di Anna Rossomando (Commissione Giustizia Pd)
Il Garantista, 2 aprile 2015
La chiave per uscire dall'impasse nei rapporti tra giustizia e politica deve essere ricercata in un'autentica cultura delle garanzie e della legalità. Garantismo non vuol dire impunità, ma osservanza del principio di legalità, prima, dopo e durante il processo. Non può esserci il primato della legalità senza regole e garanzie, e il diritto è il limite alla politica intesa come mero potere.
di Luigi Amicone
Tempi, 2 aprile 2015
Vanno ripristinati lo stato di diritto e il diritto a un giusto processo, la diffusione delle intercettazioni (tutte) va vietata fino al dibattimento. Mentre da Napoli suona la campana per D'Alema, il ministro della Giustizia rassicura il circo mediatico-giudiziario.
di Domenico Ciruzzi (Vicepresidente Unione Camere Penali)
Il Garantista, 2 aprile 2015
"La gente ha il diritto di sapere". È questa l'affermazione - ingannevole ed in linea con l'ancor più stupido slogan "intercettateci tutti" - sovente utilizzata per giustificare lo scempio delle migliaia di trascrizioni di intercettazioni telefoniche gettate in pasto all'opinione pubblica. La gente ha diritto di sapere, è vero; ma il diritto alla conoscenza - perché sia effettivo - necessità di due pre-condizioni imprescindibili: la pluralità delle fonti informative ed il rispetto delle regole di acquisizione della notizia.
di Tiziana Maiolo
Il Garantista, 2 aprile 2015
Pubblici ministeri in cerca di pubblicità e di un titolo del telegiornale: andrebbe vietata la pubblicazione dei loro nomi. Se il Parlamento avesse approvato, ai tempi della Prima Repubblica, la proposta di legge del deputato Dc Carlo Casini che vietava la pubblicazione del nome e della foto dei magistrati requirenti, forse il signor John Henry Woodcock oggi farebbe un altro mestiere. E nessuno, neppure il Presidente del consiglio, saprebbe chi sono i signori Raffaele Cantone e Nicola Gratteri.
di Beatrice Borromeo
Il Fatto Quotidiano, 2 aprile 2015
È difficile decidere quale sia la proposta che farà innervosire di più i criminali, tra quelle presentate dalla commissione guidata da Nicola Gratteri per modernizzare la giustizia penale. Basti pensare alla modifica della prescrizione che, invertendo la tendenza del passato (leggi "salva- Previti"), non sarà più uno strumento utilizzato per eludere le condanne, dato che smetterà di decorrere dopo la sentenza di primo grado. Non sono da meno l'introduzione del reato di auto-riciclaggio, l'informatizzazione della macchina giudiziaria e la riorganizzazione del sistema penitenziario, che verrà accentrato in un unico "Corpo di Giustizia" alle dipendenze del Guardasigilli. Gli obiettivi della commissione sono ambiziosi: garantire la ragionevole durata dei processi e ripristinare l'effetto deterrente delle pene. Per farlo, la commissione ha schiacciato il tasto "update", partendo da riforme tanto urgenti quanto ovvie eppure mai concretizzate prima. Ecco alcune delle principali novità delle oltre 250 pagine della relazione che, da qualche giorno, è al vaglio del premier Renzi, del sottosegretario Delrio e del ministro della Giustizia Orlando.
di Dino Martirano
Il Corriere della Sera, 2 aprile 2015
Sul difficile campo del Senato la maggioranza ha vinto (165 voti favorevoli, 74 contrari, 13 astenuti) e ha portato a casa il primo tempo della legge anticorruzione (il testo ora passa alla Camera), che reintroduce il reato di falso in bilancio e inasprisce le pene per la corruzione ma anche per l'associazione mafiosa ("Un passo avanti che aspettavamo da tempo" ha detto l'Anm). Hanno votato a favore Partito democratico, Alleanza Popolare e Sel, contro Forza Italia e Movimento Cinque Stelle, astenuta la Lega.
"Abbiamo rischiato e abbiamo vinto", sintetizza il ministro della Giustizia Andrea Orlando (Pd): "Sapevamo che c'erano posizioni diverse e dunque sono molto soddisfatto per un risultato per un traguardo che non era scontato". Raggiante il Guardasigilli, entusiasta il presidente del Consiglio: "Contro il malaffare ce la stiamo mettendo tutta, grazie sentito ai senatori del Pd e degli altri partiti che hanno votato il testo". Poi a Fi e ai grillini: "Fare ostruzionismo e un inganno che forse funziona il tempo di un click". Matteo Renzi ha dunque auspicato che ora la Camera approvi in tempi rapidi il ddl anticorruzione e il Senato la legga sulla prescrizione: "Saremo più che rapidi", ha assicurato Orlando.
