recensione di Luca Lupària
sistemapenale.it, 20 gennaio 2020
"Prima lezione sulla giustizia penale", di Glauco Giostra, Laterza, 2020. In un momento storico che troppo spesso costringe gli studiosi del processo a rincorrere l'ultima riforma dell'ultima maggioranza o a tentare di sistematizzare innesti normativi sempre più improvvisati, si sentiva davvero il bisogno di una boccata di ossigeno.
Per chiamarsi fuori da quella che i comparatisti chiamano la "tirannia del dettaglio", per alzare la testa dalle minute operazioni di micro-analisi legislativa occorrono infatti interventi dal lungo sguardo e dall'ampio orizzonte, capaci di rimettere al centro i valori che stanno sopra e dietro il rito celebrato nelle nostre aule di giustizia.
Ad offrirci questo "bel respiro" in tempi di smog intellettuale è il pamphlet di Glauco Giostra, "Prima lezione sulla giustizia penale", che si inserisce nel solco di un genere letterario - quello della riflessione rivolta a una pluralità di lettori - sovente sottovalutato. Per l'erronea convinzione che il giurista non debba uscire dal proprio studiolo dorato per dialogare con linguaggio semplice anche con i cittadini comuni e per una sorta di presunzione da "circolo di iniziati" che la nostra (come ogni) comunità scientifica ha sviluppato, si tendono a ritenere di minor pregio gli scritti che abbandonano il lessico specialistico e si cimentano in un'opera divulgativa.
Niente di più fuorviante, a mio avviso: la tradizione anglo-americana, ma anche quella francese, mostra che il massimo dello stadio intellettivo e scientifico si manifesta proprio nella capacità di rendere piana e comprensibile una materia ontologicamente complessa e che l'abbassamento del grado di tecnicità può far guadagnare all'autore un angolo visuale più ampio e nitido. Non a caso scritti di siffatta natura, se vergati da studiosi autorevoli, ben si prestano ad un doppio livello di lettura, quello del cittadino comune (che prende coscienza di argomenti normalmente poco accessibili) e quello dell'esperto (che rinviene nuovi spunti e inedite prospettive in un'analisi condotta in maniera eccentrica rispetto agli standard tradizionali).
Questa duplice fruibilità si apprezza pienamente nel libro di Giostra che ottiene il prezioso - e tutt'altro che scontato - risultato di far riflettere a fondo lo studioso e di avvicinare l'uomo comune alla filosofia del rito penale, cercando di colmare quel pericoloso e sempre più marcato distacco (l'autore parla ora di "disaffezione", ora di "sfiducia") tra collettività e giurisdizione che, alla lunga, rischia di trasformarsi in una ferita dura da rimarginare per il tessuto della nostra democrazia.
In queste poche righe non si potranno ripercorrere i numerosi itinerari ermeneutici seguiti nel volume (peraltro già ben commentati in anteprima da Luigi Ferrarella: Il ponte fragile del diritto, in Corriere della Sera, 9 gennaio 2020, p. 36) che riescono a lambire quasi tutti i pilastri della disciplina del processo italiano, dal suo volto costituzionale all'architettura codicistica, dagli statuti epistemici ai canoni di dimensione etica, sino ad arrivare a tematiche di elezione dello studioso, come quelle dei rapporti tra media e accertamento penale (i condizionamenti, le deformazioni, il fenomeno della "giustizia percepita") e dei delicati bilanciamenti tra diritto di cronaca, garanzie di riservatezza e fini ineludibili dell'inchiesta penale.
Più modestamente, desidero svolgere qualche breve considerazione sul messaggio di fondo di questa "prima lezione" e sulla cifra culturale che anima i capitoli dell'Opera. Ebbene, non sfuggirà come, nel titolo, l'autore abbia voluto sostituire alla locuzione "processo penale", che gli sarebbe stata più congeniale, quella, altrimenti evocativa, di "giustizia penale". Non si tratta di una scelta meramente estetica o linguistica, ma il precipitato della sua precisa volontà di osservare il fenomeno processuale e le sue regole in un'ottica originale.
