di Riccardo Polidoro*
Il Riformista, 28 aprile 2020
Citiamo due impronunciabili parole: amnistia e indulto. Non sono il frutto della fantasia di qualche "garantista", ma sono istituti disciplinati dal Codice Penale e previsti dalla Costituzione. Pur rappresentando, di fatto, la "resa" dello Stato, che non riesce a portare a termine il percorso di accertamento del reato ovvero di punizione del colpevole, essi sono determinanti per consentire al sistema di continuare a funzionare.
Il Covid-19 sta ferendo a morte una Giustizia già lenta e impacciata che non porta a termine (quando ci riesce) i processi in tempi ragionevoli e tollera un'esecuzione della pena illegale, oggetto di numerose condanne inflitte al nostro Paese da organismi internazionali. Il blocco dell'attività giudiziaria ha comportato il rinvio di un numero impressionante di processi.
Alle molteplici indagini in corso, ma ora ferme, si andranno ad aggiungere le nuove, per il prevedibile aumento della criminalità dovuta alla crisi economica in atto. In alcuni distretti di Corte di Appello - tra cui quello di Napoli - si dovranno adottare delle preferenze sui reati da perseguire. La ripresa poi si annuncia lenta, con processi "a distanza", attraverso collegamenti a mezzo internet, con tutte le problematiche giuridiche e tecniche. Processi da remoto che violano principi base del nostro ordinamento e, tra questi, la pubblicità dell'udienza.
Il processo, quale strumento per l'accertamento della verità, non è un "fatto privato" tra le parti, ma interessa tutta la collettività, che ha un diritto di controllo. In tema di esecuzione della pena, l'emergenza sanitaria si è inserita in quella cronica del sovraffollamento. Giorno dopo giorno, si registrano aumenti di detenuti positivi.
Una "bomba epidemiologica", che può scoppiare da un momento all'altro coinvolgendo l'intera nazione. Solo diminuendo le presenze si potrà svolgere una corretta prevenzione. I provvedimenti adottati finora sono risibili e in parte inapplicabili per la mancanza di braccialetti elettronici e hanno visto scarcerati e posti agli arresti domiciliari un numero insufficiente di detenuti, lasciando invariato il pericolo di un contagio a catena.
E allora, se non ora quando devono trovare applicazione gli istituti dell'amnistia e dell'indulto? Se non ora, che stiamo vivendo un'emergenza sino a pochi giorni fa impensabile, che riguarda tutto il pianeta e che rischia di azzerare il nostro sistema Giustizia?
Beneficeranno dei provvedimenti solo coloro che hanno commesso reati non gravi e chi deve scontare una pena, ovvero un residuo di pena, di minima entità. Non vi è altra strada per risorgere e per programmare una "nuova Giustizia", questa volta efficiente e davvero "giusta".
Affidiamoci quindi ai due impronunciabili istituti dell'amnistia e dell'indulto, regolati dalla nostra Costituzione - la vera e sola "Cura Italia" - e ricostruiamo, sui suoi principi, il nostro Paese.
*Responsabile Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane
di Cristina Bassi
Il Giornale, 28 aprile 2020
Gratteri: "Risparmieremmo milioni di euro". I legali: difesa impossibile. Il processo da remoto, anche detto "smaterializzato" o "cancellato dall'Amuchina", è il futuro della giustizia oppure spazza via una serie di diritti sanciti dalla Costituzione? Con la conversione in legge del decreto Cura Italia le udienze via webcam, almeno per i casi "urgenti", sono una realtà.
Una strada alternativa al dibattimento in carne e ossa che è stata messa nero su bianco e che spaventa molti. Il timore è che possa essere battuta anche dopo l'11 maggio, giorno fino a cui le udienze in aula sono ferme per l'emergenza Coronavirus.
Sui fronti opposti stanno, a grandi linee, i magistrati (ma non solo) e gli avvocati. Al Csm la corrente che fa capo a Piercamillo Davigo, Autonomia e Indipendenza, ha proposto che le novità "telematiche" diventino la regola, anche dopo la fine del lock down. Nicola Gratteri ha argomentato a Otto e mezzo: "Se il potere politico avesse dato ascolto alla mia commissione del 2014, quando parlavo di processo a distanza, e quindi di convalida degli arresti con il detenuto in carcere, il giudice nel suo ufficio, il pubblico ministero nel suo e l'avvocato da casa, oggi saremmo arrivati preparati e avremmo risparmiato non milioni ma bilioni di euro".