Eppure, al Senato, il governo ha di nuovo rischiato. In mattinata c'è mancato davvero poco che la maggioranza andasse sotto proprio sulla reintroduzione del reato per il falso in bilancio. Lo scrutinio segreto, le assenze e una generale sottovalutazione del rischio hanno determinato una vera situazione di pericolo quando sono stati posti in votazione gli emendamenti all'articolo 8: quello di Giacomo Caliendo (Fi), che prevedeva più elasticità nelle valutazioni e nelle stime da presentare al giudice per giustificare i bilanci, è stato respinto per un pugno di voti: cinque per l'esattezza. La scena poi si è ripetuta anche sulla votazione dell'articolo su falso in bilancio: approvato per appena quattro voti.
In altri tempi sarebbe scattato l'allarme generale. Invece, il massimo conoscitore dei numeri e degli umori del Senato, Paolo Naccarato (Gal), cresciuto alla scuola di Cossiga, dice che "Renzi deve stare sereno perché il Senato non lo tradirà mai: più aumenta il pericolo per il governo, più arrivano truppe di rinforzo per sostenerlo".
Nel merito del testo anticorruzione il vice ministro della Giustizia Enrico Costa (Ap) parla di "tassello fondamentale per cementare ulteriormente l'alleanza di governo". Si vedrà quando in aula al Senato arriverà la legge sulla prescrizione che i centristi di Alfano vorrebbero ridimensionare in senso garantista.
Ma sul complesso degli interventi in materia di etica pubblica è stato il presidente dei senatori dem a contestualizzare il voto con la "fase" che sta vivendo il Paese: "Questa legge è certamente utile ma da sola non basta davvero. Davanti a un indebolimento dello Stato è necessario ristabilire un ambiente pubblico capace di asciugare l'acqua in cui sguazza la corruzione... Apprendiamo ogni giorno l'esito di nuove inchieste in cui sono coinvolti politici, amministratori - anche del nostro partito - magistrati, uomini delle forze dell'ordine, esponenti della Chiesa. Il bubbone della corruzione ci obbliga a un'analisi di verità. L'imperativo etico di battere la corruzione non può dunque esaurirsi qui". Senza fondi neri la corruzione nuota in cattive acque e questo, ha aggiunto Zanda non senza vis polemica "avrebbe meritato il voto del M5S che invece ascolta i referendum della rete".
Andrea Cioffi (M5S), che aveva parlato in precedenza, era già indirizzato su un'altra linea: "C'è un'epidemia di corruzione che non può essere curata con l'aspirina. Ci vuole l'accetta. Metaforicamente parlando, ovviamente".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2015
"Ce la stiamo mettendo tutta", esulta, via Facebook, Matteo Renzi, dopo il sì del Senato al pacchetto anticorruzione. "Siamo - prosegue il premier - quelli che hanno affidato a Raffaele Cantone la guida dell'Anac, quelli che con il decreto Madia hanno previsto i commissariamenti per gli appalti pilotati come nel caso dell'Expo e del Mose. Lo avevamo promesso a dicembre, lo ripetiamo sempre, chi ruba paga e restituisce fino all'ultimo centesimo". Infine, una stoccata ai 5 Stelle: "Chi è eletto nel Parlamento, se davvero vuole combattere il malaffare, esercita il proprio ruolo, scrivendo, discutendo, migliorando e infine approvando le leggi che contrastano la corruzione. Fare ostruzionismo e dire sempre di no - avverte il presidente del Consiglio - è un inganno che forse funziona il tempo di un click ma che gli elettori sanno sempre riconoscere".
Critiche da parte di Forza Italia che ha votato contro quella che ha definito una "norma propaganda e incostituzionale". Sì da Alleanza popolare che subito ha alzato la posta chiedendo una riforma della giustizia. No, invece, dai grillini. Loro che avevano chiesto - e non ottenuto - il Daspo per politici corrotti e l'introduzione dell'agente provocatore anche per i reati contro la pubblica amministrazione, alla fine, dopo le consultazioni on line, hanno deciso per il no.