Il cuore del ragionamento di Giostra non è infatti, come ci si potrebbe aspettare, rivolto in prima battuta al rito penale in senso stretto. Per carità, la disciplina codicistica è comunque tratteggiata magistralmente e in maniera completa rispetto alle finalità del volume, ma il vero interesse dell'autore sembra diretto ad altro: alla complessiva prospettiva valoriale che avvolge (o dovrebbe avvolgere) la regolamentazione di ogni atto del processus e, soprattutto, alla dimensione umana - anzi troppo umana - del rituale giudiziario. In merito a questo secondo aspetto, nelle pagine del saggio non troviamo elogi circa le potenzialità della liturgia giudiziale, necessaria in qualsiasi società, quanto piuttosto una piena confessione sulle imperfezioni e sui limiti del giudicare.
È come se nei vari passaggi del libro intravvedessimo in controluce le debolezze degli attori della giustizia penale, a partire da un giudice non ammantato di certezze granitiche, ma tormentato dai dubbi tipici di chi si muove nel crepuscolo della probabilità più che nella luce meridiana di una verità solare irraggiungibile. Un giudice che rischia, suo malgrado, di cadere in fallacie logiche, che può essere condizionato da convinzioni personali o stereotipi e che potrebbe addirittura assumere decisioni diverse a seconda del pasto consumato. Ci sembra poi di osservare i testimoni, non già come portatori di percezioni affidabili, ma quali dichiaranti dalla memoria contaminabile e sdrucciolevole, magari oggetto di una subornazione mediatica "che li induce a rielaborare inconsapevolmente i loro ricordi alla luce degli input provenienti dai media". In qualche misura si stagliano, in questo affresco nascosto tra le pieghe della trattazione, anche l'imputato e la vittima che, ai nostri occhi, appaiono "piccoli" e - seppure diversamente - "indifesi" rispetto ad un meccanismo troppo più grande di loro, connotato da un innato, insopprimibile disequilibrio tra individuo e autorità.
Siamo allora in presenza di uno sguardo radicalmente pessimista o eccessivamente disincantato? Tutto il contrario. Esattamente partendo dalla fragilità del giudizio "dell'uomo sull'uomo" e dalle limitatezze che ci consegna la parabola storica del rito criminale Giostra fonda il suo discorso sulla giurisdizione penale. Un discorso lucidamente ottimista e strenuamente teso alla difesa del migliore strumento che conosciamo (e non sarà l'evoluzione tecnologica a farci cambiare idea...) per accertare la responsabilità dei nostri simili, di gran lunga preferibile alle drammatiche esperienze "che troppo spesso, a tutte le latitudini della storia e della geografia, prendono abusivamente il nome di giustizia".
È proprio perché giudicare appare sostanzialmente "un compito al di sopra delle nostre possibilità" che le norme del processo devono trasudare di etica e di civiltà, di autolimitazione da parte del Leviatano che ogni Stato nasconde in sé e di valori condivisi da un popolo. Un popolo che, solo se conoscerà (e condividerà) il modo attraverso cui si rende giustizia nelle aule d'udienza, sarà incline a considerare legittime le decisioni del giudice. Già, il giudice. Proprio intorno al suo ruolo e al suo statuto, ad avviso di Giostra (e come dargli torto), si misura molto della tenuta democratica e della legittimazione del processo penale: l'indipendenza della Magistratura, la sua imparzialità - accompagnata dal ripudio di commistioni politiche e di protagonismi che la allontanano "dall'alveo semantico tracciato dalla legge" - costituisce la gemma più preziosa nel forziere della giurisdizione penale.
