di Paolo Brogi
Corriere della Sera, 9 luglio 2019
Ribaltata in Appello la sentenza di primo grado: condannati tutti i responsabili delle vittime "italiane". Tra cui Jorge Troccoli, l'unico che vive nel nostro Paese. La gioia dei familiari degli scomparsi. Ventiquattro ergastoli per i militari latinoamericani del Piano "Condor". Storica sentenza a Roma nell'Appello del processo ai principali esecutori del piano di intelligence con cui fu data la caccia negli anni 70 agli oppositori dei regimi militari del cono Sud dell'America Latina, dal Cile all'Argentina alla Bolivia all'Uruguay e al Paraguay interessando poi anche il Brasile.
La sentenza d'appello della Corte di Assise di Roma ha "riformato" la sentenza di primo grado che si era fermata a otto ergastoli e diciannove assoluzioni. Tutti condannati invece oggi i superstiti del gruppo portato alla sbarra, assottigliato dai decessi che hanno ridotto da 33 a 24 gli imputati. Tra loro numerose figure "istituzionali" come il peruviano Francisco Morales-Bermudez presidente del Paese dal '75 all'80, l'ex ministro degli esteri uruguaiano Juan Carlos Blanco e il presidente della Bolivia nel 1980 e 1981 Garcia Meza Tejada.
Tra i condannati anche l'uruguaiano Jorge Troccoli che da oltre una decina di anni vive in Italia, l'unico ad affrontare il processo come non contumace. La sentenza della Corte d'appello presieduta da Agatella Giuffrida è stata accolta da un coro di giubilo da parte dei numerosi parenti delle vittime del Piano Condor.
Aurora Meloni, vedova di Daniel Banfi "vittima" in Uruguay della repressione golpista, dichiara subito "la grande emozione che le ha trasmesso la sentenza" e aggiunge: "Questo dimostra che si può fare giustizia". Sulla stessa linea Maria Paz Venturelli, figlia del "desaparecido" italo cileno Omar Venturelli, che ricorda: "Ai due militari condannati in primo grado per l'eliminazione di mio padre, Hernan Jeronimo Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada, ora si sono finalmente aggiunti anche Daniel Aguirre Mora e Orlando Moreno Vasquez. Aspettavo da tempo questo giorno...". L'uruguaiano Nestor Gomez fratello di Celica sequestrata in Argentina e poi uccisa in Uruguay si limita a dire: "Finalmente".
All'udienza erano presenti anche rappresentanti istituzionali latinoamericani come il viceministro della giustizia boliviano, Diego Jimenez che ha commentato: "Da Roma parte un grande messaggio per i popoli che lottano contro l'impunità". Iniziato in aprile il processo di appello si è dunque concluso oggi con una netta correzione di rotta rispetto al processo di primo grado celebrato dal febbraio 2015 al gennaio 2017 nell'aula bunker di Rebibbia.
A tanti anni di distanza dai fatti, lontani negli anni 70, non è stato sempre facile raccogliere le prove documentali per le responsabilità degli imputati, accusati di crimini molto violenti e talvolta spietati. La condanna di primo grado sembrava seguire la filosofia della responsabilità generale dei condannati in ordine ai reati invocati. Una responsabilità che ora la Corte d'appello ha rovesciato sull'intero plotone degli accusati.
In questo contesto emerge la vicenda specifica del capitano di vascello Jorge Troccoli riuscito finora a sfuggire alle condanne dei tribunali dopo essere fuggito dal suo paese in cui era sotto processo. Troccoli che vive nel salernitano si è presentato in un paio di occasioni in udienza e con una dichiarazione si era dichiarato "innocente".
In precedenza era stato oggetto di un arresto e poi di una scarcerazione. Contro di lui pesa però anche il contenuto di un suo libro di memorie uscito nel 1998, "L'ira del Leviatano", in cui senza troppi giri di parole ha giustificato il ricorso alla tortura che comunemente veniva eseguito nei luoghi di reclusione giustificando il tutto perché "in guerra".
