di Simone Marani
altalex.com, 26 novembre 2020
La disciplina non abbassa i doverosi standard di tutela della salute dei detenuti, compresi quelli soggetti al regime penitenziario ex art. 41-bis (Corte cost., sentenza 245/2020). La disciplina del cosiddetto "decreto antiscarcerazioni", così come integrato dalla legge n. 70 del 2020, non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis. Questo è quanto emerge dalla sentenza 24 novembre 2020, n. 245 della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del D.L. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione per delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché detenuti e internati sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati), così come trasfusi nell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 2020, n. 70, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, 32 e 111 Cost.
È da ritenere illegittimo il "decreto antiscarcerazioni" in presenza di una situazione di grave emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo attualmente? Secondo i giudici delle leggi no, in quanto l'intento del legislatore è stato quello di imporre ai giudici che abbiano concesso la detenzione domiciliare in surroga o il differimento della pena ex art. 147 c.p. per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'obbligo di periodiche e frequenti rivalutazioni della persistenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione della misura, sulla base anche della documentazione che la disposizione censurata impone loro di acquisire.
Ciò al fine di verificare a cadenze temporali ravvicinate, durante l'intero corso della misura disposta, la perdurante attualità del bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di salvaguardia della salute del detenuto e le altrettanto pressanti ragioni di tutela della sicurezza pubblica, poste in causa dalla speciale pericolosità sociale dei destinatari della misura.
Ciò precisato, in nessun luogo della disposizione censurata emerge la prospettiva di un affievolimento della tutela della salute del condannato, sottolineandosi, anzi, nel comma 2 dell'art. 2-bis, la necessità di verificare, quale presupposto della revoca, l'effettiva disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.
In definitiva, la nuova disciplina non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, imposti dall'art. 32 Cost., e dal diritto internazionale dei diritti umani anche nei confronti di detenuti ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis ord. pen.; né intende in alcun modo esercitare pressioni indebite sul giudice che abbia in precedenza concesso la misura, mirando unicamente ad arricchire il suo patrimonio conoscitivo sulla possibilità di opzioni alternative intramurarie o presso i reparti di medicina protetti in grado di tutelare egualmente la salute del condannato, oltre che sulla effettiva pericolosità dello stesso, in modo da consentire al giudice di mantenere sempre aggiornato il delicatissimo bilanciamento sotteso alla misura in essere, alla luce di una situazione epidemiologica in continua evoluzione.
Occorre sempre tutelare in modo pieno ed effettivo la salute dei condannati, ma è evidente che il bilanciamento con le pure essenziali ragioni di tutela della sicurezza collettiva contro il pericolo di ulteriori attività criminose dovrà essere effettuato con particolare scrupolo da parte del giudice, sulla base di una piena conoscenza dei dati di fatto che gli consentano di valutare se, e a quali condizioni, sia possibile il ripristino della detenzione, in modo comunque idoneo alla tutela della loro salute.
La Corte ha ritenuto che la disciplina non violi nemmeno il diritto di difesa del condannato. La legge sull'ordinamento penitenziario, infatti, da tempo affida al Magistrato di sorveglianza il compito di anticipare, in situazioni di urgenza, i provvedimenti definitivi del Tribunale di sorveglianza sulle istanze di concessione di misure extra murarie per ragioni di salute, sulla base anche di documentazione acquisita direttamente dal magistrato e non conosciuta dalla difesa.
La stessa situazione si verifica oggi nel procedimento di rivalutazione disciplinato dalla normativa ora in esame, funzionale ad attribuire al magistrato la possibilità di revocare in via provvisoria e urgente la detenzione domiciliare già concessa, in modo da mantenere sempre aggiornato il bilanciamento tra l'imprescindibile esigenza di proteggere la salute del detenuto e le altrettanto fondamentali ragioni di tutela della sicurezza pubblica, legate alla particolare pericolosità di questa tipologia di detenuti.
