di Valeria Teodonio
La Repubblica, 15 giugno 2021
Parla Davide, il bambino zero dell'inchiesta sui "Diavoli della Bassa Modenese": "Ricordo diversi colloqui anche di 8 ore. Psicologa e assistenti sociali non smettevano finché non dicevo quello che volevano loro. Mi dicevano che ero coraggioso".
Davide ha un sorriso disarmante. All'inizio è un po' imbarazzato, ma poi si fa coraggio: "Sono pronto". Ha 31 anni, è un ragazzo alto e magro, la voce profonda e gli occhi verde acqua, appena velati da un'ombra scura. Ha deciso di raccontare per la prima volta la sua storia. La sua verità. Rivelazioni sconcertanti su fatti che hanno distrutto la vita di decine di persone alla fine degli anni '90.
Era uno scricciolo biondo quando, nel 1997, le assistenti sociali e la psicologa che lo seguivano iniziarono a fargli tante domande sulla sua famiglia. In quei colloqui Davide raccontò di aver subito abusi sessuali da parte di suo padre e di suo fratello, nella loro casa nella campagna di Massa Finalese, in provincia di Modena. Non solo. Disse che nei cimiteri della sua zona avvenivano delle strane cerimonie, parlò di messe sataniche in cui i grandi facevano del male ai piccoli. In cui i bambini venivano violentati ed erano costretti perfino a uccidere altri bambini.
I racconti di Davide - il "bambino zero" di questa storia - diedero il via a un'inchiesta che durerà anni, quella sui "Diavoli della Bassa Modenese". Un'inchiesta su cui "Veleno", il podcast firmato da Pablo Trincia e pubblicato da Repubblica nel 2017 (su cui Amazon ha realizzato una docu-serie), ha gettato nuova luce. L'indagine, dopo le testimonianze di altre presunte vittime, portò 16 bambini ad essere allontanati dai loro genitori. Alcuni imputati, tra cui i familiari di Davide, vennero condannati a molti anni di carcere per pedofilia. Altri vennero assolti. In ogni caso i genitori non riebbero mai più i loro figli. E una mamma si suicidò. Prima d'ora Davide non aveva mai rilasciato un'intervista. Ha deciso di farlo "perché - ha spiegato - non può più tenersi dentro la verità".
Quando iniziarono i colloqui? E perché?
"Iniziarono quando avevo 7 anni. I miei genitori erano poveri e venni affidato a un'altra famiglia. Ogni tanto però, come prevedeva la prassi, tornavo dalla mia famiglia d'origine. Una volta vidi mia madre naturale molto triste. E divenni cupo anche io. Così, quando tornai dalla famiglia affidataria, la donna che poi diventò la mia mamma adottiva mi chiese se fossi stato maltrattato. Ha insistito tanto che alla fine le dissi di sì. Anche perché avevo paura di essere abbandonato, se non la avessi accontentata. Senza rendermi conto delle conseguenze di quello di quello che stavo facendo".
Cosa succedeva durante i colloqui?
"La psicologa Valeria Donati e le assistenti sociali che mi seguivano iniziarono a martellarmi di domande. Ricordo diversi colloqui anche di 8 ore. Non smettevano finché non dicevo quello che volevano loro. Mi chiesero di dire dei nomi e io inventai dei nomi a caso, su un foglio. Per disperazione. Ho inventato che mio fratello aveva abusato di me, che c'erano delle persone che facevano dei riti satanici. Ma non c'era nulla di vero. Mi sono inventato tutto. Perché se dicevo che stavo bene non mi credeva nessuno. A forza di insistere ho detto quello che si volevano sentir dire".
E cosa successe dopo quei colloqui?
"Vennero convocati altri bambini e anche loro fecero quei racconti. Loro mi dicevano che ero coraggioso, che ero il primo a parlare. "Coraggioso" era la loro parola preferita. Un giorno la psicologa mi fece fare un incontro con gli altri ragazzi, e lei disse che li avevo salvati. Ma io non avevo salvato proprio nessuno. Mi sono sentito morire dentro. Una volta cercò anche di farmi accusare una donna che mi aveva accolto quando ero piccolo, Oddina Paltrinieri. Ma non lo feci".
Sua madre per prima era convinta che gli abusi fossero reali?
"La mia mamma affidataria era sicura che mi facessero del male, ma non era vero. Mio fratello è andato in galera, ma in realtà eravamo molto legati, avevamo un ottimo rapporto. Guardavamo la televisione. Non riesco ad accettare di aver detto queste cose sulla mia famiglia. Mi dispiace tanto".
Perché lei era così convinta?
"Secondo lei è impossibile che un bambino possa inventarsi cose del genere. Ma vi assicuro che dopo determinate domande un bambino dice quello che vuoi. Se a un bambino dici dieci volte che i genitori facevano cose brutte, alla fine lui dice, sì, facevano cose brutte".
Cosa ha provato quando è uscito Veleno?
"Quando è uscito Veleno ho sentito il bisogno di chiedere scusa. Mi sentivo in colpa da una vita. Ho voluto riallacciare i rapporti con quello che resta della mia famiglia, i miei fratelli. Visto che i miei genitori sono morti dopo essersi ammalati in carcere. Ma mia madre adottiva ha detto che dovevo scegliere: o noi o loro. E ci sono stato molto male".
Lei è stato ricoverato più volte in questi anni, perché sentiva di non stare bene psicologicamente...
"Mia madre mi ha portato anche dallo psicologo Claudio Foti, a Bibbiano. Anche lui ha provato a farmi dire che avevo subito gli abusi. E di stare lontano dai giornalisti. Nel mio ultimo ricovero, invece, sono entrato volontariamente. Perché io continuavo a dire che quegli abusi non erano mai avvenuti mentre la mia madre adottiva continuava a sostenere che invece erano avvenuti e che dovevo farmi curare. Non sapevo dove sbattere la testa e ho chiesto di essere ricoverato per qualche giorno. Ma invece mi hanno tenuto 41 giorni contro la mia volontà. Un avvocato mi ha aiutato a uscire".
