truenumbers.it, 1 febbraio 2021
Gli affiliati alla Camorra sono i più numerosi: 266. In Italia oggi sono 759 i detenuti sottoposti al 41bis. Sono sparsi in carceri con sezioni apposite in tutta Italia, ma con una concentrazione massima all'Aquila, dove sono 152, e ad Opera, dove se ne contano 100. A Sassari sono 91, a Spoleto 81. Emerge dall'ultima relazione sullo stato della giustizia italiana presentata dal ministero della Giustizia Alfonso Bonafede.
di Gabriella Mazzeo
fanpage.it, 1 febbraio 2021
La senatrice Liliana Segre è tornata a ribadire la necessità del vaccino anti-Covid all'interno delle carceri. "I detenuti vanno inseriti nelle categorie prioritarie per il vaccino. Lo Stato ha dei doveri nei confronti delle persone affidate alla sua custodia per tutta la durata della permanenza in carcere.
di Luigi Mastrodonato
Il Domani, 1 febbraio 2021
I casi di indagini per il reato di tortura si stanno affastellando con una velocità sempre più alta: dopo i casi di San Gimignano, Sollicciano e Ferrara, ora l'attenzione è puntata sulle rivolte di marzo e aprile a Santa Maria Capua Vetere e Modena, dove si sono registrati nove decessi motivati con l'overdose di metadone.
di Daniela Scano
La Nuova Sardegna, 1 febbraio 2021
La giustizia è malata, non solo di Covid. Il virus ha aggravato i sintomi di patologie croniche che a parole tutti vogliono curare, ma ciascuno dei diversi "dottori" vorrebbe farlo con la sua ricetta. Tutti propongono la propria ricetta, inadeguata o parzialmente efficace. Da anni negli uffici dei giudici di pace, nei tribunali e nelle corti di appello il personale (soprattutto quello amministrativo, perché non di soli magistrati sono popolati i palazzi di giustizia) va in pensione senza essere sostituito e lascia i propri fascicoli in eredità ai pochi che restano. Le stanze si svuotano dalle persone e si riempiono di faldoni. All'apertura di ogni anno giudiziario, magistrati, personale amministrativo e avvocati fanno le loro diagnosi con la stessa desolazione di medici che vedono la malattia ma non sono messi nelle condizioni di prescrivere una cura. Quel compito spetta ad altri. Le terapie scarseggiano, eppure sono semplici da trovare e basterebbe solo somministrarle al paziente in dosi massicce.
di Lucia Chidichimo
Il Domani, 1 febbraio 2021
Quello di magistrato onorario è un incarico che dovrebbe durare al massimo tre o quattro anni e non certamente 30. Lo si svolge con tutti gli obblighi di un magistrato di ruolo, ma sempre privi di qualsiasi tutela di base. Le indennità lorde previste per i giudici di pace sono di € 258,30 al mese, 36 euro per ogni udienza e 56 euro per ogni sentenza. Per i viceprocuratori onorari il compenso a udienza è di 98 euro. Mi continuo a chiedere, senza poter trovare una risposta, come possa il nostro Paese essere completamente indifferente alle legittime istanze fondate sul rispetto della Carta costituzionale. Mi sono spesso chiesta se i cittadini italiani conoscano il funzionamento e l'apporto della magistratura onoraria nel meccanismo della giustizia italiana.
La sentenza UX1 della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 sullo stato giuridico della magistratura onoraria italiana, dopo anni di battaglie, ha aperto un nuovo ciclo della giurisprudenza comunitaria sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Ho amato moltissimo questa professione ed ho sempre cercato di condurla con impegno e dedizione in entrambi i ruoli che ho rivestito, ricavandone anche molte soddisfazioni a livello morale, ma anche molta delusione rispetto al trattamento che tutti i governi succedutisi ci hanno riservato.
Queste considerazioni non vogliono essere il solito excursus giuridico sulle norme che ci riguardano, ma solo la mia esperienza personale di avvocato che ha offerto trent'anni di lavoro, privo di ogni garanzia, allo Stato Italiano. Sono stata pubblico ministero onorario per 12 anni a Roma e ho seguito e discusso processi estremamente delicati, quali colpe professionali mediche, omicidi colposi da sinistri stradali e infortuni sul lavoro, maltrattamenti in famiglia, usura ecc., e comunque tutti i reati un tempo di competenza del pretore e successivamente del giudice monocratico.