Sempre secondo la Corte, il diritto di difesa del condannato potrà poi esplicarsi pienamente nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, destinato a concludersi nei trenta giorni successivi all'eventuale provvedimento di revoca, nel quale il difensore avrà completa conoscenza dei documenti e dei pareri acquisiti.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2020
La Consulta invita comunque il legislatore a ripensare la materia. Discutibile l'esclusione della querela di parte nei casi meno gravi. Sulle condizioni di procedibilità per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime il legislatore dovrebbe ripensarci.
La procedibilità d'ufficio, infatti, oggi prevista sempre e comunque, non è irragionevole e tuttavia presenta elementi di criticità che andrebbero attentamente valutati. Queste le problematiche conclusioni della Corte costituzionale con la sentenza n. 248, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò. La sentenza, prende in esame una serie di questioni sollevate da una pluralità di giudici, ma si sofferma in particolare sui profili di criticità sollevati dal tribunale di Pisa.
Per quest'ultimo infatti la disciplina attuale, articolo 590 bis del Codice penale, escludendo la possibilità di procedere a querela nei casi di lesioni diversi da quelli previsti dal comma 2 bis, che delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore sotto effetto di alcol o droghe, sarebbe in conflitto con l'articolo 3 della Costituzione.
A venire così istituito è infatti un trattamento diverso, rispetto alle lesioni gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, oltretutto irragionevole perché impedisce di distinguere tra condotte gravi e meno gravi.
La Consulta, quanto alla differenza di trattamento rispetto all'attività sanitaria, ritiene "non privo di giustificazione" il diverso regime di procedibilità. Questo si pone, infatti, ricordala sentenza in linea di continuità con interventi che si sono succeduti nel tempo, con il comune denominatore di delimitare l'ambito di responsabilità degli operatori sanitari rispetto ai criteri che si possono applicare alla generalità dei reati colposi, per evitare il fenomeno della medicina difensiva, con spreco di risorse pubbliche e nessun beneficio per la tutela della salute.
È vero però che le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose sono caratterizzate da minore disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Possono interessare, tra l'altro, non solo chi guida un veicolo a motore ma anche i ciclisti. La trasgressione di qualsiasi norma del Codice della strada, diversa da quella di chi si assume rischi irragionevoli sotto l'assunzione di sostanze, può poi interessare agli utenti della strada più esperti.
"Inoltre - sottolinea la pronuncia - a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza - di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale - di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima".
Tuttavia la conclusione della Corte è che la fondatezza di molti degli elementi critici, alla base peraltro di diverse proposte di legge in Parlamento, non è di portata tale da condurre a travolgere con l'illegittimità la regola di procedibilità. Del resto, ricorda ancora la Consulta, la previsione della procedibilità d'ufficio si iscriveva nel quadro di un intervento più ampio, indirizzato a sanzionare in maniera più severa condotte in grado di compromettere seriamente l'altrui incolumità. Starà allora alla discrezionalità del legislatore un intervento in grado di ovviare ai profili critici che, pur non configurandosi come vizi di manifesta irragionevolezza, suggeriscono "una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità".
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2020
L'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova può essere valutata dal giudice come "recidiva stradale" idonea a far scattare la revoca della patente di guida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 32209/202o, depositata lo scorso i7 novembre.
Il caso nasce dall'impugnazione di un imputato che aveva patteggiato la pena, condizionalmente sospesa, di un mese e io giorni di arresto e 60o euro di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice accoglieva la richiesta di pena come da accordo tra le parti e disponeva, a titolo di sanzione accessoria, la revoca della patente di guida, visto che al conducente due anni prima era stato contestato il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Per quest'ultimo procedimento, però, il giovane aveva chiesto la sospensione del processo con richiesta di messa alla prova che era ancora pendente. Contro la sentenza faceva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la mancata sussistenza della recidiva per due motivi. Il primo perché il processo per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti era ancora in corso, visto che la messa alla prova non era ancora stata conclusa; il secondo perché l'esito positivo della messa alla prova avrebbe estinto il reato e quindi la sentenza di proscioglimento non avrebbe potuto essere valutata come recidiva stradale.