Perché altri bambini parlarono anche loro di abusi e riti satanici?
"Credo perché anche loro furono pressati, martellati con domande infinite".
E perché alcuni di loro, da grandi, continuano ad affermare di essere stati abusati?
"Perché nelle loro menti si è ormai creato un falso ricordo. O perché è difficile raccontare la verità adesso, dopo tanti anni. Hai paura che se la possano prendere con te per tutte le bugie che hai detto. Anche io avevo paura di dire la verità".
Cosa vuole dire a sua madre? E ai ragazzi che sono nella sua situazione?
"Vorrei dire a mia mamma che anche se non mi crede io le voglio bene. Ai ragazzi voglio dire di farsi forza, e di dire la verità. Perché nessuno ce l'ha con noi. Siamo vittime".
Ora come sta?
"Sono contento, rivedo i miei fratelli. Avevo paura a ricontattarli. Pensavo che l'avessero con me. Non era così".
E da quanto non era contento?
"Da quando avevo 7 anni".
di Conchita Sannino
La Repubblica, 15 giugno 2021
Il ministero della Giustizia: non ci sarà una risposta diretta. Ma la Guardasigilli ha già detto in
Antimafia: "Zero permessi ai mafiosi al 41 bis". La lettera del capomafia Giuseppe Graviano alla ministra Cartabia? È stata già da settimane inoltrata al Dap. Ma l'unica certezza che filtra da via Arenula è che "non c'è stata e non ci sarà alcuna risposta" al boss che fu uno dei mandanti delle stragi del 1993: 10 morti e 106 feriti, oltre al gravissimo danno per il patrimonio d'arte del Paese.
L'unica, del tutto indiretta, "reazione" della titolare della Giustizia si può tuttavia leggere nelle nette parole che la ministra ha pronunciato, solo cinque giorni fa, dinanzi alla commissione Antimafia: "Zero (permessi) al 41 bis", un accento più fermo del solito, illustrando in generale l'esame delle richieste pervenute da alcuni detenuti, evidentemente mafiosi, destinati al regime di carcere duro, mentre si soffermava sul tema dell'ergastolo ostativo e del lavoro sulla nuova norma di cui deve sentirsi investito fino in fondo il Parlamento, se non si vuole che sia la Consulta a procedere direttamente all'abrogazione.
E intanto, da quanto risulta a Repubblica, la missiva indirizzata da Graviano a Cartabia potrebbe essere acquisita dai pm della Procura di Firenze, nelle prossime ore. Proprio come è stato fatto dagli stessi inquirenti con quei fogli che lo stesso ergastolano aveva inviato, ormai 8 anni fa, all'allora ministra Beatrice Lorenzin. Che cosa significano quegli scritti? Recano messaggi o avvertimenti sotterranei? Sono segno di minacce, dopo la stagione di tritolo e sospetti, di macerie e innocenti a terra che puntava a piegare il Paese nei primi anni Novanta? Anche a queste domande, evidentemente, potrebbe rispondere l'istruttoria dei magistrati fiorentini.
Era il 10 giugno scorso quando la ministra Cartabia è arrivata a Palazzo San Macuto, in audizione dinanzi alla commissione parlamentare Antimafia. Nessun riferimento ufficiale alla lettera inviata dal mafioso Graviano, di cui ha dato notizia lunedì scorso Il Fatto. Ma l'ex presidente della Consulta, toccando il tema della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'ergastolo ostativo, e del conseguente "appello" della Consulta al Parlamento, aveva consegnato un dettaglio numerico tra gli altri, a proposito delle richieste globalmente pervenute ed esaminate da detenuti della massima sicurezza.
Cartabia aveva infatti ricordato come i detenuti destinati al carcere duro, quelli sottoposti appunto al 41 bis, non potessero usufruire dei permessi premio (né, ovviamente, della libertà condizionale) proprio perché ritenuti ancora collegati al sistema criminale, considerati socialmente pericolosi e per questo isolati in regime speciale.
"Può essere interessante sottolineare - aveva dunque detto Cartabia - che, dopo la decisione della Corte 253 del 2019 sui permessi premio, dal 41 bis, sei detenuti ergastolani hanno chiesto la possibilità di fruire dei permessi premio. Ad oggi nessuno - dal 41bis - l'ha ottenuto. Zero dal 41bis". Non solo. Precisando inoltre che allo stato, in Italia, "i detenuti sottoposti" al carcere duro "sono 753, di cui 740 uomini e 13 donne", la ministra sottolineava: "Del resto, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41 bis presuppone l'attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali; sicché, per chi è in regime di 41 bis, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, perché non è compatibile con una valutazione di "sicuro ravvedimento" qual è quello richiesto dalla Corte costituzionale per la concessione dei benefici". Insomma: ostacoli insormontabili su cui possono infrangersi le speranze di mafiosi e criminali. E ora il testo scritto da Graviano potrebbe essere esaminato nell'ambito dell'inchiesta fiorentina.
I pm toscani che indagano infatti, come aveva raccontato tre mesi fa l'Espresso, su alcune dichiarazioni che il boss palermitano di Brancaccio ha reso a proposito dei suoi presunti rapporti con Silvio Berlusconi, avevano già allegato agli atti la missiva che lo stesso padrino ergastolano aveva inoltrato nel 2013 all'allora ministra della Salute.