Il volume mira ad essere una "prima lezione" idealmente rivolta a un giovane che comincia ad affacciarsi alla procedura penale. Ecco, se questi sarà consapevole che il processo assomiglia maggiormente a un malfermo "ponte tibetano" piuttosto che ad un edificio di ferro armato, se comprenderà che le regole processuali, per quanto sempre perfettibili, rappresentano il diretto corollario e l'irrinunciabile baluardo delle garanzie soggettive e dei canoni epistemologici della nostra società, solo allora potrà proficuamente iniziare a studiare commi e capoversi. Per dirla con l'autore e parafrasando un famoso aforisma, "se per comprendere la giustizia penale bastasse conoscere gli articoli del codice (...) essere stupidi non sarebbe necessario ma aiuterebbe molto".
Abbiamo bisogno, per il futuro del nostro Paese, di donne e uomini pienamente edotti di quali cruciali valori entrano in gioco nell'applicazione della giustizia penale, perché, all'occorrenza, siano pronti a difendere i capisaldi della nostra civiltà processuale dagli attacchi che ciclicamente la storia ci consegna.
di Stefano Dorigo
Italia Oggi, 20 gennaio 2020
Il giudicato formatosi in sede penale non rileva automaticamente nel giudizio tributario avente ad oggetto i medesimi fatti, a causa della diversità del regime delle prove che caratterizza i due procedimenti. Così l'ordinanza 30941 della Cassazione tributaria del 27.11.2019.
I giudici di seconde cure, preso atto della sentenza penale di assoluzione del contribuente, avevano dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento relativi alla stessa vicenda oggetto del primo giudizio. La Cassazione, richiamando propri precedenti, ha invece ritenuto che il principio del doppio binario impedisca la reciproca influenza tra i due procedimenti, con la conseguenza che l'esito - assolutorio o meno - di quello penale non può avere efficacia con riferimento alle contestazioni delle Entrate, ferma la libertà del giudice tributario di valutarlo liberamente.
Tale conclusione si giustifica, secondo la sentenza, con la diversità del regime delle prove nei due processi: l'inammissibilità della prova testimoniale in quello tributario e la rilevanza in esso di regole presuntive comportano l'impossibilità che una sentenza penale, emessa all'esito di un dibattimento nel quale la prova regina è quella per testimoni e non sono ammesse presunzioni, abbia effetto vincolante nel primo, pena altrimenti lo snaturamento delle regole proprie di quest'ultimo.
In questo senso, l'ordinanza valorizza, oltre al principio del doppio binario, l'art. 654 cpp, il quale nega che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo laddove la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (come per l'appunto avviene nel processo tributario).
La Cassazione precisa che tale incomunicabilità vale anche se i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente: ciò, di fatto, legittima il giudice tributario a ricostruire in modo autonomo la fattispecie oggetto del suo giudizio. Sebbene appaia coerente con il ricordato doppio binario, tale esito deve essere valutato alla luce della giurisprudenza europea sul ne bis in idem.
L'incomunicabilità tra i due processi, che emerge dall'ordinanza, impattando sulla valutazione dei fatti può condurre a una duplicazione di sanzioni, penale e amministrativa, in assenza di qualsiasi possibilità di coordinamento tra le due. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. A e B c. Norvegia), viceversa, le sanzioni amministrative, quando di ammontare particolarmente elevato, hanno natura afflittiva al pari delle penali.
È il caso dell'ordinamento italiano, nel quale la sanzione amministrativa di regola è del 90% del tributo evaso. Pertanto, non è ammessa una loro duplicazione, se non nel caso in cui i procedimenti che le generano siano connessi tra di loro, nella fase di raccolta delle prove (per evitare valutazioni difformi del medesimo fatto) e nella determinazione del loro ammontare.
