di Marianna Rizzini
Il Foglio, 3 dicembre 2019
Per dire le ragioni del no alla riforma della prescrizione. La distesa di ombrelli colorati c'è, la piazza anche, ma non di "sardine" si tratta. Si vedono molti impermeabili blu, cravatte e valigette, molti occhiali, qualche trolley.
La piazza (Piazza Cavour, dietro al Palazzaccio) ospita la prima delle sei giornate di sciopero e maratona oratoria degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione: sei giorni sotto a un gazebo, cinque minuti per uno, dalle 9 alle 20, con iscrizioni a parlare da tutta Italia.
Obiettivo: informare l'opinione pubblica su un argomento che, dirà un oratore, suscita diffidenza nel cittadino, forse per "non conoscenza", forse per riflesso condizionato dopo le campagne ossessive di stampo giustizialista degli ultimi anni (con l'assurdo che colui o colei che difende il mantenimento della prescrizione viene spesso considerato "amico dei corrotti e dei delinquenti").
Giusto processo, rispetto delle garanzie per l'imputato o rassegnazione alla cultura della gogna e della vendetta sociale? La scelta tra le due opzioni corre anche lungo il filo dello stop alla prescrizione dopo il primo grado, in vigore dal gennaio 2020 per effetto della legge Spazza-corrotti voluta dal precedente governo (gialloverde).
Una legge che, ripetono gli scioperanti-maratoneti, anche in diretta su Radio radicale, porterà a "processi infiniti". In attesa del proprio turno, assiepati accanto ai manifesti da cui sorridono bocche stilizzate che invitano all'intervento, gli iscritti al mattino sono già molti (in arrivo dalla Sardegna, da Torino, da Ferrara, da Sondrio, da Napoli, da Ancona, da Pesaro), tutti riconoscibili dal badge al collo.
La scritta sul badge richiama l'intento: spiegare ai cittadini "la verità sulla prescrizione", come spiega la nota dell'Unione delle Camere penali, promotrice dell'iniziativa. Qualcuno tra gli oratori scherza: "Non è che ci prendono per dei matti allo speaker's corner?". Qualcuno ricorda che "non si può non combattere questa battaglia, ne va di un principio di civiltà giuridica".
E la battaglia che comincia sotto la pioggia sottile - quella sì da Marble Arch - parla dell'urgenza di contrastare l'espansione del potere togato sotto l'effetto di norme che ampliano spazio e materie soggetti a scrutinio giurisdizionale, e dell'urgenza di impedire il rapido scivolamento verso un impianto di processo accusatorio che, dice un avvocato di Pesaro, produce migliaia di casi di carcerazione di innocenti.
Ogni oratore parla di un caso concreto: cittadini sottoposti a ingiusto processo, dietro le sbarre senza aver commesso il fatto, ma anche colpevoli cui non è stato riconosciuto il diritto di scontare la pena a distanza ravvicinata.
Il cittadino che segue le campagne anti prescrizione spesso non sa - è il concetto ripreso da molti avvocati-maratoneti - che le garanzie processuali tutelano prima di tutto l'innocente. "Che il processo non diventi la vera pena", dice un oratore di Cagliari.
"Prima si facciano le riforme che davvero porterebbero a uno snellimento dei tempi della giustizia", dice un oratore di Termini Imerese. "Pena certa, pena immediata, pena rieducativa, no al populismo giudiziario", è il mantra sotteso a tutti gli interventi in cui si cerca, dopo aver rievocato Cesare Beccaria, di demolire l'altro mantra, quello dell'avvocato "accusato di essere la causa delle lungaggini".
"Falso problema, la prescrizione", dice un oratore di Pesaro; è come se ci si dovesse "difendere da nemici che vogliono tornare al processo inquisitorio, come fermare i carri con le mani in piazza Tienanmen - e però sono battaglie che vanno combattute", anche contrastando l'impostazione "del ministro Alfonso Bonafede e della sua corte dei miracoli" e "i magistrati alla Piercamillo Davigo" e tutti coloro che "hanno l'obiettivo di smantellare lo stato di diritto".
La montagna da scalare "è far capire di che cosa parliamo, e con garbo cercare di smontare le mistificazioni e farci ascoltare da chi appena sente che siamo contro la riforma della prescrizione storce il naso", dice un oratore della Camera penale di Roma.