Il caso offre importanti spunti per chiarire due rilevanti aspetti dei reati stradali. Intanto, secondo la Cassazione. l'estinzione del reato a seguito della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che devono essere applicate dal prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, a seguito del ricevimento della sentenza penale di estinzione del reato. A questo risultato, la Corte arriva considerando che per i reati previsti dal Codice della strada non si può parlare di recidiva in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell'articolo 99 del Codice penale.
Questa norma si riferisce ai delitti non colposi e deve essere sempre espressamente contestata. Quella prevista dal Codice della strada è invece una mera ripetizione, entro un arco di tempo determinato, di un illecito che rileva sul piano amministrativo, tramutando la sanzione della sospensione in quella, più afflittiva, della revoca della patente. Il secondo spunto offerto dalla Cassazione con la sentenza 32209/2020 è che la recidiva non può essere contestata se i reati sono diversi e la prima sentenza non è ancora passata in giudicato.
Nel caso di specie, infatti, la revoca della patente è stata comunque annullata perché i reati contestati erano diversi e il primo processo era ancora pendente. Per questo motivo la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinviagli atti al Tribunale per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
di Nicola Baldarotta
livesicilia.it, 26 novembre 2020
Il punto sul contagio e gli istituti penitenziari siciliani. La situazione dei contagi dentro le carceri siciliane, alla data odierna, non sembra creare particolari allarmi. I protocolli sanitari prescritti a livello nazionale dal Presidente del Dap, Dino Petralia, e rivisti da Cinzia Calandrino, dirigente generale del Prap Sicilia, la quale ha trasmesso il protocollo a tutti gli istituti penitenziari siciliani, hanno fatto sì che il contagio fosse davvero contenuto.
I casi di positività al Sars-Cov 2 sono davvero limitati e soprattutto seguiti come si deve: dall'uso massiccio di mascherine sia per il personale che per i detenuti, alla costante sanificazione dei reparti. A queste principali misure di sicurezza, in diverse case di reclusione, va aggiunta la creazione di reparti ad hoc dove vengono sistemati provvisoriamente i detenuti positivi ma asintomatici, i quali vengono seguiti direttamente dalle ASP provinciali.
La situazione più drammatica è stata, sinora, al carcere Pagliarelli di Palermo ma grazie al massiccio numero di tamponi rapidi messi a disposizione dall'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, è stato possibile avviare un capillare screening (soprattutto del personale di polizia penitenziaria) che ha consentito il contenimento del contagio. Il Provveditorato Regionale sta guardando con attenzione, in questi giorni, la situazione nelle carceri di Catania ed Enna.
Sono 107, alla data del 21 novembre, i detenuti nelle 23 carceri siciliane, che sono stati posti in isolamento precauzionale. Si tratta, nella gran parte dei casi, di detenuti che sono rientrati in carcere dopo un permesso esterno e, per precauzione, sono stati posti in isolamento in attesa di tampone come prevedono le norme di sicurezza anti covid-19. Questi 107 detenuti, sinora, sono tutti asintomatici. Ma nelle carceri siciliane ci sono comunque 19 detenuti trovati positivi al Covid 19. Sono invece 51 gli agenti di polizia penitenziaria asintomatici che, attualmente, si trovano a casa in via precauzionale (poiché, ad esempio, sono venuti in contatto all'esterno con persone positive al Covid) e 24, invece, sono attualmente quelli fuori servizio perché sintomatici.
Nello specifico, per quanto riguarda i detenuti:
Casa Circondariale di Agrigento: 12 in isolamento, di questi 3 erano già presenti in istituto e 9 provenienti dall'esterno. Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa di reclusione di Augusta: nessun detenuto in isolamento precauzionale.
Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto: 11 in isolamento, di questi 12 già reclusi e 1 proveniente dall'esterno. A questi vanno aggiunti 2 positivi accertati
Casa circondariale di Caltagirone: 2 in isolamento, di questi 1 già presente all'interno del carcere e 1 trasferito da altro istituto penitenziario. Nessun positivo alla data odierna.
Casa circondariale di Caltanissetta: 5 in isolamento (2 provenienti dall'esterno, 2 trasferiti da altro istituto e 1 già presente). Nessun positivo alla data odierna.