Dopo essermi dimessa dall'incarico di pm onorario, ho ricoperto per 18 anni il ruolo di Giudice di pace penale, 15 anni dei quali in un'altra città, dove sono stata per circa otto anni anche il coordinatore e dirigente amministrativo, nonché datore di lavoro e responsabile della sicurezza, nello stesso Ufficio in cui svolgevo contestualmente le funzioni di giudice. Negli ultimi tre anni sono rientrata a Roma, terminando l'incarico nel gennaio 2019 come previsto dal relativo Decreto legislativo avendo raggiunto il limite di età di soli 68 anni.
Giudice di pace - Riguardo al ruolo del giudice di pace probabilmente non tutti sono a conoscenza del fatto che questa figura fa parte dell'ordinamento giudiziario e che esercita la giurisdizione in materia civile e penale, il che significa, soprattutto nell'ambito penale, trovarsi a dirimere controversie spesso molto delicate relative a reati come la diffamazione, le lesioni colpose e dolose, le minacce. In questi lunghi anni mi sono trovata di frequente a dovermi occupare di reati di diffamazione tra politici, tra primari di ospedali, nonché tra professionisti ed insegnanti, lesioni e minacce in ambito familiare, lesioni colpose da sinistro stradale con prognosi entro 20 giorni ma che sino al 2016 riguardavano anche lesioni gravissime: ricordo tra i tanti, un procedimento estremamente impegnativo che riguardava una giovane donna vittima di un incidente stradale per la quale è stato necessario che nominassi un curatore speciale in quanto "in stato di coma vegetativo".
Nonostante la delicatezza delle questioni trattate e la trentennale attività giudiziaria svolta per lo Stato Italiano questa è stata qualificata onoraria, quando un incarico onorario dovrebbe durare al massimo tre o quattro anni e non certamente 30. Tutti gli obblighi di un magistrato di ruolo, ma sempre privi di qualsiasi tutela di base che la nostra Costituzione garantisce ad ogni lavoratore.
In tutti questi anni ho sentito spesso ripetere la stessa domanda: "Ma chi ve lo ha fatto fare? perché avete chiesto i rinnovi? Potevate fare il concorso". Ognuno ha il suo motivo, il mio è stato sempre lo stesso, sia quando avevo il ruolo di pubblico ministero che quando sono stata giudice e contestualmente coordinatore dell'ufficio: la volontà di dare un contributo alla giustizia non solo come difensore ma anche come magistrato, se pure onorario; devo altresì aggiungere che i dirigenti degli uffici hanno sempre specificamente richiesto per iscritto la disponibilità ad accettare proroghe dell'incarico, sia per motivi di opportunità data la professionalità acquisita, sia, non posso negarlo, per la valutazione positiva del lavoro svolto.
I nostri compensi - Negli ultimi tempi anche la magistratura di carriera sembra voler ammettere il notevole contributo fornito dagli "onorari" non solo perché l'Europa ha criticato lo Stato Italiano, aprendo una procedura d'infrazione, ma soprattutto perché i Procuratori non riescono ad andare in udienza almeno tre volte a settimana come sarebbe necessario e per i Giudici di ruolo l'assegnazione al Giudice di pace di molti reati, in passato affidati al Giudice monocratico, ha sensibilmente alleggerito i loro ruoli.
Si è mai chiesto il cittadino che si rivolge a noi, chiedendo una rapida giustizia, quali siano i nostri compensi? Queste le indennità lorde previste per il Giudici di pace: indennità mensile € 258,30 pari ad € 8,61 giornalieri; eventuale indennità di coordinamento € 206,58 pari ad € 6,89 giornalieri; per ogni udienza € 36,15 e per ogni sentenza € 56, 81; per le archiviazioni ed i Decreti ingiuntivi € 10,33, e molti provvedimenti non vengono neppure remunerati. I compensi per udienza dei Vice Procuratori Onorari nel 1989 erano di L. 60.000, aumentata poi a L. 81.780, mentre ora è diventata di € 98,00. Ci sono stati innumerevoli casi giudiziari che mi hanno rinforzato nella volontà di far capire quanto sia importante che i cittadini credano nella giustizia, ma soprattutto che comprendano anche come il trovare un accordo senza giungere ad una condanna o ad una assoluzione sia spesso preferibile. Questo è anche il nostro compito di giudici di pace, perché la legge ce lo impone. La nostra è la giustizia di prossimità e perciò è così importante: tocca la vita di tutti i giorni: ho avuto le mie più grandi soddisfazioni proprio quando imputato e parte offesa si sono stretti la mano e mi hanno ringraziato per essere riuscita a metterli d'accordo.
