Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2019
Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Difesa non proporzionata all'offesa - Esclusione dell'esimente. Non può applicarsi l'esimente della legittima difesa nel caso in cui il soggetto aggredito abbia reagito non a scopo di difesa della propria persona ma con evidente proposito di vendetta nei confronti del soggetto agente, configurandosi una difesa non proporzionata all'offesa. Nel caso in esame l'aggressore era stato condannato dai giudici di merito per il reato di percosse mentre la parte aggredita, con una reazione particolarmente violenta, colpendo più volte, aveva provocato gravi lesioni personali ed era stato dunque condannato per il reato di cui all'art. 582 c.p.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 aprile 2019 n. 17787.
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Volontaria determinazione dello stato di pericolo - Compatibilità con la legittima difesa reale o putativa - Esclusione - Fattispecie. Non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo. (Fattispecie in cui l'imputato, avvertito che fuori dal locale pubblico in cui si trovava lo attendeva un gruppo avversario, pur potendo fare ricorso alle forze dell'ordine per sventare il pericolo di un'aggressione, usciva all'esterno armato di un coltello a serramanico, colpendo all'addome uno dei rivali).
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1° agosto 2018 n. 37289.
Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Invocabilità da parte di chi accetti una sfida - Esclusione - Eccesso colposo - Esclusione. Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata o alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. Né, in ogni caso, può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'articolo 55 del codice penale, in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 luglio 2018 n. 33707.
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - Necessità di difesa. La configurabilità dell'esimente della legittima difesa deve escludersi nell'ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 gennaio 2000 n. 365.
napolivillage.com, 7 maggio 2019
Dopo la positiva esperienza dei precedenti anni, si ripete la sfilata di moda nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, con le detenute che indosseranno in passerella gli abiti di stilisti d'eccezione.
L'evento, organizzato dalla P&P Academy, si terrà nella struttura carceraria di via Pergolesi giovedì 16 maggio 2019 alle ore 15. Le detenute sfileranno con gli abiti degli stilisti Luciano Fiore Couture, Anna Ferrillo, Istituto Superiore Marconi, IIS Don Geremia Piscopo, dopo aver seguito un corso di portamento e di "bon ton" all'interno dello stesso carcere. Saranno truccate dai professionisti del make-up Nicola Acella e Antonio Riccardo e pettinate da Ciro Paciolla.
Alla serata, che sarà presentata da Anna Paparone e Gaetano Gaudiero, parteciperanno come ospiti Mr.Hyde - Ludo Brusco e Rudy Brass -, Ivan Granatino e lo Chef Stellato Pasquale Palamaro. Saranno presenti, tra gli altri, la direttrice della casa circondariale Carlotta Giaquinto, l'assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania Chiara Marciani e i sindaci dei comuni flegrei. "È Moda... per il sociale" è stato promosso dalla Fitel Campania e dall'associazione Nirvana con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pozzuoli. La sfilata, che ha esclusivamente finalità sociali, si propone da un lato di offrire alle detenute un momento di svago e di aggregazione, e dall'altro di avvicinarle al mondo della moda. Ingresso solo su invito.
Il Fatto Quotidiano, 7 maggio 2019
La Corte li ha ritenuti responsabili dell'omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado. Altri due agenti della Penitenziaria prescritti per favoreggiamento.
Fine pena mai. La Corte d'appello di Sassari ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando all'ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l'agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado nel giugno 2014, ma il pg Gian Carlo Moi aveva chiesto il massimo della pena alla giuria popolare presieduta dalla giudice Plinia Azzena.
