di Baldo degli Ubaldi
poliziapenitenziaria.it, 28 agosto 2019
Anticamente il "Bettolino" era uno spaccio di vini e di altri generi alimentari annesso alle caserme e talora anche nelle carceri. All'epoca i detenuti dovevano accontentarsi del vitto che passava l'amministrazione carceraria, una brodaglia a base di fave, ma quelli che potevano disporre di denaro avevano la possibilità di acquistare altri generi alimentari al "bettolino" e se non volevano ricorrere all'acquisto in questo modo, tramite un tale cosiddetto "spendino" potevano farsi comprare fuori ciò che era permesso.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 agosto 2019
Antigone e Sism lanciano l'allarme sui pericoli del tabagismo. Continua l'approfondimento dell'associazione Antigone, in collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti Medicina (Sism), sulla conoscenza sulle patologie presenti in carcere e sulle loro cause. Dopo aver precedentemente approfondito le malattie infettive, questa volta tocca al tabagismo.
di Veronica Manca*
quotidianogiuridico.it, 28 agosto 2019
Con la sentenza n. 29476/2019, la Prima Sezione è tornata ad occuparsi del computo del mobilio per la delimitazione dello spazio minimo detentivo, conforme agli standard di umanità della pena. In particolar modo, in linea con i precedenti della Prima Sezione, il Collegio ha confermato il criterio per cui devono essere sottratti dalla superficie disponibile per ciascun detenuto tutti gli arredi fissi, compresi i servizi igienici: in tale descrizione, vi rientra senza alcun dubbio - secondo la Cassazione - anche la struttura del letto c.d. "a castello".
*Avvocato in Trento e Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento
di Michela Marzano
La Repubblica, 28 agosto 2019
È coraggioso il padre di Yoan Leonardi, il giovane di 23 anni ucciso in provincia di Novara dal suo migliore amico. Ha quel coraggio che oggi, talvolta, viene confuso con la debolezza. Nonostante di forza ce ne voglia tantissima per non odiare l'assassino di un figlio, non prendersela con i suoi genitori, e aspettare che la giustizia faccia il suo corso.
"Alberto ha ucciso mio figlio a tradimento, ma non provo odio per lui", ha detto Marino Leonardi ai cronisti che gli chiedevano come mai i genitori dell'assassino del figlio si trovassero ieri a casa sua. "Sono miei amici, e lo rimarranno", ha aggiunto spiegando il perché di quell'abbraccio tra lui, la sua ex-moglie, e i genitori di Alberto.
Dando un esempio di umanità e di pietas a tutti coloro che, in un'epoca caratterizzata dalla rabbia e dall'assenza di empatia, cedono alla logica dell'odio, e immaginano che la vendetta sia l'unica strada da percorrere. Nonostante il torto subito sia enorme. E nulla sia più doloroso della perdita di un figlio. Com'è possibile abbracciare i genitori dell'assassino del proprio bambino? Com'è che il dolore di questo padre non si trasforma in una valanga di recriminazioni?
Saranno in tanti a chiederselo. È per questo che Marino è un esempio per tutti noi. E che le sue parole risuonano come un monito per coloro che pensano che l'amicizia non abbia alcun valore, che sia giusto e legittimo farsi "giustizia da sé", e che si debba ormai tornare alla legge del taglione. Certo, Alberto dovrà pagare per quello che ha fatto, lo riconosce anche il padre di Yoan. Non si tratta di cancellare l'accaduto. Ma nemmeno di far pagare i suoi genitori. L'amicizia, quando esiste, resta.
E l'abbraccio tra queste due famiglie, ora che Yoan non c'è più, sigilla un patto di alleanza. Nonostante il dolore e la paura. Perché il coraggio di Marino non cancella né l'uno né l'altra, ma permette di ricominciare, di non distruggere quel fragile velo di umanità che ci fa vivere gli uni accanto agli altri.
A differenza di quando si immagina che la vendetta sia l'unico modo per cancellare il rancore e la disperazione. Mentre la vendetta non allevia la sofferenza, ma peggiora le cose. In un'epoca in cui chiunque rinfaccia qualunque cosa a chiunque altro, i genitori di Yoan ci ricordano l'importanza della tolleranza e del perdono, della lealtà e dell'amicizia. E di come sia possibile restare umani.
di Luciano Trapanese
thewam.net, 28 agosto 2019
Il tentato suicidio di una detenuta nel carcere di Bellizzi non può che riportare alla mente la storia di Silvana Giordano, che a 26 anni, si impiccò in una cella davanti al figlio di due anni e mezzo. Era il maggio del 1998. Sono passati 21 anni, eppure quella vicenda si ripropone di continuo. Una ferita mai rimarginata.
