di Francesco Damato
Il Dubbio, 11 giugno 2019
Il giudice antimafia anticipò la crisi delle toghe. Parlando a Milano, il magistrato ucciso da Cosa nostra spiegò che le degenerazioni del correntismo esasperato avrebbero minato la credibilità dell'intera categoria.
È fastidioso giudicarsi fra di noi, ma mi chiedo lo stesso perché mai il Corriere della Sera abbia ritenuto di prendere sabato scorso le distanze con la formula epistolare del "Caro direttore", pur nella onorevole pagina dei commenti, da un articolo di Giuseppe Ayala sulla crisi gravissima esplosa nel Consiglio Superiore della Magistratura.
Dove alla fine sono venuti al pettine tutti i nodi avvertiti sulla propria pelle da Giovanni Falcone e da lui stesso denunciati in un discorso pronunciato a Milano il 5 novembre 1988: un anno apertosi il 18 gennaio con la sua bocciatura alla guida dell'Ufficio dei giudici istruttori al tribunale di Palermo. Seguì, fra l'altro, lo smantellamento dello storico pool antimafia costituito da Antonino Caponnetto.
Del Consiglio Superiore della Magistratura e di Falcone, che ne fu in qualche modo vittima ben prima di essere assassinato dalla mafia a Capaci con la moglie e la scorta il 23 maggio del 1992, il 74enne Giuseppe Ayala ha scritto e può tornare a scrivere a ragion veduta per essere stato magistrato di lungo corso, interrotto per 14 anni dall'impegno politico di deputato, di senatore e - per 4 anni- anche di sottosegretario alla Giustizia. Di Falcone, e di Paolo Borsellino, trucidato dalla mafia pure lui nel 1992, Ayala fu grandissimo amico, e non solo collega, condividendone le fatiche nel primo maxi- processo alla mafia nel ruolo di pubblico ministero.
In pensione da 7 anni e mezzo, egli è ora vice presidente della Fondazione Falcone, non certo a caso. Anche da pensionato, con la passione della toga che gli è rimasta intatta dentro, e forse anche cresciuta dopo le delusioni forse provate da politico, Ayala continua naturalmente a interessarsi delle vicende della Giustizia, e a discuterne in pubblico quando gli capita, come accadde due anni fa in una trasmissione radiofonica con l'allora consigliere superiore della Magistratura Luca Palamara, già presidente del sindacato delle toghe e oggi inquisito a Perugia proprio per la vicenda delle nomine che ha investito il Consiglio in carica nel Palazzo dei Marescialli. Di quel confronto con Palamara, che gli offrì l'occasione di ripetere le critiche anticipate già nel 1988 da Falcone ai colleghi e all'organo di autogoverno della Magistratura, Ayala ha voluto ricordare nell'articolo sul Corriere della Sera l'invito ricevuto a "smetterla di fare il qualunquista".
Ma veniamo a Falcone e ai suoi rapporti col Csm evocati da Ayala. Che ha selezionato, per segnalarne la preveggenza ai lettori, questo passaggio del discorso del 5 novembre 1988 a Milano: "Le correnti dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, anche se per fortuna non tutte in egual misura, si sono trasformate in macchine elettorali per il Consiglio Superiore. E quella occupazione delle istituzioni da parte dei partiti politici, che è alla base della questione morale, si è puntualmente presentata nell'organo di autogoverno della Magistratura con pesantezza sconosciuta anche in sede politica".
Rispetto alla situazione stigmatizzata 31 anni fa da Falcone, e 27 anni dopo la morte di quel valoroso magistrato costretto infine a preferire Roma e il Ministero della Giustizia al tribunale della sua Palermo, la situazione si può considerare solo peggiorata. Sul Csm, come già accadde per la Dc con quei severissimi moniti rivolti da Aldo Moro prima di essere ucciso dalle brigate rosse, è in qualche modo caduta come una "maledizione" la spietata analisi di Falcone. Che fu peraltro costretto il 15 dicembre 1991 a subire anche un mezzo processo nel Palazzo dei Marescialli, risparmiatoci nei ricordi di Ayala, per le insinuazioni di Leoluca Orlando contro una sua presunta eccessiva prudenza o copertura, addirittura, dei presunti livelli politici della mafia.
È caduto vittima del tempo e dei costumi anche quell'inciso generoso di Falcone su "non tutte le correnti per fortuna in egual misura" responsabili della deriva politicizzata e castale dell'ordine giudiziario. Già deplorevole di suo, e condotto sul doppio binario delle riunioni negli alberghi con politici e ospiti di ogni tipo e di quelle delle commissioni e del plenum del Consiglio Superiore nel Palazzo dei Marescialli, il mercato correntizio delle carriere si aggiunge ad una organizzazione degli uffici giudiziari che lascio descrivere ad una fonte insospettabile come quella del Fatto Quotidiano, non certo prevenuta contro le toghe. Ha appena scritto, domenica sul giornale diretto da Marco Travaglio, il buon Giorgio Meletti: "L'opacità, spacciata per serietà, è l'arma letale di un potere malato.