"Se anche soltanto un cittadino cambierà idea avremo vinto", è la frase auto-motivazionale ripetuta sotto agli ombrelli, con la speranza che si arrivi presto a fermare la "legge anticostituzionale" la cui applicazione si prospetta a breve. Ci si inerpica lungo il confine che separa lo stato di diritto da uno stato in cui invece vince la "sottocultura" che veicola questo messaggio: "Prescrizione uguale arma per sfangarla".
Di cinque minuti in cinque minuti, i maratoneti evocano "la forza della parola" che, dice un oratore, "non si disperde nel vento". "Qui manca la società civile", ripete sconsolato un avvocato di Ancona. Poi, all'improvviso, una dei maratoneti tira fuori un blocco. Sui fogli frasi in rima, come strofe di filastrocca: "L'avvocato è contrariato / e per questo ha scioperato; questa è l'ultima chiamata / questa legge va cambiata".
Un applauso stempera l'amarezza. "Chiedetevi, se potete", è l'appello alla società civile, "che cosa fareste se foste voi uno di quei mille innocenti svegliati alle quattro del mattino, e accusati per errore di un crimine non commesso".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2019
Scatta il reato di riciclaggio per chi riceve sul proprio conto corrente bonifici, relativi a somme di provenienza delittuosa. Una conclusione raggiunta dai giudici di merito e avallata dalla Cassazione, basata sulle caratteristiche della società, e della persona fisica, che aveva disposto gli "accediti", e sugli stretti legami tra il ricorrente e l'organizzazione criminale che aveva programmato un numero indeterminato di truffe a danno di istituti di finanziamento.
Nel mirino degli inquirenti erano finite, in particolare, pratiche fittizie, supportate da una falsa documentazione e i rapporti solo apparenti di lavoro tra gli indagati e le società emittenti che versavano somme, a titolo retributivo, ai soggetti che materialmente ricevevano i finanziamenti.
Per la Suprema corte è logicamente plausibile il ragionamento seguito dall'ordinanza del tribunale impugnata secondo la quale, "ravvisata l'inesistenza di effettivi apparati aziendali, rivestendo le società coinvolte in quelle operazioni il ruolo di "società cartiere", conduceva a ritenere che le somme a disposizione di dette società, su cui confluivano anche gli importi dei finanziamenti ottenuti grazie alle truffe perpetrate, dovevano essere di provenienza delittuosa". Per la Cassazione in questo quadro diventa ininfluente individuare in modo specifico le singole poste di denaro utilizzate per fare i bonifici "a fronte della prova logica così rappresentata".
di Antonio Polito
Corriere della Sera, 3 dicembre 2019
Dal 2012 ad oggi sono 871 le donne uccise in Italia. Da mariti, fidanzati, spasimanti o semplicemente da uomini violenti.
Noi non sappiamo e non sapremo mai che cosa sia davvero successo quella sera di dieci anni fa tra Thomas Piketty e Aurélie Filippetti, allora coppia turbolenta della Parigi che conta. Però sappiamo che l'uomo, economista e saggista, ammise per iscritto di aver usato violenza contro la sua compagna, e chiese formalmente scusa. Dunque sappiamo anche - o, per meglio dire, ne abbiamo una nuova conferma - che la violenza contro le donne non è monopolio degli uomini rudi, incivili, ignoranti, maneschi e anti-sociali. Ma la violenza riguarda pure uomini colti, eleganti, di successo, progressisti e ugualitari (grazie al suo bestseller, Piketty è il non plus ultra dell'ugualitarismo). Anche i ceti medi riflessivi, insomma, picchiano le donne.
La punizione - Ci deve dunque essere un pericoloso grumo di pensieri e sentimenti comune a tutti gli uomini, di qualsiasi provenienza sociale e culturale, che li spinge a rivolgere contro le mogli e le compagne quel carico di violenza che nel resto delle loro relazioni sociali non si sognerebbero mai di usare. Per punirle in quanto donne. Di che si tratta? La coincidenza temporale della giornata contro la violenza e dell'"affaire Piketty", combinata magari con la lettura di alcuni tentativi della letteratura femminile di darsi una spiegazione di questo fenomeno, dovrebbe spingerci a riflettere di nuovo su quel "quid", e a guardare anche dentro di noi, per vedere se lo possiamo scorgere, nascosto da qualche parte, nel fondo stesso del nostro essere maschi.