Troccoli al tempo era il dirigente del servizio segreto Fusna. Al momento Troccoli è a piede libero in attesa che l'iter giudiziario si concluda in Cassazione. Una posizione che sarà oggetto di valutazione da parte della Procura della repubblica.
di Ottavia Ortolani*
Corriere della Sera, 9 luglio 2019
Secondo le elaborazioni dell'ASviS, con riferimento al Goal 16, nel nostro Paese si registra una tendenza negativa fino al 2014, per poi registrare un progressivo miglioramento. Tuttavia molto resta ancora da fare, soprattutto sul tema della durata dei procedimenti civili nei tribunali ordinari, nel 2017 attestata oltre i 445 giorni di media.
di Alessandro Fioroni
Il Dubbio, 9 luglio 2019
Al via l'udienza di arbitrato internazionale. È stato duro l'ambasciatore Francesco Azzarello davanti al Tribunale arbitrale internazionale dell'Aja: "Agli occhi dell'India non c'è presunzione di innocenza: i Marò erano colpevoli di omicidio ancora prima che le accuse fossero formulate".
Si è aperta così ieri l'udienza per decidere se i due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dovranno essere giudicati in Italia e se la competenza sarà a carico di una corte indiana. Un procedimento che potrebbe durare fino al 20 luglio e una decisione finale entro sei mesi. Da parte sua, il rappresentante dell'India, il sottosegretario agli Esteri G. Balasubramanian, ha insistito che "la giurisdizione è chiaramente indiana perché l'India e i due pescatori sono le uniche vittime della vicenda".
La tesi avanza da New Delhi è che, essendo il fatto avvenuto al largo delle coste del Kerala, la sentenza deve essere pronunciata dai giudici indiani. L'Italia dal canto suo punta soprattutto su considerazioni di natura umanitaria definite rilevanti in quanto i fucilieri di Marina alla fine "saranno stati privati, a vari livelli, della loro libertà senza alcuna imputazione per otto anni". Dal punto di vista prettamente legale Latorre e Girone sono da considerarsi "funzionari dello Stato italiano nell'esercizio delle loro funzioni in acque internazionali e quindi immuni dalla giustizia straniera.
Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta che attraverso Facebook ha espresso la sua vicinanza ai militari: "Cari Salvatore e Massimiliano, non siete soli. Ne voi, ne le vostre famiglie. Vi mando un forte abbraccio a nome del governo e di tutta la Difesa". Si tratta di una vicenda che risale al 2012 quando i due marò, imbarcati come scorta sulla nave mercantile Enrica Lexiè, che navigava in acque a rischio di pirateria, furono accusati di aver ucciso due pescatori indiani, Ajeesh Pink e Valentine Jelastine, al largo della costa di Kerala.
I due militari furono fermati e trasferiti nel carcere di Trivandrum per ordine del tribunale di Kollam. Successivamente, nel mese di maggio l'Alta Corte del Kerala concesse la libertà con una cauzione di 10milioni di rupie. Inoltre venne stabilito l'obbligo di firma e il ritiro del passaporto. Il ritorno in Italia avvenne una prima volta in occasione delle festività natalizie, due settimane ma con l'imposizione di un nuovo volo in India. Durante la permanenza vennero ascoltati dal procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldi.
Poi ancora in Italia per le elezioni politiche del 2013. In questa occasione il governo sembrava intenzionato a trattenerli ma poi cambiò idea, una vicenda che provocò un terremoto politico con le dimissioni del ministro degli Esteri del governo Monti Giulio Terzi.
L'anno successivo la Corte Suprema indiana respinse le istanze di Girone e Latorre per un definitivo ritorno in terra italiana. Una situazione bloccata che fece prendere all'Italia la decisione di ricorrere ad un arbitrato internazionale nel giugno del 2015. Roma si impegnò affinché Latorre rimanesse a casa, dove nel frattempo era già tornato per motivi di salute. Inoltre tre anni fa il Tribunale Arbitrale dispose anche il rientro in patria di Girone fino alla conclusione del procedimento.
di Marina Crisafi
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2019
Non ha diritto agli arresti domiciliari il detenuto obeso. Non basta tale "afflizione aggiuntiva" per far considerare disumano il trattamento penitenziario. È quanto hanno deciso gli Ermellini con la sentenza n. 28536/2019.
