di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 aprile 2020
Sulla concessione dei domiciliari a Francesco Bonura c'è chi parla di una resa dello Stato di fronte alla logica mafiosa, chi cavalca l'indignazione popolare e chi invoca l'Antimafia. "Credo ci sia un limite a tutto. Sostenere, infatti, che alcuni esponenti mafiosi sono stati scarcerati per il decreto legge Cura Italia non solo è falso, è pericoloso e irresponsabile". Replica così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sulle polemiche scoppiate dopo la decisone del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha concesso i domiciliari al quasi 80enne Francesco Bonura, detenuto al 41bis di Opera. I suoi legali spiegano: "Gli restano meno di 9 mesi di carcere da scontare".
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 23 aprile 2020
Francesco Bonura era recluso a Opera in regime di 41bis, ha 78 anni ed è gravemente malato di cancro. Era stato condannato perché mafioso ma ora gli mancavano solo nove mesi da scontare.
Crucifige crucifige! Vogliono la pena di morte. E vogliono la croce per chi applica la legge. Lo squadrone dei soldatacci è capitanato dall'Espresso e dal Fatto Quotidiano, seguono compatti magistrati e uomini politici, tutti a pollice verso.
Il Riformista, 23 aprile 2020
Né eroi, né martiri, sono tutori della legge e la applicano. Ma subiscono gravi attacchi. Mentre la pandemia imperversa e diffonde in ciascuno di noi un senso profondo di fragilità e di insicurezza, una informazione deformante esaspera gli animi scossi ed in modo subdolo e strisciante fomenta la paura.
di Gian Carlo Caselli
Il Fatto Quotidiano, 23 aprile 2020
Dovrebbe essere sempre un collegio e non un singolo giudice a pronunciarsi. Quando la pandemia sarà esaurita, faremo il conteggio finale dei morti. Col tempo tutti i numeri perdono importanza. Rimarranno nel ricordo, invece, i sanitari che hanno sacrificato la vita per curare gli altri e gli anziani che sono morti in solitudine. E poi temo (ma così spero non sia) che nel ricordo possano rimanere anche i mafiosi detenuti al 41bis mandati ai domiciliari.
di Massimo Romanò
bancoalimentare.it, 23 aprile 2020
La paura, la drammatica sorpresa di trovarsi improvvisamente davanti a qualcosa di inimmaginabile. E poi la voglia di non fermarsi, di guardarsi attorno e capire che dentro questa tragedia può scattare una grande capacità di essere solidali e abbracciare chi ha più bisogno. Tutto questo accade anche nelle carceri del nostro Paese, tra coloro, come scrivono, che fanno parte "dell'ultima classe sociale". Una lettera scritta a mano dal carcere di Bollate, racconta con semplicità tutto quello che è accaduto.
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 23 aprile 2020
La lettera di giudici e pm contro i rischi della pandemia ed e scontro con gli avvocati. Sono circa trecento le firme di magistrati in calce a un documento che verrà inoltrato al ministro della giustizia. Un testo che punta a ribadire l'importanza di interventi concreti per arginare i rischi da contagio da Covid, proprio alla vigilia della fase due.
Centinaia di firme da parte di giudici e magistrati requirenti, per chiedere di rafforzare il processo da remoto: "Dotazione ai magistrati di tutto il settore penale, requirente e giudicante, della possibilità della sottoscrizione digitale di atti giudiziari, già in uso in ambito civile, in alternativa a quella cartacea e a discrezione del magistrato, che riduca le necessità di recarsi fisicamente negli uffici; eliminazione limitatamente al periodo dell'emergenza, della trattazione orale e fisiche di quelle che udienze rispetto a cui la presenza contemporanea delle persone nel medesimo luogo non è necessaria (udienza di ammissione dei mezzi di prova o di precisazione delle conclusioni nel processo civile) con celebrazione mediante trascrizione scritta o mediante uso videoconferenza, a discrezione del magistrato titolare del ruolo".
Vanno in questo senso anche le richieste di scadenzare gli accessi in aula, con un'agenda quotidiana più articolata, rispetto al periodo precedente, ma intervenire anche su quel volume di cause che possono essere rinviate con provvedimenti fuori udienza, senza rendere necessaria la convocazione delle parti.