Casa circondariale di Castelvetrano: nessun detenuto in isolamento precauzionale.
Casa circondariale di Catania Bicocca: 6 detenuti in isolamento in attesa di tampone e 2 riscontrati positivi.
Casa circondariale di Catania Piazza Lanza: 8 positivi riscontrati.
Casa circondariale di Enna: 5 detenuti in isolamento precauzionale (tutti già reclusi). 1 positivo al Covid 19.
Casa di reclusione di Favignana: 1 detenuto in isolamento precauzionale proveniente da altro istituto. Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Gela: 4 detenuti in isolamento precauzionale (3 interni e uno proveniente dall'esterno). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Giarre: 6 detenuti in isolamento precauzionale (1 già reclusi e 5 provenienti dall'esterno). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Messina: 6 detenuti in isolamento precauzionale (tutti già reclusi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa di reclusione di Noto: 3 detenuti in isolamento precauzionale (tutti e tre nuovi reclusi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Palermo (Pagliarelli): 26 detenuti in isolamento precauzionale (4 già reclusi e 22 nuovi ingressi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa di reclusione di Palermo (Ucciardone): 2 detenuti in isolamento precauzionale (entrambi nuovi ingressi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Piazza Armerina: nessun detenuto in isolamento precauzionale
Casa circondariale di Ragusa: 3 detenuti in isolamento precauzionale (già reclusi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa di reclusione di San Cataldo: 1 detenuto in isolamento precauzionale (nuovo ingresso). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Sciacca: 2 detenuti in isolamento precauzionale (provenienti da permesso per l'esterno). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Siracusa: 5 detenuti in isolamento precauzionale (già presenti nell'istituto). Un caso Covid accertato.
Casa circondariale di Termini Imerese: 2 detenuti in isolamento precauzionale (tutti nuovi arrivi). Nessun positivo accertato alla data odierna.
Casa circondariale di Trapani: 5 detenuti in isolamento precauzionale (3 nuovi arrivi, 1 proveniente dall'esterno e 1 già recluso). Nessun positivo accertato alla data odierna.
lanuovasavona.it, 26 novembre 2020
Linea Condivisa e il Capogruppo in Consiglio regionale Gianni Pastorino tornano sul tema delle carceri, dopo aver ottenuto, nel corso della scorsa Legislatura, l'approvazione della legge che istituisce il Garante dei Detenuti.
Pastorino ricorda: "Nella scorsa Legislatura sono stato più volte in carcere per verificare le condizioni degli Istituti di pena e lo stato di vivibilità sia per i detenuti sia per il personale. La situazione in Liguria è complessa e difficile e ha avuto, soprattutto nel carcere di Marassi, un sovraffollamento e una condizione logistica particolarmente difficile".
"Per questo oggi andrò di nuovo in carcere, unitamente all'Avvocato Ballerini, con cui avevamo già fatto un sopralluogo a settembre. È importante - continua il Consigliere Pastorino - prendere cognizione delle condizioni del carcere di Marassi in una situazione come quella che stiamo vivendo da pandemia da Covid-19: al 30/10/2020 risultavano presenti in tutti gli Istituti di pena liguri 1439 detenuti, per una capienza prevista di 1049 posti.
La situazione più grave si registrava nell'Istituto di Marassi con 708 presenti su 450 posti regolamentati, non solo, ma sempre nello stesso carcere, al 07/11/2020 postiti al Covid-19, come comunicato dalla Direttrice, risultavano 11 detenuti, di cui uno ricoverato, e 12 tra agenti e personale. Nell'Istituto di Pontedecimo risultavano 6 detenuti positivi e alcuni agenti positivi".
