di Antonello Cherchi
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2020
Il virus torna a mettere in difficoltà la giustizia. A soffrire di più, con tagli drastici di udienze e rinvii, sono i procedimenti penali in tribunale e quelli di fronte ai giudici di pace, sia civili che penali. Infatti, nel penale, a differenza del civile e dell'amministrativo, i canali telematici affiancano poco o nulla le attività da svolgere di persona. Peggiore la situazione dei giudici di pace: qui la telematizzazione è all'anno zero, nonostante la grande mole di controversie di cui si occupano.
di Felice Sblendorio
bonculture.it, 9 novembre 2020
Intervista a Marcello Bortolato, magistrato e presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
Non ha risparmiato nulla la pandemia: nemmeno il carcere.
Secondo l'ultimo bollettino fornito da Mauro Palma, il Garante nazionale delle persone private della libertà personale, l'estensione del contagio in carcere procede a ritmo sostenuto con più di 400 positivi tra i detenuti e un valore più alto tra il personale penitenziario. In una settimana il numero dei positivi in cella è più che raddoppiato.
di Claudia Morelli
altalex.com, 9 novembre 2020
Il sistema in Italia è travolto dall'impossibilità di svolgere i processi con udienze in presenza e dalla farraginosità di risposta delle diverse giurisdizioni. Processi Tele(p)atici. Nonostante la telematica, la giustizia rinuncia al principio di oralità, in quarantena da Covid-19.
Le giurisdizioni, più che accedere alle video-udienze (considerate male minore dagli avvocati) si preparano alla trattazione scritta a tappeto. Non nel penale, però, nel quale l'ultimo provvedimento (vedi infra) estende la digitalizzazione alle udienze preliminari e alle camere di consiglio mentre le udienze dovranno tutte tenersi in presenza.
L'innovazione nella Giustizia ha percorsi insondabili. E mentre scriviamo di progetti di AI e Blockchain a supporto del servizio Giustizia, dobbiamo fare i conti con la realtà del sistema in Italia, travolto ancora una volta dalla impossibilità di svolgere i processi con udienze in presenza e dalla farraginosità con la quale le diverse giurisdizioni stanno rispondendo per cercare di mandare avanti il sistema.
Inoltre, all'interno di ciascuna giurisdizione la situazione è effettivamente, e drammaticamente, a macchia di leopardo. Alcune sedi funzionano quasi a pieno ritmo. Di altre, invece, si registra l'encefalogramma piatto. Vecchie ragioni (anche nella scelta dei dirigenti o nella scopertura di organico) e nuove (incompetenza digitale e assenza di infrastrutture) si sommano in un cocktail nefasto per il servizio pubblico. E, incredibilmente, le risorse finanziarie ci sono state e ci sarebbero ancora.
Dal canto suo, il Governo, con il nuovo decreto legge "ristori", approvato in Consiglio dei Ministri di lunedì parla con enfasi di "digitalizzazione" riferendosi alla previsione dell'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze; e alla semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze. Segnalo che prevede, tra le altre cose, lo stop dei pignoramenti immobiliari fino a 31/12, rendendo inefficace ogni procedura esecutiva effettuata dal 25 ottobre.
Facciamo il punto delle norme processuali contenute nel D.L. n. 137/2020 negli artt. da 23 a 28 con il supporto di Maurizio Reale, avvocato esperto di Processo telematico. E poi proviamo a stimare il debito giudiziario che l'Italia si porterà sulle spalle.
Il processo penale e le novità del decreto legge Ristori (n. 137/2020) - Le novità riguardano in particolare il processo penale. Oltre la possibilità di effettuare comunicazioni, avvisi e notifica delle sentenze alle parti via Pec, la digitalizzazione del processo penale iniziata con il decreto legge Cura Italia (D.L. n. 18/2020) estende la possibilità di svolgere in videoconferenza, contestualmente con collegamenti da remoto, le indagini preliminari, udienze penali (secondo un provvedimento della Dgsia da adottare) e camere di consiglio (prima in via temporanea, fino al 30 giugno; ora per tutta la durata del periodo emergenziale) e l'escussione dei testimoni (scatenando sul punto la reazione contraria di Ucpi). Non solo. La principale novità sta nell'aver esteso la possibilità di deposito telematico di memorie, istanze di parte; possibilità di deposito che subirà una ulteriore estensione di atti che potranno avvalersi della gestione digitale. Per quanto riguarda le udienze, potranno essere svolte da remoto anche quelle per l'escussione dei testimoni.
