di David Ruffini
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2026
Lo stato delle carceri italiane si conferma di sovraffollamento: quasi il 90% degli istituti versa in tale situazione, con valori passati dal 134% di giugno 2025 al 138% di marzo 2026, delineando un andamento generale in crescita. La media nazionale nasconde singole situazioni ancora più gravi, con istituti che presentano valori di sovraffollamento prossimi al 250%, come quelli di Lucca e di Milano San Vittore, che rappresentano carceri con più del doppio dei detenuti rispetto alla loro capienza. Una delle cause è anche il numero di posti non disponibili, che riduce di molto la capienza effettiva di ciascun carcere e fa aumentare il tasso di sovraffollamento.
di Maurizio Zoppi
blogsicilia.it, 19 marzo 2026
Ogni volta che si parla di carcere in Italia, il dibattito pubblico torna sempre sulle stesse parole: sicurezza, pena, legalità, rieducazione. Eppure basta guardare i numeri per capire che la domanda più onesta è un’altra: siamo davvero sicuri che il carcere italiano riabiliti? Proprio mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito i suicidi dei detenuti “una sconfitta dello Stato” e ha riconosciuto le difficili condizioni in cui operano gli istituti penitenziari, i dati raccontano una realtà molto più dura di quella evocata dalla retorica sulla funzione rieducativa della pena. Nel 2025, secondo il Garante nazionale dei detenuti sulla base dei dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nelle carceri italiane si sono registrati 254 decessi, di cui 76 suicidi.
di Anastasia Marrapodi
Corriere della Calabria, 19 marzo 2026
Un’analisi approfondita del Garante mostra come i suicidi nelle carceri rivelino un malessere strutturale che richiede interventi urgenti, coordinati e responsabili da parte di tutto il sistema. Il suicidio in carcere è diventato uno dei segnali più chiari del malessere che attraversa il sistema penitenziario italiano. Nei primi sei mesi del 2025, dal 1° gennaio al 7 luglio, trentasette persone detenute si sono tolte la vita. Il dato, contenuto nel report del Garante nazionale, non è un episodio isolato né un picco momentaneo: è parte di una tendenza che negli ultimi anni non accenna a diminuire. Nel documento si ricorda che “il suicidio costituisce un evento sentinella… una morte potenzialmente evitabile”, e proprio questa evitabilità mancata è ciò che rende il fenomeno così urgente per chi opera nelle istituzioni e per chi osserva il carcere dall’esterno.
di Adriano Sansa*
Famiglia Cristiana, 19 marzo 2026
Che senso ha la severità delle pene o la maggiore possibilità di arrestare se poi la persona viene cacciata in un carcere disumano, capace solo di peggiorarla definitivamente? Tanto più quando si tratta di minori, cui va applicato come a tutti i detenuti il tentativo di rieducazione; con l’aggiunta però di una specifica esigenza di ricupero, sancita dalle leggi e ancor prima dall’intelligenza e dalla speranza verso la vita. Degrado e sovraffollamento di molte carceri sono un difetto del nostro Paese; ma quando emerge che è un carcere minorile a essere teatro di pestaggi e perfino torture e traffico di droga, luogo di ricatti e traffici sporchi tra detenuti e polizia penitenziaria, allora l’allarme diventa vergogna
di Stefano Cangiano
ictsecuritymagazine.com, 19 marzo 2026
I jammer nelle carceri rappresentano davvero una soluzione efficace e sicura? Dopo l’adozione di questi dispositivi nel 2018, promossa come risposta rapida al problema delle comunicazioni illecite dei detenuti, emergono oggi criticità così gravi da mettere in discussione l’intera strategia. I disturbatori di segnale, progettati per bloccare le comunicazioni cellulari attraverso l’emissione di disturbi radio, si sono rivelati non solo inefficaci ma potenzialmente pericolosi per la sicurezza operativa e la salute delle persone. L’impiego di apparati jammer, seppur concepito come soluzione “rapida” per bloccare le comunicazioni non autorizzate in carcere, si è dimostrato in diverse occasioni né selettivo né affidabile. Oltre all’efficacia limitata in contesti fortemente schermati come quelli penitenziari, i rischi associati al loro utilizzo superano di gran lunga i benefici attesi. Analizziamo nel dettaglio le principali criticità.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 marzo 2026
C’è un silenzio che pesa più degli altri nelle carceri italiane ed è quello che avvolge le urne elettorali. Ogni volta che si avvicina un appuntamento con il voto, si ripete la stessa scena: un labirinto di moduli, timbri e comunicazioni smarrite che finisce per soffocare il diritto più elementare di chi sta dietro le sbarre. Questo fine settimana il Paese è chiamato a esprimersi sul referendum costituzionale per la riforma della giustizia e per chi vive in una cella, magari in attesa di un giudizio che non arriva mai, questa consultazione non è un esercizio teorico. È qualcosa che tocca la carne e il futuro di migliaia di persone. Eppure, le probabilità che un detenuto riesca effettivamente a mettere quella croce sulla scheda rimangono basse, intrappolate in una burocrazia che sembra disegnata apposta per scoraggiare.
