di Katya Maugeri
www.sicilianetwork.info, 2 marzo 2020
"Su il quotidiano "Il Dubbio" del 29 febbraio 2020, a cura di Damiano Aliprandi, leggo: "Violenze a San Gimignano, il video dell'aggressione al detenuto tunisino. Gli agenti avrebbero abusato dei poteri o comunque violato i doveri inerenti alla funzione o al servizio svolto". E mi sono venuti in mente brutti ricordi carcerari".
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 2 marzo 2020
Al 31 gennaio 2020, sono solo 379 i minori e i giovani adulti presenti nei 17 Istituti penali minorili su 13.500 totali in carico al sistema penale. Il più sono misure alternative al carcere: un traguardo importante che la giustizia minorile rivendica rispetto al circuito penale degli adulti in occasione del V Rapporto di Antigone sugli Ipm-Istituti penali minorili a un anno di distanza dal nuovo ordinamento penitenziario minorile arrivato dopo 40 anni di attesa.
di Francesco La Licata
La Stampa, 2 marzo 2020
Scorrendo le notizie provenienti dal quartiere Santa Lucia, a Napoli, abbiamo avuto la sensazione di rivedere un film già visto più volte: un ragazzo, poco più di un bambino, che arriva in ospedale ferito da due colpi di pistola e non ce la fa. Muore prima che i medici possano fare qualcosa per salvarlo. Contemporaneamente la sala del pronto soccorso si riempie di familiari, amici e vicini di casa: donne urlanti e disperate, uomini pieni di rabbia e risentimento. Tanto risentimento rivolto verso chiunque, in quel momento, viene visto come una "controparte": i medici perché non hanno saputo salvare il ragazzo, gli infermieri e le "divise" perché considerati un impedimento fisico all'ultimo abbraccio col proprio caro.
È una scena che abbiamo vissuto tante volte durante il peregrinare tra le disgrazie: a Napoli come in Calabria o in Puglia, a Palermo e nella Sicilia dei mille delitti. La rabbia prevaleva sempre o per scaricare la frustrazione per il "danno" subìto o addirittura per strappare ciò che veniva considerato un diritto negato da una burocrazia in quel momento incomprensibile: non poter portare subito a casa il corpo su cui piangere.
Quante sale mediche abbiamo visto devastare nel tentativo di evitare la permanenza in camera mortuaria di un parente morto. Si arrivava a dover fare intervenire in massa polizia e carabinieri. Eppure lì prevaleva la pietà. Qualcosa di diverso sembra essere accaduto, invece, ieri a Napoli. La devastazione del pronto soccorso dov'è morto Ugo Russo si allontana dalla collera dolorosa per imboccare la pericolosa china della quasi "rivendicazione" di un diritto alla ricerca di una giustizia fai da te.
Come valutare, altrimenti, la "stesa" immediatamente messa in atto dalla malavita a Santa Lucia? I motorini che si impennano e i giovani guappi che sparano in aria passando davanti alla caserma dei carabinieri "Pastrengo" non hanno nulla a che vedere col dolore dei familiari di Ugo. Tant'è che lo stesso padre della vittima, Vincenzo, ha dovuto "chiedere scusa" per quello che è avvenuto in ospedale.
Ma è proprio la reazione di Vincenzo Russo che presta il fianco ad una riflessione amara che deve andare oltre il dolore per la morte di un ragazzino. Mentre, infatti, la zia difende il nipote arrivando a sostenere - contro l'evidenza - che Ugo "aveva paura delle armi" e "non rubava", il padre fa un ragionamento più sottile che tende a "legittimare" l'errore del figlio come una cosa da uomini: "Io non lo so perché non ero con mio figlio, ma, ammettendo che stesse facendo una rapina, è giusto che tu, carabiniere, lo uccidi?".
E, secondo il suo concetto di legalità, aggiunge: "Sparagli a una gamba o fallo scappare". Come se il rapinatore e il carabiniere (tra l'altro un ragazzo di 23 anni) fossero attori di una "normale lite". E, alla fine, Vincenzo Russo chiude con la consueta richiesta di giustizia, sorvolando sul fatto che la società civile ha già messo in moto l'unico sistema per cercarla, quella giustizia. Il carabiniere è stato indagato per eccesso colposo di legittima difesa e le indagini diranno se basta.
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Consulente o perito - Esame del minore - Inosservanza delle prescrizioni della "carta di noto" - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte - Esclusione. In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 14 febbraio 2020 n. 5915.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle prescrizioni della Carta di noto - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione. In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 aprile 2019 n. 15737.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle linee guide della "Carta di noto" - Conseguenze - Individuazione. In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere a un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2017 n. 648.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle linee guide della "Carta di Noto" - Conseguenze - Individuazione. In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, le dichiarazioni - acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto" - nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza non sono inutilizzabili, ma in relazione a esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 25 settembre 2014 n. 39411.
ossigeno.info, 2 marzo 2020
Il prossimo 21 aprile 2020 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Cnog) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, norme che prevedono di punire i colpevoli con la multa o con il carcere fino sei anni.