Pure Piero Grasso ha definito una "opportunità" la possibilità di effettuare le udienze penali da remoto. Si è detto "favorevole" all'opera di "ammodernamento della macchina giustizia anche mediante la digitalizzazione". A Italpress ha dichiarato: "Lo sostengo da anni". Non solo: "Non si capisce questo clima di scontro e barricate" da parte degli avvocati "verso strumenti che non saranno mai obbligatori ma condizionati" alle circostanze.
Da parte sua l'Anm spiega che il processo da remoto "è l'unica risposta adeguata" alla situazione. Risposta che "consentirà una parziale ma significativa ripresa delle attività nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e delle ulteriori cautele che dovranno accompagnare le nostre vite nelle prossime settimane. Non si tratta di derogare ai principi e alle garanzie proprie del modello costituzionale di processo". Questa disciplina, assicura l'Associazione nazionale magistrati, durerà solo fino al superamento dell'emergenza. Tuttavia non è razionale "rimettere alla sola volontà delle parti la scelta della modalità da remoto". Sottolinea il presidente Luca Poniz (Rai Radio1): "Nessuno immagini scenari orwelliani".
Le polemiche sono "senza fondamento" per una soluzione "strettamente legata a questa fase". Comunque, nella fase della ripresa "bisognerà continuare con i processi a distanza" nell'attesa di riaprire le aule "a macchia di leopardo".
I presidenti delle Camere civili e delle Camere penali, Antonio De Notaristefani e Gian Domenico Caiazza, si ribellano all'"intervento a gamba tesa" dell'Anm e alle "spinte giustizialiste" del governo. Il processo da remoto, si legge in una nota, ha "devastanti implicazioni" ed è incompatibile "con i principi costituzionali".
Ancora: "Le dichiarazioni di alcuni (soliti) magistrati adusi ai proclami mediatici svelano poi il disegno di rendere tali misure, che oggi si intendono sperimentare, stabili nel nostro ordinamento". Aggiunge Caiazza: "Non c'è nulla di più fisico della discussione in aula".
Così gli avvocati milanesi Eugenio Losco e Mauro Straini sul blog Giustiziami: "Il processo è innanzitutto un diritto dell'imputato", fin qui basato su "tre fondamentali pilastri: oralità, immediatezza, contraddittorio". Un rito oggi compresso nelle due dimensioni di uno schermo, spazzato via "con un colpo di Amuchina" che rende "impossibile" esercitare la difesa.
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 28 aprile 2020
Sul caso degli arresti domiciliari al boss del clan dei casalesi, Pasquale Zagaria, c'è una relazione interna al Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), per respingere l'accusa del giudice di Sorveglianza di Sassari, che ha scarcerato il camorrista, di non avere avuto dal Dap nessuna risposta su dove potesse essere trasferito il detenuto.
Certo, il Dap diretto da Francesco Basentini si comporta in maniera burocratica di fronte a un caso che coinvolge un boss di quel calibro. Ma è anche vero che il giudice Riccardo De Vito, per garantire esami diagnostici a Zagaria, che non poteva effettuare a Sassari perché l'ospedale è Covid, lo manda nella casa della moglie nel bresciano, zona rossa proprio per il Covid-19.
E, fatto ancor più importante, se si visiona il suo provvedimento, emerge chiaramente che i domiciliari li ha concessi a prescindere dall'asserito silenzio del Dap. A leggere le otto pagine del provvedimento, il giudice è proprio contrario all'ipotesi di trasferimento di Zagaria in un altro carcere a prescindere dal comportamento del Dap che, scrive lui, non gli ha mai risposto.
"Pasquale Zagaria - scrive - oltre a trovarsi di fronte all'impossibilità di ricevere le indifferibili cure per la sua patologia, si trova anche esposto al rischio di contrarre la patologia Sars-Cov-2 in forme gravi (circostanza che ha anche impedito in maniera assoluta ogni ipotesi di ricovero negli ospedali)". E quindi, benché Zagaria sia al 41bis, cioè in una cella singola, "potrebbe essere esposto a contagio in tutti i casi di contatto con personale della polizia penitenziaria e degli staff civili che ogni giorno entrano ed escono dal carcere".