La vicenda finisce all'attenzione della S.C. dopo il no del tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto l'istanza dell'uomo finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, a causa delle sue precarie condizioni di salute. Non soddisfatto del niet ricevuto, il detenuto si rivolgeva alla Cassazione lamentando che il tribunale non aveva compiuto una approfondita valutazione del suo stato di salute, né si era premurato di procedere a perizia.
Anche per i giudici del Palazzaccio, però, le sue tesi on reggono. Per la quinta sezione penale, infatti, il tribunale di sorveglianza ha dato atto di quanto emergeva dalle relazioni sanitarie ed ha spiegato che non si evinceva una condizione di incompatibilità tra la situazione clinica del detenuto e la sua restrizione carceraria. E, in questa logica, ha correttamente evidenziato come pur a fronte di alcune patologie le condizioni cliniche dell'interessato non subissero pregiudizio per il protrarsi del regime carcerario.
Già in altre occasioni, la Corte ha avuto modo di ribadire come "il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cfr. Cass. n. 37216/2014)".
Nel caso di specie, invece, le cattive condizioni di salute del detenuto, indotte dalla sua condizione di obesità, pur generando a suo carico "una afflizione ulteriore non necessaria ed aggiuntiva", ciò non valeva a fare del relativo trattamento in essere una espiazione contraria al senso di umanità.
Inevitabile la sofferenza aggiuntiva in carcere. La sofferenza aggiuntiva, ha spiegato quindi la Cassazione, "è, comunque, inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto che non risulti in perfette condizioni di salute. L'espiazione può, tuttavia, assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravità delle condizioni cliniche - da superare i limiti dell'umana tollerabilità".
Seguendo questa logica, dunque, correttamente il tribunale non ha ritenuto di disporre perizia, poiché non si trattava di verificare la consistenza del quadro clinico del detenuto, su cui concordavano le diverse relazioni, ma di verificare piuttosto se lo stesso fosse o meno compatibile con il regime carcerario e se la condizione di obesità fosse tale da rendere il trattamento non conforme al senso di umanità. Per cui il ricorso è inammissibile e l'uomo resta in carcere.
di Michela Anna Guerra
altalex.com, 9 luglio 2019
Per la Cassazione (sentenza n. 28216/2019) il giudice deve poter valutare l'esistenza di un interesse concreto, diretto e attuale, al compimento dell'atto. In tema di indagini difensive, sulla richiesta di autorizzazione del difensore all'assunzione di informazioni da persona detenuta ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., il giudice, senza sindacare il merito dell'atto istruttorio, ha un potere di valutazione del titolo di legittimazione, costituito non dal mero mandato difensivo ma dall'indicazione dell'addebito per il quale si procede e dal legame della persona da sentire con il tema di indagine, in modo da consentire al giudice stesso, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. È quanto afferma la Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 27 giugno 2019, n. 28216 (scarica il testo in calce).
La vicenda - La vicenda nasce a seguito del rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza di Avellino della richiesta del difensore di un indagato di autorizzazione all'accesso, ex art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., alla Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi al fine di svolgere l'esame di un altro detenuto.
Un precedente provvedimento dello stesso Magistrato aveva già rigettato la medesima richiesta in ragione dell'omesso adempimento dell'onere di specificazione dell'oggetto, delle ragioni e dell'utilità dell'incombente istruttorio. Rispetto alla nuova richiesta, acquisito il parere della Dda di Napoli, la quale aveva ribadito la necessità che la richiesta specificasse oggetto e utilità istruttoria dell'atto, il Magistrato aveva rilevato che l'esistenza di tale onere si desume dall'art. 391-bis cod. proc. pen., che annovera, tra gli avvisi obbligatori da darsi prima del compimento dell'audizione, anche quello relativo allo scopo dell'atto.
Da qui la conclusione che debbano essere esplicitati gli elementi da cui desumere oggetto ed utilità dell'atto. Peraltro, siccome il soggetto da esaminare deve essere avvertito dell'obbligo di dichiarare se è indagato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato, occorre che sia messo a conoscenza di elementi di merito da cui potersi desumere l'eventuale sussistenza di profili di connessione o collegamento con i procedimenti a suo carico. Osservato che detto onere non è stato adempiuto il Magistrato aveva rigettato la richiesta.