La sezione stranieri - Con il trasferimento a Roma sono stata immediatamente precettata dal Presidente del Tribunale e assegnata d'imperio anche alla Sezione stranieri, con ciò verificandosi un ulteriore contraddizione, in quanto pur onoraria, senza alcuna copertura previdenziale e prossima alla cessazione dall'incarico, sono stata soggetta, come del resto tutti gli altri colleghi onorari, ai medesimi obblighi che il Csm ha stabilito per i magistrati di carriera. Rivestendo il ruolo di onoraria non posso sottacere l'indennità a noi devoluta per ogni convalida di espulsione di stranieri, che ammonta solo ad € 10,00 lorde, pur implicando una notevole responsabilità: infatti è noto a tutti il caso della collega che per una attività di questo tipo è stata poi condannata alla pena di due anni e sei mesi ed interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per falso ideologico. Risulta evidente, dunque, come questa breve sintesi della mia trentennale attività giurisdizionale, sia pure nella diversità delle esperienze individuali, fotografi le condizioni in cui versano da anni tutti i magistrati onorari. Nella convinzione più profonda che ogni società civile debba riconoscere e rispettare i diritti di ognuno attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto mi continuo a chiedere, senza poter trovare una risposta, come possa il nostro Paese così pieno di civiltà e di cultura essere completamente indifferente alle legittime istanze fondate sul rispetto della Carta costituzionale e dei suoi principi ispiratori.
di Giulio Stolfi
Il Domani, 1 febbraio 2021
Il nostro sistema è indelebilmente segnato dalla statualità di conio continentale, la sovranità, costruzione teorica che legittima la massima espansione del potere pubblico. Ma se questo è vero, allora, non è proprio un male che il pubblico accusatore sia ancora innanzitutto un magistrato. Se davvero la dinamica di riduzione del pm a un semplice strumento di una pretesa punitiva fosse compiuta, alcuni dei vizi che oggi avvertiamo addirittura si accentuerebbero. Invece di dividere le carriere, servirebbe illuminare il legame fortissimo che c'è fra il meccanismo di selezione della classe giudiziaria, la cultura dei magistrati e la qualità del modo in cui esercitano i loro poteri.
A quanto pare c'è ancora da lavorare sul Recovery Plan. Le têtes de chapitre, però, sono segnate. Ed è certo, ad esempio, che continueremo a discutere, anche per questa via, di riforma della giustizia. Riforma della giustizia vuol dire molte cose: fra queste, dibattito sulle, vere e presunte, disfunzionalità nell'articolazione dell'ordinamento giudiziario, ritenute causa di uno strapotere delle procure e di una lesione su vasta scala dei principi del giusto processo e della parità delle parti. Risentiremo ancora la richiesta, che sempre rinverdisce come l'arancio di San Domenico nel chiostro di Santa Sabina all'Aventino, di una separazione radicale fra la funzione requirente e quella giudicante.
Il sistema accusatorio - La coerenza interna del sistema accusatorio, si dice, porta in questa direzione. E non è un caso che negli ordinamenti anglosassoni, dove origina questo modello processuale, chi esercita l'accusa in giudizio non sia affatto un magistrato. Addirittura, in Inghilterra, fino all'Ottocento inoltrato non era nemmeno un funzionario pubblico, essendo la private prosecution una regola e non un'eccezione. Solo un'illusione positivistica, però, può pensare che basti la norma scritta a creare - o importare - un modello. Per capire i punti di equilibrio del sistema istituzionale, ed eventualmente modificarli in meglio, è necessario confrontarsi, invece, con una dimensione diversa e ulteriore della giuridicità, che alligna negli strati profondi della coscienza sociale, e si nutre di sentire condiviso, sedimenti storici e retaggi culturali. Per capire di cosa parliamo davvero quando parliamo di separare la pubblica accusa dalla giurisdizione, bisogna addentrarsi in questa dimensione.
La giurisdizione, l'atto di dire il diritto, è non solo atto tipico del giudice, ma, per tutto il lungo medioevo giuridico europeo, è stata la categoria che esauriva ogni manifestazione del potere pubblico. Ed è per questo che, anche dopo il primo apparire dello Stato moderno e il cambiamento radicale della grammatica giuridica e politica, ogni potere rimase, per lungo tempo, affidato a dei magistrati. Il ceto dei giuristi - la Robe - custodiva il segreto dell'intero macchinario, grandioso e tremendo, della sovranità.