Il processo civile - Doveva essere un fiore all'occhiello, con i suoi 50 milioni di atti depositati nei sei anni di obbligatorietà. E invece anche la giustizia civile è andata in lockdown. Nessuna particolare novità. Quindi per il rito civile valgono le norme contenute nel decreto Agosto che prevedono, ma fino al 31 dicembre, il deposito obbligatorio di tutti gli atti di parte telematicamente nei Tribunali, Corte di Appello. In Cassazione - in virtù di un protocollo sottoscritto a luglio e poi ri-sottoscritto a ottobre - si avvierà la sperimentazione del deposito telematico secondo il doppio binario, per arrivare al 15 gennaio quando le parti avranno la facoltà di depositare telematica, che diverrà obbligatoria e a regime ad aprile (segnate la data). Vediamo se questa sperimentazione funzionerà meglio di quella precedente.
Le udienze sono sostanzialmente a trattazione scritta, a meno che non siano le parti a chiederne la trattazione da remoto (tramite Teams o Skype Business) o il giudice le disponga d'ufficio. Udienze in presenza sono disposte per le cause di maggiore delicatezza nel diritto di famiglia e minori; ma il dl ristori prevede che per separazioni e divorzi le parti possono rinunciare alla udienza in presenza depositando telematicamente memorie scritte.
È prevista sempre la possibilità della udienza in presenza scaglionata. Ma questo attiene alle scelte organizzative dei singoli uffici giudiziari. E questo è un problema. Tanto che l'Avvocatura aveva chiesto di prevedere disposizioni unitarie in tutti i Tribunali italiani, oltre la semplificazione delle udienze a trattazione scritta; e l'obbligo di fissazione di orari scaglionati per le udienze in presenza. Occorre inoltre ricordare che non in tutti gli uffici del Giudice di pace è possibile depositare gli atti in via telematica. Al "danno", potremmo dire, si aggiunge anche "la beffa" visto che il Legislatore si è perduto per strada la norma che permetteva all'avvocato di certificare la firma della procura alle liti del cliente per poter depositare il ricorso/azione.
Entro metà novembre l'accesso dei cancellieri ai registri di cancelleria da remoto - Se le parti dunque, dovranno fare i conti con la resistenza alle udienze da remoto che ha una doppia causa nei profili organizzativi di natura tecnica e tecnologica e nella preferenza della magistratura alla trattazione scritta, finora il collo di bottiglia è stato rappresentato dalle cancellerie visto che - come aveva denunciato AVV 4.0, i cancellieri non potevano accedere da remoto ai servizi di cancelleria, che sono quelli che ricevono, smistano, effettuato tutte le comunicazioni e gli atti necessari all'andamento del processo. Il Ministero della Giustizia ha promesso, anche qualche girono fa, di provvedere entro metà novembre per permettere l'accesso ai registri di cancelleria anche da remoto per permettere lo smart working e (di riflesso?) mandare avanti l'attività giurisdizionale.
Processo tributario telematico - È stato l'ultimo processo telematico a partire, con la previsione sulla carta delle udienze da remoto a regime fin dal 2018. Eppure il decreto legge "Ristori" le prevede ancora in via emergenziale, forse consapevole che le commissioni tributarie in massima parte non hanno la reattività adatta a riorganizzarsi da remoto; e pare che anche firmare digitalmente i provvedimenti sia difficoltoso. Insomma, se è possibile fare udienze da remoto, bene; altrimenti le controversie fissate per la trattazione passano in decisione sulla base degli atti, salvo trattazione documentale richiesta dagli avvocati. Anche qui, una beffa. Una situazione che gli avvocati tributaristi hanno più volte denunciato essere molto grave.
Occorre evidenziare che dopo diversi mesi, finalmente a metà ottobre il Garante privacy aveva dato parere favorevole allo schema di regolamento attuativo del MEF sulle udienze da remoto a regime che potrebbero svolgersi dalla piattaforma Skype for business tramite la infrastruttura SIF ma con alcune osservazioni: valutare meglio la circostanza del trattamento dei dati personali nei casi in cui il cittadino può intervenire personalmente; valutare la formazione di metadati prodotti (e conservati) dalla stessa piattaforma; che occorrerebbe studiare un meccanismo di identificazione e autenticazione della parte e, nel mentre, occorre che il link per l'accesso alla video udienza fosse strettamente personalizzato e non cedibile a terzi; le necessità di prevedere la informativa per il trattamento dei dati; l'inefficacia di effettuare la sottoscrizione del verbale d'udienza da parte di giudici e segretario don SPID ma con firma digitale (come avviene per tutti i comuni mortali, in effetti, quando occorre dare valore legale ad un documento!).
Processo amministrativo: dal 9 novembre trattazione scritta salvo... È quello che ha dimostrato maggiore resilienza, anche per la reattività dimostrata dalla produzione di Linee guide man mano che il legislatore interveniva con la normazione d'emergenza. L'art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, aveva disposto che, nel processo amministrativo telematico, fino al 31 luglio 2020, poteva essere chiesta la discussione orale ovvero disposta d'ufficio, mediante collegamento da remoto. Sul sito è stata predisposta una sezione con le istruzioni sulla strumentazione operativa, sul funzionamento di Microsofts teams e anche un approfondimento compilazione nuovi moduli di deposito ricorso e atto.