Forse consiste in questo: noi uomini diamo immancabilmente alle nostre compagne la colpa del fallimento di una relazione. E la cosa ci dà rabbia perché recriminiamo su una mitica felicità perduta, che pensavamo basata sull'esclusività del rapporto di coppia, sulla sua impermeabilità all'esterno; cioè, in definitiva, sul possesso più o meno civilizzato della persona amata. Per questo vorremmo che le nostre donne non cambiassero mai, per continuare a possederle come il primo giorno; così come esse desiderano che i loro uomini cambino.
La fine di una storia - La donna è sempre colpevole della fine di una storia perché ha voluto diventare più e altro rispetto alla sua funzione di mero completamento della coppia, ha cercato di essere una persona, non solo due. Tradendo così, almeno potenzialmente, anche il suo ruolo materno, di generatrice e nutrice dei figli. Va al lavoro, esce di casa, guadagna, ha relazioni, incontra persone, vede amiche?
Espone il suo corpo in tutte queste attività, lo esibisce socialmente (per un italiano su quattro la violenza sessuale è originata dal modo in cui la donna si veste)? Dunque è colpa sua. Fosse stata al suo posto, accontentandosi dei costumi già abbastanza liberi ed emancipati oggi consentiti, la relazione avrebbe retto. Temo che questo, in fondo al cuore, lo pensino anche i migliori di noi. Ovviamente non tutti lo esprimono in modo violento.
Ma molti, troppi, sì. Trecentomila anni di evoluzione della specie ci hanno abituato all'egemonia fisica e sociale, e agiscono nel nostro inconscio, dettandoci istinti aggressivi. Un paio di secoli di emancipazione femminile, fenomeno recentissimo nella storia dell'umanità, producono perciò ancora uno shock culturale formidabile su noi uomini. Ciò che è in corso è esattamente una reazione a questo cambiamento epocale degli equilibri di potere.
La morte di Ana - Il padre di Antonio Borgia, l'uomo che ha ucciso a Partinico la sua giovane amante, l'ha detto nel suo stentato italiano l'altra mattina in tv: "Chiedo scusa alla famiglia di Ana, sono cose che non si devono fare..., ma oggi le donne incitano con la parità, si permettono di dire delle cose, volere, pretendere. E così fanno andare l'uomo fuori di testa. È quello che è successo a mio figlio".
Più chiari di così. Per questo Ana è morta, perché è una donna del nostro tempo. Nell'immaginario maschile la morte violenta rende invece eterno il possesso, ristabilendo l'equilibrio. Se non ti posso avere come dovresti essere, che tu non sia più niente, e così sarai mia per sempre. In un suo romanzo, Melania Mazzucco lo fa dire in questo modo a un marito violento: "Io non lo posso accettare il divorzio... abbiamo fallito, allora il mio dovere è cancellare ogni traccia di me e di mia moglie da questa terra perché siamo un grandissimo sbaglio e tutti e due ci abbiamo colpa.
Ma soprattutto lei, che è una donna egoista e ingrata... io però la perdono di tutto, e la affido all'amore di Dio". Alla fine c'è sempre l'alibi della famiglia - dice una delle donne di "Ferite a morte", la Spoon River delle vittime scritta da Serena Dandini - "ma la famiglia è per noi il luogo più pericoloso".
Omicidi di donne - Ecco perché è giusto parlare di femminicidi, e non di omicidi di donne. Ecco perché siamo di fronte a una questione sociale, a un conflitto culturale; e non alla devianza di un gruppo, seppur cospicuo, di maschi. Ed ecco perché a noi uomini che non abbiamo mai alzato un dito contro una donna non può bastare davvero congratularci con noi stessi e fingere che i violenti siano degli alieni, estranei alla nostra cultura.
Perché è invece proprio questa ad essere intrisa di sciovinismo maschile, e dunque del germe della violenza. Quel grumo è da qualche parte dentro di noi. Per estirparlo - ci vorrà tempo - bisogna prima di tutto riconoscerlo, ammetterlo. Poi correggerlo, accettando una diminuzione di status, perché questo richiede oggi la parità uomo-donna. Infine dobbiamo esercitare tutta la mediazione culturale di cui siamo capaci per contrastarlo nella società. Quando una donna muore a Partinico, la campana suona anche per te.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sezione VI - Ordinanza 18 novembre 2019 n. 29925. Tra il bastone e la carota. Alla fine la maggioranza (con fatica e senza Italia Viva) trova la quadra sulla riforma del penale tributario. E, se per le imprese le modifiche approvate nel corso della notte sono sicuramente assai significative, per le persone fisiche il trattamento viene, in parte, ammorbidito. In dettaglio, l'obiettivo dei cambiamenti concordati tra ministero della Giustizia e Mef, è stato di non colpire con rigore eccessivo l'occasionale colpevole di delitti non caratterizzati da condotte fraudolente.
