di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Il cambio di governo mette a rischio la riforma. Con l'avvento del governo Conte bis rischia tornare al punto di partenza la tanto auspicata riforma della magistratura onoraria. Le conseguenze di questo stop sono facilmente immaginabili: una nuova raffica di astensioni dalle udienze. L'ultima si è svolta a luglio, in segno di protesta nei confronti del testo messo a punto dal governo, ritenuto insoddisfacente dai giudici di pace.
di Errico Novi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Le nuove norme non impediscono al pm di ascoltare il difensore. C'è un aspetto della riforma intercettazioni che potrebbe mettere d'accordo Bonafede e Orlando: quello relativo alle prerogative del difensore. Si tratta anzi di una questione dal doppio risvolto. Innanzitutto il divieto di intercettare i colloqui dell'avvocato con il proprio assistito, che il decreto Orlando rafforza ma in una misura ritenuta non soddisfacente dal Cnf.
di Nuccio Ordine
Corriere della Sera, 29 agosto 2019
Pare incredibile che l'ex Sindaco non possa ottenere l'autorizzazione a recarsi a Riace per incontrare suo padre, Roberto, 93 anni, in gravi condizioni di salute a causa di una leucemia e di un infarto. Pare incredibile che Mimmo Lucano non possa ottenere l'autorizzazione a recarsi a Riace per incontrare suo padre, Roberto, di 93 anni.
Un divieto di dimora nel comune di cui è stato Sindaco gli impedisce ora di assistere il suo anziano genitore, ormai in gravi condizioni di salute a causa di una leucemia e di un infarto. E mentre una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica ha già raccolto quasi 90.000 firme, arrivano il sostegno di Mauro Palma (Garante nazionale dei diritti dei detenuti) e molte attestazioni di solidarietà dal mondo dello spettacolo (ultimo Vinicio Capossela) e della cultura.
Tra le tante, anche quella del fisico Marc Mézard, direttore dell'École normale supérieure di Parigi: proprio in questo tempio della ricerca europea, infatti, lo scorso 6 marzo, in un'aula stracolma di professori e studenti, Lucano, Wim Wenders (che al tema dei migranti ha dedicato Il volo) e altri illustri invitati hanno riflettuto sull'accoglienza e sull'incontro tra i popoli nel Mediterraneo.
L'ex Sindaco - sarebbe un errore considerarlo un antropologo o un sociologo - ha solo avuto il merito di "vedere" con il cuore. Non si tratta qui di discutere l'operato della magistratura che non può in nessun modo essere condizionato. Ma alcune domande - giustificate anche dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione che nel marzo 2019 ha ritenuto insussistenti le ragioni che hanno portato a decidere la misura restrittiva della libertà personale - mi sembrano legittime: siamo sicuri che Lucano vada trattato come un pericoloso delinquente?
Siamo certi che in una zona ad altissima densità mafiosa, come la Locride, il tema dell'emigrazione clandestina a Riace debba essere considerato una priorità? In molti siamo convinti che l'ex Sindaco, ormai simbolo nel mondo di un modello aperto di accoglienza, sia vittima di un clima di odio e di egoismo che, in questi anni, ha avvelenato ogni forma di civile convivenza. Qui la "pietà" (ha ragione Lucano a ribadirlo) non c'entra. Sono in gioco solo la giustizia e i diritti umani.
di Franco Ricca
Italia Oggi, 29 agosto 2019
Corte di Giustizia Ue. L'esigenza di perseguire i reati in materia di Iva, a tutela degli interessi finanziari dell'Ue, soccombe al principio di legalità e allo stato di diritto: è conforme con l'ordinamento unionale la norma nazionale che impedisce di utilizzare, nel procedimento penale, prove acquisite illegittimamente, come intercettazioni telefoniche non regolarmente autorizzate, per dimostrare la commissione del reato. La Corte di giustizia Ue ha rilasciato l'importante chiarimento nella sentenza 17 gennaio 2019, causa C-310/16.