Per giustificare i domiciliari a un detenuto malato e - sostiene - con più rischi di altri di essere contagiato, si rifà, tra l'altro, anche al giudizio della Corte d'appello di Napoli sulla presunta "non pericolosità" di Zagaria. E veniamo al Dap. Secondo quanto risulta al Fatto, non è vero che non risponde al giudice, ma è vero che si rivolge direttamente al Tribunale di Sorveglianza solo il 23 aprile, giorno della concessione dei domiciliari.
Prima del 23 il Dap, però, prova a trovare un carcere alternativo a quello di Sassari da proporre al giudice, a cui spetta sempre la decisione. Il 14 aprile il Dap, sollecitato dal Tribunale di Sorveglianza l'11 aprile, chiede alla direzione del carcere di Sassari una relazione sulla situazione sanitaria di Zagaria, il 15 arriva la relazione in cui si spiega che gli accertamenti diagnostici e una cura di cui ha bisogno il boss non sono più possibili nell'ospedale di Sassari "perché destinato esclusivamente a emergenza Covid-19".
Attenzione, si spiega anche che Zagaria, operato mesi prima di tumore, non è grave, le sue condizioni sono "discrete e stabili". Quindi il Dap pensa di poterlo trasferire in una cella singola nel carcere di Cagliari, in modo che possa andare nell'ospedale locale. Il 22 aprile lo stesso Dap, con una email urgente alla direzione sanitaria competente in Sardegna, chiede se l'ipotesi Cagliari sia fattibile. Il 23 aprile il Dap riceve un no, non solo su Cagliari, ma sull'intera Sardegna. Lo stesso 23 aprile il Dap, mettendo a conoscenza con una email urgente anche il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, scrive alla direzione del carcere sassarese affinché contatti immediatamente gli ospedali Belcolle di Viterbo o il Pertini di Roma, che hanno reparti di medicina protetta, per capire se ci sia lì un posto.
Il giorno di quella email del Dap, inoltrata anche al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, è quello in cui vengono concessi i domiciliari a Zagaria fino al 22 settembre. Email arrivata troppo tardi? Email ignorata? Pure questo aspetto sarà oggetto dell'inchiesta degli ispettori di Via Arenula attivati dal ministro Alfonso Bonafede. Come si sa, Zagaria non è l'unico boss che è stato scarcerato in questo periodo di coronavirus, a casa pure il capomafia di Palermo Francesco Bonura, altri boss campani e della 'ndrangheta.
Si è in attesa della decisione su Raffaele Cutolo. Diversi avvocati hanno presentato istanza dopo una circolare interna del Dap che chiedeva il monitoraggio delle condizioni di salute dei boss ultrasettantenni in questo periodo. Non è certo quella circolare ad aver indotto i giudici di Sorveglianza a scarcerare i boss. E neppure la norma Bonafede nel decreto Cura Italia, che esclude domiciliari "semplificati" per mafiosi e detenuti pericolosi fino al 30 giugno.
Ma ora, per evitare pericolose strumentalizzazioni, il ministro Bonafede sta ultimando un provvedimento ad hoc per evitare altre scarcerazioni del genere. Se si fa in tempo, sarà riversato nel Decreto Aprile, così come la proroga della legge sulle intercettazioni, che altrimenti dovrebbe entrare in vigore il 1º maggio.
di Angela Stella
Il Riformista, 28 aprile 2020
Continua a far discutere la scarcerazione di Pasquale Zagaria, decisa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari per motivi di salute. In tanti la definiscono ingiusta, scandalosa, immorale, vergognosa. Una lettura troppo semplicistica della vicenda che merita l'analisi delle carte.
Prima di entrare nel dettaglio del provvedimento vediamo cosa è successo: Pasquale Zagaria, 60 anni, fratello di Michele, boss del clan dei Casalesi, trascorrerà i prossimi cinque mesi ai domiciliari in un paesino in provincia di Brescia, insieme alla moglie e ai due fi gli. Potrà uscire solo per esigenze sanitarie. Era detenuto al regime di 41bis a Sassari per finire di scontare una pena di 20 anni.
L'imprenditore edile era stato condannato per estorsione, sequestro di persona, detenzione illegale di armi ma non si è mai macchiato di reati di sangue. È considerato dagli inquirenti la mente economica del clan del Casalesi, dopo aver trasferito il settore di maggior interesse del clan, il cemento, a Parma, città nella quale, grazie a lui, la cosca ha pilotato l'aggiudicazione di appalti a ditte "amiche".