In questa prospettiva, si introduce l'estensione della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario ai 2 delitti tributari più gravi, le 2 diverse ipotesi di dichiarazione fraudolenta, per le quali però contestualmente si aumentano sia i minimi sia i massimi di pena. In sostanza anche gli autori di questi 2 reati potranno, versando quanto dovuto più sanzioni amministrative e interessi, evitare di essere colpiti sul piano penale. A patto che il ravvedimento sia antecedente a qualsiasi attività di accertamento. Il che, in realtà, rischia di depotenziare la misura.
Si è poi attenuato l'aumento delle pene per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, pure in un contesto di inasprimento rispetto al regime attuale: per il primo reato infatti si lima di 6 mesi il massimo di pena, portandolo da 5 anni a 4 anni e 6 mesi. Un cambiamento non banale perché rende impossibile la custodia cautelare. E sempre sulla dichiarazione infedele, risorge, il decreto legge l'aveva cancellata del tutto, un'area di irrilevanza penale per le valutazioni che complessivamente considerate (non più singolarmente) differiscono di meno del 10% da quelle corrette.
Come pure l'abbassamento di 1 anno del massimo del carcere, da 6 a 5, sia nell'ipotesi del singolo contribuente sia del contribuente sostituto d'imposta, ha come conseguenza il fatto di impedire l'effettuazione di intercettazioni, alle quali invece il testo in discussione aveva aperto (come segnalato sul Sole 24 Ore del 26 ottobre).
Tramonta anche l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale, che il decreto ha abbassato con la conseguenza di allargare l'area delle condotte sanzionabili, per le due fattispecie di omessi versamenti, Iva e ritenute. Resteranno così, in vigore quelle attuali, di 150.000 euro per le omesse ritenute e di 250.000 per omesso versamento dell'Iva.
Per quanto riguarda la confisca di sproporzione, per la quale l'ultimissima correzione della nottata esclude l'applicazione retroattiva, le modifiche approvate puntano a selezionare i reati più gravi in rapporto a due criteri alternativi, si spiega, a seconda della struttura del reato:
- per i reati che necessariamente richiedono, per la punibilità, il superamento di una soglia di evasione d'imposta (è il caso della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e dell'ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), la confisca per sproporzione viene limitata ai casi in cui sia stata accertata una evasione di imposta superiore a 100.000 euro;
- per gli altri reati, la confisca per sproporzione viene limitata ai casi di emissione di fatture per operazioni inesistenti o di indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi per importi superiori a 200.000 euro. L'obiettivo è di limitare la misura a condotte che, in ogni caso, sono idonee a produrre un'evasione fiscale di entità rilevante, variabile a seconda dell'aliquota applicabile e comunque vicina, nella maggior parte dei casi a 100.000 euro.
Sempre sulla confisca di sproporzione, la misura è limitata alle persone fisiche condannate. La sproporzione riguarda i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per "schermi", risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura del tutto sproporzionata al proprio reddito. In applicazione della disciplina generale, chiarisce la relazione all'emendamento, il condannato potrà giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli è provento o reimpiego dell'evasione fiscale a condizione che l'obbligazione tributaria venga estinta.
Nuovo Sud, 3 dicembre 2019
"Da presidente della Regione, mi vergogno, dopo aver visitato questo istituto, di dire che questo sia un luogo di rieducazione. Chi sbaglia ha il dovere di pagare, lo Stato ha però il dovere di recuperare chi ha sbagliato e questo è certamente l'esempio peggiore".
Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, all'uscita dal carcere "Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento. Nei giorni scorsi, il governatore - facendo riferimento alla notizia delle violenze che sarebbero state perpetrate nei confronti dei detenuti, ospitati nel reparto di isolamento, - aveva scritto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Sulle presunte violenze, la Procura della Repubblica di Agrigento ha anche avviato un'inchiesta.
