di Errico Novi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
Intervista a Federico Conte, deputato di Leu in Commissione giustizia alla Camera. Partiamo da un punto. Federico Conte è un avvocato penalista raffinato. Giovane e figlio d'arte. Deputato eletto a Salerno, rappresenta Leu in commissione Giustizia alla Camera. È molto ascoltato ai vertici di maggioranza sul processo penale perché è tra i più tecnici, almeno quanto il premier, quasi suo omonimo, che è civilista.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
"La prescrizione è uno dei pilastri del nostro sistema giudiziario perché pone l'uomo al centro, un uomo che cambia e che non è più lo stesso a distanza di anni. Ecco perché interromperla è un grosso errore".
Paolo Auriemma, procuratore di Viterbo, è molto critico con la riforma voluta dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede ed in vigore da mercoledì. "Già adesso è doloroso emettere ordini di carcerazione nei confronti di persone che hanno cambiato vita e anni prima erano dediti ai reati: figuriamoci cosa accadrà domani", prosegue Auriemma, secondo cui "le difficoltà della giustizia italiana non si superano bloccando la prescrizione. Non è questa la radice dei problemi".
Il procuratore di Viterbo è comunque consapevole che il blocco della prescrizione ha riscosso successo in ampi settori della magistratura: "A differenza di molti altri magistrati non solo sono contrario ma sono anche abbastanza preoccupato. Il mio è un punto di vista personale, in assoluta minoranza: la maggior parte dei magistrati, con l'Anm, si è espressa positivamente".
Un riferimento a quanto accaduto durante l'ultimo congresso nazionale dell'Anm in cui il presidente Luca Poniz, inizialmente contrario - "la riforma della prescrizione rischia di produrre squilibri complessivi" - aveva cambiato idea - "la prescrizione così com'è va benissimo" - il giorno dopo.
Se l'Anm ha cambiato idea, Auriemma ha però un "alleato" autorevole: il parere espresso dal Csm in occasione dell'approvazione della legge Spazzacorrotti, ove era stato inserito lo stop della prescrizione. Con il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado si rischierebbe un "allungamento dei processi", e questo, di conseguenza, "aggraverebbe il vulnus al principio di cui all'articolo 111 della Costituzione" e "darebbe luogo ad una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato garantito dall'articolo 24 della Costituzione", scrivevano a Palazzo dei Marescialli a dicembre del 2018.
"Le uniche modifiche processuali sembra vadano in controtendenza con la ragionevole durata dei processi. Penso all'eliminazione del giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo", fa notare invece Auriemma.
"Questa modifica ha portato, a Viterbo, alla necessità di instaurare diverse Corti d'assise in corso nello stesso momento, i cui lavori ovviamente incideranno sull'intero andamento del Tribunale: un assassino reo confesso, ad esempio, aveva chiesto l'abbreviato, ma è stato dichiarato inammissibile proprio in virtù di questa riforma, con conseguente dispendio di energie e di tempo".
Alla vulgata secondo cui la causa della prescrizione sia da addebitare alle condotte dilatorie degli avvocati, la replica del procuratore di Viterbo è netta: "È una affermazione senza senso, una rappresentazione superficiale, quasi macchiettistica, di una categoria professionale che invece contribuisce alla crescita culturale del Paese". Se le riforme "epocali" della giustizia non si sono ancora viste, una strada percorribile fin da ora per velocizzare almeno alcune fasi del procedimento passa per l'informatizzazione.
"La Procura di Viterbo, a tal riguardo, è un punto di riferimento per gli uffici del Lazio. La sua organizzazione informatica è stata definita un'eccellenza dagli ispettori del ministero della Giustizia. Con l'informatizzazione siamo riusciti a supplire alla carenza di personale amministrativo e ad eliminare anche molti arretrati, soprattutto quelli riguardanti l'iscrizione della notizia di reato. I fascicoli noti sono stati scannerizzati e gli avvocati possono visualizzarli digitalmente e richiederne copia con un dimezzamento dei costi", afferma Auriemma.
