Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2021
Per la Corte europea dei diritti dell'uomo i giudici nazionali devono motivare il risarcimento nel rispetto della libertà di espressione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto violata la libertà d'espressione di un giornalista rumeno che era stato condannato a risarcire i danni al caporedattore, che aveva criticato attraverso il proprio blog. La sentenza emessa sulla domanda n. 79671/13 afferma all'unanimità la violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo sulla libertà di espressione. In particolare, la Cedu ha ritenuto insufficienti e non sostenuti da adeguate giustificazioni i motivi che hanno portato i giudici nazionali alla condanna al risarcimento. Nella causa internazionale è stato, infatti, ritenuto che i giudici nazionali non abbiano dato informazioni rilevanti e sufficienti motivi che giustifichino l'interferenza contenuta nella condanna con il diritto alla libertà di espressione del giornalista. Secondo la Cedu comunque le norme interne applicate non sono compatibili con i principi sanciti dall'articolo 10 della Convenzione. Il giudizio nazionale è stato condotto senza considerare i post incriminati sotto il profilo del rispetto o meno dei principi che derivano dallo stesso articolo 10 sulla libertà di espressione: il contributo a un dibattito di interesse pubblico, la notorietà e la condotta precedente della persona oggetto degli articoli, che andavano anche valutati in maniera sufficiente in ordine al contenuto e alla forma utilizzata. Rileva la Cedu che in tal modo la condanna appare adottata illegittimamente de plano senza che i giudici nazionali fornissero a sostegno delle conseguenze e della severità della sanzione comminata una valutazione accettabile dei fatti rilevanti.
di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 13 gennaio 2021
La prima sentenza della Consulta depositata nel 2021. L'anno nuovo della Corte Costituzionale si apre con una sentenza a favore delle vittime di violenza di genere che potranno accedere automaticamente al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal proprio livello di reddito.
Si tratta di una "scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità", spiegano i giudici delle leggi in riferimento alla norma in esame.
Nella parte in cui - all'articolo 76, comma 4- ter del dpr 115 2020 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" - questa dispone l'ammissione automatica al beneficio a prescindere da situazioni di "non abbienza", secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione assurta a "diritto vivente".
Il dpr citato dai giudici costituzionali, infatti, stabilisce le condizioni di accesso al patrocinio in base all'ultima dichiarazione dei redditi, ma prevede una deroga per le vittime di particolari reati: violenza sessuale, stalking, maltrattamenti in famiglia e prostituzione minorile, per citarne alcuni.
"Crimini odiosi", sottolinea la Consulta che con la prima sentenza depositata nel 2021 - relatore il neo presidente Giancarlo Coraggio - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli. Il caso di specie risale al 2019. Con ordinanza interlocutoria notificata al difensore, il Gip di Tivoli "sospendeva l'esame della domanda di ammissione al beneficio, invitando ad integrarla con l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'istante". Ma, osservava a sua volta il legale, "nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza sessuale" le richieste del giudice "non appaiono motivate", rientrando il reato, di cui all'articolo 609-bis del codice penale, "tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato è sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali".
"La scelta effettuata con la disposizione in esame - si legge nella sentenza della Consulta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare nè irragionevole nè lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati". La pronuncia dei giudici è in continuità con la linea espressa dalla Suprema Corte, la quale con sentenza del 20 marzo 2017 aveva "affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica".
Tale lettura sarebbe imposta dalla ratio della norma, spiegano da Palazzo della Consulta, "posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale".
"L'eccezione introdotta dal legislatore non solo non sarebbe irragionevole - si legge nella sentenza - ma avrebbe una precisa motivazione, valutabile positivamente, e cioè quella di tutela di soggetti vulnerabili, prima o in dipendenza del crimine, che potrebbero, per tale stato, avere delle remore a denunciare e a difendersi nei procedimenti penali nei confronti dei loro aggressori". "Alla tutela di persone deboli si aggiungerebbe in senso più ampio, una finalità di prevenzione di crimini odiosi, dato che vengono in rilievo reati abituali o facilmente ripetibili in ragione dell'attitudine di alcuni soggetti a ricreare in futuro situazioni analoghe", proseguono i giudici.
La Corte rileva quindi che "nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori".
"Di qui - aggiungono i giudici - la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti". Un segnale di particolare rilievo nel contrasto alla violenza di genere accolto positivamente dalla senatrice del Pd e presidente della Commissione Femminicidio, Valeria Valente.