In questo reato incorrono soprattutto i giornalisti e i direttori responsabili dei giornali e ciò appare in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti Umani recepita dalla Costituzione italiana, come hanno fatto osservare i difensori di alcuni giornalisti. Di conseguenza il Tribunale di Salerno e quello di Modugno hanno sollevando l'eccezione di costituzionalità (www.ossigeno.info/carcere-per-diffamazione-investita-la-corte-costituzionale).
La Corte Costituzionale ha accettato con l'ordinanza n.37 depositata il 26 febbraio 2020 (relatore Francesco Viganò) la richiesta dell'OdG di partecipare alla discussione. La causa sarà discussa in udienza pubblica.
La motivazione - L'intervento del Cnog è stato accettato in quanto ha competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce che le condanne penali con interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'Albo. Invece le altre condanne penali al Cnog di avviare un'azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità dell'Ordine.
Pertanto, da un'eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del Cnog e aventi ad oggetto, "in modo diretto e immediato", lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati).
Il comunicato della Corte costituzionale
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Cnog) potrà intervenire nel giudizio costituzionale sulla legittimità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, che puniscono con il carcere il giornalista e il direttore responsabile.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con l'ordinanza n.37 depositata oggi (relatore Francesco Viganò) dichiarando ammissibile la richiesta di intervento dell'Ordine nel giudizio di costituzionalità sulle norme che puniscono con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa. La causa sarà discussa in udienza pubblica il prossimo 21 aprile 2020.
L'ordinanza ribadisce che, in base alle norme integrative sui giudizi davanti alla Corte, l'intervento del terzo deve essere giustificato da "un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio". Tale interesse non è di per sé insito nella posizione di rappresentanza istituzionale della professione giornalistica, rivestita dal Cnog.
A legittimare l'intervento del Cnog è la sua competenza a decidere sui ricorsi in materia disciplinare. La legge stabilisce infatti che le condanne penali che comportano interdizione dai pubblici uffici determinano automaticamente la cancellazione o la sospensione del giornalista dall'albo, mentre in ogni altro caso di condanna penale è previsto che il Cnog inizi l'azione disciplinare qualora il fatto offenda il decoro e la dignità professionali ovvero comprometta la reputazione del giornalista o la dignità
dell'Ordine. Pertanto, da un'eventuale condanna penale del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento da cui è nata la questione di costituzionalità deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare, riguardanti la sfera dei poteri del Cnog e aventi ad oggetto, "in modo diretto e immediato", lo specifico rapporto giuridico sostanziale dedotto in quel giudizio (la pretesa punitiva statale nei confronti degli imputati).
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 2 marzo 2020
Un illustre articolista del Fatto Quotidiano, Gian Carlo Caselli, ha scritto l'altro giorno che "il garantismo doc, o è veicolo di uguaglianza (e non di sopraffazione e privilegio), o semplicemente non è". Il resto del garantismo, spiega, cioè quello che ha denunciato l'inciviltà delle riforme del Dj in parentesi ministeriale, è "tarocco".
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 2 marzo 2020
Via libera dal Parlamento alla conversione in Legge del Decreto n. 161 del 2019. Intercettazioni, più spazio ai difensori; ma trojan ad ampio raggio e utilizzo dei risultati in procedimenti diversi. Tutto dal 1° maggio prossimo e per i processi penali iscritti a partire dalla stessa data.
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 2 marzo 2020
Il virus "Corona" sta perdendo potenza. Non so se potenza biologica, sicuramente potenza mediatica. In Italia, al momento, si contano circa 400 casi di possibile infezione, ma ora le autorità dicono che forse sono meno. Comunque sono un numero tra le tre e le cinquemila volte più piccoli di quelli che servono per conteggiare i casi di influenza. L'influenza è una malattia molto simile a quella del virus "Corona". I morti però sono molti di più. Ieri, in un'intervista al nostro giornale, la ex ministra Lorenzin ci ha fatto sapere che nel 2015 furono circa 4.500. Il virus Corona finora ne ha provocati una decina, ma non è sicuro che i decessi siano dovuti al virus, anzi è improbabile.
di William Frediani*
Ristretti Orizzonti, 2 marzo 2020
La carica dei Garante dei detenuti è vacante in Toscana dall'ottobre dello scorso anno. Trovo paradossale che questo si stia verificando nella regione che, per prima in Italia, ha abolito la condanna a morte e si è dimostrata sempre aperta a una visione umana della pena.
Ho scritto un libro sulla vita quotidiana in carcere, che ho ancora inciso sulla pelle e nell'anima, ho tenuto seminari e conferenze in scuole e università italiane e, in tutto il lavoro di ricerca e di confronto, è sempre emerso il lato più oscuro del sistema penitenziario: la sua auto-referenzialità, il suo rigore punitivo privato, la mancanza di un organo che rappresenti - per statuto - i prigionieri e li tuteli dalle storture istituzionali.