"E grazie ad una convenzione con l'università della Tuscia aggiunge - è stato reso più fruibile il sito della Procura, attraverso il quale possono essere richiesti pure determinati certificati". E sulle mancate notifiche che comportano un rallentamento dei processi perché le udienze saltano? "Ora le notifiche vengono fatte via pec e tramite il sistema Tiap (Trattamento Informatico Atti Processuali, un applicativo sviluppato da via Arenula, ndr), puntualizza il procuratore di Viterbo.
di Isabella Policarpio
money.it, 3 gennaio 2020
La riforma del processo penale di Bonafede suscita ancora molti dubbi, soprattutto per quanto riguarda lo stop della prescrizione. Ecco le novità del testo e i punti di rottura con il passato.
Riforma processo penale Bonafede: cosa prevede e cosa cambia. La riforma della Giustizia del Ministro Bonafede tocca anche il processo penale. Hanno collaborato al testo sia le Camere penali che l'Associazione nazionale magistrati, ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere.
Mentre la riforma del processo civile piace alla maggioranza, quella in ambito penale viene fortemente contestata, soprattutto nella parte in cui modifica sensibilmente l'istituto della prescrizione, in vigore dal 1° gennaio 2020. Le maggiori modifiche al procedimento davanti al giudice penale riguardano l'ampliamento delle ipotesi di patteggiamento, il rafforzamento dell'udienza preliminare, l'allargamento dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato e molti altri aspetti che andremo ad approfondire, soprattutto sui riti speciali. In questo articolo vedremo il testo della riforma del processo penale - precisamente al delega al Governo dello scorso luglio - e faremo il punto di cosa potrebbe cambiare.
Riforma del processo penale, cosa prevede e perplessità - Sulla riforma del processo penale restano ancora molte questioni irrisolte, sulle quali la maggioranza sembra non aver trovato ancora un accordo. La riforma del processo penale, inizialmente presentata in 32 punti "rivoluzionari" è stata fortemente ridimensionata in sede di delega al Governo lo scorso luglio, e dovrebbe accompagnarsi alla Riforma della prescrizione che nonostante la sua entrata in vigore è ancora fortemente criticata.
Cerchiamo di fare il punto delle modifiche più significative. Per quanto attiene alle indagini preliminari, quelle necessarie a stabilire se i reati contestati esistano o meno, il piano di riforma vuole introdurre interessanti novità per rendere il procedimento investigativo più veloce. Innanzitutto, sarà compito del Consiglio Superiore della Magistratura indicare con quali criteri procedere alla scelta dei reati a cui dare la priorità nelle indagini investigative. Poi, una volta iniziato l'iter di indagine, queste dovranno svolgersi entro il termine massimo di 6 mesi (per reati per cui la legge prevede la pena pecuniaria o la detenzione per non più di 3 anni) oppure di 1 anno e 6 mesi al massimo, per le fattispecie di maggiore gravità.
Le indagini preliminari potranno essere prorogate una volta soltanto. Il Pm incaricato dovrà procede senza ritardo a comunicare all'indagato il deposito delle indagini, ed egli dovrà avere la possibilità di visionare tutta la documentazione. Se il Pm omette questa comunicazione, potrà subire delle sanzioni disciplinari.
Oltre alle indagini preliminari, la riforma riguarda anche il processo vero e proprio. Nell'ottica di alleggerire il carico giudiziario si prevede: il rafforzamento dell'udienza preliminare; l'aumento delle ipotesi di integrazione probatoria nel rito abbreviato; l'ampliamento delle ipotesi di ricorso in Appello.
Tuttavia, nonostante gli sforzi notevoli, le Camere penali nonché gli ordini degli avvocati e dei magistrati, ritengono che queste misure non siano sufficienti a snellire il processo e che, invece, sarebbe stato opportuno ampliare anche le ipotesi di patteggiamento. La Riforma interviene anche sui riti speciali, seppur in maniera superficiale, per i quali viene accresciuta l'incidenza della prova (di cui si chiede l'integrazione) piuttosto che la funzione di "economia processuale". Sul versante del giudizio d'Appello ci sono due novità fondamentali: l'inappellabilità per sentenze punite con pena pecuniaria; monocraticità in appello per il rito monocratico.
