morto.
E lì dissolversi. Per capirci, il provvedimento stabilisce che chi inquina, o si rende responsabile di danni ambientali, o ancora impedisca i controlli, non se la possa cavare con una semplice contravvenzione ma debba finire nelle patrie galere. Per giunta con il raddoppio dei tempi di prescrizione e la possibilità per gli inquirenti di utilizzare le intercettazioni telefoniche e ambientali. Peccato che lì dentro sia stata infilata una pillola avvelenata in forma superecologista. In Senato è infatti passato un emendamento che vieta l'utilizzo del cosiddetto air gun per le ricerche petrolifere in mare.
Si tratta di una tecnica che utilizza l'aria compressa e ha suscitato non poche critiche a livello internazionale da varie organizzazioni ambientalista per le possibili ripercussioni su pesci e cetacei. L'emendamento viene dunque votato con convinzione anche dai senatori di Sel e del Movimento 5 stelle, più attenti a queste tematiche, nonostante arrivi da uno schieramento dove non tutti fanno salti di gioia per l'introduzione degli eco-reati. In proponente è il senatore Antonio D'Ali, esponente di Forza Italia, trapanese, evidentemente preoccupato dalle possibili conseguenze dell'impiego dell'air gun nello splendido mare siciliano.
Il fatto è che il divieto di ricorrere a quella tecnica, fortemente contestato com'è comprensibile dalle compagnie petrolifere a partire dall'Eni, renderebbe complicatissime, se non addirittura impossibili, le ricerche marine di idrocarburi in determinate condizioni. Ecco allora spuntare in Commissione giustizia alla Camera, a sorpresa, un emendamento. Lo firmano due deputati che chiedono l'abrogazione del divieto di cui sopra introdotto al Senato. Due deputati, per inciso, Carlo Sarro e Luca Squeri, che appartengono allo stesso schieramento politico che a palazzo Madama ha proposto di introdurlo.
Ma perché un partito dovrebbe sostenere una certa norma in un ramo del parlamento, per poi cercare di affossarla con una esattamente contraria nell'altro ramo? Come sappiamo, in Italia i parlamentari non hanno vincolo di mandato. Agiscono dunque secondo coscienza, e nulla impedisce che nello stesso partito si possano confrontare posizioni anche radicalmente diverse. Soprattutto su certi argomenti. C'è chi può essere più sensibile ai temi ambientali, e chi invece è più interessato alle ragioni dell'industria. Ovvio.
Qualcuno tuttavia sospetta un'abile manovra studiata a tavolino per far ritornare il disegno di legge appena approvato dal Senato, di nuovo a palazzo Madama per quel ping pong che affosserebbe definitivamente il provvedimento. Quel sospetto è palpabile in una lettera che 25 associazioni, da Libera di Don Luigi Ciotti a Legambiente, da Greenpeace al Fai, hanno spedito al presidente del consiglio Matteo Renzi oltre che ai ministri e ai politici competenti con la richiesta di adoperarsi per scongiurare l'eventualità che inizi un letale rimpallo fra Camera e Senato.
La legge sugli eco-reati si discute da due anni, il 22 aprile dovrebbe avere il via libera della commissione Giustizia e il 27 aprile dovrebbe cominciare la discussione in aula In anni (troppi, ormai) nei quali le Camere si limitano a ratificare decreti o disegni di legge del governo sarebbe anche uno dei pochi provvedimenti di peso partoriti dal Parlamento. Finirà anche questo nel buco nero del bicameralismo perfetto?
di Michela Finizio
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2015
Ogni giorno in Italia vengono scritte 21 pagine di nuovi provvedimenti normativi. Se tutti insieme (leggi, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali approvati nel 2014) venissero raccolti in un unico libro, il testo complessivo sarebbe composto da oltre 14,2 milioni di caratteri battuti su carta, articolati in migliaia di commi e articoli.