Il dibattimento si è aperto dopo le rivelazioni di un altro detenuto, il pentito Giuseppe Bigella, che nel 2011 confessò di aver ucciso Erittu, con l'aiuto di Pinna e su commissione di Pino Vandi, anche loro rinchiusi a San Sebastiano, e con la collaborazione dell'agente Sanna. A giudizio c'erano anche altri due agenti penitenziari, Giuseppe Sotgiu e Gianfranco Faedda, accusati di favoreggiamento ma per entrambi il pg aveva chiesto il proscioglimento per prescrizione del reato. Faedda è stato però condannato a 3 anni e 4 mesi per le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti nel settembre 2011 quando fu riaperta l'inchiesta.
Prima della camera di consiglio l'imputato Pinna aveva rilasciato una dichiarazione spontanea. "Volevo sottolineare che conoscevo bene Erittu, siamo cresciuti assieme, era un mio amico, ed ero amico di tutta la sua famiglia - ha detto rivolgendosi alla Corte - Io non sono un violento, non sono mai stato condannato per atti di violenza. Dopo il carcere mi stavo rifacendo una vita, e adesso ho perso tutto. Avevo aperto un bar, e ho dovuto svenderlo, ho perso la mia famiglia. Ho perso tutto".
Erittu era rinchiuso in una cella liscia, perché in qualche occasione aveva manifestato la volontà di uccidersi. Per questo motivo, spiega la Nuova Sardegna, la sua morte avvenuta per strangolamento con una coperta fu da subito archiviata come suicidio. Dopo tre anni però Bigella, portotorrese detenuto per l'omicidio a coltellate di una gioielliera durante una rapina nel 2005, aveva deciso di collaborare con gli inquirenti confessando di aver partecipato al delitto per metterlo a tacere, poiché a conoscenza di informazioni importanti riguardo alla mala sassarese e barbaricina. Il reo confesso è stato condannato con rito abbreviato dal Gup di Cagliari a 14 anni di carcere.
di Sergio Valzania
Il Dubbio, 7 maggio 2019
Il rifiuto di scorgere la complessità del mondo impedisce di riconoscere le ragioni per le quali l'emittente è un pezzo significativo del nostro sistema di libertà.
La questione di Radio Radicale non è epifenomeno, bega di condominio, ripicca di un gerarca minore - come lo ha fotografato Massimo Bordin - divenuto sottosegretario all'Editoria che vuole dimostrare il potere proprio e del proprio partito sbarazzandosi di qualcuno che gli è antipatico da sempre. Il guaio sta nel fatto che si tratta davvero di un confronto culturale, della contrapposizione di due modelli di pensiero, all'interno di uno dei quali per Radio Radicale non c'è più posto e le cui ragioni vengono ripetute un giorno sì e uno no dal direttore dell'autorevole organo ufficiale del Movimento Cinque Stelle.
Il rifiuto di finanziare Radio Radicale si incastona alla perfezione in una concezione semplificata della realtà, per la quale i problemi sono tutti di agevole soluzione. Per la Tav basta fare una valutazione costi- benefici e sappiamo se è opportuno o meno partecipare a un progetto europeo in corso da decenni; per l'immigrazione è sufficiente chiudere i porti e lo squilibrio demografico tra Africa ed Europa scompare di colpo; per abolire la povertà, questione radicata nella storia dell'umanità, non serve altro che un piccolo provvedimento legislativo, qualche domanda presso l'apposito sportello e non ci si pensa più. Anche per il ponte di Genova si fa il possibile e per il resto la vita va avanti da sola, qualche disagio va messo nel conto. Quindi se esistono canali televisivi dedicati dei due rami del Parlamento si può fare a meno del servizio svolto fino a oggi egregiamente da Radio Radicale. La logica è la stessa. Piccole soluzioni per piccoli problemi.
Dietro a queste scelte sta una cultura che esprime un programma antipolitico centrato sull'"uno vale uno" e sulla convinzione che l'onestà non sia una componente prepolitica, necessaria a ogni onesto lavoratore di qualunque settore bensì il solo requisito da richiedersi a chi si occupa degli interessi pubblici. Che non hanno bisogno di alcuna competenza per essere gestiti nel modo migliore: è sufficiente la comune dedizione di una persona qualunque. Non a caso questo modo di affrontare i problemi di definisce tecnicamente come qualunquismo.