La posizione della Cassazione esclude in radice che un simile collegamento possa realizzarsi e pertanto ammette che si possa pervenire a una difforme valutazione della medesima vicenda e quindi a un abnorme cumulo sanzionatorio. Emerge, dunque, un contrasto tra l'assetto interno e quello sovranazionale che, in prospettiva, potrebbe dar vita ad un conflitto dal quale non è scontato che il primo possa uscire indenne.
di Giuseppe Guastella
Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2020
L'attività dell'Ufficio Portale della Sezione reati stradali. Un mese per definire ogni caso, pochi i fascicoli archiviati. Sono circa tremila i nuovi fascicoli aperti per violazioni connesse alla circolazione stradale dalla "Sezione reati stradali" della Procura di Milano in poco più di un anno di attività dell' Ufficio Portale, voluto dal procuratore Francesco Greco per velocizzare la trattazione di alcuni procedimenti che ingolfano gli uffici.
I dati in possesso della Procura dicono che la maggioranza dei casi vengono definiti immediatamente e mandati alla valutazione del giudice. Sono sei gli agenti della Polizia locale che fanno parte del pool "Reati stradali" che, sotto la guida del responsabile del Portale, il sostituto Giancarla Serafini, si occupano di lesioni personali gravi e gravissime da incidente stradale, guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Degli omicidi stradali si occupa direttamente il pm di turno.
Dal 15 ottobre 2018, quando è entrato in funzione il Portale, al 10 gennaio 2020, ultimo dato rilevato, sono stati 2.142 i nuovi fascicoli aperti per guida sotto l'influenza dell'alcol nei confronti di altrettante persone identificate, e non può che essere così visto che si tratta di automobilisti che sono stati sottoposti al test dell'alcol dopo essere stati fermati dalle forze dell'ordine. In media quasi la totalità dei fascicoli in entrata (parte sono ancora aperti) sono stati definiti in un mese con 1.622 decreti penali di condanna,173 citazioni dirette in giudizio dovute essenzialmente a problemi relativi all'individuazione del domicilio dell'indagato che fanno scadere i termini previsti per il decreto penale, 12 decisioni di "non luogo a procedere" perché i soggetti fermati hanno superato positivamente la messa alla prova e 16 patteggiamenti di fronte al giudice. Solo per una minima parte dei fascicoli, in tutto 14, è stata chiesta l'archiviazione per questioni legate all'esecuzione del test.
Per quanto riguarda il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, sono 198 i casi registrati che sono stati trattati in una media di 70 giorni, perché sono necessari test più complessi. Anche in questo caso, la maggior parte dei fascicoli sono stati definiti velocemente con la richiesta di 77 decreti penali di condanna, 14 con citazione diretta in giudizio, 2 con l'affidamento in prova e 71 con archiviazioni dovute, spiegano in Procura, essenzialmente alla difficoltà di dimostrare, come ha stabilito la Cassazione, che l'assunzione è avvenuta nell'immediatezza del fermo. Sono state 564 le indagini aperte per lesioni personali stradali gravi o gravissime, quasi tutte esaurite con giudizio ordinario in 3-4 mesi, 32 sono state archiviate e tre invece si sono chiuse con il proscioglimento degli indagati.
di Marco Cremonesi
Corriere della Sera, 20 gennaio 2020
La parlamentare e avvocato leghista: "Basta ipocrisie". "Questa maggioranza sta elaborando qualcosa di mai visto prima, un nuovo tipo di giustizia: la giustizia à la carte". Giulia Bongiorno, giurista di fama indiscussa, già ministro nel primo governo Conte, è anche la consulente giuridica più ascoltata da Matteo Salvini. Nel caso della nave Diciotti, l'allora ministro dell'Interno di slancio aveva chiesto di essere processato subito. Era stata lei a consigliargli la strategia diversa che ha portato, in quel caso, al no all'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Ma sul caso della Gregoretti, il segretario leghista è tornato a chiedere il processo.