Il ricorso per cassazione - Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'indagato che deduceva il vizio di abnormità poiché attraverso il provvedimento impugnato si è preteso di esercitare un potere non riconosciuto dalla legge. Il giudice aveva acquisito in modo irrituale il parere della Dda e non aveva considerato che gli atti di indagine del difensore non devono essere autorizzati da alcuna Autorità giudiziaria.
L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per legittimare il difensore dell'indagato ad accedere all'Istituto di pena e non per valutare l'utilità dell'atto, che peraltro non può che essere rimessa all'apprezzamento insindacabile della difesa. La richiesta di precisazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto si risolve in una indebita violazione del diritto di difesa perché pregiudica l'interesse a non rivelare anticipatamente il risultato atteso dalle indagini.
La decisione - La Suprema Corte nel decidere sul ricorso de quo lo rigettava, specificando innanzitutto che il diniego dell'autorizzazione a ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta non è impugnabile, perché la legge non prevede la possibilità di esperire contro tal provvedimento alcun mezzo di impugnazione e nel caso di specie non è neppure un provvedimento abnorme (condizione che avrebbe consentito di superare l'inoppugnabilità, per varie ragioni. Innanzitutto, il ricorrente ha proposto richiesta di autorizzazione per conferire con un soggetto detenuto, poi reiterata negli stessi termini, senza indicare i dati essenziali ai fini di una compiuta valutazione di quanto richiesto. L'art. 391-bis cod. proc. pen. al comma 7 prescrive la necessita di una "specifica autorizzazione".
Occorre allora, per dare senso alla previsione di legge, che la richiesta fornisca le informazioni necessarie sia a un utile intervento del difensore dei soggetto detenuto e del pubblico ministero. Una richiesta che si limiti a sollecitare l'autorizzazione, senza nulla dire sul tema di prova entro cui si svolgerà l'atto di investigazione difensiva e, quindi, sulla particolare posizione che, rispetto ad esso, potrà assumere il soggetto da esaminare, non pone il giudice nelle condizioni per esercitare il potere di autorizzazione che la legge gli attribuisce. Così formulata, la richiesta è talmente generica da risultare inammissibile e l'inammissibilità impedisce di valutare l'atto di diniego in termini di abnormità, seppure la motivazione della mancata autorizzazione non sia, per una parte, conforme a diritto.
Il giudice, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha dunque un potere di valutazione della richiesta difensiva. Invero, se la legge avesse inteso evitare ogni valutazione sulla richiesta difensiva, non avrebbe certo chiamato il giudice al rilascio dell'autorizzazione e, con ogni probabilità, avrebbe affidato al direttore dell'istituto penitenziario di detenzione il compito di riscontrare la richiesta, a quel punto valutabile soltanto come richiesta di accesso in carcere. Il potere di autorizzazione del giudice non implica però alcun sindacato sul merito dell'atto per il quale è fatta richiesta. La valutazione attiene piuttosto al titolo di legittimazione per lo svolgimento dell'attività investigativa. Entro questi ristretti confini possono interloquire sia il pubblico ministero che il difensore della persona ristretta in carcere; ed è questo il parametro a cui il giudice deve rapportarsi per la decisione.
Occorre, pertanto, che siano indicati l'imputazione o l'addebito per il quale si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare la persona detenuta, e che sia descritto il legame con quel tema di indagine della persona da sentire, in modo che si possa apprezzare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela e valutare un interesse diretto, concreto ed attuale al compimento dell'atto. Nel caso de quo la richiesta è stata disattesa perché il difensore non ha specificato "l'oggetto e l'utilità istruttoria dell'atto".
La motivazione del rigetto è solo in parte conforme alla disciplina processuale si come prima tratteggiata. Il giudice può richiedere l'indicazione del tema investigativo in termini ampi ma non può invece pretendere che sia illustrata la ragione per la quale il difensore richiedente ritiene che quell'atto sarà di utilità per la posizione processuale del suo assistito.