La pronuncia della Corte è "molto importante", commenta la senatrice. "Si tratta di un sostegno concreto, non solo materiale ma anche psicologico, per chi denuncia - prosegue Valente. Passa il messaggio che lo Stato è dalla parte di queste bambine, ragazze e donne abusate in vario modo". "Anche le motivazioni della sentenza chiariscono - conclude - che la ratio della legge, finalizzata appunto a incoraggiare la vittima che si trova in particolare stato di vulnerabilità, a intraprendere un percorso di denuncia e di uscita dalla violenza, è del tutto ragionevole e non può essere sottoposta a discrezionalità. È stato compiuto un ulteriore passo in avanti perché le donne non si sentano sole e siano incentivate a denunciare".
di Matilde Bellingeri*
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2021
La questione, di spiccato interesse se si considera l'attuale contingenza pandemica, impone di stabilire se un'email (ordinaria o Pec) contenente l'enunciazione di un possibile fatto di reato, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, possa essere qualificata come una vera e propria denuncia. Breve nota al provvedimento di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Perugia (depositato in cancelleria il 13.11.2020). La questione, di spiccato interesse se si considera l'attuale contingenza pandemica, impone di stabilire se un'email (ordinaria o PEC) contenente l'enunciazione di un possibile fatto di reato, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, possa essere qualificata come una vera e propria denuncia.
Nel caso di specie un cittadino portava all'attenzione della Procura della Repubblica tramite PEC la commissione di una pluralità di illeciti commessi nel settore della sanità pubblica.
A fronte della prospettata situazione, il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione al GIP sostenendo l'impossibilità, per il privato cittadino, di presentare una denuncia a mezzo raccomandata o, addirittura, tramite posta elettronica, sia pur certificata, in assenza di una specifica previsione normativa.
L'art. 333 comma 2 c.p.p. stabilisce precise modalità attraverso cui un atto può trasformarsi in denuncia: deve essere presentato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria e, se già redatto per iscritto, deve essere formalmente sottoscritto.
La ratio è ben evidente: il denunciante deve essere identificato con certezza da persona qualificata.
L'interpretazione del P.M., oltre ad apparire conforme rispetto al dato letterale della norma, trova conferma in una circolare del Ministero della Giustizia (dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della Giustizia penale del 12.11.2016, prot. 328.E.) ove, al paragrafo 3, precisa che "quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente".
Come qualificare, quindi, gli scritti che pur avendo contenuto di denuncia sono trasmessi irritualmente?
Il P.M. ha ritenuto di annoverare tali scritti al novero delle denunce anonime. Alla medesima conclusione sono giunte anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. n. 25932/2008, dep. 26.6.2008): "una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notizia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali".
Le considerazioni del Pubblico Ministero sono state condivise dal Giudice per le indagini preliminari il quale, in ragione dell'impossibilità della verifica dell'identità del denunciante, conclude "per la non riconducibilità di tali scritti alle denunce di cui all'art. 333 c.p.p.". L'occasione è propizia per un'ulteriore riflessione: l'esclusione della possibilità di trasmettere una denuncia tramite email (o PEC con firma digitale SPID) trova giustificazione nell'impossibilità di verificare con certezza l'identità dell'autore dello scritto, ovvero nel fatto che si tratti di modalità di trasmissione non tipizzata dalla legge?
Due, le soluzioni percorribili. Da un lato, la tesi della tassatività degli strumenti di ricezione della notizia di reato, sostenuta nella richiesta di archiviazione, porterebbe ad escludere tale possibilità in quanto si tratterebbe di modalità non espressamente prevista dalla legge. Da altro lato, una tesi meno rigorosa sembrerebbe intendere il catalogo dei mezzi indicati nell'art. 333 comma 2 c.p.p. come un elenco aperto, in considerazione della possibilità di proporre una denuncia per iscritto senza ulteriori specificazioni.