Dato questo quadro il Consigliere Pastorino, per Linea Condivisa, in data 20/11/2020 ha depositato una mozione, con la quale "impegna il Presidente della Giunta regionale a prevedere alcune azioni, come quella di fornire dati precisi sui contagi Istituito per Istituto, screening per detenuti e personale, distribuzione di dpi per personale medico e agente, verificare le condizioni sia in cui si svolge l'isolamento fiduciario, sia per l'isolamento sanitario, e interventi di sanificazione, dove non sono stati effettuati". "Come nella passata Legislatura, come Consigliere regionale e come Linea Condivisa saremo particolarmente attenti e operativi sul tema dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà".
di Angela Grassi
La Prealpina, 26 novembre 2020
Risultato negativo a due tamponi, aveva la febbre da domenica. Inutile la corsa in ospedale. Per tutta la giornata si è parlato di "sospetto Covid". In serata, ai familiari è stato riferito che in ospedale era stata verificata la positività al coronavirus. Se questo venisse confermato, ci sarebbe un detenuto del carcere di Busto Arsizio deceduto a causa della pandemia, pur non appartenendo al focolaio di 22 reclusi reso noto giorni fa.
L'allarme in via Per Cassano è scattato ieri alle 8, quando un agente di polizia penitenziaria si è reso conto che il 53enne non avesse ritirato la colazione. Entrato in cella, l'agente ha scosso il detenuto, che non dava segni di vita. L'arrivo di medico e ambulanza ha permesso di utilizzare il defibrillatore. Stando a quanto riferiscono in carcere, il battito sarebbe ripreso.
Via, dunque, d'urgenza in ospedale, dove più tardi è stato constatato il decesso. Ora sarà l'autopsia a chiarire le reali ragioni della morte, anche perché il detenuto era alle prese con diversi problemi di salute a prescindere dal Covid.
"Si trovava inizialmente in una delle due sezioni in cui, venerdì 13 novembre, erano stati fatti i primi tamponi ed era emerso un focolaio con 22 reclusi positivi - spiega il direttore Orazio Sorrentini - Lui non era tra quelli, era negativo, ed era stato spostato con altri messi in isolamento in attesa del secondo tampone, per sicurezza. Tra domenica e lunedì aveva iniziato ad avere febbre, salita poi a 38,5° così gli è stato fatto un tampone rapido, che è risultato negativo. È stato spostato in una piccola sezione dove accogliamo i sintomatici negativi. Il mattino dopo, quando avrebbe dovuto essere sottoposto a test molecolare, il malore che gli è stato fatale".
Nella casa circondariale, la regola è di ripetere il secondo tampone 14 giorni dopo il primo. La scadenza era fissata a venerdì 27 novembre. Ieri, purtroppo, il tampone è stato effettuato su un corpo senza più vita. "Era in cella da solo, non si è alzato, il poliziotto si è insospettito e ha notato che non si muoveva - continua Sorrentini. Dopo l'uso del defibrillatore ha ripreso a respirare ma non ha mai ripreso conoscenza. L'ambulanza lo ha portato in ospedale alle 8.40, il decesso ci è stato comunicato alle 11.20. Possiamo parlare di sospetto Covid, visto che lui si trovava in una sezione in cui è nato il primo focolaio. Aveva tanti problemi di salute, se è stato il virus a stroncarlo è perché si è fatto largo in un fisico già debole".
L'uomo, condannato per concorso in omicidio, era in cella da 8 anni, da quando ne aveva 45. Sarebbe dovuto uscire nel 2040. "Manteneva un comportamento esemplare - racconta il direttore - Aveva fatto il bibliotecario e qui era gentile con tutti, averne di detenuti così, dialogante e collaborativo".
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 26 novembre 2020
L’uomo non era stato visitato, curato solo con antinfiammatori. Visite sbrigative, una polmonite non diagnosticata e la morte in carcere, al reparto G11 di Rebibbia. A sette anni dalla morte di Danilo Orlandi, il trentenne di Primavalle con sei mesi da scontare e una bambina di 9 anni da crescere, è stato individuato un responsabile.
Ieri la Corte di appello di Roma, ribaltando la sentenza di primo grado, ha condannato per omicidio colposo uno dei medici in servizio a quattro mesi di carcere e al pagamento di una provvisionale di cinquantamila curo per i familiari. Confermata l’assoluzione invece per la collega, così, come stabilito in primo grado.
