di Mario Di Vito
Il Manifesto, 20 marzo 2026
Quello di Giorgia Meloni è probabilmente il governo meno garantista della storia repubblicana. In tre anni e mezzo ha introdotto 57 nuovi reati, 60 nuove aggravanti e circa mezzo millennio di aumenti di pena. Dai rave ai pacchetti sicurezza, da Caivano alle rivolte in carcere. La storia è nota e di precedenti più ingombranti non se ne trovano. Come e perché questo esecutivo con la riforma della magistratura possa aver prodotto un capolavoro dello stato di diritto è un mistero politicamente insondabile. Un tic da associazione forense: la separazione delle carriere è un totem ideologico da decenni, del resto. Ma basta andare a guardare il famoso merito della questione - quello che i sostenitori del Sì hanno cominciato a invocare dal minuto dopo che la riforma è passata in parlamento, dove non c’è stata discussione alcuna in un anno e mezzo di iter - per accorgersi che le modifiche della Costituzione proposte vanno esattamente dalla parte opposta rispetto alle garanzie penali e alle tutele che spettano a chiunque incappi in un’indagine o in un processo.
di Massimo Donini*
L’Unità, 20 marzo 2026
Nessuno sa oggi chi vincerà il referendum. Il Governo ha fatto molto per perderlo, e se lo meriterebbe per come ha gestito la approvazione del testo della riforma e per l’attacco continuo alla magistratura “dissidente” che dice di voler proteggere da se stessa. Non credo tuttavia che la vittoria del “no” debba e possa portare a una rinascita del partito dei giudici-p.m. Per questo le considerazioni che farò valgono in ogni caso, coinvolgendo il diritto costituzionale, e non semplicemente il diritto penale. C’è un nesso profondo tra la cultura della giurisdizione come cultura non dei (soli) giudici, e la democrazia giudiziaria come evoluzione della forma di Stato democratico contemporanea. Vedere questo nesso fa comprendere come, sia la vittoria referendaria per i “sì” o per i “no”, ciò che conta davvero dovrà essere risolto a prescindere.
di Giovanni Guzzetta*
Il Dubbio, 20 marzo 2026
Le campagne elettorali e referendarie non sono mai inutili. Anche quando sono brutte e inquinate dalla politicizzazione impropria. Non sono inutili perché si impara sempre qualcosa nel bene e nel male. Per esempio si impara - per chi non lo sapesse già - che la magistratura, come ogni gruppo sociale, è composta in modo diversificato: ci sono gli eroi, ci sono i lavoratori seri, diligenti e molto preparati, ci sono i mediocri e ci sono anche coloro che abusano del proprio potere. Un potere quantitativamente e qualitativamente enorme. Perché, non dimentichiamolo, la magistratura è l’unico ordine che può disporre legittimamente delle nostre libertà, a cominciare da quella personale.
di Manfredi Bontempelli e Luca Lupària Donati*
Corriere della Sera, 20 marzo 2026
Le carriere separate danno credibilità al sistema. Non viene sminuito il ruolo dei magistrati, ma si valorizza parità delle parti e imparzialità. Il dibattito sulla riforma costituzionale è l’occasione per riflettere sul funzionamento della nostra macchina giudiziaria e sugli scopi ultimi della giustizia penale, anche davanti a un pubblico di non addetti ai lavori. Rispetto ai tentativi di introdurre la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e requirenti, si è proposta ciclicamente l’idea per cui alla base della carriera unica vi sarebbe una comune cultura dei giudici e dei pubblici ministeri. Tale sarebbe la “cultura della giurisdizione”. Le carriere dei magistrati non dovrebbero essere distinte perché ne deriverebbe una pericolosa assimilazione ai public prosecutors americani, organi unicamente dediti alla persecuzione penale, non orientati a fini di giustizia, come sarebbero gli organi d’accusa nostrani.