Le questioni sollevate dai giudici bulgari miravano a stabilire se l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue) e gli articoli 1 e 2 della convenzione Pif del 1995 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Ue debbano interpretarsi nel senso che ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali in tema di reati Iva, all'applicazione della norma nazionale che impone di escludere dal procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità incompetente, anche nel caso in cui si tratti degli unici elementi di prova del reato.
La sentenza ricorda preliminarmente che, allo stato attuale, il diritto dell'Ue non stabilisce norme sulle modalità di acquisizione e di utilizzo delle prove nei procedimenti penali in materia di Iva. La materia è quindi di competenza degli stati membri, che hanno però l'obbligo di contrastare le frodi e gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, tra cui le frodi Iva, mediante misure effettive e dissuasive; a tale scopo, sono liberi di scegliere le sanzioni applicabili, sebbene in ipotesi di frodi gravi in materia di Iva possano imporsi sanzioni penali, come richiesto dalla convenzione Pif.
In proposito, va incidentalmente ricordato che la convenzione è stata sostituita dalla direttiva 2017/1371, le cui disposizioni devono essere applicate in tutti gli stati membri dal 6 luglio scorso. In Italia, però, il recepimento della direttiva, previsto dal ddl comunitaria 2018, non è ancora avvenuto. Tornando alla sentenza, la Corte osserva ancora che gli stati membri devono garantire che le norme nazionali di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati collegati alle frodi Iva, nel rispetto dei principi di proporzionalità, equivalenza ed effettività.
Spetta quindi al legislatore nazionale adottare le misure necessarie, se necessario modificando la normativa per evitare che le regole di procedura applicabili nella repressione dei predetti reati possano comportare un rischio sistemico d'impunità. I giudici nazionali, dal canto loro, devono dare piena efficacia agli obblighi derivanti dal trattato e disapplicare pertanto le disposizioni interne che ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive ai reati gravi in materia di Iva. L'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Ue, tuttavia, non esonera i giudici dal rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dei principi generali del diritto dell'Ue, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, sino dal momento in cui la persona è accusata.
I giudici, in particolare, non sono dispensati "dal necessario rispetto del principio di legalità e dello stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l'Unione". Ne consegue che il potere repressivo non può essere esercitato al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità è autorizzata ad agire secondo il diritto nazionale.
Inoltre, le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto alla vita privata che è ammessa solo quando prevista dalla legge, se sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Ue. Nella fattispecie, risulta che le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate da un'autorità giudiziaria non competente, quindi devono essere considerate come non previste dalla legge. In conclusione, il diritto dell'Ue non contrasta con l'applicazione di una norma nazionale che esclude l'utilizzo nel procedimento penale di intercettazioni telefoniche non debitamente autorizzate, persino quando costituiscano gli unici elementi di prova del reato in materia di Iva.
Abuso di diritto - Con sentenza del 10 luglio 2019, causa C-273/18, la Corte ha dichiarato che per contestare l'abuso di diritto e negare, quindi, la detrazione dell'Iva, l'amministrazione deve dimostrare quale sia il vantaggio indebito ottenuto dai soggetti passivi. La detrazione non può essere rifiutata soltanto perché, nell'ambito di una serie di cessioni concatenate, l'acquirente ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello presso il quale ha prelevato i beni, essendo tale circostanza, di per sé, perfettamente giustificabile per vari motivi. Il procedimento era stato promosso dai giudici lettoni nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego della detrazione dell'Iva relativa ad un acquisto di beni che si inseriva in una serie di operazioni "a catena", in parte intracomunitarie, prive però di connotazioni fraudolente.