Ora il decreto Ristori estende la possibilità per le parti con istanza congiunta (altrimenti decide il giudice) di richiedere la discussione orale da remoto per tutte le udienze pubbliche che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Durante il periodo, salvo le parti abbiamo chiesto la trattazione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Debito finanziario e debito giudiziario - Di certo, a causa del Covid 19 ma non solo, oltre il debito finanziario l'Italia si ritroverà sulle spalle un debito "giudiziario", ordinario e tributario, senz'altro; forse meno consistente quello giudiziario amministrativo.
Carichi pendenti che potrebbe trascinare giù il sistema economico insieme allo stop dell'economia. Avv4.0 ha cercato di stimare l'entità del debito, chiedendo alle diverse amministrazioni i dati dei processi da marzo a ottobre 2020. Non ha risposto il ministero della Giustizia. Per il settore tributario abbiamo consultato le rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia. Partiamo da questi. I rinvii tributari. Per iniziare a prefigurare scenari, basti pensare che a marzo 2020 (in piena fase I) i giudici tributari hanno adottato 19mila600 decreto di rinvio delle udienze; decreti che sono diventato 30mila400 da aprile a giugno (ultimi dati disponibili). Insomma oltre 50mila rinvii in 8 mesi.
di Sergio Rizzo
La Repubblica, 9 novembre 2020
Il ministro Bonafede ha istituito l'ennesima commissione, dimenticando che da oltre tre anni giace in qualche cassetto una relazione di Alpa (mentore del premier) sul taglio del contenzioso.
Tre milioni, 287 mila 116. Ecco il numero delle cause civili che risultavano pendenti nel primo trimestre di quest'anno, praticamente all'inizio della pandemia che poi avrebbe bloccato quasi del tutto i tribunali. Quel numero dice che un italiano su 18, neonati compresi, oggi ha in atto una lite in sede civile. Rapporto che di civile ha decisamente poco.
Ce lo ricorda continuamente la Commissione europea, sottolineando che solo Cipro ha una giustizia civile più lenta e complicata. Con le inevitabili e gravi conseguenze del caso, a cominciare dal formidabile effetto dissuasivo nei confronti degli investimenti esteri. Lo sanno da decenni anche le pietre, e da sempre non c'è stato governo che non abbia promesso di togliere la sabbia dagli ingranaggi. Solo per restare nell'attuale millennio, "una rivoluzione nella giustizia civile", annunciò il ministro della giustizia Piero Fassino nel 2000.
Ma poco rivoluzionaria, se nel 2003 il suo successore, il leghista Roberto Castelli, annunciava un'altra e ben più decisiva riforma che "inciderà concretamente sui tempi lunghi della giustizia italiana, contribuendo a smaltire l'enorme arretrato".
Arretrato che, per inciso, da allora aumentò di oltre un milione di cause nei successivi sei anni. Tanto che il ministro Clemente Mastella dovette dare pubblicamente ragione al governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, indignato per la situazione della giustizia civile in Italia Così come Angelino Alfano. Il quale, nel 2008, non esitò a confermarne lo "stato di gravità", mentre il capo dello Stato (e della magistratura) Giorgio Napolitano denunciava: "Attualmente è un ostacolo non da poco agli investimenti esteri".
Toccò nel 2013 alla ministra della Giustizia Anna Maria Cancellieri comunicare la decisione di aver deciso "una terapia d'urto", con il decreto "del fare" che secondo il premier dell'epoca Enrico Letta sarebbe stato "rivoluzionario" per la giustizia civile. Mai però come la rivoluzione che aveva in mente Matteo Renzi, e che fece passare in Parlamento con la fiducia.
Ma anche in questo caso il termine "rivoluzione" sembrò un tantino ridondante. Il 22 luglio del 2016 l'ufficio parlamentare di bilancio di Giuseppe Pisauro giudicò infatti i miglioramenti introdotti negli armi "parziali e troppo timidi". Formula elegante per dire che fino a quel momento era stata solo una sequenza di flop. Il motivo è presto detto. A dispetto delle promesse, la politica non si è mai davvero impegnata per risolvere il problema.
Le cause, ovviamente, sono varie. Le lobby remano contro, le burocrazie pure, gli organici sono ridotti, le strutture fatiscenti, le procedure assurde. E le responsabilità sono anche molto diverse. Ma la verità è che non c'è mai stata la determinazione e la lucidità necessaria: altrimenti dopo tanti anni e innumerevoli promesse non saremmo ancora qui a parlarne. Come sta a dimostrare la storia incredibile che raccontiamo di seguito.