Un documento che sposta l'attenzione sui rischi della smaterializzazione del processo penale, denunciati invece dai penalisti, sia attraverso un flash mob organizzato su iniziativa dell'avvocato Eduardo Cardillo, sia attraverso il manifesto "not in my name" del Carcere possibile (rappresentato da Anna Ziccardi e Elena Cimmino), sia con interventi di autorevoli giuristi legati al settore penale.
di Giovanni Longo
Gazzetta del Mezzogiorno, 23 aprile 2020
Le udienze da remoto non consentono di garantire i principi del giusto processo, del contraddittorio e della "pubblicità" su ciò che accade in aula. Per questo i penalisti baresi dicono stop alla "smaterializzazione" del processo penale, senza usare troppi giri di parole: analizzano le criticità della gestione dell'attività di udienza ai tempi del Covid-19; insistono sul rispetto alle regole da individuare in vista della "fase due" nei Palagiustizia a partire dall'il maggio; formulano proposte per garantire la tutela della salute senza rallentare la macchina Giustizia che di per sé, certo non sfreccia.
"La disciplina tratteggiata dalle norme del D.L. 18/2020 in corso di discussione alla Camera, nella parte in cui prevede la smaterializzazione dell'udienza penale, consentendo la partecipazione da remoto sia dei giudici che delle parti processuali, si rivela palesemente incostituzionale", tuona il presidente della Camera penale di Bari, avvocato Guglielmo Starace. "Il collegamento a distanza - spiega - non consente il divenire di una corretta dialettica".
Della disciplina, non convince neanche il funzionamento della camera di consiglio. "Nessuna garanzia di collegialità è riscontrabile nel fatto che i giudici partecipino ognuno da casa propria - aggiunge Starace - le piattaforme indicate per lo svolgimento dell'udienza da remoto sono fuori da ogni controllo di giurisdizione e non garantiscono la regolarità del trattamento dei dati sensibili".
A nulla rileva la circostanza che le misure riguardano una fase del tutto eccezionale. "Possono essere individuate alcune direttive per alleggerire il carico dell'attività giudiziaria nel tempo della pandemia, ma la straordinarietà della situazione non può giustificare l'oscuramento del rito accusatorio; le soluzioni non debbono implicare la contrazione dei diritti, ma possono innanzitutto riguardare i criteri per l'individuazione dei processi da trattare e le modalità di chiamata dei processi, che dovrà avvenire ad orari rigidi e predefiniti (prioritariamente potrebbero svolgersi i processi per i quali è chiusa l'attività istruttoria)".
E veniamo, alle proposte concrete. Anzitutto, bene la tecnologia, ma che venga impiegata per ridurre la presenza fisica degli avvocati in tribunale. "Una misura fondamentale è l'accesso telematico del difensore agli sportelli di segreteria e alle cancellerie per depositare istanze, liste testi, memorie e impugnazioni e con la possibilità di richiedere anche il ritiro delle copie degli atti processuali".
Del resto, bisogna fare i conti con strutture, come il tribunale di via Dioguardi caratterizzato da spazi angusti dove si rende necessario "imporre ingressi scaglionati e ad orari predefiniti, nonché tabelle di marcia assolutamente rigide" per evitare assembramenti negli spazi comuni durante l'attesa. Quanto alle udienze, secondo i penalisti baresi "si potrebbero trattare, oltre ai processi riguardanti persone detenute i processi riguardanti al massimo quattro imputati con l'istruttoria conclusa, per cui si deve procedere alla discussione e alla decisione; quelli riguardanti al massimo quattro imputati con rito abbreviato (richiesto anche per via telematica), per cui si deve procedere alla discussione e alla decisione; le udienze preliminari per processi riguardanti al massimo quattro imputati".
Un'attività che "dovrebbe ovviamente prevedere il rispetto di tutte le regole prudenziali possibili (obbligo di indossare strumenti di protezione, presenza di liquidi disinfettanti su ogni piano del Palazzo, sanificazione cadenzata degli ambienti) per i previsti cinquanta giorni sino al 30 giugno 2020". Ciò che non cambia, è lo spirito di collaborazione.