"Al ministro vorrei dire tante cose e gliele dirò perché lo incontrerò e gli devo dire che quello di Agrigento non è il solo istituto che si trova in queste condizioni - ha aggiunto Musumeci. Quindi noi abbiamo la necessità, anche con il garante per i diritti dei detenuti nominato dalla Regione, di fare un quadro completo e presentarlo al governo centrale".
di Claudio Pelagallo
inliberauscita.it, 3 dicembre 2019
Anche quest'anno la Casa Circondariale di Velletri ha aderito all'iniziativa dell'associazione "Bambini senza sbarre", in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che vede impegnati papà e bambini in una tenera partita di pallone. Una bella giornata di sole e sorrisi ha dato il benvenuto al mese di dicembre e dato il via a questa iniziativa che permette ai figli dei detenuti di condividere un momento di gioco con i propri papà a differenza dei formali colloqui che quotidianamente tantissimi bambini vivono, varcando le porte degli istituti penitenziari.
Questa mattina i bambini sono stati accolti dalla Direttrice, dal personale della casa circondariale e dai volontari dell'associazione Vol.a.re. iniziando, come tutti i campioni, con una bella colazione! Indossate le "maglie" sono stati accompagnati al campo sportivo dove ad attenderli c'erano i loro impazienti papà.
Un istruttore professionista ha dato il via ai giochi e così tra staffette, palloncini e goal si è condivisa una mattinata di sport e genitorialità, tutto supportato dal tifo delle mamme dei bambini, del personale di polizia penitenziaria e da altri detenuti. La mattinata si è conclusa con una bella merenda condivisa da tutte le famiglie all'interno dell'area verde, papà, mamme e i piccoli campioni che per qualche ora hanno vissuto un incontro diverso.
I genitori detenuti vivono una doppia privazione della libertà, la loro e quella dei loro figli, il mantenimento degli affetti e la genitorialità sono parte integrante del percorso del detenuto. I bambini allo stesso tempo hanno il diritto di vivere i propri genitori anche se detenuti e queste iniziative hanno l'obiettivo di garantire questi diritti, tutelando soprattutto i più piccoli.
xdi Claudio Pelagallo
inliberauscita.it, 3 dicembre 2019
Anche quest'anno la Casa Circondariale di Velletri ha aderito all'iniziativa dell'associazione "Bambini senza sbarre", in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che vede impegnati papà e bambini in una tenera partita di pallone. Una bella giornata di sole e sorrisi ha dato il benvenuto al mese di dicembre e dato il via a questa iniziativa che permette ai figli dei detenuti di condividere un momento di gioco con i propri papà a differenza dei formali colloqui che quotidianamente tantissimi bambini vivono, varcando le porte degli istituti penitenziari.
Questa mattina i bambini sono stati accolti dalla Direttrice, dal personale della casa circondariale e dai volontari dell'associazione Vol.a.re. iniziando, come tutti i campioni, con una bella colazione! Indossate le "maglie" sono stati accompagnati al campo sportivo dove ad attenderli c'erano i loro impazienti papà.
Un istruttore professionista ha dato il via ai giochi e così tra staffette, palloncini e goal si è condivisa una mattinata di sport e genitorialità, tutto supportato dal tifo delle mamme dei bambini, del personale di polizia penitenziaria e da altri detenuti. La mattinata si è conclusa con una bella merenda condivisa da tutte le famiglie all'interno dell'area verde, papà, mamme e i piccoli campioni che per qualche ora hanno vissuto un incontro diverso.
I genitori detenuti vivono una doppia privazione della libertà, la loro e quella dei loro figli, il mantenimento degli affetti e la genitorialità sono parte integrante del percorso del detenuto. I bambini allo stesso tempo hanno il diritto di vivere i propri genitori anche se detenuti e queste iniziative hanno l'obiettivo di garantire questi diritti, tutelando soprattutto i più piccoli.
asgi.it, 3 dicembre 2019
È una figura cruciale per la tutela delle persone private della libertà, vanno valutate le competenze e la capacità di fare rete con il territorio, chiedono associazioni e garanti locali in una lettera al Consiglio Regionale del Piemonte.
Egr. Presidente, Preg. mi Consiglieri, il Consiglio regionale del Piemonte sta discutendo la nomina del nuovo Garante Regionale delle Persone detenute e private della libertà. Alla figura del Garante fanno esplicito riferimento alcune fonti di diritto internazionale come il Protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la Prevenzione della tortura (Opcat).