Danilo Orlandi morì il primo giugno del 2013 dopo pochi giorni di febbre alta, pallore, tachicardia Malanni che avrebbero dovuto essere letti con maggiore attenzione, secondo il pm Mario Ardigò. Invece venne visitato sporadicamente, curato con aspirine e antinfiammatori e attraverso colloqui, durante l’ultima settimana in cui si trovava in isolamento per problemi disciplinari. Uno stato di emarginazione che, di fatto, aveva impedito ai sanitari di accorgersi di quanto stava accadendo.
Dal diario clinico era risultato anche che nelle visite del 27, il 28 e il 29 maggio il detenuto non era stato nemmeno palpato tanto che, secondo la procura, non vennero rilevati per negligenza, i sintomi tipici specifici di una polmonite alveolare bilaterale batterica. Non risultano visite il 31 maggio, il giorno prima della morte. Proprio il giorno in cui la madre del ragazzo, Maria Brito, assistita nella battaglia legale dall’avvocato Stefano Maccioni, aveva visitato il figlio trovandolo febbricitante e debilitato.
Eppure tutti i bollettini medici degli ultimi giorni di vita di Danilo avevano concluso che non ci fosse “nessun fatto acuto da riferire”. Così le cure si erano basate su prodotti anti-infiammatori o analgesici, come Aulin, Ketoprofene e Randitina, al massimo l’antibiotico Augmentin. Niente di specifico per curare la grave forma di polmonite. Intanto, a settembre, è stato assolto l’allora direttore sanitario del carcere, Luciano Aloise. Era finito indagato con l’accusa di aver permesso la prassi delle visite lampo.
di Rossella Grasso
Il Riformista, 26 novembre 2020
Gli ultimi dati giunti raccontano di circa 827 detenuti positivi al Covid in 76 istituti di pena e 1.019 agenti in 139 istituti. Risulta che il virus abbia raggiunto anche quelle sezioni del 41 bis che - secondo quanto riferito dal Ministro della Giustizia e da alcuni Procuratori della Repubblica durante la prima ondata dell'epidemia - erano da considerarsi luoghi sicuri.
Il virus non si è fermato neppure dinanzi ad alcuni di quei bambini che purtroppo crescono dietro le sbarre seguendo il destino delle loro madri. Il problema del sovraffollamento delle carceri impedisce o limita drasticamente ogni tentativo di porre un argine al dilagare della pandemia. È questa la denuncia che da mesi stanno portando avanti i garanti dei detenuti, le associazioni e i parenti dei detenuti che ora chiedono misure immediate e concrete per far uscire dal carcere gli anziani, chi ha problemi di salute e fine pena previsti a breve. Hanno deciso di manifestare sotto il Tribunale di Napoli, proprio di fronte al carcere di Poggioreale da cui i detenuti hanno fatto sentire la loro voce.
"In carcere non esistono spazi ove poter isolare i detenuti risultati positivi al contagio (quei pochi di cui le strutture penitenziarie disponevano sono saturi) e all'interno delle celle è impossibile rispettare il distanziamento di un metro imposto nel mondo di fuori - scrive in un comunicato l'Associazione "Il carcere possibile Onlus" - Ad aggravare una situazione, già di per sé di complessa gestione, contribuisce l'atteggiamento di totale indifferenza da parte di tutte le Autorità che avrebbero dovuto gestire questa pandemia tentando di limitarne i danni".
Un grido di allarme si è levato dalle associazioni dei familiari dei detenuti, dai Garanti, dai Cappellani degli istituti penitenziari, dagli esponenti del Partito Radicale i quali - a partire da Rita Bernardini - stanno facendo lo sciopero della fame per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sul tragico rapporto tra Covid e carcere. Il Ministro Bonafede ha sostenuto che all'interno degli istituti i positivi sono per lo più asintomatici e che, pertanto, non vi sarebbe pericolo. Sul punto, va evidenziato che 2 anche all'esterno del carcere la maggior parte dei contagiati sono asintomatici, eppure non sembra che il Governo abbia dichiarato la fine dell'emergenza epidemiologica.