di Angela Azzaro
Il Riformista, 20 gennaio 2020
Il giorno dopo il voto in commissione Giustizia contro la Legge Costa, che comunque sarà nuovamente votata in aula il 27 gennaio, la polemica, invece di affievolirsi, cresce all'interno della maggioranza di governo che scricchiola sempre di più. Da una parte Movimento Cinque stelle, Pd e Leu, dall'altra Italia viva che si è schierata con il centrodestra per impedire, in tutti i modi, che la riforma della prescrizione continui il suo cammino.
cronachedellacampania.it, 20 gennaio 2020
Dal 3 febbraio l'attuale direttrice del carcere di Poggioreale, Maria Luisa Palma sarà sostituita da Carlo Berdini, ex direttore a Sollicciano e attuale Direttore dell'Ufficio IV - Formazione Polizia Penitenziaria della Direzione Generale della Formazione. Il cambio del vertice del penitenziario napoletano viene definita una "mossa inutile" da Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria.
"La grave situazione dell'Istituto di Poggioreale non troverà soluzione con questo cambio al vertice - scrive in una nota Di Giacomo - i problemi sono di altra natura ossia assenze di norme che vadano a contrastar il dilagante potere che le organizzazioni criminali stanno prendendo all'interno degli istituti di pena. Occorrerebbe una profonda revisione del sistema carcerario che renda dignitoso scontare la pena ai detenuti e dare dignità ai poliziotti penitenziari che vi lavorano, mettere al centro una reale rieducazione che consenta un reale rinserimento".
notiziedabruzzo.it, 20 gennaio 2020
"Pronti a mobilitarci per risolvere le criticità riscontrate". Ieri mattina il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli ha effettuato una visita ispettiva nel carcere di San Donato a Pescara, accompagnato dal consigliere comunale Piero Giampietro. "Abbiamo deciso di visitare il carcere dopo gli episodi verificatisi nelle ultime settimane che dimostrano il malessere che si vive nella struttura, malessere che accomuna detenuti e agenti penitenziari - riferiscono Blasioli e Giampietro- del Partito Democratico.
La struttura dovrebbe accogliere circa 200 detenuti, ma in realtà ne accoglie più del doppio mentre la pianta organica prevede la presenza di 170 agenti. Nei fatti sono un centinaio effettivi, considerato che molti sono in malattia o in distacco. Divisi su tre turni, anziché su 4, sono costretti a svolgere diverse mansioni simultaneamente. Nel 2020 la previsione della dotazione organica del carcere di Pescara potrebbe arrivare a 200 unità, ma esattamente la metà è quella che presta servizio. Molti agenti sono anche prossimi alla pensione e ciò significa che senza un'alternanza a breve il loro bagaglio di conoscenze non verrà trasferito ai nuovi che arriveranno. Negli ultimi anni sono già andati in pensione circa 50 agenti e di questi 30 da due anni a questa parte.
Occorrerà tempo per le assunzioni, ma intanto è forte la richiesta di una diversa organizzazione del lavoro, possibile ad esempio con la diminuzione dei posti di servizio fino a che il numero del personale non torni a livelli accettabili. Ma ci sono altri casi che potrebbero essere affrontati e risolti. Uno su tutti riguarda proprio il nosocomio pescarese che ha all'ottavo piano ha un reparto dedicato ai detenuti. Capita però che questo non venga utilizzato per carenza di infermieri e così si verificano due distorsioni evidenti.
La prima: ogni detenuto deve avere una scorta di due agenti, che sui 4 turni quotidiani richiede la presenza di 8 agenti. Se i detenuti fossero tutti ricoverati presso il reparto a loro riservato basterebbero 8 persone per tutti. Ciò non avviene e così dal 14 gennaio per i due detenuti ricoverati in reparti diversi ci sono 16 agenti al giorno impegnati e se i ricoveri fossero 3, servirebbe un numero di agenti pari al 25% dell'intera forza lavoro.