La cultura di questo ceto - cultura della giurisdizione - sopravvisse alla Rivoluzione in una forma dimidiata, ma non irriconoscibile: i magistrati degli ordinamenti continentali (come il nostro) sono sempre rimasti dei giudici professionali, che si legittimano agli occhi del corpo sociale in virtù di una selezione (pensata come) rigorosa, obiettiva, affidabile, che li costituisce e li fonda in una identità collettiva, e che in ciò non differisce, in fondo, dalla cooptazione d'Antico regime.
Il giudice istruttore - Ma che cosa vuol dire cultura della giurisdizione? Soprattutto, un perpetuo (e mai compiuto) esercizio di comprensione dell'intima natura del potere pubblico, di cui si esercita una frazione. Il potere ha una essenza abissale, terribile, oscura, come insegnano (a citarne solo, idiosincraticamente, alcuni) Agamben, Foucault, Schmitt; chi lo maneggia brandisce una lama senza elsa, che può ferire chi la impugna nello stesso momento in cui affonda il colpo nelle carni della vittima. È in questo solco profondo e lungo che si comprende davvero perché il vecchio codice di procedura penale del 1930 onerasse di un fardello così apparentemente squilibrato la figura del giudice istruttore, oggi scomparsa. Quello, per intenderci, che secondo l'art. 299 doveva far di tutto per cercare di giungere alla verità - la verità, senz'altra specificazione. Bella pretesa, si direbbe, e disposizione, beninteso, criticatissima da quanti hanno ritenuto che, in democrazia, l'unica verità che possa attingere il processo è debole: un prodotto, semmai, della logica argomentativa.
Non si trattava, forse, tanto di un portato dell'autoritarismo fascista, quanto di un'ascendenza molto più remota. Prima della comparsa di "regole del gioco" che cercassero in radice di circoscrivere, delimitare, ingabbiare il potere pubblico (quelle della democrazia costituzionale), lo Stato moderno europeo trovava una sua forma di garanzia dei diritti nel processo proprio nello stesso peso che gettava sulle spalle del magistrato: lo costringeva a confrontarsi con l'abissalità del potere, eliminato ogni diaframma fra di lui e le conseguenze dell'esercizio di quel potere; lo poneva di fronte a limiti non scritti, ma non per questo meno cogenti, leggi fondamentali che erano custodite dalla comunità dei giuristi nelle proprie rappresentazioni collettive.
Il senso del limite - Una traccia di questo "senso del limite", che il magistrato era chiamato a presidiare, si avvertiva anche al tramonto del "vecchio" processo. Per sentirne il sapore, basta tornare alle pagine di quel capolavoro che è Procedura di Toti Mannuzzu, figura esemplare fra i tanti giuristi-umanisti che il nostro sistema ha saputo produrre.
Il protagonista di quella storia è un giudice istruttore: un antieroe pieno di debolezze, anche professionali, un perplesso, un riluttante, in alcuni momenti perfino un inconcludente, che però sa far filtrare nel proprio ruolo - ma anche dal proprio ruolo, costretto com'è a compiere suo malgrado atti di indagine - una accorata comprensione dell'umano, che lo porta a far vera giustizia. Il nostro sistema è indelebilmente segnato dalla statualità di conio continentale, col suo portato, la sovranità, costruzione teorica che legittima la massima espansione del potere pubblico. Ma se questo è vero, allora, non è proprio un male che il pubblico accusatore sia ancora innanzitutto un magistrato, per come lo si è descritto finora: forse, se davvero la dinamica di riduzione del pubblico ministero a un semplice strumento di una pretesa punitiva fosse compiuta, alcuni dei vizi che oggi avvertiamo addirittura si accentuerebbero: spuntare alcune armi non sempre vuol dire rendere più innocuo un soggetto, perché lo può spingere ad usarne altre, per giunta in un contesto di crescente deresponsabilizzazione ("tanto poi se la vede il giudice"). Forse, il problema - o uno dei problemi - è che un po' di quella cultura della giurisdizione che faceva ritrarre, dubitare, ma infine anche agire per il meglio il protagonista del libro di Toti Mannuzzu, oggi si è persa; e ce ne vorrebbe di più.