Un'opera redatta a più mani, approvata con tempistiche differenti sul territorio, di cui cittadini e contribuenti diventano lettori e protagonisti quotidiani. A rappresentare la prolifica produzione normativa dei governi e delle diverse assemblee nazionali e regionali è l'ultimo Rapporto sull'attività legislativa pubblicato a marzo dalla Camera dei Deputati, elaborato nella seconda "Infodata del Lunedì" del Sole 24 Ore. I provvedimenti approvati possono essere più o meno lunghi: si va dai 38mila caratteri medi delle leggi in Friuli Venezia Giulia, approvate in circa 45 giorni, alle 6.200 battute (3,5 pagine, ciascuna da 1.800 caratteri) delle leggi emanate in Basilicata.
Ad approvare un provvedimento le varie assemblee in media impiegano dai 21 ai 204 giorni. Il tempo record lo ha toccato la regione Campania, che in un anno ha approvato solamente una ventina di leggi. Scrivere tanto non vuol dire per forza essere efficaci: contare il numero di caratteri medi di ciascun provvedimento non racconta la complessità o la qualità dell'attività legislativa, ma restituisce la fotografia di un articolato corpus normativo che gli italiani ogni giorno devono interpretare.
A contribuire in modo diverso alla produzione normativa nazionale sono stati gli ultimi cinque Governi: in circa 15 mesi di presidenza Mario Monti ha scritto oltre 1.130 pagine di decreti legge (in tutto 41, di cui 6 decaduti), circa 330 in meno rispetto a quelle scritte dall'ultimo Governo Berlusconi che, però, ha governato per 42 mesi.
La Stampa, 20 aprile 2015
All'assemblea prevale la mozione della maggioranza di Area e Unicost. Ancora una volta non passa la linea dura dello sciopero all'assemblea dell'Anm. Ai voti ha prevalso la mozione della maggioranza di Area e Unicost, che chiede al legislatore di introdurre un filtro contro le azioni temerarie per responsabilità civile, e prosegue senza arrivare alla rottura col governo, ma con una protesta simbolica di sospensione, per tre giorni a giugno (22, 23 e 24 di giugno), delle "attività di supplenza", ossia quelle a cui i magistrati si prestano per far camminare la macchina giudiziaria, pur non essendo loro compito.
All'assemblea, richiesta con una raccolta firme, si è ricompattato il fronte delle Toghe "moderate", con una mozione unitaria di Magistratura Indipendente e Autonomia e Indipendenza (la corrente nata per scissione, in dissenso con la partecipazione al governo dell'ex leader di MI Cosimo Ferri), che prevedeva in ultima analisi anche uno sciopero ad ottobre. Ma i numeri, 756 a favore contro i 1.212 di quella di maggioranza, restituiscono una Anm divisa sulle iniziative da adottare, e una fetta di magistratura in dissenso con la giunta.
"Chiediamo fiducia e rispetto, ascolto, buona organizzazione, leggi adeguate, per la giustizia, per chi lavora nella giustizia e per tutti i cittadini", ha detto il presidente Rodolfo Sabelli, aprendo l'assemblea, dopo un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage al palazzo di giustizia di Milano. "Siamo sgomenti - ha aggiunto Sabelli - davanti alla rabbia che può raccogliersi sulla giustizia".
Il documento approvato rinnova la richiesta di modificare la norma sulla responsabilità delle toghe: che il legislatore si faccia carico "attraverso diversi strumenti giuridici da inquadrarsi nell'ambito della lite temeraria o dell'abuso del processo, dell'esigenza di stroncare sul nascere azioni pretestuose o che si presentano manifestamente infondate", attraverso "meccanismi che impediscano un uso strumentale dell'azione contro lo Stato volta a rimettere in discussione, in modo non ammissibile, gli esiti di vicende processuali definite o magari ancora in corso di definizione". Propone, inoltre, al Csm di individuare i carichi esigibili, chiede la cessazione delle attività di supplenza, e di indire un tavolo tecnico col governo per "il decoro e la sicurezza degli uffici giudiziari". Oltre a questi punti, il documenti di MI e A&I chiedeva, in assenza di risposte adeguate, uno sciopero nel mese di ottobre.