Il 7 marzo del 2016 il governo di Matteo Renzi ha appena compiuto due anni e la rivoluzione della giustizia civile non sta evidentemente ancora dispiegando i suoi effetti. Quel giorno il ministro della giustizia Andrea Orlando decide di istituire una commissione, testuale, "per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato".
Traduzione: sfoltire quanto più possibile il contenzioso che intasa i Tribunali civili. E a chi affida la commissione? A un principe del foro che risponde al nome di Guido Alpa, mentore e socio di studio dell'avvocato Giuseppe Conte, futuro presidente del Consiglio che in quel momento occupa un posto da laico nel consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per nomina del M5S: sponsor Alfonso Bonafede, ossia il futuro ministro della Giustizia nel governo Conte. Dopo nove mesi di lavoro a gennaio del 2017 Alpa spedisce a Orlando la relazione con le proposte per tagliare le liti civili. Ma è un momentaccio.
Il ministro della Giustizia è impegnato nella battaglia con Renzi per la corsa alla segreteria del Pd ed è forse un po' distratto. Di sicuro, però, le alte burocrazie ministeriali non fanno salti di gioia a vedersi scavalcate da un Alpa qualsiasi, e certo non hanno alcun interesse a spingere la cosa. Così la relazione finisce in un cassetto. Dove rimane fino allo sbarco di Conte a palazzo Chigi e di Bonafede al ministero di via Arenula.
A quel punto logica vorrebbe che saltasse subito fuori. Invece no. Nemmeno con l'arrivo del ministro a Cinque stelle, che ha spinto il socio di Alpa prima a Palazzo Spada e poi a Palazzo Chigi, il documento viene riesumato. Anzi, in previsione c'è pure un bello schiaffone per il principe del foro. Il 23 dicembre 2019 Bonafede istituisce per decreto un'altra commissione, battezzata "Tavolo tecnico sulle procedure stragiudiziali in ambito civile e commerciale".
Un comunicato del ministero spiega che "si tratta di un tavolo che nasce per una ricognizione approfondita e sistematica delle procedure stragiudiziali esistenti con l'obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario e potenziare l'accesso alla giustizia per tutti i cittadini".
Le parole sono un po' diverse, ma il succo non cambia: è di fatto lo stesso lavoro che era stato affidato da Orlando a Guido Alpa. Stavolta presidente della nuova commissione è un consigliere del ministro, l'avvocato Pietro Gancitano. E i lavori sono materialmente coordinati da Paola Lucarelli, professoressa di diritto commerciale all'università di Firenze, la stessa dove ha studiato Gancitano. Si parte il 21 gennaio 2020 e il primo atto del cosiddetto "Tavolo" è la pubblicazione del "Manifesto della Giustizia complementare alla giurisdizione".
Nel frattempo siamo però giunti al 28 marzo, il coronavirus impazza con l'Italia in pieno lockdown. I componenti del "Tavolo" chiedono allora una proroga della scadenza, prevista per la fine di giugno. Ma da quell'orecchio l'ufficio legislativo del ministero non ci sente. E anche questo tentativo naufraga nelle secche della burocrazia ministeriale, mentre del ministro si perdono le tracce. Agli atti resta l'ennesima relazione e una interrogazione parlamentare presentata in Senato da Donatella Conzatti, commercialista eletta con Forza Italia e poi passata a Italia viva. Oltre, naturalmente, ad altri quattro anni (e un po' di soldi pubblici) buttati via.
Il Dubbio, 9 novembre 2020
I giovani avvocati contro il dl Ristori bis: "Misure in palese contrasto con il codice di procedura penale". No alla compressione dei diritti. Ad affermarlo è Aiga, associazione italiana giovani avvocati, che critica fortemente le previsioni applicabili al processo penale contenute nel decreto "Ristori bis", che prevedono un appello senza l'intervento di pm e difensori e, ancora, sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza, onde evitare estinzione del processo e gente fuori dal carcere "prima" del tempo. Misure, sostiene Aiga, che "di fatto vanificano la celebrazione del giudizio di appello e scaricano sugli imputati le conseguenze dell'assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario".
Norme ritenute, dunque, in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dall'articolo 111 della Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell'Uomo. "L'Aiga dice un chiaro no all'utilizzo strumentale dell'emergenza Covid per continuare a creare un "processo eterno" con una prescrizione infinita (così come già accadrà per i reati ai quali si applicherà la riforma Bonafede in tema di prescrizione) che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dall'azione degli imputati e dei loro difensori - si legge in una nota.
Aiga ribadisce inoltre senza mezzi termini l'importanza della tutela del contraddittorio nel processo penale in ogni grado di giudizio, ricordando come l'appello non sia un inutile orpello, ma un giudizio previsto anzitutto a garanzia degli imputati innocenti che erroneamente siano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado, i quali non possano essere adeguatamente tutelati con un processo solo "cartolare", che non tenga conto di quando venga chiesta la rinnovazione del dibattimento".