Servirà tutto ciò a garantire la ragionevole durata del processo?
di Federica Micardi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2020
Coro di critiche sulla proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ridurre la giustizia tributaria in due gradi di giudizio. Un proposito enunciato durante la conferenza stampa di fine anno. Il presidente dall'Amt, l'Associazione magistrati tributari, Daniela Gobbi sottolinea come "l'eliminazione di un grado non solo rappresenterebbe una riduzione delle garanzie delle parti, ma per il processo tributario, tenuto conto della rapidità con cui si concludono due gradi di merito, comporterebbe un ulteriore aggravio del contenzioso in Cassazione in contrasto con la esigenza di ridurre i tempi di controllo di legittimità". Considerazioni queste che saranno formalizzate in una lettera che oggi sarà inviata al premier Conte.
Gobbi ricorda che molti soggetti sono impegnati a formulare proposte di riforma. La stessa Amt, che rappresenta i due terzi dei giudici tributari, si è fatta promotrice di un tavolo sulla riforma al quale hanno aderito dodici sigle (Cnf, Cndcec, Amt, Anc, Anti, Aipdt, Igs, Ogt, Ssdt, Ogt, Uncat, Oida) che stanno lavorando su un progetto condiviso: il 30 gennaio è calendarizzato un incontro per discutere sulla bozza di riforma. "L'appello tributario - scrive Gobbi - è anche un utile strumento di deflazione del contenzioso in Cassazione". Dai dati della Relazione del Mef per il 2018 emerge che su 63mila appelli decisi solo 12mila, cioè meno del 20%, sono state le sentenze impugnate in Cassazione.
Dello stesso tenore la reazione del presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Massimo Miani, che avverte sui pericoli di ridurre a uno i giudizi di merito. "L'obiettivo prioritario per una giustizia tributaria più celere ed efficiente - dice Miani - non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante".
Contro la "proposta Conte" anche l'Uncat, l'Unione degli avvocati tributaristi: "Il disegno violerebbe la Costituzione se sopprimesse la Cassazione e negherebbe i principi del giusto processo se si riferisse all'appello". Preoccupazione condivisa anche dai sindacati dei commercialisti Adc e Anc Maria Pia Nucera (Adc) e Marco Cuchel (Anc) invitano a un'attenta riflessione sugli effetti che tale intervento comporterebbe e si dichiarano comunque pronti a mettere a disposizione le proprie competenze, in collaborazione con le altre associazioni di settore, nell'ambito di un progetto di riforma della giustizia tributaria.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 3 gennaio 2020
I tributaristi replicano al premier. Antonio Leone: "oltre ad essere incostituzionale, priverebbe le parti del controllo di legittimità da parte del giudice delle leggi, depositario unico della funzione nomofilattica". Non ha avuto successo la proposta di Giuseppe Conte, illustrata durante la conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi, di voler eliminare "un grado di giudizio" nel processo tributario affinché chi "abbia una pendenza possa risolverla in tempi brevi", senza dover "rimanere dieci anni bloccato per una cartella esattoriale." Dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, per bocca del suo presidente Antonio Leone, all'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (Uncat), si è subito levato un coro di critiche nei confronti dell'idea del premier.
"Vorrei ricordare a Conte che i tempi della giustizia tributaria surclassano quelli di tutte le altre giurisdizioni", ha affermato Leone, manifestando stupore sul fatto che il premier sia diventato improvvisamente "sensibile alla durata del processo tributario quando nel processo penale, con l'abolizione della prescrizione a partire da gennaio, si darà il via al processo senza fine". "In materia di giustizia tributaria - sottolinea Leone - questa proposta del presidente del Consiglio ricalca quella di qualche mese fa del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, ove l'eliminazione di un grado di giudizio era riferita alla soppressione del giudizio di legittimità".
"L'eliminazione del ruolo che la Cassazione svolge da decenni in materia tributaria - interpretando il diritto e la giurisprudenza in materie complesse quali quelle fiscali - oltre ad essere palesemente incostituzionale, priverebbe le parti dell'imprescindibile controllo di legittimità da parte del giudice delle leggi, depositario unico della funzione nomofilattica", ha ricordato Leone.