La fattispecie normativa, così come elaborata, sembrerebbe dunque lasciare spazio alla forma postale (sebbene non espressamente prevista) in quanto strumento idoneo a stabilire con certezza la paternità dello scritto. A sostegno di questo ragionamento, anche la disposizione di cui all'art. 337 comma 1 c.p.p., la quale ammette la possibilità di spedire per posta in piego raccomandato la querela con sottoscrizione autenticata. In accoglimento di quest'ultima tesi, non sembra ragionevole escludere (almeno in prospettiva futura) la possibilità di utilizzare la PEC con firma digitale per la trasmissione di denunce. La vicenda rimane di complessa definizione, il tema meriterebbe un adeguato approfondimento da parte del legislatore se si considera come nemmeno il processo penale possa più essere "impermeabile" alla rivoluzione tecnologica in atto.
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2021
Nell'analisi della Cassazione importanti indicazioni sulla nuova disciplina legislativa. Segnaliamo e pubblichiamo - per la rilevanza della materia ed i profili inediti trattati - la relazione su novità normativa n. 100/2020 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione in materia di "Disposizioni urgenti in materia di diritto penale introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (cd. decreto "immigrazione-sicurezza"), conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173", pubblicata sul Portale pubblico del Massimario, ove è liberamente scaricabile.
La relazione - redatta dal Consigliere Aldo Natalini, giudice addetto all'Ufficio del Massimario - esamina a prima lettura le molte disposizioni penalistiche e processual-penalistiche contenute nell'ultimo Dl Immigrazione-sicurezza, divenuto ormai legge dello Stato, e si affianca alla coeva relazione n. 94/2020 sui profili civilistici in tema di protezione internazionale del medesimo Ufficio (settore civile) di cui abbiamo dato notizia in queste pagine.
Da segnalare la diffusa analisi del delitto di nuovo conio di cui all'articolo 1, comma 2, del Dl, incriminante la trasgressione dei divieti ministeriali di transito e sosta di navi nel mare territoriale (incriminazione che sostituisce il precedente, corrispondente illecito amministrativo introdotto dal "decreto sicurezza-bis", nell'ambito della politica sui "porti chiusi", severamente punito con pene a suo tempo ritenute sproporzionate dal Presidente della Repubblica: vedi NT Plus Diritto del 5 gennaio 2021). Il compilatore inquadra il novello reato come fattispecie "navigazionista" propria (cioè a soggettività ristretta), di pericolo e struttura meramente sanzionatoria, in funzione della protezione penale dei divieti di approdo (allo stato non emanati dal Viminale).
Interessante è, poi, la ricostruzione in termini di inedita scriminante procedurale della disposizione che esclude espressamente l'applicabilità del divieto alle operazioni di soccorso in mare in favore dei naufraghi-migranti (art. 1, comma 2, secondo periodo).
Questo il sommario della Relazione n. 100/2020:
1. Premessa: il d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., in l. n. 173 del 2020
2. Le attribuzioni ministeriali sui controlli di frontiera marittima (art. 1, comma 2)
2.1 Il nuovo delitto "navigazionista" di inosservanza dei provvedimenti di divieto di transito e sosta di navi nel mare territoriale (art. 1, comma 2, primo e terzo periodo)
2.2 L'inapplicabilità del divieto alle operazioni di soccorso in mare: l'inedita giustificante procedurale (art. 1, comma 2, secondo periodo)
3. Le disposizioni processuali in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri: l'arresto differito (art. 6)
3.1 La correlata ipotesi di giudizio direttissimo atipico
4. Le modifiche in tema di inapplicabilità ratione materiae dell'art. 131-bis cod.pen. (art. 7)
5. Le modifiche all'art. 391-bis cod.pen. (art. 8)
6. Il nuovo delitto ex art. 391-ter cod.pen. di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 9)
7. Le modifiche all'art. 588 cod.pen. (art. 10)
8. La violazione delle prescrizioni del cd. DASPO urbano (art. 11).
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 gennaio 2021
La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero della giustizia. Non è sanzionabile un semplice saluto tra detenuti al 41bis appartenenti a diversi gruppi di socialità. La Cassazione, con la sentenza numero n. 35216 del 2020, mette così il sigillo al ricorso presentato dal ministero della Giustizia contro la magistratura di sorveglianza che ha annullato la sanzione disciplinare che il consiglio di disciplina del carcere de L'Aquila ha inflitto a un recluso al 41bis.