Il fondato timore che il Magistrato di sorveglianza abbia inteso aprire ad un controllo di tal fatta è avvalorato dall'osservazione che ha ritenuto di interpellare la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di Napoli, che non pare, da quel che risulta agli atti, essere il pubblico ministero dell'esecuzione. Ha allora pensato di dover arricchire il bagaglio di informazioni utili a valutare la richiesta.
L'irritualità di siffatto interpello, che in ogni caso non si risolve in una nullità o in altra patologia della decisione, è profilo assorbito dalla valutazione di inammissibilità della richiesta, condizione che non impedisce la riproposizione della stessa con l'indicazione delle informazioni necessarie alla valutazione della legittimazione al compimento dell'atto di investigazione.
Proprio la possibilità di riproposizione della richiesta, che per quanto prima indicato era certo inammissibile, preclude la valutazione di abnormità del provvedimento impugnato, seppure limitatamente alla parte in cui ha imposto un onere di illustrazione dell'utilità istruttoria dell'atto da compiersi.
L'assenza del carattere di abnormità segna, prima ancora che l'infondatezza, l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che il provvedimento, se non abnorme, non è impugnabile per il fatto che la legge non lo qualifica tale, e l'inoppugnabilità oggettiva da luogo all'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la Corte non ritiene equo data la complessità della questione di diritto sottesa al ricorso, condannare il ricorrente anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Per questi motivi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al solo pagamento delle spese processuali.
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 29533/2019. A seguito della condanna per un reato tributario, la confisca per equivalente del profitto è sempre obbligatoria anche se in precedenza non sia stato operato alcun sequestro. L'individuazione dei beni da apprendere compete al Pm e non al giudice, con l'unica limitazione che deve trattarsi di beni già nella disponibilità del condannato e non di beni futuri. A confermare questi principi è la Corte di Cassazione, sez. 3 penale con la sentenza nr. 29533 depositata ieri.
A seguito dell'applicazione della pena concordata tra le parti per il delitto di indebita compensazione di crediti non spettanti, un tribunale disponeva anche la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino all'ammontare dell'imposta evasa. La difesa impugnava la sentenza ritenendo illegittima la confisca in assenza di un precedente sequestro e per il mancato accertamento di disponibilità di beni in capo all'imputato senza cioè l'individuazione di cosa materialmente apprendere.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso - I giudici di legittimità ricordano che la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere disposta obbligatoriamente anche con sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale e nonostante non abbia formato oggetto di accordo tra le parti. Stante poi la sua natura sanzionatoria non può riguardare beni futuri non individuati né individuabili ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell'imputato. In tale contesto, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, potendosi limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato.
Tale individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore a quello indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Nella specie il provvedimento non conteneva alcuna indicazione di confisca di beni futuri con la conseguenza che eventuali doglianze in ordine alla natura dei beni ed al loro valore, possono essere manifestate dall'interessato solo una volta che il Pm abbia proceduto alla materiale apprensione dei beni. Da qui il rigetto del ricorso
Il Sole 24 Ore, 9 luglio 2019
Misure cautelari - Reali - Sequestro di immobile - Riparto di competenze del Pubblico ministero e del giudice di esecuzione - Individuazione. Nel rispetto del riparto delle competenze, al giudice che procede spetta emettere o meno la misura cautelare reale, potendo nella fase genetica, anche determinare le modalità di esecuzione della cautela, e successivamente compete al giudice che procede di mantenerla o revocarla mentre al p.m. spetta, superata la fase genetica di applicazione della misura, di eseguirla. Pertanto è abnorme il provvedimento del giudice procedente che paralizzi l'efficacia del provvedimento emesso dal p.m., potendo intervenire, se investito, il giudice dell'esecuzione esclusivamente ad esercitare il controllo di legittimità in relazione alle modalità di esecuzione della misura cautelare.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2019 n. 27979.