Il meccanismo di selezione - Certamente non si vuol dire, nemmeno di lontano, che sia il caso di tornare indietro ad una previgente architettura del processo e dell'ordine giudiziario, e non è una nostalgia del tutto avulsa dalla realtà a parlare in queste righe. Il processo inquisitorio è un ricordo del passato. Ma una sana avvedutezza della "linea" storica potrebbe risultare utile a una politica riformatrice coronata di qualche successo. Ad esempio, servirebbe a illuminare il legame fortissimo che c'è fra il meccanismo di selezione della classe giudiziaria, la cultura dei magistrati e la qualità del modo in cui esercitano i loro poteri. In questa chiave, più che tentare rivoluzioni copernicane, sarebbe forse opportuno, ad esempio, rinnovare e rivedere una selezione divenuta ormai ingestibile, nella quale domina una visione miracolistica della vittoria concorsuale e fa premio un imparaticcio nozionistico del tutto privo di spessore di visione e cultura. Potrebbe contribuire a ricreare una adeguata consapevolezza del vestire la toga; il che, a sua volta, aiuterebbe ad interrompere alcuni meccanismi che troppo spesso vediamo in azione, evitando però di scardinare, in questo stesso tentativo, e peraltro forse inutilmente, gli assi fondanti della nostra tradizione ordinamentale.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2021
Per le sezioni Unite integra aggravante a effetto speciale che non impedisce la perseguibilità per la remissione della querela. La recidiva qualificata rientra nella categoria delle circostanze aggravanti a effetto speciale. Cioè non determina solo una qualificazione soggettiva del reo, ma aggrava il reato con tutte le conseguenze previste dal codice penale, anche in termini di procedibilità. Quindi, per chi è imputato di appropriazione indebita, "aggravata" da tale tipo di circostanza, non basta a evitare il processo la remissione della querela. Infatti, anche dopo la previsione, ad opera del Dlgs 36/2018, della perseguibilità di reati contro il patrimonio in base a querela della persona offesa, scatta ancora la procedibilità d'ufficio, se ricorre una circostanza aggravante a effetto speciale, determinante l'aumento di un terzo della pena, e ciò che rileva è che può essere integrata anche dalla recidiva. Così la sentenza n. 3585/2021 delle Sezioni Unite penali.
L'orientamento risalente era basato sulla normativa del 2005, che aveva acuito gli aspetti personali della recidiva, e affermava che anche quando qualificata non integrasse aggravante del reato, e neanche a effetto speciale. La remissione alle Sezioni Unite è stata determinata dal conflitto di giurisprudenza emerso e dall'opinione del rimettente che riteneva superato tale orientamento dalla previsione del nuovo articolo 649 bis del Codice penale che regola i casi di procedibilità d'ufficio dei reati contro il patrimonio, compresa l'appropriazione indebita. La riforma, in effetti, aveva ampliato le fattispecie perseguibili solo in base all'interesse privato della persona offesa (querela) anche in ipotesi di appropriazione aggravata, come in quella de caso concreto dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera. Ma ha contemporaneamente fatto salva la procedibilità d'ufficio quando ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale, cioè quella che determina l'aumento della pena oltre un terzo. Come il caso della recidiva qualificata che comporta l'aumento di pena superiore aun terzo in base alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 99 del Codice penale. Quindi dalla rimessione della querela della vittima del reato, non si evita il processo per l'appropriazione indebita aggravata da circostanza a effetto speciale, tra cui rientra la recidiva qualificata, aggravata, pluriaggravata e reiterata.
Superato quindi l'orientamento che escludeva in toto la rilevanza della recidia sulla gravità del reato in quanto essa qualificherebbe aspetti soggettivi del reo in termini di pericolosità e non aspetti quantitativi del fatto-reato. È stato successivamente acclarato il "peso" della recidiva qualificata rispetto al reato, affermando che essa non riguarda solo la tendenza a delinquere, ma determina un'attitudine tale da determinare la commissione di un fatto più offensivo. La recidiva che integra una circostanza aggravante opera se il giudice ne qualifica i profili e la dichiara. In conclusione - in base al diritto cosiddetto vivente - la recidiva è circostanza aggravante del reato e nella sua versione "qualificata" integra l'aggravante ad effetto speciale che determina la procedibilità d'ufficio del reato.
di Stefania Limiti
Il Domani, 1 febbraio 2021
Dalle inchieste sulla strage del 2 agosto 1980 emerge un documento. Dalla Svizzera arriva in Italia, ma viene ignorato per oltre tre decenni. Vi siete mai chiesti perché solo oggi sentiamo parlare di un importantissimo documento sequestrato al suo proprietario, Licio Gelli, all'inizio degli anni Ottanta? Parliamo del documento Bologna sul quale si fonda l'attuale processo ai mandanti della strage alla stazione del 2 agosto 1980 istruito dalla procura generale del capoluogo emiliano. Un documento che proverebbe il finanziamento da parte del sistema della P2.