Emanuele Argenti, sottoposto al regime del 41bis del carcere aquilano, aveva proposto reclamo davanti al Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35bis Ord. pen., avverso la sanzione disciplinare inflittagli perché aveva salutato un altro detenuto, anch'egli sottoposto al 41bis, appartenente a diverso gruppo di socialità. Con ordinanza del 6 febbraio del 2019, il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila accolse il reclamo proposto da Argenti, sul presupposto che il saluto rivolto ad altro detenuto non integrasse alcuna forma di comunicazione, implicando tale nozione uno scambio di dati, stati d'animo, sensazioni, non ravvisabile nel semplice saluto. Il ministero della Giustizia ha fatto ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, sul presupposto che il divieto di comunicazione imposto ai detenuti al 41bis abbia "la finalità di impedire i collegamenti del detenuto che vi è sottoposto con il sodalizio criminoso di appartenenza".
Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato però il reclamo del ministero, ritenendo che nella semplice dichiarazione di saluto, anche qualora accompagnata dalla menzione di un nome proprio di persona, ma non inquadrata nel contesto di una conversazione, non si ravvisa una comunicazione in senso proprio. A quel punto il ministero è ricorso in Cassazione per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. Per la Corte suprema, però, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il comma 2quater, lett. f) della stabilisce che per il 41bis siano "adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità". La ratio di tale previsione è chiaramente quella di impedire la possibilità di una circolazione di informazioni che consentirebbe la prosecuzione dell'attività di gestione delle attività criminali dall'interno del carcere.
Circolazione che sarebbe resa possibile da interazioni non soltanto di tipo linguistico, ma anche di natura non verbale. Ne consegue che non ogni tipo di interazione può essere ritenuta di natura comunicativa e che la nozione di comunicazione deve essere estesa a ogni manifestazione esteriore in grado di veicolare un contenuto informativo idoneo a vulnerare le menzionate esigenze di controllo.
La Cassazione, però, sottolinea che la questione, all'evidenza, si pone in termini di particolare complessità nei casi di comunicazione occulta, ovvero nelle ipotesi in cui una interazione di carattere apparentemente neutro nasconda un significato diverso da quello apparente. "Il comportamento non verbale, invero - si legge nella sentenza della corte suprema - può essere informativo, quando i gesti assumono un identico significato tra gli interlocutori, comunicativo, comprendenti i gesti inviati da un emittente a un ricevente per trasmettere un messaggio chiaro e univoco, e interattivo, rappresentato da tutti quei gesti che influenzano il comportamento dei partecipanti alla comunicazione e degli osservatori presenti nel contesto in cui si verificano".
Ma nel caso di specie, si è in presenza di una dichiarazione di saluto rivolta dal detenuto ad altri ristretti, appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione. "Dunque, deve escludersi che si fosse in presenza di una comunicazione nel senso indicato, non essendovi stata alcuna trasmissione di informazioni da un individuo a un altro", osserva sempre la Cassazione per dichiarare infondato il ricorso.
di Renata Manzoni
La Prealpina, 13 gennaio 2021
Ai Miogni nessun operatore sanitario dalle 18 alle 8: inutili i soccorsi a un cinquantenne appena diventato nonno. Tragedia al carcere dei Miogni dove un detenuto è morto dopo aver accusato un malore. Il detenuto, 50 anni, lamentava da ore dolori lancinanti e sempre più forti al braccio e al petto: aveva chiesto aiuto al compagno di cella, si era messo in moto il tam tam del carcere ed erano arrivate le guardie che lo avevano trasferito in infermeria. L'uomo, sentitosi male verso mezzanotte, non dava però cenni di miglioramento.
Alla fine era così partita una chiamata al servizio d'emergenza ed era arrivata subito l'ambulanza del 118. Ma quando il medico si è precipitato in cella per verificarne le condizioni, per il detenuto non c'era più nulla da fare: è spirato per arresto cardiocircolatorio. La notte di sabato 9 gennaio è stata travagliata e densa di agitazione al carcere dei Miogni: il fatto che non sia stato possibile salvare il detenuto ha innescato la rabbia di tutti gli altri reclusi. All'ora d'aria di domenica mattina in cortile i detenuti hanno protestato urlando con tutta la loro voce. Sono rientrati in cella in ritardo rispetto al solito.
La notizia si è diffusa in poche ore, anche al di fuori delle mura del carcere. E ha portato alla luce, una volta di più, quello che è un problema ben noto sia al personale sia ovviamente ai detenuti: durante la notte ai Miogni non c'è assistenza medica. Interviene una guardia, in caso di necessità, somministrando i medicinali di uso comune: antinfiammatori o antipiretici. Ma dalle 18 alle 8 non è in servizio un medico che possa intervenire tempestivamente, comprendendo subito la la gravità di un malore.