Questa è una situazione che va assolutamente risolta. Innanzitutto se il reparto per detenuti è stato messo su, è indispensabile che funzioni ed è una condizione che potremo già domani all'assessore regionale alla Sanità Verì. Questo eviterebbe che le forze lavorative a disposizione non siano ulteriormente ridotte, ma soprattutto garantirebbe la privacy dei detenuti. Ad oggi sono nelle stesse stanze degli altri malati e così capita che questi e i loro famigliari siano costretti ad imbattersi con agenti armati nei reparti.
Ci chiediamo come questo sia possibile e non esiteremo ad andare a fondo, lo faremo affidando la situazione a una interpellanza parlamentare. Ci auguriamo inoltre che nel nuovo Pronto Soccorso in via di definizione, sempre per la privacy, venga sistemata una stanza di attesa per detenuto e scorta. Se la forza lavoro è un problema che dovrà essere risolto con il tempo, questi ed altri problemi organizzativi meritano di essere affrontati il prima possibile.
L'esiguità del personale causa inoltre che solo in pochi possano partecipare alle attività formative come suola di formazione lavorativa e la noia è spesso causa di scontri sia tra detenuti e personale, sia tra detenuti stessi.
Purtroppo il carcere di San Donato sconta anche il problema del sovraffollamento: oggi vi sono il doppio degli ospiti, fra cui una grande quantità di pazienti psichiatrici. Infatti, a fronte dei 7 posti assegnati per detenuti psichiatrici, ce ne sono altri 30, sistemati nei vari reparti e da notizie assunte permarrebbero nella casa circondariale anche detenuti psichiatrici che hanno scontato la propria pena per la mancanza di R.E.M.S. (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) istituite dopo la chiusura degli O.P.G. ospedali psichiatrici giudiziari.
La mancanza di una camera di isolamento è un'altra problematica. Spesso si utilizza la parte riservata ai collaboratori di giustizia, ma se questa è occupata non se ne può fare utilizzo. Insomma gli episodi di autolesionismo, i materassi bruciati e i detenuti scappati sul tetto sono degli allarmi che non possono restare inascoltati e la sensazione è che spesso i problemi del carcere siano i meno attenzionati da tutte le Istituzioni.
Per quel che riguarda il sovraffollamento le sezioni diventano polveriere in quanto oltre ai pochi spazi a disposizione dei ristretti, diventa difficile per l'operatore far fronte alla richieste quotidiane e pressanti degli stessi, da qui il malcontento che può sfociare in aggressioni, risse, tumulti, autolesionismo e proteste in generale. Per questo nei prossimi giorni come gruppi del centrosinistra in Regione, facendo seguito alla visita di questa mattina incontreremo i sindacati degli agenti penitenziari e articoleremo tutte le funzioni ispettive sia in Regione che in Parlamento".
reggiotoday.it, 20 gennaio 2020
Vincenzo Marrari, coordinatore regionale Cgs Nursind Calabria, afferma che "vi è anche una situazione di emergenza per la mancata sostituzione di tre unità, cessate per varie motivazioni". Un altro nuovo record negativo per l' Asp 5 di Reggio Calabria, con il quasi totale azzeramento del personale infermieristico dedicato all' assistenza all' interno del penitenziario di Arghillà. La denuncia arriva dal NurSind, che da sempre si schiera a tutela degli infermieri di tutta Italia.
"Ci viene riferito dai nostri iscritti - afferma Vincenzo Marrari, coordinatore regionale Cgs Nursind Calabria - che oltre alla storica carenza cronica di personale infermieristico da quando il penitenziario fu aperto nel 2013, attualmente, vi è una situazione di emergenza per la mancata sostituzione di tre unità cessate per varie motivazioni. Si continua a garantire un livello di assistenza accettabile, non di livello, si opera con dei contingenti miseri a fronte di un utenza composta da circa 350 detenuti".
"Il personale attivo, sono solo 4 gli infermieri, - spiegano ancora dal Nursind - è spesso chiamato a saltare i riposi, perché se cosi non fosse, si fermerebbe ogni attività. Tutto questo è causa certamente di stress psicofisico e continuo avvicinamento al limite orario settimanale, e, il Burn Out, ci risulta fra l' altro una delle recenti cause che ha portato alcune colleghe ad astensione dall' attività lavorativa da alcuni mesi, e mai più sostituite anch'esse".
Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche siamo arrivati al paradosso. "alla metà del 2019 gli sforzi di dirigenti e coordinatori avevano consentito un integrazione di personale quasi sufficiente ad iniziare una turnazione H 24 per gli infermieri, ma, progressivamente con il tempo, le mancate sostituzioni di personale assente legittimamente per varie motivazioni (gravidanza, inidoneità, L. 104) ci portano ad oggi, dove, la sola presenza di 3 - 4 infermieri non riesce nemmeno a garantire la copertura di assistenza per le 12 ore giornaliere.
Appare assai difficile continuare a garantire le cure necessarie alla popolazione detenuta, in un contesto che, di fatto, per varie problematiche è già 'pesantè laddove si uniscono anche le carenze di personale di polizia penitenziaria ed il sovraffollamento di detenuti a fronte della regolare capienza di circa 300 utenti. Una situazione infernale insomma".
"Chi pensa che l'attività degli infermieri nel penitenziario - continua Marrari - sia solo quella di preparare e consegnare terapia si sbaglia di grosso. I nostri infermieri si sostituiscono al personale amministrativo (anch'esso da sempre assente) per la parte burocratica, svolgono le attività del Ser.T. per la somministrazione di terapia sostitutiva poiché lo stesso non ha il personale dedicato, coadiuvano con gli specialisti ambulatoriali, e, non da meno sono in prima linea sempre a sostenere con parole di conforto chi ha commesso errori nella propria vita. Non dimentichiamo che, il penitenziario di Arghillà rimane fra i pochi se non l'unico delle carceri italiane in cui la presenza di personale infermieristico non vi è per 24 ore al giorno".
Per il coordinatore Marrari "questo nostro monito al fine di sensibilizzare le istituzioni poiché, probabilmente, la commissione straordinaria, che non ci ascolta, è solo impegnata a fare quadrare i conti forse dimenticando che la sanità deve erogare salute, in questo caso, anche alle persone ristrette".
altarimini.it, 20 gennaio 2020
Il carcere "Casetti" è l'osservato speciale di associazioni quali Antigone che lo ha visitato l'ultima volta proprio il 20 novembre per verificarne le condizioni organizzative, logistiche e morali, il carcere di Rimini si trova ai piedi delle colline di Covignano e anche per questo, data la distanza con il resto della città, non vi è piena e chiara percezione della sua esistenza - o meglio, dell'esistenza delle persone che ci vivono e lavorano - a livello collettivo.
Segnato da vicissitudini quali un susseguirsi di direttori in missione e l'incremento di arresti sotto il periodo estivo che richiederebbe un aumento del personale di polizia penitenziaria, il carcere "Casetti" di Rimini può contare su un numero congruo di educatori a garanzia dell'attività rieducativa trattamentale, in ossequio alle proporzioni inserite nell'Ordinamento penitenziario (uno ogni cento detenuti): stando alla scheda ministeriale al 6 novembre ospitava 153 persone (numero definito "tollerabile" dal personale di polizia), con una percentuale superiore almeno del 20 per cento rispetto ai posti normalmente disponibili ma che vengono ricavati con l'aggiunta di letti nelle celle già esistenti.
L'isolamento del carcere "Casetti" è anche una fortuna, dal momento che nonostante questo non lo renda facilmente raggiungibile, la sua posizione offre visuali distensive per lo sguardo e la mente, anche dalle stesse sezioni (che sono sette, di cui una per i semiliberi chiamata "Andromeda" e un'altra per la custodia attenuata dedicato prevalentemente ai tossicodipendenti, mentre dal 2017 è chiusa la sezione "Vega" che era destinata a detenuti e detenute transessuali, ancora in attesa di ricollocamento).