La storia - È il 13 settembre 1982. A Ginevra Licio Gelli, ormai noto capo di una organizzazione massonica occulta chiamata P2, scappato dall'Italia, sta per entrare nell'agenzia della banca Ubs ma viene bloccato e arrestato dalla polizia locale. Porta con sé varie carte, tra le quali una che reca l'intestazione Bologna 525779 - x.s. È quindi da quasi quarant'anni, da quando è stato sequestrato al suo proprietario, che quel documento, non più protetto tra i segreti della P2, è a disposizione delle autorità giudiziarie. Ma per quasi quarant'anni è rimasto invisibile.
Passa di mano in mano, esce dalla borsa di Gelli durante l'arresto svizzero e resta per un po' nei cassetti delle autorità di quel paese. Quattro anni dopo la procura di Milano (16 luglio 1986) invia di persona il capitano Francesco Falbo a prenderlo, finisce nel faldone 123 del fascicolo del processo sulla bancarotta dell'ex Banco ambrosiano e lì resta a lungo. Nel frattempo quel foglietto, pieno di conteggi, nomi, e l'intestazione Bologna, viene esaminato dagli esperti della Guardia di finanza che nel 1987, in un rapporto per i giudici istruttori che indagano sul fallimento dell'istituto bancario, ammettono: "Non si riesce allo stato attuale a dare un significato ben preciso al riferimento alla città di Bologna riportato nell'intestazione del documento".
Il documento finisce in un cassetto nonostante Gelli e i suoi compari proprio in quegli stessi mesi siano sotto processo per depistaggio delle inchieste sulla strage di Bologna (il primo grado inizia nel marzo del 1987 e finisce nel novembre dell'anno successivo). Nessuno pensa a un nesso. E poi c'è quel numero: 525779-x.s.
Si scopre che corrisponde a un conto corrente acceso alla Ubs di Ginevra da Licio Gelli, che rivela due flussi di somme distratte dal Banco ambrosiano, una da 10 miliardi di dollari l'altra da 9. Le movimentazioni passano attraverso i conti degli stretti collaboratori di Licio Gelli, tra i quali Marco Ceruti e Umberto Ortolani. Incrociati quei movimenti di denaro con altri documenti si capisce che un sacco di soldi sono stati spostati in prossimità della data della strage. Ma nessuno dà troppo peso alla cosa.
L'avvocato - Un recente rapporto della Guardia di finanza (trasmesso alla procura generale di Bologna il 25 novembre del 2019) e che Domani ha potuto visionare ci aiuta a saperne di più. Infatti svela che la sera del 14 maggio 1987, intorno alle otto della sera, Fabio Dean, avvocato di Licio Gelli, si presenta nell'ufficio del direttore centrale della polizia di prevenzione, Umberto Pierantoni. Ha chiesto di essere ricevuto con una certa solerzia, anche se, entrando, dice "grazie dell'invito", tanto che l'altro gli fa notare "veramente abbiamo ricevuto una richiesta di incontro". L'avvocato comincia a girare intorno a varie cose ma poi finalmente va al punto: "Tra i documenti sequestrati al Gelli nel 1982 (durante il suo arresto) vi sono appunti con notizie riservate che spetterà poi a Gelli avallare o meno, sulla base del come gli verranno poste le domande stesse". E aggiunge: "Se la vicenda viene esasperata e lo costringono necessariamente a tirare fuori gli artigli allora lo farà". Insomma, Dean sa che prima o poi il suo cliente verrà interrogato e decide di giocare d'anticipo, anche con una minaccia non troppo velata. L'inedita conversazione è riportata in un documento classificato riservatissimo redatto la sera dopo l'incontro, su cui è scritto "Appunto per l'onorevole ministro" (si presume l'allora ministro dell'Interno, Oscar Luigi Scalfaro), firmato da Vincenzo Parisi, allora capo della polizia.