Non avendo trovato una spiegazione logica all'intervento delle società intermediarie, l'amministrazione aveva concluso che queste non avessero esercitato alcuna attività e che l'acquirente finale, in realtà, avesse acquistato i beni dal primo fornitore intracomunitario; di conseguenza, aveva negato la detrazione, riqualificando gli acquisti interni come intracomunitari, sul fondamento del carattere artificiale della catena e dell'esistenza di una pratica abusiva, senza tuttavia precisare in cosa sarebbe consistito il vantaggio così indebitamente conseguito.
La questione sollevata dai giudici nazionali mirava quindi a chiarire se l'art. 168 della direttiva Iva debba interpretarsi nel senso che, per rifiutare il diritto alla detrazione a motivo dell'esistenza di un abuso di diritto, sia sufficiente il fatto che l'acquisto dei beni si collochi al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che i beni siano stati consegnati all'acquirente da un soggetto facente parte di tale catena, ma diverso da quello che risulta come fornitore nella fattura, oppure occorra dimostrare quale sia l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato i soggetti coinvolti.
Nella sentenza, la Corte ricorda che ricorre una pratica abusiva, in materia di Iva, in presenza di due condizioni: - che le operazioni, nonostante il rispetto formale delle disposizioni unionali e nazionali, abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da dette disposizioni; - che risulti, da un insieme di elementi oggettivi, che tale vantaggio fiscale è lo scopo essenziale delle operazioni.
Osserva poi la Corte che la mancata corrispondenza tra il soggetto che consegna i beni e quello che emette la fattura non si deve necessariamente ad un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni, per esempio l'esistenza di due vendite successive riguardanti i medesimi beni, i quali sono trasportati direttamente dal primo venditore al secondo acquirente.
Ciò premesso, nella fattispecie l'autorità fiscale non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbe beneficiato l'acquirente finale, né ha individuato gli eventuali indebiti vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte. Di conseguenza, il solo fatto che, nell'ambito di una catena di operazioni, l'acquirente sia entrato fisicamente in possesso dei beni prelevandoli nel deposito di un soggetto diverso da quello che risulta essere indicato come fornitore nella fattura, non può giustificare una differente qualificazione dell'operazione. In queste circostanze, non avendo l'autorità fornito alcun elemento di prova dell'esistenza di un abuso, la detrazione non può essere negata.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2019
Corte di cassazione - Sentenza 36143/2019. Anche se lo scontro è stato accettato o creato, pur potendo sottrarsi, la legittima difesa non va negata nel caso di un'azione imprevedibile e sproporzionata rispetto alle "premesse" iniziali. La Cassazione, con la sentenza 36143/2019, accoglie il ricorso contro la condanna per lesioni aggravate, confermata dalla Corte d'Appello. Il caso esaminato aveva preso le mosse da quella che sembrava una futile lite per motivi di circolazione stradale.
L'imputato aveva aggredito, prima verbalmente poi fisicamente, la parte lesa che guidava ad alta velocità mentre lui, con moglie e figli al seguito, stava attraversando la strada. Nel corso della lite l'automobilista aveva colpito il ricorrente con una mazza da baseball che teneva nel cofano ferendolo. Nella rissa era finita anche la moglie dell'imputato, presa a pugni dal conducente dell'auto mentre cercava solo di calmare gli animi e separare i due litiganti. È stato a questo punto che l'imputato ha commesso l'azione per la quale era stato condannato sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: si era impossessato della mazza da baseball e l'aveva usata per colpire l'aggressore della moglie.
Per la Corte d'Appello nei suoi confronti non poteva valere la scriminante della legittima difesa. La causa di non punibilità non può essere applicata, aveva precisato la Corte territoriale, nei confronti di chi "abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale volontariamente si espone". In questo caso, infatti, manca il requisito della "necessità" della difesa previsto in maniera perentoria dall'articolo 52 del Codice penale. Per la Suprema corte il principio è corretto. Ma non può valere nel caso esaminato, perché tiene conto solo dell'aggressione iniziale senza considerare gli sviluppi imprevedibili. Per i giudici di legittimità la legittima difesa deve essere riconosciuta quando, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, "vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta".