L'adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (Npm) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone. Per tale compito il Garante nazionale, coordina i Garanti regionali, dando ad essi "forme" e procedure comuni.
La quasi totalità delle Regioni italiane ha correttamente deciso di istituire la figura del Garante regionale, in Piemonte la legge istitutiva è la l. reg. 28/2009. Si tratta di un ruolo che necessita competenza e profonda conoscenza della materia, essendo la privazione della libertà il più delicato dei poteri che l'autorità pubblica può praticare sui consociati.
Quella del Garante è dunque una figura cruciale per la tutela delle persone private della libertà, di cui deve essere garantita l'indipendenza, come dimostrano recenti inchieste della magistratura. Si tratta inoltre di una figura con compiti gravosi e in continua espansione, dovendosi occupare anche della detenzione amministrativa e di ogni situazione di privazione della libertà de facto, si pensi all'ambito sanitario (Trattamenti Sanitari Obbligatori, internamento psichiatrico, case di cura per persone incapaci di intendere e volere).
Un ruolo che deve sapere "fare rete" con le istituzioni pubbliche e private che si occupano dell'esecuzione penale e della privazione della libertà e deve garantire che questa si svolga nei limiti della legge e nel rispetto dei principi costituzionali.
Siamo un gruppo di associazioni, professionisti e cittadini che da anni operano a vario titolo nell'ambito dell'esecuzione penale, e siamo preoccupati che la nomina di un Garante senza una reale e comprovata conoscenza della materia, possa screditare il suo stesso ruolo istituzionale e non essere funzionale agli obiettivi previsti dalla legge regionale. È proprio l'art. 2 della l.r. n. 28/2009 a prevedere che la scelta del Garante avvenga " Tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale". In questo senso si erano già espressi i Garanti comunali piemontesi, in una lettera-appello inviata alcune settimane fa.
Chiediamo dunque che il Consiglio regionale valuti con attenzione le effettive competenze dei candidati alla carica, riservandosi, se necessario, un'attività istruttoria suppletiva. Chiediamo inoltre di poter essere ricevuti per approfondire le problematiche del sistema penitenziario piemontese e avanzare proposte sul ruolo della Regione e del Garante. Sperando che questa Nostra richiesta possa essere ascoltata, porgiamo distinti saluti.
Associazione Antigone Piemonte
ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
Associazione Volontari Penitenziari ODV, Ivrea
Associazione Itaca, Biella
CNVG (Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia) - sede regionale del Piemonte
Osservatorio nazionale sulle condizioni detentive dell'Associazione Antigone
Strali - Avvocati per il contenzioso strategico
I Garanti territoriali del Piemonte
Paolo Allemano, Garante comunale di Saluzzo
Don Dino Campiotti, Garante comunale di Novara
Sonia Caronni, Garante comunale di Biella
Anna Cellamaro, Garante comunale di Asti
Bruna Chiotti, Garante comunale di Saluzzo
Rosanna Degiovanni, già Garante comunale di Fossano
Rosita Flaibani, Garante comunale di Vercelli
Paola Ferlauto, Garante comunale di Asti
Monica Cristina Gallo, Garante comunale di Torino
Manuela Leporati, Garante comunale di Vercelli
Silvia Magistrini, Garante comunale di Verbania
Armando Michelizza, Garante comunale di Ivrea
Paola Perinetto, Garante comunale di Ivrea
Davide Petrini, Garante comunale di Alessandria
Alessandro Prandi, Garante comunale di Alba
Marco Revelli, Garante comunale di Alessandria
Mario Tretola, Garante comunale di Cuneo
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2019
Corte d'appello di Roma - Sezione II penale - Sentenza 15 maggio 2019 n. 6346. In caso di detenzione o coltivazione di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione del convivente, quest'ultimo non è imputabile per concorso nel reato se non viene dimostrato il suo apporto alla condotta criminosa del partner, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso, configurandosi in tal caso una mera connivenza non punibile. Questo è quanto si desume dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6346/2019.
Il caso - La vicenda oggetto della decisione riguarda una coppia di conviventi, trovati in possesso presso l'abitazione di proprietà della donna di un quantitativo di marijuana pari a 110 g. e a 19 piante di Cannabis Indica, da cui era complessivamente possibile ricavare oltre 380 dosi. Tratti a giudizio per rispondere del reato ex articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (Dpr n. 309/1990) in concorso tra loro, i due venivano condannati dal Tribunale, che non prendeva in considerazione la tesi del consumo personale della sostanza, in relazione all'uomo, per la mancanza in casa sia di contanti che di buste di confezionamento; né la tesi dell'assenza di concorso nel reato, in relazione alla donna, per la mancanza della prova di un suo contributo alla coltivazione e custodia della sostanza medesima.