Edilizia - Diritto processuale penale - Sgombero dell'immobile sequestrato - Presupposti e controllo sull'indispensabilità - Verifiche da parte del pubblico ministero - Giurisprudenza. Il pubblico ministero può, se ciò costituisce una indispensabile modalità di attuazione del sequestro, ordinare lo sgombero dell'immobile sequestrato, esercitando così il potere di determinare le modalità di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 655 cod. proc. pen. In sede esecutiva il controllo sull'indispensabilità non esclude il sindacato sulle modalità di attuazione del provvedimento che, tra quelle possibili, devono essere le meno gravose per i diritti di libertà reale, se ed in quanto idonee a salvaguardare gli effetti per i quali il provvedimento è stato disposto ed alla cui cura deve provvedere il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione penale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2016 n. 30405.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere - Esecuzione - Utilizzo di immobile sottoposto a sequestro preventivo - Competenze del pubblico ministero e del giudice - Individuazione - Fattispecie. In tema di sequestro preventivo, le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare adottato sono di competenza esclusiva del pubblico ministero, a norma dell'articolo 655 cod. proc. pen., e a questi, pertanto, è riservato il potere di disporre o meno lo sgombero di un immobile sottoposto a vincolo, mentre al giudice procedente è demandato il compito di verificare, su impulso di parte, la sussistenza dei presupposti, così come la permanenza degli stessi, in ordine alla misura reale in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, paralizzando l'efficacia del provvedimento emesso dal P.M., aveva autorizzato i detentori di un appartamento sito in un immobile sottoposto a sequestro preventivo a continuare ad abitarvi e a fruire dei servizi comuni).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 ottobre 2015 n. 43615.
Edilizia - In genere - Costruzione abusiva - Sequestro preventivo dell'immobile - Potere del p.m. di ordinare lo sgombero dei locali - Natura giuridica - Impugnabilità - Limiti - Fattispecie. L'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice ed è sindacabile in sede esecutiva esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del g.i.p. che, quale giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di sgombero per ragioni di opportunità ed, in particolare, in base alla ritenuta modestia dell'abuso ed al minimo carico urbanistico).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2013 n. 45938.
Attività del pubblico ministero - Potere di ordinare lo sgombero di un immobile sottoposto a sequestro preventivo - Sussistenza - Condizioni - Rimedi - Fattispecie. Il pubblico ministero può, se ciò costituisce una indispensabile modalità di attuazione del sequestro, ordinare lo "sgombero" dell'immobile sequestrato, esercitando così il potere di determinazione delle modalità di esecuzione della misura cautelare ex articolo 655 del Cpp. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell'incidente di esecuzione, nella quale è possibile censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo solo deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando l'indispensabilità dello sgombero quale modalità di esecuzione del sequestro. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, relativamente a un immobile edificato in violazione della normativa edilizia e paesaggistica, relativamente al quale si era realizzata anche una violazione dei sigilli, ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo, in sede di esecuzione di detto provvedimento aveva ordinato lo sgombero del manufatto abusivo; il Gip, peraltro, quale giudice dell'esecuzione, aveva invece sospeso il provvedimento di sgombero ritenendo l'aggravio urbanistico minimo e sopportabile dal territorio: la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio tale provvedimento, evidenziando come il giudice dell'esecuzione avesse esorbitato dai suoi poteri, non limitandosi a riscontrare l'illegittimità del titolo o a confutare l'indispensabilità dello sgombero come modalità di esecuzione).
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2013 n. 45938.
di Claudio Laugeri
La Stampa, 9 luglio 2019
Le carceri sono fuorilegge. Da tempo. Ma il problema non viene risolto. E così, gli avvocati della Camera Penale di Piemonte e Valle d'Aosta hanno aderito all'astensione di un giorno dalle udienze organizzata per oggi. "Un gesto simbolico", si affrettano a spiegare gli avvocati Agostino Ferramosca, Antonio Genovese, Mirco Consorte e Davide Mosso, assieme a Mariella Ceretto, dell'ufficio comunale del Garante per i detenuti.