Ha dunque sbagliato la Corte di merito a non far pesare nel giudizio lo stato di concitazione provato dal ricorrente al momento del fatto "determinato dall'imprevedibile sviluppo della lite che lui stesso aveva concorso a determinare, consistente nell'aggressione perpetrata in danno di sua moglie". Un principio in materia di legittima difesa al quale la Corte d'Appello dovrà attenersi valutando se - in base alle concrete circostanze esistenti al momento dei fatti - la reazione possa essere considerata "necessitata e proporzionata rispetto all'offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se possa essere scriminata ai sensi dell'articolo 52 del Codice penale".
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2019
Corte di cassazione - Sentenza 36474/2019. Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione, il prestanome risponde solo se è provato il suo intento di evadere le imposte attraverso l'inadempimento dichiarativo. Non è infatti sufficiente ai fini della colpevolezza, la mera assunzione dell'incarico di amministratore di diritto.
A precisarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 36474 depositata ieri. Il legale rappresentante, in realtà mero amministratore di diritto, di una società veniva condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. La pena veniva confermata anche in grado di appello e l'imputato ricorreva in Cassazione. Con riferimento al reato di omessa presentazione della dichiarazione, la difesa censurava che la Corte di appello aveva confermato la colpevolezza solo per la sua qualità di amministratore di diritto della società, trascurando che mancava qualunque prova sulla sussistenza del dolo specifico. Il prestanome, infatti, poteva al più ritenersi colpevole degli inadempimenti, ma proprio per la sua estraneità alla gestione sociale, affidata all'amministratore di fatto, non poteva sussistere l'intento di evadere attraverso l'omissione della dichiarazione.
La Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza sul punto. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che nei reati omissivi, commessi in nome e per conto della società, l'amministratore di fatto è il soggetto attivo del delitto e il prestanome è il concorrente per non avere impedito l'evento illecito. L'amministratore di diritto, accettando la carica, ha accettato i rischi connessi al proprio ruolo, quale, ad esempio, impedire danni per la società stessa e per i terzi. Tuttavia, proprio perché nella maggior parte dei casi il prestanome non ha alcun potere di ingerenza, i reati omissivi sono solo formalmente a egli imputabili, atteso che l'agente va individuato in chi effettivamente gestisce la società, essendo l'unico in grado di compiere (o meno) l'azione dovuta.
La Cassazione ha così affermato che al prestanome può essere addebitato il reato a titolo di concorso con l'amministratore di fatto solo a condizione che ricorra anche l'elemento soggettivo proprio del singolo reato. In particolare, per il delitto di omessa presentazione oltre al dolo generico, cioè la coscienza di aver omesso l'adempimento, occorre la volontà di evasione, integrata dalla cosciente intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte attraverso la citata omessa presentazione.
Il giudice di merito quindi, deve individuare, al di là della mera assunzione della carica, ulteriori elementi a dimostrazione dell'intento evasivo. Nella pronuncia è altresì specificato che a tal fine, è di per sé insufficiente l'astratta consapevolezza che attraverso l'omessa presentazione non si sarebbero versate le imposte dovute, poiché il prestanome poteva anche non essere a conoscenza della situazione fiscale della società.
di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco
Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2019
Corte di cassazione - Sentenza 36522/2019. Integra gli estremi del reato di auto riciclaggio la condotta del professionista che investe in un'attività di ristorazione il danaro proveniente da una truffa da lui stesso perpetrata in danno di una cliente. La Cassazione con la sentenza 36522/19,depositata ieri, ha così ribadito che la destinazione del denaro "sporco" a un'attività economica non possa essere riguardata come mera utilizzazione o godimento personale dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza della clausola di non punibilità contemplata dalla norma penalistica che punisce l'autoriciclaggio (articolo 648 1ter del codice penale).
Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato il denaro provento della truffa consumata in danno del cliente per avviare un'attività di ristorazione effettuando bonifici su conti correnti subito dopo aver proceduto all'incasso delle somme. Secondo la tesi della difesa, la punibilità di tale condotta andava esclusa in quanto scriminata dall'uso personale del denaro provento del delitto, tanto più che la modalità di trasferimento del denaro essendo del tutto tracciabile e, quindi, consentendo di individuare agevolmente le somme trasferite sarebbe stata sufficiente a escludere qualsiasi volontà di camuffamento della loro provenienza delittuosa; di talché, il tribunale aveva errato nel ritenere che la destinazione del denaro a un'attività economica non rientri nell'utilizzo personale.
La Corte nel respingere la tesi difensiva ha ribadito che l'investimento dei proventi della condotta delittuosa in una attività di impresa rientra a pieno titolo in quelle "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" richiamate dall'articolo 648 ter 1, 1° comma del codice penale, escludendo che nella specie possa parlarsi di uso personale. Sul punto, la Cassazione ha riproposto alcuni importanti passaggi che valgono a tracciare la differenza tra destinazione del denaro, del bene o di altra utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale e la condotta punita a titolo di auto riciclaggio che consiste invece nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In particolare, la Suprema corte è tornata a sottolineare che la clausola di punibilità rinviene la propria ratio nella salvaguardia del divieto del ne bis in idem che impedisce di punire due volte un soggetto per lo stesso fatto. Tale divieto verrebbe infatti violato ove l'agente venisse punito anche per il mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza porre in essere alcuna attività ingannevole al fine di ostacolarne l'identificazione.
Ciò determinerebbe, infatti, un'inaccettabile duplicazione sanzionatoria come tale contraria al principio del ne bis in idem. Da qui, la limitazione dell'applicabilità della non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perché solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione che impedisce - pena la sanzione penale - la reimmissione nel legale circuito economico".
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 29 agosto 2019
La Procura apre un fascicolo, per ora senza indagati. Un detenuto di 30 anni in coma (e non morto - come erroneamente scritto sull'edizione cartacea di Repubblica Torino) dopo che mercoledì scorso si è sentito male nella sua cella nel carcere di Vercelli. Da allora è ricoverato all'ospedale di Novara incosciente e in condizioni gravissime.
Per i medici dell'ospedale di Novara, dove l'uomo è arrivato la causa del malore è un'"ischemia", ma il coma potrebbe essere stato causato dai farmaci o da qualche sostanza stupefacente. Per far luce sull'accaduto la procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per ora senza indagati e senza alcuna ipotesi di reato.
"Sono molte le piste che stiamo seguendo e i punti su cui la procura vuole fare chiarezza", spiega il procuratore capo Pier Luigi Pianta. Gli accertamenti successivi al ricovero del detenuto e le prime indagini interne al carcere, subito dopo i fatti, sembravano aver escluso l'ipotesi che l'uomo avesse cercato di togliersi la vita con un cocktail di sostanze, ma ora la procura ha chiesto ulteriori accertamenti anche su questa possibilità.
Il malore del giovane carcerato, trattenuto al carcere di Vercelli da aprile, che almeno in apparenza non aveva grossi problemi di salute e risultava in cura solo con delle benzodiazepine, dei banali ansiolitici, apre però un interrogativo a cui la procura vuole rispondere. L'uomo potrebbe aver avuto accesso ad altri tipi di sostanze? Per questa ragione sabato scorso è stata disposta dalla procura una perquisizione della polizia giudiziaria nel braccio dove il giovane aveva vissuto negli ultimi mesi.
Altri dettagli potrebbero emergere dall'esame tossicologico: i primi accertamenti avrebbero già rilevato l'assunzione di sostanze chimiche ma dovranno essere analizzate per chiarire la loro natura. Anche per questo la procura è ancora molto cauta: "Sono necessari approfondimenti e l'indagine è in una fase molto iniziale", spiega Pianta. Il giovane era stato trovato mercoledì sera, nel bagno, dal suo compagno di cella che aveva dato l'allarme. Soccorso dagli agenti era stato portato in ospedale a Vercelli dal 118 dove è arrivato già intubato e in coma, i condizioni gravissime.