Il rifiuto di scorgere la complessità del mondo, e anche la sua ricchezza, impedisce di riconoscere le ragioni per le quali Radio Radicale è un pezzo significativo del nostro sistema di libertà. Non è solo Dio a nascondersi nei dettagli e a lottare lì con il demonio. Anche la libertà e la democrazia vivono in spazi particolari inseriti in complessità integrate. Il motore funziona perché c'è il lubrificante.
Si votava tanto nell'Italia Fascista quanto nella Romania di Cerausescu, anche lì c'erano i sindacati e si stampavano giornali, a Roma c'era la radio e a Bucarest hanno fatto in tempo a vedere anche la televisione di regime. A questo si aggiungeva il famoso cartello presente nei locali pubblici "Qui non si parla di politica", intendendo per politica una sorta di male sociale, più grave del tifo calcistico, per il quale si pretende di occuparsi delle vicende della collettività immaginando che per esse si debba decidere tra modalità di gestione diverse, che il faticoso accompagnare la lenta soluzione di problemi che vengono da lontano non sia competenza di una ristretta élite ma possa essere esperienza sociale, condivisa. Perché le risposte non sono date, vanno costruite. Non basta creare una commissione di studio composta da tecnici per ottenere la risposta certa a ogni quesito.
Il senso di una politica democratica consiste nelle convinzione che le decisioni sul futuro comune, si tratti di gallerie o di immigrati, di assistenza sociale o di politica del lavoro, debbano emergere da una laboriosa esperienza collettiva nella quale i politici hanno la responsabilità della mediazione. Radio Radicale è una componente, magari non perfetta ma certo funzionale, di quell'apparato che Winston Churchill definiva un pessimo sistema di governo, ma comunque il migliore che siamo stati capaci di creare.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 17270/2019. La Consulta dovrà tornare a pronunciarsi su reati stradali: la Cassazione, con l'ordinanza n. 17270 del 19 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionalità sulla disciplina in materia di casellario giudiziale (Dpr 313/2002), dove prevede che le sentenze di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, poi dichiarato estinto per positivo svolgimento dello stesso, risultino nei certificati del casellario chiesti dall'interessato.
La non menzione, oggi, opera automaticamente per patteggiamento e decreto penale di condanna e va qualificata - come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 223/1994) - come incentivo ad accelerare la definizione del processo. Peraltro, anche la riabilitazione e l'estinzione del reato a seguito del trascorso positivo del periodo di sospensione condizionale della pena comportano la cancellazione delle condanne dai certificati del casellario. Non garantire analogo beneficio a chi, con il lavoro di pubblica utilità, abbia volontariamente svolto un percorso di condotte in favore della collettività pare irragionevole.
Ma le argomentazioni decisive fanno leva sulla recente sentenza n. 231/2018 della Consulta, che ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa in materia di casellario perché non prevedeva l'esclusione, nei certificati chiesti dai privati, dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito del lavoro svolto. I due istituti - sospensione del procedimento penale con messa alla prova e svolgimento del lavoro di pubblica utilità - sono infatti riconducibili a un unico comune denominatore: valorizzare la risocializzazione attraverso lo svolgimento volontario di attività gratuita per la collettività.
In questi casi, non premiare l'interessato con la non menzione appare ingiustamente punitivo, dato che il precedente costituisce un pregiudizio reputazionale agli occhi dei terzi (come il potenziale datore di lavoro), che va confinato nel certificato a uso esclusivo del giudice, per garantire che la sostituzione della pena non venga concessa una seconda volta.