di Armando Spataro*
Corriere della Sera, 20 marzo 2026
C’è il rischio di controllo politico sulla magistratura. Chi governa potrà intervenire mettendo in crisi l’equilibrio che esiste tra i poteri dello Stato. Domenica e lunedì milioni di cittadini dovranno esprimersi con voto referendario sulla “controriforma” Nordio-Meloni che non risolve in alcun modo i problemi che ostacolano il buon andamento della giustizia. Attorno ai veri fini della controriforma si tenta di disinformare i cittadini per indurli a votare “Sì” e tocca diradare la nebbia poiché non è assolutamente vero, ad esempio, che questa legge costituzionale, dando finalmente attuazione al principio del giusto processo, impedirebbe nuovi casi “Tortora” o “Garlasco” e renderebbe finalmente possibile punire i magistrati che scarcerano stupratori ed assassini.
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2026
Per la Consulta l’articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione. L’articolo 164, secondo comma, numero 1) del codice penale è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale.
di Vincenzo Giglio
terzultimafermata.blog, 20 marzo 2026
La richiesta di sostituzione della misura carceraria impone al giudice di valutare la compatibilità col regime carcerario in conformità ai principi costituzionali e convenzionali. Cassazione penale, Sez. 1°, sentenza n. 3312/2026, 21/27 gennaio 2026, ha affermato che, allorché sia chiesta la sostituzione della misura coercitiva carceraria per grave infermità fisica, la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata, in ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27 co. Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione Edu. Consegue che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità e tale accertamento deve rappresentare un “prius” rispetto alla decisione, non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all’autorità amministrativa.
di Anna Marino
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2026
La Corte, con sentenza 10535 del 2026, chiarisce che il giudice non può negare l’invio al programma sulla base di gravità del fatto o assenza di ravvedimento e il controllo è circoscritto a utilità concreta e assenza di pericoli per persone o accertamento. L’accesso alla giustizia riparativa inoltre non è limitato ai reati a querela. Il rigetto dell’accesso alla giustizia riparativa non può fondarsi su valutazioni astratte. Reiterazione, gravità dei fatti e assenza di ravvedimento non sono elementi automaticamente ostativi. Il giudice deve formulare una prognosi concreta sull’utilità del percorso per la composizione del conflitto. È necessario verificare specificamente l’idoneità del programma rispetto al caso concreto. In difetto di tale motivazione, il diniego risulta viziato e va riesaminato.
di Federica Pacella
Il Giorno, 20 marzo 2026
Nella regione lombarda si registra il rapporto peggiore tra ristretti e guardie: 2,44 secondo Antigone. Anche il personale responsabile del processo di rieducazione è carente: ogni operatore segue 77 casi. Con una media di 2,44 detenuti per agente, la Lombardia è tra le regioni peggiori in termini di rapporto tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria in Italia. A confermarlo è l’ultimo rapporto di Antigone, “Senza respiro”. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate a maggio 2025, manca il 16% delle unità previste in pianta organica. Se gli agenti sono ovunque in sotto-organico, la Lombardia è, insieme a Lazio ed Umbria, quella in cui, in rapporto alle presenze, ci sono meno agenti.
di Giuseppe Legato e Caterina Stamin
La Stampa, 20 marzo 2026
Le indagini sulla morte al Lo Russo e Cutugno: un solo agente nella sezione dov’era detenuto. Alle 18.30 di lunedì nella sezione Marini del Padiglione E, del carcere Lorusso e Cutugno, c’era un solo agente di polizia penitenziaria. Una persona incaricata di sorvegliare Bernardo Pace, 62 anni. Dalle 14 doveva occuparsi di lui e gestire da solo anche la cucina. Poi, alle 20, sarebbe arrivato un secondo agente a sostituirlo a fine turno. Quel cambio non è mai avvenuto. Pace, pochi minuti dopo aver “ritirato” la cena nella sua cella, è salito su una sedia. Ha agganciato un laccio di ferro al bocchettone deputato al ricircolo dell’aria creando un cappio. E si è tolto la vita.
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