Le disposizioni contenute nel Decreto Ristori bis, per i giovani avvocati, sono "in palese contrasto con il codice di procedura penale, nella parte in cui obbligano l'imputato (per mezzo del difensore) a richiedere la celebrazione "in presenza" venticinque giorni prima dell'udienza, quando i termini per la notifica dell'appello ai difensori ed imputati a mente dell'articoli 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni".
Il decreto rappresenterebbe, dunque, "l'ennesima occasione perduta per specificare nel codice di procedura penale l'istituto del legittimo impedimento per avvocati ed imputati attinti dal Covid o dall'obbligo di isolamento fiduciario, ai quali spesso, pur agendo nel rispetto delle normative vigenti, non è stato riconosciuto dai giudici di merito alcun diritto al rinvio del processo, pur essendo a differenza di testimoni e periti, parti necessarie e fondamentali del giudizio".
camerepenali.it, 9 novembre 2020
Fisicità della camera di consiglio, mantenimento del giudice naturale precostituito, scelta della parte in ordine alle modalità di partecipazione all'udienza sono le condizioni minime per affrontare l'emergenza senza definitivamente snaturare il processo di appello. L'Unione delle Camere Penali chiede la modifica delle norme del decreto Ristori bis sui processi in Corte d'Appello.
Il Dubbio, 9 novembre 2020
Il direttivo del sindacato delle toghe ha deciso stamane di rinviare nuovamente l'elezione al 21 novembre. È ancora "fumata nera" per l'elezione dei nuovi vertici dell'Anm: dopo lo slittamento del voto disposto ieri, il direttivo del sindacato delle toghe, a maggioranza, ha deciso stamane di rinviare nuovamente l'elezione del presidente, segretario e degli esponenti di Giunta dell'Associazione nazionale magistrati. La data individuata dal direttivo del sindacato delle toghe per permettere un "approfondimento", attraverso l'"interlocuzione" tra i gruppi, con l'obiettivo di arrivare a un "programma condiviso" e, quindi, alla formazione di una Giunta unitaria è il 21 novembre.
A chiederlo il gruppo dell'ex pm di mani pulite, Piercamillo Davigo, con lo scopo di affidare a un gruppo ristretto rappresentativo di tutti le componenti il compito di provare a stilare un programma condiviso sula base del quale arrivare a una giunta unitaria. È la proposta avanzata da Aldo Morgigni di Autonomia e Indipendenza al Comitato direttivo centrale dell'Anm che ha all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta ma da ieri ne discute senza trovare una soluzione.
Il rinvio è stato approvato dai rappresentanti di Area, Unicost e Magistratura Indipendente, per cercare di trovare una base comune, e, quindi, un programma condiviso, in modo da poter vita a una Giunta unitaria o più ampia possibile. I 4 esponenti di "Articolo 101-Lista per il Cdc", invece, si sono espressi contro il rinvio del voto, pur dicendosi "non pregiudizialmente contrari ai contenuti di eventuali proposte" per il programma di Giunta. Da parte loro, si ribadisce la necessità che vi sia un "dialogo" tra i gruppi su proposte quali il sorteggio temperato per il Csm e la rotazione per gli incarichi di vertice negli uffici giudiziari.
Il rinvio è una "anomalia assoluta", ha sottolineato Andrea Reale, secondo il quale "non devono esserci unità associative al ribasso": Reale, inoltre, ha parlato di "anomalia" anche in relazione alla partecipazione, alle riunioni del "parlamentino", dei vertici delle "correnti": "è una triste realtà deleteria per i lavori dell'Anm, la democrazia è una risorsa straordinaria, non possiamo gettarla alle ortiche in un momenti di crisi così elevata, soprattutto perché la crisi deriva da queste interferenze", ha detto in chiusura della riunione di oggi.
Un punto è stato già messo in chiaro: se non ci sarà il dialogo sulle sue proposte (sorteggio per la composizione del Csm e rotazione negli incarichi ai vertici degli uffici giudiziari), Articolo 101 rimarrà fuori dalla giunta. Dopo lo stop di ieri, questa mattina è ripresa la riunione, ma già ieri c'era chi sollecitava un rinvio più lungo.
I lavori di ieri, che hanno visto alcuni magistrati partecipare da remoto, altri riuniti in una sala dell'hotel Cicerone di Roma per mantenere le regole di distanziamento Covid, sono apparsi subito in salita: prima una lunga discussione su chi dovesse presiedere la riunione, poi la decisione di utilizzare anche il voto telematico per eleggere i nuovi vertici.