Ma ora cerchiamo di capire bene i motivi alla base della decisione del Tribunale di Sorveglianza riportando alcuni stralci dell'ordinanza, il cui estensore è il dottor Riccardo De Vito. Sono state necessarie, per acquisire tutti gli approfondimenti istruttori, quattro udienze, una a marzo e tre ad aprile al fine di esaminare le carte prodotte dalla difesa, la documentazione sanitaria del carcere, le informazioni delle forze dell'ordine.
In merito al quadro clinico "non vi è dubbio - si legge nell'ordinanza - che il detenuto soffra di una patologia grave e qualificata - carcinoma papillifero della vescica, per la quale ha subito un importante intervento chirurgico di resezione transuretrale della vescica e un successivo ciclo di immunoterapia per instillazione endovescicale".
Il problema, scrive De Vito, è che "il paziente non può effettuare il follow-up post-chirurgico e post-terapia in quanto il Centro clinico di riferimento è stato individuato come Centro Covid-19". Quindi, il magistrato ritiene che "sarebbe opportuno il trasferimento del paziente presso altro Istituto che possa garantire il prosieguo dell'iter diagnostico-terapeutico".
A seguito di tali informazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 9 aprile chiede ulteriori approfondimenti al responsabile sanitario del carcere per "verificare se vi fossero ulteriori strutture ospedaliere in Sardegna ove poter effettuare il follow-up previsto - e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per verificare l'eventuale possibilità di trasferimento in altro Istituto penitenziario attrezzato per quel trattamento o prossimo a struttura di cura nella quale poter svolgere i richiesti esami diagnostici e le successive cure".
Mentre il 23 aprile dalla casa circondariale di Sassari fanno sapere che il paziente non può effettuare i controlli previsti "né presso l'Aou di Sassari né all'interno della CC di Sassari", "dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non è giunta risposta alcuna". Questi i motivi oggetti della decisione: esistenza di una malattia grave e necessitante cure che non possono essere effettuate nel circuito penitenziario, con concreta esposizione a un pericolo di esito letale; sussistenza di rischio di gravi complicanze in caso di contrazione del virus Sars-Cov-19.
Pertanto, "all'esito di un confronto tra storia clinica del paziente e testo normativo, questo Tribunale reputa che [...] Pasquale Zagaria debba avere accesso al differimento della pena per grave infermità fi sica". "Lasciare il detenuto - conclude De Vito - in tali condizioni, pertanto, equivarrebbe esporlo al rischio di progressione di una malattia potenzialmente letale, in totale spregio del diritto alla salute e del diritto a non subire un trattamento contrario al senso di umanità".
Inoltre i magistrati di sorveglianza hanno valutato anche la pericolosità sociale del detenuto, escludendola per vari motivi. Su questa scarcerazione il ministero della Giustizia vuole vederci chiaro e ha incaricato gli ispettori di Via Arenula di svolgere accertamenti, anche all'interno del Dap per fare luce sulle presunte mancate risposte alle richieste giunte da Sassari. Bonafede sta valutando di coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nelle decisioni relative a istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia: domani su questo si riunisce la Commissione Antimafia, presieduta dal pentastellato Nicola Morra.
D'accordo su questa proposta anche Franco Mirabelli, capogruppo dem in commissione Antimafi a e Walter Verini, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd. Fratelli d'Italia chiede una audizione urgente del Guardasigilli e del capo del Dap Basentini nella stessa commissione.
Critico anche Matteo Renzi (IV): "La scarcerazione dei super-boss di Camorra e Ndrangheta è inaccettabile. Il ministro Bonafede cacci subito il responsabile di questa vergogna. Oppure venga lui in Parlamento ad assumersi le sue responsabilità".
In sostegno invece si esprime l'Associazione Antigone, con il Presidente Patrizio Gonnella: "La magistratura di sorveglianza deve poter svolgere il proprio lavoro in modo indipendente applicando la legge. La legge, a partire dalla nostra Costituzione, prevede che il diritto alla salute sia garantito ad ogni individuo".
di Silvia Vono*
Il Dubbio, 28 aprile 2020
Non è possibile sostituire le aule dei tribunali con degli schermi. Nella giustizia penale relazioni ed emozioni hanno un'importanza decisiva. E ora è necessario che il guardasigilli si lasci guidare dalle riflessioni di chi, anche tra le forze politiche, trova pericoloso sacrificare diritti e garanzie in nome dell'emergenza sanitaria.