Consente ai pubblici ministeri di parlare solo con i giornalisti amici e, per questa via, di decidere a loro capriccio a quali indagini dare risonanza e quali lasciare sconosciute, quali reputazioni distruggere e quali proteggere". In questa situazione ha del temerario pretendere fiducia nella magistratura all'annuncio di ogni inchiesta o avviso d garanzia, e dell'eroico accordarla.
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2019
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pa - Abuso d'ufficio - Reato commesso da pubblico ufficiale in pensione - Sussistenza. In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) concerne il pubblico interesse, che può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il soggetto investito del pubblico ufficio esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando questi abbia perduto la sua qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riconnetta all'ufficio già prestato. Nel caso in esame i giudici hanno ritenuto irrilevante il pensionamento dell'imputato ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio perché ancora sussistente un rapporto funzionale fra la commissione del reato stesso e le funzioni già esercitate.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 maggio 2019 n. 24186.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Elemento soggettivo - Dolo intenzionale - Prova - Prova dell'accordo collusivo con la persona da favorire - Necessità - Esclusione - Macroscopica illegittimità dell'atto - Sufficienza - Criteri - Fattispecie. In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale non presuppone l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda dal mero comportamento "non iure" dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto. (Fattispecie in cui la Cassazione ha confermato la decisione impugnata che ha desunto l'esistenza del dolo intenzionale dal fatto che l'imputato, nella qualità di dipendente comunale cui era stata demandata la verifica della legittimità di opere edili, manteneva una condotta inerte e dilatoria, nonostante la macroscopica illegittimità dell'opera e le insistenti richieste di procedere a verifica).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 novembre 2018 n. 52882.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Violazione di legge o di regolamento - Nozione -Art. 97 della Costituzione- Rilevanza - Limiti. In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della Pa nella parte in cui, esprimendo il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi, impone al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione, fermo restando che la stessa deve comunque attenere all'esercizio dei poteri attribuiti al pubblico ufficiale.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 ottobre 2018 n. 49549.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Abuso d'ufficio - Elemento materiale - Ingiustizia della condotta - Ingiustizia del vantaggio patrimoniale - Autonomia - Doppia valutazione - Necessità - Fattispecie. Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata illegittimità della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione alla condotta di un assessore comunale, consistita nell'assegnazione di un immobile di proprietà dell'ente per lo svolgimento di attività di ristorazione con delibera di giunta adottata senza il previo espletamento di procedure a evidenza pubblica, aveva ritenuto integrato il reato omettendo di verificare se il soggetto assegnatario avesse o meno titolo a conseguire la disponibilità dell'immobile per condurre l'attività di ristorazione).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 marzo 2015 n. 10133.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Ingiusto vantaggio patrimoniale - Conseguenza diretta della condotta abusiva - Necessità - Fattispecie. Per l'oggettiva configurabilità del reato di abuso di ufficio è necessario che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta della condotta abusiva. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato a carico di un assessore comunale al bilancio cui era stato contestato di aver occultato il disavanzo di un comune per impedire la declaratoria del dissesto, con conseguente vantaggio patrimoniale consistito nel permanere nella funzione ricoperta, non prevedendo l'art. 248, comma quinto, Tuel alcuna automatica decadenza a seguito del dissesto, ma solo una possibile declaratoria di incompatibilità, conseguente, però, ad eventuale giudizio contabile).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 luglio 2012 n. 27604.
La Nuova Sardegna, 11 giugno 2019
La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero contro la concessione del Tribunale di sorveglianza. Potranno continuare a beneficiare anche dell'ora di socialità - in aggiunta alle due all'aperto - i cinque detenuti rinchiusi nel carcere di Bancali in regime di 41bis che un anno fa avevano ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari la concessione di un'ora supplementare fuori dalla cella.
Contro la decisione avevano fatto ricorso il Ministero e il Dipartimento della Giustizia che avrebbero voluto concedere loro solo due ore d'aria al giorno. La corte di Cassazione ha respinto invece i ricorsi proposti dal Ministero e dal Dipartimento, dando così ragione al tribunale di sorveglianza di Sassari.