La spaccatura, ha commentato il segretario di Magistratura Democratica, Anna Canepa, "non è una pagina bellissima. Dopo i fatti di Milano, si pensava di trovare unità su cose importanti come la difesa della giurisdizione, e resta l'amarezza per non esserci riusciti". Al contrario per il segretario di MI Antonello Racanelli, "è il segno che una grossa fetta della magistratura è del tutto scontenta rispetta alla linea della giunta. Questa maggioranza ha il timore di qualsiasi iniziativa forte contro il governo".
di Alessandra Ballerini
La Repubblica, 20 aprile 2015
La Corte Europea dei diritti dell'uomo negli ultimi anni, accogliendo ricorsi di detenuti, manifestanti e profughi, ha dovuto a più riprese condannare il nostro Paese per violazione dell'art. 3 della Convenzione, ovvero per aver sottoposto i ricorrenti a trattamenti inumani e degradanti.
Non esattamente un figurone a livello internazionale! Nelle nostre carceri i detenuti erano sistematicamente fino a qualche mese fa (ma anche oggi la situazione non è drasticamente migliorata nonostante alcune modifiche legislative e gli sforzi di molti operatori) costretti a subire costanti violazioni della loro dignità personale a causa della ristrettezza e inadeguatezza degli spazi e dell'impossibilità di svolgere reali e costanti attività trattamentali.
Eppure come ci ricorda la Corte Europea "la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere maggiore bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana".
Nei centri di accoglienza per stranieri richiedenti asilo la situazione non è certo migliore. Basti pensare al centro di Mineo, dove sono ammassate quattromila persone, per mesi ed anni in attesa di vedere quantomeno evasa se non accolta la propria domanda di riconoscimento dello status di rifugiati.
Qui i caporali attingono a grandi mani prelevando direttamente dal centro braccianti o meglio braccia per la raccolta di pomodori o carciofi. Sarà anche per questo che la Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha recentemente sentenziato nella famosa decisione Tarakhel, che nel nostro bel Paese ci sono "fondati timori che un alto numero di richiedenti asilo possa essere lasciato senza alloggio o sistemati in situazioni iper-affollate, insalubri e violente", ristretti in gabbie, a volte respinti, spesso indicati e indagati come "clandestini" anziché come portatori di uno dei più sacri ed inviolabili dei diritti universali.
E non è che i minori stranieri non accompagnati se la passino meglio se il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, intervistato da un giornalista dell'Avvenire, è arrivato ad ammettere: "Nel 2014 abbiamo accolto oltre 14 mila minori in un modo che mi fa vergognare di essere italiano".
Ed infatti di questi minori più di 3.700 sono scomparsi nel nulla. Comunque a tutti loro è andata ancora bene. Avrebbero potuto essere respinti verso Paesi "non sicuri" e rispediti in definitiva verso le persecuzioni e i conflitti dai quali scappavano. Quindi, la condanna inflitta dalla Corte Europea all'Italia per il massacro della scuola Diaz. Leggiamo queste decisioni (e aspettiamo con trepidante attesa la sentenza riguardo le torture subite dai manifestanti del G8 nella Caserma di Bolzaneto per mano non solo delle forze dell'ordine anche dell'impunito dott. Toccafondi), esaminiamo i rapporti e i comunicati sulle violazioni dei diritti fondamentali delle quali si rende artefice questo Paese e non possiamo che provare vergogna.
Sarebbe già un primo passo se gli autori materiali di queste torture e i loro mandanti politici fossero altrettanto capaci di vergogna, perchè, come dice Carofiglio, "diversamente dalla colpa, la vergogna può permettere a chi la prova di migliorare se stesso, di rifondarsi... Essa protegge l'uomo, ed ancor più l'uomo politico, dalla violazione dei codici etici, interiori ed esteriori. In questo senso vergogna è una parola politica".
Di Giuseppe Fiengo (Avvocato dello Stato)
Affari & Finanza, 20 aprile 2015
Opinione diffusa che la corruzione negli appalti pubblici presenti in Italia aspetti sistemici, che portano a riproporre il fenomeno malgrado i ricorrenti scandali e l'unanime condanna che li accompagna. Diventa utile capire quali siano questi problemi strutturali e vedere se esistono percorsi per risolverli. Robert McNamara, ministro della Difesa ai tempi di John F. Kennedy, poneva come requisito essenziale per realizzare senza sprechi una grande opera pubblica tre semplici condizioni: the money (i finanziamenti), the management (la gestione) e the environmental impact assessment (la valutazione d'impatto ambientale, Vai). Le tre condizioni riguardavano tutte il progetto definitivo, la cui esistenza e completezza costituiscono una pre-condizione e la base di partenza di ogni iniziativa.
