di Claudia Fanti
Il Manifesto, 1 giugno 2019
Sollievo tra le file della Fuerza alternativa revolucionaria del común. In qualità di deputato l'ex leader guerrigliero delle Farc deve essere giudicato dalla Corte suprema. Ordinata l'immediata scarcerazione. Dopo l'ultima volta, in cui la sua libertà era durata appena due minuti, stavolta è vero.
È tornato in libertà l'ex leader delle Farc Jesús Santrich, arrestato nell'aprile del 2018 con l'accusa di aver partecipato, dopo la firma dell'accordo di pace, a un'operazione diretta a introdurre negli Usa 10 tonnellate di cocaina. Già il 17 maggio Seuxis Hernández, il vero nome di Santrich, era stato scarcerato per ordine della Jep (la Giurisdizione speciale per la pace istituita per giudicare i responsabili di crimini commessi durante il conflitto armato), la quale, dopo un lungo braccio di ferro istituzionale, aveva infine respinto la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. Ma allora la sua libertà era durata appena 2 minuti: appena all'uscita dal carcere La Picota, agenti del Cti, il Corpo tecnico di investigazione della Procura generale colombiana, lo avevano di nuovo arrestato, sulla base di presunte nuove prove ai suoi danni.
A sbloccare il caso, definito dai difensori del processo di pace una montatura giudiziaria finalizzata a minare l'accordo con le Farc, era stata, martedì, la sentenza con cui il Consiglio di stato ha ratificato l'investitura parlamentare di Santrich (che dovrà ora occupare uno dei dieci seggi garantiti al neonato partito Farc dall'accordo di pace).
E poiché, in qualità di deputato, l'ex leader guerrigliero gode di un foro privilegiato presso la Corte suprema, è quest'ultima istanza che è diventata competente a giudicarlo, come pure a ordinarne, in attesa del processo, l'immediata scarcerazione. "Sono io il più interessato al fatto che il processo abbia luogo, in maniera da dimostrare la mia innocenza", ha assicurato Santrich prima ancora di lasciare il carcere e di abbandonarsi all'abbraccio dei suoi compagni di partito.
Fortissimo è stato il sollievo all'interno della Fuerza alternativa revolucionaria del común, i cui membri avevano reagito duramente al nuovo arresto del leader non vedente, denunciando l'ennesima pugnalata da parte dello stato al processo di pace. Si era rifatto sentire anche il numero 2 delle Farc Iván Márquez, rientrato in clandestinità pur senza rinnegare l'accordo di pace, definendo in una lettera "un errore grave aver consegnato le armi a uno stato traditore confidando nella sua buona fede".
Un atto di autocritica che aveva rivelato una preoccupante spaccatura all'interno del partito, il cui leader, Rodrigo Londoño (Timochenko), aveva risposto a muso duro a Márquez, accusandolo di compromettere "l'autorità morale" della Farc e rinfacciandogli di aver rinunciato al suo seggio in parlamento nel momento in cui ce n'era più necessità: "Non possiamo rischiare di perdere quanto ottenuto fino a oggi, per quanto complesso sia il compito che ci sta di fronte". E sembra pensarla così anche Santrich: "Il mio scopo - ha detto - è lottare, anche dal Congresso, per la pace in Colombia. Non mi preoccupa altro".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 maggio 2019
In Commissione antimafia si ritorna a parlare del 41bis e, in particolar modo, si mette
all'indice il rischio dei colloqui riservati tra i garanti regionali e i detenuti al regime speciale. A farlo in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, è il direttore generale della Direzione generale del trattamento dei detenuti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Calogero Roberto Piscitello.
di Giovanni Francavilla
Economy, 31 maggio 2019
Il progetto delle Cisco Academy nei penitenziari italiani sottoscritto da Confprofessioni dà buoni frutti: in tre anni coinvolti cinque istituti di pena che hanno formato oltre 300 detenuti grazie ai liberi professionisti.
Italia Oggi, 31 maggio 2019
L'Associazione rilancia la proposta già discussa nel 2017. Abolire l'abuso d'ufficio e ripristinare l'elezione diretta dei consigli provinciali. Sono due punti irrinunciabili della piattaforma rivendicativa dell'Anpci che l'Associazione guidata da Franca Biglio (di fresca rielezione a sindaco di Marsaglia con l'81,4% dei voti) rilancerà con forza quando i palazzi della politica saranno tornati a lavorare a regime dopo la pausa elettorale.
L'abuso d'ufficio va abolito perché costituisce una spada di Damocle sulla testa di migliaia di sindaci onesti. Il dibattito preelettorale ha rilanciato una proposta che è sempre stata presente nella piattaforma rivendicativa dell'Anpci ed è stata ribadita anche nel corso dell'ultima assemblea tenutasi a settembre 2018 a Inverno e Monteleone (Pv).