Cinque pagine fitte, scritte ovviamente a mano, in cui Graviano si dichiarava "innocente", ma in carcere sottoposto al regime di massima sicurezza "solo per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza riscontri", aggiungendo poi rivolto a Lorenzin: "Come ben sapete voi esponenti del Pdl, perché dal primo giorno del mio arresto mi è stato detto che se non avessi accusato il presidente di Forza Italia e collaboratori, venivo accusato di tutte le stragi del 1993 in poi. Lo stesso i miei fratelli di altre accuse di associazione mafiosa, invitandomi a confermare le accuse dei collaboratori di giustizia nei confronti del senatore Berlusconi". Racconto poi ribaltato quando è tornato ad accusare Silvio Berlusconi. Che, occorre precisare, è entrato nelle inchieste di mafia almeno per quattro volte, e ne è sempre uscito con una archiviazione.
"Se è vero che Giuseppe Graviano ha scritto una lettera al ministro Cartabia, non ne sono al corrente, dunque non ne conosco il contenuto", alza le mani anche il difensore di Graviano, l'avvocato Giuseppe Aloisio, lo stesso che tre mesi fa ha firmato per Graviano il ricorso in appello contro la sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria in cui era stato condannato all'ergastolo, nell'ambito del processo "'Ndrangheta stragista", come mandante dell'agguato consumato il 18 gennaio 1994 sull'autostrada. All'altezza dello svincolo di Scilla, caddero uccisi due carabinieri: Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Continua il legale: "Se effettivamente l'ha scritta, non penso possa essere un messaggio, non lo credo. A questo punto dovrò parlarci nei prossimi giorni per capire. Ma naturalmente il nostro colloquio resterà riservato".
Ombre, mezze parole e ancora una missiva firmata da un boss che, stando alle sentenze, ha scritto pagine di sangue e morte nei dolorosi anni delle stragi. Ci furono 7 attentati in quei 14 mesi: dal 23 maggio del 1992 al 28 luglio 1993. Non solo le voragini di Capaci e via D'Amelio in cui morirono, con le donne e gli uomini delle scorte, Falcone e Borsellino, ma l'attentato contro Maurizio Costanzo, il raid a Firenze in via dei Georgofili, l'esplosivo a Milano in via Palestro, poi l'altro disegno stragista ancora nella capitale contro la Basilica di San Giovanni Laterano. E almeno un'altra dozzina di esplosioni ideate e non messe a segno. Un incubo che aspetta non lettere di ergastolani, ma pezzi di verità.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 15 giugno 2021
"Erano tutte bugie, fui costretto a inventare gli abusi sessuali". Sono sconvolgenti le rivelazioni fatte a Repubblica da Davide Tonelli, il "bambino zero" dell'inchiesta sui "Diavoli della Bassa modenese". Aveva appena sette anni quando, nel 1997, raccontò di aver subìto abusi dal padre e dal fratello, e di essere stato coinvolto con altri bambini in riti satanici nei cimiteri. Le sue testimonianze, unite a quelle di altri bambini, portarono all'allontanamento dalle rispettive famiglie di sedici minori, molti dei quali non rividero più i propri genitori. Decine di persone furono accusate di pedofilia e incarcerate. Alcuni imputati vennero poi condannati (come i genitori di Davide), altri assolti quando lo scandalo aveva già stravolto le loro esistenze.
Ora, a distanza di 24 anni, il racconto di Tonelli conferma i sospetti (già sollevati da Pablo Trincia nel podcast "Veleno") circa le pressioni subite dai bambini da parte degli psicologi: "La psicologa Valeria Donati e le assistenti sociali che mi seguivano iniziarono a martellarmi di domande - dichiara Davide - Ricordo diversi colloqui anche di 8 ore. Non smettevano finché non dicevo quello che volevano loro. Mi chiesero di dire dei nomi e io inventai dei nomi a caso, su un foglio. Per disperazione. Ho inventato che mio fratello aveva abusato di me, che c'erano persone che facevano dei riti satanici. Ma non c'era nulla di vero. Mi sono inventato tutto. Perché se dicevo che stavo bene non mi credeva nessuno. A forza di insistere ho detto quello che si volevano sentir dire".
Davide poi racconta di essere stato portato in anni recenti dalla madre affidataria (da sempre convinta degli abusi) dallo psicologo Claudio Foti, a Bibbiano: "Anche lui ha provato a farmi dire che avevo subito gli abusi". L'incontro avvenne poco prima che nel 2019 scoppiasse il caso Bibbiano, anch'esso incentrato su un presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido, che si sarebbe sorretto sulla manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi.
di Angela Stella
Il Riformista, 15 giugno 2021
Riforma penale. Il professore avvocato Vittorio Manes, Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Bologna, è tra i componenti della Commissione Lattanzi. "Le proposte di riforma avanzate puntano ad affermare il principio del minimo sacrificio necessario" spiega il giurista.
Il professore a Vittorio Manes, Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Bologna, è tra i componenti della Commissione Lattanzi, istituita presso il Ministero della Giustizia per elaborare proposte in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in tema di prescrizione del reato.
Professore la riforma riesce a conciliare efficienza della giustizia e rispetto delle garanzie?
Premesso che una migliore efficienza nei tempi della giustizia è di per sé funzionale anche a garantire la durata ragionevole del processo, a me pare che nel perseguire questo obiettivo primario le proposte avanzate dalla Commissione - sulle quali, è bene sottolinearlo, la Ministra deve ancora fare le proprie scelte - abbiano cercato di avanzare soluzioni tutte pervase dallo sforzo di rispettare le direttrici - e dunque anche le garanzie - costituzionali: tra queste, principio di legalità, anche in punto di iscrizione della notizia di reato; riserva di legge, affidando al Parlamento le scelte in tema di priorità dell'esercizio dell'azione penale; sussidiarietà ed extrema ratio, potenziando gli istituti di deflazione sostanziale e processuale; finalità rieducativa della pena, assumendo il carcere ad ultima ratio. Nelle proposte - come è stato evidenziato da Maestri del diritto, come i professori Fiandaca e Pulitanò - c'è un ritorno ad una precisa idea del diritto e della giustizia penale, che vede il processo e la pena come strumenti altamente rights-sensitive, da utilizzare secondo il principio del "minimo sacrificio necessario", cercando nella Costituzione la linea d'arco che sorregge ogni proposta.