Per spiegare le motivazioni delle Camere Penali, hanno organizzato un incontro nel bar del tribunale, gestito da un cooperativa sociale che fa lavorare gli ex detenuti: "È uno dei pochi esempi che le misure alternative possono funzionare. Quale posto migliore di questo?". Per la Camera Penale, "non c'è proporzione tra i soldi spesi per riempire le carceri e quelli spesi per sviluppare l'aspetto rieducativo dei detenuti. Parliamo di qualcosa previsto dalla Costituzione e recepito nell'Ordinamento penitenziario, legge che risale al 1975". Una normativa "perfetta, è tutto spiegato in modo chiaro. È una legge in linea con la Costituzione e condivisibile. Peccato che sia disattesa, violata in continuazione".
Gli avvocati notano come "non sono bastate le condanne della Corte di Giustizia Europea per ottenere il rispetto della legge". In particolare, il problema considerato più grave è quello del "sovraffollamento. Le carceri ospitano il 30-40 per cento di detenuti in più di quanto potrebbero". Qualche volta, però, le statistiche sono inquinate da "cattiva comunicazione. Facciamo un esempio. Nei dati del ministero, per il carcere di Alba risulta una capienza di 142 posti, ma non è così. Due sezioni sono state chiuse per un'epidemia di "legionella" e per ristrutturazioni. Così, restano soltanto 50 posti". Al "Lorusso e Cutugno" di Torino, i posti disponibili sono mille e 62, ma i detenuti sono mille e 476. "Oltre a questo, ci sono i problemi di igiene", aggiungono. E fanno qualche esempio: "Nella sezione femminile del carcere torinese, le detenute devono portare di peso i carrelli ai piani superiori, perché il montacarichi è rotto. Denunciano un cibo immangiabile, hanno segnalato situazioni di topi e blatte". Per la Camera Penale, "c'è una sistematica violazione dell'Ordinamento penitenziario, nonostante le condanne per trattamento disumano e degradante della Corte di Giustizia Europea". Ma gli avvocati puntano anche il dito contro il governo, per "la spettacolarizzazione degli arresti, sostenute da espressioni come "marcire in galera", indegne della nostra Costituzione".
giustizianews24.it, 9 luglio 2019
È stata firmata a Taranto una convenzione che prevede detenuti al lavoro anche in Tribunale e in Procura, puntando a farli vivere "non più come luoghi in cui viene unicamente amministrata la giustizia e comminata la pena, ma dove poter 'ripararè al danno provocato alla collettività con la commissione di reati, attraverso lavori di pubblica utilità".
La convenzione, firmata il primo luglio in Tribunale a Taranto, è stata sottoscritta dalla presidente pro tempore del Tribunale, Anna De Simone, dal procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo e dalla direttrice pro tempore della casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassari, che ha diffuso una nota.
I firmatari, "in linea con la recente Riforma dell'Ordinamento penitenziario in materia di lavori di pubblica utilità", hanno condiviso l'iniziativa, "in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli enti territoriali", puntando a "percorsi di riabilitazione e reinserimento che trovano nello svolgimento di attività lavorative a beneficio della collettività il loro punto cardine".
estense.com, 9 luglio 2019
Oggi, 9 luglio, i legali ferraresi si asterranno dalle udienze penali per chiedere soluzioni al governo sui problemi delle carceri. Gli avvocati ferraresi in "sciopero" per protestare contro le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane. Ad annunciarlo è la Camera Penale di Ferrara presieduta dall'avvocato Pasquale Longobucco, che annuncia l'adesione "all'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, proclamata dalla Unione Camere Penali Italiane per la giornata del 9 luglio".
"Scopo dell'astensione - spiega la Camera Penale - e quello di puntare, è il caso di dirlo, per l'ennesima volta i riflettori sulla situazione carceraria in Italia, invitando in primis il Governo a prendere coscienza e conoscenza della reale portata del problema. L'esecuzione penale in Italia ha oramai imboccato un vero e proprio vicolo cieco, ove le violazioni dei diritti umani sono quotidiane. L'atteggiamento dell'attuale Governo appare confuso e distruttivo sui temi della detenzione, destando, pertanto allarme e preoccupazione, perché in totale contrasto con i principi costituzionali e con le più elementari regole di un Paese civile".