Il dibattito, quindi, si è concentrato sulla natura della Giunta che verrà: da un lato, si cerca di lavorare per una Giunta unitaria, come quella che venne composta dopo il voto del 2016 per il rinnovo del "parlamentino", dall'altro, non si è, al momento, trovata una sintesi tra le posizioni. E ancora: c'è chi, come il presidente uscente Luca Poniz (Area), ha parlato in favore della "continuità" rispetto al lavoro della precedente Giunta, la quale ha guidato l'Anm nei momenti più critici della "bufera" scaturita dal caso Palamara, mentre Magistratura Indipendente, ieri mattina, ha diffuso un documento per sottolineare che la nuova Anm "dovrà operare con discontinuità nei contenuti e nei metodi".
Sono proprio Area e MI ad aver ottenuto più seggi nel "parlamentino" dopo il voto dello scorso ottobre: 11 quelli di Area (il gruppo delle toghe progressiste) e 10 quelli delle toghe moderate di Magistratura Indipendente, che a queste elezioni ha presentato una lista assieme al Movimento per la Costituzione, fondato da alcuni magistrati usciti da Unicost. Quattro rappresentanti nel direttivo, poi, sia per Autonomia & Indipendenza sia per "Articolo Centouno-Lista per il Cdc", di cui fanno parte magistrati esterni alle correnti tradizionali. Sette, infine, i seggi assegnati a Unicost.
di Giorgio Mannino
Il Riformista, 9 novembre 2020
Lo scorso 29 luglio il Comune di Partinico - paese di trentamila abitanti a trenta chilometri da Palermo - per la prima volta nella sua storia è stato sciolto per mafia. Nella relazione firmata dall'ex prefetto del capoluogo siciliano, Antonella De Miro, si legge che "possano sussistere elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ritenere un possibile collegamento tra l'amministrazione comunale e Cosa nostra".
Ma quali sono questi elementi? Il provvedimento si basa su quattro punti: l'indagine a carico del consigliere comunale Vito Alessio Di Trapani, imputato per associazione a delinquere nel procedimento penale - ancora in fase dibattimentale - seguito all'operazione antimafia Game Over; la cattiva gestione dei servizi sociali, in particolare relativa alle forniture alla casa di riposo "Canonico Cataldo" che sarebbero state affidate sempre alle stesse ditte, senza gara d'appalto e senza aver accertato i requisiti antimafia; la "mala gestio" del servizio di raccolta dei rifiuti che "ha finito per favorire ditte a vario titolo riconducibili alla criminalità mafiosa"; infine, ad aver giocato un ruolo importante per lo scioglimento, sarebbero state le "relazioni amicali e parentali" dei dipendenti e dei consiglieri comunali con soggetti con un passato nell'organizzazione mafiosa che hanno però saldato, negli anni, i propri debiti con la giustizia o che, in alcuni casi, hanno cambiato completamente vita. Fatti di trent'anni fa rispolverati per l'occasione.
Si parla, persino, di "dipendenti comunali i cui congiunti sono gravati da precedenti penali". Come se essere parente di chi ha commesso reati sia, automaticamente, un indice di colpevolezza. Basta leggere con attenzione le 235 pagine della relazione prefettizia per rendersi conto che di mafia, in realtà, c'è ben poco. E le motivazioni dello scioglimento appaiono basarsi più su sospetti piuttosto che su dati di fatto. Ma andiamo con ordine. Dei consiglieri comunali solo Di Trapani è stato rinviato a giudizio. È imputato per associazione a delinquere - è esclusa l'aggravante mafiosa - davanti la corte del tribunale di Palermo. Il processo è ancora in corso ma su Di Trapani la sentenza sembra già essere stata pronunciata. Sugli altri membri del consiglio comunale e sugli assessori non c'è neppure un'indagine.
Nessuna ombra. Per quanto riguarda la "cattiva gestione" dei servizi sociali, stando alla relazione prefettizia, lo scioglimento per mafia sarebbe motivato dalla mancata verifica da parte degli amministratori dei requisiti antimafia delle ditte fornitrici, dalle ripetute bocciature in consiglio comunale delle proposte - da parte dell'ex sindaco Maurizio De Luca, dimessosi a maggio 2019 - di affidare a privati il servizio per fronteggiare la profonda crisi finanziaria delle casse comunali e quindi di avere favorito la gestione interna a ditte "a disposizione della mafia" vicine ad alcuni consiglieri comunali. Relazioni e complicità solo eventuali e non dimostrate. Più complicata la situazione relativa al servizio di raccolta dei rifiuti, nella quale, però, sembra emerga piuttosto l'incapacità gestionale dell'amministrazione che una vera e propria vicinanza ai clan locali. Il riferimento, tra gli altri, è alla ditta Cogesi che ha ricevuto, nel dicembre 2019, un'interdittiva antimafia e alla quale sarebbero stati affidati i servizi di raccolta, ben prima però della misura preventiva adottata dalla prefettura.