Prescrizione: fra le due proposte quale sarebbe più fattibile?
Le opzioni prospettate sono molto articolate, ma entrambe volte a superare il 'blocco" della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. L'idea di un processo senza fine, che abbandoni l'imputato nella morsa del potere punitivo senza alcun termine - co me un suddito in balia del Leviatano - è una idea che ai più appare incompatibile con principi basilari di civiltà del diritto, come del resto è ormai avvertito - anche grazie all'impegno culturale dell'Unione delle Camere penali - da una crescente opinione, anche sul fronte politico. Per questo, la proposta che ha attratto maggiori consensi è quella che sospende la prescrizione solo in caso di condanna in primo grado, al contempo fissando un termine entro il quale dovrà intervenire la sentenza di appello, termine varcato il quale il periodo sospeso verrebbe ricomputato nel calcolo complessivo della prescrizione. Diversa la seconda proposta, che impone tempi fissi e predeterminati per lo svolgimento delle diverse fasi processuali a pena di improcedibilità.
Si prevede di affidare le valutazioni di politica criminale al Parlamento, con una relazione del Csm...
È un punto importante: da un lato si prende alto che l'obbligatorietà dell'azione penale, da tempo, è un valore asimmetrico rispetto alla realtà ed ampiamente derogato nella prassi, anche solo perché il sistema non è in grado di processare un abnorme numero di richieste di attivazione della giustizia penale; dall'altro, si rimette all'unico organo democraticamente legittimato la scelta sull'ordine di importanza da seguire, "anche" sul la base di una relazione del Csm, che dunque avrà un compito meramente consultivo, ma anche di eventuale raccordo con le indicazioni che proverranno dai diversi Uffici delle Procure, in modo da prestare attenzione anche alle specifiche esigenze dei diversi contesti territoriali.
Impugnazioni: il pm non potrebbe appellare le sentenze di assoluzione e l'appello sarebbe per la difesa a critica vincolata...
L'idea di riproporre l'inappellabilità dell'appello del pm in caso di assoluzione non ha solo una finalità di deflazione, ma anche un significato culturale e giuridico sul terreno dei principi, perché valorizza nel modo più compiuto il criterio del ragionevole dubbio, che rischierebbe di residuare sempre a fronte di una precedente assoluzione. Per cercare di considerare le indicazioni offerte, in diverse occasioni, dalla giurisprudenza costituzionale si è ritenuto di bilanciare questa importante modifica introducendo presupposti più stringenti all'impugnazione anche per il difensore. È un terreno dove l'equilibrio è molto difficile, e forse di necessario compromesso: ma immagino che su questo punto la discussione potrà essere significativa, e personalmente spero possa sollecitare opzioni e soluzioni ulteriori.
Indagini preliminari: il pm chiederebbe l'archiviazione quando gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna. Si tende a responsabilizzare di più il pm? La stessa idea che ispira la modifica dei poteri del Gup?
In entrambi i casi si propone di potenziare il filtro rimesso ai singoli magistrati, inquirente e giudicante, ad evitare l'instaurazione o la prosecuzione di un processo che non merita di essere portato avanti: un costo economico e organizzativo inutile per lo Stato, a cui corrisponde un costo sociale altissimo per l'indagato. Il pm dovrà propendere per l'archiviazione, in assenza di elementi che lasciano intravedere la probabilità della condanna, ed il Gup dovrà fare altrettanto, di fronte ad imputazioni malferme o "azzardate", ovvero basate su indagini incomplete. Proprio per rivitalizzare l'udienza preliminare - nella gran parte dei casi, un passaggio obbligato che si traduce solo in una ulteriore afflizione per l'imputato -, si prevede che il Gup debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere se gli elementi raccolti non sarebbero sufficienti a motivare una condanna. Se questa proposta trovasse spazio, le indagini non potrebbero più essere un "semilavorato", e l'imputazione non potrebbe essere più vista come una crisalide destinata a trasformarsi in farfalla nell'istruttoria dibattimentale.
Si esclude di procedere a un'iscrizione esclusivamente formale di fatti, soprattutto di soggetti la cui posizione sia quasi certamente estranea a profili di responsabilità penale...
Si tratta di un passaggio molto significativo, perché l'idea è quella di subordinare l'attivazione della macchina processuale-punitiva solo se ricorrano 'specifici elementi indizianti", sfatando così il "mito" dell'atto dovuto, che non è affatto tale per l'inquirente, che dovrebbe separare con sorvegliata attenzione, e sin da subito, il grano dal loglio, visto che anche la semplice iscrizione nel registro degli indagati innesca conseguenze gravemente pregiudizievoli per il singolo, e spesso una immediata capitis deminutio, non solo in termini di onore e reputazione, ma con ricadute immediate anche sulla vita familiare, lavorativa, come sulle carriere politiche e sulle sorti economiche di una impresa. Per la stessa ragione, del resto, si è proposto di prevedere che la semplice sottoposizione ad indagini non determini alcun effetto pregiudizievole sul piano civile e amministrativo. Si potrà dire che tutto questo dovrebbe essere scontato, in un sistema incentrato sul principio della presunzione di innocenza: ma sappiamo bene che, nella realtà, non è affatto così.