La figura del Garante è estremamente importante e la notizia che la sua nomina possa essere sospesa per ragioni di palazzo e spartizioni partitiche "all'italiana" crea angoscia e timori fondati di politiche perniciose nei confronti della popolazione carceraria.
Auspico, dunque, che si possa trovare una soluzione a questo vuoto preoccupante nel minor tempo possibile, senza aspettare i risultati della tornata elettorale che vedrà impegnata la Toscana nelle prossime settimane; che si agisca nell'interesse degli "ultimi", dei reclusi, degli internati di ogni colore, estromessi dalla civiltà e privati d'ogni rappresentanza e d'ogni parvenza di cittadinanza.
Al di là della scelta che verrà fatta, mi auguro che il nuovo Garante sia una persona con curriculum prestigioso, un provato difensore sincero dei diritti dei prigionieri; sincero perché li conosce, perché per anni e anni è stato al loro fianco. Una persona con una visione aperta e civile che contempli l'idea di una pena che garantisca una salute psico-fisica ai detenuti almeno parificata a quella degli altri esseri umani in libertà. Sarebbe, questa, una "rivoluzione copernicana" della solidarietà.
Auspico, inoltre, che sia una persona accettata dai prigionieri, una persona di cui si possano fidare. E non trovo assurda o lesiva delle libertà democratiche l'idea che i detenuti vengano ascoltati prima di effettuare la nomina. Mi viene addirittura l'insana idea che il Garante dovrebbe essere eletto dai detenuti a loro tutela, esattamente come fu per i Tribuni della plebe o i Capitani del Popolo.
Inizialmente cariche non ufficiali, poi inserite a tutti gli effetti negli ordinamenti costituzionali in cui operavano. Mi domando se la Repubblica romana avrebbe avuto una storia così gloriosa senza i Tribuni della plebe, o se il Comune medievale sarebbe stato tanto importante senza il Capitano del Popolo, eletto per contrastare le angherie del potere sulla cittadinanza. Ma questa è solo un'utopia, per il momento. Certo è che dovremmo augurarci che il nuovo Garante sia una persona che trovi largo consenso nelle celle. La consultazione dei prigionieri alla scelta del Garante sarebbe, oltretutto, un'opera di partecipazione alla vita "istituzionale" rientrante in quell'azione di "recupero" che la società dovrebbe promuovere.
Sia nominato il Garante, dunque, senza interessi di parte o spartizione di poltrone. Non una persona estranea al mondo della prigione, ma una che conosca l'odore di polvere, sigarette e cemento delle celle, che sappia quanto distruttivo è il rumore delle serrature di acciaio, che abbia assaggiato il rancio immangiabile del vitto, che abbia visto gli effetti devastanti della deprivazione sensoriale e affettiva, che sia perfettamente conscia della tortura ambientale che si riproduce ogni giorno sui corpi e nei cervelli. Una persona che abbia conosciuto il carcere umanamente e professionalmente. Se mi si chiedesse di scegliere un nome tra i candidati, non avrei dubbi: Francesco Ceraudo.
*Autore di "Un universo di acciaio e cemento", Sensibili alle Foglie, 2018
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Nel processo penale, l'imputato, pur non gravando su di lui un onere probatorio, ha tuttavia un onere di allegazione, in virtù del quale egli è peraltro tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei - beninteso, ove riscontrati - a volgere il giudizio in suo favore.
Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Un'affermazione resa in una vicenda in cui l'imputato, condannato per il reato di omicidio colposo conseguente a incidente stradale, aveva evocato a sua difesa, il tema del malore.
Secondo la Cassazione, quindi, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell'imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile, specie laddove per converso siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
In tema, più in generale, sul tema della distribuzione degli oneri probatori sull'essersi verificato un malore improvviso, è pacifica l'affermazione secondo cui non è sufficiente che tale situazione venga dedotta perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psicofisiche dell'imputato al momento del fatto.
Infatti, in mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile a un'azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata.
Ne deriva che il giudice ben può respingere la tesi difensiva del malore improvviso laddove manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio, l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato), specie se, per converso, emergano elementi idonei a far ritenere che la perdita del controllo del veicolo è stata determinata da altro fattore non imprevedibile (improvviso colpo di sonno) (in termini, cfr. Cassazione, sezione IV, 12 giugno 1991, Esposti; nonché, sezione IV, 30 ottobre 2001, Bonanno; sezione IV, 20 maggio 2004, Oddo).
- Estinzione del reato più snella. Se non si può pagare basta il lavoro di pubblica utilità
- Toscana. Carceri, ritarda la nomina del nuovo Garante dei detenuti
- Droghe: niente lieve entità con elementi non conciliabili con la fattispecie attenuata
- Napoli. "Emergenza baby gang, reati fuori controllo"
- Napoli. "È efficace togliere la patria potestà, ma servono risorse per i servizi sociali"