"Gli avvocati - conclude Starace - hanno dimostrato la loro piena e leale collaborazione nella gestione dell'emergenza fornendo le mascherine per i colloqui in carcere, partecipando alla creazione del Protocollo per la celebrazione (anche da remoto) delle udienze di convalida dell'arresto, degli interrogatori di garanzia, nonché mettendo a disposizione una linea telefonica per consentire le comunicazioni riservate tra difensore ed assistito detenuto. Vogliamo continuare a farlo, ma senza declinare rispetto ai principi costituzionali del giusto processo".
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 aprile 2020
Con i progressi telematici che l'emergenza ha favorito è giusto "ampliare la smaterializzazione delle carte, ma va evitata la smaterializzazione delle persone", avverte la segretaria di Magistratura democratica. Che ricorda: "Il principio di oralità e immediatezza sono il cardine del nostro sistema penale, e non possono essere compromessi dal ricorso alla tecnologia".
Non è materia da poco: è il cuore della democrazia. "Perché la giustizia è espressione e luogo di democrazia". Mariarosaria Guglielmi è pm della Procura di Roma e segretaria di Magistratura democratica, e tiene a ricordare quel valore. Guida una componente storica, progressista, e attenta alla riflessione culturale. Perciò anche sulla giustizia telematica, Md, e Guglielmi, non si fermano ai dettagli tecnici. "Il punto è la linea di confine. Il patrimonio tecnico acquisito, anche a fatica, nei giorni dell'emergenza è prezioso. Ma tutto sta a intendersi sull'uso che se ne potrà fare a emergenza conclusa. Si tratta di comprendere se è pensabile, e non credo che possa mai esserlo, scalfire con la telematica il principio di oralità e immediatezza del contraddittorio alla base della formazione della prova nel nostro sistema penale".
Intanto le udienze da remoto scontano farraginosità. O no?
Parlo della Procura e del Tribunale di Roma. Qui è stato compiuto un grande sforzo. Si è garantito lo svolgimento, da remoto, delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo. Sono emersi anche alcuni problemi specifici: dalle possibili eccezioni relative a carenza di connessione agli aspetti segnalati dal Garante della privacy. Ma lo sforzo compiuto, qui come altrove, per evitare una sospensione della giurisdizione, è stato avvertito come molto positivo.
Al punto da mandare in soffitta il processo svolto in un'aula vera?
Aspetti. È chiaro che non avrebbe senso mortificare i risultati ottenuti. Ma certo, è qui che è necessario compiere una riflessione. Su un aspetto in particolare: in che modo le evoluzioni tecnologiche incidono sul nostro paradigma di processo penale. Se abbiamo nuovi strumenti, dobbiamo governarli, non subirli.
E in che modo?
È necessario investire sul processo penale telematico. In modo da preservare una condizione di reciprocità tra uffici giudiziari e avvocatura. La tecnologia può assicurare efficienza. Ma bisogna chiedersi se si possa oltrepassare quella linea del Piave rappresentata dall'istruttoria dibattimentale, dall'esame e dal controesame. Dobbiamo chiederci se sia possibile un esame a distanza. O se verrebbe così compromesso il principio dell'oralità e immediatezza.
Ed è possibile superare quei princìpi?
Vorrebbe dire cambiare il modello del nostro processo penale. Governato dall'oralità ma anche da un altro principio non trascurabile: la concentrazione, la contestualità. Le parti del processo devono trovarsi in un determinato luogo nello stesso momento. Non è possibile, ritengo, prescindere da questo. E attenzione: è un'esigenza certamente avvertita dagli avvocati, come è emerso dalle prese di posizione dell'Unione Camere penali. Ma riguarda tutti. Anche noi magistrati.
E allora quale può essere l'eredità legittima della giustizia virtuale d'emergenza?
Ho accennato alla reciprocità nell'accesso digitale e nella circolazione dei documenti. In una parola, è senz'altro giusto facilitare la smaterializzazione delle carte. Ma va evitata la smaterializzazione delle persone.