"Le Autorità Giudiziarie - continua il comunicato - non stanno mettendo in campo tutti gli strumenti che già hanno a disposizione per sfoltire la popolazione carceraria in modo da rendere la detenzione compatibile con le istanze di tutela della salute di chi è ristretto negli istituti di pena. La porta di ingresso al carcere è ancora troppo grande rispetto alla piccola porta 'socchiusa' che dovrebbe consentire la liberazione di un numero di detenuti sufficiente affinché si ripristinino i requisiti minimi di sicurezza all'interno degli istituti.
A Napoli si registra una situazione catastrofica. Vi è ancora l'emissione (seppur ridimensionata) di ordini di carcerazione e l'applicazione di misure cautelari intramurarie che incidono sull'aumento della popolazione detenuta a fronte di una scarsa attività della Magistratura di Sorveglianza Partenopea che - specialmente in questo drammatico momento - avrebbe dovuto ancor più concedere ai detenuti, che ne hanno diritto, sia le misure alternative alla detenzione predisposte dal Governo per il periodo emergenziale sia i benefici penitenziari "ordinari" previsti dall'Ordinamento Penitenziario".
"Per questo chiediamo che: - venga bloccata l'emissione di nuovi ordini di carcerazione; - il ricorso alla misura cautelare della custodia intramuraria sia limitata ai casi più gravi; - il Tribunale di Sorveglianza si attivi affinché si trattino il maggior numero possibile di procedure relative a detenuti intramurari ai quali concedere una misura alternativa che consenta una rapida uscita dal carcere. Sappiamo che l'art. 30 del c.d. Decreto Ristori non ha prodotto alcun risultato, perlomeno nelle carceri napoletane.
Nel carcere di Poggioreale, infatti, non si registra alcuna uscita legata all'applicazione di questa norma e dal carcere di Secondigliano un solo detenuto pare ne abbia beneficiato, ma soltanto formalmente, giacché è ancora in attesa del prezioso braccialetto elettronico.
La pandemia, qualora ve ne fosse bisogno, evidenzia e rende drammatico il sovraffollamento strutturale dei nostri istituti di pena ed è per questo che, contestualmente all'utilizzo delle misure di pronta applicazione (tra le quali le immediate 3 concessioni di detenzioni domiciliari per tutti i detenuti malati o comunque affetti da patologie particolari che in caso di contagio sarebbero esposti ad un grave rischio per la propria vita), appare necessario aprire un tavolo di discussione che abbia come obiettivo la ricerca di tutti gli strumenti possibili che consentano di risolvere definitivamente il problema del sovraffollamento del carcere. Non abbiamo timore a dire che questi strumenti sono in primo luogo l'amnistia e l'indulto".
di Marco Galvani
Il Giorno, 26 novembre 2020
La trasmissione sarebbe partita da una sola persona. Gli agenti chiedono di limitare l'ingresso di pacchi da fuori. Allarme contagi in carcere a Monza: ieri mattina 38 detenuti sono risultati positivi al Covid dopo essere entrati in contatto con un compagno di cella da cui sarebbe partita la trasmissione del virus.
Subito sono stati tutti isolati e nello stesso tempo sono stati effettuati tamponi di controllo agli agenti di polizia penitenziaria in servizio in quella sezione detentiva. "Si tratta di una impennata preoccupante dei casi - il commento di Domenico Benemia della segreteria regionale della Uil polizia penitenziaria. E a Monza siamo fortunati perché la direzione dell'istituto è riuscita a organizzarsi per gestire questa emergenza sanitaria. Purtroppo in altri istituti detenuti e colleghi vivono e lavorano in condizioni peggiori. E questo è legato all'assenza di una linea guida ministeriale per affrontare l'emergenza". Il fatto è che "i tamponi tra il personale non vengono effettuati con cadenze precise", ma soprattutto "è necessario, se non addirittura vitale, limitare gli ingressi di persone dall'esterno, anche le visite dei famigliari dei detenuti per le consegne di abbigliamento".
La soluzione, propone Benemia, sarebbe di "far utilizzare gratis ai detenuti la lavanderia interna al carcere, per ridurre l'arrivo dei parenti con sacchi e scatole di indumenti". Il timore è che possano essere proprio gli arrivi dall'esterno uno dei veicoli di trasmissione del virus. Anche perché a oggi "soltanto una decina di agenti è a casa perché positivo".