Anche perché gran parte delle ragioni di quella tragedia sono rimaste irrisolte. Nelle celle, oggi come allora, e forse oggi peggio di allora, si vive in condizioni molto lontane dal decente. Detenuti ammucchiati, costretti a condividere la vita in pochi metri quadri. Situazioni igienico sanitarie al limite. E a Bellizzi, bambini rinchiusi con le madri. Fino a tre anni. A guardare lo stesso pezzettino di cielo dietro le sbarre.
Una ex detenuta ci raccontò che aveva vissuto per tre anni con il suo bambino in carcere. Ora il ragazzo ha dodici anni, ma trasaliva angosciato ogni volta che sentiva cancelli e porte che si aprivano o chiudevano. Silvana si uccise impiccandosi a un lenzuolo. Lo aveva legato al letto. Suo figlio stava dormendo, era l'alba. Ma il rantolo della madre lo svegliò. Le vigilanti lo trovarono in lacrime accanto al corpo della madre.
Non capiva cosa era successo. Non poteva. Quel suicidio resta per molti un mistero. La ragazza sarebbe uscita dopo qualche mese. Non aveva nessuna apparente ragione per farla finita. Non in quel modo. Non davanti al figlio. L'unica motivo per dare una parvenza di senso a quel gesto disperato è sempre rimasta la stessa: il carcere.
La vita dietro quelle sbarre. Silvana era molto bella. Si disse che non riusciva a contenere le continue avances di altre detenute. Era una voce, una tra le tante. La verità, se pure c'era una verità da cercare, non venne mai fuori. La sua morte impressionò l'opinione pubblica. Tante le interrogazioni parlamentari. Il deputato sannita Alberto Simeone, scomparso tre anni fa, propose una legge per mettere fine a quello sconcio dei bimbi in cella. Erano tutti d'accordo. Talmente tanto convinti che quella norma avrebbe dovuto essere emanata che oggi i bimbi vivono ancora dietro le sbarre. Fino a tre anni.
Con l'unica differenza - e aggravante - che in venti anni le condizioni nelle prigioni italiane sono molto peggiorate: le strutture sono sempre più vecchie e il sovraffollamento è diventato una regola. I suicidi in carcere, gli atti di autolesionismo, le malattie psichiatriche, sono un dramma accertato. Con numeri da brivido. Eppure resta tutto avvolto in un silenzio tombale.
Come se chi ha sbagliato e ne sta pagando le conseguenze non avesse comunque diritto almeno a vivere con dignità. Senza dover subire una pena nella pena. Ma non ci sorprende. Nell'epoca della politica sotto forma di like, niente è più impopolare delle ragioni di chi è in carcere perché ha commesso reati.
E i politici - molti, ormai - ripetono spesso come un mantra a ogni episodio di cronaca: prendetelo e fatelo marcire in galera. Beh, non vi preoccupate, in carcere si marcisce davvero. E se qualcuno pensasse ancora che le prigioni dovrebbero essere il luogo dove recuperare chi ha commesso degli errori, può scordarselo. È solo l'inferno. E non c'è nessuna intenzione di trasformarlo in purgatorio. Nonostante Silvana e tanti e tante che come lei non hanno più visto il cielo.
infovercelli24.it, 28 agosto 2019
Indagini in corso su una vicenda drammatica avvenuta nel carcere cittadino. Quando si sono accorti che accusava un grave malore lo hanno portato al Pronto soccorso e, da qui, a Novara. Ma per l'uomo, detenuto nel carcere di Bielliemme, non c'è stato comunque nulla da fare. A stroncarlo, sarebbe stata un'overdose.
È una vicenda drammatica e che al tempo stesso apre scenari preoccupanti quella che si è verificata la scorsa settimana, nella serata di mercoledì, nel carcere cittadino, ma che è parzialmente trapelata solo nelle ultime ore. Quando l'uomo si è sentito male, è stato portato al pronto soccorso e da qui direttamente a Novara: poco dopo è entrato in coma ed è spirato.
A stroncarlo sarebbe stata un'overdose ma, secondo quando è emerso finora, l'uomo, detenuto da aprile, non aveva dichiarato di essere tossicodipendente e non risultava essere in carico al Sert. La vicenda è dunque subito arrivata sul tavolo della Procura che ha già aperto un fascicolo ed effettuato un accesso in carcere per chiarire i contorni del decesso e - nel caso - come sia giunta al detenuto la sostanza che potrebbe essere risultata fatale.