La magistratura è coesa sul punto?
Credo vada evitata la contrapposizione fra chi crede nelle opportunità della tecnologia e chi le rifiuta culturalmente e pregiudizialmente. Il dibattito associativo di questi giorni all'interno della magistratura è stato molto articolato. Mi sembra che ci sia accordo sulla necessità di portare avanti un lavoro per soluzioni e strumenti essenziali in vista di un processo più efficiente, recuperando in particolare il ritardo nella digitalizzazione del settore penale. È importante che prosegua anche con l'avvocatura un confronto sulle soluzioni rispetto alle quali si pone un problema di incidenza sul modello di giurisdizione e di processo, nella consapevolezza che è la tecnica a dover seguire il nostro modello costituzionale e normativo del processo, e non viceversa.
Crede che l'intervento del presidente dell'Anm Luca Poniz faccia chiarezza in proposito?
Mi pare che il presidente Poniz abbia ribadito, in modo molto chiaro, che fin dall'inizio tutti eravamo ben coscienti di quanto le norme sulle udienze da remoto introdotte nelle scorse settimane fossero di carattere emergenziale e transitorio, legate alla fase drammatica in cui ci troviamo, ma destinate a durare solo finché è necessario per preservare la salute pubblica.
L'Ucpi ha assunto una posizione molto dura contro l'uso e l'abuso della giustizia virtuale. Crede che questo possa complicare i rapporti fra magistratura e avvocatura?
No. Il confronto fra avvocati e magistrati fa parte della responsabilità connessa al nostro ruolo. Nessuno di noi spinge per un processo più comodo alla propria parte: la dialettica riguarda sempre e comunque i princìpi. Il motivo è semplice: la giustizia non è solo nostra o solo degli avvocati. È della democrazia. Casomai è giusto lavorare in una prospettiva comune, in un tavolo permanente, in vista dell'uscita dalla crisi. E anzi, ricorderei una cosa: se si è arrivati alla faticosa eccezione delle udienze di convalida da remoto è perché magistrati e avvocati si sono seduti insieme attorno a quel tavolo, e hanno messo in pratica quell'impegno comune.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 23 aprile 2020
L'avvocato Lanzi contro i pm che indagano sugli anziani morti nelle Rsa. Un celebre avvocato figlio di pm, stimato docente universitario, legale di imputati come Silvio Berlusconi o David Mills, ben può - se ne sia convinto - dire a La Stampa che "a Milano mi pare si siano già imbastiti processi di piazza" sugli anziani morti nelle Rsa, "attacco strumentale al modello politico di centrodestra della Regione Lombardia, alimentato da un'inchiesta spettacolarizzata" dove "la politica sguazza".
Ma non può dirlo un membro del Consiglio Superiore della Magistratura quale Alessio Lanzi, eletto dal Parlamento su proposta di Forza Italia. Non può per l'ovvia inopportunità che un consigliere Csm intervenga su una indagine in corso. E non può per l'ancor più ovvia ragione che, nell'esercizio delle sue funzioni, in futuro potrebbe dover giudicare (in valutazioni di professionalità o sanzioni disciplinari) proprio quei pm.
"Nessun attacco alla magistratura, ma libera manifestazione del pensiero - si difende ora.
La critica intervenga solo sul merito dei miei contenuti giuridici: parliamo dell'obbligatorietà dell'azione penale!". Sì, ma in un plenum Csm sull'ordinamento giudiziario o in un convegno universitario, non nella veste di anticipato "super giudice" dei futuri giudici di quel fascicolo. Proverbiale per signorilità e prudenza, di recente Lanzi diceva di sé a Il Dubbio: "Faccio l'avvocato a Milano da 40 anni e, al di là della dialettica processuale, non sono entrato mai in polemica con alcuno dei magistrati nell'esercizio della professione". Se la frizione slitta persino a lui, è termometro di quanto alta sia (anche sulla fronte di chi crede di denunciarla in altri) la temperatura emotiva di quella "mediatizzazione che fa perdere di vista il processo vero per concentrarsi su emozioni da dare in pasto all'opinione pubblica".