Le amministrazioni pubbliche italiane, a partire dagli anni 80, hanno perso progressivamente, in quasi tutti i settori della loro attività, la loro tradizionale capacità tecnica: occorre oggi ricostruirla e metterla a disposizione di chi decide. È un'operazione lunga e complicata, che tuttavia può essere agevolata creando il modo, nel medio periodo, di fidelizzare i piccoli e grandi progettisti privati all'amministrazione che progetta piuttosto che alle imprese appaltatrici. Il rapporto tra i progettisti, anche privati, e i poteri pubblici deve essere diretto e non può dipendere dall'impresa che realizza l'opera. Il vantaggio dei progettisti sarebbe quello di avere maggiore stabilità e trasparenza negli incarichi e di evitare il taglio dei loro onorari usualmente praticato dalle ditte appaltatrici; per le amministrazioni quello di poter contare su un progetto e una direzione dei lavori di pieno affidamento.
L'Oice (l'associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica) nel 2000 rifiutò questa ipotesi. Da allora il problema non si è più posto: il progetto e le sue varianti restano il più delle volte saldamente in mano alle ditte appaltatrici. La separazione tra l'iter, tutto pubblico, del progetto e l'appalto, contratto privatistico necessario per realizzarlo, è il primo passo sulla strada della trasparenza e dell'efficienza.
La fretta è spesso cattiva consigliera e i dibattiti preventivi non svolti nella fase in cui si elabora un progetto, si trascinano poi, per anni, nelle aule giudiziarie. L'inchiesta pubblica sul progetto e una procedura, anche semplificata, di Vai garantiscono la ragionevolezza (e probabilmente la non impugnazione) della scelta finale. Aspettare autorizzazioni, visti e pareri nella fase in cui l'opera è già stata appaltata apre un discorso a più interlocutori, foriero di tangenti e malaffare, che allunga indefinitamente i tempi dell'appalto. Se c'è un progetto approvato, ci dovrebbero essere contestualmente anche i permessi.
Quanto ai finanziamenti, la spesa per le opere pubbliche fa mille passaggi, viene parcellizzata ed erogata con il contagocce; tutto ciò non consente una programmazione dei pagamenti correlata a un realistico cronoprogramma dei lavori. Le somme stanziate dovrebbero tener conto dei tempi nei quali si realizzano e si pagano le opere pubbliche e degli eventuali oneri finanziari delle imprese appaltatrici. Una buona amministrazione deve tener conto anche delle spese di conservazione e manutenzione, programmando in sede di progetto le modalità di gestione. Una serie di accordi con il mondo bancario può facilmente fluidificare questa fase.
Va considerato che un'opera pubblica in corso di realizzazione presenta una doppia passività: per i soldi fino a quel momento spesi e per la circostanza che non produce il servizio alla collettività che l'opera completa è destinata a rendere. La soluzione spesso adottata dei cosiddetti stralci funzionali è spesso solo una scusa per coprire un compromesso tra le priorità politiche nella ripartizione dei fondi. I mancati collaudi e le richieste di risarcimento da parte degli appaltatori completano lo scenario dei costi aggiuntivi che restano a carico dei cittadini.
Resta un'ultima questione: l'indotto.
L'opera pubblica, anche attraverso la sua mera localizzazione, valorizza uno spicchio di territorio: si propone un nuovo stadio con gli impianti connessi e, con l'occasione, si urbanizza a fini residenziali l'area limitrofa fino a quel momento destinata ad area protetta. Questa scelta di urbanizzazione, collaterale e secondaria, aderisce all'opera principale e finisce per condizionarla nel bene o nel male.