Patteggiamento e riti speciali saranno ancora più appetibili per l'imputato?
In un sistema accusatorio come il nostro, l'ampliamento dei riti speciali è funzionale a restituire effettività e pienezza al dibattimento, sviluppo processuale che - per le notevoli risorse che impegna - un approccio realista impone di considerare quale "risorsa limitata". In questa prospettiva, oltre ad estendere il raggio applicativo del patteggiamento e a proporre una maggiore diminuzione di pena, si propone di includere nell'accordo la pena accessoria e la confisca, consentendo anche di "patteggiare" una pena già sostituita dalla misura alternativa alla detenzione (come l'affidamento in prova ai servizi sociali), e si propone anche di precludere ogni effetto della sentenza di patteggiamento sul piano extra-penale e, in particolare, nel giudizio disciplinare. L'intento è chiaro: per rendere appetibile il patteggiamento - che per l'imputato implica una dolorosa rinuncia a difendersi bisogna assicurare allo stesso una effettiva convenienza, e soprattutto garantirgli di poter voltare pagina, una volta per tutte, rispetto all'errore commesso.
C'è una chiave di lettura comune a queste proposte?
A mio avviso possono individuarsi diverse chiavi di lettura: la riduzione dei tempi di risposta della giustizia penale, per soddisfare le aspettative di giustizia e assicurare le doverose garanzie agli imputati; la deflazione dei procedimenti e la diversificazione delle risposte sanzionatone, perché la giustizia penale è una risorsa scarsa, e la pena un'arma a doppio taglio che cura e, al contempo, distrugge; su entrambi i fronti, la responsabilizzazione dei diversi protagonisti del processo, pubblico ministero, giudice e avvocato, fino allo stesso reo negli spazi aperti alle esperienze di giustizia riparativa. A quest'ultimo riguardo, le proposte sono volte a migliorare non solo l'efficienza, ma anche l'accountability del sistema, la sua capacità di generare quel "public value" che è la fiducia dei cittadini nella giustizia, corresponsabilizzando tutti gli attori del processo. Ed anche l'avvocato, di fronte ai nuovi istituti che ampliano le possibilità e le opzioni processuali, vede fortemente amplificato il proprio molo, e la propria funzione di controllo critico: una funzione essenziale e vitale in uno Stato di diritto.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2021
Il giudice deve verificare però che l'iniziale autorizzazione sia stata assunta legittimamente. La riqualificazione di un'ipotesi di reato, per il quale siano autorizzabili le intercettazioni telefoniche, in altro che non consenta tale strumento di indagine, non rende le captazioni automaticamente inutilizzabili se i fatti posti alla base dell'inchiesta sono i medesimi. Sempre però che l'autorizzazione del giudice all'originaria intercettazione sia stata fondata sui presupposti di necessità e gravità che regolano tale strumento di grande potenza invasiva nella sfera privata degli indagati.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23244/2021 - ripercorrendo l'orientamento nomofilattico delle sezioni Unite ribadisce, invece, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per provare altro reato connesso, emerso nel medesimo procedimento, ma che per legge non è ammesso all'autorizzazione del Gip per l'utilizzo dello strumento di indagine altamente intrusivo. Alla base della correttezza di un'autorizzazione degli inquirenti a intercettare c'è, sempre e comunque, il rispetto delle ipotesi tassative previste per legge e l'espletamento di un esame da parte del giudice, incentrato sul contemperamento tra esigenze investigative per la persecuzione di reati di grave allarme sociale e la tutela del diritto costituzionalmente garantito alla segretezza della corrispondenza.
La decisione della sentenza di rinviare il giudizio sull'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato per cui non sono consentite - cioè l'abuso d'ufficio - ma inizialmente autorizzate in base all'originaria notitia criminis di corruzione contiene due precise indicazioni per i giudici di merito del rinvio: accertare se lo strumento d'indagine sia stato ab origine legittimamente autorizzato dal Gip e se i fatti posti a base dell'iniziale autorizzazione per il reato più grave siano realmente i medesimi su cui è stata formulata l'imputazione definitiva a seguito di riqualificazione della fattispecie di reato meno grave e non autorizzabile.
Ciò corrisponde a esigenze di economia processuale e di finalità di giustizia che non possono essere disattese ponendo nel nulla fonti di prova almeno inizialmente legittimamente acquisite. Ugualmente però il vaglio di legittimità sui presupposti che consentono l'autorizzazione a intercettare deve essere stringente al fine di evitare la deriva degli inquirenti a qualificare i fatti oggetto di indagine sotto una delle fattispecie di reato autorizzabile determinando nei fatti la precostituzione di un'autorizzazione "in bianco".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2021
Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 depositata oggi affermando un principio di diritto. "In un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto". Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 16743 depositata oggi, affermando un principio di diritto.
Con una lunga dissertazione giuridica, la Terza Sezione civile (Presidente Graziosi; Relatore Fiecconi), ha chiarito che a tale approdo si arriva per l'applicazione del principio di "buona fede nell'esecuzione del contratto" (articoli 1175 e 1375 cod. civ.). Esso infatti, prosegue la Corte, "legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del neminem laedere".
Il caso era quello di una srl a gestione familiare che aveva dato in locazione un appartamento di proprietà della società al figlio del socio maggioritario, anch'egli socio della azienda. A seguito di una serie di vicissitudini familiari, tra cui il divorzio del giovane con l'assegnazione della casa alla ex e l'avvio di una procedura esecutiva ai suoi danni per il mancato pagamento degli alimenti, la srl aveva intimato lo sfratto per mancato pagamento dei canoni e chiesto il pagamento di tutti gli arretrati. La Corte di appello di Milano nell'accogliere parzialmente il ricorso del conduttore, condannato in primo grado a pagare oltre 200mila euro, ha ritenuto non irrilevante la circostanza che nel corso del rapporto fosse stata per lungo tempo omessa ogni richiesta di pagamento del corrispettivo, ed in particolare dalla stipulazione del contratto nel 2004 sino al 29 giugno 2011 (data della prima richiesta connessa allo sfratto per morosità, il rilascio è poi avvenuto nel 2013). E dunque facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali che si fondano sulla tutela dell'affidamento ingenerato nella controparte, la Corte di merito ha ritenuto non dovuti i canoni maturati fino alla prima richiesta di pagamento (luglio 2011).