Il detenuto si sarebbe potuto salvare con un tipo di intervento immediato che solo un sanitario sul posto poteva garantire? Questo potrà appurarlo l'autopsia sulla salma, se come probabile verrà eseguita. Certo è che quelle 14 ore senza assistenza interna qualificata pesano, nonostante sia stato chiesto - in ritardo, sostengono i detenuti - l'intervento del 118. Anche a questo è dovuta la protesta dei reclusi: hanno visto il compagno stare sempre peggio. Ora, sperano, che questa tragedia possa portare almeno a un cambiamento.
Il cinquantenne era tranquillo, anzi per lui era un momento felice: aveva raccontato con un gran sorriso agli altri di essere appena diventato nonno. Neanche il tempo di rallegrarsi per il lieto evento, che ha cominciato intorno alla mezzanotte ad accusare dolori sempre più forti che lo hanno condotto alla morte tra le braccia del compagno di cella.
Il Tempo, 13 gennaio 2021
A Rebibbia Nuovo complesso i positivi al Covid sono saliti ieri a 34, di cui 5 ricoverati in ospedale. In un post su Facebook la garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, spiega: "Sono entrata con la direttrice e il responsabile medico di Rebibbia nel reparto dove sono isolati i positivi (eravamo forniti di tutti i dispositivi di sicurezza). Da lunedì i detenuti hanno iniziato lo sciopero della fame e ieri mattina hanno iniziato a danneggiare le loro stanze detentive.
Ci abbiamo parlato (attraverso la porta) e la direttrice e il medico hanno assicurato un intervento di rafforzamento per permettere loro di superare questa fase così difficile in una modalità più umana rispetto la attuale. Il problema principale è che il reparto dove sono stati allocati per l'isolamento è vetusto e quindi non adatto già per persone in salute e che possono uscire durante il giorno. Figurarsi per chi deve trascorrerci tutto il tempo convivendo con altre cinque persone.
Sono stati bloccati gli ingressi dei nuovi giunti e questo permetterà a breve il loro trasferimento nel reparto limitrofo dove sono attualmente coloro in quarantena. La direttrice rafforzerà il numero di telefonate a disposizione e il responsabile medico dovrebbe ottenere la presenza di un infermiere anche di notte.
La protesta è rientrata con l'auspicio che questi minimi provvedimenti possano essere attuati al più presto. Tutto ciò - sottolinea Stramaccioni - conferma che la presenza del virus in carcere non è gestibile facilmente nelle condizioni attuali di sovraffollamento. E la preoccupazione (comprensibile) del contagio rende tutto più difficile. Anche svolgere le normali funzioni come distribuire cibo o portare gli apparecchi telefonici.
Alla delegazione di Senatori della Commissione Giustizia presenti ieri mattina in istituto mi sono permessa di rivolgere un ulteriore accorato appello per fare in modo intanto di vaccinare la popolazione detenuta e gli operatori penitenziari. Alle persone in isolamento - conclude - ho garantito che continuerò ad effettuare un monitoraggio costante per rendere più decente questa disumana condizione di detenzione".
Santa Maria Capua Vetere (Ce).Suicida in cella:era innocente, dopo 7 anni tutti assolti i coimputati
di Mary Liguori
Il Mattino, 13 gennaio 2021
Le strade della giustizia a volte sono infinite o talmente lunghe da smarrirsi in vicoli ciechi e ritrovare la luce solo quando è ormai troppo tardi. Sette anni dopo l'arresto e il suicidio di Mario Cantone, la tranche d'inchiesta in cui fu coinvolto si è dissolta come una bolla di sapone: il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto suo fratello Luciano e i loro ex dipendenti, imputati per gli stessi fatti contestati al deceduto, dall'accusa di essere stati in società con il clan dei Casalesi per la gestione di due sale bingo ad Aversa e Teverola. Il procedimento, datato giugno 2013, fu frutto di una maxi inchiesta che portò al sequestro di beni per 450 milioni di euro e all'arresto di decine di persone in tutta Italia.