Peccato che la riflessione della Cassazione non sia stata prima colta dal legislatore, che avrebbe potuto risolverla all'interno del Dlgs 122/2018 (modifica della normativa in materia di casellario giudiziale), prevedendo, come stabilito dalla Corte costituzionale, la non menzione nel certificato chiesto dall'interessato (che diventa unico) delle sentenze che hanno dichiarato l'estinzione del reato a seguito del buon esito della messa alla prova. Si sarebbe potuto evitare un nuovo intervento della Consulta, il cui esito appare scontato.
di Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 7 maggio 2019
La richiesta e le considerazioni del Procuratore generale: "Per salvarlo bastava un po' di umanità". "Processo iniziato male e finito peggio". Ilaria: "Sette anni di depistaggi". Una prescrizione che rappresenta anche una sconfitta della giustizia. Così, nove anni dopo, invocando l'estinzione del reato (omicidio colposo) nei confronti di Aldo Fierro, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo, primario e medici del "Sandro Pertini" dove Stefano Cucchi, detenuto, morì, il procuratore generale Mario Remus sottolinea la resa giudiziaria implicita in questo (inevitabile) passaggio. Perché qualunque sia, a questo punto, l'esito del processo bis nei confronti dei carabinieri accusati di aver picchiato Cucchi, o di quello eventuale verso ufficiali e sottoufficiali che, secondo la nuova inchiesta della Procura, depistarono le indagini, è certo che nel reparto dell'ospedale "Pertini" si verificarono "negligenze imperdonabili". Di più: è lecito parlare, secondo Remus, di una mancanza di "umanità" da parte dell'ospedale. Non solo Cucchi non fu trattato con la dedizione e il riguardo che meritava. Ma, come sottolinea anche l'avvocato del Campidoglio (parte civile), Enrico Maggiore, ci furono lacune e superficialità imperdonabili.
"Stefano era collaborativo" - Neppure la disidratazione del paziente fu rilevata. Un fatto che, per il pg, rappresenta l'indice "di una trascuratezza inammissibile e di una sciatteria che imperversava in quell'ambiente". Dunque l'accusa di omicidio colposo nei confronti degli imputati, pur in via di prescrizione, appare supportata da elementi incontrovertibili né è vero che il ragazzo non collaborasse: "Cucchi - dice Remus - era un paziente difficile sotto l'aspetto psicologico ma non è vero che non collaborava. Un tocco di umanità sarebbe bastato per salvarlo". Da quei medici, conclude l'accusa, non fu ascoltato "dal punto di vista sanitario e da quello psicologico".
La fase della verità - Quanto al primo processo, messo in piedi tra "imputazioni traballanti" nei confronti dei medici e accuse ingiustificate nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, è "iniziato male" e proseguito "peggio". L'esito - prescrizione per i sanitari del Pertini - è frutto dei depistaggi dell'Arma secondo la famiglia Cucchi. In questa direzione il commento dell'avvocato Fabio Anselmo: "Credo che la dichiarazione di prescrizione sia lo stigma finale di sette anni di depistaggi dei quali, dal 21 maggio (giorno in cui è fissata l'udienza davanti al gip per gli otto carabinieri indagati dal pm Giovanni Musarò, ndr) in poi, saranno chiamati a rispondere generali e alti ufficiali dell'Arma dei carabinieri". Sul punto interviene anche la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi: "Un processo del tutto sbagliato fatto a spese e sulla pelle della nostra famiglia che ha pagato un prezzo altissimo ma che, fortunatamente, oggi si trova in una fase completamente diversa. Una fase di verità, arrivata grazie al nostro impegno e soprattutto a quello di Fabio Anselmo, ma anche grazie alla presenza di tutti coloro che, in tutti questi anni, non ci hanno mai abbandonati perché da soli non si fa niente".
piacenzasera.it, 7 maggio 2019
Arrivano nei supermercati le fragole del carcere di Piacenza. Da metà maggio i piacentini potranno infatti acquistare e gustare le fragole biologiche del progetto "Ex Novo". Promossa dalla cooperativa sociale l'Orto Botanico, con il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazione, Università Cattolica del Sacro Cuore e di Geoponica s.r.l., l'iniziativa prevede la coltivazione dei frutti sia in pieno campo che in serra fuori suolo e mira a costruire percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.