Nel carcere di Vercelli al momento ci sono 317 detenuti, di cui 33 donne, controllati da 171 poliziotti penitenziari. "Da tempo denunciamo la carenza di organico che affligge tutte le carceri piemontesi e Vercelli non fa eccezione, mancano almeno 35 agenti- commenta il sindacato di polizia penitenziaria Osapp - Nell'istituto in questione da mesi manca un comandante fisso e vengono mandati a turno i comandati da altre carceri. In questi ultimi tre mesi, ad esempio, è in servizio a Vercelli il comandante di Verbania".
A metà agosto il garante comunale dei detenuti Roswitha Flaibani aveva visitato l'istituto di pena per rendersi conto delle criticità della struttura. "Dispiace moltissimo per quello che è accaduto al detenuto - dice Flaibani. Non credo che quello che è successo sia imputabile al carcere o alla direzione penitenziaria".
E prosegue: "Il problema dello spaccio è comune a tutte le carceri piemontesi e denota una falla in un sistema che si illude di poter controllare tutto ma inevitabilmente ci sono cose che sfuggono, nonostante gli sforzi". Per evitare che i detenuti che hanno accesso ai medicinali possano rivenderli all'interno del carcere, ad esempio, i medici dell'Asl sbriciolano le pastiglie per evitare che possano essere nascoste in bocca a lungo.
Ora la procura, però, vuole capire se ci siano altri modi per far entrare sostanze sintetiche, medicinali e droga dietro le sbarre sfuggendo alle verifiche quotidiane degli agenti che controllano i movimenti dei detenuti e perlustrano gli spazi comuni del carcere.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Il problema delle persone che vengono trattenute illegalmente nelle carceri, in attesa di essere ospitati nelle Rems si ripropone quotidianamente. La legge 81/ 2014, infatti, ha sancito il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Fu un grande passo di civiltà. Dentro gli Opg, in effetti, i "folli rei" non erano seguiti dai servizi sanitari territoriali e potevano rimanere all'infinito tra quelle antiche mura, per la continua proroga delle misure di sicurezza: i cosiddetti "ergastoli bianchi".
Condizioni disumane, come dimostrò nel 2011 la Commissione d'inchiesta parlamentare guidata dal senatore Ignazio Marino. Adesso, la legge 81 stabilisce un limite per la permanenza nelle Rems e i Dipartimenti di salute mentale devono elaborare piani terapeutici ad hoc per ogni recluso. Però sono affollate - questo è anche dovuto dal fatto che i giudici, con grande facilità, emettono troppe ordinanze di misure di sicurezza - e si creano le liste d'attesa. Alcuni attendono in libertà e altri, invece, sono reclusi anche se non sono ufficialmente dei detenuti.
In una situazione simile si trova anche Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart, ovvero la sorella di Kim Rossi Stuart. È rinchiuso nel carcere di Rebibbia, nonostante sia arrivata una relazione psichiatrica che lo ha ufficialmente definito "inadatto al regime carcerario".
Ad oggi gli resta da scontare un anno di Rems per infermità mentale ma la struttura è piena. Una situazione che lo costringe a restare in carcere: "È un internato, da tre mesi è obbligato a stare in carcere, senza le cure adeguate, perché non c'è posto nella struttura alternativa dove dovrebbe andare. La lista d'attesa è pazzesca", denuncia con dolore Loretta Rossi Stuart. Una situazione grave. Tanto da portare anche a gesti estremi, come il caso di Valerio Guerrieri, 21 anni e che si è tolto la vita al carcere di Regina Coeli. Anche lui doveva stare in una Rems.