Dello stesso avviso gli avvocati tributaristi, secondo i quali "ridurre a due gradi la giurisdizione violerebbe la Costituzione se sopprimesse la Cassazione e negherebbe i principi del giusto processo se si riferisse all'appello". "Additare il contenzioso sulle cartelle - precisano i tributaristi - come la causa dei mali, strumentalizzandolo ai fini della riduzione dei gradi di giudizio, pare esprimere il disprezzo del diritto quale strumento di garanzia e di tutela proprio dei cittadini: l'annunciata riforma costituisce il punto di caduta più basso dopo la sostanziale abolizione della prescrizione e l'inasprimento del carcere per i presunti evasori".
Non è, comunque, la priva volta che il premier affronta il tema della giustizia tributaria. A dirlo è sempre Leone: "Il Conte Uno si è aperto nell'estate del 2018 con la sbandierata necessità di riformare la giustizia tributaria. E sempre il Conte Uno si è chiuso con una citazione sulla mancata riforma della giustizia tributaria. Durante l'insediamento del Conte Due, poi, è stata inserita nel programma la riforma della giustizia tributaria: non vorrei che per una effettiva riforma della giustizia tributaria, anche nel senso voluto dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, si debba aspettare il Conte Ter o Quater che dir si voglia".
"Piuttosto che pensare solo e soltanto all'eliminazione di un grado di giudizio, la vera riforma si avrà stanziando risorse nella giurisdizione tributaria e modificando il processo tributario. Di tutto ciò, però, nella legge di bilancio e nei successivi decreti nemmeno l'ombra. Anzi, la parola giustizia tributaria non è stata neppure citata", ha concluso Leone. Argomento ripreso anche dall'Uncat: "In Parlamento sono già depositate diverse proposte di legge di riforma presentate anche dalle forze politiche di maggioranza: il premier faccia della giustizia tributaria un luogo di garanzia delle giuste pretese di amministrazione finanziaria e cittadini".
Tranchat, infine, il commento di Daniele Virgillito, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec): "Di fronte a tali argomentazioni pronunciate "dall'avvocato del popolo", le prospettive per il 2020 sono particolarmente preoccupanti. Si passerà, infatti, dalla ricerca della certezza del diritto all'unica esigenza indifferibile rappresentata dalla certezza dell'incasso".
di Paolo Frosina
Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2020
Un anno fa hanno vinto il concorso, ma il decreto ministeriale necessario per la messa in ruolo è bloccato perché manca la copertura finanziaria. Quando hanno sostenuto le prove scritte era il gennaio del 2018. Al governo c'era Paolo Gentiloni, il ponte Morandi a Genova era ancora in piedi e Stephen Hawking ancora in vita. Sono passati due anni e i 251 neo-magistrati vincitori del concorso bandito a maggio 2017 aspettano ancora il decreto di immissione in ruolo.
La loro storia è da record: mai in Italia era trascorso tanto tempo tra la fine della selezione - gli ultimi orali risalgono allo scorso 6 maggio - e l'inizio del tirocinio negli uffici giudiziari. Di solito ci vogliono al massimo tre mesi, qui siamo già a otto. Un ritardo ancor meno spiegabile se si pensa che alla magistratura italiana mancano oltre 1.600 uomini e donne, tra scoperture (1.008 posti vacanti sui 9.991 attuali, il 10,1%) e aumenti di organico promessi ma non ancora realizzati (i 600 magistrati in più previsti nella legge di Bilancio 2019, che nei prossimi 3 anni dovrebbero portare il totale dell'organico a 10.591).
Chi si oppone al blocco della prescrizione dopo il primo grado, in vigore per i reati commessi dal 1° gennaio, dice che la riforma è pericolosa se non accompagnata da misure volte a ridurre i tempi dei processi. Ma perché allora tenere ai box tante energie fresche, in grado di far respirare procure e tribunali in affanno? Il problema, manco a dirlo, sono i soldi. Già in primavera, al ministero della Giustizia si capisce che non ci sono le coperture per assumere le giovani toghe nell'anno in corso. Ma la legge parla chiaro: dopo il concorso il Csm ufficializza la graduatoria, e da quel momento il Ministro ha venti giorni per firmare il decreto di nomina.