di Giovanni Innamorati
Il Manifesto, 19 marzo 2026
Più di cento depositati ieri dai quattro partiti di maggioranza. Pesa il clima incerto prima delle urne e la spinta di Vannacci. Il cammino del decreto sicurezza, all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, diventa in salita. A preoccupare il governo sono gli oltre 1.100 emendamenti dei gruppi di opposizione ma, da un punto di vista politico, sono i 128 depositati dai gruppi di maggioranza. Ieri a mezzogiorno è scaduto il termine per depositare in commissione le proposte di modifica del decreto e i dati non sono incoraggianti per l’esecutivo, sia dal punto di vista numerico che politico. Anche perché queste pietre di inciampo arrivano dopo la stroncatura della scorsa settimana del Comitato per la legislazione - di cui il nostro giornale ha dato conto sabato - per il quale il decreto manca dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza; per non parlare degli inviti dell’Ufficio studi di Palazzo Madama a “chiarire” le norme più controverse.
di Giuseppe Legato
La Stampa, 19 marzo 2026
Il pericolo più attuale di fronte alle mafie oggi? “La sottovalutazione stessa rispetto alla “zona grigia” dentro la quale le mafie prosperano”. E poi “c’è una tendenza a “depenalizzare” i reati dentro la propria coscienza. A praticare una legalità che non risponde al senso di giustizia, ma alle convenienze personali. Io spero che la piazza del 21 marzo possa dare una scossa a chi rimane indifferente. L’energia dei giovani, il dolore delle famiglie delle vittime, la responsabilità dei tanti amministratori locali presenti, devono dare il segno che un cambiamento è possibile e necessario”. Eccolo qui don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che dopodomani porta memoria e antimafia in piazza a Torino, epicentro nazionale del giorno in ricordo delle vittime.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2026
Scatta il perimetro della norma incriminatrice quando sia intercorsa una relazione affettiva stabile anche se non connotata dalla scelta di condividere l’abitazione. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 10255/2026 - ha respinto il ricorso di un uomo che condannato per maltrattamenti in famiglia contestava la sussistenza del presupposto del reato che è se non la convivenza in senso stretto la condivisione di vita. La condanna si fondava sul presupposto che le sistematiche violenze erano state perpetrate nell’ambito di uno stabile rapporto di coppia, essendo irrilevante - ai fini della sussistenza della convivenza - la mancata condivisione della stessa abitazione. Di fatto l’approdo raggiunto dall’interpretazione è che il convivente - al di là della coabitazione - è la persona legata da “un rapporto affettivo stabile”.
di Anna Marino
Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2026
La mancata comparizione del querelante, chiarisce la Corte con sentenza 10260 del 2026, può assumere valore dismissivo solo se esprime in modo univoco la volontà di non insistere nella pretesa punitiva. La mancata comparizione del querelante non produce effetti automatici quando il contesto processuale lascia emergere un dubbio serio sulla volontà abdicativa. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 10260 del 2026, chiarisce che per la remissione tacita in caso di assenza all’udienza serve univocità, e rispetto alla riforma Cartabia (modifica dell’art. 142 disp. att. cpp) precisa che la nuova disciplina sulla mancata comparizione del querelante non consente automatismi e impone comunque al giudice di verificare la reale volontà di remissione in presenza di elementi dubbi. L’assenza del querelante infatti non basta, da sola, a far ritenere rimessa la querela.
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