di Bruna Di Dio
liberopensiero.eu, 29 agosto 2019
Sono trascorse poche ore dalla cattura del polacco Robert Lisowski, il detenuto evaso dalla casa circondariale di Poggioreale, ma non basta a placare le polemiche sulle condizioni in cui versa la struttura stessa. Dopo la fuga del detenuto, avvenuta il 25 agosto, gli argini non hanno più retto: da più parti sono state evidenziate le problematiche che i detenuti e gli stessi agenti penitenziari sono costretti a subire presso la casa circondariale di Poggioreale. Le prime polemiche sono sorte dopo le affermazioni del cappellano del carcere, il quale ha dichiarato ipso facto:
"È scappato un detenuto da Poggioreale; embè? Perché stupirsi davanti a una evasione dal carcere? È la cosa più naturale che possa accadere. Quello che è innaturale è tenere rinchiuse delle persone in una situazione disumana e degradante".
Altre segnalazioni sono giunte dal Garante Nazionale dei detenuti, tra l'altro poco prima che avvenisse l'evasione; il Garante, nelle vesti di Marco Palma, ha evidenziato una moltitudine di problematiche, pubblicando una relazione in cui si evince che "in alcuni reparti le condizioni di vita sono inaccettabili"; Palma ha rimarcato numerose criticità legate alla struttura stessa, e cioè al doppio dei detenuti che una casa circondariale come Poggioreale potrebbe ospitare, l'assenza inoltre di oggetti indispensabili per l'uso quotidiano da parte dei detenuti, nonché la difficoltà ad individuare spazi affinché i detenuti possano comunicare con le proprie famiglie. Difatti, è lo stesso Palma ad affermare che le condizioni sono "incompatibili con la dignità delle persone ristrette".
In effetti Poggioreale nasce come casa circondariale: questo significa che all'interno vi dovrebbe ospitare esclusivamente persone in attesa di giudizio, quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni. La realtà è un'altra: se a Poggioreale i posti ammessi sono 1633, ad oggi vi sono, invece, 2373 persone anche con condanna definitiva, a causa di un ampio sovraffollamento negli altri istituti penitenziari. All'interno di una cella ci sono dalle 15 alle 20 persone, spesso con un unico bagno in condizioni deplorevoli (come riportato dallo stesso Palma), letti insufficienti. Una sola finestra per 12 o 15 persone, un'aria irrespirabile, condizioni igienico-sanitarie al limite se non del tutto assenti, detenuti con Aids ed epatite lasciati in queste celle sovraffollate in condizioni pericolose per sé e per gli altri.
Un fallimento, perché è lo stesso sindacato degli agenti penitenziari a riconoscere di operare in una situazione indegna: "Il sistema Poggioreale venga abbattuto". Seppure una chiara provocazione, quanto affermato evidenzia la necessità immediata di provvedere a cambiare quelle che sono condizioni inverosimili sia per i detenuti che per gli agenti e per tutti coloro che vi lavorano; risulta inverosimile soprattutto in uno Stato democratico, la cui Costituzione sancisce all'art. 27 comma 3 che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono mirare alla rieducazione del condannato. Solo che la rieducazione, spesso, è una chimera.
Il problema principale è che in Italia abbiamo sempre delle "belle leggi", ma coloro che devono attuarle e rispettarle non vi riescono nemmeno minimamente. Nel XXI secolo ancora pensiamo che la condanna per eccellenza possa essere la legge del taglione o addirittura la pena di morte. Abbiamo sempre pensato di eliminare il problema eliminando le persone. Così con i malati di mente, oggi con i detenuti. Li abbiamo esiliati, resi assenti, privi di parola e di ogni forma di comunicazione col mondo esterno: di loro sappiamo poco o niente, e ci vien fatto credere che siano lo scarto della società. Li riteniamo a prescindere colpevoli perché detenuti, per cui condannati alle loro irreversibili colpe, senza diritti, come bestie da macello. Se bastasse dare loro della dignità per renderli persone migliori, invece di abbandonarli, di annichilirli, imbruttirli dentro e fuori, restituendo alla società uomini che sanno solo riconoscere l'odio, perché nessuno ha insegnato loro la delicatezza d'animo, la gentilezza gratuita?