In un contesto in cui ci accingiamo a studiare prospettive di realtà che prevedono un graduale ritorno alla ripresa della vita lavorativa e sociale, anche il mondo giudiziario, per assicurare una corretta riapertura di tutte le attività sospese, deve elaborare le proposte migliori affinché non venga mai a mancare il giusto connubio tra tutela della salute pubblica e tutela dei diritti dell'individuo.
I diritti vanno intesi anche come necessità di ottenere processi di normale svolgimento pur facendo fronte a tutti quegli obblighi che il momento ci impone, senza però accelerare troppo sull'introduzione di misure radicali che sebbene sembrino assicurare sulla carta un equilibrio perfetto, finiscono per snaturare e sminuire l'importanza della giustizia.
È già da diversi giorni infatti che avanza la tentazione, prima nel governo e ora soprattutto in una parte della magistratura, di "virtualizzare" totalmente le fasi dei procedimenti giuridici, in particolare quelli penali, nei quali è spesso richiesta, invece, non solo la presentazione di documenti ed elaborati (come avviene maggiormente nel processo civile), ma anche la presenza fisica delle parti interessate all'azione legale.
A tal proposito, adducendo improrogabili e tecnicamente giusti motivi di incolumità, la macchina ministeriale aveva tradotto in emendamenti al decreto Cura Italia, poi approvati, questo "processo virtuale" che, svolgendosi quindi totalmente in remoto, eliminerebbe il rischio sanitario creando, però, allo stesso tempo, gravi scenari di problematicità legati in primis alla inconsistenza dell'esperienza umana in un processo, come è quello penale, in cui le relazioni e le emozioni hanno un'importanza fondamentale per mettere la capacità di giudizio nelle migliori condizioni di operare.
Infatti, pur ritenendo necessario alleggerire il carico di lavoro tramite modalità non nuove ma piuttosto ben pensate, di "smart working", non è ammissibile che le discussioni che solitamente si tengono in un'aula alla presenza di tutti i partecipanti vengano ora trasformate in "teleconferenze", permettendo così che non si ponga la giusta attenzione all'importanza di ciò che avviene.
Si rischia di non considerare il valore e la necessità di una corretta comunicazione tra avvocato e cliente, senza neanche considerare minimamente i possibili rischi di inquinamento telematico dell'intero processo dovuti all'esposizione del flusso di dati online, che è possibile solamente mitigare tramite l'uso di sistemi crittografici che proteggono da manomissioni e alterazioni. Si pensi solo all'enorme danno che il sistema giudiziario potrebbe subire se un processo, nel corso del suo svolgimento virtuale, venisse alterato nel flusso audio/video che si sta trasmettendo alle parti.
È inoltre inammissibile che, in un mondo come quello italiano che ancora oggi soffre di gravi lacune legate al solo adempimento telematico di consegna ed elaborazione di documenti giuridici, e mi riferisco qui alle innumerevoli difficoltà che si sono riscontrate negli anni col Processo civile telematico, si possa solo anche ipotizzare di programmare e sfruttare con scioltezza e in totale sicurezza un sistema che permetta in tempi brevissimi di sostituire la realtà dei tribunali con degli schermi. Ci troviamo oggi ad affrontare un periodo complesso delle nostre vite, e sicuramente bisogna guardare con fiducia all'introduzione di strumenti alternativi per garantire che venga mantenuto il complesso equilibrio tra salute e libertà personali, ma non per questo dobbiamo derogare alle nostre garanzie costituzionali sul giusto processo.
Auspico che il ministro Bonafede voglia ascoltare, e tradurre nelle necessarie modifiche normative, le istanze provenienti dal mondo giudiziario. Ma anche e soprattutto che voglia condividere decisioni spesso assunte, inaudita altera parte, e permettere anche ai parlamentari che operano nel mondo del diritto di lavorare insieme, affinché si possano costituire giuste modalità di ripresa delle nostre attività senza aggravarci ulteriormente di spese o difficoltà procedurali che finirebbero con il rendere inutili tutti gli sforzi finora compiuti per il miglioramento e l'innovazione del sistema processuale italiano.