Tra i boss che potranno continuare a beneficiare dell'ora di socialità grazie al parere favorevole della Cassazione riguardo alla decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari c'è anche Giovanni Birra, il capo dei capi della camorra del Miglio d'Oro, il boss pluri-ergastolano di Ercolano arrivato a Bancali nel 2017. Giovanni Birra deve scontare una serie infinita di ergastoli e condanne in quanto ritenuto il mandante di almeno una dozzina di omicidi commessi durante la faida di Ercolano, la mattanza di camorra che ha visto protagonista il suo clan - i Birra-Iacomino - e i nemici degli Ascione-Papale, la cosca con base e interessi anche a Torre del Greco.
Gli altri detenuti che hanno ottenuto il parere favorevole della Cassazione sono Pasquale Aprea, Ciro Montella, Gioacchino Cillari e Antonio De Luca Bossa. Secondo la Suprema Corte "la permanenza all'aria aperta risponde a primarie esigenze igienico-sanitarie e la limitazione - si legge nella sentenza - della durata a una sola ora può avvenire non già in via generale, tramite una circolare, ma solo in rapporto a esigenze eccezionali da motivarsi in concreto nei confronti del singolo detenuto. La sovrapposizione tra permanenza all'aria aperta e tempo dedicato alla socialità - si
legge ancora nella sentenza della Cassazione - costituisce una operazione non corretta, perché accomuna senza ragione due differenti ipotesi, la cui unica connotazione comune (lo stare al di fuori della camera detentiva) mostra gli aspetti della irrilevanza ai fini che qui interessano".
di Giuseppe Sottile
Il Foglio, 11 giugno 2019
Il caso del Csm non è un'isola, ma acqua nell'infinito oceano della malagiustizia italiana. I professori sono fatti così: tu gli chiedi che ne pensa della palude nella quale sprofonda giorno dopo giorno la magistratura e lui, Aristide Carabillò, maestro di giurisprudenza negli anni in cui lo stato di diritto contava qualcosa, parte inevitabilmente dal filosofo Ludwig Wittgenstein.
Per spiegarti che l'isoletta dentro la quale i puri e i purissimi dell'onestà vorrebbero circoscrivere lo scandalo di Luca Palamara, l'ex membro del Csm indagato per corruzione, in realtà contiene l'infinito oceano della giustizia e della malagiustizia. Un oceano senza fondo e senza confini. Dove le storture della giustizia penale - quella dei potentissimi procuratori che con un avviso di garanzia sono in grado di paralizzare un governo o di svuotare un parlamento - vengono a galla più facilmente.
Sono le storture che di più affliggono la politica e che hanno provocato tali e tanti dibattiti da appannare gli abissi chiari della giustizia civile o dei tribunali amministrativi o del Consiglio di stato o della Corte dei conti. Luoghi geometrici della giurisdizione dove si ritrovano acque ancora più oscure e nebbiose, ancora più opache e insidiose.
L'emerito professore Carabillò non ha dubbi: "Altro che Palamara, altro che gli incontri notturni tra i capicorrente della magistratura per decidere nomine e promozioni, altro che riunioni sottobanco con i politici per discutere la separazione dei magistrati tra amici e nemici. Nei bassifondi della giustizia amministrativa la collusione con la politica è la regola, non l'eccezione: andate a vedere quanti di questi magistrati sono negli uffici di gabinetto dei ministeri, negli uffici legislativi e legali. Da quelle parti la terzietà del giudice è una miserabile utopia da strappare e buttare in un cestino".
E chi può dargli torto? C'è in Italia un tribunale amministrativo, meglio conosciuto come Tar del Lazio, che di fatto è diventato, dopo Palazzo Madama e Montecitorio, la terza camera legislativa. Se c'è qualcuno a cui non piace una legge, un decreto o un provvedimento emanato da un qualunque ufficio del potere politico basta un ricorso al Tar del Lazio. Che puntualmente sospende o revoca, accelera o rallenta l'applicazione della norma. In piena autonomia, ci mancherebbe altro; ma senza alcun controllo. Lì - e nel grado superiore, cioè nel Consiglio di stato - si ritrovano i grossi intoppi che bloccano gli appalti; lì si decidono le sorti dei gruppi industriali che si contendono proventi miliardari; lì presenta il ricorso la multinazionale colta in fallo dall'Antitrust; lì si giocano le partite più sostanziose, più lucrose, più danarose.
"È la magistratura gialla, bellezza!", ironizza il professore Carabillò. E per gialla si intende una cosa sola: che quella magistratura sfugge a ogni controllo e a tutti i riflettori. "Avete mai visto sui giornali la foto di un giudice del Tar? Tutte persone per bene, non c'è dubbio", insiste Carabillò. "Ma se in quegli uffici un processo si trasforma in un'asta dove tra i due contendenti vince chi paga di più, chi è più abile a corrompere, quale altro potere interviene? Chi controlla, chi tira fuori lo scandalo dal venticello caldo che lo avvolge, dal quieto vivere che sconsiglia comunque chiacchiere e clamori?".