Nel merito, il disegno di legge, che adesso passa alla Camera, ha un evidente filo conduttore, al netto della revisione strutturale del falso in bilancio: l'aumento generalizzato delle sanzioni per i principali reati contro la pubblica amministrazione. A partire dalla corruzione propria per finire a quella in atti giudiziari, non trascurando l'induzione indebita, il peculato e la corruzione impropria. Ma nel segno di una maggiore severità vanno anche le misure sul licenziamento del pubblico dipendente oggetto di condanna o la sospensione dall'esercizio della professione oppure, ancora, l'allungamento dell'interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione.
Pene più severe anche per chi commette il reato di associazione mafiosa, si arriva a 26 anni. Per coloro che fanno parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone la reclusione va da 10 a 15 anni (ora 7-12); da 12 a 18 (ora 9-14) per i promotori, gli organizzatori e coloro che dirigono l'associazione mafiosa; se l'associazione è armata, da 12 a 20 (ora 9- 15); per chi è al comando da 15 a 26 anni (ora 12 - 24).
Altro cardine del testo approvato dal Senato è poi l'irrigidimento sulle misure pecuniarie. Due esempi: il patteggiamento viene condizionato al alla avvenuta integrale restituzione del prezzo del reato, mentre, con il giudizio di condanna, per alcuni delitti considerati più gravi, sarà ordinato il pagamento di una somma di denaro di importo pari all'ammontare di quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (figura quest'ultima che adesso viene espressamente innestata anche nella concussione). Come pure si mette un nuovo paletto alla concessione della sospensione condizionale della pena, subordinandola a forme di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione danneggiata.
Dai più impegnati magistrati contro la corruzione e dall'Anm era stato poi sollecitato un intervento premiale a favore dei collaboratori di giustizia. Già previsto nel disegno di legge presentato dall'attuale presiedente del Senato Piero Grasso, lo sconto è stato poi, in Aula, ulteriormente aumentato potendo arrivare adesso da un terzo alla metà della pena prevista.
Rafforzate poi le prerogative dell'Autorità anticorruzione, alla quale dovranno, ogni 6 mesi, confluire nuove informazioni fornite dalle stazioni appaltanti e da parte dei pubblici ministeri quando decideranno di esercitare l'azione penale per i reati di corruzione. All'Autorità sono poi affidati, innalzando il tasso di trasparenza, nuovi poteri di controllo sui contratti di appalto sinora secretati.
Non è passata poi la proposta di introdurre in maniera specifica l'impiego di agenti provocatori con il compito di azioni sotto copertura per fare emergere l'attività criminale.
Sulla prescrizione, infine, il disegno di legge va letto in parallelo con la riforma più generale votata dalla Camera (e adesso al Senato), nella quale si agisce sui termini congelandoli in caso di condanna, ma, per corruzione propria e impropria e in atti giudiziari, è previsto un aumento della metà. Se fossero in vigore entrambi i disegni di legge, la corruzione verrebbe prescritta non prima di 15 anni, come ipotesi base (10 più 5), a fronte degli attuali 12 (8 più 4).
di Errico Novi
Il Garantista, 2 aprile 2015
E i forcaioli dem sono pure delusi: sul falso in bilancio volevano di più, ma i singoli articoli passano a stento. Lo spottone alla fine è fatto. La legge anticorruzione è servita. Con tanto di guarnizione per buongustai: la punibilità totale o quasi per il falso in bilancio.
È il vero colpo che passa nell'aula del Senato in un'ultima, convulsa giornata di votazioni sul provvedimento firmato da Grasso. Viene approvata in prima lettura una modifica decisiva all'attuale codice: l'eliminazione delle soglie di non punibilità. E cioè di quei limiti, calcolati sull'esercizio di bilancio e sul patrimonio dell'azienda, che impedivano a un magistrato di mettere nei guai amministratori vittime di stime sbagliate.
Al voto finale le cose vanno relativamente lisce: 165 sì, 74 no, 13 astenuti. Con il Pd ci sono Area popolare (quindi anche l'Ncd) e gli altri minori della maggioranza. Forza Italia, insieme con i senatori di Gal, è l'unica a dire no in nome dell'argine all'isteria forcaiola. Il Movimento Cinque Stelle vota contro perché non è ancora abbastanza. La Lega, nel dubbio, si astiene.
