di Valter Vecellio
lindro.it, 2 agosto 2018
Continuano le tragiche, definitive "evasioni". Il 33,4 per cento di detenuti è in attesa del primo processo. Neppure un paio di righe, un "riempitivo" di fondo pagina. Muore, nell'ospedale di Belcolle a Viterbo, dopo una settimana di coma, un detenuto di 21; sette giorni fa il giovane aveva tentato di uccidersi. Doveva scontare, ancora, solo 40 giorni di pena, racconta il garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia; si è impiccato un'ora dopo essere stato posto in isolamento.
di Daniel Monni
agoravox.it, 2 agosto 2018
"Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza".
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 2 agosto 2018
Le perplessità del Presidente del Tribunale di Torino Terzi. Sulla riforma della prescrizione, lo "stop" dopo la condanna di primo grado, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) rischia di rimanere da solo. L'iniziale appoggio dei magistrati non sembra essere più scontato.
A rompere il fronte delle toghe è stato ieri il presidente del Tribunale di Torino, Massimo Terzi. In una intervista rilasciata al quotidiano Italia Oggi, Terzi ha espresso forti perplessità sul progetto di modifica della prescrizione voluto dal Guardasigilli e che andrà in discussione in Parlamento verosimilmente dopo la pausa estiva. "Allungare i tempi di prescrizione non incide sulla diminuzione dei tempi del processo", ha dichiarato il presidente del Tribunale di Torino, secondo cui anzi "potrebbe allungare la durata dei processi: magari qualche magistrato comincia a pensare "Va bene, c'è tempo prima che si prescriva".
Le dichiarazione di Terzi, toga storica di Magistratura indipendente, il gruppo della magistratura associata che anche recentemente per bocca del segretario generale Antonello Racanelli, ha invece manifestato apprezzamento per la riforma targata Bonafede, mette dunque in discussione uno dei punti fermi del programma pentastellato in materia di giustizia.
Inizialmente i grillini avevano addirittura - previsto l'interruzione della prescrizione dopo il rinvio a giudizio. Nonostante il fatto, statistiche del ministero della Giustizia, circa il 70% dei reati si prescriva durante la fase delle indagini preliminari, cioè quando il pubblico ministero è dominus assoluto e le difese non hanno mai avuto contezza del fascicolo.
Questo dato statistico era stato evidenziato lo scorso anno dalle Camere penali che avevano indetto diverse giornate di astensione dalla udienze per protestare contro la riforma della prescrizione voluta allora dal governo di centro sinistra che ne aveva già allungato i tempi.
Sul modifica pentastellata è intervenuto Pierantonio Zanettin, componente della Commissione giustizia della Camera ed ex consigliere togato del Csm in quota Forza Italia. "Questa riforma potrebbe avere effetti devastanti nel nostro sistema giudiziario, che già oggi si caratterizza per l'eccessiva durata dei processi. Con la modifica voluta da Bonafede ci sarebbe una sorta di ' fine processo mai' ed i processi, già lenti, diventeranno lentissimi". Ma oltre a ciò, per Zanettin ci sarebbe anche un "risvolto inquietante: il rischio di condanne in primo grado, anche in casi dubbi, qualora il processo venga celebrato a ridosso della scadenza dei termini, al fine proprio di interrompere la prescrizione". "Il cittadino, innocente o colpevole, ha diritto - dice il parlamentare azzurro - di conoscere in anticipo il termine entro il quale il processo a suo carico comunque si interromperà".
E a chi afferma che la prescrizione aiuta gli imputati "eccellenti", Zanettin risponde ricordando le tempistiche del processo Mediatrade: "In nove mesi Silvio Berlusconi è stato giudicato in primo e secondo grado. Ed in neppure tre mesi è arrivata anche la sentenza della Cassazione! ". Un caso di "scuola" per l'ex componente del Csm: "Imputato eccellente, tempi record: se i magistrati vogliono nessun processo finirebbe in prescrizione".