La distinzione tra connivenza non punibile e concorso di reato - Giunti in appello, il verdetto rimane immutato circa la posizione dell'uomo, per via del quantitativo sproporzionato rispetto alla finalità di uso personale, ma cambia nei confronti della donna. Ebbene, secondo la Corte d'appello nella fattispecie non si è in presenza di un concorso nel reato, bensì di una cosiddetta connivenza non punibile, ovvero quella situazione nella quale un soggetto è a conoscenza della commissione di un reato ma non arreca alcun contributo alla sua realizzazione, né sotto il profilo causale né sotto il profilo psicologico.
In altri termini, spiega il Collegio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, si configura una connivenza non punibile "a fronte di una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito". Ciò posto, nel caso di specie, secondo i giudici, non è ben spiegato dall'accusa il tipo di apporto che la donna può aver dato alla consumazione del reato da parte del compagno, non potendo essere confusa la titolarità dell'immobile in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente con una partecipazione effettiva all'azione criminosa.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2019
L'illecita concorrenza con violenza e minaccia, scatta quando gli atti, commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, sono tali da contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Questa la decisione, presa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, anticipata da un'informazione provvisoria, in attesa delle motivazioni . A rimettere gli atti al Supremo consesso era stata la terza sezione penale per dirimere un contrasto segnalato più volte dal massimario.
I dubbi riguardavano il perimetro applicativo dell'articolo 513-bis del Codice penale. Le Sezioni unite sono state chiamate a chiarire se la norma reprime solo le condotte tipicamente concorrenziali, come disegnate dall'articolo 2598 del Codice civile, "rafforzate" dalla violenza o dalla minaccia, oppure se il raggio d'azione si estende anche agli atti intimidatori comunque idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nella propria attività imprenditoriale.
Secondo un primo indirizzo, basato su un'interpretazione letterale, l'elemento oggettivo del reato starebbe nella sola repressione delle condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive, come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare ecc. Azioni tutte commesse con violenze e minacce utili a inibire la normale dialettica imprenditoriale. Mentre non rientrerebbero nella fattispecie le intimidazioni finalizzate a ostacolare e contrastare la libera concorrenza di altri, ma al di fuori dell'attività concorrenziale. È il caso, ad esempio di un'aggressione diretta ai beni dell'imprenditore "rivale" o della sua persona, rispetto ai quali sono configurabili reati diversi da quello analizzato dai giudici.
Una tesi che guarda alla ratio della norma di tutela della libera concorrenza. Per il secondo orientamento invece è sufficiente l'uso della violenza e della minaccia, tale da impedire al concorrente di autodeterminarsi nello svolgere la sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Il delitto c'è dunque, ed è questa la tesi abbracciata dalle Sezioni unite, con tutti i comportamenti attivi e impeditivi dell'altrui concorrenza, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia che falsano il mercato e consentono di raggiungere, in danno al minacciato, posizioni di vantaggio sul libero mercato, che non dipende dalla sue capacità operative. Una conclusione che fa leva sull'intento del legislatore di reprimere le forme di intimidazione legate ala criminalità organizzata specialmente di stampo mafioso, per un altro verso l'interpretazione fa leva sul Codice civile che, oltre ai casi tipici di concorrenza sleale parassitaria o attiva, contiene una norma di chiusura secondo la quale sono concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai principi di correttezza professionale che danneggiano le altre aziende. Da qui l'inserimento nella fattispecie esaminata non solo delle condotte tipicamente concorrenziali, ma anche tutte le intimidazioni che hanno lo scopo di ostacolare la libertà di concorrenza.
- Trento. Al carcere di Spini assistenza sanitaria h24 dal prossimo primo gennaio
- In galera mi ha salvato Dostoevskij
- Pescara. Convegno "Dalla pena al perdono: riflessioni su giustizia e sistema carcere"
- Livorno. Biciclette donate per i detenuti ai lavori socialmente utili
- Rovigo. Carcere, in arrivo cento detenuti per mafia