Se venisse confermata l'overdose causata da qualche sostanza, la vicenda andrebbe a riproporre il problema della tossicodipendenza, ma anche del traffico di sostanze, all'interno delle carceri italiane: problema non certamente nuovo e, di fatto, mai debellato. "Del resto è un'illusione poter pensare di controllare tutto e tutti", è il commento di Roswitha Flaibani, garante vercellese dei diritti delle persone detenute.
di Riccardo Borsari
Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2019
Lo scorso 31 gennaio è entrata in vigore la legge 3/2019 "spazza corrotti". Rilevanti sono le novità introdotte in differenti settori, che spaziano dalla materia penale, tanto sostanziale quanto processuale, all'ordinamento penitenziario e alla disciplina della trasparenza nella gestione dei partiti. L'ampio intervento nel diritto penale ha toccato anche la responsabilità da reato degli enti, con importanti modifiche e integrazioni direttamente al testo del Dlgs 231/01 tramite il comma 9 dell'unico articolo che compone la legge 3/19.
La responsabilità del Decreto 231 viene estesa al nuovo reato-presupposto di traffico di influenze illecite previsto dall'articolo 346 bis del Codice penale. La precedente formulazione dell'articolo 25 del Dlgs 231/01 non comprendeva né questo delitto, introdotto nella sua prima versione dalla legge "Severino" del 2012, né la fattispecie "originaria" del millantato credito (articolo 346 del Codice penale), oggi confluita nell'articolo 346 bis del Codice penale. Il nuovo articolo 25 stabilisce invece per l'ente una sanzione pecuniaria sino a 200 quote per l'ipotesi in cui il soggetto apicale o sottoposto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (oppure con uno dei pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali di cui all'articolo 322 bis del Codice penale), indebitamente faccia dare o anche solo promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il soggetto per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La legge 3/2019 ha poi modificato l'articolo 322 bis del Codice penale, estendendo l'applicabilità delle fattispecie contemplate dalla norma a nuovi soggetti e, in particolare: alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale; ai giudici e funzionari delle corti internazionali. La novella si traduce nel corrispondente allargamento del perimetro soggettivo delle fattispecie-presupposto della responsabilità da reato degli enti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 del Codice penale, in forza del rinvio allo stesso articolo 322 bis del Codice penale operato dall'articolo 25, comma 4, del Dlgs 231/01.
La legge 3/19 ha ulteriormente allargato, in via indiretta, sempre in ragione del rinvio dell'articolo 25, comma 4, l'ambito della responsabilità da reato degli enti attraverso l'eliminazione del dolo specifico prima richiesto dall'articolo 322 bis, comma 2, n. 2,del Codice penale, sicché oggi non è più necessario che le condotte dei soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri od organizzazioni pubbliche internazionali siano dirette a procurare un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero finalizzate ad ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.
Sembra invece da escludere, stando all'indirizzo ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che la causa di non punibilità delle persone fisiche inserita nell'articolo 323 ter del Codice penale rispetto a condotte collaborative post crimen e alla restituzione di quanto ottenuto dal reato possa essere estesa agli enti. La Cassazione (sent. n. 11518/19), infatti, ha ribadito, con riguardo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis del Codice penale, l'autonomia della responsabilità da reato dell'ente rispetto alla responsabilità penale della persona fisica non punibile.
Nel solco dell'inasprimento del sistema sanzionatorio che ha interessato anche le pene accessorie per i reati delle persone fisiche, il Legislatore ha inoltre aumentato la durata delle sanzioni interdittive per la responsabilità dell'ente connessa ai reati-presupposto dell'articolo 25, commi 2 e 3 (corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, reati del corruttore ex articolo 321, istigazione alla corruzione propria), prima di durata non inferiore a un anno: attualmente è prevista, invece, una forbice edittale che va dai quattro ai sette anni, se il reato-presupposto è commesso da un soggetto apicale, e dai due ai quattro anni, se il reato-presupposto è commesso da un sottoposto.
Di rilievo è, altresì, il nuovo comma 5 bis dello stesso articolo 25 del Dlgs 231/01, che tende a favorire l'emersione delle condotte illecite incentivando l'adozione dei modelli organizzativi. Si prevede, infatti, che la sanzione interdittiva ritorni ad essere quella ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs 231/2001 (dai tre mesi ai due anni) - e, dunque, non opera il nuovo regime sanzionatorio dell'articolo 25 - nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare le ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, e in ogni caso abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Da ultimo, la novella ha modificato i termini di durata massima delle misure cautelari, slegandoli dalla durata edittale della sanzione (articolo 51). Attualmente, la misura cautelare non può quindi superare il termine di un anno, oppure di un anno e quattro mesi dopo la sentenza di condanna.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 agosto 2019
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 27 agosto 2019 n. 36447. Via libera alla non punibilità per particolare tenuità del fatto se la quantità di cannabis detenuta supera di pochissimo il tetto dell'uso personale. La Corte di cassazione, con la sentenza 36447, respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la scelta di non procedere nei confronti di un imputato per illecita detenzione di 10,19 grammi di cannabis sativa, grazie all'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale.