Il tema pare, quindi, essere un altro: l'organizzazione degli Uffici giudiziari. L'incidenza della prescrizione tra i diversi Tribunali varia da distretto a distretto, ed è il più delle volte indipendente dalle scoperture degli organici o dalle condizioni socio economiche dei territori interessati. Alla base ci sono le misure organizzative dei singoli capi degli Uffici, più o meno sensibili al controllo di gestione. "Bonafede metta mano ad una organizzazione giudiziaria efficiente, anche se è faticoso", ha aggiunto sul punto Zanettin.
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 2 agosto 2018
Stop all'agente "provocatore" e via libera all'agente "sotto copertura". È stato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad illustrare ieri in una lunga intervista al quotidiano La Verità il cambio di marcia del Governo nel contrasto ai fenomeni corruttivi. Nel programma originale in materia di giustizia dei pentastellati (e, comunque, ad oggi ancora consultabile sul blog del M5s), una parte importante era dedicata all'introduzione dell'agente provocatore nelle indagini per i reati di corruzione.
Fin da subito, però, gli esperti di diritto avevano evidenziato che tale figura, come stabilito da numerose sentenze della Corte Edu, fosse incompatibile con la Convezione europea dei diritti dell'uomo. Ad agevolare il cambio di passo dei grillini, due autorevoli magistrati: l'ex procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti ed il neo consigliere del Csm Piercamillo Davigo che nelle scorse settimane hanno più volte affermato la necessità che il Parlamento introduca quanto prima la figura "dell'ufficiale di polizia giudiziaria che operi all'interno della trama corruttiva già in atto: osserva, rileva gli elementi di reato e li riferisce al pm".
Una puntualizzazione non da poco rispetto al programma iniziale del M5S: non agente "provocatore" ma agente "sotto copertura", con l'estensione ai reati contro la pubblica amministrazione di quanto già previsto nelle indagini cd. antimafia e antidroga.
I fautori dell'agente sotto copertura si richiamano alla Convenzione Onu di Merida del 2003, ratificata dall'Italia sei anni più tardi. Tale risoluzione prevede l'adeguamento delle norme anticorruzione da parte degli Stati. Nello specifico, la previsione di "tecniche investigative come la sorveglianza elettronica e le operazioni sotto copertura". Il tutto "nei limiti consentiti dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico" di ciascun Stato. Questo escluderebbe in radice la possibilità che l'ufficiale di polizia giudiziaria vada in giro per i Comuni o i Ministeri ad offrire denaro ai funzionari pubblici per poi arrestare coloro che lo abbiano accettato.
Nella pratica, però, il ruolo di agente sotto copertura per il contrasto ai reati contro la PA è estremamente difficile da realizzare. Il ministro, sul punto, ha affermato che sono in corso degli "stress test" per verificare la fattibilità di questa norma che dovrebbe essere approvata subito dopo la pausa estiva. In concreto, però, nessuno fino ad oggi ha spiegato con chiarezza come dovrebbe svolgersi l'attività del Serpico antitangenti. Teoricamente il maresciallo anticorruzione dovrebbe - verosimilmente - crearsi una falsa identità di imprenditore per poter partecipare, ad esempio, alla gara per un appalto pubblico.
E dovrebbe, poi, avere il know how tecnico professionale dell'imprenditore, con estrema dimestichezza nel settore delle opere pubbliche o dei servizi. Non esistono, comunque, modelli del genere in Europa a cui fare riferimento. L'Italia sarebbe infatti il primo Stato a dotarsi di una simile legislazione. Concetto, questo, ribadito con orgoglio dallo stesso Bonafede. L'assenza di una pregressa prassi applicativa rischia però di far fare all'Italia un salto nel buio in una materia delicata e complessa. Già oggi questo genere di indagini risultano spesso condotte da personale non sempre all'altezza con conseguenze facilmente immaginabili.