Non rispettare il termine, però, non rende l'atto invalido, ma implica una semplice responsabilità politica. Così per Alfonso Bonafede inizia la "missione 2020": le assunzioni devono slittare all'anno nuovo, costi quel che costi. Un assist arriva proprio dal Csm, che il 24 luglio approva una prima graduatoria "con riserva", perché il padre di una candidata vincitrice è stato intercettato dalla Procura di Napoli mentre cercava aiuti per far passare il concorso alla figlia. In teoria ciò non impedisce che almeno gli altri 250 possano iniziare il tirocinio, ma il Ministro coglie al volo l'occasione e rispedisce l'atto a palazzo dei Marescialli (un inedito assoluto) chiedendo di sciogliere la riserva sul caso prima di emettere il decreto.
Così si arriva al 16 ottobre, quando esce la seconda graduatoria, stavolta definitiva: la candidata è ammessa. Ma i 20 giorni passano e il decreto ancora non arriva. E i 251 vincitori iniziano a preoccuparsi per il loro destino, tanto più che nessuno si preoccupa di far sapere loro qualcosa. Le Pec (posta elettronica certificata) indirizzate al Ministro o al suo capo di Gabinetto rimangono senza risposta: i soli aggiornamenti, informali, vengono dai funzionari di via Arenula. È da loro che, il 16 novembre, i neo-magistrati apprendono che il decreto è stato sì firmato, ma rimandato subito indietro dalla Ragioneria generale dello Stato, perché la norma di copertura è inidonea. E Bonafede lo sapeva dall'inizio.
"Comprenderà il nostro sconcerto - scrivono al Guardasigilli qualche giorno dopo - nell'apprendere una notizia che ben poteva esser resa nota già all'esito delle prove d'esame; a ciò si aggiunga che da più parti, compresi gli uffici del suo ministero, ci veniva confermato che i motivi del ritardo erano da ricondurre esclusivamente alla nota riserva, non appena sciolta la quale si sarebbe proceduto con la nomina.
Siamo a richiederle dovute delucidazioni in merito, anche in virtù del principio di trasparenza della pubblica amministrazione di cui siamo diretti interessati". Risposte? Ancora nessuna. Anche se i fondi adesso ci sono: l'articolo 1, comma 416, della legge di Bilancio 2020 stanzia 13,9 milioni per l'anno a venire, che aumentano progressivamente fino a 25,6 milioni (nel 2029). E il Ministro, su Facebook, annuncia "più magistrati, con 250 nuove assunzioni".
Dal suo staff giurano che il decreto arriverà entro il 10 gennaio. Ma le neo-toghe ormai sono disilluse. "Alcuni di noi hanno superato l'orale più di un anno fa", si sfoga uno dei vincitori. "Nel frattempo siamo in attesa, molti di noi senza lavoro e stipendio. Preferiremmo che il ministro ci dicesse qualcosa, invece di farsi bello sui social".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 51/2020. Se il reato è connesso cade il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate. Le sezioni unite con la sentenza 51, forniscono le motivazioni di un verdetto anticipato da un'informazione provvisoria (si veda il Sole 24 ore del 4 dicembre 2019).
Dalle Sezioni unite arriva l'indicazione per superare i divieti tassativi posti dall'articolo 270 del Codice di procedura penale, in nome della privacy, restando in linea con l'articolo 15 della Costituzione, che vieta le "autorizzazioni in bianco". L'equilibrio tra l'esigenza di riservatezza dei privati e la necessità di contrastare il crimine sta nella verifica di un legame sostanziale, indipendente dalla vicenda processuale, tra il reato per il quale c'è stato il via libera all'intercettazione e il reato emerso grazie all'ascolto. Legame che c'è, ad esempio, nel concorso formale di reati o nel reato continuato.