Già, chi controlla? Negli abissi chiari della giustizia, quelli che nessun sommozzatore si è mai sognato di scandagliare, ci ritrovi anche un'altra magistratura: quella contabile, meglio conosciuta come Corte dei conti. Alla quale viene demandato il compito di verificare se i bilanci dello stato o delle regioni sono "conformi alle scritture". Un compito che teoricamente - molto teoricamente - dovrebbe mettere l'amministrazione al riparo da ruberie, da spese clientelari, da sprechi e malversazioni; ma che puntualmente arriva sempre ex post, quando dalla stalla sono scappati sia i buoi che i delinquenti.
Qui la vicinanza con il potere politico è, come direbbero i teologi, consustanziale; e la procedura è così evanescente che, per vedere una sanzione o un errore della politica segnato in blu, bisogna aspettare i tempi lunghi, quando le verifiche di bilancio diranno che i fondi stanziati per una cosa sono stati utilizzati per un'altra cosa: solo a quel punto il procuratore della Corte avvierà un procedimento per il recupero delle somme.
Si celebrerà un processo di primo grado e poi uno di secondo grado e alla fine della giostra chi vivrà vedrà. Succede però - e arriviamo a un caso sollevato dal professore Carabillò - che se c'è un furto in atto la Corte dei conti non è tenuta ad accorgersene. Nella Sicilia, dove ogni avventuriero trova sempre un complice o un consulente che gli spiana la strada, la regione ha versato 91 milioni, estero su estero e in un paradiso fiscale, a una misteriosa società con sede in Lussemburgo per un censimento di beni immobili che nessuno ha mai visto. Alla testa del clan c'era e c'è un imprenditore piemontese, Enzo Bigotti, appena arrestato per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Messina. Bene. Esistono i bonifici, tutti in fila e documentati; esiste la mappa degli incastri societari, ma non esiste il censimento a fronte del quale quella poderosa somma è stata versata. È lo scandalo dell'anno, l'ultimo dei tanti. E tu ti aspetteresti che la Corte dei conti, sensibile allo spreco anche di cento o mille euro, ci metta mano; che chieda conto e ragione di quello scempio, che si chieda perché la Regione paghi 91 milioni in un paradiso fiscale. Invece gli abissi chiari della giustizia gialla inghiottono di colpo dubbi e domande. "Noi seguiamo la nostra procedura", rispondono i vertici degli uffici inquirenti e dei collegi giudicanti.
E chi può obiettare nulla? Il segreto che abitualmente circonda e custodisce l'attività delle magistrature non sempre è un segreto doveroso e necessario; o una riservatezza funzionale al lavoro dell'ufficio. Spesso è la via di fuga per respingere ogni tentativo di trasparenza. Si pensi al segreto istruttorio che, per definizione, è quello che poi deve essere violato: altrimenti non camperebbero i giornali e certi pm non farebbero le folgoranti carriere che invece fanno. È il segreto del potere. Il professore Carabillò, che ne sa sempre una in più del diavolo, arriva a sostenere che il mistero non a caso è lo strumento che Baltasar Gracián, un grande gesuita del Seicento mistico e miscredente, consigliava ai regnanti del suo tempo per avvolgere la propria immagine in un manto di venerazione, quasi in un corpo mistico da incuneare tra il tempo e l'eternità.
Sante parole. Provate a chiedere a un procuratore della Repubblica perché tra dieci fascicoli che si sono accumulati sul suo tavolo lui sceglie di istruire il numero sette e non il numero quattro, o viceversa: "Ragioni di giustizia", vi risponderà. Oppure provate a chiedergli perché si è fatto il giro di tutte le carceri per trovare un pentito che accusasse quel signore e non quell'altro: "Ragioni di giustizia", continuerà a rispondere con spocchia e sufficienza.
Tanto, chi lo controlla? E se poi passate dal penale al civile la musica non cambia. Se vi accorgete, per esempio, che alla "fallimentare" c'è un giudice maneggione che traccheggia con gli immobili dei povericristi costretti a svendere dopo una bancarotta; e se vi accorgete che una di quelle case, magari la più bella, è finita per quattro lire nelle mani del suo più caro amico; voi, ingenui e insolenti, non andate lì a chiedere come mai. Perché la risposta è e sarà sempre una e una sola: "Ragioni di giustizia".