Insomma, la protratta inerzia del creditore riguardo ai 126mila euro maturati "avrebbe concretizzato un comportamento di salvaguardia dell'interesse del debitore senza imporre un apprezzabile sacrificio a carico del creditore, mentre il debitore, a fronte dell'inaspettata richiesta di pagamento dell'importo sino ad allora maturato e mai richiesto dal creditore per circa sette anni, si sarebbe viceversa improvvisamente trovato a dover fronteggiare una richiesta per una somma che con il trascorrere del tempo era divenuta esorbitante". Un elemento quella della richiesta "repentina" sui cui insiste la Corte per legarlo al tema dell'abuso del diritto, richiamando un istituto giuridico di matrice tedesca la "Verwirkung" che, affermano i giudici, può trovare ingresso nel nostro ordinamento proprio di fronte ad un revirement rispetto ad una precedente ed opposta modalità di comportamento del locatore.
Nel caso in esame, infatti, argomenta la Cassazione, "non è stato il silentium in quanto tale la manifestazione di assoluta rinuncia al diritto della locatrice, quale espressione contrattuale di volontà tacita nella forma di comportamento concludente. Piuttosto, l'esercizio repentino del diritto installatosi in una circostanziata situazione di maturato affidamento della sua intervenuta abdicazione, correlata a un assetto di interessi pregresso, ha integrato un abuso del diritto e la negazione di tutela dell'interesse di controparte in considerazione di sopravvenute circostanze ... pacificamente non collegate al contratto".
"Nella fattispecie locatizia, in generale - argomenta la Corte - quello che può evidentemente essere idoneo a costruire l'affidamento del conduttore nel senso di una oggettiva rinuncia è un comportamento del locatore di totale inerzia nella riscossione delle pigioni maturate per un protratto periodo di tempo. Come, peraltro, a contrario, si verifica nel caso di cui all'articolo 1458 cod.civ., primo comma, con riguardo agli effetti retroattivi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata, la progressività dell'esecuzione incide altresì sulla pregnanza della condotta del creditore nella fase esecutiva, e conduce quindi alla percezione di questa come oggettiva abdicazione del potere di far valere il diritto, rinuncia che riguarda, appunto, la fase esecutiva mentre, naturalmente, non ha relazione con un mutuo dissenso dal contratto, che rimane 'in piedi' ed è in grado di riprendere vita, come è avvenuto nella presente vicenda quando la locatrice ha modificato repentinamente la sua condotta di inerzia settennale".
In siffatto contesto, collegato alla causa del contratto di locazione e alla protratta inerzia del locatore nel richiedere il pagamento del corrispettivo di locazione per oltre sette anni, prosegue la decisione, "la repentina richiesta di adempimento per la parte del credito eventualmente non caduta in prescrizione è da valutarsi alla stregua dell'esercizio abusivo del diritto, e dunque in violazione di obblighi solidaristici collegati alla salvaguardia dell'interesse del conduttore a non perdere una acquisita situazione di vantaggio determinatasi a suo esclusivo favore, laddove non si dimostri di avere sino a quel tempo comportato un apprezzabile sacrificio per il locatore, rimasto inerte sin dall'origine, a fronte del grave onere imposto repentinamente sulla controparte".
Ragionando secondo questi principi, quindi, per la Suprema Corte, è sostenibile che un credito nascente da un rapporto ad esecuzione continuata, mai preteso sin dall'origine del rapporto negoziale, anche se formalmente menzionato nelle scritture contabili di una società a responsabilità limitata per più esercizi, in assenza di altri indici di segno contrario, possa ugualmente costituire un fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del socio. "Pertanto - conclude la sentenza -, la repentina richiesta di adempimento dell'obbligazione di pagamento, indipendentemente dalla presenza di indici idonei a denotare una volontà di rinuncia del medesimo, se corrispondente a una situazione di palese conflittualità tra socio (allora ex socio) e gli altri soci, non giustificata da altri fattori, costituisce un abuso del diritto ove riveli l'intento di arrecare un ingiustificato nocumento". Perché ciò che conta, in definitiva, è che la valutazione dell'atto teso a far rivivere l'obbligazione sia ricondotta alla "conflittualità" esistente tra le parti.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2021
La domanda del rifugiato va esaminata in base alla complessità degli elementi anche individuali relativi al Paese di provenienza. La protezione sussidiaria al rifugiato - cui viene respinta da uno Stato membro la domanda di asilo - non può essere negata in base all'applicazione di un requisito automatico, quale il superamento nel Paese di provenienza di una soglia minima stabilita di vittime o persone ferite. La Cgue nella causa C-901/19 ha ricordato che la tutela che va accordata a chi fugge da scenari di guerra va concessa in base alla sussistenza di una minaccia grave e individuale. Non basta quindi la conta dei morti che determina il conflitto armato per affermare la necessità di proteggere i rifugiati.
Perciò se un Paese nega il diritto d'asilo la domanda di protezione sussidiaria promossa dal richiedente va esaminata in base anche a criteri prospettici come l'entità del dispiego di forze armate sul territorio di provenienza. Rilevano inoltre eventuali tendenze politiche nei confronti di specifiche etnie sottoposte a vessazioni o condizioni strettamente personali del richiedente che ne mettano in pericolo la vita.