In caso di imputazioni connesse, in base all'articolo 12 del Codice di rito penale, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dell'intercettazione. Per legittimare l'uso delle intercettazioni che non hanno avuto un espresso via libera, il giudice dovrà indicare "un preciso collegamento tra i fatti per i quali erano state mano a mano autorizzate e prorogate le operazioni di intercettazione e quelli per i quali, anche sulla base delle conversazioni intercettate, è stata confermata la condanna". Il tutto senza valutazioni assertive ma subordinato a una concreta valutazione.
Per i giudici l'equazione procedimento-reato è smentita, riguardo alle intercettazioni dal comma 1-bis dell'articolo 270, introdotto dalla riforma Orlando (Dlgs 216/2017). Una norma secondo la quale i risultati delle intercettazioni fatte con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile "non possono essere utilizzati come prova di reati diversi da quelli per quali è stato emesso il decreto di autorizzazione". In questa prospettiva il riferimento al reato e non al procedimento è teso a distinguere il regime di utilizzabilità delle intercettazioni.
Solo per il trojan e non per le intercettazioni tradizionali il regime viene delineato riguardo al reato per il quale c'è stata l'autorizzazione. I giudici sul punto ricordano però che nel corso del deposito della sentenza, il decreto legge 161/2019 ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 270. Il nuovo articolo prevede che i risultati delle intercettazioni fra presenti fatte con il trojan su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per provare reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-bis.
Tra i quali anche i reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio. I giudici precisano però che, sul piano interpretativo, resta valida l'indicazione offerta dallo stesso comma 1-bis, nella formulazione vigente alla data della deliberazione della sentenza, per quanto riguarda la distinzione, tra reato e procedimento.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 2 gennaio 2020 n. 2. Per provare la partecipazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, in un contesto in cui opera la ndrangheta, serve la prova della coscienza e della volontà di far parte dell'organizzazione.
La corte di cassazione, con la sentenza n.2, ricorda che per affermare che un soggetto si è messo a disposizione del gruppo criminale oltre alla prova di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi illeciti, serve anche la dimostrazione della coscienza e della volontà di far parte dell'organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di sostanze stupefacenti.
La Suprema corte accoglie così il ricorso con il quale l'indagato chiedeva la revoca della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione criminale e detenzione illecita di droga. Una vicenda che si inseriva in un contesto dominato dalla ndrangheta, nella quale il ricorrente era stato coinvolto grazie a delle intercettazioni dalle quali era chiaro il contatto con un esponente della famiglia locale, con il quale parlava di pagamenti e di numeri riferibili ai grammi di droga.
Per la Cassazione però il tribunale non motiva adeguatamente sul significato e sul tenore della conversazione né sull'inserimento della stessa in un determinato ambito criminale. Per i giudici, che annullano con rinvio, manca la prova della stabile adesione e della coscienza di aiutare il clan.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2020
Consiglio di Stato - Sentenza 2 gennaio 2020 n. 2. L'interdittiva antimafia è legittima anche se si fonda su fatti risalenti nel tempo, sempreché vadano a comporre un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 gennaio 2020 n. 2 (Pres. Frattini, Est. Ferrari), accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo di Crotone. In primo grado invece, il Tar Calabria aveva dato ragione all'impresa affermando che l'interdittiva era priva di un adeguato supporto indiziario e che l'estorsione subita nel '98 dal gestore della società era ormai risalente nel tempo.
Per la III sezione tuttavia (come chiarito da Cds 515/2019) "il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrilevanza della 'risalenza' dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità".
Con riferimento poi alla presenza, all'interno della società, di soggetti vicini agli ambienti della malavita, per i giudici di Palazzo Spada è sufficiente ricordare che "proprio in relazione ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha affermato che l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del "più probabile che non", che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto".
"Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso - prosegue la decisione - all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione".
"Hanno dunque rilevanza - conclude la sentenza sul punto - circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti".