Tra loro c'era anche Mario Cantone, 46 anni, un passato da giocatore dell'Atalanta, poi imprenditore che, insieme al fratello, era titolare di sale bingo che, secondo la Dda, erano invece nelle disponibilità del clan Russo, costola aversana dei Casalesi dedita alla gestione del business del gioco e delle slot machine. Poco dopo la retata, Luciano Cantone e gli altri imputati ottennero i domiciliari. Non Mario, al quale la Dda contestava l'affiliazione alla cosca. Per due volte, dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, il 46enne chiese aiuto e per due volte gli furono negati i domiciliari. Né ottenne agevolazioni in virtù delle sue fragili condizioni psichiatriche. Anzi, fu dichiarato compatibile con il regime carcerario e quindi lasciato in cella.
Ma Mario era innocente - e forse la sentenza emessa ieri per suo fratello ne è la prova - e in quelle quattro mura non resistette. Si tolse la vita nel febbraio del 2014 impiccandosi alle sbarre della cella. "Nessuno ha voluto ascoltare nonostante fosse chiara la fragilità e la sofferenza di Mario - disse all'epoca la sorella, Luana. I magistrati non hanno tenuto conto della salute di mio fratello, rigettando le richieste di scarcerazione e negando la perizia medica esterna. Ciò ha gettato Mario nello sconforto, non ha retto al regime della detenzione". La sentenza assolutoria di ieri riaccende il dolore e la rabbia dei familiari per una vita rovinata da quello che, almeno in questo primo grado di giudizio, appare come un clamoroso e drammatico errore giudiziario.
"L'assoluzione di Luciano Cantone ristabilisce la memoria del mio amico Mario, fratello dell'attuale imputato - ha detto l'avvocato Francesco Liguori a nome della famiglia - Mario fu arrestato per gli stessi fatti e, addirittura, indiziato di appartenere al clan dei Casalesi e, proprio per questo, sottoposto al più afflittivo regime carcerario. Per mesi ha urlato la sua innocenza. Era molto prostrato, anche perché il Riesame impiegò oltre tre mesi per depositare le motivazioni del rigetto e, di conseguenza si dilatarono anche i tempi del ricorso in Cassazione". "All'epoca - continua il penalista - depositai al gip un'istanza per far entrare in carcere uno psichiatra che potesse supportarlo, ma anche questa richiesta fu respinta e dopo poche settimane Mario si impiccò, lasciando la moglie i suoi due figlioletti per sempre privi del suo affetto. Adesso, almeno, i figli possono andare a testa alta: il padre non era un camorrista".
Per due volte Cantone fu interrogato dai magistrati e cercò di difendersi dalle gravissime accuse che gli venivano mosse. "Mi chiedevano il pizzo, non ero il loro socio: ero il loro bancomat, non potevo rifiutarmi. I camorristi mi estorcevano denaro per consentirmi di tenere aperta la sala bingo - disse ai pm in entrambe le occasioni in cui fu ascoltato - Una volta mi hanno anche picchiato perché mi ero "permesso" di comprare del mobilio da un rivenditore che non era quello sponsorizzato dai Casalesi".
Cantone stava male, ma si difese quando gliene fu data l'opportunità. Fu tutto inutile. Restò in cella. E poi si uccise. Ieri il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sette anni da quei fatti, ha assolto con le formule perché il fatto non costituisce reato e per non aver commesso il fatto sia il fratello di Mario, Luciano Cantone, che gestiva con lui le sale bingo, sia i loro ex collaboratori Luca D'Errico, Ferdinando Galluccio e Anita Turro, tutti difesi dagli avvocati Francesco Liguori e Francesco Angelino. Per Mario la sentenza è arrivata troppo tardi, ma - per quanto possa valere - almeno la sua memoria è riabilitata.
di Benedetta Centin
Corriere del Veneto, 13 gennaio 2021
Giovedì scorso i detenuti risultati positivi al tampone erano saliti da 28 a 33. Quattro giorni dopo, lunedì, i contagiati da Covid 19 nel carcere di Vicenza sono arrivati a 37: tutti isolati dalla restante popolazione carceraria in una specifica sezione del penitenziario. Un focolaio che il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria ha voluto arginare, per evitare ulteriori positivi. Di qui la decisione di chiudere la struttura del San Pio X. Non entrano più arrestati, che vengono trasferiti in altre carceri venete: Verona, Padova o Rovigo, ma non Venezia, con 46 positivi, a sua volta off limits.