Nonostante la spinta forcaiola imposta da Renzi al ministro della Giustizia Orlando, e nonostante l'estremismo ultra giustizialista dei fiduciari del premier, Lumia e Casson, che fino all'ultimo propongono emendamenti per far passare un falso in bilancio ancora più severo, la maggioranza stenta parecchio sui singoli articoli. Incidenti che non impediscono al premier di dichiarare con il solito tweet che anche questa è "la volta buona".
Ma è emblematico quanto accade su uno dei passaggi chiave del provvedimento, l'articolo 8. Quello che introduce la reclusione da uno a cinque anni "per coloro che commettono il reato di falso in bilancio nelle società non quotate": passa con 124 voti favorevoli, 74 no e 43 astensioni (che a Palazzo Madama valgono come voto contrario). A fronte di una soglia di maggioranza fissata a quota 120, a Forza Italia sarebbero bastati soltanto cinque voti per battere il governo ed evitare la galera a chi compila male un documento contabile. Gli ottimisti renziani come la parlamentare che presiede la Commissione Giustizia nell'altro ramo del Parlamento, Donatella Ferranti, suggeriscono di leggere con attenzione il passaggio che ridefinisce il reato e dicono che colpirà solo gli imbroglioni veri. Pia illusione.
L'arma nelle mani dei pm ora come ora è carica e pronta a sparare. Con una pena massima di 5 anni e con le novità introdotte proprio a Montecitorio sulla prescrizione, i responsabili di un'azienda possono stare sotto processo per una posta di bilancio sbagliata anche una decina d'anni. Poi è vero, dopo 5-6-10 anni riusciranno probabilmente a dimostrare che quell'errore non era stato commesso "al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", per citare l'articolo 8, né "in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore". Ma dopo essere rimasti sotto scacco per anni ed essersi fatti, se non il carcere (che grazie al decreto di giugno fino a 5 anni non scatta) sicuramente un bel po' di domiciliari.
Forza Italia coglie la confusione nella maggioranza. Ma non riesce ad approfittarne. Nonostante il gran da fare che si dà Giacomo Caliendo: è lui a proporre un emendamento attenuativo, sempre sul falso in bilancio, che non passa per cinque voti. Anche grazie ad alcuni berlusconiani che spariscono: si tratta, per la cronaca, di Bonfrisco, Cardiello, Fazzone, Floris, Galimberti, Ghedini, Minzolini e Verdini. Non solo dissidenti anti-renziani, dunque: anche uno come Ghedini che, in quanto avvocato, dovrebbe sapere di cosa si sta parlando. Sei e soprattutto Cinque Stelle urlano addirittura al compromesso, all'annacquamento. E questo, in particolare, per la distinzione tra società quotate e quelle che non lo sono, prevista peraltro già ora nel codice civile. Nel caso delle prime le pene per falso contabile vanno da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni di carcere.
Con un aggravio sulla responsabilità contabile, che vale anche per le aziende minori ma che, per chi è in Borsa, si traduce in sanzioni pecuniarie fino all'equivalente di 600 quote. Nel caso delle società non quotate invece, la pena massima di 5 anni di galera, che comunque non è uno scherzo, evita almeno l'uso delle intercettazioni. Cosa che appunto fa scandalizzare i grillini - ma anche i dem Lumia e Casson. Poi, altro scandalo per i forcaioli, nel caso di "fatti di lieve entità" il massimo viene fissato in 3 anni di carcere (minimo 6 mesi).
Aree di non punibilità non ce ne sono. Ma almeno alla lieve entità viene associato il principio della "particolare tenuità del fatto". È applicabile a condizione che il fatturato non superi i 300mila euro, e determina la possibilità per il giudice di archiviare il caso. Salumieri e parrucchieri che cercano di risparmiare sul commercialista sono quasi salvi. Ma i grillini in aula protestano: avrebbero voluto in galera pure loro.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2015
"Non è un mistero che si trattasse di una materia delicata", tira un sospiro di sollievo il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dopo il voto della mattina. E poi, nel pomeriggio, incassato il via libera al complesso del disegno di legge, è un po' più trionfalista: "Abbiamo rischiato e abbiamo vinto. Sapevamo di correre dei rischi in questo passaggio, ma abbiamo deciso di andare avanti lo stesso". Di certo la riforma del falso in bilancio, messa a punto con grande fatica e dopo lunghe mediazioni, ha rischiato di naufragare sull'ultimo ostacolo e sul caso più spinoso. Ieri mattina, infatti, la norma del disegno di legge che ridisegna il reato per le società non quotate è stata approvata con soli 4 voti di scarto: 124, rispetto ai 121 necessari. Se fosse saltata, a venire compromesso sarebbe stato tutto l'intervento che proprio nell'occhio di riguardo per le medie e piccole imprese trova un punto qualificante.