Secondo i rappresentanti della Camera penale ferrarese, "in nome di una idea sgrammaticata di "certezza della pena", si insegue un consenso popolare costruito sulla sollecitazione delle emotività più rozze e violente della pubblica opinione: il detenuto "marcisca in carcere". Una visione "carcero-centrica" che si pone in netta antitesi con il dettato contenuto in Costituzione, che non certo a caso fa riferimento alle "pene" (art. 27) e non alla "pena": dunque non solo carcere, ma anche altre sanzioni e misure che possano responsabilizzare il condannato in un percorso punitivo-rieducativo che consenta il suo recupero. La Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, chiesta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza "pilota-Torreggiani" dell'8 gennaio 2013, dopo l'irresponsabile battuta d'arresto causata dal precedente Governo, è stata definitivamente affossata dall'attuale maggioranza. I Decreti Legislativi emanati hanno reso operativa solo una minima parte del lavoro delle Commissioni Ministeriali chiamate ad indicare percorsi di modernizzazione del sistema detentivo. E quel poco che è rimasto non potrà trovare concreta applicazione perché non si è intervenuti per eliminare la cronicità del sovraffollamento".
È per questo che "i dati statistici del Ministero della Giustizia ci rendono un quadro impietoso. La quasi totalità degli istituti penitenziari presenta un sovraffollamento oltre il livello di guardia. La media nazionale, in continuo aumento, sfiora il 130%. Non è esente dalla situazione attuale la Casa Circondariale di Ferrara, dove i numeri sono tornati a salire: ad oggi vi sono 355 detenuti a fronte di una capienza di 244, con un capienza tollerabile di 464. Un solo medico di base ogni 315 detenuti invece di un medico ogni 150. Piante organiche del tutto insufficienti con solo 930 assistenti sociali e 999 educatori per circa 60.000 detenuti. Sono cifre allarmanti che denunciano la materiale impossibilità di assicurare quel trattamento individualizzato che deve consentire il reinserimento sociale del condannato".
E secondo la Camera Penale, le soluzioni prospettate dal governo rischiano di non migliorare la situazione: "Quanto viene annunciato sia dal Ministro della Giustizia che dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nelle loro linee programmatiche e nei loro interventi pubblici - più carcere, meno misure alternative - è dunque contrario al percorso di riforma che si era intrapreso e che ci veniva chiesta dall'Europa. Inoltre, la proposta sbandierata della costruzione di nuove carceri, come risposta al sovraffollamento, non solo è ideologicamente errata, ma certamente non è attuabile in tempi brevi. Essa, infatti, necessita di risorse enormi che notoriamente non ci sono e soprattutto non risulta nemmeno genericamente abbozzata dal Governo".
Nel 2018 nelle carceri italiane sono morti 148 detenuti, tra questi ben 67 suicidi. Nel 2019, ad oggi, 60 morti, tra questi 20 suicidi. La media è quella di un decesso ogni tre giorni. "L'assistenza sanitaria è negata quasi dovunque - proseguono i rappresentanti della Camera Penale ferrarese - e per i ricoveri urgenti in ospedale spesso non vi è possibilità di effettuare le traduzioni. La forzata convivenza di più persone in piccoli ambienti umidi, malsani, in pessime condizioni igieniche, alimenta virus e malattie, che con l'attuale caldo estivo trovano ulteriore possibilità di propagarsi mentre il Dap si preoccupa di diramare una circolare sull'uso della televisione (7 ore per notte), che tuteli la quiete negli istituti penitenziari per incentivare "salubri ritmi sonno-veglia". Se la pena deve consistere quasi esclusivamente nella perdita o nella drastica riduzione della libertà, essa non può certo pregiudicare la dignità, il diritto alla salute ed il diritto alla vita del detenuto, quale che sia la gravità del delitto commesso, come ribadito di recente dalla sentenza "Viola c. Italia" della Cedu sull'abnormità dell'ergastolo ostativo".
"In una situazione così come descritta - conclude la Camera Penale - occorre con prepotente urgenza metter mano ad una serie di iniziative in grado di umanizzare la pena e di riportare l'esecuzione penale nella legalità costituzionale come ci viene richiesto anche dalle giurisdizioni sovranazionali".
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