Ragioni imperscrutabili, indicibili, insormontabili. La giustizia ha un cuore di tenebra, c'è poco da fare. E dentro queste tenebre alligna non solo la discrezionalità ma spesso, molto spesso anche l'arbitrio. Prendete ad esempio i tribunali antimafia, ai quali le leggi d'emergenza hanno consegnato il potere straordinario di amministrare il sospetto. Basta niente, un fumus, e all'imprenditore sotto tiro viene sequestrato il patrimonio: beni mobili e immobili, case e aziende, terreni e conti correnti, pacchetti azionari e titoli di credito. Sotto l'occhio vigile e spietato della sezione misure di prevenzione, tutto quel ben di Dio viene automaticamente trasferito nelle mani degli amministratori giudiziari. Silvana Saguto, presidente della sezione, aveva creato nel Palazzo di giustizia di Palermo una confraternita di consulenti, di commercialisti e avvocaticchi, tutti a lei devoti, che all'improvviso si sono trovati a gestire fortune immense, a incassare consulenze, a liquidare parcelle da capogiro. C'erano tutti nel cerchio magico di Silvana Saguto: amici e parenti di magistrati. E se le chiedevi perché mai avesse assegnato il boccone più ambito al fratello di un sostituto procuratore anziché al figlio del presidente della Corte di appello rispondeva anche lei così: "Ragioni di giustizia".
Certo, Silvana Saguto è finita sotto processo, incastrata da una intercettazione involontaria; e questo potrebbe far dire a qualcuno che in fondo anche i magistrati pagano per le loro malefatte un prezzo di infamia e di mascariamento.
Potrebbe anche spingere i puri e i purissimi a sostenere che in fondo esistono solo delle isole: quella intestata a Palamara e quella della Saguto, o di qualche altro disgraziato sparso qua e là nel mare magnum della corruzione e dell'abuso. Ma il cuore di tenebra non risiede solo nella nebbia delle misure di prevenzione. Recentemente, per esempio, i magistrati che, dopo 27 anni, ancora cercano di fare luce sui mandanti della strage di Capaci - quella dove furono massacrati Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta - hanno risvegliato un pentito della prima ora, tale Maurizio Avola, catanese.
Il quale, dopo un quarto di secolo, si è ricordato che il tritolo necessario per l'attentatuni fu addirittura inviato dall'America: da John Gotti, il boss dei boss. Nientemeno. E tu, ascoltando questa colossale scempiaggine, ti chiedi: ma non c'era una legge che imponeva ai pentiti di dire tutto quello che sapevano in un arco massimo di centottanta giorni? E perché ci sono magistrati che, dopo 27 anni, inseguono un pataccaro come Maurizio Avola e gli permettono di dire nel 2019 cose che avrebbe dovuto dire da almeno un quarto di secolo?
E perché c'è una giustizia che consente a un balordo di spacciare dentro i tribunali quattro scemenze per ottenere in cambio il diritto di vivere ancora a spese dello stato? Domande inutili. Perché dagli oscuri meandri dell'antimafia ti risponderanno che ci sono solide ma inafferrabili "ragioni di giustizia".
Mamma mia, quante voragini. Basterà una riformicchia, come quella che propongono i tecnici del ministro Alfonso Bonafede - e puntualmente affidata al principio della delazione o della telefonata anonima - per ripulire di tutto il marcio che si è accumulato negli anni non questa o quell'isoletta ma l'infinito oceano della giustizia italiana?
Basterà una riformicchia, come quella che vorrebbe puntellare un Csm ormai sputtanato, per ridare ai cittadini la certezza che lo stato di diritto è in mano alla legge e non ai capricci dei magistrati? Joseph Conrad nel suo libro più superbo, "Cuore di tenebra" appunto, ricorda che per diradare la nebbia appiccicosa dei mari del sud non bastano i venti; occorre "un fremito vasto di tamburi lontani". Tamburi di guerra. Non i tamburi di latta presi in prestito da questo governo per ritmare gli slogan dell'onestà-tà-tà.
di Andrea Magagnoli
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2019
Corte di Cassazione - Sezione I - Ordinanza 3 maggio 2019 n. 11750. La corte suprema di Cassazione con l' ordinanza interlocutoria n. 11750/2019 recentemente depositata, rileva la configurazione di un contrasto di giurisprudenza riguardante gli aspetti temporali di validità della normativa sulla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di protezione internazionale da parte di un soggetto di nazionalità di un Paese non appartenente alla Ue e dalla conseguente decisione della corte di Appello, la quale in parziale riforma della decisione del tribunale concedeva un permesso di soggiorno per motivi umanitari al richiedente.