*Avvocata, senatrice di Italia Viva
di Errico Novi
Il Dubbio, 28 aprile 2020
L'Anm difende le udienze a distanza "in un momento delicato", in cui si attende che "il governo", limiti "il processo da remoto". Così i leader di civilisti e penalisti, de Notaristefani e Caiazza, replicano all'Associazione magistrati. La partita è durissima. Vede in conflitto avvocati e magistrati. E vede schierati, cosa non ordinaria, civilisti e penalisti in una nota congiunta.
Un appello alla mobilitazione, firmato insieme da Gian Domenico Caiazza e Antonio de Notaristefani, presidenti, rispettivamente, dell'Unione Camere penali e dell'Unione nazionale Camere civili: "L'Avvocatura è chiamata a contrastare con la forza delle proprie iniziative l'intervento a gamba tesa di Anm", favorevole all'ulteriore adozione del processo da remoto fino a fine emergenza.
L'intervento del "sindacato" delle toghe è, per Caiazza e de Notaristefani, "palesemente volto a sollecitare le spinte giustizialiste presenti nella maggioranza governativa". Il quadro è semplice. Venerdì alla Camera il governo ha accolto un ordine del giorno che chiede di limitare le udienze virtuali, e di escluderle per ogni attività istruttoria, nel civile e nel penale. Chiarissimo, come è chiara l'intenzione del ministro da cui dipende la partita, il guardasigilli Alfonso Bonafede: i suoi uffici sono già al lavoro per modificare le norme su udienze e indagini a distanza, in modo da recepire le indicazioni di Montecitorio.
Saranno corrette dunque le disposizioni del decreto Cura Italia appena convertito in legge. Ed è proprio mentre il treno pareva in viaggio verso la stazione di arrivo, ossia una giustizia telematica attenuata, che l'Anm ha diffuso, domenica sera, un comunicato in cui chiede invece di mantenere in vigore quell'impianto, perché "è l'unica risposta adeguata" alla ripresa dell'attività negli uffici giudiziari". Secondo Unione Camere penali e Unione nazionale Camere civili, la giunta dell'Associazione magistrati si inserisce - "a gamba tesa" appunto - nella speranza di far cambiare idea al legislatore, e al governo, e di indurli a rinnegare l'ordine del giorno passato venerdì scorso alla Camera.
A uno sguardo veloce, il tentativo attribuito all'Anm da Caiazza e de Notaristefani parrebbe non avere chances di successo. Il governo ha detto sì alla virata sul processo da remoto e Bonafede ha già chiesto ai tecnici di via Arenula di lavorare alle modifiche. Secondo alcuni parlamentari di maggioranza, le norme potrebbero essere introdotte anche prima del previsto, "in un prossimo ddl di conversione di uno dei decreti emanati per l'emergenza coronavirus. Anche perché", fa notare la fonte parlamentare, "se non lo facessimo noi lo farebbe sicuramente l'opposizione, per esempio Forza Italia che, con Costa, è molto vigile sul punto".
Quindi tempi veloci, magari abbastanza da far entrare in vigore la virata sull'udienza virtuale in tempo per il 12 maggio, quando inizierà la fase 2 della giustizia. Ma allora, verrebbe da chiedersi, perché Caiazza e de Notaristefani sono in allarme?
Il motivo è semplice. Perché dopo l'ordine del giorno di Montecitorio, e pochi minuti dopo il comunicato dell'Anm, domenica c'è stato il discorso con cui Giuseppe Conte ha spento gli entusiasmi sulle "riaperture".
Il premier ha spiegato e illustrato un Dpcm, in vigore dal 4 maggio, assai prudente rispetto all'emergenza Covid. Distanziamento sociale confermato, cautele rigorose in tutte le attività pubbliche e private. In un simile quadro, assai lontano dalle aspettative generali coltivate solo fino a poche ore prima, si teme che l'esecutivo assecondi le richieste di Anm e si rifugi di nuovo nella scorciatoia del processo da remoto.
Forse non finirà così. Ma Ucpi e Uncc vogliono scongiurare sorprese. L'Anm, notano Caiazza e de Nortaristefani, "interviene in un momento delicato, nel quale gli operatori sono in attesa che il governo, che ha fatto proprie le richieste parlamentari, mantenga rapidamente gli impegni assunti almeno per la drastica limitazione del processo da remoto, escludendo da tale modalità - come richiesto dall'Avvocatura e da tanti autorevoli esponenti della Magistratura - qualsiasi attività di istruttoria dibattimentale e di discussione".