In sintesi, infatti, il disegno di legge prevede una diversa rilevanza penale a seconda delle dimensioni e della quotazione o meno delle società. Con una novità comunque importante: non è più contemplata un'area di totale irrilevanza penale, come avviene tuttora per le violazioni al di sotto delle soglie o di limitata rilevanza penale quando la violazione è sanzionata come contravvenzione. La proposta messa in campo punisce invece sempre, ma con misure diverse, le condotte, a titolo di delitto.
Partendo dall'alto, infatti, la sanzione più elevata, sino a 8 anni di carcere (tetto assoluto nell'Unione europea, visto che nel Regno Unito, mercato finanziario non paragonabile certo al nostro, il carcere può scattare fino a un massimo di 7 anni) è riservata al falso in bilancio commesso nelle società quotate. Nessuna chance per sanzioni ridotte o cause di non punibilità.
Nel caso delle non quotate invece la disciplina è assai più articolata: la pena base è prevista da un minimo di un anno a un massimo di 5, ma misure ridotte, da 6 mesi a 3 anni, sono previste per fatti di lieve entità, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della società e delle modalità della condotta. In linea di massima, poi, le medesime pene ridotte si applicano alle piccolissime società, quelle che stanno al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare e, in questo caso, la procedibilità è a querela.
Al perimetro delle società non quotate è poi espressamente contemplata l'applicazione della nuovissima causa di non punibilità, in vigore proprio da oggi, per tenuità del fatto (quando l'offesa è lieve e la condotta non abituale). Causa di non punibilità che, nel caso del falso in bilancio, il giudice potrà decidere di applicare tenuto conto espressamente dell'entità del danno provocato a soci, creditori e destinatari della comunicazione sociale.
Quanto alla condotta, non è esiste una distinzione rilevante tra quotate e no. Nel caso delle non quotate, la struttura del delitto riguarda la falsa esposizione o l'omissione di fatti materiali rilevanti. In questo modo, fa notare il ministero della Giustizia nella relazione, "l'incriminazione mutua il criterio di selezione dei "fatti materiali", già riportata nell'articolo 2638 Codice civile per il delitto di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza" e ben si inquadra in una fattispecie criminosa riferita a società non quotate la cui dimensione di esercizio non assume il medesimo rilievo e non diffuse tra il pubblico".
Nel caso invece delle società quotate la formulazione distingue l'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero dall'omissione di "fatti materiali rilevanti", ritenendo che le società quotate nel mercato azionario richiedono una disciplina più rigorosa di formazione di bilancio proprio per la dimensione pubblica rivestita.
Ampio poi il ventaglio dei potenziali autori del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori) e potenzialmente indeterminati i documenti nei quali l'esposizione o l'omissione può trovare posti: si fa infatti riferimento ai bilanci e alle relazioni, ma poi si chiude con la nozione di "altre comunicazioni sciali dirette ai soci o al pubblico".
Rispetto alla versione attuale del Codice civile, viene cancellata quasi completamente la procedibilità a querela, il riferimento alla necessità del danno per le non quotate, il reato sarà sempre di pericolo, il grave nocumento al risparmio come condizione per l'applicazione della sanzione più elevata alle non quotate. Ma soprattutto vengono cancellate le tanto contestate soglie di rilevanza penale, a favore del recupero di maggiori margini di discrezionalità da parte dell'autorità giudiziaria.
di Caterina Malavenda
Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2015
Il varo del decreto legislativo che introduce la non punibilità di alcuni reati per particolare tenuità del fatto (in vigore da oggi) pone alcuni interrogativi sulle conseguenze, in particolare per l'interessato. Certo, se si tratta di soggetto manifestamente colpevole, la possibilità di evitare una condanna è un risultato apprezzabile, specie se riduce i tempi del processo. E se tale soluzione interverrà all'esito del dibattimento, avrà l'imprimatur di un giudice, all'esito del contraddittorio fra accusa e difesa. Così non è quando il nuovo istituto viene applicato, concluse le indagini preliminari, in base al novellato articolo 411 del Codice di procedura penale, sulla scorta di presupposti che il decreto non individua.