I detenuti selezionati dalla direzione penitenziaria (nel video la testimonianza di Marco, 34enne detenuto che lavora da un mese al progetto) hanno l'opportunità di svolgere l'attività lavorativa in carcere, usufruire di corsi di formazione e percepire una retribuzione, iniziando così un cammino di crescita e di riscatto, sia personale che sociale, da portare avanti anche una volta tornati in libertà. Come spiegato nella mattinata del 6 maggio alla Casa Circondariale delle Novate da tutti i rappresentanti delle realtà coinvolte nell'iniziativa, i detenuti che partecipano al progetto "Ex Novo" sono al momento due, ma per la fase di raccolta e confezionamento, che avverrà a breve, è previsto il coinvolgimento di altre due persone.
"Oggi presentiamo l'esito di un percorso iniziato qualche tempo fa e che vogliamo portare avanti in futuro - ha spiegato Maria Gabriella Lusi, direttrice del carcere di Piacenza - Il carcere è un luogo di vita e di lavoro, è importante quindi che i detenuti capiscano come con questo progetto le loro giornate acquisiscono un valore sempre maggiore".
"Si tratta di una sfida a 360 gradi" - ha poi voluto evidenziare Fabrizio Ramacci, presidente della cooperativa L'Orto Botanico - questo progetto ha una grande valenza sociale. Ricordiamo che in precedenza non c'era lavoro retribuito all'interno della Casa Circondariale, oggi invece i detenuti sono a libro paga della cooperativa: speriamo di aumentare in futuro la superficie di coltivazione per accrescere le possibilità di lavoro".
"Tra le altre cose in carcere abbiamo anche due persone che lavorano nella falegnameria interna e producono oggettistica. Inoltre è presente un orto che vede impegnata una persona e i cui prodotti vengono commercializzati ai detenuti". Come mostrato in prima persona dalle due persone coinvolte nel progetto, le fragole coltivate sono di due tipologie diverse: la Clery, dalla forma conica allungata e dal color rosso carminio brillante, e la Murano, del medesimo coloro e dal sapore dolce. Ruolo importante nella coltivazione di queste due prelibatezze lo ricopre la Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica, che ha portato un approccio innovativo e sostenibile a livello ambientale, arricchendo ulteriormente il progetto di una valenza ecologica, oltre che sociale.
"L'iniziativa vuole educare alla sostenibilità - ha commentato il professor Ettore Capri, referente dell'Ateneo per il progetto - I detenuti stanno inoltre acquisendo specializzazioni utili per il mercato del lavoro: stiamo infatti promuovendo un agricoltura sociale e sostenibile, con lo scopo di creare nuovi agricoltori per il mercato del futuro". Le fragole saranno in vendita all'Ipercoop di Montale a Piacenza.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2019
Cassazione n. 11774. In materia di antiriciclaggio, anche la banca può giovarsi dell'applicazione retroattiva e d'ufficio, da parte della Cassazione, delle sanzioni previste dal Dlgs n. 90 del 2017 se più favorevoli. La nuova normativa che attua la direttiva (UE) 2015/849, può dunque applicarsi anche ai procedimenti in corso, e nonostante le sanzioni siano già state comminate, qualora tenuto conto dei nuovi parametri esse risultino nel complesso meno penalizzanti per chi ha commesso l'illecito. Persona fisica o anche giuridica. Lo ha stabilito la Suprema corte, sentenza 11774 di oggi, giudicando sul caso di una omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dell'istituto di credito.
La vicenda - Nel 2010 il ministero dell'Economia aveva sanzionato il direttore della banca e, in via solidale, l'istituto, per 42mila euro per via del mancato alert in merito a "ripetute e consistenti operazioni bancarie" svolte nel corso del 2004 da parte di un cliente. Proposto ricorso, prima il tribunale di Bergamo e poi la Corte di appello di Brescia avevano dichiarato la prescrizione nei confronti del dirigente ma non della banca.