Il penitenziario di Vicenza da lunedì è blindato. Sospese anche le visite di avvocati e parenti di detenuti. "Questione di sicurezza" fa sapere il direttore Fabrizio Cacciabue. Quanto agli agenti, sono due i positivi, ma contagiati altrove. Ma Leonardo Angiulli, segretario triveneto dell'Uspp, unione dei sindacati di polizia penitenziaria, sollecita la "necessità di effettuare tamponi a tutto il personale che ha prestato servizio nelle sezioni del nuovo padiglione, dove sono stati scoperti detenuti positivi, per evitare il diffondersi dei contagi, per ovvie ragioni di opportunità e di tutela della salute pubblica dei dipendenti". È quanto messo nero su bianco nella lettera inoltrata alle autorità competenti, dal Governatore Luca Zaia al prefetto Pietro Signoriello, passando per Usl e amministrazione penitenziaria.
"La circostanza che lascia allibiti - continua Angiulli - è come mai non si è dato corso al protocollo di prevenzione dal contagio usato negli altri penitenziari della regione, dove il personale viene regolarmente controllato con i tamponi, sebbene su base volontaria, cosa che ha consentito il contenimento dei contagi". E ancora: "Non si comprende come mai per il controllo del personale di polizia penitenziaria operante nella casa circondariale di Vicenza si è dovuti ricorrere all'uso dei pochissimi tamponi forniti dai superiori uffici alla direzione, mentre nel carcere di Padova i poliziotti vengono regolarmente controllati dall'Usl - spiega il referente sindacale - I poliziotti di Vicenza sono di rango inferiore rispetto ai colleghi di Padova per subire un trattamento sanitario differenziato? Oppure si vuole risparmiare sulla pelle dei poliziotti vicentini?".
Quello che teme Angiulli sono "gravi problemi di ordine pubblico" se gli agenti, causa mancati controlli, venissero "decimati, causando un'ingestibilità dei 360 detenuti presenti, con negative ricadute sulla collettività vicentina". La richiesta, riportata nella missiva, è quella di "riattivare il presidio sanitario esterno ancora presente nel parcheggio del carcere, e far sì che personale medico e paramedico della Usl espleti tamponi di controllo periodici su tutto il personale".
bergamonews.it, 13 gennaio 2021
Quello di via Gleno è il secondo penitenziario in Lombardia per numero di contagi. Secondo le ultime rilevazioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (dati aggiornati alle 20 dell'8 gennaio scorso) all'interno del carcere di Bergamo ci sono 25 detenuti positivi al Covid asintomatici e un altro in ospedale.
Quello di via Gleno è il secondo penitenziario in Lombardia per numero di contagi, preceduto solo da quello di Opera (29, di cui 26 asintomatici, e altri 5 ricoverati in ospedale) e seguito da Bollate (15 gli asintomatici, 2 con sintomi e un detenuto ricoverato in ospedale) e San Vittore con 16 positivi. Sempre secondo gli ultimi dati (aggiornati alle 20 dell'8 gennaio scorso) in Italia i detenuti positivi sono 537. Erano invece 1.088 il 13 dicembre dell'anno scorso, giorno in cui si è raggiunto il massimo contagio nei penitenziari.
La stragrande maggioranza degli attualmente positivi è costituita da asintomatici: sono 499, a fronte di 12 sintomatici curati nelle carceri. Altri 26 detenuti sono ricoverati in ospedale. A questi numeri sulla popolazione carceraria fanno da contraltare le cifre sul contagio tra la polizia penitenziaria. I positivi tra gli agenti sono 635 a fronte dei 609 del 4 gennaio. Oltre a loro, ci sono altri 60 casi tra il personale amministrativo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria. In tutto i dipendenti ricoverati sono 13.
Il carcere di Sulmona resta in testa per numero di casi (52, ma il mese scorso avevano sfiorato il centinaio). Allarma anche quello di Venezia con 46 positivi, tutti asintomatici. Altri focolai sono nel carcere di Lanciano con 29 contagiati e nel penitenziario romano di Regina Coeli con 35. Sempre nella capitale sono 28 i positivi nelle varie strutture di Rebibbia.
Una questione che, anche a Bergamo, va di pari passo con quello del sovraffollamento e il conseguente problema sanitario. Un mese fa l'associazione bergamasca Carcere e Territorio aveva chiesto ai parlamentari bergamaschi di farsi parte diligente per l'adozione di misure contro il sovraffollamento nelle case circondariali nazionali che, in tempi di un'emergenza sanitaria, risulta ancora più drammatico.
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