La pronuncia si segnala per essere la prima a interpretare la direttiva 2011/1965 sulla protezione internazionale dei rifugiati. La Cgue precisa che è un complesso di norme che prevede il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e perciò l'interpretazione ora fornita è fortemente rilevante per tutti gli Stati membri. Il ravvicinamento è necessario per evitare il cosiddetto forum shopping e i prevedibili movimenti secondari all'interno della Ue da parte dei migranti, rectius rifugiati.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2021
Chiede di essere trasferito nella penisola per avvicinarsi alla famiglia un detenuto serbo di 40 anni, padre di 7 figli, detenuto dal 21 marzo scorso a Cagliari. Finora l'uomo, R. N., in carcere dal 2012, non ha ottenuto risposta dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap). La sua situazione è segnalata dall'associazione "Socialismo, diritti, riforme (Sdr)". Il detenuto da 18 mesi non vede i figli minori, di 16 e 10 anni, entrambi con gravi problemi di salute. Riesce a vedere la moglie, che vive a Napoli col resto della famiglia, solo in videochiamata, tre volte al mese.
"Mio marito ha commesso errori che sta pagando con il carcere - dice la moglie, Rosa Cecere, ai volontari di Sdr - ma questo non significa impedire alla famiglia di vivere. Abbiamo due figli minori entrambi sotto stretto controllo medico ai quali sono interdetti i viaggi. Le condizioni economiche non ci permettono di effettuare trasferimenti in Sardegna per i colloqui. In nove anni di detenzione mio marito ha conosciuto 17 istituti di pena. È arrivato a gennaio 2020 a Nuoro dove, caso più unico che raro, ha scontato 16 mesi in regime di sorveglianza particolare (14bis)". Racconta sempre la donna: "A ' Badu e Carros' mio marito è stato vittima di un grave episodio drammatico al vaglio degli inquirenti. Ha rischiato la vita ed è stato trasferito nella Casa Circondariale di Cagliari". Prosegue denunciando che è un uomo spaventato che teme per la propria incolumità e con lui la sua famiglia. "Vogliamo solo che venga avvicinato ai familiari - spiega sempre Rosa Cecere - nella struttura penitenziaria che il dipartimento riterrà più opportuna. I nostri figli ed io, detto per inciso, non abbiamo commesso alcun reato e vogliamo poter contribuire con la nostra vicinanza al suo reinserimento sociale".
Evidenzia l'ex presidente di Sdr, Maria Grazia Caligaris: "Ripropone in termini oggettivi la questione della territorialità della pena. Essere stato un detenuto YoYò per 9 anni, vuol dire che è stato sicuramente un cittadino problematico. Anche il regime di sorveglianza speciale è stato adottato, a torto o a ragione, per intemperanze del carattere. Resta, però, il fatto che è stato trasferito in un'isola che oggettivamente costringe i familiari a spese esorbitanti e li esclude totalmente dal percorso riabilitativo. Ciò a maggior ragione quando in una stessa famiglia ci sono due minori con il riconoscimento del 100% di invalidità".
lecodelsud.it, 15 giugno 2021
Dall'associazione "Memento" siciliano, di Rita Bernardini, una iniziativa a tutela dei diritti dei detenuti e a favore del reinserimento sociale degli ex detenuti, che si svolgerà domani a Messina, viene descritta attraverso la seguente nota: "Dopo quello di Palermo davanti alla casa di reclusione dell'Ucciardone, che ha visto la partecipazione del prof. Giovanni Fiandaca e del dott. Santi Consolo, la prossima tappa del "Memento" siciliano di Rita Bernardini sarà domani a Messina, davanti al carcere di Gazzi. Martedì 15 giugno, dalle 11 alle 13, camminando e conversando in diretta Facebook sul profilo di Radio Radicale, con Bonny Candido, Presidente della Camera Penale di Messina; Antonio Mandia Presidente della Onlus "Overland", che si occupa del recupero di giovani ex detenuti; Rina Frisenda, Segretario della Camera Penale di Messina; Antonio Noè, componente della Commissione Sorveglianza, sulle condizioni di detenzione nel nostro Paese e sull'obbligo da parte dello Stato di rimuovere immediatamente le cause che generano trattamenti inumani e degradanti nel corso dell'esecuzione penale. Le "due ore d'aria" - così le definisce Bernardini - saranno aperte alle 11 dal militante storico radicale di Messina, Saro Visicaro.
"Memento" è un'iniziativa nonviolenta di dialogo rivolta agli interlocutori istituzionali che hanno il potere-dovere di intervenire. L'esponente del Partito Radicale e di "Nessuno Tocchi Caino", Bernardini, lo ha fatto per quattro mesi consecutivi davanti al Ministero della Giustizia, fino al giorno in cui è stata ricevuta dalla guardasigilli Marta Cartabia chiamata dal 13 febbraio scorso a porre rimedio alla condizione disperata e disperante sia dell'amministrazione della giustizia che dell'esecuzione penale nel nostro Paese. Paese pluricondannato da almeno 30 anni in sede europea per l'irragionevole durata dei processi e per la sistematica violazione dei diritti umani nelle nostre carceri.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2021
Appello dell'Associazione Yairaiha Onlus alle massime istituzioni per Cesare Battisti che a Rossano ha iniziato lo sciopero della fame e delle terapie contro il mancato rispetto dell'ordinanza dei giudici di Milano. Cesare Battisti si sta lasciando morire. Non per chiedere di non scontare la pena, ma per il fatto di essere recluso nel carcere di Rossano in una sezione composta esclusivamente da detenuti appartenenti al terrorismo islamico. Ciò gli crea un grave isolamento, impedendogli di svolgere perfino l'ora d'aria.