Il Dubbio, 2 agosto 2018
L'annuncio del Sottosegretario alla giustizia Morrone. Un intervento sulla legittima difesa "è qualcosa che ci chiedono i cittadini e va a garanzia di chi è stato vittima di un aggressione" in modo "da non diventare vittima anche dello Stato perché costretto a difendersi per anni in un'aula di tribunale": lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone intervenuto ieri a Milano Marittima (Ravenna) per la presentazione della festa della Lega Romagna. Il provvedimento "è già incardinato al Senato - ha concluso il parlamentare leghista - dove dall'8 ci saranno le prime audizioni".
di Saverio Ferrari
Il Manifesto, 2 agosto 2018
Strategia della tensione. Alla commemorazione di oggi parteciperà Alfonso Bonafede, la prima volta in assoluto di un ministro della Giustizia.
"Mafia e terrorismo, una trattativa e tanti depistaggi, mai più trattative sulla verità". È il testo del manifesto scelto quest'anno per la commemorazione della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. "Da poco c'è stato a Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia - ha spiegato Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime - e secondo noi di trattative di questo tipo in Italia ce ne sono state altre, come sulle stragi. Si trovano sempre gli esecutori, ma mai i mandanti. Questo vuol dire che ci sono stati alcuni personaggi dello Stato che hanno impedito di arrivare alla verità". A rappresentare quest'anno il Governo sarà Alfonso Bonafede, la prima volta in assoluto per un ministro della Giustizia.
Ma le celebrazioni per l'anniversario della strage si terranno questa volta anche con la novità del processo in corso al terrorista nero Gilberto Cavallini, accusato di concorso nella preparazione della più efferata e sanguinosa strage nella storia della Repubblica (85 morti e 200 feriti). Per la cronaca, Cavallini, 65 anni, attualmente in semilibertà, vanta otto ergastoli per altrettanti omicidi, tra cui quello del giudice Mario Amato a Roma il 23 giugno 1980.
Questo nuovo filone d'indagine si era aperto a seguito del dossier elaborato dall'Associazione dei familiari delle vittime, frutto di un approfondito lavoro di ricerca incrociando migliaia e migliaia di pagine di atti giudiziari mai prima correlati fra loro, non solo relativi a Bologna, ma anche ai tanti processi per fatti di strage e terrorismo dal 1974 in avanti. Nelle conclusioni di questa stessa ricerca, inoltrata alla magistratura nel luglio 2015, si era arrivati a indicare i presunti mandanti, i finanziatori e i complici della strage.
Un primo risultato è stato proprio il rinvio a giudizio di Gilberto Cavallini come "quarto uomo" della strage, secondo quanto ricostruito, attivo nell'aver fornito supporti e nascondigli per la latitanza in Veneto di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, tutti e tre condannati per la strage in via definitiva, i primi due all'ergastolo, il terzo, minorenne all'epoca, a 30 anni, Iniziato nel marzo scorso, il processo ha visto sfilare come testimoni proprio coloro che sono stati condannati in via definitiva. Una presenza segnata da dichiarazioni irrispettose, se non provocatorie, indifferenti al dolore dei familiari, espresse in particolare da Ciavardini, definitosi "l'86esima vittima", e da Francesca Mambro (8 ergastoli più 84 anni di condanne), paragonatasi a "una deportata", seguite da molti "non ricordo", davvero poco cedibili, in risposta alle tante domande dei giudici, dopo aver fornito nei processi passati versioni diverse e fra loro contraddittorie sui loro movimenti in quelle date di agosto.
Dal canto suo Valerio Fioravanti ha preso le distanze dall'imputato. "Io su Cavallini", ha detto, "sospendo il giudizio". Motivo: i suoi passati rapporti con Carlo Digilio, l'armiere di Ordine nuovo "per 20 anni con i servizi segreti militari e non".