Le motivazioni della Suprema corte - Una lettura fatta propria dalla Cassazione secondo cui "l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione". L'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione, precisa la decisione, conserva però l'azione di regresso. Riguardo poi i tempi della contestazione nei confronti della banca, la sentenza ricorda che "l'accertamento da cui fare decorrere il termine per la notifica della contestazione si ha allorché la amministrazione non solo ha avuto contezza degli elementi posti a base della contestazione (nella specie, mediante appunto l'autorizzazione del PM all'utilizzo dei dati raccolti nel procedimento penale), ma li ha altresì coordinati e verificati". E dunque non vi era stato alcuno sforamento dei tempi per quanto riguarda l'istituto.
Tornando alla applicazione del favor rei, la Cassazione, richiamando i precedenti nn. 20647 e 20648 del 2018 che avevano sciolto positivamente il dubbio relativo ad un caso analogo (relativo però a due manager bancari) in cui discuteva della possibilità di applicare la nuova normativa alle violazioni antecedenti il Dlgs 90/2017, ha affermato che "in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione".
"Né - prosegue - tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata". Per cui, conclude la sentenza, si impone "il rinvio alla Corte territoriale perché valuti se, in relazione all'illecito commesso dalla Banca ricorrente, debba ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al decreto legge n. 143/1991 o quello di cui al decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta".
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2019
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 6 maggio 2019 n. 18844. L'adesione del difensore allo sciopero non è valida solo se tutti i reati per i quali si procede si prescrivono nel termine dei 90 giorni previsto dal Codice di autoregolamentazione, e non solo uno o alcuni di essi. La Corte di cassazione, con la sentenza 18844, detta un principio di diritto da applicare nel caso in cui il difensore chieda il rinvio del processo per la sua adesione all'astensione proclamata dalla categoria quando uno solo dei reati contestati si prescrive entro i 90 giorni.
La Suprema corte analizza l'articolo 4 sul codice di autoregolamentazione, anche alla luce delle linee guida diffuse dal primo presidente Canzio a luglio 2017. I giudici ricordano che l'astensione, in materia penale, non è consentita nei processi in cui la prescrizione matura durante lo "sciopero" o, per quelli pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni. Nel procedimento esaminato, nella dead line dei 90 giorni rientrava solo il primo termine di prescrizione del reato, perché il fatto era stato contestato in più momenti.
Per alcuni di essi dunque la dichiarazione di astensione si sarebbe potuta accogliere, mentre la stessa cosa non poteva accadere per i reati con prescrizione ravvicinata. Ad avviso dei giudici si tratta di valutare se esista una margine di discrezionalità, che consenta di ritenere prevalente l'esigenza difensiva di garantire l'assistenza legale, sull'interesse dello Stato alla prosecuzione del giudizio, visto il prossimo maturare del termine di prescrizione.
Il collegio privilegia l'esigenza difensiva e sceglie la via più aperta. La Suprema corte sottolinea che l'articolo 4 non può ritenersi tassativo, come emerge dalle linee guida in tema di "astensione dei difensori dalle udienze penali" diffuse dal primo presidente della Cassazione, per stabilire criteri uniformi da seguire riguardo a problemi organizzativi. Criteri nei quali si attribuisce al collegio un margine di discrezionalità nelle ipotesi non espressamente previste anche dalle linee guida "con speciale riguardo al bilanciamento, pure eccezionale, del diritto costituzionalmente protetto del difensore con altri diritti parimenti garantiti".