Una conclusione non condivisa dalla pubblica accusa, secondo la quale la sentenza impugnata giustificava l'applicazione della norma di "favore" solo sulla base dell'insussistenza di elementi ostativi, pena edittale e abitualità della condotta, e sull'esiguità del quantitativo di sostanza detenuto. Per il Pm mancava un'adeguata motivazione circa la ritenuta tenuità del fatto in relazione al testo unico sulla droga (Dpr 309/1990). La Corte di cassazione respinge il ricorso e ricorda che il giudizio sulla tenuità dell'offesa va fatto tenendo presente i criteri affermati dall'articolo 133, comma primo del Codice penale.
Ma non è necessario esaminarli tutti: basta indicare quelli considerati più rilevanti. Per il tribunale hanno pesato l'occasionalità della condotta e l'esigua quantità di cannabis che superava di poco il limite "concesso" per l'uso personale. L'offesa al bene giuridico protetto era dunque particolarmente lieve. Né per la Cassazione è pertinente la deduzione del Pm secondo il quale il dato della quantità era già stato preso in considerazione per qualificare il reato e non poteva dunque essere di nuovo valutato ai fini della non punibilità.
La terza sezione penale precisa che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che possa influire su diversi aspetti del suo giudizio "ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem".
nev.it, 28 agosto 2019
Il tema delle carceri, della giustizia, dei diritti al centro della conferenza stampa di martedì 27 agosto al Sinodo valdese e metodista, con l'avvocata e giurista Ilaria Valenzi e il pastore Francesco Sciotto. Da una parte chi vuole "Buttare via la chiave", chi augura alle persone di "marcire in galera", dall'altra la Costituzione, il rispetto dei diritti.
E il tema dei diritti, appunto, delle carceri e quindi in senso più ampio della giustizia, è stato oggi al centro della conferenza stampa del Sinodo valdese e metodista in corso a Torre Pellice, alla quale hanno preso parte la giurista Ilaria Valenzi e il pastore Francesco Sciotto, e moderata dal giornalista Roberto Davide Papini.
"Il tema delle carceri è sempre urgente - ha esordito Valenzi - ed è necessario ripensare la pena: sui diritti stentiamo a riconoscere la dignità come principio fondamentale, essenziale" dell'azione dello Stato. Le chiese protestanti e i loro rappresentanti, in tutta Italia, periodicamente entrano negli istituti penitenziari, incontrano i detenuti. Il pastore della chiesa metodista di Scicli e membro della Commissione Sinodale per la Diaconia (Csd) Francesco Sciotto ha esortato "chi ci vede, chi sta seguendo questa conferenza stampa, che siano persone detenute o loro famiglie, a chiederci una visita".
Una presenza, quella dei valdesi e dei metodisti nelle carceri italiane, che punta a spezzare le catene dell'odio: "si rompono mettendo in circolazione un altro modo di relazionarsi - ha aggiunto l'avvocata Valenzi - non cadere nell'errore di parlare alla pancia delle persone. Perché purtroppo l'odio è contagioso e ha effetti devastanti sull'idea della società". Per fare questo, come ha spiegato Sciotto, il mondo valdese finanzia numerosi progetti: dagli interventi della Diaconia alle attività finanziate dall'Otto per mille, come il contributo all'osservatorio di Antigone. Esperienze di incontro con la società civile ma anche ecumeniche, perché "incontrarsi in carcere è più facile e dietro le sbarre c'è più ecumenismo di quanto si immagini".
Tante le facce, tanti i problemi, di chi vive - purtroppo spesso subisce - il mondo carcerario: dalle discriminazioni - "quando la persona non viene vista nel suo insieme ma solo per una sua caratteristica o scelta o in quanto bisognosa, quello è già un discrimine in partenza" ha detto Valenzi - alla situazione lavorativa. "C'è un mantra che è quello che manca il lavoro in Italia - ha aggiunto Francesco Sciotto -: io penso invece che ci voglia un investimento sul lavoro, perché là dove ci sono investimenti per accompagnare le persone in percorsi di inclusione, riescono a trovare un'occupazione.