in questo quadro, il nodo di alcuni legami sarà sicuramente al centro nel prosieguo del dibattimento. Nell'ordinanza di rinvio a giudizio di Cavallini si fa infatti riferimento a un biglietto su carta intestata di Carlo Maria Maggi, uno dei massimi dirigenti di Ordine nuovo, condannato all'ergastolo per la strage di Brescia, dove si parla di esplosivo T4 e detonatori da "dare a G. C.", con ogni probabilità Gilberto Cavallini, a riprova dei rapporti tra i Nar e "la vecchia guardia di Ordine nuovo". Se fosse così si dimostrerebbe come vi sia stato una continuità tra le due stagioni del terrorismo nero, il periodo del '69-'74 e l'80. Il processo riprenderà il 19 settembre. A testimoniare arriveranno anche Roberto Fiore, all'epoca leader di Terza Posizione, e Fabrizio Zani, tra i fondatori dei "Gruppi per l'Ordine Nero".
Nel frattempo si stanno svolgendo, su disposizione del presidente della Corte d'Assisie Michele Leoni, nuove perizie chimico-esplosivistiche sia su un cartellone pubblicitario presente nella sala d'aspetto al momento dell'esplosione, sia sulle macerie, le valigie e gli effetti personali, che furono successivamente trasferiti nell'ex caserma San Felice ai Prati di Caprara. L'intento, grazie agli sviluppi dei metodi di indagine scientifica, sarebbe quello di tornare sulla composizione dell'esplosivo e sull'innesco, chimico o a tempo.
di Manuela Messina
La Stampa, 2 agosto 2018
Le motivazioni della Corte d'Assise d'Appello di Milano: "Non vi fu "alcun atto aggressivo" da parte dei carabinieri e dei poliziotti imputati per la morte dell'operaio". Non solo non vi fu "alcun atto aggressivo" da parte dei carabinieri e dei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva e quindi non vi è la sussistenza del "nesso causale" tra lo stress provocato dal fermo e l'infarto che stroncò l'operaio. Ma, per di più, esiste la possibilità che l'uomo morisse "ugualmente", per via della grave patologia cardiaca di cui era affetto e di cui era lui stesso inconsapevole.
Così la prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano ha motivato la piena assoluzione decisa nel maggio scorso per i sei militari dell'Arma e per i due agenti imputati a Milano per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. E ha respinto così totalmente l'impianto accusatorio del sostituto pg Massimo Gaballo, che aveva chiesto condanne fino a 13 anni di carcere, ritenendo che le "condotte illecite degli imputati" (difesi dagli avvocati Piero Porciani, Fabio Schembri, Luca Marsico e Duilio Mancini) provocarono nel 43enne quella "tempesta emotiva" in seguito alla quale si sarebbe scatenato l'evento aritmico e da lì la morte.
Uva fu fermato da due militari la sera del 13 giugno 2008, mentre stava spostando delle transenne nel centro di Varese, fu portato in caserma e trattenuto per alcune ore. Poi fu trasportato con trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale di Circolo della città lombarda, dove morì per infarto la mattina successiva. Secondo i giudici, mentre era in custodia, alterato dall'alcol, si sarebbe procurato da solo quelle lesioni riscontrate poi sul suo corpo e provocate da "plurime condotte autolesionistiche".
L'ubriachezza, scrivono nero su bianco, può "notoriamente portare a quei gesti inconsulti e incontrollati e da tutti concordemente riferiti". Per la Corte i militari che bloccarono Uva, reo di avere disturbato la quiete pubblica spostando delle transenne e facendo schiamazzi, quindi, non solo non furono responsabili di alcuna aggressione. Anzi ebbero una condotta "doverosa ed esigibile" poiché volevano impedire che si creassero "situazioni di rischio per l'incolumità pubblica".
Una tesi totalmente opposta rispetto a quella dell'accusa, che sosteneva che i due militari volessero invece dare "una lezione" all'uomo: il movente sarebbe stato quella presunta relazione sentimentale, di cui Uva si vantava, con la moglie di uno dei due. L'impianto di Gaballo si basava infatti anche sulle dichiarazioni rese in primo grado dall'amico del 43enne, nonché testimone oculare, Alberto Biggiogero. Quest'ultimo, attualmente in carcere dal 2017 per l'omicidio del padre, aveva infatti riferito di avere sentito quella sera uno dei due carabinieri pronunciare la frase: "Uva, proprio te cercavo!".