di Fabrizio Ventimiglia*
Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2020
La Corte di Cassazione afferma che la valutazione dell'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso va effettuata tenendo conto della concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza formulata dal detenuto finalizzata a ottenere il differimento della pena per motivi di salute in relazione alla frazione detentiva che doveva ancora scontare. In particolare i Giudici ritenevano che le condizioni di salute dell'istante, benché gravi, non risultassero incompatibili con la detenzione in carcere e dunque non potevano venire accolte le richieste del beneficio carcerario, anche con riferimento alla pericolosità sociale del detenuto.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il detenuto per tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei presupposti applicativi del beneficio, non avendo i Giudici di Sorveglianza valutato la gravità delle condizioni di salute dell'istante, condizioni peraltro attestate con precisione dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa. I Giudici della prima Sezione Penale accolgono il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenze terapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, giudizio che può essere eseguito solo mediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione.
Ebbene, a parere della Suprema Corte, questo principio non è stato rispettato dai Giudici della Sorveglianza, posto che il giudizio di diniego è stato motivato in maniera generica, senza alcun riferimento specifico alle condizioni di salute del ricorrente e alla concomitanza delle infermità che lo affliggevano. I Giudici di legittimità, in riferimento alla gravità delle condizioni di salute che giustifichino la concessione del beneficio del rinvio dell'esecuzione della pena, sottolineano che non è necessario che il detenuto versi in pericolo di vita.
Il beneficio in oggetto, infatti, è finalizzato ad assicurare al malato detenuto che le sue condizioni di salute non peggiorino a causa dell'incapacità dell'istituto penitenziario di provvedere adeguatamente alla predisposizione dei percorsi di cura necessari. Ne discende che il Tribunale di Sorveglianza adito deve effettuare una valutazione in concreto dello stato di salute del detenuto e della capacità del singolo carcere di garantire in ogni momento i percorsi terapeutici necessari e, nel caso in cui l'accertamento risultasse negativo, valutare eventualmente il trasferimento del detenuto in altra struttura del circuito penitenziario.
La Cassazione, rilevato che nel caso di specie ci si limitava ad affermare l'astratta compatibilità della situazione sanitaria del detenuto con il regime di carcerazione, ha annullato la sentenza del Tribunale di Sorveglianza rinviando per una nuova pronuncia che dovrà essere eseguita nel rispetto del principio secondo cui "La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto".
Il principio secondo cui gli istituti di pena devono garantire il rispetto del diritto alla salute dei detenuti e, più nello specifico, assicurare i presìdi medici e terapeutici per evitare non solo il decesso ma anche e soprattutto un peggioramento delle condizioni di salute a causa della detenzione, è importante che assuma grande rilevanza in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. I numeri del sovraffollamento carcerario, nonostante le timide iniziative intraprese dal Ministro della Giustizia e inserite nel decreto c.d. Cura Italia sono allarmanti. In decine di istituti collocati sul territorio nazionale, infatti, il numero di detenuti è così alto da non permettere il distanziamento sociale e le precauzioni igienico- sanitarie imposte a tutti i cittadini non possono che restare lettera morta.
Si ritiene quindi necessario, per far fronte alla pandemia in atto, che l'esecuzione delle pene detentive si adegui alle norme italiane ed europee che impongono trattamenti rispettosi della dignità umana e adeguati ad evitare il peggioramento dello stato di salute del recluso. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella Sentenza in commento, conforme alla giurisprudenza di legittimità più accreditata, risulta in forte distonia con la situazione attuale delle carceri ed in particolare con l'impossibilità per le autorità preposte di evitare una diffusione incontrollata del covid-19 all'interno delle celle.
Si dovrebbe pertanto provvedere con urgenza ad un deflusso controllato dei detenuti che debbano scontare pene o residui di pena non superiori a due anni e a una limitazione degli ingressi, in particolare di quelli relativi all'applicazione di misure cautelari, prediligendo la misura degli arresti domiciliari, almeno fino a che l'emergenza "coronavirus" non sarà terminata.
*Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna
- Tra bancarotta e fatturazione per operazioni inesistenti sì alla continuazione
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