Ma qui il problema diviene più complesso. Da sempre l'Italia è l'unico Paese in Europa a non conoscere una legge generale sul regime dei suoli, che renda economicamente neutra la scelta di dove allocare un'infrastruttura pubblica servente. Fare opere pubbliche in un contesto così variabile diventa una sorta di gioco d'azzardo, spesso connotato da illegittimità e corruzione. Meglio, almeno per questo aspetto, procedere con la regola di fare una cosa alla volta: l'opera pubblica.
La Nuova Sardegna, 20 aprile 2015
Nel 2002 ha fondato la comunità di recupero di Marritza. Aveva 74 anni, ieri i funerali nella chiesa del Buon Pastore. La vicenda umana e spirituale di suor Maddalena incarna perfettamente il passo del vangelo di Matteo dedicato ai bisognosi: la sua vita, infatti, è scandita da una serie di tappe assai significative prima come vincenziana, poi come animatrice dell'Azione cattolica e infine come punto di riferimento per i disadattati e i carcerati". Questo il ricordo di padre Paolo Atzei, arcivescovo di Sassari, di suor Maddalena Fois, per diversi anni garante dei detenuti nelle carceri di Sassari, Alghero e Macomer.
Nuorese, 74 anni, suor Maddalena era un punto di riferimento non soltanto per i detenuti, ma per tutti coloro che a vario titolo avevano necessità di una guida spirituale. Negli ultimi trent'anni, prima di arrivare a Sassari, dove a Marritza, nel 2002, aveva fondato la comunità "Giovani in cammino", era stata a Sorgono e Tempio, quindi a Bosa e infine ad Alghero. A Sassari, aveva cominciato la sua attività nel quartiere di Santa Maria di Pisa dove tutti la ricordano con grande affetto e altrettanta stima. "Un carattere forte - ricorda ancora padre Paolo - ma mitigato da una grande dolcezza nei confronti delle persone sofferenti, in particolare per i detenuti che hanno rappresentato il culmine della sua attività spirituale".
A chi le chiedeva se avesse mai provato timore a contatto con i carcerati, amava rispondere: "Questi sono i miei figli". E ancora: "A volte mi metto nei panni di una madre che entra in carcere e scopre dove vive suo figlio: credo che al posto suo non riuscirei a sopravvivere. Non potrei mai accettare che mio figlio sia condannato a stare in un posto che lo priva di ogni dignità". Erano gli ultimi a starle a cuore: "Dietro le sbarre, è bene che si sappia, ci restano i poveri. Chi ha i soldi ottiene sempre tutto. Un buon avvocato, un trattamento di riguardo, una pena ridotta. In qualche modo se la cava sempre. Sono i poveracci a restare lì dentro".
E quando si trattava di scegliere chi aiutare, aveva le idee molto chiare: "Nella mia comunità "Giovani in Cammino" preferisco sempre accogliere i più poveri. Per esempio non mi piace prendere i grossi spacciatori di droga. Raramente sono finiti dentro per disperazione. Perciò non hanno bisogno di me, purtroppo sono quelli che, vada come vada, poi cadono sempre in piedi.
Non prendo quelli che continuano a bucarsi: non voglio sostituirmi alle comunità di recupero per tossicodipendenti. I miei ospiti in genere sono ragazzi con un passato di droga, reati contro il patrimonio. A metà della pena ottengono la semilibertà. A quel punto chiedo di poterli portare a Marritza. Hanno dei talenti sorprendenti, capacità sprecate. Aiutarli a tirarle fuori è una grande soddisfazione. E poi hanno una sensibilità speciale, diversa da quella degli altri ragazzi che vivono una vita normale. Il carcere scava dentro, tocca corde particolari".
Il funerale è stato celebrato ieri, nella chiesa di Santa Maria di Pisa, presieduto dall'arcivescovo affiancato da una ventina di sacerdoti, a dare l'ultimo saluto, tanta gente che l'ha conosciuta e amata. Per volontà dei familiari, la salma verrà traslata e tumulata nel cimitero di Nuoro.
di Tito Giuseppe Tola
La Nuova Sardegna, 20 aprile 2015
Macomer, Oggi l'incontro dei consiglieri comunali con il senatore Giuseppe Luigi Cucca della commissione Giustizia. Ormai è più che chiaro a tutti che riaprire il carcere di Macomer così com'era è un'ipotesi irrealizzabile. Si passa allora alle alternative, che puntano al riutilizzo della struttura per progetti comunque legati all'attività penitenziaria, ma su un fronte più specialistico. Domani, nel corso di un incontro al quale sono stati invitati tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza (non si tratta di una riunione dell'assemblea, ma di un incontro informale), si parlerà delle strategie di sostegno agli interventi che l'amministrazione comunale si propone di portare avanti.