La Corte d'Assise d'Appello ha invece, così come è avvenuto in primo grado, giudicato inattendibile la sua testimonianza in quanto si tratterebbe di un "soggetto molto problematico (...) come attestato dai numerosissimi ricoveri a cui è stato sottoposto per problemi psichici nel corso degli anni (...)". Per di più, si legge nelle motivazioni, "tutti gli accertamenti per dare credito" alle sue "illazioni (...) hanno dato esito negativo". E ancora: "Se i due carabinieri avessero voluto dare una lezione a Uva, quale migliore occasione di quella notte, nella città deserta, essendo sia lui che l'amico che lo accompagnava entrambi completamente ubriachi?".
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2018
Corte di cassazione - Sentenza 1° agosto 2018 n. 37303. Sui trafficanti di migranti scatta la giurisdizione italiana anche se il soccorso è avvenuto in acque internazionali e da parte di una nave straniera. A radicare la competenza infatti è sufficiente il successivo sbarco in Italia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37303 del 1° agosto 2018, bocciando il ricorso di tre extracomunitari contro l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere con l'accusa di partecipazione ad una associazione a delinquere che si occupava di far entrare illegalmente in Italia persone provenienti dalla Libia "via mare, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro". La misura era motivata anche dai "gravi indizi" di aver procurato, nel novembre 2017, l'ingresso in Italia di 17 cittadini stranieri. In particolare, i trafficanti, "supportando un natante più piccolo e in condizioni precarie, con una imbarcazione cabinata", una volta raggiunte le acque internazionali, avevano chiamato i soccorsi "per provvedere al trasbordo e al trasporto sul territorio nazionale".
Nel ricorso, tra l'altro, gli imputati hanno lamentato il difetto di giurisdizione, in relazione ad entrambi i delitti, in quanto "si trattava di fatti avvenuti in acque internazionali la cui consumazione era iniziata in zona libica". La Suprema corte rileva che "l'imbarcazione con a bordo i migranti era priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato e che i predetti vennero soccorsi dalla nave della Marina Militare Irlandese in acque internazionali e trasportati presso il porto di Palermo". E, in tema di immigrazione clandestina, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del Dlgs n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione, priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare".
Nel caso concreto, conclude la sentenza, "è possibile affermare che le condizioni del viaggio fin dalla partenza davano conto dell'eventualità che il natante potesse essere soggetto ad avaria e determinare la necessità di richiedere soccorso". "L'evento dell'introduzione dei migranti nello Stato è, pertanto, legato causalmente all'azione dei trafficanti". Per cui la competenza del giudice italiano "si determina in base all'art. 6 cod. pen., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2018
Corte di cassazione, sentenza 1 agosto 2018, n. 37094. Scatta il reato di indebita compensazione dei crediti per l'amministratore della società di consulenza che crea e commercializza schemi di evasione fiscale e si accolla, attraverso la trasmissione telematica degli F24, il debito tributario riferibile a terzi, consentendogli un'apparente regolarizzazione. La Corte di cassazione, con la sentenza 37094, smonta la tesi della difesa del consulente, secondo la quale il delitto, previsto dall'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, sarebbe realizzabile, per la sua natura di reato proprio, solo dal contribuente.
Questa qualifica non sarebbe attribuibile all'indagato, che non era destinatario dell'obbligazione con il fisco. Una tesi che aveva convinto il Gip ma non il Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo dei beni, in presenza di compensazioni di crediti inesistenti per oltre 40 milioni di euro, e la custodia in carcere per il ricorrente.
La Cassazione è d'accordo. L'ordinanza del riesame aveva, infatti, sottolineato che nella nozione "chiunque" indicata dalla norma potesse rientrare ogni soggetto che, al di là della qualifica rivestita, potesse realizzare la condotta tipica. Compreso chi, come nel caso esaminato, in virtù di un contratto di accollo tributario, agisca come debitore, essendosi fatto volontariamente carico di debiti altrui.