L'Anpci chiede un intervento normativo per abrogare il reato previsto dall'art. 323 del codice penale o quantomeno per modificarne il perimetro d'applicazione. Si tratta infatti di una condotta delittuosa talmente indefinita, per la molteplicità delle fattispecie e delle norme spesso di difficile interpretazione, che ogni sindaco rischia di finire indagato semplicemente per aver fatto il proprio dovere di amministratore della cosa pubblica.
Per questo è necessario porvi rimedio, per liberare i sindaci dal peso di un'imputazione che è sempre dietro l'angolo. Basta infatti un esposto da parte delle opposizioni (che spesso preferiscono le carte bollate alla normale dialettica in consiglio comunale attraverso interpellanze e interrogazioni) per avviare indagini che il più delle volte non portano a nessun risultato tranne quello di paralizzare, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso, l'azione di governo dei sindaci.
"Il legislatore ha il preciso dovere di affrontare urgentemente tale problematica affinché sia chiaro a tutti ciò che è lecito e ciò che è illecito, evitando aree di indeterminatezza e ambiguità", ha osservato in una nota Franca Biglio. "Oggi se un sindaco fa, rischia l'imputazione per abuso d'ufficio, se non fa rischia di finire indagato per omissione d'atti d'ufficio. Uno stato di incertezza che sta paralizzando i comuni".
Per questo l'Anpci chiede al governo di riprendere l'interlocuzione avviata sul tema dall'ex ministro Enrico Costa che nel 2017, quando era a guida degli Affari regionali, aveva istituito un tavolo di lavoro presieduto da Carlo Nordio e a cui sedevano il consigliere di stato Gerardo Mastrandrea, il prefetto Emanuela Garroni, i docenti Luigi Stortoni e Luciano Vandelli dell'Università di Bologna e Marco Orofino dell'Università di Milano, nonché Enzo Bianco e per l'Anpci il consulente Vito Mario Burgio.
La proposta avanzata al tavolo fu di un'abrogazione totale del reato di abuso. Una soluzione preferibile rispetto alla sua parziale riscrittura perché, come evidenziava il prof. Stortoni nella sua relazione "il vuoto di tutela conseguente ad una eventuale abrogazione della disposizione sembra rivelarsi non particolarmente significativo, soprattutto ben poco comparabile con gli inconvenienti che la previsione penale porta con sé".
di Marco Belli
gnewsonline.it, 31 maggio 2019
Impiegare spazi inutilizzati all'interno degli istituti penitenziari per metterli a disposizione della filiera commerciale e logistica di ePrice, primo operatore italiano nell'e-commerce: magazzini per i prodotti destinati alla vendita sulla piattaforma online dell'azienda, aree di stoccaggio e aree da adibire alla riparazione del reso troveranno spazio dentro le mura del carcere e coinvolgeranno i detenuti in un grande progetto di reinserimento sociale attraverso la formazione e il lavoro.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2019
Per le Sezioni unite penali, con una decisione nota per ora solo nell'informazione provvisoria, è illecita la vendita di prodotti derivata dalla cannabis. Nel dettaglio, "la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge
n.242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa" delle varietà per uso a fini medici. Costituiscono dunque reato, afferma la Cassazione nella sua
massima sulla cannabis light, "le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa
L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante". Saranno dunque i giudici di merito, di volta in volta, a valutare quale sia la soglia di efficacia drogante che rientra nei parametri del consentito. Il verdetto emesso dalle Sezioni Unite si è concluso con l'annullamento con rinvio della revoca di un sequestro di prodotti derivati dalla cannabis, come chiesto dal Pg della Suprema Corte che si era espresso in prima battuta per l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
Le Sezioni unite hanno evidentemente valorizzato, delle due tesi con le quali hanno dovuto fare i conti, entrambe rappresentate da sentenze delle Sezioni semplici, il fatto che dai lavori preparatori non emerge la volontà del legislatore di consentire la messa in commercio della marijuana e dell'hashish provenienti dalle legittime coltivazioni di canapa. Come pure non è stata ritenuta convincente la tesi per la quale la commercializzazione di prodotto che non è illecito di per sé deve essere considerata automaticamente legale.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 maggio 2019
Non c'è bisogno alcun bisogno di una pronuncia di illegittimità costituzionale, perché a legge vigente la messa alla prova può essere concessa dal giudice direttamente in udienza preliminare. Quindi, di fatto, esistono ampi spiragli per la messa alla prova. Parliamo della sentenza della Corte Costituzionale numero 131 e depositata l'altro ieri.
È accaduto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli art. 464- bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni "non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168- bis" del codice penale. L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità delle questioni sotto il profilo dell'insufficiente motivazione della loro rilevanza. Nel caso di specie, non si tratterebbe in effetti di una diversa qualificazione, ai sensi dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., dello stesso fatto originariamente contestato dal pubblico ministero, bensì dell'emersione di un fatto diverso.