Mentre tra i detenuti il virus è circolato più rapidamente, complice la difficoltà di mantenere il distanziamento e nonostante tutti siano forniti di mascherine. Mascherine che, "finalmente sono arrivate in numero sufficiente anche a noi agenti - la soddisfazione di Benemia. Dopo tanto protestare, oggi ogni poliziotto ha a disposizione una mascherina al giorno".
Disponibili anche tutti i dispositivi di protezione per la gestione dei detenuti positivi isolati in una sezione a parte. Tuttavia "ancora oggi, se dobbiamo accompagnare un detenuto positivo nel reparto dedicato a San Vittore, non possiamo farlo con personale sanitario e una ambulanza, ma utilizzando i normali mezzi blindati dell'amministrazione penitenziaria".
di Andrea Tornago
La Repubblica, 26 novembre 2020
In servizio nel carcere della Giudecca quando fu trovata agonizzante nell'ascensore. Morì dopo due anni di coma. Indagare ancora. Cercare una ricostruzione più precisa della dinamica dello sparo che il 1 novembre 2016 ha colpito Maria Teresa Trovato Mazza, detta "Sissi", poliziotta penitenziaria del carcere veneziano della Giudecca trovata agonizzante nell'ascensore dell'ospedale Civile di Venezia con un colpo di pistola alla nuca.
Un giallo in piena regola che ora si riapre. Nonostante due richieste di archiviazione della Procura, per la quale l'agente 27enne si sarebbe tolta la vita "senza il coinvolgimento di terzi", il Gip di Venezia Barbara Lancieri non ha creduto al suicidio della poliziotta e ha disposto nuove indagini, come richiesto dai famigliari della vittima.
Sono state proprio le indagini difensive condotte dai legali dei famigliari e dai consulenti tecnici di parte a convincere il giudice a riconsiderare nel complesso la tesi del suicidio. Troppi elementi non tornano e dovranno essere approfonditi dai pm: dal foro di entrata insolito del proiettile, alla pistola trovata senza impronte digitali, all'assenza di tracce di sangue sulla punta dell'arma, fino all'elemento considerato dal genetista Luciano Garofalo, ex comandante del Ris di Parma e consulente di parte della famiglia Trovato Mazza, una "contraddizione insuperabile rispetto alla tesi del suicidio": il fatto che non si trovino tracce di sangue sul polsino e sulla manica destra di Sissi e in una zona particolare dell'ascensore, in quell'area che gli esperti chiamano di "backspatter", dove dovrebbero depositarsi le gocce di sangue e i frammenti provocati dall'entrata del proiettile.
Come se in quella zona rimasta immacolata, una sorta di "cono d'ombra", potesse trovarsi qualcuno che ha fatto da scudo con il suo corpo. I pm dovranno anche cercare di recuperare le celle telefoniche attivate dalle ultime chiamate senza risposta giunte sul cellulare dell'agente Sissi, mentre si trovava nell'ospedale veneziano, poco prima di morire. E sentire una testimone chiave che potrebbe essere in grado di riferire circostanze importanti sull'accaduto: ai legali della famiglia ha fatto nomi e cognomi, che ora dovranno essere vagliati dagli inquirenti.
Quel giorno Sissi Trovato Mazza si era recata nel reparto di pediatria dell'ospedale per controllare una detenuta che aveva partorito. Agli atti dell'inchiesta ci sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza che la riprendono nei pressi delle scale poco prima dello sparo, che avviene invece fuori dal raggio dell'obiettivo, in grado però alcuni minuti dopo di riprendere la donna che darà l'allarme e che non è stata mai identificata. Tanti i dubbi che accompagnano la tragica morte della giovane agente penitenziaria: i testimoni non sentiti, l'ascensore ripulito dalle tracce di sangue poco dopo lo sparo, gli accertamenti medico legali eseguiti in ritardo, solo dopo un invasivo intervento chirurgico alla testa subìto da Sissi, rimasta in coma per più di due anni prima di morire nella sua abitazione in Calabria, il 12 novembre 2019.
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