I giudici di Appello, osservavano come lo straniero si fosse ad ogni modo inserito nel tessuto sociale italiano tanto da renderne legittima la permanenza nel territorio nazionale. Proponeva ricorso il ministero dell' Interno rappresentando come i giudici di merito avessero deciso in assenza di prove, emettendo una sentenza del tutto illegittima ed al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, i quali avrebbero resa necessaria un altra soluzione alla questione.
Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte degli ermellini.
La normativa relativa all' emissione dei permessi di soggiorno è stata di recente modificata attraverso il Dl 113/2018 successivamente convertito nella legge n. 132 /2018.
In sede di giudizio di legittimità emerge anzitutto la necessità di determinare in maniera precisa l' ambito temprale di applicazione della nuova normativa, ovvero se essa possa ritenersi applicabile anche ai procedimenti attivati a seguito della proposizione di domande presentate antecedentemente all' entrata in vigore della nuove disposizioni.
La questione, come ovvio manifesta una grande importanza data la frequenza statistica delle richieste che riguardano l' applicazione delle norme inerenti la concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. Problematica ancora più rilevante ove si considerino le evidenti diversità tra le due diverse categorie di norme.
La corte suprema di cassazione con la sentenza n. 4890/2019 aveva risolto la questione in maniera diversa a seconda dell'aspetto della procedura di rilascio dei permessi ritenendo in particolare inapplicabile alla regolamentazione degli aspetti inerenti il rilascio dei permessi di soggiorno soluzione antitetica invece per quel che riguarda gli aspetti inerenti la validità temporale dei titoli di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.
Tale indirizzo tuttavia non perdura nelle decisione dei giudici della corte suprema i quali con la sentenza qui in commento prendono un altra direttrice.
Osservano i magistrati nella sentenza n 11750 / 2019 come ove si volesse seguire l' indirizzo espresso con la sentenza n 4890/2019, si finirebbe per riconoscere un duplice regime di operatività della normativa contenuta nel Dl 113/2018 e la conseguente diversità di regime applicativo comporterebbe la creazione di una norma di diritto intertemporale in realtà mai prevista dal legislatore.
Non solo ma osservano ancora gli ermellini ove si volesse accedere alla tesi espressa con la sentenza n. 4890/2019 si finirebbe per accedere a soluzioni inique con un ben diverso trattamento conseguente ai differenti aspetti della procedura di rilascio del permesso di soggiorno dai quali finisce per dipendere la normativa applicabile.
La questione pertanto si presenta piuttosto complessa per i suoi evidenti aspetti pratici, derivandone la necessità dell'individuazione di un indirizzo ben preciso e di una soluzione conforme per tutti i casi di richiesta di un permesso di soggiorno. I giudici della Corte suprema infatti pertanto ritengono necessaria una decisione delle Sezioni Unite rinviando pertanto il procedimento al Primo presidente della stessa Corte Suprema al fine di promuovere la procedura per una sentenza delle sezioni unite.
di Gennaro Scala
Cronache di Napoli, 11 giugno 2019
La giornata in carcere dei familiari dei detenuti: in duecento in un cortile tra fumo, caldo e cattivo odore. "Ci sono anche i bambini, perché non li lasciano passare?". "Stamattina sveglia alle sette per andare al colloquio da un mio nipote, si è rinunciato perché eravamo più di duecento persone ammassate in un piccolo cortile, si fuma nonostante la presenza di molti bambini. Anche di pochi mesi. Popolazione carceraria inerme compiaciuta e rassegnata, alla faccia della dignità umana".
È il racconto di Pietro Ioia, presidente dell'associazione "Ex detenuti organizzati napoletani". Il suo commento è solo un esempio di quello che può essere la vita dei "condannati di fuori", quelli che si recano ai colloqui con i familiari detenuti e che. in un certo senso, vivono a loro volta una vita senza libertà.
"Non sene può più specialmente con questo caldo... siamo trattati peggio degli animali" è lo sfogo di una donna che nel "mostro di cemento" ci entra con ogni tempo. Quando piove e fa freddo e si deve attendere all'esterno per ore prima di entrare e quando il caldo prende alla gola, "lo ci vado domani - racconta un'altra - e già so quello che mi aspetta per questo il lunedì non lo faccio mai perché si fa solo colloquio. Perciò lo salto e il martedì faccio tutto".
Parla con la consuetudine concettuale dì chi è abituato a questa vita. "Non vado mai il lunedì - incalza un'altra - solo il mercoledì, e non ti dico come mi sento". "Sempre la stessa storia e ora, con il caldo, ancora più vergognoso perché non si respira e non c'è una sala d'attesa con condizionatori c'è solo tanta rabbia".