Occorre investire sull'inclusione attraverso il lavoro". E in termini di rapporto costi-benefici, il saldo delle attività finalizzate a migliorare le condizioni di vita - e di lavoro - di chi sta scontando una pena detentiva, così come tutto ciò che comporta un'esecuzione penale esterna alle carceri, è positivo.
"Tutto quello che "spezzetta" le sbarre - ha confermato il pastore Sciotto - costa poco. Penso ad esempio all'esperienza della pasticceria "Cotti in fragranza" a Palermo, un'esperienza che come tante si nutre soprattutto di creatività. Mentre sbarre, confini, frontiere costano tanti soldi e producono ancora più chiusura". E su questa strada valdesi e metodisti vogliono proseguire: "La Diaconia vuole continuare a riflettere su queste tematiche, non arretriamo".
di Vincenzo Vita
Il Manifesto, 28 agosto 2019
Fate la cosa giusta. Senza garantire la pratica effettiva delle diverse idee non si possono garantire gli altri aspetti dei programmi. La libertà di informazione è come la libertà personale: viene prima di tutto il resto. "Que serà serà", recita il titolo di un famoso brano reso celebre da Doris Day. Mentre scriviamo non siamo certi degli esiti della crisi di governo. Tuttavia, facciamo voti. Perché nelle cose della politica (oggi più che mai) il meglio è improbabile e l'obiettivo realistico è quello di r-esistere.
Contro l'ondata di destra in giro per il villaggio globale e che in Italia ha preso le sembianze di Matteo Salvini (già, neanche la destra è quella di una volta) serve una fase difensiva. Utile, magari, a ripensare a cosa può essere una sinistra rinnovata da cima a fondo. Tuttavia, nei diversi appelli o documenti programmatici emersi finora manca il tema dell'informazione. Assenza colposa se non dolosa, e purtroppo non inedita. È noto che al sistema politico (tutto) piace autorappresentarsi nel mondo mediale, fino all'imbuto dei social, che dà dipendenza come la droga. Non è un'esagerazione, visto che ci sono ormai numerosi studi in materia. Il tema della comunicazione non può e non deve essere eluso nelle discussioni di queste ore. Hanno giustamente richiamato l'attenzione sulla gravità della situazione l'associazione "Articolo21" e la Federazione della stampa.
Sì, perché veniamo da una stagione pessima per le libertà previste dalla Costituzione: giornalisti minacciati e persino aggrediti, ricorso spregiudicato alle "querele temerarie" come forma di ricatto e di censura preventiva, tentativi di commissariamento dell'istituto di previdenza della categoria, revisione regressiva del Fondo per il pluralismo e l'innovazione.
La nuova maggioranza segnerà una "discontinuità" rispetto alle scelte davvero discutibili del sottosegretario con delega Vito Crimi? Con rispetto per le persone, come si dice. Ma continuerà la sceneggiata degli "Stati generali dell'editoria", che al momento non sembrano aver avuto altro sotto testo se non la chiusura annunciata di numerosi giornali e l'attacco astioso a Radio radicale.
Va da sé che è necessario discutere un punto così delicato e dirimente in un contesto di riforme ormai indifferibili. Sull'informazione, infatti, il discorso deve allargarsi almeno al conflitto di interessi, alla riforma della Rai, alla revisione della orrenda legge Gasparri. Insomma, che qualche parola esca dagli incontri in corso su un argomento preliminare rispetto a tutti gli altri. Senza garantire la pratica effettiva delle diverse idee non si possono garantire gli altri aspetti dei programmi. La libertà di informazione è come la libertà personale: viene prima di tutto il resto. Neppure è credibile discettare di transizione digitale se il mondo reale è in crisi. Se rischiano di chiudere da qui a due anni 50 testate con esiti drammatici anche per l'occupazione. Si pronunci subito questa semplice frase: ci impegniamo a rimettere in discussione nella prossima legge di bilancio le lettere b e c del comma 810 dell'articolo 1 dell'omologa legge precedente. Vale a dire evitare l'eutanasia progressiva delle testate locali dell'universo associazionistico, o nazionali, cooperative e di opinione come il manifesto e l'Avvenire.
- Ferrara: la rieducazione dei detenuti in carcere, un diritto che non riesce ad arrivare a tutti
- Castrovillari (Cs): i detenuti a servizio della comunità
- Benevento: Camera penale in visita al carcere, ecco la relazione
- Udine: nell'agosto 2018 una transessuale di 33 anni moriva suicida nel carcere "maschile"
- Spazi e barriere, quelle vite nascoste dietro e fuori le sbarre