Ma la Consulta sentenzia che l'eccezione è infondata, perché dal mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie, non emerge infatti alcuna diversità tra i fatti storici di detenzione e cessione di marijuana e cocaina descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato - sulla base degli atti di indagine - risulta effettivamente avere commesso; bensì - esclusivamente - una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, in ragione della modesta quantità delle sostanze stupefacenti detenute e cedute dall'imputato, con conseguente sussumibilità dei fatti contestati e accertati nella più favorevole fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), anziché in quella più grave disciplinata dal comma 1. Tale situazione è per l'appunto disciplinata - come esattamente ritenuto dal giudice a quo - dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., pacificamente applicabile anche al giudizio abbreviato (Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 gennaio 1992, n. 477).
Anche le altre obiezioni, risultano infondate dalla Consulta, perché ha già affermato, in una con la giurisprudenza della Cassazione (sezioni unite penali, sentenza 31 marzo - 1° settembre 2016, n. 36272), che lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo (sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015), in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all'imputato in cambio - tra l'altro - di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario.
In sintesi la Corte costituzionale ha sciolto ogni incertezza e ha detto che il giudice può concedere il beneficio della messa alla prova direttamente in udienza preliminare. Anche, magari, per evitare lungaggini che mina il principio di economia processuale. La messa alla prova, ricordiamo, che si tratta di un beneficio che comporta la sospensione del procedimento, la determinazione di un programma con attività di volontariato e lavori di pubblica utilità e, infine, se il programma va bene, l'estinzione del reato.
di Alessandro Di Matteo
La Stampa, 31 maggio 2019
L'ex presidente della Corte costituzionale: "Il Csm è troppo importante perché si possa bruciarne l'onorabilità".
di Gianluca Di Feo
La Repubblica, 31 maggio 2019
Il mercato delle nomine e le tangenti: fino a che punto è arrivata la corruzione in Italia? Mai nella storia patria era stata contestata la vendita delle designazioni dei procuratori. C'è un senso di vertigine nel leggere le accuse dell'inchiesta di Perugia, come se fosse saltato l'ultimo diaframma di un tunnel aprendo lo sguardo sul baratro.
di Catello Vitiello*
Il Dubbio, 31 maggio 2019
Quando ormai frequentavo l'università solo per tenere allenata la mente a osservare il processo penale con visione non troppo settaria - nel timore che potesse rivelarsi inquinata dalla mia naturale collocazione in quella "triade di giudicanti" di carneluttiana memoria - ritenevo che proprio la comune cultura della giurisdizione avrebbe sempre prodotto magistrati del pubblico ministero capaci di comprendere - ed esercitare - la terzietà, e di farsene portavoce anche nel corso delle indagini.
Vedevo nell'articolo 358 del codice di rito le ragioni per dare all'obiettività lo stesso valore della terzietà, proprio lì dove l'assenza del giudice è solo eventuale. Dopodiché, ho imparato che lo studio del processo non può prescindere dalla quotidianità delle aule e dalla patologia delle prassi e ho compreso - anche a mie spese - che l'obiettività non può sovrapporsi alla terzietà. E in realtà non deve, perché diventerebbe un ossimoro giuridico: il pubblico ministero deve avere una sua teoria accusatoria e ha il diritto di... sbagliare! E però il suo potenziale errore deve poi trovare la "cura".
Ed è proprio qui che nasce il corto circuito: lo stesso percorso per l'accesso, la medesima "scuola di formazione" prima e dopo il concorso, destinano alla magistratura requirente lo stesso "diritto di interpretazione del fatto penalmente rilevante" della magistratura giudicante e, al contempo, inducono quest'ultima a dare - anche inconsapevolmente - maggiore valore alla tesi accusatoria rispetto a quella difensiva soprattutto nella fase delle indagini, laddove il controllo è fugace e inevitabilmente poco approfondito. Una deriva giurisdizionale a cui il migliore degli avvocati riesce solo di rado a fare da argine.
Una deriva giurisdizionale che contraddice quel modello processuale che ha inteso - ormai oltre trent'anni fa - ben distinguere l'accusatore dal giudice.
Potendo riconsiderare tutto, probabilmente sarebbe stato necessario discutere non su come salvaguardare il valore probatorio delle indagini (si vedano le sentenze additive della Consulta del 1992), bensì sulla tenuta dell'obbligatorietà dell'azione penale, sul nuovo significato di "ragionevole durata" (costituzionalizzata solo nel 1999 ma ancora lettera morta nelle aule di giustizia e fuori, dove si confonde con la prescrizione) e soprattutto sul senso di una colleganza dei magistrati, requirenti e giudicanti, ormai anacronistica.
Non possono esserci dunque equivoci sulla ratio di una proposta di legge come quella sulla separazione delle carriere. Proposta che - è sempre utile ricordare - rappresenta l'espressione di una volontà "popolare" e non politica. Di questo occorre ringraziare chi come Beniamino Migliucci e Giandomenico Caiazza si è battuto perché arrivasse in Parlamento, ma anche i magistrati che già con la loro partecipazione ai dibattiti sul tema dimostrano la volontà di rifuggire da posizioni precostituite. Non poteva essere altrimenti, conoscendo, per motivi squisitamente professionali, la lungimiranza e la cultura giuridica di tanti di loro.
*Deputato
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