Ci sono anche una biblioteca curata e ben fornita gestita da persone detenute adeguatamente formate (e stipendiate) e alcune classi per la scuola e le attività rieducative gestite anche da alcune associazioni di volontariato, ma al momento mancato spazi esclusivamente dedicati per le lavorazioni (una trentina i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria che si occupano di attività ordinarie come la cucina, le pulizie o la distribuzione del rancio) e per professanti di fede non cristiana (per la quale è presente un'ampia cappella di preghiera).
Anche se mancano spazi esclusivamente riservati all'attività fisica, come una palestra, è possibile divertirsi nel campo da calcio o in quello da pallavolo o pallacanestro, anche se i fondi sono in entrambi i casi in cemento così come nello spazio dedicato alle due ore d'aria. Non tutte le sezioni sono organizzate allo stesso modo, con tutti i limiti di una costruzione con 50 anni sulle spalle: la prima sezione riservata alle persone condannate in via definitiva è quella che versa nelle condizioni peggiori mentre le altre sono state via via ristrutturate. Proprio qui le docce sono ancora all'esterno delle celle.
C'è invece grande attenzione alla cura del rapporto tra genitori e figli al quale è dedicata la ludoteca, spazio arredato con cura e dalle pareti adornate da dipinti, e una figura che presenzia ai colloqui per offrire un momento di animazione e di distensione per i bambini. Nella relazione di novembre mancano i dati sul numero di casi di autolesionismo che però notoriamente non mancano all'interno della struttura, anche se pare in diminuzione, questo anche in virtù della "diversa gestione dell'osservazione e della gestione dei farmaci", tanto che "l'uso degli psicofarmaci è calato di due terzi". Sono circa un centinaio, quindi sempre nell'ordine dei due terzi, le persone che dichiarano di fare uso di sostanze al momento dell'incarcerazione. Sembra che abbia ben influito anche il sistema della "sorveglianza dinamica", che diversamente da altre strutture sta dando buoni frutti in termini di attenuazione della tensione, sia per i detenuti sia per i dipendenti della struttura.
Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2020
Atti e provvedimenti del giudice - Sentenza - Divergenza tra motivazione e dispositivo - Ipotesi di contrasto apparente - Fattispecie. In tema di contrasto tra motivazione e dispositivo, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto deve ritenersi solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo.
Nel caso di specie il giudice è incorso in un'omissione materiale in ordine alla menzione nel dispositivo del giudizio di equivalenza tra le attenuanti riconosciute in favore dell'imputato e l'aggravante contestata, puntualmente esplicitato invece nella motivazione della sentenza. La natura di mera omissione è confermata dalla conformità della pena finale irrogata a quella determinata, con l'esplicitazione dei singoli passaggi intermedi nella motivazione la quale, permettendo di ricostruire la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione delle ragioni fondanti la decisione, senza che sia necessaria una rettifica del dispositivo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2020 n. 160.
Atti e provvedimenti del giudice - In genere - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Individuazione della volontà decisoria - Criteri. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3969.
Impugnazioni - Appello - Questione di nullità - In genere - Divergenza radicale tra motivazione e dispositivo - Causa di nullità della sentenza di primo grado - Esclusione - Potere del giudice di appello di esaminare i motivi di appello - Sussistenza - Fattispecie. La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicché il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 giugno 2018 n. 28212.
Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Prevalenza della motivazione - Legittimità - Presupposti - Presenza nel dispositivo di un errore materiale obiettivamente riconoscibile - Fattispecie. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24157.
Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Criteri di risoluzione - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.(Fattispecie in cui la Corte territoriale, pur avendo in motivazione ridotto l'aumento per la continuazione in relazione a ciascun episodio di rapina aggravata contestato agli imputati, senza modificare gli altri parametri di calcolo, aveva indicato in dispositivo una pena più alta di quella risultante dalla corretta applicazione dei predetti criteri).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2016 n. 13904.
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