Infine, diversamente da quanto assume il giudice di primo grado, per il Consiglio di Stato "non può sottacersi il fatto che due dipendenti della società appellata siano legati da vincoli parentali a componenti alla cosca". Anche qualora gli stessi fossero stati assunti con la cd. clausola sociale, argomentano i giudici, "non è offerto neanche un principio di prova del tentativo di non addivenire a tali assunzioni né rileva il fatto che gli stessi occupassero bassi profili, essendo uno autista e l'altro addetto alle pulizie. Indipendentemente, infatti, dalle mansioni ricoperte, un dipendente di società legato alla malavita può costituire un ponte tra questa e la società per la quale lavora".
di Rossella Grasso
Il Riformista, 3 gennaio 2020
Il Garante dei Detenuti: "Non si può morire di carcere e in carcere". È dimagrito di 10 chili in 10 giorni Giovanni De Angelis, malato di tumore all'intestino con metastasi lungo tutto il corpo detenuto nel carcere di Poggioreale di Napoli. È morto il 27 dicembre all'Ospedale Cardarelli, trasportato lì direttamente dal carcere quando le sue condizioni sono gravemente peggiorate.
La famiglia aveva chiesto più volte di farlo rientrare a casa per motivi di salute, ma il Magistrato di Sorveglianza glie lo ha negato. Così è morto, nel carcere più affollato d'Europa, vivendo i suoi ultimi giorni di vita tra mille difficoltà che la malattia ha reso un vero inferno per sé e la sua famiglia.
Giovanni era stato arrestato per detenzione di armi e posto agli arresti domiciliari. Dopo aver evaso la misura è stato rinchiuso a Poggioreale. Qui inizia la storia infernale come denuncia Samuele Ciambriello, Garante dei Detenuti della Regione Campania: "Non si può morire di carcere e in carcere", ha detto.
"Aveva un colloquio con me il giorno 3 dicembre 2019 - racconta Ciambriello - e dopo diversi miei solleciti a livello sanitario, il detenuto è stato portato al Cardarelli, dal quale è stato dimesso con prognosi tumorale che annunciava 'una vita brevè. A quel punto la Direzione Sanitaria del carcere di Poggioreale mi ha confermato che il 5 dicembre aveva emesso un certificato di Incompatibilità col regime carcerario. Nella nostra Regione si contano sulle dita di una mano le dichiarazioni di questo tipo".
La storia di Giovanni era già stata segnalata da Pietro Ioia, neo Garante dei detenuti del Comune di Napoli e Presidente dell'Associazione Ex Don. "I familiari del detenuto Giovanni De Angelis sono disperati perché è un malato affetto da patologia psichiatrica e da qualche tempo era anche in cura perché gli sono stati riscontrati valori tumorali alti - ha detto - È detenuto per reati minori e sta rifiutando il cibo per mancanza di medicinali, spero che non stiamo di fronte a un altro caso come quello di Ciro Rigotti".
Ciambriello racconta che il 19 dicembre 2019 Giovanni aveva incontrato una delle collaboratrici del garante dei detenuti e in quella circostanza era risultato depresso, confuso, e affetto da schizofrenia indifferenziata. Dalla fine del mese di novembre, e per l'intero mese di dicembre, il suo avvocato aveva chiesto, senza ottenere alcuna risposta, al Tribunale di Sorveglianza di Napoli una concessione di misura alternativa alla detenzione. Poi il 27 dicembre scorso è peggiorato all'improvviso ed è stato necessario accompagnarlo al Cardarelli dove poche ore dopo è morto.
Un destino beffardo quello che è toccato a Giovanni: dopo tanta insistenza da parte di sua sorella e sua madre giusto il 27 dicembre il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato la detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella a Napoli. Ma Giovanni non ce l'ha fatta e ha spirato lì, tra il carcere e l'ospedale.
"L'incompatibilità carceraria si verifica quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più (secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o di quello esterno) ai trattamenti terapeutici praticati in carcere - ha sottolineato Ciambriello - Credo che non si tratti quindi di una concessione eventuale e/o discrezionale, ma di un preciso diritto, peraltro riconosciuto anche agli imputati".
L'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario infatti prevede che "ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possano essere apprestati dai servizi sanitari degli Istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura".
Per Ciambriello nel caso di Giovanni, il mancato differimento della pena è una violazione dei diritti costituzionali, ed è un trattamento contrario al senso di umanità. "Non è accettabile che un detenuto muoia in uno stato di detenzione dopo che, per una patologia nota e conclamata, è stata dichiarata l'Incompatibilità con il regime carcerario".
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