Oltretutto sono tanti i capi degli uffici che, ricorda la nota, "in moltissime sedi giudiziarie" hanno già avviato "procedure per guidare la progressiva ripresa dell'attività secondo le ragionevoli proposte avanzate", appunto, "da Unione Camere Penali e Unione Camere Civili al tavolo ministeriale, che prevedono una articolata selezione del numero delle cause da trattare e la loro chiamata scaglionata per evitare inutili assembramenti, e la trattazione scritta per i processi civili, nei casi in cui essa sia possibile".
Le udienze virtuali, incalzano Caiazza e de Notaristefani, comportano invece "implicazioni devastanti". E i "diritti processuali" non possono "essere compressi in modo così determinante in nome della pandemia", tanto più se tale ipotesi "proviene da chi è titolare dell'azione penale e della potestà statuale, per la corretta operatività delle quali le garanzie sono nate". Passaggio, l'ultimo, non di poco rilievo. Penalisti e civilisti sperano basti a dissuadere l'Anm dall'insistere con le udienze smart.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2020
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 27 aprile 2020 n. 12997. Non utilizzabili i video e audio, raccolti nell'ambito di un procedimento a carico di un'insegnante per la sospensione dal pubblico servizio, se messi a disposizione della difesa solo dopo l'interrogatorio dell'indagata. La corte di cassazione, con la sentenza 12997, accoglie il ricorso contro l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura interdittiva di un anno nei confronti di una maestra indagata per maltrattamenti. Un'accusa, mossa nell'incolpazione provvisoria, basata principalmente su files audio-video che contenevano le prove degli abusi ipotizzati: atti consegnati al difensore il giorno dopo l'interrogatorio previsto dall'articolo 289 del Codice di rito penale che regola il procedimento che porta alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Un ritardo che, ad avviso della ricorrente, faceva scattare la nullità dell'ordinanza per la violazione del diritto di difesa. Per la Cassazione il ricorso è fondato.
L'interrogatorio in questione deve, infatti, essere preceduto dal deposito di tutti gli atti sui quali si fonda la misura, nello specifico ampiamente utilizzati, per dare modo al difensore di estrarne copia. Se il Pm allega ulteriori atti, che siano o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio, sempre preceduto dalla messa a disposizione degli atti all'indagato e al suo difensore.
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2020
Caporalato - Condizione di irregolarità e stato di bisogno dell'immigrato - Integrazione del reato - Insufficienza - Soggezione del lavoratore e sottoposizione a condizioni degradanti senza il rispetto di norme di igiene e sicurezza - Necessità. La sola condizione di irregolarità e lo stato di bisogno dell'immigrato non bastano per far scattare il reato di caporalato, caratterizzato invece dallo sfruttamento, dalla soggezione del lavoratore e dalla sottoposizione a condizioni degradanti senza il rispetto di norme di igiene e sicurezza.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 aprile 2020 n. 11546.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Requisiti - Mera condizione di irregolarità amministrativa del lavoratore - Reato - Esclusione. La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo a integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono a una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 9 dicembre 2019 n. 49781.
Intermediazione di manodopera - Caporalato - Assenza di profitto - Sussiste. Il reato di caporalato è configurabile anche in assenza di un profitto, essendo sufficiente l'aver reclutato manodopera posta in condizioni di sfruttamento.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 febbraio 2018 n. 7891.
Lavoro e formazione - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Caporalato - Finalità di lucro - Necessità - Esclusione - Fattispecie. L'articolo 603-bis del Cp, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199, punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro. Ciò che è del resto confermato dalla collocazione della norma incriminatrice nel titolo XII del libro II del codice penale riguardante i delitti contro la persona (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha pertanto disatteso la tesi difensiva che contestava il fatto che il giudice, nell'emettere la misura cautelare, aveva ritenuto irrilevante stabilire se l'indagato avesse agito a fine di lucro o semplicemente per aiutare i propri connazionali).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 febbraio 2018 n. 7891.
Somministrazione di lavoro - Intermediazione illecita - Condizioni di lavoro degradanti - Reclutamento di manodopera - Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Intimidazione - Sussistenza. Integra il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la condotta di colui che recluta manodopera posta in condizioni di sfruttamento mediante l'intimidazione che scaturisce dall'illegittimo controllo del mercato del lavoro e dall'impossibilità, per i lavoratori, di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 marzo 2014 n. 14591.