L'incontro, che si terrà alle ore 11:30 nell'aula consiliare, interverrà il senatore Giuseppe Luigi Cucca, componente della commissione Giustizia del Senato. "Il senatore Cucca - ha scritto il sindaco Antonio Succu nella lettera con la quale invita i consiglieri a partecipare all'incontro - ha già dimostrato attenzione per il nostro territorio anche nel recupero dell'ufficio del giudice di pace e sul carcere è più volte intervenuto nelle sedi opportune nel tentativo di salvare questo importante presidio territoriale". Probabilmente parteciperà all'incontro anche il presidente dell'Anci Sardegna, Pier Sandro Scano. L'Anci potrebbe svolgere un ruolo importante nell'ambito di un accordo tra comune, assessorato regionale alla Sanità e ministero di Grazia e giustizia se si dovesse riuscire a sbloccare la situazione di stallo nella quale è finita la questione del carcere dopo la decisione del ministero di cancellare l'istituto di Macomer, assieme a quello di Iglesias, dall'elenco delle carceri sarde in funzione. Che il comune stesse giocando altre carte lo aveva detto il sindaco nel corso di una riunione di consiglio comunale nella quale si parlò delle questioni legate al carcere e della dismissione della struttura come istituto di detenzione.
Il consiglio comunale ha approvato una mozione unitaria con la quale dava mandato al sindaco per esplorare tutti i fronti per il riavvio del servizio e tutte le possibilità di utilizzo. La chiusura del carcere di Macomer ha una duplice ricaduta negativa. La prima è legata alla perdita dei posti di lavoro, un centinaio tra agenti di polizia penitenziaria e personale civile. Il loro trasferimento rappresenta comunque una perdita economica, come lo è anche la ricaduta sull'indotto locale. C'è poi il problema del riutilizzo della struttura. Un carcere non è convertibile in un caseggiato scolastico, di cui ce ne sono altri inutilizzati, o in strutture diversamente utilizzabili, ma è destinato all'abbandono.
Inizialmente doveva accogliere i detenuti condannati per mafia
Doveva diventare un carcere per detenuti di mafia sottoposti dal regime di detenzione duro previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Il progetto venne poi abbandonato. Alla fine degli anni Novanta divenne un carcere per "detenuti di difficile governo". Negli anni prima della chiusura una parte della struttura fu utilizzata per la reclusione di detenuti condannati per reati di terrorismo legato al fondamentalismo islamico.
Ora il carcere è vuoto. Le ipotesi di utilizzo avanzate dall'amministrazione comunale sono diverse. Una riguarda l'uso del complesso per accogliere i detenuti con problemi psichiatrici e i tossicodipendenti. Per gli istituti di carcerazione ordinaria sarebbe la soluzione di un problema importante, mentre questi detenuti troverebbero risposte in termini di trattamento e cura in una struttura specializzata nuova che funzionerebbe a Macomer, dove a quel punto ritornerebbe la detenzione. C'è anche un'altra proposta di utilizzo alternativo, che è quella di trasformare la struttura, mantenendo sempre la destinazione carceraria, per accogliere i detenuti a fine pena che possono essere coinvolti in progetti di formazione o di lavoro.
- Aosta: Sottosegretario Ferri in visita al carcere "bene il lavoro negli istituti penitenziari"
- Palermo: oggi una manifestazione della Polizia penitenziaria davanti all'Ucciardone
- Catanzaro: concerto di musica classica oltre le sbarre del carcere
- Perugia: al carcere di Capanne le "evasioni" sono golose, evento previsto per mercoledì
- Milano: un aperitivo-incontro preparato per Expo dalle detenute di San Vittore