Non viene rispettata l'ordinanza della corte d'appello di Milano - Una condizione, di fatto, illegale, anche perché non viene rispettata l'ordinanza emessa a carico della corte d'appello di Milano dove spiega che Battisti non è ostativo e ha diritto ad un percorso trattamentale.
L'appello dell'Associazione Yairaiha Onlus - Per questo motivo, l'Associazione Yairaiha Onlus ha lanciato un appello rivolto al presidente della repubblica Sergio Mattarella, la guardasigilli Marta Cartabia, al sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, al Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Davide Ermini, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, al Coordinamento nazionale dei Magistrati di Sorveglianza, al Consiglio nazionale di Magistratura Democratica, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, al provveditore regionale della Calabria Guerriero, al direttore della Casa di Reclusione di Rossano, al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, all'Ufficio di sorveglianza di Cosenza, al Garante Nazionale Mauro Palma, al Garante regionale Siviglia, all'onorevole Roberto Giachetti e al Comitato europeo per la prevenzione della tortura.
Dal 2 giugno è in sciopero della fame e delle terapie - Dal 2 giugno scorso, Cesare Battisti, detenuto presso il carcere di Rossano nel circuito AS2, ha iniziato lo sciopero della fame e delle terapie per manifestare il proprio disagio avverso "all'illegittimo - si legge nell'appello - e immotivato protrarsi della sua collocazione nel circuito AS2 che, nel caso specifico dell'istituto calabrese, è destinato a detenuti afferenti al cosiddetto "terrorismo islamico", e contro il mancato rispetto dell'ordinanza n. 3/19 Reg. Ord. emessa a suo carico dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano".
Come osserva l'associazione Yairaiha nell'appello, i circuiti ex E.I.V. sono stati istituiti con circolare DAP n. 3479 del 9.7.1998 con l'obiettivo di separare i detenuti di particolare spessore criminale e gli ex 41bis dai detenuti di alta e media sicurezza. A seguito di diversi pronunciamenti della Corte europea, e di seguenti atti di sindacato ispettivo e interrogazioni parlamentari, il Dap, con la circolare 3619/6069 del 21 aprile 2009, riformula la denominazione dei circuiti E.I.V. suddividendo l'Alta Sicurezza in tre sotto circuiti e assegnando gli ex E.I.V. ai circuiti AS1 e AS2, per "superare la sua denominazione foriera di fraintendimenti, evitando che essa possa far pensare, sia pure solo in via teorica ad osservatori esterni, ad una condizione maggiormente afflittiva", ribadendo al tempo stesso che "La gestione dei detenuti ed internati che, allo stato, sono inseriti nel circuito E.I.V. per le ragioni esposte, continuerà ad essere di esclusiva competenza dipartimentale. Continuerà pertanto ad essere onere delle direzioni segnalare il comportamento di tali detenuti ed internati, che verranno di conseguenza gestiti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento".
La gestione dei detenuti assegnati ai circuiti di sicurezza rimane di competenza del Dap - Anche con la circolare del 2009, si è di fatto aggirata la condanna, ribadendo che la gestione dei detenuti assegnati a tali circuiti rimane di competenza del Dap (organo amministrativo) in stretta collaborazione con le Direzioni distrettuali antimafia (organi investigativi). Il problema è che si sono venuti a creare gruppi misti del tutto incompatibili tra loro e la magistratura di sorveglianza, teoricamente, non può influire sulla scelta della gestione in mano al Dap. Immaginare gli ex terroristi di matrice marxista o anarchica convivere con quelli di matrice islamica è ovviamente problematico.
Cesare Battisti è costretto a isolarsi - A maggior ragione se si ritrova, come nel caso di Battisiti, da solo con loro. Accade quindi che Cesare Battisti è costretto ad auto isolarsi. Ciò gli impedisce l'ora d'aria, la socialità e anche di essere ascoltato dal cappellano che non ha mai incontrato, nonostante le numerose richieste. L'ordinanza della corte d'appello di Milano ha invece ribadito che "sarà la magistratura di sorveglianza a valutare se e quando Cesare Battisti - a cui non risulta applicabile il regime ostativo - potrà godere dei benefici penitenziari, in virtù di una progressione trattamentale, che è diretta attuazione del canone costituzionale della funzione rieducativa della pena anche per i condannati all'ergastolo (come ribadito dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 149/20185): primo fra tutti il beneficio della liberazione anticipata ai fini del calcolo del termine per poter chiedere permessi premio e misure alternative alla detenzione, avendo riguardo anche ai periodi di custodia cautelare espiata all'estero (secondo l'orientamento di cui alla sentenza n. 21373 della Cassazione Sez 1 19.4.2013".
Chiede di poter scontare la sua condanna secondo le norme - Quello che chiede Cesare Battisti è di poter scontare la sua condanna secondo le norme e la sentenza. "Chiede - si legge nell'appello dell'associazione Yairaiha Onlus - di poter partecipare attivamente alla vita della comunità penitenziaria, contribuendo attivamente alla stessa anziché essere relegato nell'infimo concetto, caro a certa politica, del "buttiamo via la chiave" che condanna le persone ad essere recluse nel tempo vuoto di una pena fine a sé stessa senza alcuna prospettiva oltre quella di "marcire in galera".
- Napoli. Protocollo per il reinserimento lavorativo dei detenuti
- Napoli. Tre anni di lavori per rifare il carcere di Poggioreale
- Milano. Dall'omicidio alla laurea in filosofia: quando il carcere ti cambia in meglio
- Prato. "In carcere si vive sempre una situazione di lockdown"
- Suketu Mehta: "Il futuro è nelle mani dei migranti"