Perché, dunque, questo scioglimento per mafia? "Dalla relazione non emerge nulla di criminogeno. L'apparato consiliare sicuramente ha commesso molti errori. Ci sono state dimenticanze e gravi omissioni. Ma sono azioni dovute all'incapacità gestionale. Sciogliere Partinico per infiltrazioni mafiose è stata una minchiata col botto. Non c'è alcun procedimento penale che riguardi i consiglieri comunali.
Nessuno è indagato per mafia eppure il Comune è stato sciolto", dice Salvo Vitale, scrittore, compagno di mille battaglie al fianco di Peppino Impastato e attuale capo redattore di TeleJato. Dello stesso parere è Pietro Rao, ex consigliere comunale di minoranza nella giunta guidata da De Luca: "Non c'erano gli elementi per sciogliere il Comune per mafia. Faccio politica da più di vent'anni, sono nato a Partinico e quando bisognava scioglierlo perché c'erano forti legami con la criminalità organizzata non è stato fatto niente, adesso che questi soggetti non ci sono viene sciolto".
Secondo Rao "è stato tutto montato ad arte per giochi politici. Si doveva difendere un principio, una linea e per giustificare le proprie incapacità politiche hanno tentato di buttarla in caciara col fatto che erano tutti mafiosi, che tutto era condizionato e che non si poteva lavorare. Balle!". Tradotto: De Luca e Rosario Arena - commissario che ha sostituito il sindaco dopo le dimissioni - sono uomini del presidente della Regione Nello Musumeci.
Entrambi avrebbero fallito nella gestione della città e la carta dell'antimafia sarebbe servita per coprire i fallimenti. Anche Toti Comito, esponente di maggioranza della giunta De Luca non reputa solidi i motivi dello scioglimento: "Non credo proprio che il consiglio comunale e l'amministrazione abbiano avuto pressioni mafiose. Evidentemente c'è altro ma non mi va di sindacare il lavoro prefettizio. Bisognava resettare il consiglio perché la macchina burocratica si era incancrenita e non era all'altezza della sfida".
Meno netto il giudizio dell'ex sindaco De Luca: "Quello che posso dire è che c'è stata una resistenza al cambiamento vero. Non so se questa possa essere definita mafia o no. Ho solo cercato di risanare i conti del Comune e progettare il futuro della città. Ma non mi è stata data questa possibilità". Intanto qualcuno - che preferisce rimanere anonimo - degli ormai ex consiglieri comunali fa sapere che procederà per vie legali: "Non posso rimanere a guardare. In questa storia c'è stata una grave manipolazione della verità".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2020
Per la Cassazione, sentenza n. 30936, è un bene pericoloso possibile fonte di danno e - come un'arma - anche di responsabilità penale. L'auto è un bene "pericoloso", "potenzialmente" fonte di "danno" e anche di responsabilità "penale", per cui prima di darla in prestito si deve svolgere una indagine, che sia dimostrabile, sulla idoneità della persona a ricevere le chiavi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 30936 depositata il 6 novembre (segnalata per il "Massimario"), confermando il sequestro di un veicolo dato in prestito a un "conoscente" che ne aveva poi fatto un uso contrario alla legge.
Secondo il Gip di Potenza che, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro la misura cautelare, il ricorrente - legale rappresentante di una azienda di trasporti - "non aveva provato la propria buona fede circa l'uso del veicolo da parte di terzi, né che questo non potesse essere addebitato ad una sua negligenza". Il proprietario si era difeso sostenendo di averlo prestato a uno "stimato imprenditore" locale nonché "uomo per bene" che glielo aveva chiesto per trasportare della legna presso la sua abitazione, mentre poi "tradendo la fiducia accordatagli", ne aveva fatto un uso illecito, procedendo a una attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come accertato dai Carabinieri.
In generale, per la III Sezione penale, il proprietario di un bene "in sequestro" che ne rivendichi la restituzione "non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l'estraneità formale all'indagine, ma ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente".
Un onere che, prosegue la decisione, il Gip ha correttamente ritenuto non assolto dal momento che il soggetto aveva riferito d'aver prestato un mezzo di trasporto (peraltro di "significativa capienza") "ad uno sconosciuto", ossia a una persona che - sebbene identificata - era nota alla ricorrente come "imprenditore stimato" soltanto per sentito dire, "per quanto è dato sapere".