Di norma, infatti, quando il Pm non ha raccolto elementi di prova sufficienti per sostenere l'accusa chiede l'archiviazione; se, al contrario, li ha acquisiti, chiede il rinvio a giudizio, previo il deposito degli atti. Sulla scorta dei medesimi elementi, ora potrà richiedere l'archiviazione, ove ritenga che il danno o il pericolo siano esigui e la condotta posta in essere con modalità tali da rendere tenue il fatto per cui sta procedendo.
Chiederà, dunque, l'archiviazione ai sensi dell'articolo 131 bis Cp, ma senza aver prima depositato gli atti, che l'indagato conoscerà solo dopo la notifica della richiesta e senza essere intervenuto nella fase di acquisizione degli elementi di prova o aver reso interrogatorio. Pensando di chiedere l'archiviazione per tenuità del fatto, peraltro, è possibile che le indagini non vengano neppure approfondite, se il Pm si è convinto che gli elementi di prova raccolti sarebbero sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento e chiedere l'archiviazione per tenuità del fatto.
Quali strumenti ha l'indagato per evitare che il Gip l'accolga, così di fatto sancendo la sua "colpevolezza" e quali le conseguenze, ove il Gip dovesse accoglierla, sono profili che il decreto non affronta in modo soddisfacente. Certo, è previsto che l'indagato, come la persona offesa, possa opporsi alla richiesta di archiviazione, ma la norma prevede solo che, opponendosi, indichi "le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta". Ma potrà, per esempio, integrare il materiale probatorio, raccolto solo dall'accusa fino a quel momento, e chiedere al Gip di considerare i nuovi elementi, visto che il Codice dà questo potere solo al Gup e che, ai sensi dell'articolo 127 Cpp, le parti possono depositare solo memorie?
Ma se non ritiene di accogliere la richiesta, perché non ravvisa la sussistenza del fatto, neppure in forma tenue, quale provvedimento potrà adottare? E potrà archiviare motu proprio, in difetto di formale richiesta? È improbabile, visto che il novellato articolo 411 Cpp prevede solo che, ove dissenta dal Pm, gli restituisca gli atti, disponendo nuove indagini o l'imputazione coattiva. Invece, se il Gip si convinca della fondatezza della richiesta, l'indagato non potrà far nulla per avere un processo vero e proprio, come accade, ad esempio, ove si opponga al decreto penale di condanna. L'obiezione è scontata, visto che, in questo caso, non di condanna si tratta, bensì di provvedimento di segno opposto, favorevole perché esclude la condanna, per un fatto, però, che si intende accertato, senza le garanzie del dibattimento e senza contraddittorio.
La sussistenza del fatto-reato "tenue", dunque, verrà sancita per decreto motivato, non impugnabile, se non in Cassazione e per meri profili formali. E se è vero che le conseguenze di tale provvedimento sono attenuate, posto che esso non fa stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno - questa potrebbe essere una buona ragione per l'opposizione della persona offesa - ma è previsto che venga iscritto sul certificato penale dell'indagato, nel quale per il resto vengono annotate solo sentenze passate in giudicato. È, dunque, l'unico provvedimento giudiziario, fra quelli indicati dal Dpr 313/2002, emesso senza le garanzie del processo vero e proprio.
Ma, si è obiettato, non costituisce precedente in senso tecnico. Quindi l'annotazione sarebbe priva di effetti diversi da quello di consentire al giudice, che dovesse successivamente processarlo, di accertare se l'interessato abbia già goduto di quella causa di non punibilità. Il casellario giudiziale, infatti, è lo strumento che permette al giudice di formulare giudizi prognostici per l'applicazione delle misure cautelari, per la concessione della condizionale, per la valutazione della recidiva e della personalità del reo ed ora anche per valutare la concedibilità della nuova causa di non punibilità.
Tuttavia, il certificato penale (articolo 28 del Dpr 313/2002e Dm dell'11 febbraio 2004), è integralmente accessibile, oltre che all'interessato, anche alle Pa e ai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni e tale accesso, salvo modifiche normative, permette di conoscere anche le iscrizioni non menzionabili, quindi anche quella relativa al provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 131 bis Cp. E allora, alle già indicate criticità, si aggiunge quella di una indesiderata, ma inevitabile pubblicità, sia pur limitata a precise ipotesi, di un provvedimento irrinunciabile e non impugnabile, in quanto apparentemente del tutto favorevole per l'interessato.
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