C'era proprio da scomodare le alte cariche dello stato? Secondo gli analisti della Guardia di finanza l'emissario del venerabile Gran maestro ha bussato alla porta di Parisi proprio perché tra quelle carte c'era qualcosa di imbarazzante e pericoloso per Gelli e i suoi amici, il documento Bologna 525779 -x.s. La stessa relazione spiega che una volta sola Gelli è stato interrogato al riguardo: il 2 febbraio del 1988 dai giudici istruttori Renato Bricchetti, Antonio Pizzi e dal pm Pierluigi Dell'Osso.
Questi, che hanno nei cassetti l'originale del documento Bologna, sono loro che hanno inviato Falbo a prenderlo in Svizzera, mostrano inavvertitamente all'indagato Gelli una fotocopia del documento che, fatalmente, nasconde sul retro l'intestazione Bologna. Gelli lo guarda, ci pensa su, dice che non si ricorda niente e promette di fare mente locale. Punto. Laconicamente il rapporto dei finanzieri dello scorso novembre allude a un legame tra quelle velate minacce e il modo "in cui venivano poste le domande a Gelli sugli appunti con notizie riservate tra cui il documento Bologna". Abbiamo chiesto qualche particolare in più al dottor Renato Bricchetti, oggi presidente della VI sezione penale della Cassazione, che ha voluto rispondere solo via mail dicendo di avere "ricordi sfocati. Ho il ricordo, oltre che della persona dell'interrogato e dei suoi difensori, di un interrogatorio inutile ai fini della acquisizione di elementi confermativi dei fatti di bancarotta contestati e per i quali è intervenuta condanna. Conservo a Milano carte di quell'istruttoria. Dovrei verificare. Buona serata".
di Davide Varì
Il Dubbio, 1 febbraio 2021
La nota dei magistrati onorari di Milano, che in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario hanno organizzato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia. Di seguito la nota dei magistrati onorari di Milano, che in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario hanno organizzato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia, al quale hanno preso parte Got, Vpo e Giudici di Pace di Milano e di altri uffici lombardi, uniti nella comune protesta. In toga, stringendo la rosa rossa, sono rimasti immobili e distanziati sullo scalone dell'ingresso principale. Ecco il testo dell'intervento che, se avesse potuto prendere parte alla cerimonia, l'associazione AssoGot avrebbe voluto pronunciare.
Due anni fa, in pieno inverno, moriva Sonia, giudice onorario presso il Tribunale di Bologna. Lavorava alla sezione sfratti: abitava ad Arcore e ogni lunedì prendeva un treno locale, cambiava a Milano, e, puntuale, iniziava alle nove la sua affollatissima udienza nel capoluogo emiliano. Le procedure di sfratto non sono controversie prestigiose e le convalide si accompagnano a situazioni difficili e drammatiche: il giudice è esposto alla carne viva di una umanità povera e dolente che spesso, priva di galateo giudiziario, non esita a portare con sé la prole, che espone in grembo, a mò di ricatto morale, tra sé ed il Giudice.
Sonia assisteva a scene come questa ogni settimana, ma era un giudice pietoso e aveva sempre a cuore il sollievo di chi le era davanti. Due giorni prima di morire, a causa di un tumore cerebrale fulminante, aveva tenuto regolarmente udienza, facendo il proprio dovere di magistrato: quel giorno, però, pare che non sia riuscita a portare a termine l'udienza perché stava troppo male. Dopo essere riuscita a prendere il treno per tornare a casa, mancò la sua fermata e finì alla stazione di Milano centrale, dove il marito corse a prenderla. Non si riprese più, e l'indomani moriva all'ospedale di Monza.
Solo una sparuta pattuglia di suoi colleghi onorari attraversò la pianura padana per recarsi ad Arcore a renderle l'ultimo saluto. Volevano tutti fortemente che da Bologna, luogo distante dalla sua zona, ma dove lei aveva fatto così tante cose buone ed importanti, venisse qualcuno a dire ai suoi cari: Sonia era un giudice bravo ed onesto, ha compiuto il suo dovere fino alla fine e a noi dispiace che sia morta. Nessuna figura apicale del Tribunale in cui aveva lavorato per tanti anni ha ritenuto di inviare una corona di fiori, un telegramma, o una mail di cordoglio.