E il peggio è "che non si può far vedere alle persone che non sanno, quali sacrifici facciamo, noi più di tutti. È uno schifo, una massa di persone che si prestano a farsi calpestare e giustamente, ma con chi se la devono prendere? E poi specialmente i bambini. li vedete fanno la richiesta di colloquio fateli entrare subito! Non possono stare in mezzo al fumo, alla puzza, se uno fa un colloquio deve subire tutto questo?".
"Non ci trattate anche noi come bestie - conclude la donna - hanno sbagliato stanno là per pagare, ma per voi è un lavoro, fatelo con un po' dì umanità". Il caldo è arrivato e l'inferno si fa più micidiale per chi vive e lavora nelle nostre carceri "che sono luoghi di sofferenza e tortura che ti lasciano cicatrice profonde".
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2019
Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza 10 giugno 2019 n. 25598. Non può essere condannato a pagare la multa prevista dalla legge il migrante irregolare che non ha rispettato l'ordine di espulsione e dice di non avere soldi per comprare il biglietto aereo per il proprio Paese: non sta a lui l'onere di provare di non possedere nulla, ma è il giudice che deve motivare se si tratta di un giustificato motivo o meno. Lo precisa la Cassazione, con la sentenza 25598 depositata ieri, che ha annullato con rinvio la condanna al pagamento di una grossa multa ad un trentenne, originario del Marocco, spiegando che il giudice di pace ha applicato erroneamente la norme sull'onere probatorio.
La legge prevede in caso di inottemperanza del decreto di espulsione da parte del questore una multa fino a 20mila euro, "salvo che non sussista giustificato motivo". E in questo caso
l'imputato, per il quale era stata disposta l'espulsione senza accompagnamento alla frontiera, aveva giustificato la mancata esecuzione dell'ordine con "lo stato di indigenza", che gli avrebbe impedito di acquistare il biglietto aereo per ritornare volontariamente in Marocco. La Cassazione aveva già annullato una prima volta la condanna al pagamento di una multa da 15mila euro, da parte del giudice di pace di Avezzano, rinviando a nuovo giudizio. E il giudice ha di nuovo condannato l'imputato perché "non ha fornito alcuna prova comprovante l'esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all'ordine di espulsione". Una spiegazione che nuovamente non è stata accettata dalla Cassazione. "Non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato" ricordano i supremi giudici, ma vi è solo un "onere di allegazione in virtù del quale l'imputato è
tenuto a fornire all'ufficio le indicazione e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio a suo favore". In questo caso, ha allegato lo stato di indigenza, "sicché illegittimamente l'affermazione di responsabilità è stata sostenuta dal prospettato mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente". Il caso, che va avanti dal 2016, dovrà dunque essere affrontato per la terza volta dal giudice di pace.
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2019
Corte di cassazione - Sentenza 19702/2019. Commette il reato di minaccia aggravata il condòmino che aggredisce verbalmente l'amministratore. La coabitazione nel condominio tra amministrati e amministratore non sempre è idilliaca e occorre delineare i limiti giuridici intercorrenti tra una civile discussione, anche contrastata, e gli estremi di un reato. La Corte di cassazione (sentenza 19702/2019) ha dettato principi interpretativi sul punto ed ha dichiarato inammissibile il ricorso di una condòmina nei confronti di una sentenza che la aveva condannata per il reato di minaccia aggravata, commessa nei confronti di un'altra condòmina e dell'amministratrice del condominio.
Le offese - In particolare le due persone offese, mentre si trovavano nella loro abitazione (nel condominio in cui vive anche l'imputata), la sentivano urlare in direzione dell'amministratrice la frase "questa è una ladra, questa la deve pagare, la porto in tribunale, deve avere paura". In una successiva occasione le persone offese sentivano urlare l'imputata nei confronti dell'amministratrice le seguenti frasi: "la levo davanti, prima che te ne vai ti devo uccidere ... questa fa la padrona del condominio, deve smetterla, io ho gli stessi millesimi... metterò una bomba, farò saltare in aria tutte le (...)".
L'imputata, nel suo ricorso, affermava che non sussisteva il reato di minaccia grave, perché le frasi predette non erano idonee a intimidire le persone offese, a causa della loro inverosomiglianza ed eccessività. La Corte di cassazione, invece, afferma che le sue frasi consistono nella prospettazione di un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla sua volontà e sono idonee a turbare psicologicamente le persone offese, ovvero a intimidirle. La Corte di appello ha quindi correttamente ravvisato in tali frasi il reato di minaccia aggravata, poiché le stesse promettevano alle persone offese il male futuro di morte, con l'esplicito riferimento all'uso di una bomba. La gravità della minaccia riguarda il turbamento psichico che l'atto intimidatorio può cagionare e, per valutarne la gravità, i criteri sono costituiti dal tenore delle espressioni verbali e dal contesto in cui sono state pronunciate.