E il caso esaminato non è chiaramente regolamentato dal Codice di autoregolamentazione, che parla genericamente di processi con reati la cui prescrizione maturi entro 90 giorni dal periodo di astensione. La Suprema corte fa la scelta più "permissiva" secondo la quale l'astensione non è valida solo se tutti i reati si prescrivono nei 90 giorni. Una via che assicura al difensore la possibilità di esercitare una facoltà garantita dalla Costituzione, ed è priva di conseguenze per il processo, perché l'accoglimento della richiesta del legale sterilizza il corso di prescrizione per tutti reati oggetto del giudizio.
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 7 maggio 2019
È quanto previsto dalla riforma sulla legittima difesa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Se non si risarcisce il derubato, niente condizionale. Nella legge sulla legittima difesa allargata, la tutela della persona offesa vince sui benefici per l'imputato. Si tratta di una regola che vale, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo.
Trattandosi di una nuova disciplina che incide in pejus sul trattamento sanzionatorio, essa non potrà avere effetti che per i futuri fatti di furto. Ma la regola potrebbe giocare effetti disincentivanti ex novo. Peraltro questo, come altri punti della neonata legge n. 36/19 del 26 aprile 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019), non mancano di spunti di discussione, ogni volta che si pensi a come si calerà nel concreto.
La norma (nuovo sesto comma dell'articolo 165 del codice penale) si limita a prescrivere che nel caso di condanna la sospensione condizionale della pena deve comunque essere subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Le praterie lasciate da questa formulazione sono sconfinate.
Ad esempio, nulla si dice a proposito di chi debba effettuare il pagamento, ed in particolare non si dice se l'imputato potrà avvantaggiarsi della sospensione condizionale quando il pagamento è fatto da un terzo (ad esempio un familiare). La logica della meritevolezza individuale del beneficio della sospensione condizionale porterebbe a dire che a pagare debba essere l'imputato. Una logica sostanziale porterebbe, invece, a dire che la vittima non debba perdere il risarcimento se effettuato da un terzo e che, quindi, anche il pagamento del terzo potrebbe essere rilevante.
Nulla si dice, poi, a proposito dei tempi e di eventuali rateizzazioni: l'imputato o chi per esso può pagare un po' alla volta. Questo può avere una rilevanza processuale? La norma parla di pagamento integrale e non di promessa di pagamento. Anche qui una strada potrà e dovrà essere trovata nelle aule di giustizia. Non è per nulla affrontato, poi, il caso di incapacità incolpevole a pagare. Se uno non può proprio pagare perché povero, privo di redditi e privo di proprietà, ci sono chance di recupero della sospensione condizionale?
La risposta negativa significa dire di no a chi potrebbe meritare il beneficio, ma non ha denari. Prevedibile che di tutto ciò di discuterà davanti alla Corte costituzionale. Peraltro non è da escludersi una valutazione a priori, da parte della legge, di un elemento di meritevolezza della sospensione condizionale agganciata a una resipiscenza operosa e fattiva del responsabile. Nelle aule di giustizia ai giudici spetterà poi di giudicare sulla quantificazione del danno. La sospensione condizionale è subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Quell'aggettivo "integrale" agiterà le discussioni di difensori e pubblici ministeri. La valutazione dell'integralità del risarcimento può dipendere dalla stima de bene sottratto, o da altri parametri più o meno oggettivi. Anche qui possono essere evidenziate posizioni diverse. Ma c'è comunque il danno morale, che ha una sua volatilità. Certo che il riconoscimento da parte della persona offesa di essere stata integralmente risarcita non potrà essere messo in discussione. Ma la contestazione da parte della persona offesa, che chiede/pretende un risarcimento maggiore non potrà essere un veto.
Ecco allora che il giudice dovrà valutare se la cifra sia o meno satisfattiva, aprendo la strada a possibili impugnazioni da parte della persona offesa. Si inserisce nel discorso della vita in salita della norma in commento anche il rilievo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale nel promulgare la legge ha segnalato che l'articolo 3 della legge subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Secondo il capo dello stato il trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina.
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