Prima e dopo Sonia, e ancor di più in quest'anno di pandemia, sono tanti i colleghi che si sono ammalati o sono morti, abbandonati a se stessi o spariti come fantasmi, figure invisibili per lo Stato, per il ministero, e persino per l'Ufficio in cui hanno prestato servizio quotidianamente, talvolta per decenni. Colleghi morti senza diritti, così come senza diritti avevano vissuto. Dopo anni di promesse e riforme mai attuate, qualche mese fa è giunto l'ennesimo schiaffo del ministro della Giustizia, il quale, in un atto parlamentare, ha spiegato che il deteriore trattamento dei magistrati onorari è giustificato "dalla finalità di contenere il numero dei togati, pena la perdita di prestigio e la riduzione delle retribuzioni della magistratura professionale".
Davanti ad un tale affronto, i magistrati onorari hanno capito che è finito il tempo di confidare nelle istituzioni, ed è giunto il momento di reagire. Indossando le loro toghe, si sono dati appuntamento davanti ai Tribunali italiani stringendo in pugno una rosa rossa, rievocando così la protesta portata avanti nel 1912 dagli operai tessili di Lawrence e passata alla storia come "lo sciopero del Pane e delle Rose", dai versi di una poesia del tempo: "Le nostre vite non devono essere sudate dalla nascita fino alla morte, i cuori muoiono di fame come i corpi, dateci il pane, ma dateci anche le rose. Mentre noi marciamo, innumerevoli donne morte gridano nel nostro canto la loro antica richiesta di pane. I loro spiriti laboriosi conoscevano poco dell'arte, dell'amore e della bellezza. Si, è il pane ciò per cui lottiamo, ma lottiamo anche per le rose".
Oggi il pane quotidiano dei giudici onorari è rappresentato da un gettone d'udienza; le rose delle ferie, della maternità, degli infortuni, della malattia, del trasferimento, del congedo familiare, e perfino dei buoni pasto o della gratifica natalizia sono diritti ancora sconosciuti e negati. Solo l'anno scorso, grazie ad una significativa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la percezione del ruolo dei magistrati onorari è cambiata anche nella giurisdizione italiana, con alcune sentenze dei Tribunali di Vicenza, Napoli e Roma che hanno riconosciuto l'identità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e dai magistrati di carriera e il diritto ad un trattamento economico e giuslavoristico equivalente. Lo Stato continua a essere sordo alle richieste di dignità e giustizia e i suoi funzionari e rappresentanti sembrano non comprendere che quella della magistratura onoraria non è solo una questione economica, ma è anzitutto una questione morale.
Per protestare contro il Ministro e il Legislatore, alcuni colleghi non si sono limitati a manifestare con le rose in pugno davanti al loro tribunale: Enza, Sabrina e Giulia di Palermo, Livio di Parma, Patrizia e Maria Antonietta di Cosenza, hanno deciso di portare avanti uno sciopero della fame! Iniziativa estrema, di cui forse la società, ma soprattutto la politica, sembrano non aver compreso la portata, e neppure si direbbe abbiano colto quanta rabbia, disperazione e dignità ci sia dietro una scelta così radicale.
Nell'Irlanda celtica e precristiana questa forma di protesta non violenta veniva chiamata con il termine "Cealachan" ed era disciplinata da regole ben precise: se una persona riteneva di aver subito un grave torto, poteva andare a digiunare sulla soglia di casa della persona che l'aveva offeso ingiustamente: ma quella società teneva in grande considerazione i valori dell'accoglienza e dell'ospitalità ed avere una persona che moriva di inedia davanti a casa propria era considerato come un gravissimo disonore.
Allo stesso modo Enza, Sabrina, Giulia, Livio, Patrizia e Maria Antonietta hanno atteso fuori dai tribunali dove prestano servizio che il loro datore di lavoro onorasse il suo debito. Purtroppo, ancora senza esito. Dopo quindici giorni di digiuno, durante il quale, per non incorrere nelle sanzioni minacciate dalla Commissione di Garanzia, ha continuato a tenere udienza, Enza ha perso i sensi ed è svenuta: l'udienza è stata interrotta, la giudice è stata soccorsa e portata via in ambulanza. Fin dove deve spingersi un operatore della giustizia, per avere anche lui giustizia?
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 1 febbraio 2021
Non è la prima volta che un governo entra in crisi sui temi della Giustizia. Questa volta però chi soffia da sempre sul fuoco del giustizialismo ha bisogno dell'aiuto di chi ha sputtanato per anni.
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