Il Giorno, 28 aprile 2020
Istituito un centro Covid a San Vittore. Sono 24 i detenuti nelle carceri della Lombardia risultati positivi al coronavirus, di cui 21 negli istituti penitenziari di Milano. Il numero dei detenuti lombardi messi in isolamento precauzionale è invece pari a 230, con più della metà di loro (122) in custodia nelle carceri del capoluogo. Lo ha detto il provveditore dell'amministrazione carceraria della Lombardia, Pietro Buffa durante la sua audizione (in videoconferenza) davanti ai consiglieri della sottocommissione carceri di Palazzo Marino.
Le problematiche maggiori, ha spiegato Buffa, hanno riguardato il carcere milanese di San Vittore soprattutto perché "non ha celle singole ma multiple". Così "si è iniziato a ragionare sul collocamento dei sospetti positivi" e la scelta "che non è stata presa a cuor leggero" è stata quella di istituire un centro Covid a San Vittore, carcere che ha "un centro clinico strutturalmente migliore" rispetto a quello di altri penitenziari della Lombardia. Ora la situazione della principale casa circondariale di Milano è migliorata soprattutto per effetto del minor affollamento delle celle.
"Quando scoppiò la rivolta del 9 marzo - ha spiegato il direttore del carcere milanese Giacinto Siciliano - c'è una vera e propria situazione di over booking, nel senso che non c'era più neppure una branda disponibile, per un totale di 950 detenuti. Ora le presenze si sono ridotte di circa 250 unità grazie soprattutto a trasferimenti e a misure di revoca della custodia cautelare in carcere da parte dell'autorità giudiziaria. Oggi a San Vittore sono detenuti 693 uomini e 63 donne. Una sezione del carcere è stata seriamente devastata dalla sommossa ed è rimasta chiusa per un mese, l'abbiamo riattivata 3 giorni fa. Ora stiamo cercando di alleggerire la pressione sulle celle per gestire meglio il rischio contagio".
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2020
Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 23 settembre 2019 n. 942. Il lancio di un fumogeno durante una partita di calcio integra il reato previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 401/1989, norma che sanziona diversi comportamenti pericolosi commessi da coloro che partecipano o assistono a manifestazioni sportive. Tuttavia, se la condotta è stata sostanzialmente innocua e non ha messo in pericolo gli altri spettatori sussistono le condizioni per la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 942/2019 del Tribunale di Frosinone.
I fatti - Protagonista della vicenda è un uomo, tifoso dell'Ascoli, che in occasione della trasferta della propria squadra di calcio sul campo del Frosinone, valida per il campionato di calcio di serie B della stagione 2016/2017, durante la partita accendeva un fumogeno e lo lanciava dal settore riservato ai tifosi ospiti verso gli spalti sottostanti, causando "una densa cortina di fumo che avvolgeva alcuni spettatori con conseguente pericolo per gli stessi".
Individuato grazie ad un fermo immagine catturato dalle videoriprese delle telecamere dello stadio, il tifoso veniva chiamato a rispondere del reato di "lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive", previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 401/1989, legge relativa alla tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, più volte modificata per far fronte alle esigenze di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi soprattutto a competizioni calcistiche.
La non punibilità per tenuità del fatto - Analizzate le immagini che dimostravano il potenziale pericolo corso dagli spettatori per via del fumogeno lanciato, il Tribunale ritiene integrato il reato de quo anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo richiesto soltanto il dolo generico. Tuttavia, in presenza dei presupposti richiesti dall'articolo 131-bis cod. pen., - pena massima entro i cinque anni, offesa particolarmente tenue e comportamento non abituale del reo - il giudice opta per la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche considerando che si trattava di persona incensurata e non dedita a condotte criminose in occasione di manifestazioni sportive.
Ebbene, il Tribunale ritiene che "già solo dalla lettura del capo di imputazione" emerge con chiarezza che si è trattato di un fatto non particolarmente grave, in quanto il fumogeno è stato lanciato non direttamente verso altri tifosi o spettatori, bensì in una zona vuota dello stadio, "verso uno spazio che separava gli spalti dal campo di gioco", con la conseguenza che il pericolo per gli spettatori posizionati sugli spalti sovrastanti alla zona in cui è atterrato il fumogeno "risulta decisamente attenuato".
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