Se fossimo noi ad offrirgli un'altra possibilità garantendo loro posate per mangiare, un letto dove dormire, offrendo loro competenze spendibili, insegnando loro l'educazione al sentimento, alla condivisione, al sacrificio? Li chiudiamo invece nelle quattro mura, in condizioni disumane, senza possibilità di veder sorgere l'alba del giorno dopo, come fossero dei problemi gestibili perché controllati; non importa se si ribellano, se si suicidano: la società non deve sapere, non deve prendere consapevolezza né della causa né dell'effetto. Non è in questo modo che riusciremo ad arginare i reati e dunque a prevenirli, se è vero che non siamo nemmeno capaci, spesso, di creare le condizioni per reintegrarli in maniera costruttiva all'interno del tessuto sociale.
A Poggioreale c'è un problema di diritti, come in gran parte degli istituti penitenziari italiani. Vi è certamente un problema di sovraffollamento, ma anche di possibilità e prevenzione: mancanza di occupazione, analfabetismo, dispersione scolastica sono alcuni dei fenomeni che alimentano questi "inferni dei dimenticati". Aver sbagliato nella vita non legittima lo Stato e chi lo rappresenta ad umiliarne e spegnere le speranze, i sogni. Poggioreale non è un caso isolato, Poggioreale è oggi "il caso", è quella goccia che ha fatto traboccare il vaso, e che dovrebbe suscitare ampie riflessioni: sulla necessità di integrare un maggiore organico di educatori nonché di agenti, su una struttura che non dovrebbe vendere utopie né rinchiudere ed esiliare ciò che la società ha creato, perché spesso i detenuti sono esclusivamente il risultato di una società malata.
Il tema Poggioreale, logicamente, è molto sentito anche dal Comune di Napoli, in particolare dall'assessore alle Politiche Sociali, Roberta Gaeta, che fece visita al carcere alcune settimane fa, tra fine luglio ed inizio agosto, e non esitò a pubblicare una considerazione su quanto visto: "Insieme a una delegazione dei Radicali italiani ho compiuto una visita nel carcere di Poggioreale. Ritenevo doveroso osservare di persona le criticità di una situazione che viene sottaciuta dal dibattito politico, ma che interessa migliaia di persone. Come Assessore alle Politiche Sociali considero un dovere istituzionale occuparmi dei diritti dei cittadini privi delle loro famiglie e dei lavoratori".
L'assessore ha già avuto modo di sottolineare, inoltre, "la mancanza di una prospettiva dell'attuale sistema giudiziario", ritenendo che non si investa in un recupero efficiente ed in "programmi alternativi alla detenzione". Secondo Gaeta, un modo per fronteggiare una tale emergenza è "recuperare del terreno circa la programmazione" attraverso forme di cooperazione, inserimento lavorativo e formazione laboratoriali.
Il carcere è una struttura portante di una società. Risulta per certi versi lo specchio di una società. Oggi si parla di Poggioreale, domani di Rebibbia: c'è la necessità impellente di una riforma carceraria, di una riforma che guardi a reali e possibili obiettivi, una riforma che metta nelle condizioni di lavorare, di recuperare soprattutto.
Una riforma che maturi il detenuto, lo renda responsabile, che possa abbattere il concetto attuale di carcere espressione di potere, repressione. Abbiamo bisogno che la politica non dimentichi gli ultimi, "i colpevoli"; una politica fatta da illuminati che legittimamente si scandalizzano dinanzi alle più brutali violenze, lontane o vicine, ma che non si scandalizzano del proprio sistema carcerario condannato più volte dalla Corte di Strasburgo. Il paradosso più grande, dunque, è avere una società che ripudia ogni forma di barbarie, ma non si rende conto di avere il carcere alle porte: questo carcere.
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