L'ordinanza, conclude la sentenza, ha così inteso affermare il principio di diritto che la Cassazione condivide secondo cui "il proprietario che cede a terzi la disponibilità di un bene in sé pericoloso, possibile fonte di danno e di responsabilità, anche penale (come un veicolo o un'arma), deve previamente accertarsi dell'idoneità soggettiva ed oggettiva della persona cui il bene stesso è consegnato, delle finalità sottese alla consegna, svolgendo quindi una verifica - la cui prova non potrà esser rimessa alle sue sole parole - che attesti l'adozione di un comportamento prudente ed adeguatamente rigoroso, l'unico in forza del quale lo stesso soggetto potrà non esser chiamato a rispondere dell'eventuale illecito poi commesso dal terzo con il bene medesimo".
di Riccardo Giorgetti e Emanuele Mugnaini
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2020
La condanna in sede penale e, talvolta, l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" impediscono la riscossione della sanzione. Così - perla prima volta su questo tema - si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 21694 depositata lo scorso 8 ottobre.
La pronuncia riguarda la vicenda giudiziaria connessa a una presunta residenza estera fittizia, che si era conclusa con l'assoluzione in sede penale dell'imputato per l'insussistenza del fatto. In sede tributaria, invece, la pretesa era stata confermata; e contro questa il contribuente aveva proposto un ricorso per Cassazione, nel quale lamentava la violazione del principio del ne bis in idem invocando l'inesigibilità delle sanzioni irrogate.
Il doppio binario - Il rapporto tra processo tributario e procedimento penale è caratterizzato dalla reciproca e indipendente coesistenza, anche se ad essere sanzionata è la medesima condotta. Il motivo risiede nell'articolo 654 del Codice di procedura penale, che esclude l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario, stante il diverso regime probatorio.
La separazione viene ribadita dall'articolo 20 del Dlgs 74/2000, secondo cui sia il procedimento amministrativo che quello tributario non possono essere sospesi per la presenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. Non è pertanto infrequente che la medesima controversia si risolva nell'assoluzione in sede penale e nella soccombenza in ambito tributario. Se l'orientamento giurisprudenziale prevalente va nel senso della separazione tra i due procedimenti - concetto ribadito nelle recenti pronunce della Suprema corte n. 21126/2020 e 24589/2020 - è da rilevare perlomeno un obbligo di apprezzamento della sentenza di assoluzione penale da parte del giudice tributario (sentenza 19781/2020).
Da ultimo - ma è una pronuncia isolata - si segnala la sentenza 20579/2020 nella quale i giudici di legittimità, nell'ambito della disciplina dei costi da reato, hanno stabilito che l'accertata insussistenza della fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti comporta de facto la deducibilità del costo, incidendo necessariamente sul giudizio tributario.
Ne bis in idem e sanzioni - Il principio del ne bis in idem, contenuto nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato due volte per lo stesso reato.
La complessa evoluzione giurisprudenziale che ne è seguita ha poi ammesso la coesistenza di due regimi sanzionatori, ma con il limite rappresentato dal carico afflittivo, che deve rispondere a criteri di proporzionalità, e alla necessaria simultaneità dei procedimenti.
Una parziale tutela - osserva la Corte nella sentenza 21694/2020 - si rinviene nella disciplina di cui all'articolo 21 del Dlgs 74/2000, secondo la quale l'ufficio irroga comunque la sanzione amministrativa, ma questa (in base al comma 2) può essere riscossa solo nel caso in cui il procedimento penale si concluda con un provvedimento di archiviazione, con una sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento o, infine, con una formula assolutoria che escluda la rilevanza penale del fatto.
In questi casi, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati dalla cancelleria del giudice all'ufficio competente. In sostanza, il contribuente che avesse fatto acquiescenza all'accertamento o fosse risultato soccombente invia definitiva nel giudizio tributario potrebbe beneficiare dello "sconto" della sanzione, qualora venisse condannato in via definitiva in sede penale.
Il passo avanti della Corte I giudici di Cassazione osservano - ed è forse uno dei passaggi più interessanti della sentenza - che la locuzione impiegata dal legislatore nell'articolo 21 sembrerebbe deporre nel senso che la possibilità di dare corso all'esecuzione della sanzione sia definitivamente esclusa non solo in caso di condanna, ma anche di assoluzione o proscioglimento perché il fatto non sussiste. Al tempo stesso, prosegue la Corte, occorre però valutare caso per caso la natura costitutiva della violazione onde evitare che si verifichino casi di sostanziale impunità quando, nonostante l'assoluzione, la violazione amministrativa rimane.
È il caso, ad esempio, del reato di omesso versamento Iva. Qualora in sede penale venisse accertato che l'evasione è avvenuta, ma al di sotto della soglia di punibilità, si avrebbe, per consolidato orientamento, l'assoluzione "perché il fatto non sussiste"; ma in tale circostanza, permanendo l'evasione, la sanzione è ugualmente dovuta. In conclusione, se un soggetto sottoposto a procedimento penale viene raggiunto da un'azione di recupero della sanzione amministrativa per la stessa fattispecie, sarà quantomeno opportuno valutare di adire al contenzioso.
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