I giudici avevano anche individuato il profitto del reato - considerato inesistente dal ricorrente al pari del danno al Fisco - nel totale dell'importo portato a compensazione, corrispondente al 100% del debito, ripartito tra accollante e accollato sulla base di una regolamentazione tra privati precedente la compensazione. La Cassazione ricorda che il reato, secondo quanto indicato dalla stessa relazione governativa al Dl, è diretto a reprimere non tanto l'evasione messa in atto con la presentazione della dichiarazione, quanto il "pernicioso" fenomeno della cosiddetta evasione da riscossione, anche in seguito all'introduzione del modello unico.
I giudici sottolineano che la norma in questione non sanziona il solo il mancato pagamento, quanto lo strumento - più insidioso per l'Erario,perché non immediatamente percepibile - dell'indebita compensazione. La Cassazione afferma dunque che, almeno fino ad oggi, in assenza di una regolamentazione che inibisca il ricorso alla compensazione dei crediti da parte del coobbligato in virtù di accollo tributario, tra i soggetti attivi nel delitto rientra "anche il debitore accollante che proceda alla realizzazione, attraverso i menzionati modelli F24, di operazioni di compensazione di crediti inesistenti".
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 2 agosto 2018
La prima Commissione della Camera ha approvato il parere sul decreto del governo che attua le nuove indicazioni europee sul commercio di pistole e fucili, salta l'obbligo per il titolare della licenza di informare i familiari (o almeno di autocertificare di averlo fatto).
Ieri la prima commissione della camera ha approvato il parere sul decreto legge che attua la direttiva europea sul commercio delle armi. La novità principale, rispetto a quanto aveva previsto il governo Gentiloni (la direttiva è del 2017) è che non si prevede più l'obbligo per chi acquista un'arma di informare i familiari maggiorenni.
Obbligo che, in un momento in cui è alto l'allarme per i femminicidi, era pensato come deterrente alle violenze armate tra le mura di casa. In teoria l'obbligo di denuncia ai familiari è previsto da anni, ma viste le difficoltà di attuare un regolamento annunciato nel 2010, il governo precedente aveva approfittato della direttiva Ue per introdurre l'obbligo di autocertificazione. Il titolare di licenza, cioè, avrebbe dovuto garantire sotto la sua responsabilità di aver informato i conviventi. Non la migliore soluzione in tema di deterrenza. La nuova maggioranza ha deciso di togliere anche l'autocertificazione, spiegando che la soluzione proposta era confusa e che nel recepire una direttiva non si può andare (troppo) oltre quello che la direttiva prevede.
Un problema del genere si è posto con la vendita online delle armi. Il decreto con cui si recepisce la direttiva Ue è al massimo un'occasione mancata per introdurre nuovi limiti e controlli, non una mossa liberalizzatrice che cancella le garanzie previste dal centrosinistra - come denunciato dai deputati del Pd. Perché nemmeno il decreto del governo Gentiloni prevedeva questa stretta, né avrebbe potuto visto che la direttiva Ue ha come ispirazione quella di favorire il commercio per corrispondenza anche delle armi, a patto che si identifichino con certezza i titoli dell'acquirente. L'unica soluzione sarebbe stata, allora, quella di non recepire la direttiva. Al momento, nel nostro paese restano i divieti previsti dalla legge 110 del 1975 che consente in pratica di acquistare armi online solo passando attraverso un'armeria.
Il parere approvato ieri prevede invece alcune novità, persino positive se non restassero sulla carta. Due sono legate all'attualità: la raccomandazione di tenere traccia anche delle modifiche che i proprietari apportano alle armi e l'invito a valutare la tracciabilità della armi ad aria compressa. Se il governo del ministro Salvini volesse accoglierli, casi come quello del cecchino romano che ha colpito una bambina rom sarebbero più difficili. Ma ovviamente è assai improbabile che il governo lo farà.