Il contesto - Il giudice deve porre a fondamento della sua sentenza la valutazione del grado in cui le minacce abbiano ingenerato timore o turbamento alla persona offesa. A tali parametri si è attenuto il giudice che li ha calati nella vicenda trattata, poiché la minaccia è stata la modalità con la quale l'imputata ha manifestato il suo astio verso l'altra condòmina e l'amministratrice del condominio, in cui l'imputata abitava, in un contesto tranquillo che in quel momento non era connotato da alcuna animosità tra le parti e che potesse fare da sfondo ad un confronto acceso. La Corte d'Appello ha osservato che l'imputata non si trovava in una situazione che potesse giustificare il tono estremamente aggressivo delle frasi.
Pertanto la condotta illecita dell'imputata era ispirata all'intento di sfogarsi pubblicamente con un atteggiamento di pesante e aggressiva contestazione, quindi del tutto ingiustificabile. L'idoneità delle frasi a integrare la minaccia deve valutarsi al momento della loro pronuncia e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, poiché il reo non può mai avvantaggiarsi della particolare forza d'animo della persona offesa.
di Matteo Vercelli
L'Unione Sarda, 11 giugno 2019
Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, originario di Cabras, è stato trovato nella zona dei bagni esterni della stazione ferroviaria di piazza Matteotti a Cagliari: l'intervento del 118 è stato inutile.
Dai primi accertamenti medici la morte risalirebbe a parecchie ore prima del ritrovamento, avvenuto nel tardo pomeriggio, all'arrivo delle addette alle pulizie. Nessuno fino a quel momento si è accorto del bagno occupato e della presenza del corpo.
Sul posto, oltre al personale della stazione ferroviaria, anche la Polizia Ferroviaria, gli agenti della Squadra volante e la Scientifica. La zona è stata chiusa per consentire tutti gli accertamenti: l'uomo, detenuto nella colonia penale di Isili, arrivato a Cagliari grazie a uno dei permessi di cui godeva spesso, sarebbe morto per un'overdose.
Nel bagno sono state ritrovate infatti tracce che confermerebbero l'uso di sostanze stupefacenti. Davanti ai bagni esterni sono presenti delle telecamere che potrebbero aver ripreso l'ingresso dell'uomo nei servizi igienici e quindi anche l'orario della morte. Nel frattempo, il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali.
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 11 giugno 2019
Se i due psichiatri non ne avessero sottovalutato le condizioni, Valerio Guerrieri magari non si sarebbe impiccato in cella. Si sarebbe potuto attivare, in alternativa, al trasferimento in una struttura idonea e magari disporre la sorveglianza a vista.
Sono queste le conclusioni che ieri hanno spinto il pm Attilio Pisani a chiedere la condanna e la contestuale richiesta di rinvio a giudizio per altri otto indagati per il caso del ventunenne romano che si è ucciso a Regina Coeli il 24 febbraio del 2017, dove tra l'altro, non doveva essere neanche recluso. Per una psichiatra in servizio in carcere - una dottoressa che ha scelto il rito l'abbreviato - il magistrato ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere con l'accusa di omicidio colposo.
Stesso reato contestato al collega, che come lei non si sarebbe allertato dopo le visite al detenuto. E che ora rischia di finire a processo. Come i sette agenti di polizia penitenziaria, accusati sempre di omicidio colposo in concorso, che avevano il compito di controllare ogni quarto d'ora il detenuto ed invece non si sono nemmeno accorti che già dal giorno prima aveva annodato un lenzuolo col quale si è lasciato andare nel bagno della cella.
Valerio Guerrieri lo aveva detto già davanti al giudice, tre giorni prima del suicidio, che in carcere non ce l'avrebbe fatta: "Regina Coeli è un caos - aveva pianto - Non ce la faccio. Mi sveglio e soffro. Soffro mentalmente... Mandatemi a casa. Mi curo...".
Il giudice, accertata l'incapacità del detenuto, ne aveva disposto la scarcerazione, con l'assegnazione a una Rems, una struttura sanitaria, da dove in passato era scappato più volte. Il trasferimento invece non è stato attivato. E il personale medico e i secondini invece di riservare le massime attenzioni avrebbero sottovalutato la situazione psichiatrica di Guerrieri, riservandogli controlli blandi. Nel mirino delle indagini sono finiti anche il direttore del carcere e i vertici del Dap, il dipartimento della amministrazione giudiziaria. Il gip Claudio Carini, qualche mese fa, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata per i vertici penitenziari dal pm Pisani, ipotizzando il reato di indebita limitazione della libertà personale.
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